DELIBERAZIONE N. 110 DEL 19.11.09
Si da’ atto che risultano, altresì presenti, gli Assessori: GARRISI – MARTI – MONOSI
– GIORDANO – ALFARANO – INGUSCIO – GRECO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, su proposta del Cons. LIACI, pone in votazione il ripristino dell’O.d.G., che a maggioranza dei
presenti viene approvato;
Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:
FAVOREVOLI N. 27 (TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA - SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO –
SIGNORE S. – COLUCCI – FORESIO – PORCARI – GENTILE – D’AUTILIA – MELE – SIGNORE P. – COCLITE – MARTELLA –
SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI – CARLA’ – GIANCANE – CIARDO)
CONTRARI N. 2 (GUIDO – BORGIA)
ASTENUTI N. 2 (PISANO’ – SINDACO)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all’esame del terzo punto iscritto all’O.D.G.
avente per oggetto:
La proposta di deliberazione viene illustrata dall’Assessore MARTI;
Il Cons. TORRICELLI, nel suo intervento, provvede ad illustrare un emendamento alla
proposta di deliberazione;
Il Cons. TONDO, nel suo intervento, provvede ad illustrare nove emendamenti alla
proposta di deliberazione;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, valutata la necessità di poter dare tempo al Dirigente
Maniglio, per il rilascio dei pareri tecnici sugli emendamenti e sentita la proposta del Cons.
CARLA’, di sospendere momentaneamente il punto, trattare la ratifica, iscritta al punto n. 4
dell’O.d.G. per poi passare al punto aggiuntivo dell’O.d.G. ed infine ritornare sul presente
argomento;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in
votazione, per alzata di mano, la richiesta di sospensione del Cons. CARLA’, che a
maggioranza dei presenti viene approvata;
Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:
FAVOREVOLI N. 28 (BORGIA – CALOGIURI – CARLA’ – CAZZELLA – CIARDO –
COCLITE – D’AUTILIA – GIANCANE – GUIDO – LANZILAO – LIACI – MARTELLA –
MELE – SINDACO – PISANO’ – SIGNORE P. – SOLERO – TONDO – VALENTE –
COLUCCI – FORESIO – GENTILE – PANKIEWICZ – POVERO – ROTUNDO – SIGNORE
S. – SPOTI – TORRICELLI)
ASTENUTI N. 3 (BENINCASA – SPAGNOLO - QUARTA)
L’argomento viene sospeso – sono le ore 18,30
Ripresa discussione dell’argomento – sono le ore 20,10
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, comunica che sugli emendamenti sono stati acquisiti i
relativi pareri tecnici, quindi dà lettura dell’emendamento a firma del Cons. Torricelli e lo
pone in votazione;
Si registra un contraddittorio tra il Sindaco ed il Presidente in merito all’opportunità o meno
che il Governo si esprima sugli emendamenti;
Si allontana dall’aula il Presidente del Consiglio E. Pisanò;
Assume la presidenza il Vice Presidente Vicario A. Torricelli;
IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa alla trattazione del primo emendamento
soppressivo a firma del Cons. TORRICELLI e ne dà lettura:
Emendamento n. 1 – soppressivo
Sopprimere ai punti A e B della parte deliberativa e normativa la frase che va
dalle parole “con la sola eccezione ……… a …..da parte degli Uffici.”
Il parere tecnico è il seguente:
“Può essere valutato dal Consiglio comunale in quanto sostanzialmente non
modifica l’assetto generale della stessa deliberazione.”
Per il Governo interviene l’Ass. MARTI, il quale conclude che l’emendamento proposto
può essere accettato;
IL VICE PRESIDENTE VICARIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in
votazione l’emendamento a firma del Cons. TORRICELLI, che a maggioranza dei presenti
viene approvato;
Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:
FAVOREVOLI N. 27 (SINDACO – TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA
– SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO – SIGNORE S. – COLUCCI –
FORESIO – PORCARI – GUIDO – GENTILE – D’AUTILIA – MELE – COCLITE –
MARTELLA – SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI –
CARLA’ – GIANCANE)
ASTENUTI N. 1 (BORGIA)
PRESENTI E NON VOTANTI N. 1 (CAZZELLA)
IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa alla trattazione del secondo emendamento a
firma dei Cons.ri CAIRO – CAZZELLA e TONDO;
Il Cons. TONDO chiede alla presidenza la lettura di tutti e nove i parei apposti sugli
emendamenti;
IL VICE PRESIDENTE VICARIO passa la parola al Dirigente Arch. Maniglio che procede
ad illustrare i pareri concludendo che sono tutti negativi;
Il Cons. TONDO, nonostante non condivida i pareri, ritira tutti gli emendamenti;
Si registrano ulteriori interventi da parte dell’Ass. MARTI e da parte dei Cons.ri TONDO e
TORRICELLI;
IL VICE PRESIDENTE VICARIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in
votazione la proposta di deliberazione, comprensiva dell’emendamento a firma del Cons.
