DELIBERAZIONE N. 110 DEL 19.11.09 Si da’ atto che risultano, altresì presenti, gli Assessori: GARRISI – MARTI – MONOSI – GIORDANO – ALFARANO – INGUSCIO – GRECO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, su proposta del Cons. LIACI, pone in votazione il ripristino dell’O.d.G., che a maggioranza dei presenti viene approvato; Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri: FAVOREVOLI N. 27 (TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA - SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO – SIGNORE S. – COLUCCI – FORESIO – PORCARI – GENTILE – D’AUTILIA – MELE – SIGNORE P. – COCLITE – MARTELLA – SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI – CARLA’ – GIANCANE – CIARDO) CONTRARI N. 2 (GUIDO – BORGIA) ASTENUTI N. 2 (PISANO’ – SINDACO) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all’esame del terzo punto iscritto all’O.D.G. avente per oggetto: La proposta di deliberazione viene illustrata dall’Assessore MARTI; Il Cons. TORRICELLI, nel suo intervento, provvede ad illustrare un emendamento alla proposta di deliberazione; Il Cons. TONDO, nel suo intervento, provvede ad illustrare nove emendamenti alla proposta di deliberazione; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, valutata la necessità di poter dare tempo al Dirigente Maniglio, per il rilascio dei pareri tecnici sugli emendamenti e sentita la proposta del Cons. CARLA’, di sospendere momentaneamente il punto, trattare la ratifica, iscritta al punto n. 4 dell’O.d.G. per poi passare al punto aggiuntivo dell’O.d.G. ed infine ritornare sul presente argomento; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di sospensione del Cons. CARLA’, che a maggioranza dei presenti viene approvata; Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri: FAVOREVOLI N. 28 (BORGIA – CALOGIURI – CARLA’ – CAZZELLA – CIARDO – COCLITE – D’AUTILIA – GIANCANE – GUIDO – LANZILAO – LIACI – MARTELLA – MELE – SINDACO – PISANO’ – SIGNORE P. – SOLERO – TONDO – VALENTE – COLUCCI – FORESIO – GENTILE – PANKIEWICZ – POVERO – ROTUNDO – SIGNORE S. – SPOTI – TORRICELLI) ASTENUTI N. 3 (BENINCASA – SPAGNOLO - QUARTA) L’argomento viene sospeso – sono le ore 18,30 Ripresa discussione dell’argomento – sono le ore 20,10 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, comunica che sugli emendamenti sono stati acquisiti i relativi pareri tecnici, quindi dà lettura dell’emendamento a firma del Cons. Torricelli e lo pone in votazione; Si registra un contraddittorio tra il Sindaco ed il Presidente in merito all’opportunità o meno che il Governo si esprima sugli emendamenti; Si allontana dall’aula il Presidente del Consiglio E. Pisanò; Assume la presidenza il Vice Presidente Vicario A. Torricelli; IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa alla trattazione del primo emendamento soppressivo a firma del Cons. TORRICELLI e ne dà lettura: Emendamento n. 1 – soppressivo Sopprimere ai punti A e B della parte deliberativa e normativa la frase che va dalle parole “con la sola eccezione ……… a …..da parte degli Uffici.” Il parere tecnico è il seguente: “Può essere valutato dal Consiglio comunale in quanto sostanzialmente non modifica l’assetto generale della stessa deliberazione.” Per il Governo interviene l’Ass. MARTI, il quale conclude che l’emendamento proposto può essere accettato; IL VICE PRESIDENTE VICARIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l’emendamento a firma del Cons. TORRICELLI, che a maggioranza dei presenti viene approvato; Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri: FAVOREVOLI N. 27 (SINDACO – TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA – SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO – SIGNORE S. – COLUCCI – FORESIO – PORCARI – GUIDO – GENTILE – D’AUTILIA – MELE – COCLITE – MARTELLA – SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI – CARLA’ – GIANCANE) ASTENUTI N. 1 (BORGIA) PRESENTI E NON VOTANTI N. 1 (CAZZELLA) IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa alla trattazione del secondo emendamento a firma dei Cons.ri CAIRO – CAZZELLA e TONDO; Il Cons. TONDO chiede alla presidenza la lettura di tutti e nove i parei apposti sugli emendamenti; IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa la parola al Dirigente Arch. Maniglio che procede ad illustrare i pareri concludendo che sono tutti negativi; Il Cons. TONDO, nonostante non condivida i pareri, ritira tutti gli emendamenti; Si registrano ulteriori interventi