ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO ARTICOLI I professionisti devono cambiare (De Lorenzis e Bergamini) Il nuovo imponibile/2 (Scano) L’Irap e il personale agevolato (Ussi e Interlandi) Due definizioni di sas artigiana (Giorgiutti) Fiscalizzazione anche per i cfl (Milocco) Il 730 telematico a pag. 33 a pag. 36 a pag. 41 a pag. 42 a pag. 44 terza di copertina RUBRICHE WEEK WORK (Studio associato Paoli) FISCO IN PILLOLE (Iva in agricoltura, condono edilizio, servizi di cassa) STORIE DI LAVORO (Paoli) VITASSOCIATIVA (Chieti e Treviso) Convegni (v. n. scorso) ◗ il 21 gennaio a Modena (a pag. 40) ◗ il 26 gennaio a Tolentino (a pag. 41) ◗ il 30 gennaio a Rimini a pag. 46 a pag. 48 a pag. 43 butivo. Nei prossimi numeri saremo più esaurienti. IMPORTANTI ◗ il 20 gennaio a Firenze ◗ il 26 gennaio a Erba a pag. 45 (v. n. scorso) (3ª di copertina) ❑ Per la prima volta l’Associazione degli ❑ Il 28 febbraio, alle ore 9, incontro con i ispettori di vigilanza (Aniv) e l’Associazione dei consulenti del lavoro (Ancl) concordano un’iniziativa comune e affrontano insieme una problematica specifica in materia di lavoro. Il 9 febbraio, infatti, presso il Jolly Hotel di Bologna stanno organizzando un convegno sul tema dell’impatto sociale e tecnico del nuovo imponibile contri- Presidenti provinciali Ancl e relativi dirigenti, presso la sala Congressi dell’Enpacl, e alle ore 15 con i Presidenti regionali, presso la sede Ancl di Roma per discutere sul Congresso straordinario per la modifica dello Statuto. ❑ Ricordati di rinnovare la quota associa- ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI SETTIMANALE – ANNO XXXIX N. 3 DEL 17 GENNAIO 1998 tiva Ancl per il 1998. Il PresidentAncl risponde all’amaro sfogo di un “vecchio” collega I professionisti devono cambiare C aro collega, non posso dire di condividere molte cose fra quelle che hai scritto nella tua lettera (v. pagine seguenti); ritengo tuttavia che tu abbia scritto con il cuore in mano e con grande passione. Per questo motivo sento il dovere di risponderti in maniera altrettanto franca ed appassionata. Personalmente non mi sento e non sono un mega presidente, non ho un mega ufficio, né un mega vice-presidente, né mega segretari e neppure mega consiglieri; sono un collega, circondato da colleghi volenterosi che dedicano parte del loro tempo e delle loro energie per il bene comune, senza percepire gettoni di presenza, spesso senza percepire neanche il rimborso delle spese vive. Nella tua lettera hai citato la manifestazione di protesta organizzata per il giorno 17 aprile 1997: posso chiederti dove eri quel giorno? Perché non hai partecipato ad una manifestazione che doveva essere una sorta di prova generale, preludio a più incisive azioni di protesta? Perché, come tanti altri, hai trovato più comodo mandare due righe, rispondere al questionario, evitando di intervenire in prima persona? Potresti rispondere che la tua parte l’hai già sostenuta in passato, che sei ormai prossimo alla pensione e che adesso tocca a noi più giovani agire in difesa della categoria. Accetto l’obiezione ma pongo alcune domande: dove erano i tuoi figli? perché non partecipano alle azioni di lotta intraprese dal sindacato? Dove sono i 17.000 colleghi che dovrebbero scattare come un sol uomo quando solo 250 hanno sostenuto la minima fatica di compilare il questionario sulle forme di protesta? Che forme di protesta possiamo mai adottare se la sola idea di dare disdetta ai protocolli di intesa con Inps ed Inail suscita timori, distinguo e dissociazione da parte di molti? Quali battaglie potremo mai sostenere quando, a fronte della richiesta di far pubblicare un semplice articolo di protesta in contemporanea su tutti i giornali nazionali, hanno risposto soltanto 10 Unioni Provinciali? Come possiamo rappresentare le nostre legittime istanze se, in occasione della manifestazione del 16 ottobre ’97, presente e disposto ad ascoltarci il Ministro del lavoro, eravamo 50 in tutto? Su una cosa devo darti ragione: forse i consulenti del lavoro si sono imborghesiti, probabilmente, malgrado tutto, stanno troppo bene ed hanno perso quello spirito battagliero che animava i loro padri: non mi piace, ritengo di essere fra quelli che tale spirito non hanno perso e mi impegno al massimo per trasmetterlo agli altri, ma più di questo non posso fare. Condivido in modo assoluto quanto ha scritto Fabrizio Marti, già Consigliere Nazionale dell’Ancl e dell’Ordine ed ora Presidente della mia Unione Provinciale, in una recente comunicazione agli iscritti: “è necessario che in tutti maturi la consapevolezza che la crescita e la difesa della nostra professione non possono essere affidate solo all’impegno ed al sacrificio dei nostri rappresentanti nazionali, ma ogni consulente deve essere attento ai problemi della ca- n. 3 del 17.1.98 tegoria e fornire il proprio contributo per la soluzione degli stessi”. Una volta mandavate i telegrammi oppure organizzavate pullman o aerei per andare a Roma a far sentire la nostra voce: oggi non serve più perché il Ministero, prima di approvare nuove leggi o modifiche, ci chiede gentilmente cosa ne pensiamo, salvo poi ignorare il nostro parere. Questo è successo anche in occasione del varo dei nuovi provvedimenti che anticipano le scadenze. Il nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine è stato interpellato ed ha fornito al Ministero le osservazioni che ti allego in copia (omissis – n.d.r.), raccomandando motivatamente, fra le altre cose, di non anticipare le scadenze; a questo punto sarebbe sacrosanto protestare, tenendo però ben presente che per ognuno di noi che si dichiarerà non più in grado di rispettare le nuove scadenze ci sono 10, 100, 1.000 nuovi soggetti disposti a prendere il nostro posto senza problemi. Soggetti che pesano più di noi, politicamente, economicamente e socialmente: questo non significa che dobbiamo supinamente accettare tutto ma che la nostra azione non può essere di semplice rigetto di ogni novità e che la nostra protesta non sempre può essere quella semplice e diretta che si realizzava 20 o 30 anni or sono. Occorre distinguere i cambiamenti ineluttabili, che non possiamo contrastare ma rispetto ai quali dobbiamo essere propositivi, così da influenzarne l’evoluzione, senza subirla passivamente, dai cam(segue a pag. 35) 33 C’era una volta la professione del consulente del lavoro Sono Mario Bergamini, cdl di Treviso. Premesso che mi è stata rilasciata l’autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro di Venezia il 15 dicembre 1955 per la tenuta dei libri paga e matricola e già nel maggio 1956 ho partecipato con altri colleghi alla fondazione della “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE”, Unione Provinciale d Treviso, associazione voluta dal compianto e indimenticabile Aldo Balzi di Milano. Sono rimasto nel direttivo della Associazione Provinciale fino al 1964. Con l’istituzione dell’Albo consulenti del lavoro, L. 1081 del 12.10.64, diventai segretario fino al 1970. Dal 1970 al 1991 fui Presidente dell’Ordine dei cdl di Treviso. Mi ritirai da Presidente dopo 21 anni e diventai consigliere fino al 1996 poi lasciai definitivamente, rimanendo sempre vicino all’Ancl e all’Ordine. Con i colleghi del Nazionale, Regionale e Provinciale dell’Ancl e dell’Ordine, ho sempre battagliato per ottenere con la L. 1081/64 l’Albo dei consulenti, con la L. 1100/71 l’Ente di previdenza, con la L. 12/ 79 l’ordinamento della professione. A quei tempi, con i Consigli Nazionali tempestivi, tutte le Province ed i consulenti scattavano per ottenere o per contestare quello che non andava bene. Si noleggiavano aerei per Roma, pullman per Brescia, si era uniti e tutti difendevano la categoria. Per ottenere l’Albo, un aereo strapieno di cdl del Veneto partì da Venezia per Roma per partecipare alla manifestazione organizzata dal Nazionale. Molti anni fa l’Inps ed il Ministero del lavoro volevano anticipare le scadenze dei versamenti contributivi al 10 di ogni mese. Il direttivo Nazionale, con tempestività (Presidente dell’Ordine era Baresi), aveva invitato tutti i consulenti ad inviare telegrammi all’Inps ed al Ministero protestando contro la scadenza del 10, poiché era assurda ed impossibile da rispettare, perché non lasciava i tempi tecnici necessari alle società di software per l’adeguamento dei programmi in seguito alle continue variazioni previdenziali e fiscali, che non arrivavano e tutt’ora non arrivano in tempo utile. Si chiedeva che la scadenza fosse portata al 25 di ogni mese. Con un’assemblea straordinaria a Brescia, per contestare questa imposizione, Treviso partecipò con un pullman stracolmo di colleghi. A Brescia eravamo in duemila e venimmo a sapere dal Ministro e dal Direttore 34 generale dell’Inps, mi pare Biondi, che i telegrammi li portavano con le valigie. Ottenemmo la data di scadenza al 20 di ogni mese. Dal 1° gennaio ’98 detta data verrà anticipata al 15 per la globalità dei versamenti unificati e per la semplificazione, dicono loro!!! Quale semplificazione, come farà un’azienda a versare il tutto entro il 15 di ogni mese? Inps, Irpef, Iva, Inail, acconti, saldi per le denunce dei redditi, ecc.: come faremo noi ad elaborare i cedolini, i contributi e l’Irpef se una variazione viene comunicata il 10 del mese? Dov’è una drastica azione di protesta della categoria unita alle altre, ragionieri e commercialisti. Dov’è l’ordine di mandare 17.000 telegrammi a chi di dovere? Quasi nulla è stato fatto e questo denota che i vertici sonnecchiano. Dove sono i battaglieri colleghi che tutelavano veramente la professione e guai a chi toccava i consulenti del lavoro? Tanti, purtroppo tanti se ne sono andati, come l’indimenticabile Cesare Orsini e molti altri; però c’è ancora Giuseppe Innocenti, l’antagonista di Orsini e battagliero, Gardoni, Baresi, Cristiano, Miceli, Maselli, Bottaro, Salsotto, Travers, Florio, Pesenato, Paoli, Rigato, Viotto, Romani e tanti altri ancora che a memoria non ricordo. Ed i nuovi cosa fanno? Sì, qualche protesta nei giornali, ma nulla di più. Stiamo calando tutto!!! Forse i nostri mega presidenti “alla Fantozzi” sono tra le nuvole azzurre, nei mega uffici presidenziali, attorniati dai mega vice-presidenti, mega segretari e mega consiglieri??? Forse dall’alto di questi mega palazzi guardano in basso i consulenti con commiserazione. Colleghi, noi siamo qui!!! Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto! No … no … e no!!! Ultimamente non è stato fatto proprio un bel niente per la categoria, nessun ordine perentorio di protesta è arrivato alla base di mobilitare l’intera categoria seriamente, con telegrammi o con partecipazione in massa a Roma o con altre energiche proteste, in estremo anche il blocco dei versamenti. L’Ancl Nazionale, nella “1081” n. 17 del 26.4.97, ci manda il questionario “Forme di protesta da adottare a difesa della nostra professione”, alla Beppe Grillo. Ho risposto sì a tutto ed aggiunto altre forme di protesta. Non ho saputo più nulla. Ma porca miseria!!! La forma di protesta per questo o quest’altro è di mandare 17.000 telegrammi a chi di dovere, assemblee ge- n. 3 del 17.1.98 nerali straordinarie provinciali, regionali, nazionali e tutti devono partecipare! Ne va di mezzo la nostra professione! Non vedete che chi non protesta non ottiene nulla! Dobbiamo scendere in piazza come gli altri. Tutti ce l’hanno messo a “palazzo” e siamo stati a guardare. I sindacati, con la L. 608 del 28.11.96, comma 6, possono anche loro mettere le mani nei libri matricola e assunzioni, come inizio per poi poter sfondare su tutto. Ho fatto notare il pericolo in sede provinciale Ancl e Ordine, mi hanno risposto di non preoccuparmi che non succede niente. Da “IL SOLE 24 ORE” del 14 luglio ’97 leggo: “il Patronato super-consulente. Nuovi servizi a pagamento per soggetti pubblici e privati. Possibilità per tutte le Associazioni di amministrare il personale delle aziende”. Dichiarazione unica, accorpamento dei versamenti al 15 di ogni mese. Ma siamo pazzi!!! Con tutti gli adempimenti che aumentano ogni giorno, con le variazioni o i decreti che arrivano all’ultimo momento, come faranno gli studi a rispettare i termini? O dovremmo accollarci spese di personale, elaboratori e terminali in più per 10 giorni al mese con enormi costi? Vi sarete resi conto di quanti sono i giorni lavorativi dal 24 dicembre 1997 al 7 gennaio 1998, escludendo le festività, i sabati e le domeniche? Su 15 giorni vi sono solo 5 giorni lavorativi e se includiamo i ponti spariscono anche quelli. Alcune aziende chiudono il 20 dicembre e aprono il 12 gennaio ’98, su 22 giorni i lavorativi completi sono 9. I nostri studi dovrebbero in 5 giorni più 2 (8 e 9 gennaio) predisporre tutto in maniera che le aziende possano pagare e registrare le retribuzioni entro il 12 per poi, con i versamenti unificati, versare il tutto entro il 15 gennaio ’98, se decorreranno da tale data. Comunque questa situazione la troveremo il prossimo fine anno ’98 e per un motivo o per l’altro tutti i mesi. È solo pazzesco, neanche il minimo di tempo tecnico ci viene concesso. I nostri studi lavoreranno sabato, domenica, Natale, Capodanno ed Epifania, giorno e notte compresi, alla faccia dei nostri governanti. Per protesta tutti dovrebbero effettuare i versamenti il 20, come prima, perché almeno devono esserci concessi i tempi tecnici per poter lavorare umanamente, tutti i santi mesi. Questa è intanto una azione da intraprendere subito. Mi volete spiegare chi provvederà a fare ➦ (segue da pag. 33) biamenti che possiamo contrastare. Anche in quest’ultimo caso la migliore azione possibile non è quasi mai quella barricadera ma quella volta alla ricerca di alleanze e strategie che, se anche suscitano minor entusiasmo, garantiscono il miglior risultato. Per quanto riguarda l’anticipo delle scadenze, per esempio, non mancheremo di protestare ma stiamo cercando di farlo coinvolgendo nella protesta le altre professioni, la Consilp e perfino i sindacati dei lavoratori. L’Inaz paghe elabora le paghe? Per adesso lo ha solo annunciato ed ha ricevuto una denuncia per pubblicità ingannevole dal Presidente dell’Ordine di Roma, che è stato il più svelto ad agire: personalmente ho scritto quello che pensavo sulla “1081”, adoperandomi nella ricerca di soluzioni concrete a supporto dei colleghi interessati ad abbandonare l’Inaz; in cambio ho fin qui ricevuto una denunzia di boicottaggio da parte della suddetta società. Molti col- (segue da pag. 34) il versamento e il deposito unico del modello? Il consulente, il ragioniere, il commercialista per conto dell’azienda o l’azienda stessa? Oppure i Caaf, visto che da gennaio ’98 saranno loro che compileranno il mod. 770? L’Inaz paghe si mette a elaborare le paghe a L. 4.000 a cedolino, altrettando può fare l’Ipsoa, Indicitalia, qualsiasi centro di elaborazione dati o società di software. I nostri Consigli Nazionali, Regionali, Provinciali cosa hanno fatto per tutelare la categoria da questo sconquassamento? Cosa è stato fatto contro o per attenuare i colpi dell’Antitrust? Niente, nessun tentativo di rivolta, siamo tutti in attesa. Come gli struzzi mettiamo la testa sotto la sabbia. Se questi fatti fossero successi 15/20 anni fa, i cdl avrebbero rivoltato l’Italia come una pelle di leone, avrebbero messo in crisi gli Enti previdenziali e i Ministeri e avrebbero certamente ottenuto le giuste e sacrosante rivendicazioni. Siamo giunti al paradosso che tutte le leghi mi hanno scritto irritati dal comportamento della Inaz paghe e, soprattutto, dalla lettera che detta società si è permessa di inviare a tutti i consulenti del lavoro, ma anche in questa occasione qualche collega, forse per paura, ha preso le distanze. Cosa possiamo fare contro o per attenuare i colpi dell’Antitrust? Tu dici che non è stato fatto niente, ignorando i moltissimi articoli e le interviste rilasciate a più riprese dai rappresentanti della categoria e pubblicate da “ITALIA OGGI”, “IL SOLE” e dalla stessa “1081”, e non prendendo in considerazione i moltissimi interventi sul tema ascoltati all’ultimo Congresso Nazionale di categoria. Gli attacchi dell’Antitrust, magra consolazione, riguardano tutte le professioni, non solo la nostra, e cercheremo in tutti i modi di sventarli, insieme alle altre professioni. La laurea e la riforma della L. 12/79, che tu annoveri fra le iniziative inutili, sono invece rivolte anche a contrastare l’Antitrust; la certificazione di qualità e l’ingresso in Europa sono passaggi nostre conquiste vengono annullate e tutti possono fare i consulenti del lavoro e forse lo farà anche qualche consulente, se ancora esisterà. Stiamo correndo dietro alla laurea, alla modifica della L. n. 12 del 1979, alla TeleConsul, alla Sicureco, a tutto, cose anche anche utili, fuorché alla difesa della categoria. Ma cosa ci importa di andare in Europa con la laurea, della modifica della L. n. 12, della TeleConsul, se fra qualche anno diremo: “C’era una volta la professione del consulente del lavoro!!!”. Se non vedrò un immediato ripensamento di tutti i vertici nazionali, regionali e provinciali e una drastica ed immediata azione di protesta per salvare quel poco che ci resta da salvare, anche con urgenti assemblee straordinarie sull’argomento, il sottoscritto annuncia che con la fine dell’anno 1998 si cancellerà dall’Ancl, dopo 43 anni d’iscrizione, insieme anche al figlio, per mancanza di tutela verso gli iscritti. Visto e considerato che tutti possono elaborare le paghe ed esercitare la profes- n. 3 del 17.1.98 indispensabili per salvare la nostra professione, così come la ricerca di nuovi ambiti di specializzazione, per sostituire quegli adempimenti che necessariamente perderemo perché a farli saranno le macchine. O ci uniamo ai luddisti rifiutando il progresso o mettiamo in pratica il concetto di flessibilità ed affiniamo la nostra preparazione per sostenere le nuove sfide che il mercato ci lancia. In qualsiasi modo dovessero mutare leggi e regole, il lavoro ed i suoi problemi esisteranno sempre: se sapremo proporci come risolutori di questi problemi la nostra professione, in qualsiasi modo organizzata, avrà comunque un grande avvenire. Chiudo qui il mio intervento con la speranza che tu receda dal proposito di cancellarti e con l’invito a non far più mancare alla categoria il prezioso apporto tuo e dei tuoi figli. Ti ringrazio per l’accorata lettera e ti saluto cordialmente. Roberto De Lorenzis PRESIDENTE ANCL sione, tanto vale cancellarsi anche dall’Ordine, cosa che farò sempre entro il 1998 per me e i tre figli. Mi farò rimborsare quanto versato all’Enpacl e farò per i figli una polizza che assicuri, con meno esborso, una pensione maggiore. Quanto scritto, in uno stato d’animo più che nervoso, mi fa ribollire il sangue e mi dà dispiacere di essere anziano ed in pensione perché mi fa riflettere che tutte le lotte fatte in 42 anni dal sottoscritto e da tutti i colleghi dirigenti, vivi e non, fra poco svaniranno ed i giovani consulenti si troveranno con un pugno di mosche in mano, perché avendo trovato la pappa pronta e l’orticello coltivato non hanno più lottato come dovevano fare e saranno spazzati via. Amara e amara è la conclusione di una vita spesa per la categoria, la propria clientela ed il proprio studio. Spero che la presente sia di stimolo, per intraprendere iniziative a tutela della professione. Distinti saluti. Mario Bergamini 35 Seconda parte di un corposo studio del PresidentAncl di Sassari Il nuovo imponibile/2 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (Art. 47 TUIR e art. 2 D.Lgs 314/97) Definizione Il decreto legislativo di modifica della disciplina