TORRICELLI precedentemente approvato, che all’unanimità dei presenti viene approvata;
Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:
FAVOREVOLI N. 28 (SINDACO – TORRICELLI – BENINCASA – SPAGNOLO – QUARTA
– SPOTI – PANKIEWICZ – ROTUNDO – POVERO – SIGNORE S. – COLUCCI –
FORESIO – GUIDO – BORGIA - GENTILE – D’AUTILIA – MELE – COCLITE –
MARTELLA – SOLERO – CALOGIURI – LANZILAO – LIACI – VALENTE – MESSUTI –
CARLA’ – GIANCANE - CIARDO)
Per cui
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- La Regione Puglia, con legge n. 14 del 30/07/2009 recante “Misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale”, pubblicata sul BUR Puglia n. 119 del 03/08/09 e successivamente
oggetto di rettifica all’art.3 comma1, con la pubblicazione sul BURP n. 150 del 24.09.09,
ha dato seguito all’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del
01/04/2009.
- Detta legge, straordinaria e temporanea, trova applicazione nell’arco di ventiquattro
mesi (art. 7 co. 1) dall’entrata in vigore e disciplina gli interventi di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale,
fissandone modalità e limiti di applicazione.
- Gli interventi straordinari previsti dalla normativa regionale possono interessare << gli
edifici residenziali (uni-bifamiliari) di volumetria non superiori a 1000 mc.>> (art. 2 co. 2),
che risultino legittimamente realizzati e regolarmente ultimati ed accatastati alla data di
entrata in vigore della legge.
- L’ampliamento, da realizzare in contiguità fisica rispetto al fabbricato preesistente, deve
essere contenuto entro il limite max del 20 per cento della volumetria complessiva
esistente e comunque non può superare i 200 metri cubi.
- L’ulteriore intervento straordinario riguardante la << demolizione e ricostruzione di edifici
destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria
complessiva>> (art. 4 co. 1), consente un aumento di volumetria sino al 35 per cento di
quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale.
- La possibilità di incremento volumetrico, finalizzata al miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio esistente, si applica su edifici legittimamente realizzati o per i quali
sia stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03,
con la condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia
sostenibile di cui alla legge regionale n. 13 del 10/06/2008 “Norme per l’abitare
sostenibile”.
- La legge regionale, all’art.6 punto 1), pone dei limiti di applicazione, definendo gli ambiti
e gli immobili per i quali non sono ammessi gli interventi straordinari di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione. In particolare, tale normativa non trova applicazione:
• all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968
n.1444 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici
generali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale
natura;
• nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia
all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
• sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di
governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
• Sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto
legislativo 22/01/2004 n. 42 ( Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
• su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, negli ambiti
territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per
il paesaggio (PUTT/P), nei siti della rete Natura 2000 ( SIC – ZPS ) , nelle oasi
istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27; nelle zone umide
tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale; negli ambiti dichiarati e a elevata o molto elevata
pericolosità geomorfologia dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.
CONSIDERATO CHE
Il punto 2) dell’art.6 della legge in parola stabilisce che, fermo restando quanto
normativamente stabilito al punto 1) del medesimo articolo, i Comuni - con
deliberazione di Consiglio Comunale - da adottare entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge, sancito a pena di decadenza -, possono
disporre motivatamente :
a) l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge in base a determinate
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità
urbanistica del territorio medesimo;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi straordinari dianzi
richiamati possono essere assoggettati a specifiche limitazion o prescrizioni;
-
c) la definizione di parti del territorio com/le nelle quali per gli interventi in esame
possono prevedersi altezze max e distanze min diverse da quelle prescritte dal
PRG vigente;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di “tipo B “ del PUTT/P, nonché di
immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, nei
quali consentire gli interventi di ampliamento e demolizione-ricostruzione,
limitatamente a quegli immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi
ed a condizione che gli stessi siano realizzati mediante l’uso di materiali e tipologie
legati alle caratteristiche dei luoghi, puntualmente definiti da apposito regolamento
comunale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- Sulla base dei limiti di applicazione fissati dalla legge 30 luglio 2009 n.14, l’analisi del
territorio comunale ha evidenziato che tutta la fascia compresa a nord-est della città tra lo
stadio comunale e la zona costiera, marine incluse, è assoggettata a vincolo paesaggistico
e, pertanto, all’interno della stessa non sono consentiti gli interventi di ampliamento, né di
demolizione e ricostruzione previsti dalla normativa in parola.