da parte dell’Ass. MARTI e da parte dei Cons.ri TONDO e TORRICELLI; IL VICE PRESIDENTE VICARIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva dell’emendamento a firma del Cons. TORRICELLI precedentemente approvato, che all’unanimità dei presenti viene approvata; Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri: FAVOREVOLI N. 28 (SINDACO – TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA – SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO – SIGNORE S. – COLUCCI – FORESIO – GUIDO – BORGIA - GENTILE – D’AUTILIA – MELE – COCLITE – MARTELLA – SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI – CARLA’ – GIANCANE - CIARDO) Per cui IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE - La Regione Puglia, con legge n. 14 del 30/07/2009 recante “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, pubblicata sul BUR Puglia n. 119 del 03/08/09 e successivamente oggetto di rettifica all’art.3 comma1, con la pubblicazione sul BURP n. 150 del 24.09.09, ha dato seguito all’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 01/04/2009. - Detta legge, straordinaria e temporanea, trova applicazione nell’arco di ventiquattro mesi (art. 7 co. 1) dall’entrata in vigore e disciplina gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale, fissandone modalità e limiti di applicazione. - Gli interventi straordinari previsti dalla normativa regionale possono interessare << gli edifici residenziali (uni-bifamiliari) di volumetria non superiori a 1000 mc.>> (art. 2 co. 2), che risultino legittimamente realizzati e regolarmente ultimati ed accatastati alla data di entrata in vigore della legge. - L’ampliamento, da realizzare in contiguità fisica rispetto al fabbricato preesistente, deve essere contenuto entro il limite max del 20 per cento della volumetria complessiva esistente e comunque non può superare i 200 metri cubi. - L’ulteriore intervento straordinario riguardante la << demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria complessiva>> (art. 4 co. 1), consente un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale. - La possibilità di incremento volumetrico, finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente, si applica su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03, con la condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile di cui alla legge regionale n. 13 del 10/06/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. - La legge regionale, all’art.6 punto 1), pone dei limiti di applicazione, definendo gli ambiti e gli immobili per i quali non sono ammessi gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione. In particolare, tale normativa non trova applicazione: • all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura; • nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo; • sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; • Sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 ( Codice dei Beni culturali e del paesaggio); • su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), nei siti della rete Natura 2000 ( SIC – ZPS ) , nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27; nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale; negli ambiti dichiarati e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologia dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. CONSIDERATO CHE Il punto 2) dell’art.6 della legge in parola stabilisce che, fermo restando quanto normativamente stabilito al punto 1) del medesimo articolo, i Comuni - con deliberazione di Consiglio Comunale - da adottare entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sancito a pena di decadenza -, possono disporre motivatamente : a) l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge in base a determinate caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica del territorio medesimo; b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi straordinari dianzi richiamati possono essere assoggettati a specifiche limitazion o prescrizioni; - c) la definizione di parti del territorio com/le nelle quali per gli interventi in esame possono prevedersi altezze max e distanze min diverse da quelle prescritte dal PRG vigente; d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di “tipo B “ del PUTT/P, nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, nei quali consentire gli interventi di ampliamento e demolizione-ricostruzione, limitatamente a quegli immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi ed a condizione che gli stessi siano realizzati mediante l’uso di materiali e tipologie legati alle caratteristiche dei luoghi, puntualmente definiti da apposito regolamento comunale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. CONSIDERATO ALTRESI’ CHE - Sulla base dei limiti di applicazione fissati dalla legge 30 luglio 2009 n.14, l’analisi del territorio comunale ha evidenziato che tutta la fascia compresa a nord-est della città tra lo stadio comunale e la zona costiera, marine incluse, è assoggettata a vincolo paesaggistico e, pertanto, all’interno della stessa non sono consentiti gli interventi di ampliamento, né di demolizione e ricostruzione previsti dalla normativa in parola. - In riferimento al tessuto urbano del centro abitato, all’esito di una dettagliata ricognizione ed analisi effettuata sul territorio, obbligatoriamente confrontata con le previsioni localizzative e prescrizioni normative fissate dallo strumento urbanistico generale vigente in relazione alla suddivisione del territorio in differenti “ parti “ ( zone omogenee ), è emerso quanto segue. • In relazione all’art.6 punto 2 , lett.a) riguardante la possibilità di “ esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge in base a determinate caratteristiche storico-culturali, morfologiche, ecc.”, la limitazione operata dalla normativa regionale al precedente punto 1. lett.a) del medesimo articolo normativo, non troverebbe applicazione in quelle “ zone A “, nelle quali risultino operanti strumenti pianificatori comunali che consentano interventi edilizi di tale natura. Nella fattispecie, facendo riferimento al PRG vigente della città di Lecce, tale salvezza opererebbe sia nella zona A1- Centro Storico, limitatamente al “Settore D – Rione Giravolte”( nel quale risulta operante il Piano Particolareggiato e di Recupero ), sia nella zona A2 – Centrale Urbana di Interesse Ambientale, per quegli edifici realizzati in epoca successiva al 1950. Infatti, lo strumento urbanistico generale nella zona A1 - Centro Storico, subordina gli interventi di demolizione e ricostruzione alla preventiva redazione di strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di recupero). Allo stato attuale, all’interno del C.S. risulta vigente soltanto il Piano Particolareggiato e di recupero del “ SETTORE D – Rione Giravolte “, con il quale vengono regolamentati - tra l’altro - gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di singoli edifici che non presentano caratteri di completezza ovvero abbiano modificato negativamente il contesto storico. Atteso che il piano di recupero è stato redatto sulla base di un’attenta e puntuale schedatura dei singoli edifici, all’esito della quale sono stati fissati appositi parametri ed indici • • • urbanistico-edilizi finalizzati a stabilire un riordino morfologico ed architettonico dell’intero tessuto storico circostante, appare evidente come la possibilità di consentire in maniera generalizzata la realizzazione di ulteriori volumetrie aggiuntive comprometterebbe l’organicità ed omogeneità del contesto unitario, che sulla base della stratificazione storica e delle possibilità di intervento già consentite dal piano particolareggiato, rappresenta una testimonianza storicoculturale da conservare e preservare. Per tali casi particolari, quindi, si ravvisa la necessità di prevedere l’esclusione dall’applicazione della legge, del Centro Storico nella sua interezza – zona A1 di PRG, ivi compreso il Settore D – Rione Giravolte. In relazione alla zona A2, invece, si ravvisa l’opportunità di dettare specifiche limitazioni e prescrizioni, secondo quanto specificato al punto che segue. L’art.6 punto 2, lett.b), riguardante la possibilità di “ subordinare gli interventi previsti dalla legge a specifiche limitazioni o prescrizioni , quali particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ecc.”, trova giusta applicazione all’interno delle zone omogenee di tipo “ A2 “ e di alcune specifiche destinazioni di zone “B”, laddove – nel rispetto della normativa specifica prescritta dal PRG – si ravvisa la necessità di contemperare le previsioni della legge n.14/09 con quelle dello strumento urbanistico generale vigente, salvaguardando quei caratteri storico-morfologici del contesto urbano consolidato e garantendo – al contempo – uno sviluppo armonico ed equilibrato dell’edificato. In relazione a quanto previsto dall’art.6, punto 2 lett.c) in merito alla