CONVEGNO: " NOVITA' NORMATIVE NEL CAMPO DELLA
SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO"
PISA 23 aprile 2004
Dott. FLEIDO MARTELLINI
“ D.M. 26 febbraio 2004: introduzione dei valori limite
di esposizione per 64 sostanze pericolose “
Il Decreto Legislativo del 26 febbraio 2004 (D.Lgs.26.4.04)
"Definizione di una lista di valori limite indicativi di
esposizione professionale agli agenti chimici" recepisce la
direttiva europea 2000/39/CE e sostituisce l'allegato VIIIter. del Decreto Legislativo 626 del 19 settembre del 1994 e
successive modificazioni.
Questo allegato conteneva solamente il valore limite per il
Piombo, che coincide con quello introdotto dal presente
decreto. Pertanto, quest'ultimo, si può considerare come
un'integrazione rilevante all'allegato già esistente.
Il Decreto Legislativo in oggetto stabilisce una prima lista di
64 valori limite indicativi.
Tale lista sarà aggiornata successivamente con altri composti
non presenti attualmente e con possibili variazioni degli
attuali valori in base a nuovi studi ed approfondimenti.
E’ già stata preparata, dalla Commissione Europea,
un’integrazione alla lista di valori limite indicativi ed è in attesa
di essere ufficializzata.
I valori limite proposti sono indicativi e, pertanto, non devono
essere intesi come limiti di demarcazione rigidi (come, ad
esempio, quelli usati per le emissioni in atmosfera) ma
riprendono il concetto dei TLV dell' ACGIH.
Questi, infatti, vengono forniti come linee guida per agevolare
il controllo dei rischi per la salute e devono essere utilizzati, in
igiene industriale, come orientamenti o raccomandazioni.
Infatti i TLV indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le
concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle
quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa
rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi
per la salute.
Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità
individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare
disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano
pari o inferiori ai valori di TLV.
Inoltre, in una più piccola percentuale di individui , si può
osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di
condizioni preesistenti o per l'insorgere di una malattia
professionale.
Bisogna inoltre ricordare che, nella legislazione italiana, l'art .
20 del DPR 303 del 19 marzo 1956 "Difesa dell'aria
dall'inquinamento con prodotti nocivi" non è stato abrogato :
“ nei lavori in cui si sviluppano gas o vapori irrespirabili o
tossici o infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di
lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne , per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L’aspirazione dei gas , vapori, fumi ed odori deve farsi per
quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si
producono.”
Pertanto nei controlli e nelle bonifiche degli ambienti di
lavoro è necessario tendere a ridurre l'esposizione dei
lavoratori ad inquinanti chimici ai livelli più bassi
possibili, in base alla migliore tecnologia disponibile sul
mercato.
Oltre ai valori limite, riportati nel D.Lgs. 26.02.2004, sono in
vigore in Italia anche quelli approvati in precedenza ed
inseriti (con il D. Lgs. 66 del 25.02.2000) nel D.Lgs 626
negli allegati VIII bis:
Benzene ( 3,25 mg/m3)
Polveri di legno ( 5 mg/m3)
VCM (7,77mg/ m3) abrogando il DPR 962/82
ed VIII quinquies:
Divieto di utilizzo con limite di concentrazione 0,1% in
peso per:
2-naftilammina e suoi sali, 4-amminodifenile e suoi sali,
Benzidina e suoi sali , 4- nitrodifenile
I composti riportati nel decreto 26.02.2004 sono i seguenti:
Si può notare che sono stati introdotti i valori per breve
termine, riferiti ad un'esposizione di 15 minuti, e riconducibili
agli STEL dell'ACGIH. E’ stata, inoltre, introdotta la
notazione "pelle" che indica la possibilità di un assorbimento
cutaneo significativo .
Esaminando in dettaglio le tabelle si nota l'assenza di molti
composti di comune utilizzo nell'attività industriale e
artigianale come ad esempio: il toluene, l'esano, l'acetato di
etile, il tricloroetilene , il tetracloroetilene, i composti del
Nichel, del Cromo, del Cadmio, del Rame; mentre sono
presenti composti di scarso uso come ad esempio: l'azoturo di
sodio, la piperazina, l'alcool allilico.
Confrontando i valori del decreto in oggetto con quelli dei
TLV dell'ACGIH non si trova corrispondenza nei valori
limite proposti per molti composti; ad esempio negli Xileni,
Dietiletere, Cloroformio si hanno valori più bassi rispetto a
quelli dei TLV; nel Piombo e nell’Eptano invece si hanno
valori più alti.
Dunque, per effettuare una valutazione del rischio
chimico mediante rilevamenti ambientali, è necessario
riferirsi alla tabella del D. Lgs. 26.02.2004 per quei
composti in essa presenti ; invece, per quelli che non sono
presenti nella tabella citata si può fare riferimento ai TLV
dell'ACGIH.
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