- In riferimento al tessuto urbano del centro abitato, all’esito di una dettagliata
ricognizione ed analisi effettuata sul territorio, obbligatoriamente confrontata con le
previsioni localizzative e prescrizioni normative fissate dallo strumento urbanistico
generale vigente in relazione alla suddivisione del territorio in differenti “ parti “ ( zone
omogenee ), è emerso quanto segue.
• In relazione all’art.6 punto 2 , lett.a) riguardante la possibilità di “ esclusione di
parti del territorio dall’applicazione della legge in base a determinate
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, ecc.”, la limitazione operata dalla
normativa regionale al precedente punto 1. lett.a) del medesimo articolo
normativo, non troverebbe applicazione in quelle “ zone A “, nelle quali risultino
operanti strumenti pianificatori comunali che consentano interventi edilizi di tale
natura. Nella fattispecie, facendo riferimento al PRG vigente della città di Lecce,
tale salvezza opererebbe sia nella zona A1- Centro Storico, limitatamente al
“Settore D – Rione Giravolte”( nel quale risulta operante il Piano Particolareggiato
e di Recupero ), sia nella zona A2 – Centrale Urbana di Interesse Ambientale, per
quegli edifici realizzati in epoca successiva al 1950.
Infatti, lo strumento urbanistico generale nella zona A1 - Centro Storico, subordina
gli interventi di demolizione e ricostruzione alla preventiva redazione di strumento
urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di recupero). Allo stato
attuale, all’interno del C.S. risulta vigente soltanto il Piano Particolareggiato e di
recupero del “ SETTORE D – Rione Giravolte “, con il quale vengono
regolamentati - tra l’altro - gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di
ampliamento di singoli edifici che non presentano caratteri di completezza ovvero
abbiano modificato negativamente il contesto storico. Atteso che il piano di
recupero è stato redatto sulla base di un’attenta e puntuale schedatura dei singoli
edifici, all’esito della quale sono stati fissati appositi parametri ed indici
•
•
•
urbanistico-edilizi finalizzati a stabilire un riordino morfologico ed architettonico
dell’intero tessuto storico circostante, appare evidente come la possibilità di
consentire in maniera generalizzata la realizzazione di ulteriori volumetrie
aggiuntive comprometterebbe l’organicità ed omogeneità del contesto unitario,
che sulla base della stratificazione storica e delle possibilità di intervento già
consentite dal piano particolareggiato, rappresenta una testimonianza storicoculturale da conservare e preservare.
Per tali casi particolari, quindi, si ravvisa la necessità di prevedere l’esclusione
dall’applicazione della legge, del Centro Storico nella sua interezza – zona A1 di
PRG, ivi compreso il Settore D – Rione Giravolte.
In relazione alla zona A2, invece, si ravvisa l’opportunità di dettare specifiche
limitazioni e prescrizioni, secondo quanto specificato al punto che segue.
L’art.6 punto 2, lett.b), riguardante la possibilità di “ subordinare gli interventi
previsti dalla legge a specifiche limitazioni o prescrizioni , quali particolari limiti di
altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ecc.”, trova giusta
applicazione all’interno delle zone omogenee di tipo “ A2 “ e di alcune specifiche
destinazioni di zone “B”, laddove – nel rispetto della normativa specifica
prescritta dal PRG – si ravvisa la necessità di contemperare le previsioni della
legge n.14/09 con quelle dello strumento urbanistico generale vigente,
salvaguardando quei caratteri storico-morfologici del contesto urbano consolidato
e garantendo – al contempo – uno sviluppo armonico ed equilibrato dell’edificato.
In relazione a quanto previsto dall’art.6, punto 2 lett.c) in merito alla possibilità di
prevedere “ altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli
strumenti urbanistici generali vigenti “, si ritiene opportuno confermare – nella
realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n.14/09 - il rispetto del
l’attuale regolamentazione vigente, sulla base di una riscontrata validità ed
attualità dei limiti prescritti, con la sola eccezione per gli interventi di
completamento mediante sopraelevazione nelle zone omogenee di tipo B
secondo quanto successivamente specificato al punto B) paragrafo 2.
In tutti gli altri casi, la conferma delle altezze massime e delle distanze minime,
prescritte, in via generale, dal Regolamento Edilizio Comunale ed, in particolare,
dalle Norme Tecniche di Attuazione di PRG
all’interno delle singole zone
omogenee, consegue alle scelte operate dallo strumento urbanistico generale,
che ha fissato tali parametri nel rispetto ed in applicazione dei limiti fissati a livello
ministeriale dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444, oltre che sulla base di criteri ben
precisi che, in rapporto a determinati requisiti di vivibilità degli insediamenti,
sanciscono la necessaria ed obbligatoria interdipendenza degli stessi parametri
(rapporto altezze-distanze ), determinando un’idea ben precisa di sviluppo
ordinato ed armonico della città sotto il profilo sia urbanistico che architettonico.
In relazione a quanto previsto dall’art.6, punto 2 lett. d) della L.R. n.14/09, si
evidenzia che, pur sussistendo all’interno delle aree marginali del territorio
urbano, e specialmente nella zona costiera delle marine, casi di costruzioni che,
benché formalmente legittime sotto il profilo urbanistico-edilizio, si pongono in
termini oggettivi in contrasto con i valori tutelati dai vincoli paesaggistici che
gravano sulle aree di che trattasi, costituendo – di fatto – un detrattore
paesaggistico, l’obiettivo dell’armonizzazione di tali immobili con le caratteristiche
storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, debba essere perseguito, in
considerazione del carattere di degrado diffuso di tali insediamenti, non tanto in
relazione a singoli casi, avulsi dal contesto di riferimento, quanto piuttosto
all’interno di un processo generale di tipo pianificatorio, potendo dunque essere
razionalmente affidato al nuovo strumento generale comunale (P.U.G.), il cui
procedimento formativo è peraltro già stato avviato dall’Amministrazione.
RITENUTO CHE
- Ai sensi dell’art.6 punto 2, lettere a) - b) e c) della legge reg.le 30 luglio 2009 n.14, sia
opportuno disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge,
nonché fissare le limitazioni e prescrizioni che di seguito vengono riportate.
A. In riferimento alle zone omogenee di tipo “A”
Nella zona A1 - Centro Storico, non opera la salvezza prevista dalla legge reg.le n.14/09
all’art. 6 punto 1. lett.a), in riferimento al SETTORE D – RIONE GIRAVOLTE , all’interno
del quale opera il “Piano Particolareggiato e di recupero” che regolamenta - tra l’altro - gli
interventi di ampliamento, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di singoli edifici che
non presentano caratteri di completezza ovvero abbiano modificato negativamente il
contesto storico.
Pertanto, l’intera zona A1 – CENTRO STORICO – a mente dell’art. 6 punto
2 lett.a)
della medesima normativa , è esclusa dall’applicazione della legge reg.le n.14/09 e ,
conseguentemente, all’interno
di tutto il perimetro individuato dal PRG non sono
consentiti gli interventi straordinari previsti dagli artt. 3 e 4 relativi all’ampliamento e alla
demolizione e ricostruzione.
All’interno del Settore D – rione Giravolte detti interventi, laddove consentiti dal Piano
Particolareggiato vigente, dovranno rispettare gli indici, parametri e limitazioni stabilite
dalle relative N.T.A.
Nella zona “A2 – Centrale urbana di interesse ambientale“, in relazione agli edifici
realizzati in data anteriore al 1950 si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4
(interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09.
Restano invece assentibili, per tutti gli edifici ricadenti nella zona A2, gli interventi di mero
ampliamento fino al 20% della volumetria originaria di cui all’art. 3 della L.R. n.14/09.
Tutti gli interventi consentiti dovranno, in ogni caso, rispettare le caratteristiche
architettoniche e morfologiche dell’organismo
originario
e
dovranno
altresì
armonizzarsi, laddove possibile, con il tessuto edilizio circostante, con la limitazione
della altezza massima realizzabile a quella del fabbricato più alto presente sul fronte
dell’isolato.
B.
