ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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23 - 25 Luglio 2005
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag.3 MINORI: Priorità alla tutela dei figli minorenni attraverso l'affido condiviso
(il sole 24 ore)
Pag.4 MINORI:Senato pronto alle modifiche (il sole 24 ore)
Pag.5 MINORI:Via obbligata in Tribunale (il sole 24 ore)
Pag.6 MINORI:La riforma (il sole 24 ore)
Pag.7 MINORI: Norme diverse in Europa sulla mediazione familiare (il sole 24 ore)
Pag.8 MINORI:Specialisti del consenso(il sole 24 ore)
Pag.9 PARLAMENTO: Al Senato la tutela del risparmio (il sole 24 ore)
Pag.10 PARLAMENTO:I decreti in lista d’attesa (il sole 24 ore)
Pag.11 EUROPA: Più informazioni contro il riciclaggio (il sole 24 ore)
Pag.12 PROCESSO CIVILE: Processi, riforma ampia. E rinviata (italia oggi)
Pag.14PROCESSO CIV.:Rimandato a gennaio:il governo conferma(dirittoe giustizia)
Pag.15 ORDINAMENTO G.: Manager in corte d'appello (il sole 24 ore)
Pag.16 ORDINAMENTO G: Obiettivo efficienza (il sole 24 ore)
Pag.17 ORDINAMENTO G: Il vero nodo da sciogliere rimane la funzione del Csm
di Mario Papa – Presidente Associazione Nazionale Giovani Avvocati (il sole 24 ore)
Pag.18 ORDINAMENTO G.: Per le toghe conterà anche l'apparenza (il sole 24 ore)
Pag.20 PROFESSIONI: L’aggiornamento si fa in villa (italia oggi)
Pag.22 SICUREZZA: I terroristi si riconoscono dalla saliva (diritto e giustizia)
Pag.24 SICUREZZA: Le norme antiterrorismo (il sole 24 ore)
Pag.26 CONCILIAZIONE: Più conciliazione per i consumatori (italia oggi)
Pag.28 CONSULTA: La custodia cautelare si fa più breve (il sole 24 ore)
Pag.29 CONSULTA: Interrogatorio solo se c'è il deposito (il sole 24 ore)
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IL SOLE 24 ORE
In Parlamento corsa contro il tempo
Priorità alla tutela dei figli minorenni attraverso l'affido condiviso
Nuovo diritto di famiglia in corsa contro il tempo. Lo scorcio finale della legislatura, periodo
tradizionalmente critico nel quale si accavallano i tentativi per condurre al traguardo quei provvedimenti che
sono magari rimasti per anni nei cassetti, vedrà di sicuro protagoniste anche le nuove norme in materia di
affidamento e separazioni. Con diverse possibilità di arrivare in porto. E con la consapevolezza che anche
questa legislatura è trascorsa senza che i progetti forse più discutibili — certo più ambiziosi — abbiano
trovato le condizioni politiche necessarie per essere sbloccati.
Le prospettive immediate. Le misure più vicine all'approvazione sono quelle contenute nella legge di
conversione al decreto « omnibus » , che mercoledì scorso ha ottenuto il via libera del Senato. In queste ore il
testo è all'esame della Camera, che dovrebbe approvarlo definitivamente già prima della pausa estiva dei
lavori parlamentari. In caso contrario sarebbe l'intero decreto a decadere.Nella legge sono almeno due le
novità introdotte all'ultimo momento in tema di diritto di famiglia. La prima, e più significativa, è la
possibilità per i tribunali di pronunciare una sentenza provvisoria di separazione, dalla quale iniziare a fare
decorrere i tre anni necessari per la pronuncia di divorzio.Un'opportunità che verrà utilizzata quando è
prevedibile che l'accusa debba andare per le lunghe dovendo risolvere, come spesso avviene, questioni
decisive sulle quali l'accordo tra i coniugi non esiste: la richiesta di addebito, il mantenimento, l'affidamento
dei figli. La possibilità di una sentenza immediata che serva da punto di partenza per iniziare il conteggio dei
tre anni dovrebbe costituire, di fatto, un primo taglio alla durata dei procedimenti di separazione.Sul treno
della legge di conversione è poi salita una precisazione che interviene a risolvere un conflitto
giurisprudenziale: all'ex coniuge superstite deve essere attribuita la pensione di reversibilità solo quando è
stato giudicato titolare dell'assegno di mantenimento.Si dispone, inoltre, lo slittamento al 2006 delle norme
procedurali contenute nella legge 80/ 2005 ( il provvedimento per la competitività). Bisognerà così attendere
il prossimo anno per la distinzione più marcata, nell'ambito del diritto di famiglia, tra fase presidenziale e
istruttoria, con una più rigida scansione dei termini, ma anche con la precisazione dei tempi per la consegna
delle memorie. Quanto all'affidamento condiviso, forse il provvedimento più atteso, al momento ha ricevuto
l'approvazione della Camera dopo un percorso particolarmente tormentato che ha condotto il relatore a
riscrivere più volte il testo.