dei redditi di lavoro dipendente ha modificato anche la casistica dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in particolare saranno redditi assimilati i compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio delle Commissioni tributarie, dei giudici di pace e degli esperti del Tribunale di sorveglianza. Pertanto, dall’1.1.1998, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) le remunerazioni percepite dai sacerdoti in relazione al servizio prestato in favore delle diocesi, anche a mezzo di integrazione da parte dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero, le congrue e i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma; e) i compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale del Servi- 36 zio sanitario nazionale, del personale di cui all’art. 102 del DPR 11.7.1980, n. 382, e del personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs 30.12.92, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, della legge 662 del 23.12.96, a condizione che il soggetto esercente si attenga effettivamente alla regola secondo la quale l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività libero-professionale; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) – l’indennità spettante ai membri dei Parlamento, a norma dell’art. 69 della Costituzione, per garantire il libero svolgimento del mandato, le indennità spettanti ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non siano anche membri del Parlamento nazionale. Le indennità comunque denominate, percepite per cariche elettive e per le funzioni svolte presso Regioni, Provincie, Comuni e presso la Corte Costituzionale, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche effettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; – le indennità di carica e di presenza spettanti agli amministratori locali; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso; h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs 124 del 21.1.93 e successive modificazioni e integrazioni; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concor- n. 3 del 17.1.98 rono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli erogati a titolo di indennità per perdita dell’avviamento, corrisposta per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, e quelli corrisposti a titolo di erogazione liberale in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) i compensi percepiti dai soggetti impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. Detrazioni Per i redditi indicati alle precedenti lettere e), f), g), h) ed i) non spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Conguaglio Ai fini del conguaglio di fine anno tra le ritenute operate, e l’imposta dovuta, sugli emolumenti corrisposti, i soggetti che corrispondono a dipendenti altrui, per incarichi svolti in relazione a tale qualità, indennità e compensi, devono comunicare, entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo al datore di lavoro del percipiente, l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e del relativo conguaglio. DETERMINAZIONE DEI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (Art. 48-bis T.U. e art. 4 D.Lgs 314 del 2.9.97) Il D.Lgs che regola l’unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini previdenziali e fiscali e la semplificazione degli adempimenti del sostituto d’imposta, dall’1.1.1998 ha inserito nel TUIR un nuovo articolo (48-bis) dedicato specificatamente alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Norma generale Nella determinazione dei redditi assimi- ➦ lati a quelli di lavoro dipendente si applicano le norme generali di cui all’art. 48 del T.U., relativamente alla inclusione nella base imponibile di tutte le somme e i valori in genere, percepiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta, alle esclusioni dalla stessa base imponibile, alle modalità di determinazione in denaro dei valori percepiti. Casi particolari Nella determinazione di tali tipi di reddito vi sono però dei casi in cui si devono applicare delle modalità particolari. a) Soci lavoratori di cooperative – nella determinazione dei redditi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di quelle della piccola pesca, i contributi versati dalle cooperative di produzione e lavoro o dai lavoratori soci alle forme pensionistiche complementari, di cui al DL 124/93, non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6%, e comunque a lire 5 milioni, dell’imponibile utile ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria. b) Indennità – nella determinazione di una serie di indennità, non concorrono a formare il reddito le somme percepite dai titolari di cariche elettive pubbliche, e da coloro che esercitano funzioni presso le regioni, provincie e comuni e dai giudici della Corte costituzionale, a titolo di rimborso spese, sempreché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano stabiliti dagli organismi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. c) Assegni vitalizi – tale tipo di assegni percepiti a seguito della cessazione delle cariche elettive e delle funzioni svolte nelle regioni, provincie e comuni e nella Corte costituzionale sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. La quota parte tassata è determinata, per ciascun periodo d’imposta, dal rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Tale rapporto va effettuato separatamente da tutti i soggetti che hanno erogato gli assegni e ciascuno deve prendere a base i propri elementi. d) Altre tipologie – le norme generali sopracitate (art. 48 T.U.) non si applicano a diversi tipi di rendite e assegni ed in particolare: – rendite vitalizie e rendite a tempo de- terminato, formate a titolo oneroso; – altri assegni periodici, in qualsiasi modo denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro, comprese le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore di immobili urbani adibiti ad usi diversi dall’abitazione, e le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento della Chiesa cattolica italiana. Tali rendite e assegni si considerano percepiti, salvo prova contraria, per l’importo e alle scadenze che risultano dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60% dell’importo lordo percepito nel periodo d’imposta. e) Prestazioni periodiche – le norme generali, di cui all’art. 48 del T.U., non si applicano anche alle prestazioni periodiche erogate ai sensi del DL 124/93. Tali prestazioni costituiscono reddito in ragione dell’87,5% dell’importo lordo corrisposto. Modifiche alla normativa sostanziale di carattere previdenziale Il comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs sostituisce l’art. 12 della legge 153 del 30.4.1969, fissando il principio generale della identificazione del concetto di reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali. In campo previdenziale viene abbandonato il principio dell’assoggettamento a contributi delle “retribuzioni” in quanto si fa riferimento anche in questo settore ai “redditi”. Infatti, viene affermato che sono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 46, comma 1, del T.U., maturati nel periodo di riferimento. In tal modo viene stabilito che tutti i redditi qualificati di lavoro dipendente, e assoggettati come tali a tassazione, devono essere considerati di lavoro dipendente anche ai fini previdenziali e assoggettati a contribuzione secondo la nuova norma che prevede la unificazione della base imponibile. Tale nuovo principio non vale sia per i redditi che fiscalmente sono equiparati a quelli di lavoro dipendente che per quelli che, sempre fiscalmente, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre la precisazione “maturati nel periodo di riferimento” conferma la diversità del periodo di imputazione dei redditi, cassa per l’imputazione fiscale, anche se con la deroga sino al 12 gennaio, competenza per l’imputazione contributiva. Il comma 2 del nuovo art. 12 della legge 153/69 stabilisce che la base imponibile previdenziale è la stessa di quella fiscale, determinata secondo i crismi di cui all’art. 48 del T.U., anche se con alcune deroghe. In pratica, prima si determina il reddito n. 3 del 17.1.98 fiscale, tenendo conto di tutte le somme e valori che concorrono a formare il reddito, di quelle che non concorrono in tutto o in parte, e infine, sulla base dei commi 3 e 4 dello stesso art. 12, si effettuano delle variazioni in aumento (es. i contributi), o in diminuzione (es. le somme a carico delle gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie). I commi 2 e 3 dell’art. 12, sempre della legge 153/69, contengono l’elencazione tassativa delle deroghe alla coincidenza della base imponibile fiscale-previdenziale. Tali deroghe alla base imponibile fiscale sono le seguenti: a) quanto percepito dal lavoratore è da considerarsi al lordo di ogni trattenuta (fiscale, previdenziale, ecc.), comprese quelle per oneri di cui all’art. 10 del TUIR; b) sono escluse dall’imponibile previdenziale: – le somme erogate alla fine del rapporto di lavoro, quale il TFR, nonché le somme date al lavoratore per incentivare l’esodo o che traggano origine dalla cessazione del rapporto di lavoro (fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso), le quali, se non escluse, produrrebbero effetti distorsivi sul livello delle prestazioni pensionistiche al di fuori di ogni criterio di razionalità; – i proventi e le indennità a titolo di risarcimento danno, in quanto non collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata eccezione, della prestazione di lavoro; – le somme provenienti da soggetti terzi e, in particolare, da gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, in quanto già esse stesse costituenti prestazioni di previdenza e di assistenza sociale, o da casse, fondi o gestioni complementari e integrativi istituiti