Rassegna della giurisprudenza europea Bruxelles, 6 febbraio 2012 1/2012 Libera circolazione delle merci ......................................................................................................... 2 Il divieto di circolazione degli autocarri che trasportano determinate merci sull’autostrada della valle dell’Inn, nel Tirolo, è incompatibile con la libera circolazione delle merci................................................................ 2 Tutela dei consumatori..................................................................................................................... 3 La responsabilità normativa di una struttura sanitaria pubblica, in qualità di prestatore di servizi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi........................ 3 Cittadinanza europea ....................................................................................................................... 4 Soltanto i soggiorni che siano conformi alle condizioni previste dal diritto dell’Unione consentono l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente .................................................................................. 4 Disposizioni finanziarie .................................................................................................................... 5 Se le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici non vengono rispettate dal beneficiario della sovvenzione versata a titolo del FESR il diritto dell’Unione costituisce un fondamento giuridico per la restituzione della sovvenzione ............................................................................................................ 5 -2- Libera circolazione delle merci Il divieto di circolazione degli autocarri che trasportano determinate merci sull’autostrada della valle dell’Inn, nel Tirolo, è incompatibile con la libera circolazione delle merci (Sentenza della Corte nella causa C- 28/09, Commissione/Austria) Le autorità austriache già nel 2003 su un tratto dell’autostrada A12 avevano adottato un divieto di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, che trasportano determinati prodotti, dopo aver constatato che era stato superato il limite annuale di biossido di azoto (NO2), fissato da due direttive europee ((96/62/CE, 1999/30/CE). La Corte di giustizia aveva però dichiarato che detto divieto era incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci (sentenza della Corte nella causa C-320/03, Commissione/Austria). Le autorità austriache hanno quindi progressivamente attuato nuove misure per assicurare il rispetto del valore limite per il NO2, fra l’altro un limite di velocità variabile. Non rilevando un miglioramento della qualità dell’aria sull’autostrada A12, le autorità austriache hanno adottato nuovamente un divieto di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, che trasportano determinati prodotti su un tratto dell’autostrada, stavolta lungo circa 84 km. La Corte di giustizia ha constatato che il biasimato nuovo divieto settoriale di circolazione è da valutare come una misura che costituisce una restrizione alla libera circolazione di dette merci. L’esistenza di soluzione alternative per il trasporto di tali prodotti – quale trasporto ferroviario o l’utilizzo di altre autostrade – non è sufficiente ad escludere l’esistenza di una restrizione. La Corte di giustizia ricorda però che una restrizione alla libera circolazione delle merci può essere giustificata purché costituisca una misura adeguata e necessaria per la realizzazione di un obiettivo di interesse generale, quale la tutela dell’ambiente. A tal riguardo la Corte di giustizia rileva che la normativa austriaca contribuisce effettivamente alla tutela dell’ambiente in quanto consente di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e comporta un miglioramento della qualità dell’aria nella valle dell’Inn. Il divieto contestato costituisce, dunque, una misura adeguata per la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale. L’Austria ha però limitato la libera circolazione delle merci in modo sproporzionato, visto che ha adottato un divieto settoriale di circolazione senza aver sufficientemente esaminato la possibilità di far ricorso ad altre misure meno restrittive. Così doveva essere valutato – come proposto dalla Commissione – se il divieto di circolazione applicato agli autocarri rientranti in determinate classi Euro poteva essere esteso a quelli rientranti in altre classi. Per quanto riguarda invece la proposta di sostituire il limite di velocità variabile con un limite di velocità permanente a 100km/h, la Corte respinge l’argomento del governo austriaco secondo cui quest’ultima misura non sarebbe di fatto osservata dagli utenti della strada. L’Austria non può, infatti, basarsi sulla velocità media effettivamente rilevata nella zona interessata, ossia 103 km/h, per valutare gli effetti dell’attuazione di un limite di velocità permanente a 100 km/h. Link alla versione integrale della sentenza -3- Tutela dei consumatori La responsabilità normativa di una struttura sanitaria pubblica, in qualità di prestatore di servizi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Sentenza della Corte nella causa C-495/10 Centre hospitalier universitaire de Besacon/Thomas Dutruex, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura) Va premesso che direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi stabilisce