Attività accessorie e/o complementari
nel contratto di agenzia
Avv. Lorenzo Sisti
1
Norme da considerare
Art. 1742 c.c. – Nozione: l’incarico di promuovere la vendita
Art. 1746 c.c. – Obblighi dell’agente: informativa di mercato e
informativa per le valutazioni dell’affare
Attività accessorie:
Contratto di agenzia
Contratto di agenzia
Attività accessorie
Attività di incasso
A.E.C. Commercio 1988: art. 3 “Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di
riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle
competenze la provvigione d’incasso”
A.E.C. Industria 1988: art. 6 “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante
l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità
dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata,
in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione”
Attività accessorie e/o complementari
affidate all’agente
•  Attività di incasso (no insoluti)
•  Coordinamento di altri agenti
•  Assistenza tecnica pre e post vendita
•  Deposito e consegna della merce
•  Rilevamento prezzi e/o esposizione prodotti presso la clientela
•  Inserimento dati “a sistema”
•  Attività di propaganda
Gli AA.EE.CC. in vigore
A.E.C. Commercio 2009: art. 5 “Nel caso in cui sia affidato
all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di
riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità
dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività
complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli
artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di
altri agenti in una determinata area, purché siano specificate
nel contratto individuale, dovrà essere previsto uno specifico
compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”
A.E.C. Industria 2014: art. 6 “Nel caso in cui sia affidato all’agente o
rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa
mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà
essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in
forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista
l’obbligo di riscossione”
“Nel caso in cui si affidato all’agente o rappresentante l’incarico di
coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia
specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una
provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma
non provvigionale”
Fattispecie considerate dall’A.E.C. Commercio
!  attività di incasso
! Attività accessorie
! Attività complementari
! Coordinamento di altri agenti
Attività accessorie
Attività complementari
Attività complementare
nel contratto di agenzia
Problema di qualificazione del rapporto
Contratto di agenzia
Incarico diverso (con causa distinta
da quella del contratto di agenzia,
anche se vi è un nesso genetico/
funzionale con il contratto di
agenzia)
Le attività accessorie / complementari
nell’A.E.C.
•  rientrano nel rapporto agenziale (da considerare in caso di
recesso dall’incarico di tali attività e/o per le modifiche delle
condizioni contrattuali in corso di rapporto)
•  vanno retribuite
Compenso
A.E.C. Commercio 2009: “specifico compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale”
A.E.C. Industria 2014: “provvigione separata o compenso
aggiuntivo in forma non provvigionale”
•  se non è previsto compenso, deve provvedere il Giudice a
determinarlo ai sensi dell’art. 1709 c.c. o in applicazione dell’art.
2225 c.c. (art. 63 c.d. Legge Biagi)
•  se è previsto ma non è congruo è possibile ottenere una
diversa rideterminazione
Revoca dell’incarico accessorio
“Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito
attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti
accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutano la
disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il
vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente fra i due rapporti negoziali, rileva solo
nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio
condizionandone la validità e l’efficacia. Ne consegue che, la revoca dell’incarico accessorio, proprio in
quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun
effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli
obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse
del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia (Cass. n. 19678/2008)
Il preponente può revocare l’incarico accessorio senza essere tenuto al rispetto dei termini di preavviso in
materia di agenzia e senza che tale revoca possa incidere sul rapporto agenziale (Cass. n. 196798/2005;
Cass. n. 14436/2000)
Scarica

Attività accessorie e/o complementari nel contratto di agenzia