REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
Affari Generali
www.aorpapardopiemonte.it email:[email protected]
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte”
CODICE DISCIPLINARE per il personale Dirigenziale del SSN
(Dirigenza: Medica - SPTA)
TITOLO I Norme preliminari pagg. 2 - 3
TITOLO II Obblighi – Sanzioni pagg. 3 - 11
TITOLO III Fasi del procedimento disciplinare e norme procedurali pagg. 11 - 14
TITOLO IV Rapporti con procedimento penale pagg. 15 - 20
TITOLO V Norme finali pag. 20
TITOLO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1
QUADRO NORMATIVO
1. Il presente Codice Disciplinare è adottato ai sensi del Codice di comportamento allegato ai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale - Parte Normativa Quadriennio 2002/2005 sottoscritto il 3 novembre 2005 - e,
comunque, in conformità all’art. 55 e ss del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e
successive integrazioni e modificazioni (ex D.Lgs. n. 150/09) ed al CCNL stipulato il 6 maggio
2010.
Art. 2
PRINCIPI GENERALI
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che
caratterizzano la figura del dirigente sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità
disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate
tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei
risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti
delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di
comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente codice e resta distinta dalla
responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece
riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità
professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti.
Art. 3
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente Codice dispone sulle sanzioni conseguenti a responsabilità disciplinari ed il
relativo procedimento.
2. Il presente Codice trova applicazione nei confronti dei Dirigenti Medici e SPTA, dipendenti
anche con incarico a tempo determinato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo
Piemonte, fatte salve le norme in materia di responsabilità dirigenziale, civile, amministrativa,
penale e contabile.
Art. 4
OGGETTO
1. Il Codice Disciplinare individua i presupposti, criteri, modalità, forme e termini del
procedimento volto all’accertamento della responsabilità del personale dirigenziale dipendente
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, in occasione del verificarsi di una azione o di una omissione
ovvero di un fatto contrario a disposizioni legislative, contrattuali e/o regolamentari
ascrivibili al dipendente secondo un rapporto di causalità, ferma restando ogni autonoma
valutazione da parte delle competenti autorità di giustizia in materia di responsabilità civile,
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penale, amministrativa e contabile ai sensi della legislazione vigente.
2. L’azione disciplinare è obbligatoria, in quanto rispondente ai principi costituzionali di buon
andamento della P.A. e di legittimità dell’azione amministrativa, al cui doveroso perseguimento
è ostativa la impunita tolleranza di fenomeni di illegalità all’interno dell’apparato pubblico.
3. L’attività amministrativa posta in essere nell’ambito del procedimento disciplinare, in
particolare deve: perseguire i fini determinati dal presente regolamento; ispirarsi a criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza previsti in materia di procedimento
amministrativo dall’ordinamento giuridico vigente; ammettere il trattamento dei dati personali
dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche nel caso di comunicazione a terzi.
TITOLO II
OBBLIGHI – SANZIONI
Art. 5
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104
e 2105 del Codice Civile (Art. 2104 del Codice Civile “Diligenza del prestatore di lavoro”; art.
2105 del Codice Civile “ Obbligo di fedeltà”) e contribuisce alla gestione della cosa pubblica
con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e
dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a
osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai
sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve,
in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di
lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di
quelle impartite dall’Azienda e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento
dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati
conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di
correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’Azienda con gli
altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli
utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere
all’immagine dell’Azienda;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo,
organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria
struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa
contrattuale e legislativa vigente;
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e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento
dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto,
nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa
l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata
l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono
configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle
normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di
vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore, nell’ambito
delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle
cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento
dell’attività libero professionale;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per
l’assenza per malattia
m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla
certificazione delle assenze per malattia.
4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di
segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso
all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli
infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
5. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001, anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.
Art. 6
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi, disciplinati nell’articolo 5, cui essi sono
tenuti in virtù delle predette disposizioni, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione e
previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni il cui tipo ed entità viene
determinato nel rispetto dei criteri generali e dei principi di gradualità e proporzionalità:
a) censura scritta:
b) sanzione pecuniaria (multa);
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici
giorni;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi,
con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione;
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e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi;
f) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
g) licenziamento disciplinare con preavviso;
h) licenziamento disciplinare senza preavviso.
2. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari,
decorsi due anni dalla loro applicazione.
3. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità
dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
Art. 7
CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità dell’infrazione della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento;
b) grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;
c) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
d) responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della
lesione del prestigio dell’Azienda;
e) entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
f) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al
comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più
persone;
2. La recidiva nelle mancanze previste, nei successivi articoli (art. 8, comma 1, e art. 9, commi
2, 3, 4 e 5), già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi articoli.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
Art. 8
CENSURA - MULTA
1. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da €. 200 a €. 500 si
applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri dell’Art. 7, comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei
provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di
presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico
affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 165/200122 (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 55 quater - Licenziamento disciplinare comma 1, lett. a): “ Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
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ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei
seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”).
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli
utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche,
referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a
giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale
quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare
situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di
modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza
del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per
l’azienda o per gli utenti;
h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti
ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno
all'azienda.
2. L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’Azienda ed è destinato alle attività
relative al rischio clinico.
Art. 9
SOSPENSIONE DAL LAVORO
1. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione consiste nell'allontanamento del dipendente
dal lavoro con privazione della retribuzione.
2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un massimo di 15 giorni (inserita dall’art. 55 – bis, comma 7, D.Lgs n. 165/01) si applica,
graduando l'entità della sanzione in relazione alla gravità dell’illecito contestato al
dipendente, nei confronti del dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell’incolpato o ad una diversa (in questo caso la sanzione verrà applicata dall’Amministrazione
di appartenenza), che essendo a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso:
a) rifiuti, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare
procedente;
b) ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in
proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi
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(inserita dall’art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs n. 165/01) in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione, si applica nei
casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
(D.Leg. 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 55 sexies - Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli
per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare - comma 3 : “ Il
mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato
motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita,
fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della
durata della sospensione.
Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo”. - D.Leg. 30 marzo 2001,
n. 165 - Art. 55 septies - Controlli sulle assenze - comma 6: ” Il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo
le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di
prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3”.)
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi (inserita dall’art. 55 sexies, comma
1, D.Lgs n. 165/01) si applica, in proporzione all’entità del risarcimento, ove già non ricorrano i
presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, per:
- violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative
o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione o dai codici di comportamento - da cui sia derivata una condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
5. La sospensione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui l’art. 7, comma1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel’art. 7, comma 3, nell’art. 8, comma 1, e nell’
art. 9, commi 2 e 3, oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano
per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti
dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti
ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione
aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della
libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi
di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 165/20015 (D.Leg. 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 55 quater - Licenziamento disciplinare.
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1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) (………);
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di
un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in
assenza ingiustificata dal
servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni
causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o
ad esso affidati;
g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia
di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità
dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni
assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle
cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i
terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti;
m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della
persona.
5. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, il Dirigente della Struttura o l’Ufficio di
Disciplina, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire
la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione
del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
6. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con riferimento alla garanzia della
continuità assistenziale, il Dirigente della Struttura o l’Ufficio di Disciplina, con
provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero
dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera
di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di
sospensione previsti dall’art. 9, commi 2 e 3. (art. 55 bis, comma 7 del d.lgs.
165/2001, artt. 55 sexies, comma 3 e 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001). La relativa
trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.
caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione)
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Art. 10
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO
1. Il licenziamento con preavviso consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro. In tale
fattispecie devono essere rispettati i termini contrattuali di preavviso.
2. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, si
applica la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione;
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
c) reiterazione nell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia, di cui al comma 2
dell’art. 55 septies del D.Lgs. 165/01;
d) recidiva plurima, in una delle mancanze previste nel’art. 7, comma 3, nell’art. 8, comma 1, e
nell’ art. 9, commi 2 e 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una
particolare gravità;
e) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia
di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi
o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
Art. 11
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO
1. Il licenziamento senza preavviso consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro. In tale
fattispecie non è previsto l'obbligo dell'azienda di rispettare i termini contrattuali di
preavviso.
2. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, si
applica la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia;
b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
c) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
e) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla
sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 19 (Sospensione cautelare in corso di
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procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1 (Rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare);
f) condanna, anche non passata in giudicato, per:
(a) i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice
penale7, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del
2000;
(b) gravi delitti commessi in servizio;
(c) delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001;
(D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 58. Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo
unico,concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione,l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
Codice penale - Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni
107 D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 59. Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1,
lettera a),o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320
del codice penale;
Legge 27 marzo 2001, n. 97 - Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,
quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione
di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con
attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al
trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza
di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito
che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza).
g) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di dirigenti o altri dipendenti;
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h) e) recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
i) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur
estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 2119 del codice civile (recesso per giusta causa).
3. Le mancanze non espressamente previste negli articoli 8, comma 1 e art. 9, commi da 2 a 5 e
dagli articoli 10, comma 2, e art. 11 comma 2, sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui
all’art. 7, comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei dirigenti di cui all’art. 5 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli precedenti.