un principio di responsabilità oggettiva secondo il quale il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto. Quando il produttore non può essere individuato, si considera tale ogni fornitore del prodotto, a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Per quanto riguarda i prodotti importati nell’Unione, l’importatore è responsabile allo stesso titolo del produttore. Nel diritto francese, la responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei pazienti è disciplinata da un principio giurisprudenziale, elaborato dal Conseil d’État (Francia), secondo il quale una struttura ospedaliera pubblica è tenuta a risarcire il danno subito da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto impiegato nell’ambito delle cure fornite, anche in assenza di colpa della struttura stessa. Nella causa C-495/10 il Conseil d’État ha chiesto alla Corte di giustizia, se il regime francese di responsabilità oggettiva delle strutture ospedaliere pubbliche possa coesistere con il regime di responsabilità del produttore istituito da tale direttiva. Con sentenza del 21 dicembre 2011 la Corte ha ricordato che la direttiva riguarda esclusivamente la responsabilità del produttore o, eventualmente, quella dell’importatore o del fornitore del prodotto difettoso. La direttiva non aspira ad un’armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi, al di fuori del suo ambito di applicazione. Di conseguenza la Corte di giustizia ha deciso che la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi quale l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore e causi, in tal modo, danni al destinatario della prestazione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. La direttiva non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla direttiva. Link alla versione integrale della sentenza -4- Cittadinanza europea Soltanto i soggiorni che siano conformi alle condizioni previste dal diritto dell’Unione consentono l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (Sentenza della Corte nelle cause riunite C-424/10, Tomasz Ziolkowski/Land Berlin, und C-425/10, Barbara Szeja u.a./Land Berlin) Nelle cause C-424/10 e C-425/10 il Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa, Germania), adito del ricorso, ha chiesto alla Corte di giustizia se periodi di soggiorno compiuti sul territorio dello Stato membro ospitante in conformità al solo diritto nazionale possano essere considerati come periodi di soggiorno legale ai sensi del diritto dell’Unione. Inoltre, la Corte viene interrogata in merito alla questione se i periodi di soggiorno compiuti da cittadini di uno Stato terzo anteriormente all’adesione di quest’ultimo all’Unione debbano essere presi in considerazione nel calcolo della durata quinquennale del soggiorno ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Nella sentenza del 21 dicembre 2011 la Corte ha deciso che i periodi di soggiorno che il cittadino di uno Stato terzo abbia compiuto sul territorio di uno Stato membro anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione devono, in mancanza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, purché siano stati effettuati in conformità alle prescrizioni della direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione delle persone. Link alla versione integrale della sentenza -5- Disposizioni finanziarie Se le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici non vengono rispettate dal beneficiario della sovvenzione versata a titolo del FESR il diritto dell’Unione costituisce un fondamento giuridico per la restituzione della sovvenzione (Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-465/10, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration/Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre) Nella causa C–465/10 il Conseil d’Ètat ha chiesto alla Corte di giustizia, se il diritto dell’Unione prevede un obbligo di recupero delle sovvenzioni, quando un’amministrazione aggiudicatrice beneficiaria di sovvenzioni versate a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non ha rispettato una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per la realizzazione dell’azione sovvenzionata. Inoltre voleva sapere quali siano eventualmente le modalità di recupero delle sovvenzioni. Nella sentenza del 21 dicembre 2011 la Corte ha rilevato che le autorità nazionali in base ai regolamenti 4253/88/CEE e 2052/88/CEE possono – senza che vi sia necessità di una norma di delega di diritto nazionale – recuperare presso il beneficiario l’intera sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il motivo che questo beneficiario in qualità di “amministrazione aggiudicatrice”ai sensi della direttiva 92/50/CEE non ha rispettato le prescrizioni di tale direttiva in ordine all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi che aveva ad oggetto la realizzazione dell’operazione per la quale era stata concessa a detto beneficiario tale sovvenzione. Link alla versione integrale della sentenza Fonte: curia.europa.eu -6- CURIA-News è un’iniziativa congiunta della Ripartizione Europa della Provincia Autonoma di Bolzano, del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen del Land Tirolo ed è realizzata con il supporto della Rappresentanza comune della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles. CURIA – News collabora anche con l’Osservatorio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento.