Attività accessorie e/o complementari nel contratto di agenzia Avv. Lorenzo Sisti 1 Norme da considerare Art. 1742 c.c. – Nozione: l’incarico di promuovere la vendita Art. 1746 c.c. – Obblighi dell’agente: informativa di mercato e informativa per le valutazioni dell’affare Attività accessorie: Contratto di agenzia Contratto di agenzia Attività accessorie Attività di incasso A.E.C. Commercio 1988: art. 3 “Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione d’incasso” A.E.C. Industria 1988: art. 6 “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione” Attività accessorie e/o complementari affidate all’agente • Attività di incasso (no insoluti) • Coordinamento di altri agenti • Assistenza tecnica pre e post vendita • Deposito e consegna della merce • Rilevamento prezzi e/o esposizione prodotti presso la clientela • Inserimento dati “a sistema” • Attività di propaganda Gli AA.EE.CC. in vigore A.E.C. Commercio 2009: art. 5 “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere previsto uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale” A.E.C. Industria 2014: art. 6 “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo di riscossione” “Nel caso in cui si affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale” Fattispecie considerate dall’A.E.C. Commercio ! attività di incasso ! Attività accessorie ! Attività complementari ! Coordinamento di altri agenti Attività accessorie Attività complementari Attività complementare nel contratto di agenzia Problema di qualificazione del rapporto Contratto di agenzia Incarico diverso (con causa distinta da quella del contratto di agenzia, anche se vi è un nesso genetico/ funzionale con il contratto di agenzia) Le attività accessorie / complementari nell’A.E.C. • rientrano nel rapporto agenziale (da considerare in caso di recesso dall’incarico di tali attività e/o per le modifiche delle condizioni contrattuali in corso di rapporto) • vanno retribuite Compenso A.E.C. Commercio 2009: “specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale” A.E.C. Industria 2014: “provvigione separata o compenso aggiuntivo in forma non provvigionale” • se non è previsto compenso, deve provvedere il Giudice a determinarlo ai sensi dell’art. 1709 c.c. o in applicazione dell’art. 2225 c.c. (art. 63 c.d. Legge Biagi) • se è previsto ma non è congruo è possibile ottenere una diversa rideterminazione Revoca dell’incarico accessorio “Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente fra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone la validità e l’efficacia. Ne consegue che, la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia (Cass. n. 19678/2008) Il preponente può revocare l’incarico accessorio senza essere tenuto al rispetto dei termini di preavviso in materia di agenzia e senza che tale revoca possa incidere sul rapporto agenziale (Cass. n. 196798/2005; Cass. n. 14436/2000)