TITOLO III
FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E NORME PROCEDURALI
CAPO I
SOGGETTI COMPETENTI
Art. 12
INIZIATIVA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
1. La valutazione della condotta e del comportamento del personale dell'azienda compete al
Dirigente della Struttura di assegnazione.
2. Il Dirigente Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente é competente, per
le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione delle sanzioni:
a) della censura scritta;
b) della sanzione pecuniaria;
c) della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non
superiore a dieci giorni.
Art. 13
UFFICIO DI DISCIPLINA
1. L’Ufficio di Disciplina è costituito nell'ambito dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
2. L’Ufficio di Disciplina è competente per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle
indicate successivo art. 15, comma 2.
3. Trattasi di organo Collegiale composto da n. 2 Dirigenti dell’area Amministrativa, Tecnica e
Professionale, n. 1 Dirigente Medico e nr. 1 Collaboratore Amministrativo ctg. D –con funzioni
di supporto in materia disciplinare per le competenze proprie della dirigenza, nonché per
l’espletamento delle attività proprie dell’Ufficio di disciplina.
4. L’Ufficio di Disciplina fornisce attività di supporto ai Dirigenti Responsabili di Struttura,
predisponendo modelli per: a) la contestazione scritta degli addebiti al dirigente; b) la
convocazione per l’audizione dello stesso e dei testimoni; c) per l’irrogazione della sanzione; d)
archiviazione del procedimento disciplinare. A richiesta del dirigente, fornisce attività di
ausilio per l’istruttoria del procedimento disciplinare o in ogni fase dell’attività disciplinare.
CAPO II
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11
NORME PROCEDURALI
Art. 14
PROCEDIMENTO DI FRONTE AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
1. Il Dirigente Responsabile della struttura in cui il dirigente lavora, anche in posizione di
comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con le sanzioni
disciplinari:
a. della censura;
b. della sanzione pecuniaria (multa);
c. della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dirigente
medesimo - la contestazione deve contenere la descrizione chiara e circostanziata del fatto
addebitato - e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
3. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura può acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta
attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei
relativi termini.
4. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento
superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può
essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
5. Quando il Responsabile della Struttura ritiene che non vi sia luogo a procedere e dispone
l’archiviazione del procedimento né dà comunicazione sia all’interessato che all’U.O.C. Gestione
Risorse Umane , entro 10 giorni dall’adozione dell’atto.
6. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dirigente, e
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, entro 10 giorni dalla sua adozione, e deve contenere
espressa menzione della possibilità di proporre impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, in
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01.
7. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55 - bis, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, il Dirigente responsabile della struttura,
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’Ufficio di Disciplina,
dandone contestuale comunicazione all’interessato.
9. Il dirigente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento direttamente o, su
espressa delega, mediante il suo difensore.
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10. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità.
In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Art. 15
PROCEDIMENTO DI FRONTE ALL’UFFICIO DI DISCIPLINA
1. Nell'espletamento delle attribuzioni proprie, l'ufficio disciplinare dispone di ampi poteri in
ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di mezzi di prova.
In particolare, ove, lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di consulenti
tecnici, interni all'azienda ovvero, in mancanza di specifiche professionalità e competenza,
esterni alla stessa.
2. L’Ufficio di Disciplina, quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni più gravi di
quelle indicate al comma 1 del precedente articolo, istruisce e conclude il procedimento, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti nell’art. 14, comma 2 e salva l'eventuale
sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter
3. L’Ufficio, senza indugio e comunque non oltre quaranta giorni contesta per iscritto
l'addebito al dirigente - la contestazione deve contenere la descrizione chiara e
circostanziata del fatto addebitato - e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni.
4. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi, ai sensi del comma 8, dell’art. 14, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione.
5. Entro il termine fissato per la convocazione, il dirigente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
6. Nel corso dell'istruttoria, l’Ufficio di Disciplina può acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta
attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei
relativi termini.
7. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il procedimento si
conclude, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è
prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel
corso del procedimento.
8. Quando l'ufficio disciplinare ritiene che vi sia luogo a procedere propone al Direttore
Generale l’adozione di un provvedimento di irrogazione della sanzione. Tale provvedimento
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deve essere comunicato, a cura dell’Ufficio di Disciplina, al dipendente entro 10 giorni dalla
sua adozione, e deve contenere espressa menzione della possibilità di proporre impugnazione
innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.
165/01.
9. Quando l'ufficio disciplinare ritiene che non vi sia luogo a procedere, con provvedimento,
dispone l’archiviazione del procedimento e né dà comunicazione all’interessato entro 10 giorni
dall’adozione dell’atto.
