CONVEGNO: " NOVITA' NORMATIVE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO" PISA 23 aprile 2004 Dott. FLEIDO MARTELLINI “ D.M. 26 febbraio 2004: introduzione dei valori limite di esposizione per 64 sostanze pericolose “ Il Decreto Legislativo del 26 febbraio 2004 (D.Lgs.26.4.04) "Definizione di una lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici" recepisce la direttiva europea 2000/39/CE e sostituisce l'allegato VIIIter. del Decreto Legislativo 626 del 19 settembre del 1994 e successive modificazioni. Questo allegato conteneva solamente il valore limite per il Piombo, che coincide con quello introdotto dal presente decreto. Pertanto, quest'ultimo, si può considerare come un'integrazione rilevante all'allegato già esistente. Il Decreto Legislativo in oggetto stabilisce una prima lista di 64 valori limite indicativi. Tale lista sarà aggiornata successivamente con altri composti non presenti attualmente e con possibili variazioni degli attuali valori in base a nuovi studi ed approfondimenti. E’ già stata preparata, dalla Commissione Europea, un’integrazione alla lista di valori limite indicativi ed è in attesa di essere ufficializzata. I valori limite proposti sono indicativi e, pertanto, non devono essere intesi come limiti di demarcazione rigidi (come, ad esempio, quelli usati per le emissioni in atmosfera) ma riprendono il concetto dei TLV dell' ACGIH. Questi, infatti, vengono forniti come linee guida per agevolare il controllo dei rischi per la salute e devono essere utilizzati, in igiene industriale, come orientamenti o raccomandazioni. Infatti i TLV indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai valori di TLV. Inoltre, in una più piccola percentuale di individui , si può osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di condizioni preesistenti o per l'insorgere di una malattia professionale. Bisogna inoltre ricordare che, nella legislazione italiana, l'art . 20 del DPR 303 del 19 marzo 1956 "Difesa dell'aria dall'inquinamento con prodotti nocivi" non è stato abrogato : “ nei lavori in cui si sviluppano gas o vapori irrespirabili o tossici o infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne , per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione. L’aspirazione dei gas , vapori, fumi ed odori deve farsi per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.” Pertanto nei controlli e nelle bonifiche degli ambienti di lavoro è necessario tendere a ridurre l'esposizione dei lavoratori ad inquinanti chimici ai livelli più bassi possibili, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato. Oltre ai valori limite, riportati nel D.Lgs. 26.02.2004, sono in vigore in Italia anche quelli approvati in precedenza ed inseriti (con il D. Lgs. 66 del 25.02.2000) nel D.Lgs 626 negli allegati VIII bis: Benzene ( 3,25 mg/m3) Polveri di legno ( 5 mg/m3) VCM (7,77mg/ m3) abrogando il DPR 962/82 ed VIII quinquies: Divieto di utilizzo con limite di concentrazione 0,1% in peso per: 2-naftilammina e suoi sali, 4-amminodifenile e suoi sali, Benzidina e suoi sali , 4- nitrodifenile I composti riportati nel decreto 26.02.2004 sono i seguenti: Si può notare che sono stati introdotti i valori per breve termine, riferiti ad un'esposizione di 15 minuti, e riconducibili agli STEL dell'ACGIH. E’ stata, inoltre, introdotta la notazione "pelle" che indica la possibilità di un assorbimento cutaneo significativo . Esaminando in dettaglio le tabelle si nota l'assenza di molti composti di comune utilizzo nell'attività industriale e artigianale come ad esempio: il toluene, l'esano, l'acetato di etile, il tricloroetilene , il tetracloroetilene, i composti del Nichel, del Cromo, del Cadmio, del Rame; mentre sono presenti composti di scarso uso come ad esempio: l'azoturo di sodio, la piperazina, l'alcool allilico. Confrontando i valori del decreto in oggetto con quelli dei TLV dell'ACGIH non si trova corrispondenza nei valori limite proposti per molti composti; ad esempio negli Xileni, Dietiletere, Cloroformio si hanno valori più bassi rispetto a quelli dei TLV; nel Piombo e nell’Eptano invece si hanno valori più alti. Dunque, per effettuare una valutazione del rischio chimico mediante rilevamenti ambientali, è necessario riferirsi alla tabella del D. Lgs. 26.02.2004 per quei composti in essa presenti ; invece, per quelli che non sono presenti nella tabella citata si può fare riferimento ai TLV dell'ACGIH.