possibilità di prevedere “ altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici generali vigenti “, si ritiene opportuno confermare – nella realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n.14/09 - il rispetto del l’attuale regolamentazione vigente, sulla base di una riscontrata validità ed attualità dei limiti prescritti, con la sola eccezione per gli interventi di completamento mediante sopraelevazione nelle zone omogenee di tipo B secondo quanto successivamente specificato al punto B) paragrafo 2. In tutti gli altri casi, la conferma delle altezze massime e delle distanze minime, prescritte, in via generale, dal Regolamento Edilizio Comunale ed, in particolare, dalle Norme Tecniche di Attuazione di PRG all’interno delle singole zone omogenee, consegue alle scelte operate dallo strumento urbanistico generale, che ha fissato tali parametri nel rispetto ed in applicazione dei limiti fissati a livello ministeriale dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444, oltre che sulla base di criteri ben precisi che, in rapporto a determinati requisiti di vivibilità degli insediamenti, sanciscono la necessaria ed obbligatoria interdipendenza degli stessi parametri (rapporto altezze-distanze ), determinando un’idea ben precisa di sviluppo ordinato ed armonico della città sotto il profilo sia urbanistico che architettonico. In relazione a quanto previsto dall’art.6, punto 2 lett. d) della L.R. n.14/09, si evidenzia che, pur sussistendo all’interno delle aree marginali del territorio urbano, e specialmente nella zona costiera delle marine, casi di costruzioni che, benché formalmente legittime sotto il profilo urbanistico-edilizio, si pongono in termini oggettivi in contrasto con i valori tutelati dai vincoli paesaggistici che gravano sulle aree di che trattasi, costituendo – di fatto – un detrattore paesaggistico, l’obiettivo dell’armonizzazione di tali immobili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, debba essere perseguito, in considerazione del carattere di degrado diffuso di tali insediamenti, non tanto in relazione a singoli casi, avulsi dal contesto di riferimento, quanto piuttosto all’interno di un processo generale di tipo pianificatorio, potendo dunque essere razionalmente affidato al nuovo strumento generale comunale (P.U.G.), il cui procedimento formativo è peraltro già stato avviato dall’Amministrazione. RITENUTO CHE - Ai sensi dell’art.6 punto 2, lettere a) - b) e c) della legge reg.le 30 luglio 2009 n.14, sia opportuno disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge, nonché fissare le limitazioni e prescrizioni che di seguito vengono riportate. A. In riferimento alle zone omogenee di tipo “A” Nella zona A1 - Centro Storico, non opera la salvezza prevista dalla legge reg.le n.14/09 all’art. 6 punto 1. lett.a), in riferimento al SETTORE D – RIONE GIRAVOLTE , all’interno del quale opera il “Piano Particolareggiato e di recupero” che regolamenta - tra l’altro - gli interventi di ampliamento, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di singoli edifici che non presentano caratteri di completezza ovvero abbiano modificato negativamente il contesto storico. Pertanto, l’intera zona A1 – CENTRO STORICO – a mente dell’art. 6 punto 2 lett.a) della medesima normativa , è esclusa dall’applicazione della legge reg.le n.14/09 e , conseguentemente, all’interno di tutto il perimetro individuato dal PRG non sono consentiti gli interventi straordinari previsti dagli artt. 3 e 4 relativi all’ampliamento e alla demolizione e ricostruzione. All’interno del Settore D – rione Giravolte detti interventi, laddove consentiti dal Piano Particolareggiato vigente, dovranno rispettare gli indici, parametri e limitazioni stabilite dalle relative N.T.A. Nella zona “A2 – Centrale urbana di interesse ambientale“, in relazione agli edifici realizzati in data anteriore al 1950 si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09. Restano invece assentibili, per tutti gli edifici ricadenti nella zona A2, gli interventi di mero ampliamento fino al 20% della volumetria originaria di cui all’art. 3 della L.R. n.14/09. Tutti gli interventi consentiti dovranno, in ogni caso, rispettare le caratteristiche architettoniche e morfologiche dell’organismo originario e dovranno altresì armonizzarsi, laddove possibile, con il tessuto edilizio circostante, con la limitazione della altezza massima realizzabile a quella del fabbricato più alto presente