Alla fine un'intesa tra le forze politiche, trasversale rispetto alle logiche di maggioranza, è stata trovata. Ma è
dubbio che l'accordo possa reggere anche al Senato e, in ogni caso, sono praticamente certe nuove modifiche,
che renderanno necessario un nuovo passaggio a Montecitorio.Ancora all'esame del Parlamento è poi il
disegno di legge presentato a marzo dal ministro delle Pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, in materia di
adozioni internazionali. Il provvedimento punta a ridurre i tempi di attesa, con un maggiore ricorso
all'autocertificazione, e circoscrive il ruolo e l'intervento dei servizi sociali.
Le incompiute. Nell'elenco delle " grandi incompiute", con praticamente nessuna chance di essere ripescati,
ci sono invece i due progetti di intervento più radicale: quello sui tempi delle separazioni e quello
sull'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia.Il primo, che riduceva i termini per ottenere il
divorzio da tre a un anno, è affondato al momento del primo esame in Aula da parte della Camera, senza che
sia stato possibile un accordo preventivo. Il secondo, presentato dal ministro della Giustizia Roberto Castelli,
prevedeva la soppressione dei tribunali dei minorenni, la riduzione del peso dei giudici non togati all'interno
dei collegi e l'attribuzione a sezioni specializzate anche delle cause di separazione, con il vincolo per le
coppie di presentare un progetto di " gestione" che comprendesse anche la disciplina dei rapporti
patrimoniali. Ma non è mai stato esaminato.GIOVANNI NEGRI
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IL SOLE 24 ORE
I POLITICI
Senato pronto alle modifiche
Non è detto che rimanga tale e quale quello approvato dalla Camera. Il Senato ha, infatti, intenzione
di modificare il disegno di legge sull'affido condiviso. Il senatore Riccardo Pedrizzi, responsabile di
Alleanza Nazionale per le politiche della famiglia, ha annunciato la sua volontà di proporre alcune
modifiche chirurgiche per rendere il testo più esplicito su almeno un paio di punti.
Il primo riguarda la formulazione dell'articolo 155 bis ( affido esclusivo nell'interesse del minore) e
il secondo la parte relativa al contributo al mantenimento dei figli.
In una lettera ai due presidenti, entrambi di An, della commissione Giustizia e della commissione
speciale Infanzia e minori del Senato, Pedrizzi chiarisce la linea del partito sulla famiglia separata. «
Il testo approvato alla Camera è stato annacquato — spiega Pedrizzi — a causa di un atteggiamento
corporativo di settori del Parlamento in rappresentanza di alcune categorie, un atteggiamento che si
è sposato con una concezione vetero femminista. Con una formula ambigua si mette in dubbio la
preferenza per il modello dell'affido condiviso, lasciando ancora troppo potere discrezionale al
giudice. Inoltre si reintroduce il meccanismo dell'assegno, lasciando aperta la possibilità di
ricorrervi ancora. Al contrario sarebbe meglio ripristinare in modo più esplicito il pagamento
diretto, perché rende effettiva la partecipazione di entrambi i genitori alla vita dei figli, anche nel
quotidiano » .