volontariamente e quelle provenienti dalle Casse edili; i proventi derivanti da polizze assicurative in quanto già sottoposte a prelievo del contributo di solidarietà al momento del finanziamento o all’imposizione totale, come le polizze. Le erogazioni del datore di lavoro per conto di terzi se estranee alla prestazione lavorativa; in caso contrario restano incluse nel reddito da assoggettare a contribuzione; – i premi di produttività, e più precisamente, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammonta- ➦ 37 re e la cui struttura sia correlata dallo stesso contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’azienda e dei suoi risultati; – i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate a finanziamento di fondi pensionistici complementari e di casse, fondi e gestioni integrativi previdenziali ed assistenziali in genere a favore del lavoratore e dei suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Va precisato, inoltre, che il nuovo art. 12 conferma, per i contributi e le somme in questione a carico del datore di lavoro, l’assoggettamento al contributo di solidarietà del 10% in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale (sent. 427/90 e 421/95) e per quelli a carico del lavoratore l’assoggettamento a contribuzione ordinaria, nonché al contributo di solidarietà nella misura del 2% (art. 1, comma 5, lettera b), D.Lgs 579 del 14.12.95); – i trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3, lettera d), del T.U. I commi successivi, sempre del nuovo art. 12, confermano: – il regime preesistente per gli accantonamenti alle Casse edili, che prevede la totale imponibilità delle somme destinate alle ferie, alle gratifiche natalizie e ai riposi annui e la parziale imponibilità (15%) delle altre contribuzioni; – il principio per il quale per i soci lavoratori di cooperative di lavoro vale la stessa nozione di retribuzione imponibile dettata per il lavoro dipendente. Tale norma si applica a tutti i soci lavoratori di cooperative, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto, quindi non solo se si tratta di compensi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ma anche se si tratta di redditi di capitale; – tutte le norme in materia di minimali e massimali e quelle in materia di retribuzioni convenzionali, oltre a quelle che sanciscono il principio della commisurazione della contribuzione alla retribuzione dovuta per legge o contratto, anche se non corrisposta; – il principio della imponibilità contributiva nel mese di corresponsione delle gratifiche annuali e periodiche, dei conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge o di contratto con 38 effetto retroattivo e dei premi di produzione; – il principio della coincidenza tra la retribuzione imponibile e quella per la determinazione delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali. In pratica, prima di esaminare le esclusioni specifiche sopra indicate, è necessario determinare il reddito ai sensi dell’art. 48 del T.U., escludendo ciò che per lo stesso articolo non concorre o concorre parzialmente alla formazione del reddito. Per concludere questo argomento, è il caso di ricordare che il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs contiene una deroga all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto stesso, in quanto stabilisce che le indennità di cassa e di maneggio di denaro, solo per il 1998, non concorrono a formare la base imponibile previdenziale. Pertanto, su tale punto, soltanto dall’1.1.99 esplicherà pieno effetto l’equiparazione della base imponibile. Semplificazione degli adempimenti dei sostituti d’imposta e dei contribuenti Il comma 1, lettera a), dell’art. 7 del D.Lgs modifica le disposizioni relative all’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, introducendo nel comma 4 dell’art. 1 del DPR 600/73, alla lettera c), una nuova disposizione che amplia e assorbe le casistiche degli esoneri precedentemente indicate nelle lettere: c) contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente per un ammontare complessivo non superiore a quello della detrazione spettante per tali tipi di reddito. Sono a tal fine assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto le borse di studio e i compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; d) contribuenti che possiedono solo reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposto da più datori di lavoro, ma certificato dall’ultimo datore di lavoro, oppure solo uno dei seguenti redditi assimilati indicati nelle lettere a) e d) dell’art. 47 (soci di cooperative di produzione e lavoro o sacerdoti) o reddito di fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (es. cantine, box, ecc.), non superiore ad 1 milione. Il limite di 1 milione va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso; e) contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che non possiedono nessun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; n. 3 del 17.1.98 e-bis) contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente, anche se corrisposti da più datori di lavoro, e altri redditi, diversi da quelli d’impresa o professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza tra l’imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e per familiari a carico non è superiore a 20.000 lire. È dello stesso comma 4 dell’art. 1 che vengono conseguentemente abolite dalle nuove disposizioni che prevedono l’esonero dall’obbligo di dichiarazione per le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili che possiedano: – soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e delle sue pertinenze di importo non superiore a quello della deduzione spettante per tale abitazione; – altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del T.U. e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20.000. È evidente che la nuova norma comprende tutti i casi d’esonero visti in precedenza e li amplia; infatti, relativamente al limite delle 20.000 lire, con la nuova disposizione si deve tenere conto anche delle ritenute operate, cosa che nella precedente normativa non era possibile. Infatti, se un dipendente, con la precedente normativa, oltre ai redditi di lavoro dipendente aveva un reddito dominicale che comportava imposte per 13.500 era obbligato a fare la dichiarazione, anche se non doveva fare nessun versamento essendo d’importo inferiore alle 20.000 lire. Certificazioni – Scritture contabili Estratto conto previdenziale La lettera b) dell’art. 7 del decreto legislativo sostituisce l’art. 7-bis del DPR 600/73, prevedendo che il sostituito debba ricevere una certificazione unica ai fini fiscali e contributivi. Gli elementi di tale certificazione, compresa la loro sequenza, dovranno essere fissati con decreto del Ministero delle finanze. Conseguentemente verranno abolite tutte le certificazioni eventualmente previste ai fini contributivi; è stata intanto abolita la conformità del mod. 101 a quanto richiesto dal vecchio art. 7-bis del DPR 600/73. Dal 1998 le certificazioni potranno assumere qualunque dimensione e forma e potranno essere incorporate in qualunque altro documento che il sostituto sia tenuto, in base ad altre disposizioni, a consegnare. L’unico adempimento che il sostituto dovrà continua- ➦ re ad osservare nel predisporre la certificazione unica, sarà il rispettare l’indicazione di tutti gli elementi e la relativa sequenza contenuta nell’apposito decreto del Ministero delle finanze. Per la consegna della nuova certificazione unica viene confermato il termine ordinario del 28 febbraio, ma in caso di interruzione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta. Tali termini si applicano a tutte le ipotesi caratterizzate da un rapporto tra il sostituto e il sostituito inferiore all’anno. La lettera c) dell’art. 7 del decreto legislativo sostituisce l’art. 21 del DPR 600/73 relativo alle scritture contabili dei sostituti d’imposta stabilendo, al fine di evitare duplicazioni di dati, che per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti in base alla legislazione sul lavoro (questa è una novità), devono essere indicate le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente attribuite in base alla richiesta effettuata dal dipendente ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/ 73. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti in base alla legislazione sul lavoro (è un’altra novità). Il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo amplia il contenuto dell’estratto conto contributivo, stabilendo che lo stesso debba contenere anche l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e le relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. In pratica con la nuova certificazione unica il sostituto comunica ai dipendenti i redditi corrisposti, le detrazioni riconosciute, le ritenute operate e i contributi relativi; con l’estratto conto il sostituito viene informato dei contributi che risultano accreditati e dei dati relativi ai suoi redditi di lavoro dipendente e alle relative ritenute di acconto indicate dal sostituto nel mod. 770 e acquisite dall’amministrazione finanziaria. Effettuazione delle ritenute – Modalità Redditi di lavoro dipendente Le lettere d), e) ed f) dell’art. 7 del decreto legislativo sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73. L’art. 23 disciplina le modalità di effettuazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e attribuisce, a tal fine, la qualifica di sostituti d’imposta a determinati soggetti. Relativamente alla qualifica di sostituti d’imposta, nulla è cambiato tranne i riferimenti al T.U. rispetto ai precedenti riferimenti ai DPR 597 e 598/73, ormai superati. Continuano ad essere sostituti d’imposta le società e gli enti di cui all’art. 87 del T.U., gli esercenti attività d’impresa, anche