10. La decorrenza del termine per la conclusione del procedimento è fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora.
11. La violazione dei termini di cui al presente articolo comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
12. Il dirigente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento direttamente o, su
espressa delega, mediante il suo difensore.
13. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità.
In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
ART. 16
IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie relative
al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
ART. 17
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE
1. In caso di trasferimento del dirigente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
ART. 18
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI DIMISSIONI DEL DIPENDENTE
1. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione
del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
TITOLO IV
Rapporti con il procedimento penale
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Art. 19
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il Dirigente della Struttura o l’Ufficio di Disciplina, qualora ritenga necessario espletare
ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e
previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso
dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento
economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei
casi di particolare gravità e complessità.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 20
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il Dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti
giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal
servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione,
per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda
direttamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente codice.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con
sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che
non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo
quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Ufficio non proceda ai sensi del
successivo art. 21, comma 2.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli
artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e
59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e
all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva
l’applicazione degli artt. 10 e 11 (codice disciplinare), qualora l’Ufficio di Disciplina non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché del successivo art. 21.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001 (Legge 27 marzo 2001,
n. 97 - Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per
alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal
servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato) ,
trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione
dell’art. 11 (codice disciplinare), qualora l’Ufficio non disponga la sospensione del procedimento
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disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001
nonché dell’art. 21 del presente codice.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall’art. 55 – ter
del D.Lgs 165/2001, comma 1, ultimo periodo (D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 55 ter.
“Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore
gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le
infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non
dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare
fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce
che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile
di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla
presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale).
6. Ove l’Ufficio intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 11 (codice
disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento
penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei
quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 11 (codice disciplinare),
l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla
credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività
dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la
sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento
penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata,
ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per
cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità degli
articoli 7,8,9,10 e 11 del presente codice
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7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità
alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il
maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia
titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto
non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di
sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in
godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 21, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto
al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della
sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 21
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale.
2. L’Ufficio, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al
dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare
l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.
3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del
D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste
o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’Ufficio disciplinare
procedente – nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001,
riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le
disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i
quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati,
pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento
riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal
presente codice.
4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione
del licenziamento, ai sensi dell’art. 11 e, successivamente, il procedimento penale sia definito
con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non
sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, ove il medesimo
procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione
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alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto
all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del
dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale
periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento
all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al
convivente superstite e ai figli.
6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state
contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto
profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene
riaperto secondo le procedure previste dal presente codice.
Art. 22
LA DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE
1. L’autorità disciplinare competente (il Dirigente responsabile della Struttura o l’Ufficio di
Disciplina) ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione
concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il
contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma
1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per
l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente (il Dirigente responsabile della Struttura o l’Ufficio di
Disciplina) o il dirigente può proporre all’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi
alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa. Dalla data della proposta sono
sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui al presente codice. La proposta
dell’autorità disciplinare (il Dirigente responsabile della Struttura o l’Ufficio di Disciplina) o
del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le
modalità di cui all’art.14, comma 10, e all’art. 15, comma 13.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle
risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta
applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3
comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità di cui
all’art.14, comma 10, e all’art. 15, comma 13. Nel caso di mancata accettazione entro il
suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui agli articoli 14 e 15 del presente codice. La mancata accettazione comporta
la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
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6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni
successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un
apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare (Dirigente Responsabile della
Struttura o l’Ufficio di Disciplina) e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non
è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento
disciplinare.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine
comporta l’estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso
di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
Art. 23
LA REINTEGRAZIONE DEL DIRIGENTE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO
1. L’Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o
ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la
ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo
stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. I
dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove
disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico
corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il
trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con
riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state
contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto
profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene
riaperto secondo le procedure previste nel presente codice e dalle vigenti disposizioni.
Art. 24
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE
1. L’Azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, di cui all’art. 24 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato),
il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione
alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del
preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al
corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del
dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, già previste per finalità
analoghe nel CCNL del 10 febbraio 2004:
a) 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
b) 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
c) 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
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d) 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
e) 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
f) 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già
in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile
aziendale e di quella di risultato e delle atre indennità connesse all’incarico precedentemente
ricoperto.
4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può
successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione.
In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente
nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al
numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per
un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con
decorrenza dalla sentenza definitiva, che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del
licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo
periodo non lavorato.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 25
PUBBLICITA’
1. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo
Piemonte del presente Codice Disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro o
all’affissione o all’Albo Pretorio dell’Azienda.
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