•
In riferimento alle zone omogenee di tipo “B”:
Le stesse limitazioni fissate - ai sensi dell’art.6 , punto 2 lett. b) della legge reg.le
n.14/09 - per la zona A2, in relazione all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si
•
•
applicano anche all’interno delle zone B12 – B13 – B16 , in conformità alle
prescrizioni di PRG contenute nella normativa specifica di zona.
Pertanto, per gli immobili realizzati in data anteriore al 1950 ricadenti nelle zone
B12 “ residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea “ (art.54 NTA) –
B13 “ residenziali a prevalente edificazione a villini “ ( art.55 NTA) – B16 “ ville
urbane “ (art.59 NTA), si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di
demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09.
Sono, invece, consentiti gli interventi di ampliamento nella misura del 20% della
volumetria esistente , previsti dall’art.3 della L.R. n.14/09, per gli edifici ricadenti
all’interno di tutte le zone di completamento edilizio “ B “ classificate, in
particolare, dal PRG come zone B10 – B11 – B12 – B13 – B14 – B15 – B16 ,
con la possibilità che , nel rispetto delle altezze massime prescritte dalla
normativa di zona, la volumetria aggiuntiva mediante sopraelevazione sui piani
sottostanti, possa essere prevista in allineamento ai fronti su strada degli edifici
preesistenti, limitatamente ai casi in cui sia altrimenti precluso, sulla base della
situazione effettiva dei luoghi, l’utilizzo dell’ampliamento.
All’interno delle zone B17 “ parchi e giardini di interesse ambientale “ ( art.60
NTA), gli interventi di cui all’art. 4 ( demolizione e ricostruzione) della legge
regionale n.14/09 potranno interessare esclusivamente edifici privi di interesse
storico, artistico ed ambientale. L’intervento di ampliamento previsto dall’art.3
della L.R. n.14/09, dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche e
morfologiche dell’organismo originario.
Tanto premesso, considerato e ritenuto
IL CONSIGLIO COMUNALE
-
-
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e fattala propria;
Vista la L.R. 30/07/2009 n. 14 e ss.mm.;
Visto il P.R.G. vigente;
Visto il PUTT/P vigente;
Visto il R.E.C. e le N.T.A. di P.R.G. vigenti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 punto 2) della L.R. n. 14/09, i Comuni possono, con
deliberazione di C.C., disporre motivatamente l’esclusione di parti del territorio
Comunale dall’applicazione della Legge in relazione a caratteristiche storico-culturali,
morfologiche, paesaggistiche; subordinare gli interventi straordinari di ampliamento e di
demolizione e ricostruzioni a specifiche limitazioni e prescrizioni, nonché prevedere
altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dal P.R.G. ed infine
individuare immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in contrasto
con le qualità ambientali dei luoghi, sui quali consentire gli interventi di cui agli artt. 3 e
4 della legge, ad alcune specifiche condizioni di recupero paesaggistico;
Atteso che, a seguito di un’attenta analisi estesa all’intero territorio comunale, sulla
base dei limiti di applicazione fissati dall’art. 6 punto 1) della legge 30 luglio 2009 n.14,
è emerso che tutta la fascia compresa a nord-est della città tra lo stadio comunale e la
zona costiera, marine incluse, è assoggettata a vincolo paesaggistico e, pertanto,
all’interno della stessa non sono consentiti gli interventi di ampliamenti, demolizione e
ricostruzione previsti dalla normativa di che trattasi;
- Ritenuto che, in riferimento al tessuto urbano, si rende necessario che l’A.C., ai sensi
dell’art. 6 punto 2), disponga l’esclusione di parti del territorio comunale
dall’applicazione della legge, nonché detti specifiche limitazioni e prescrizioni, alle quali
subordinare gli interventi previsti, alla luce delle previsioni pianificatorie e delle
prescrizioni normative fissate dallo strumento urbanistico generale vigente;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente all’Urbanistica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere della Commissione Urbanistica Consigliare espresso in data 30.09.09;
- Dato atto che non si richiede parere contabile, in quanto il presente provvedimento non
comporta impegno finanziario;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
A voti UNANIMI
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportati.
1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 punto 2, lettere a) , b) e c) della legge
regionale 30 luglio 2009 n.14 , l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della
legge, nonché fissare le limitazioni e prescrizioni che di seguito vengono riportate.