agricola, e, sempre con qualche limitazione, gli esercenti arti e professioni. La vera novità dell’art. 23 nella nuova versione consiste nel fatto che dispone l’effettuazione della ritenuta non solo nelle ipotesi di corresponsione di redditi di lavoro dipendente ai propri dipendenti, ma anche ogni qual volta siano corrisposte somme e valori determinati ai sensi dell’art. 48 del T.U. anche a soggetti diversi dai propri dipendenti. In pratica, non potrà più accadere che un sostituto d’imposta corrisponda redditi di lavoro dipendente o sostitutivi di quelli di lavoro dipendente senza effettuare legittimamente alcuna ritenuta. Nei casi in cui il sostituto non sia in grado di effettuare le ritenute in base alle aliquote progressive, utilizzerà l’aliquota prevista per il primo scaglione di redditi, così come è espressamente previsto per i redditi corrisposti agli eredi del dipendente. Altra novità di grande rilevanza è quella che riguarda l’ipotesi in cui la ritenuta operata sui valori di cui all’art. 48 non trovi capienza, in tutto o in parte, nei contestuali pagamenti in denaro. In questo caso è previsto che il sostituito sia tenuto a corrispondere al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. A seguito delle suindicate modifiche, in tutto il corpo dell’art. 23 sono spariti i riferimenti al “datore di lavoro” e al “dipendente”, proprio perché l’effettuazione della ritenuta non è più collegata a tali figure, ma alla qualifica di sostituto d’imposta e alla corresponsione di somme determinate a norma dell’art. 48. Va sottolineato, sempre in tema di novità, che la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente da parte del sostituito deve contenere la precisazione delle condizioni che giustificano tale richiesta, l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e, in modo particolare, ha effetto anche per i periodi successivi. In tal modo, viene eliminato definitivamente l’obbligo della richiesta annuale. Al contrario che in passato, il sostituto d’imposta, nelle operazioni di conguaglio, può riconoscere anche le detrazioni richieste solo alla fine dell’anno e può attribuire (solo in sede di conguaglio) anche le detrazioni per oneri per i quali spetta la detrazione, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 13-bis del T.U., i cui importi siano stati trattenuti dallo stesso sostituto d’imposta. Inoltre è previsto che il sostituto possa attribuire, all’atto del conguaglio, il credito d’imposta eventualmente spettante a fronte delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo in relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero che concorrono o hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione in Italia. Sempre nelle operazioni di conguaglio il sostituto terrà conto di tutte le somme e i valori corrisposti nell’anno ed anche entro il 12 di n. 3 del 17.1.98 gennaio, compresi i compensi erogati da terzi e comunicati entro lo stesso 12 gennaio. Se le comunicazioni di compensi corrisposti da terzi pervengono al sostituto oltre tale termine, ferma restando l’applicabilità della sanzione residuale per il soggetto erogatore, detti compensi verranno inseriti nelle operazioni di conguaglio dell’anno successivo. Sempre nell’ottica delle semplificazioni e per esonerare il maggior numero di soggetti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel nuovo art. 23 è stato previsto che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire l’effettuazione delle ritenute di conguaglio entro il 28 febbbraio dell’anno successivo, il sostituito può chiedere per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo delle ritenute ancora dovute oppure di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dell’1% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al sostituito, che deve provvedere al versamento entro il 25 gennaio dell’anno successivo. Viene stabilito, inoltre, che ai fini del conguaglio il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno. La richiesta va effettuata entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo, consegnando al sostituto la certificazione unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori e specificando quale delle opzioni, previste per il caso di incapienza delle retribuzioni a subire il conguaglio di fine anno, intende adottare. La richiesta può riguardare anche redditi corrisposti da soggetti che non rivestono la figura del sostituto d’imposta. La norma prevede espressamente che tale norma non è applicabile agli enti che erogano trattamenti pensionistici, i quali, ricevendo una simile richiesta entro il 12 gennaio, non sarebbero in grado di effettuare il conguaglio. Per tali enti e per i titolari di più trattamenti pensionistici è prevista una norma specifica. Nella nuova norma non è stata confermata la disposizione secondo cui nei rapporti di lavoro stagionale era prevista l’esclusione dell’effettuazione della ritenuta fino a concorrenza dell’ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d’imposta spettanti per carichi di famiglia e per lavoro dipendente. Pertanto la soppressione di tale agevolazione comporterà soltanto l’effettuazione delle ➦ 39 normali ritenute con l’attribuzione delle detrazioni effettivamente spettanti come nei rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Per tali redditi, la nuova versione dell’art. 24 del T.U. prevede che le ritenute di acconto siano effettuate, con le modalità previste nel precedente art. 23, sulla parte imponibile di tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 47, comma 1, del T.U., determinati a norma dell’art. 48-bis sempre del T.U. Come già visto in relazione all’art. 23, è stato confermato l’obbligo per i soggetti eroganti, che corrispondono compensi o indennità di cui all’art. 47, comma 1, lettera b), di comunicare (ora entro il 12 gennaio) al datore di lavoro del percipiente l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate e anche dei relativi contributi. Casellario dei trattamenti pensionistici L’art. 8 del D.Lgs inserisce nella normativa del casellario pensionistico le disposizioni fiscali necessarie per poter determinare, tramite il suindicato casellario, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se titolari di più trattamenti pensionistici. Dopo il nuovo decreto legislativo, la normativa del casellario può essere così sintetizzata: a) gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati durante lo stesso anno; b) entro il mese di giugno di ciascun anno, in base ai dati ed agli elementi trasmessi al casellario delle pensioni entro il mese di febbraio, il casellario centrale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l’aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all’ente erogante il minore dei trattamenti, l’aliquota d’imposta e le detrazioni da operare nella rimanente parte dell’anno ed eventualmente i contributi da trattenere; c) dalla data della comunicazione, I’ente che eroga il minore dei trattamenti di pensione assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 con i dati risultanti dalla comunicazione del casellario delle pensioni. In pratica, effettua le ritenute, attribuisce le detrazioni secondo il disposto degli articoli di legge suindicati, ma con gli importi comunicati dal casellario; d) entro i termini di legge, ciascun ente ero- 40 gatore effettua il conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti, utilizzando gli importi comunicati dal casellario, relativamente alle aliquote e detrazioni; e) entro il 28 febbraio dell’anno successivo consegnerà al percettore la certificazione unica di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo, annotando nello stesso che è stata applicata la disposizione relativa al casellario dei trattamenti pensionistici; f) sulla base delle dichiarazioni e degli elenchi presentati dagli enti erogatori, in qualità di sostituti d’imposta, l’amministrazione finanziaria provvederà ad effettuare ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicare sanzioni, ma solo con gli interessi di cui all’art. 9 del DPR 602/73. Per disposizione di legge, soltanto i titolari di più trattamenti pensionistici per i quali si sono applicate le regole del casellario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, ai fini dell’applicazione delle altre norme di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tali percettori sono considerati come percettori di un unico reddito di lavoro dipendente. Entrata in vigore L’art. 9 del decreto in esame fissa, come norma generale, I’entrata in vigore delle norme in esso contenute all’1.1.1998. Vi sono però delle disposizioni che hanno una diversa data di entrata in vigore: 1) la soppressione delle agevolazioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, che entra in vigore nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2000 (comma 2, art. 5, del decreto legislativo); 2) la disposizione che prevede che ai soli fini previdenziali le indennità di cassa e di maneggio di denaro concorrono integralmente alla base imponi bile previdenziale solo a far data dal periodo d’imposta a quello in corso alla data del 31.12.1998 (comma 3, art. 6, del decreto legislativo). Nazario Scano (2-fine – la prima parte è nel n. 47/97) Incontri di aggiornamento Ancl a Modena Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 14,30 Le novità della finanziaria ’98 e armonizzazione degli imponibili fiscali- previdenziali RELATORI : dott. Antonio Gigliotti e dott. Giovanni Fiore. ● Venerdì 30 gennaio 1998, ore 14,30 L’Irap in azienda: l’impatto sui bilanci e sulla pianificazione fiscale RELATORE : dott. Antonio Gigliotti. ● Giovedì 5 febbraio 1998, ore 14,30 La nuova Iva dal 1° gennaio 1998 La dichiarazione Iva ’98 La nuova dichiarazione unica Il nuovo regime dei versamenti RELATORE : dott. Antonio Gigliotti. Gli