sul fronte dell’isolato. B. • In riferimento alle zone omogenee di tipo “B”: Le stesse limitazioni fissate - ai sensi dell’art.6 , punto 2 lett. b) della legge reg.le n.14/09 - per la zona A2, in relazione all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si • • applicano anche all’interno delle zone B12 – B13 – B16 , in conformità alle prescrizioni di PRG contenute nella normativa specifica di zona. Pertanto, per gli immobili realizzati in data anteriore al 1950 ricadenti nelle zone B12 “ residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea “ (art.54 NTA) – B13 “ residenziali a prevalente edificazione a villini “ ( art.55 NTA) – B16 “ ville urbane “ (art.59 NTA), si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09. Sono, invece, consentiti gli interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente , previsti dall’art.3 della L.R. n.14/09, per gli edifici ricadenti all’interno di tutte le zone di completamento edilizio “ B “ classificate, in particolare, dal PRG come zone B10 – B11 – B12 – B13 – B14 – B15 – B16 , con la possibilità che , nel rispetto delle altezze massime prescritte dalla normativa di zona, la volumetria aggiuntiva mediante sopraelevazione sui piani sottostanti, possa essere prevista in allineamento ai fronti su strada degli edifici preesistenti, limitatamente ai casi in cui sia altrimenti precluso, sulla base della situazione effettiva dei luoghi, l’utilizzo dell’ampliamento. All’interno delle zone B17 “ parchi e giardini di interesse ambientale “ ( art.60 NTA), gli interventi di cui all’art. 4 ( demolizione e ricostruzione) della legge regionale n.14/09 potranno interessare esclusivamente edifici privi di interesse storico, artistico ed ambientale. L’intervento di ampliamento previsto dall’art.3 della L.R. n.14/09, dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche e morfologiche dell’organismo originario. Tanto premesso, considerato e ritenuto IL CONSIGLIO COMUNALE - - Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e fattala propria; Vista la L.R. 30/07/2009 n. 14 e ss.mm.; Visto il P.R.G. vigente; Visto il PUTT/P vigente; Visto il R.E.C. e le N.T.A. di P.R.G. vigenti; Considerato che, ai sensi dell’art. 6 punto 2) della L.R. n. 14/09, i Comuni possono, con deliberazione di C.C., disporre motivatamente l’esclusione di parti del territorio Comunale dall’applicazione della Legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche; subordinare gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzioni a specifiche limitazioni e prescrizioni, nonché prevedere altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dal P.R.G. ed infine individuare immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in contrasto con le qualità ambientali dei luoghi, sui quali consentire gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della legge, ad alcune specifiche condizioni di recupero paesaggistico; Atteso che, a seguito di un’attenta analisi estesa all’intero territorio comunale, sulla base dei limiti di applicazione fissati dall’art. 6 punto 1) della legge 30 luglio 2009 n.14, è emerso che tutta la fascia compresa a nord-est della città tra lo stadio comunale e la zona costiera, marine incluse, è assoggettata a vincolo paesaggistico e, pertanto, all’interno della stessa non sono consentiti gli interventi di ampliamenti, demolizione e ricostruzione previsti dalla normativa di che trattasi; - Ritenuto che, in riferimento al tessuto urbano, si rende necessario che l’A.C., ai sensi dell’art. 6 punto 2), disponga l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della legge, nonché detti specifiche limitazioni e prescrizioni, alle quali subordinare gli interventi previsti, alla luce delle previsioni pianificatorie e delle prescrizioni normative fissate dallo strumento urbanistico generale vigente; - Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente all’Urbanistica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; - Visto il parere della Commissione Urbanistica Consigliare espresso in data 30.09.09; - Dato atto che non si richiede parere contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno finanziario; - Visto il D.Lgs. n. 267/2000; A voti UNANIMI DELIBERA Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati. 1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 punto 2, lettere a) , b) e c) della legge regionale 30 luglio 2009 n.14 , l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge, nonché