A. In riferimento alle zone omogenee di tipo “A”
• Nella zona A1 - Centro Storico, non opera la salvezza prevista dalla legge reg.le
n.14/09 all’art. 6 punto 1. lett.a), in riferimento al SETTORE D – RIONE
GIRAVOLTE , all’interno del quale opera il “Piano Particolareggiato e di recupero”
che regolamenta - tra l’altro - gli interventi di ampliamento, nonché quelli di
demolizione e ricostruzione di singoli edifici che non presentano caratteri di
completezza ovvero abbiano modificato negativamente il contesto storico.
Pertanto, l’intera zona A1 – CENTRO STORICO – a mente dell’art. 6 punto 2
lett.a) della medesima normativa , è esclusa dall’applicazione della legge reg.le
n.14/09 e , conseguentemente, all’interno
di tutto il perimetro individuato
dal PRG non sono consentiti gli interventi straordinari previsti dagli artt. 3 e 4
relativi all’ampliamento e alla demolizione e ricostruzione.
All’interno del Settore D – rione Giravolte detti interventi, laddove consentiti dal
Piano Particolareggiato vigente, dovranno rispettare gli indici, parametri e
limitazioni stabilite dalle relative N.T.A.
•
Nella zona “A2 – Centrale urbana di interesse ambientale“, in relazione agli edifici
realizzati in data anteriore al 1950 si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4
(interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09.
Restano invece assentibili, per tutti gli edifici ricadenti nella zona A2, gli interventi
di mero ampliamento fino al 20% della volumetria originaria di cui all’art. 3 della
L.R. n.14/09.
Tutti gli interventi consentiti dovranno, in ogni caso, rispettare le caratteristiche
architettoniche e morfologiche dell’organismo originario e dovranno altresì
armonizzarsi, laddove possibile, con il tessuto edilizio circostante, con la
limitazione della altezza massima realizzabile a quella del fabbricato più alto
presente sul fronte dell’isolato.
•
•
•
B. In riferimento alle zone omogenee di tipo “B”:
Le stesse limitazioni fissate - ai sensi dell’art.6 , punto 2 lett. b) della legge reg.le
n.14/09 - per la zona A2, in relazione all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si
applicano anche all’interno delle zone B12 – B13 – B16 , in conformità alle
prescrizioni di PRG contenute nella normativa specifica di zona.
Pertanto, per gli immobili realizzati in data anteriore al 1950 ricadenti nelle zone
B12 “ residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea “ (art.54 NTA) –
B13 “ residenziali a prevalente edificazione a villini “ ( art.55 NTA) – B16 “ ville
urbane “ (art.59 NTA), si esclude in generale l’applicabilità dell’art. 4 (interventi di
demolizione e ricostruzione) della legge regionale 14/09.
Sono, invece, consentiti gli interventi di ampliamento nella misura del 20% della
volumetria esistente , previsti dall’art.3 della L.R. n.14/09, per gli edifici ricadenti
all’interno di tutte le zone di completamento edilizio “ B “classificate, in particolare,
dal PRG come zone B10 – B11 – B12 – B13 – B14 – B15 – B16 , con la
possibilità che, nel rispetto delle altezze massime prescritte dalla normativa di
zona, la volumetria aggiuntiva mediante sopraelevazione sui piani sottostanti,
possa essere prevista in allineamento ai fronti su strada degli edifici preesistenti,
limitatamente ai casi in cui sia altrimenti precluso, sulla base della situazione
effettiva dei luoghi, l’utilizzo dell’ampliamento.
All’interno delle zone B17 “ parchi e giardini di interesse ambientale “ ( art.60
NTA), gli interventi di cui all’art. 4 ( demolizione e ricostruzione) della legge
regionale n.14/09 potranno interessare esclusivamente edifici privi di interesse
storico, artistico ed ambientale. L’intervento di ampliamento previsto dall’art.3 della
L.R. n.14/09, dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche e morfologiche
dell’organismo originario.
2. Di dare atto che le disposizioni regolamentari fissate al punto 1), costituiscono
integrazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente, per gli interventi consentiti dalla
L.R.14/09, nel rispetto dei limiti e delle modalità dalla stessa normativa fissati;
3. Di stabilire che le determinazioni assunte dall’A.C. con il presente provvedimento,
trovano applicazione in relazione agli interventi di ampliamento, di demolizione e
ricostruzione, limitatamente al periodo di validità fissato nel termine perentorio di
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2009;
I suddetti interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenotipico in atti.
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Delibera del Comune di Lecce L.R. 30 LUGLIO 09