incontri si terranno presso la Sala B del Palazzo Europa in Modena, via Emilia Ovest, 101. Per informazioni: UP Ancl di Modena – via Campanella, 23 – Tel. 059/ 222844 – Fax 059/223666. n. 3 del 17.1.98 Molte ombre sulla nuova imposta L’Irap e il personale agevolato L’ entrata in vigore della nuova imposta regionale sulle attività produttive, Irap, e la contestuale abolizione di altre imposte, ha generato una serie di effetti per cui è difficile determinare quale sia effettivamente l’inasprimento o la riduzione dell’onere impositivo a carico di singole categorie di contribuenti. Occorre esaminare ogni singola posizione ottenendo spesso risultati differenti. Il calcolo dell’Irap risulta ulteriormente complicato dall’applicazione della clausola di salvaguardia, riservata ai soggetti che si vedranno penalizzati rispetto al precedente regime impositivo. Essi saranno costretti a determinare il carico fiscale gravante sull’esercizio in entrambe le ipotesi di applicazione della vecchia e della nuova normativa. Calcolato l’aggravio dovranno attendere il decreto ministeriale che fisserà, con criteri oggi non conosciuti, l’indice da applicare per ridurre l’acconto fissato, consistente oggi nell’aliquota del 120%. La clausola di salvaguardia non tiene conto della indeducibilità della nuova imposta, che pur sostituisce anche tributi e contributi fino ad oggi deducibili da Irpef ed Irpeg. L’articolo 11 del decreto legislativo, nella sua stesura definitiva, dispone la deduzione dei premi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70%, quelle per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro. L’agevolazione appare corretta in particolare per gli apprendisti, per i quali i contributi sanitari già non gravavano sul datore di lavoro. La riqualificazione dell’istituto dell’apprendistato era un impegno che il Governo si era assunto con il patto per il lavoro del 1996. Tuttavia il Ministero dovrebbe chiarire se la deducibilità si deve estendere alle spese sostenute per gli ex apprendisti, dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, per la cui qualificazione la L. n. 56/1987, art. 21, riserva un periodo ulteriore di un anno in cui vengono mantenuti i benefici contributivi riservati agli apprendisti. Lo stesso problema si pone per i lavoratori mantenuti in servizio, nelle aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno, per l’ulteriore anno successivo al termine del contratto di formazione. Per i contratti di formazione e lavoro di cui alla tipologia B dovrà essere chiarito se l’agevolazione spetta nel primo anno di svolgimento del rapporto di lavoro od in quello successivo, come previsto per i benefici contributivi. Sempre a proposito dei cfl, occorre rilevare che, per le aziende artigiane del Centro Nord e per quelle operanti nel Mezzogiorno, vi sarà un aggravio Irap non compensato dalla riduzione dei contributi sanitari, non dovuti per effetto della specifica agevolazione. Non sono state infine ritenute deducibili ai fini Irap le spese relative ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità, di cui alle leggi 223/ 91 e 236/93 (neppure quelli per i quali l’assunzione costituisce un obbligo ai fini del rispetto della riserva), ed ai lavoratori disoccupati da 24 mesi o in cig straordinaria ai sensi della L. 407/90. Sarebbe risultata più corretta la previsione di deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro in misura almeno percentualmente coincidente alle agevolazioni spettanti. Carlo Ussi Giancarlo Interlandi CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI MACERATA organizza un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno lunedì 26 gennaio 1998 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso la Sala Convegni dell’Hotel 77 – Viale Bruno Buozzi, 90 – Tolentino (MC) sui temi Circ. 326/E del 23.12.97 su riordino lavoro dipendente Aspetti pratici della manovra finanziaria La dichiarazione Iva annuale Le ultime novità – Irap – Estromissione immobili Conferimento ditta individuale, ecc. RELATORE: dott. Giovanni Fiore, pubblicista, esperto di diritto tributario, direttore REFI. La partecipazione al convegno è subordinata a prenotazione (fax 0733/35040). n. 3 del 17.1.98 41 Conflitti e dubbi interpretativi Due definizioni di sas artigiana L a legge 20 maggio 1997, n. 133, modificando la legge-quadro sull’artigianato n. 443 dell’8 agosto 1985, ha ampliato la famiglia delle imprese artigiane aprendo le porte, sotto precise condizioni, alle società a responsabilità limitata con un unico socio e alle società in accomandita semplice. Con particolare riguardo alla sas artigiana, da una lettura attenta della norma sembrano emergere due distinte definizioni di sas artigiana che prescrivono, ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, requisiti diversi tra loro. Una prima definizione si evince dal comma 2, articolo 3/443, ove viene richiesto che la maggioranza dei soci (senza distinzione tra accomandanti e accomandatari) svolga in prevalenza il proprio lavoro all’interno dell’azienda. La seconda definizione, espressa nella lettera c, terzo comma, del medesimo articolo, impone che la totalità degli accomandatari svolga prevalentemente la propria attività in azienda, a nulla rilevando la posizione dei soci accomandanti. Dubbi e conflitti interpretativi non sono mancati e l’origine molto probabilmente è da attribuire al tentativo di ricostruire un’unica definizione di sas artigiana partendo da due norme alle apparenze complementari tra loro. Iniziando dall’esame del comma 2, articolo 3/443, con l’entrata in vigore della legge 133/97 questo ha subìto una duplice amputazione: sono state infatti soppresse le parole “altresì” e “semplice e”. 42 Così si legge il comma 2 dopo la modifica: “È (altresì) artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita (semplice e) per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”. Tra parentesi sono indicate, per il raffronto, le parole soppresse. Cadendo la parola semplice entra a pieno titolo nella definizione di “società artigiana” anche la società in accomandita semplice, attesa la condizione che la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale nell’impresa. Di conseguenza, si dovrà valutare caso per caso la presenza di codesta condizione considerando globalmente la posizione dei soci, indipendentemente dal fatto che essi siano accomandatari oppure accomandanti. Nulla infatti vieta che i soci accomandanti, esclusi per legge solo dall’amministrazione della società, partecipino in forma prevalente al processo produttivo. Prendiamo ad esempio una società in accomandita semplice partecipata da 2 soci accomandatari e da 2 soci accomandanti. Nell’ipotesi che entrambi gli ac- n. 3 del 17.1.98 comandanti ma solo uno degli accomandatari (quindi la maggioranza dei soci) svolgano in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo, tale società avrà l’obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Proseguendo con l’analisi dell’articolo 3 della legge 443/85, così come modificato dalla legge 133/97, si riscontra l’inserimento di un nuovo comma, il terzo, suddiviso in due lettere, a) e b). Ai fini del presente ragionamento, interessa la lettera b): “È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) … b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.” Parafrasando codesto comma, oltre alle tipologie societarie (tutte, compresa la sas, ad esclusione della srl, spa e sapa) contemplate dal secondo comma prima menzionato, è altresì impresa artigiana la società costituita in forma di società in accomandita semplice, ove la totalità dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2. Ci troviamo di fronte ad una seconda previsione di sas artigiana, ben distinta dalla prima dall’avverbio altresì, nella quale non rileva la ➦ presenza dei soci accomandanti, ma per la quale invece è richiesto, da parte di ciascuno degli accomandatari, il possesso dei requisiti dell’articolo 2/443. Riproponendo l’esempio precedente, la sas che prima avevamo considerato iscrivibile all’albo delle imprese artigiane sulla base del comma 2, articolo 3/443, poiché la maggioranza dei soci partecipa all’attività dell’impresa, ora, alla luce di questa seconda definizione (lettera b, 3° comma, articolo 3/443), non lo sarebbe più. Il motivo risiede nella circostanza che solo un socio accomandatario su due, e quindi non la totalità (ciascuno), partecipa all’attività d’impresa. Nell’ipotesi, invece, di una sas composta da cinque soci, di cui due accomandatari e tre accomandanti, in base a codesta seconda definizione l’iscrizione sarebbe dovuta quando entrambi gli acco- mandatari partecipano all’attività aziendale, indipendentemente dalla condizione dei soci accomandanti. Ad oggi sembrano essersi formati due orientamenti interpretativi. C’è chi ritiene valida la sola definizione di sas artigiana, introdotta dalla lettera b, del 3° comma, trascurando l’elisione della parola semplice al 2° comma dello stesso articolo, e quindi ignorando che anche i soci accomandanti possano partecipare alla gestione aziendale. Codesta posizione inoltre non attribuisce il corretto significato all’avverbio altresì, introduttivo del 3° comma, che sta ad indicare una ulteriore categoria di impresa artigiana rispetto a quella enunciata dal 2° comma. C’è chi invece, come nel caso della circolare dell’Inps n. 126 del 2.6.1997, interseca il disposto del 2° comma, articolo 3, con quello della lettera b, del 3° comma, articolo 3. Il ❂ risultato è che in base a tale chiave di lettura è artigiana la sas nella quale tutti gli accomandatari possiedono i requisiti dell’articolo 2/443 sopra citato e, contemporaneamente, tali soci costituiscono la maggioranza dei soci della società. Anche qui ci troviamo di fronte ad una incongruenza con il comma 2 dell’articolo 