FISCAL FORUM LUGANO IL NUOVO CONTRATTO DI FIDUCIA 6 giugno 2011 Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 1 Schema di legge di disciplina della fiducia Lo schema di legge di disciplina della fiducia è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, a marzo 2010. Il provvedimento ora dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria e, dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, sarà presentato al Parlamento. Con tale schema di legge viene delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che disciplinino un istituto nuovo, che si chiamerà “contratto di fiducia” e che per molti aspetti ricalca l’istituto del trust. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 2 Il contratto di fiducia L’istituto, che dovrà essere disciplinato entro 24 mesi dall’approvazione della legge Comunitaria 2010, dovrà essere inserito nell’ambito del Titolo IIII del Libro IV del codice civile, ovvero quello dedicato ai singoli contratti. Così, viene in luce il primo fondamentale aspetto di differenziazione rispetto al trust di diritto anglosassone: mentre il trust del diritto inglese non è un contratto, il legislatore italiano ha deciso di delineare l’istituto come un contratto. Il contratto di fiducia viene definito come “contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili”. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 3 Gli effetti Effetti della fiducia: - separazione patrimoniale: in presenza di un fiduciario persona fisica (dal che si desume esso possa essere anche una persona giuridica), i beni oggetto del rapporto non possono entrare nella comunione legale col coniuge o nella successione del fiduciario; - la surrogazione del fiduciario; - l’opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori con idonee formalità pubblicitarie. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 4 La forma Il trust di diritto italiano dovrà avere obbligatoriamente (a pena di nullità) forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Inoltre, nel caso in cui l’oggetto del contratto sia costituito da denaro, il contratto si perfezionerà solo con il versamento dell’intera somma in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 5 Altri aspetti da disciplinare - i diritti, gli obblighi ed i poteri del fiduciante e del fiduciario o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario; - la cessazione del fiduciario dall’incarico, prevedendo la possibile sostituzione di quest’ultimo anche da parte del giudice e l’ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto; - la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nomina, da parte del giudice, in caso di urgenza, di un fiduciario provvisorio; - le cause di scioglimento del contratto di fiducia, tra le quali dovrà essere compresa la deliberazione assunta all’unanimità da tutti i beneficiari pienamente capaci di agire. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 6 Altre fonti istitutive della fiducia Gli effetti della “fiducia” potranno derivare anche da atti diversi dal contratto, ovvero: - la sentenza del giudice; - il testamento, fatto salvo il disposto dell’art. 627 c.c. in relazione alla disposizione fiduciaria nel testamento; - l’atto dispositivo del titolare dei beni. Infatti, la legge Comunitaria contempla l’applicazione della disciplina della fiducia anche nel caso in cui “il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell’interesse di terzi beneficiari”. Viene così prevista la possibilità di realizzare un trust autodichiarato, in cui la figura del fiduciario coincide con il fiduciante, ma si realizza comunque l’efficacia segregativa dell’istituto. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 7 La fiducia a scopo di garanzia Infine, una specifica disciplina dovrà essere dettata per il contratto di fiducia avente scopo di garanzia ed il contratto di fiducia avente scopo assistenziale. Per quanto concerne il primo, lo schema di legge Comunitaria fissa una serie di vincoli al legislatore delegato, il quale dovrà, tra le altre cose, prevedere che il fiduciante agisca per scopi inerenti la propria attività personale o imprenditoriale e che risulti dal contratto a pena di nullità l’importo garantito. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 8 La fiducia a scopo assistenziale Per quanto riguarda la fiducia “assistenziale”, il valore dei beni conferiti non potrà eccedere i bisogni del beneficiario e dovranno essere rispettati i diritti dei legittimari, ad eccezione dell’ipotesi in cui il beneficiario sia una persona disabile in cui entrambe le disposizioni potranno essere eccepite. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 9 UNIONE FIDUCIARIA Per saperne di più sul Trust: “PATRIMONI. STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE E PROTEZIONE”, di V.Felline e F.Vedana, EGEA, seconda edizione, aprile 2009 “Fiducie v trust. Spunti per una riflessione sull’adozione di modelli fiduciari in diritto italiano”, A.Gallarati, in Rivista Trusts e attività fiduciaria 3/2010 Per eventuali richieste di chiarimenti: Avv. Fabrizio Vedana [email protected] - 02-72422216/333 Per ricevere gratuitamente la newsletter giuridico-fiscale di Unione Fiduciaria registrarsi sul sito www.unionefiduciaria.it, sezione News Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 10