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nel Ddl è stata soppressa l'espressione « mantengono in
forma diretta » e si è stabilito che i genitori, entrambi affidatari senza alcuna differenza qualitativa,
hanno l'obbligo di mantenere i figli in misura « proporzionale al reddito » .
Un aspetto che invece è da considerare accantonato è l'incentivazione della mediazione familiare
attraverso un passaggio preliminare informativo obbligatorio.
« Una soppressione che purtroppo fa perdere d'incisività alla riforma nella sua capacità di ridurre la
conflittualità » , commenta Carla Mazzuca, deputata dei Repubblicani europei e convinta
sostenitrice della mediazione familiare.
« Un esperto — prosegue Mazzuca — farebbe capire alla coppia l'utilità di cercare un accordo per
discutere di qualcosa che rimane per tutta la vita: la responsabilità genitoriale. Un legislatore
veramente accorto avrebbe dovuto prevedere almeno alcune occasioni extragiudiziali di sostegno
alla coppia, avvicinandoci a un approccio più pacifico alle separazioni, come già avviene in altri
Paesi, dove con questo servizio di supporto si è registrata una significativa riduzione del
contenzioso » . M. REL.
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IL SOLE 24 ORE
I MAGISTRATI
Via obbligata in Tribunale
Un linguaggio vago, che farebbe venir meno la certezza del diritto. Uno degli aspetti più controversi
della riforma sull'affido condiviso, che ha ricevuto il primo sì della Camera, è la formulazione
dell'articolo 155 bis, secondo cui « il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario
all'interesse del minore » .
Un principio, quello dell'interesse del minore, che per alcuni si presterebbe a troppe interpretazioni.
Un allarme immotivato? Secondo Rodolfo Ballini, presidente della prima sezione della Corte
d'Appello di Genova, « la sostanza della riforma è di aver finalmente stabilito che se i genitori sono
entrambi idonei, i figli sono affidati a tutti e due. Però si dovrà concretizzare la bigenitorialità sul
piano pratico. Dalla mia esperienza ( 25 mila cause, ndr) ho notato che l'affidamento esclusivo
alimenta molto la conflittualità. Adesso la legge non lascerà scelta al giudice, che potrà escludere un
genitore solo con provvedimento motivato. Dunque, nella grande maggioranza dei casi, l'affido
condiviso diventerà la regola » .
Secondo Francesco Provenzano, consigliere di Corte d'Appello a Caltanissetta, « il legislatore è
stato accorto perché la discrezionalità resta, ma riguarda solo le modalità di applicazione
dell'affidamento condiviso. Inoltre, vengono meno, in generale, le prescrizioni del giudice sulla
frequentazione dei figli e i compiti di cura. Il che significa che anche se i due coniugi sono separati,
resta il diritto di ciascuno dei due di poter mantenere concretamente relazioni continue e stabili con
il minore, non più costrette in rigide prescrizioni del giudice. Potrà sorgere qualche difficoltà, ma
l'impostazione della legge, con la possibilità di sanzioni dirette e immediate, porterà la coppia a
collaborare, depotenziando la tendenza la conflitto. » Anche per Bruno De Filippis, magistrato
salernitano e componente della sezione Famiglia dell'Anm, « l'esclusione dall'affido condiviso
diventerà un'eccezione alla regola, limitata a casi particolari » .
Dalla Liguria, regione dove la bigenitorialità avanza già velocemente, un apprezzamento alla nuovo
impianto arriva da Paolo Martinelli, presidente della sezione famiglia del Tribunale di Genova: « È
una buona riforma. La legge da sola, però, non può abbassare la conflittualità. Sul piano pratico
colpisce la scarsità di risorse, mentre ci sarebbe bisogno di più psicologi specializzati nei problemi
dei minori. C'è anche un altro aspetto molto interessante: l'ascolto del minore. Non serve tanto al
giudice, quanto ai coniugi » . Esclusione di un genitore soltanto con un atto motivato. M. REL.