3, dove si parla in termini generali di partecipazione della maggioranza dei soci, a nulla rilevando la distinzione tra accomandanti e accomandatari. Concludendo, a parere di chi scrive, nella nuova versione dell’articolo 3 della L. 443/1985 convivono due distinte definizioni di sas artigiana. Ogni interpretazione che cerchi di trascurarne una o di fonderle insieme, trascende, forse, dalla lettura del testo normativo. Paolo Giorgiutti VENETO – Treviso Immagine categoria ❂ ABRUZZO – Chieti “Si porta a conoscenza che, martedì 25 novembre 1997, si è tenuta la riunione consiliare nel corso della quale sono state attribuite le cariche dell’UP Ancl: – Consiglio Provinciale – Maurizio Di Sante Marolli, Presidente; Morena Ciammaglichella, Segretario amministrativo; Paola Mammarella, Segretario tesoriere; Fausto Zulli e Mauro Di Miero, Membri; – Collegio dei Revisori dei Conti – Lorenzo Canuto, Presidente; Liberata Ballone e Annamaria D’Adamo, Membri; – Collegio dei Probiviri – Giuseppe Cardellicchio, Presidente; Antonio Palena e Gino Prosperi, Membri”. «Nell’ambito delle iniziative decise dal Consiglio Provinciale Vi rendiamo edotti che il nostro Ordine ha deliberato una serie di pubblicazioni (a pagina intera – ndr) sulla stampa locale “Tribuna” e “Gazzettino” di Treviso. Riteniamo che il risultato sia apprezzato, oltre che dagli iscritti, anche dai nostri organismi istituzionali e sindacali. Le pubblicazioni (v. box qui sotto – ndr) saranno ripetute in occasione di convegni e riunioni indetti dal nostro Ordine. LINO CATTARIN Presidente UP Ancl Treviso» Stiamo lavorando per voi – Chi gestisce un’azienda deve fare i conti tutti i giorni con ogni genere di scadenze, contributi, controversie e variazioni legislative. I 217 consulenti del lavoro della provincia di Treviso sono i professionisti più preparati – e gli unici autorizzati – a risolvere ogni vostro dubbio o problema sull’argomento lavoro. Legislazione, pratiche Inps e Inail, assunzioni, ricerca, selezione e gestione del personale, ispezioni, lavoro interinale, contributi, malattie, maternità, infortuni, vertenze sindacali, buste paga, norme di sicurezza sono infatti il nostro lavoro quotidiano. Che vi aiuterà a migliorare il vostro. n. 3 del 17.1.98 43 Fac-simile d’istanza di rimborso Fiscalizzazione anche per i cfl Per la Cassazione (sentenza n. 9495 del 27.9.97) la fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè lo sgravio contributivo, spetta alle imprese anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro (i cui contratti già beneficiano di altra agevolazione contributiva) dal 1° giugno 1988. L’Inps però non ha ancora recepito questo indirizzo giurisprudenziale per cui si consiglia di presentare istanza di rimborso all’Istituto, come da fac-simile, e di attendere gli sviluppi normativi del problema. Claudio Milocco FAC SIMILE Carta intestata della ditta Luogo e data (Tramite Inps di ) SPETT.LE DIREZIONE GENERALE INPS SEDE DI 00100 ROMA SPETT.LE DIREZIONE INPS SEDE DI Oggetto: istanza di rimborso contributi; fiscalizzazione oneri sociali; contratto di formazione e lavoro. Il sottoscritto legale rappresentante della ditta PREMESSO – che lo scrivente ha occupato dal al n. giovani con contratto di formazione e lavoro senza applicare, perché così detto dall’Istituto, lo sgravio della fiscalizzazione degli oneri sociali come invece previsto dalle vigenti disposizioni di legge; – che con sentenza della Cassazione Sez. Lavoro del 24.9.97, n. 9495, è stato invece confermato tale diritto (già sentenziato dai Tribunali di Milano il 2.2.96, Udine il 27.9.96 e Torino il 7.2.97). CHIEDE il rimborso dei contributi versati in più, con gli interessi di legge in relazione alla mancata detrazione della fiscalizzazione degli oneri sociali sui relativi versamenti mensili di L. . Quanto scritto vale anche come interruzione del termine di prescrizione decennale. Con osservanza 44 n. 3 del 17.1.98 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) N. Argomento Oggetto Fonte 1 Assistenza malattia Contributi Assorbiti dall’Irap Con l’introduzione dell’Irap, l’Inps non riscuoterà più i contributi “Italia Oggi” 6.1.98 del Ssn. I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno “Il Sole” 8.1.98 solare, dal 1° gennaio 1998 non dovranno più versare il contributo al Ssn, l’addizionale dello 0,20% e il contributo tbc (tali contributi si pagheranno con l’Irap). I soggetti con periodo di imposta iniziato prima del 30 settembre 1997 dovranno seguitare a versare tali contributi all’Inps, ma limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, fino al completamento del particolare periodo di imposta (circ. Inps n. 1 del 5.1.98). I soggetti che hanno periodo di imposta iniziato dopo il 30 settembre, e per i quali l’Irap è già in vigore, porteranno in scomputo dal primo acconto della nuova imposta i contributi Ssn versati all’Inps corrisposti nei mesi di applicazione anticipata dell’Irap. 2 Sostituto d’imposta Reddito di lavoro dipendente Chiarimenti al D.Lgs 446/97 Circolare che affronta gli articoli 46-50 del decreto legislativo “Il Sole” 10.1.98 446/97, e cioè: revisione delle aliquote Irpef; revisione detrazio- “Il Sole” 11.1.98 ni per carichi di famiglia; detrazioni per lavoro dipendente autonomo e di impresa; addizionale regionale Irpef. Da sottolineare, per questo ultimo aspetto, relativamente al reddito di lavoro dipendente, che tale addizionale è trattenuta e versata in unica soluzione dal sostituto di imposta in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto. Non del tutto chiarite, comunque, le modalità di versamento di tale addizionale. Arriveranno altri chiarimenti, visto che qui più che ad una semplificazione siamo di fronte ad una complicazione (circ. Minfin. n. 3/E del 9.1.98). 3 Sicurezza sul lavoro Sanzioni e compiti Asl Raddoppiano le prime, mentre le seconde fanno solo vigilanza Dal 1° gennaio 1998 gli importi relativi alle sanzioni previste dal “Il Sole” 9.1.98 D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza e dal D.Lgs 494/96 in “Italia Oggi” 6.1.98 materia di sicurezza nei cantieri raddoppiano, mentre sono dimezzati i termini entro cui adempiere alle prescrizioni impartite dagli Ispettori. Sull’argomento sicurezza, segnaliamo anche un intervento dell’Antitrust: le Asl possono svolgere solo attività di vigilanza: non possono svolgere servizi di consulenza e assistenza alle aziende. 4 Contributi dip.ti Imponibile contributivo Riepilogo In 7 pagine, a modo di tavole sinottiche, riassunte le principali “Guida al lavoro” n. 1 novità previste dal D.Lgs 314/97 e i successivi chiarimenti del del 13.1.98 Ministero finanze e Inps in materia di disposizioni fiscali e previdenziali relative al reddito da lavoro dipendente. 5 Orario di lavoro Lavoro notturno Donne: approfondimento Abbiamo già parlato, alcuni numeri fa, della condanna da parte “Guida al lavoro” n. della Corte di giustizia all’Italia in merito al divieto del lavoro 14 del 23.12.97 notturno per le donne. Per un approfondimento del tema e per riepilogare ciò che bolle in pentola su tale aspetto a livello legislativo italiano segnaliamo l’articolo di D. Gottardi, che pubblica per esteso la citata sentenza (D. Gottardi, “Lavoro notturno delle donne: la Cee condanna l’Italia”). n. 3 del 17.1.98 45 zione con contabilità semplificata. Iva – Agricoltura Le nuove norme dall’1.1.98 e le percentuali di compensazione I l nuovo regime agricolo è stato messo a punto dal D.Lgs 313 del 2.9.97, che ha sostituito l’art. 34 del DPR 633/72 apportandovi modifiche sostanziali, e con circolare ministeriale n. 328/E del 24.12.97 sono state precisate alcune disposizioni. Dall’1.1.1998, pertanto, il nuovo regime agricolo risulta strutturato nel modo seguente: – il regime speciale agricolo diviene, in via generale, un regime speciale di detrazione e non anche un regime speciale di applicazione del tributo, in quanto la detrazione dell’Iva resta forfettizzata a copertura dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi necessari per l’espletamento dell’attività agricola o di pesca, nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull’ammontare imponibile dei prodotti ceduti; – sulle cessioni di prodotti agricoli o ittici si applicano le aliquote Iva proprie previste per tali beni, salvo alcune eccezioni; – dall’anno 2000 soltanto i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 40 milioni potranno applicare il nuo- 46 vo regime speciale. Nel periodo transitorio 1° gennaio ’98-31 dicembre ’99, pertanto, come previsto dall’art. 11 del D.Lgs 313/97, tutti gli agricoltori sono ammessi al nuovo regime speciale agricolo, a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente. Conseguentemente: – gli agricoltori con volume di affari superiore a 40 milioni annui hanno facoltà di applicare il regime speciale Iva modificato, rispetto al precedente, in quanto debbono osservare i normali adempimenti previsti per il regime ordinario, ivi compresi gli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’Iva; – i produttori che nel biennio non superano 40 milioni annui, invece, sono considerati in regime semplificato con alcune agevolazioni formali e contabili che consistono nell’esonero delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti (procedendo solo alla fine dell’anno ad un unico versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno) e agli adempimenti di fatturazione, conservazione documenti e dichiara- n. 3 del 17.1.98 Inoltre, per i produttori con volume d’affari fino a 5 milioni di lire (elevato a 15 per chi svolge l’attività esclusivamente in zone montane), costituito per almeno 2/ 3 da cessioni di prodotti compresi nella I parte della tabella A allegata al DPR 633/72, è confermato il previgente regime di esonero da qualsiasi adempimento formale e sostanziale. Tale regime di