fissare le limitazioni e prescrizioni che di seguito vengono riportate. A. In riferimento alle zone omogenee di tipo “A” • Nella zona A1 - Centro Storico, non opera la salvezza prevista dalla legge reg.le n.14/09 all’art. 6 punto 1. lett.a), in riferimento al SETTORE D – RIONE GIRAVOLTE , all’interno del quale opera il “Piano Particolareggiato e di recupero” che regolamenta - tra l’altro - gli interventi di ampliamento, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di singoli edifici che non presentano caratteri di completezza ovvero abbiano modificato negativamente il contesto storico. Pertanto, l’intera zona A1 – CENTRO STORICO – a mente dell’art. 6 punto 2 lett.a) della medesima normativa , è esclusa dall’applicazione della legge reg.le n.14/09 e , conseguentemente, all’interno di tutto il perimetro individuato dal PRG non sono consentiti gli interventi straordinari previsti dagli artt. 3 e 4 relativi all’ampliamento e alla demolizione e ricostruzione. All’interno del Settore D – rione Giravolte detti interventi, laddove consentiti dal Piano Particolareggiato vigente, dovranno rispettare gli indici, parametri e limitazioni stabilite dalle relative N.T.A. • Nella zona “A2 – Centrale urbana di interesse ambientale“, in relazione agli edifici realizzati in data anteriore al 1950 si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09. Restano invece assentibili, per tutti gli edifici ricadenti nella zona A2, gli interventi di mero ampliamento fino al 20% della volumetria originaria di cui all’art. 3 della L.R. n.14/09. Tutti gli interventi consentiti dovranno, in ogni caso, rispettare le caratteristiche architettoniche e morfologiche dell’organismo originario e dovranno altresì armonizzarsi, laddove possibile, con il tessuto edilizio circostante, con la limitazione della altezza massima realizzabile a quella del fabbricato più alto presente sul fronte dell’isolato. • • • B. In riferimento alle zone omogenee di tipo “B”: Le stesse limitazioni fissate - ai sensi dell’art.6 , punto 2 lett. b) della legge reg.le n.14/09 - per la zona A2, in relazione all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si applicano anche all’interno delle zone B12 – B13 – B16 , in conformità alle prescrizioni di PRG contenute nella normativa specifica di zona. Pertanto, per gli immobili realizzati in data anteriore al 1950 ricadenti nelle zone B12 “ residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea “ (art.54 NTA) – B13 “ residenziali a prevalente edificazione a villini “ ( art.55 NTA) – B16 “ ville urbane “ (art.59 NTA), si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09. Sono, invece, consentiti gli interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente , previsti dall’art.3 della L.R. n.14/09, per gli edifici ricadenti all’interno di tutte le zone di completamento edilizio “ B “classificate, in particolare, dal PRG come zone B10 – B11 – B12 – B13 – B14 – B15 – B16 , con la possibilità che, nel rispetto delle altezze massime prescritte dalla normativa di zona, la volumetria aggiuntiva mediante sopraelevazione sui piani sottostanti, possa essere prevista in allineamento ai fronti su strada degli edifici preesistenti, limitatamente ai casi in cui sia altrimenti precluso, sulla base della situazione effettiva dei luoghi, l’utilizzo dell’ampliamento. All’interno delle zone B17 “ parchi e giardini di interesse ambientale “ ( art.60 NTA), gli interventi di cui all’art. 4 ( demolizione e ricostruzione) della legge regionale n.14/09 potranno interessare esclusivamente edifici privi di interesse storico, artistico ed ambientale. L’intervento di ampliamento previsto dall’art.3 della L.R. n.14/09, dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche e morfologiche dell’organismo originario. 2. Di dare atto che le disposizioni regolamentari fissate al punto 1), costituiscono integrazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente, per gli interventi consentiti dalla L.R.14/09, nel rispetto dei limiti e delle modalità dalla stessa normativa fissati; 3. Di stabilire che le determinazioni assunte dall’A.C. con il presente provvedimento, trovano applicazione in relazione agli interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, limitatamente al periodo di validità fissato nel termine perentorio di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2009; I suddetti interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenotipico in atti.