esonero cessa nell’anno successivo a quello di superamento del volume d’affari stabilito; se invece viene meno il rapporto di 2/3 fra le operazioni agricole e il totale di tutte le operazioni, l’esonero decade dal momento in cui tale evento si verifica. Gli imprenditori che acquistano beni da agricoltori esonerati debbono procedere all’emissione dell’autofattura, applicando la percentuale di compensazione, anziché le aliquote Iva proprie. Circa le percentuali di compensazione, con decreto 30.12.97 (pubblicato sulla G.U. del 31.12.97) sono state fissate le nuove aliquote che determinano l’Iva detraibile in agricoltura. Le modifiche riguardano la riduzione per api e bachi da seta che dall’8,5% passano al 7%, mentre vengono aumentate significativamente dal 6 al 7% quelle relative ad animali vivi della specie bovina, compresi i bufali, e dal 9 al 12,5% i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcol. Per tutti gli altri prodotti sono confermate le aliquote stabilite con il precedente decreto del 12.5.92. Dal 1° gennaio ’98, però, per i produttori agricoli che applicano il regime speciale le percentuali di compensazione perdono la funzione di “aliquota d’imposta”, con la ➦ (segue) conseguenza che le cessioni di prodotti agricoli devono essere assoggettate ad Iva con aliquote normali e nel caso in cui l’imposta sia superiore a quella corrispondente alla percentuale di compensazione, la differenza va versata all’Erario. Le percentuali in esame ora conservano, nel regime speciale, esclusivamente la funzione di quantificare l’ammontare della detrazione forfettaria riconosciuta, in luogo della detrazione sugli acquisti, a favore del produttore, il quale diviene conseguentemente debitore della differenza fra l’aliquota Iva applicata in fase di vendita e la percentuale compensativa del prodotto. Le norme suddette non si applicano agli agricoltori in regime di esonero. Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto con riferimento alle consegne di prodotti agricoli effettuate dall’1.1.1998, mentre per quelle effettuate nel 1997, anche se fatturate nel 1998, si applicano le vecchie aliquote. Fanno eccezione i passaggi alle cooperative per le quali vale il principio del momento del pagamento. Edilizia – Condono edilizio La finanziaria ’98 riapre i termini per il pagamento stata riesumata dalla legge collegata alla finanziaria 1998 (n. 449 del 27.12.97) l’intervenuta decadenza delle domande di condono edilizio non seguite da versamento dell’oblazione. Le conseguenze di tale irregolarità erano piuttosto gravi sia in tema di sanzioni amministrative e penali che di commerciabilità degli immobili abusivi. Ora la nuova finanziaria, oltre che abolire l’intervenuta decaden- È za delle istanze di sanatoria, concede la possibilità di versare l’oblazione entro 60 giorni dall’invito del Comune formulato in tal senso, oppure con suddivisione in 5 rate trimestrali, di pari importo, richiesta al Comune entro 30 giorni dalla data della notifica. L’unica maggiorazione è costituita dagli interessi al saggio legale da calcolare dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere fatto fino all’effettivo pagamento. Semplificazioni Soppressione dei servizi autonomi di cassa stata disposta dal D.Lgs 9.7.1997, n. 237, la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei servizi È autonomi di cassa attivati presso gli uffici Iva, gli uffici del Registro e gli uffici tecnici erariali. Pertanto, tutti i versamenti già n. 3 del 17.1.98 eseguiti presso tali uffici si effettueranno presso il concessionario della riscossione, gli istituti di credito o l’Ente Poste. Con circolare n. 315/E dell’11.12.97 il Ministero delle finanze ha fornito le istruzioni operative: ● negli avvisi di pagamento inviati fino al 31.12.97 gli uffici dovevano indicare le modalità a cui i contribuenti dovevano attenersi se tali pagamenti venivano effettuati dopo il 31.12.97; ● agli avvisi di pagamento inviati dall’1.1.98 dovrà essere allegato il modello da utilizzare per il pagamento presso il concessionario o la banca (il pagamento presso le Poste avverrà solo dopo l’entrata in funzione degli sportelli automatizzati); ● il modello di pagamento – stampato dal Poligrafico dello Stato e fornito agli uffici – è in 3 copie, 2 delle quali all’atto del pagamento devono essere restituite dalla banca o dal concessionario, sottoscritte per attestazione. Le attestazioni non debbono essere restituite all’ufficio ma conservate dall’utente; ● gli uffici finanziari competenti effettueranno la liquidazione, determinando l’importo dovuto, e compileranno, rilasciandolo al contribuente, il modello di versamento. Dopo il pagamento gli uffici effettueranno i controlli utilizzando i dati trasmessi telematicamente all’Anagrafe tributaria. Segnaliamo, infine, che sulla G.U. n. 249 del 17.12.97 è uscito il decreto dirigenziale 9.12.97 con l’“approvazione dei modelli e le modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio”. 47 di Valfrido Paoli consulente del lavoro Falso praticante Dobbiamo dire subito una cosa importante: il dott. Meloni non ama pagare i contributi. Pur stimando l’Inps e l’impegno che l’Istituto pone nel riscuoterli, appartiene alla vasta categoria di quelli che i soldi preferiscono tenerseli in tasca. Posta tale premessa, vediamo ora come si comporterà il dott. Meloni, libero professionista, il quale deve assumere un collaboratore. La prima idea è per il pensionato. Il nominativo già ce l’avrebbe, si tratta di un vecchio compagno di scuola e d’armi ora in pensione. Però è un presuntuoso, uno che, dopo qualche mese, tutti vedrebbero come il vero capo dello studio; entrerebbe e uscirebbe all’ora che più gli piace; ripeterebbe persino gli scherzi atroci che faceva in caserma. Scartato il pensionato, il dott. Meloni pensa a un ragazzo, specialmente ora che anche i diplomati possono essere assunti come apprendisti. Ma un vecchio e caro amico lo sconsiglia: “È vero che un apprendista non ti costerebbe quasi niente di contributi, ma resta sempre il fatto che uno stipendio glielo dovrai pur dare. Perché non metti un praticante?”. Già, il praticante. Come mai non ci aveva pensato? Avere un praticante è l’ideale: non costa sti- 48 pendio, non costa contributi, quando ti stanchi lo mandi a casa e chi s’è visto s’è visto. Arrivò Federico, un simpatico praticante, pienamente disponibile a correre per lo studio, a portare le pratiche ai clienti, a spedire la corrispondenza, a girare gli uffici. Il tutto senza costare una lira di stipendio e di contributi. Federico durò due anni precisi, poi si stancò. Si rivolse all’ispettorato del lavoro quasi con le stesse parole della Cassazione lavoro (sent. n. 6645 del 19.7.97): «La “causa” del rapporto di apprendistato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispen- n. 3 del 17.1.98 sabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell’ambito di una futura professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica …». … Invece gli “erano state affidate incombenze ripetitive, proprie di un impiegato d’ordine e non era stato impartito alcun insegnamento …”. Così arrivò l’ispettore che scrisse e scrisse, fino a tarda sera, un verbale per quasi 100 milioni di lire, relative a contributi e a penali. Risulta a questa redazione che il dott. Meloni stia ancora inseguendo il vecchio e caro amico. Lo raggiungerà? Vi terremo al corrente. Il 730 riveste un’importanza fondamentale per tutti i consulenti del lavoro Il 730 telematico L’ Ancl ha rinnovato la convenzione con Seek & Partners srl, Centro raccolta nazionale 730. Lo ha annunciato il Presidente De Lorenzis a tutte le Unioni Provinciali con la sua lettera inviata il 22 settembre u.s., motivando che il servizio ha “un’indubbia utilità per molti nostri colleghi” nonché “un importante pregio: funziona”. Il Servizio 730 telematico 96/ 97 ha riscosso un successo assolutamente lusinghiero: fessionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie. I colleghi hanno a disposizione i vantaggi dell’assistenza fiscale 730 Caaf e i vantaggi della telematica applicata alla gestione delle dichiarazioni fiscali. Tutta la documentazione per l’adesione è già a disposizione presso la sede Ancl di ogni provincia. Il collega Giancarlo Broggian, responsabile del Servizio 730 telematico, è a disposizione per un incontro presso le sedi provinciali, telefonando ai seguenti numeri: 0434/28293 oppure 0337/534850. UP ANCL DI RIMINI CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI RIMINI organizzano un INCONTRO DI STUDIO hanno aderito più di 500 professionisti. Diverse sedi provinciali Ancl possono portare la loro esperienza: Padova, Varese, Bergamo, Udine, Brescia, Modena, Pavia, Parma, Vicenza e Treviso. Di notevole rilievo la collaborazione realizzata tra alcuni consulenti del lavoro con istituti di credito, oppure l’esperienza di Livorno ove il “Servizio 730 telematico” è stato gestito centralmente dal locale “Coordinamento interprofessionale” tra consulenti del lavoro, ragionieri e dottori commercialisti. Un servizio telematico nazionale ideato e realizzato tra colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie pro- per il giorno venerdì 30 gennaio 1998 dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso la Sala Congressi della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia Via Marecchiese, 227 – RIMINI (direzione Rimini-Novafeltria km 0,700, dopo il cavalcavia) sul tema L’ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE SUL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NOVITÀ DAL 1998 RELATRICI: dott.ssa Laura Zaccaria, Direzione Generale Ministero delle finanze; dott.ssa Daniela Pizzi, Direzione Generale Inps. Segreteria: UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Rimini Via Angherà, 29 – Tel. 0541/50500 – Tel./Fax 0541/28451.