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La riforma
La scelta. In caso di separazione personale dei coniugi, il giudice prenderà in considerazione come
prioritaria la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; solo in secondo
ordine dovrà essere valutata l'ipotesi che restino affidati a un solo genitore
La potestà. Anche dopo la separazione la potestà continua a essere esercitata sia dal padre sia dalla
madre: le decisioni più rilevanti, quelle riguardanti, istruzione, educazione e salute dovranno essere
prese di comune accordo
Il mantenimento. Ciascuno dei coniugi dovrà provvedere al mantenimento dei figli in maniera
proporzionale al proprio reddito. Per attuare il criterio di proporzionalità il giudice può stabilire il
versamento di un assegno periodico tenendo conto, tra l'altro, delle esigenze del figlio, del tenore di
vita antecedente alla separazione, del periodo di permanenza presso ciascun genitore e delle
rispettive condizioni economiche
La casa. La casa verrà assegnata comunque a uno dei genitori e dell'attribuzione si terrà conto per la
determinazione dei rapporti economici della separazione. Il coniuge cui viene attribuito l'immobile,
però, ne perderà il diritto non solo in caso di mancata o saltuaria abitazione, ma anche nel caso
contragga un nuovo matrimonio o una stabile convivenza
L'affido a un solo genitore. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli a un solo genitore quando
ritiene che la soluzione " congiunta" sarebbe di danno al minore. Anche in caso di affidamento a
entrambi, però, ciascuno dei coniugi potrà chiedere l'assegnazione esclusiva e la revisione delle
relative disposizioni.
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La ricerca / Cosa accade nella Ue dei Venticinque
Norme diverse in Europa sulla mediazione familiare
La prima ricerca comparativa sulla mediazione familiare nell'Europa allargata è firmata dall'Italia. Nasce su
iniziativa del gruppo intergovernativo permanente « L'Europe de l'enfance » per promuovere la mediazione
in ambito internazionale. Il progetto, voluto dal ministero della Famiglia del Lussemburgo, è stato condotto
dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, dove ha sede il segretariato della rete " ChildOnEurope", che a sua
volta è gestita dal ministero del Lavoro italiano. La consulenza tecnicoscientifica è stata, invece, della facoltà
di psicologia dell'Università di Padova.
Sono tre le linee d'azione su cui si è mossa l'analisi: normativa, teorico metodologica, statistica. Dal punto di
vista normativo sono stati raccolti testi e regolamentazioni prodotti in Europa e nei 25 Stati; il lavoro
metodologico è stato realizzato indagando i ruoli coinvolti nelle mediazioni familiari; a livello statistico sono
stati messi insieme i dati Eurostat.
Visione adultocentrica. Nonostante le differenze normative tra i Paesi, uno degli aspetti che più colpisce è la
visione adultocentrica con cui in Europa sono indagate le separazioni e i divorzi. Gli unici dati certi e
disponibili riguardano indicatori come il calo dei matrimoni, l'incremento della crisi coniugale e la natalità.
Poco o nulla si conosce, invece, della condizione dei minori, bambini o adolescenti che siano, coinvolti nei
conflitti genitoriali.Se da una parte, infatti, tutte le normative partono dal principio dell'interesse del minore,
dall'altra le rilevazioni sono esclusivamente riferite al mondo degli adulti.
In ordine sparso. Saltano all'occhio le differenti collocazioni della mediazione nelle normative dei Paesi
europei. Il punto è che non esistono ancora pratiche trasversali né linee guida comuni. Inoltre, i dati
disponibili rendono difficile la comparazione perché troppe sono le differenze riscontrate nei criteri di
intervento a sostegno delle famiglie in crisi.Ad esempio, se in Italia il ricorso alla mediazione familiare può
essere disposto dal giudice solo nei casi di abuso e maltrattamenti sui figli, e non come strumento di
promozione di altre modalità e gestione di controversie o conflitti in atto, in altri Paesi è praticata con
successo la prassi dell'obbligo informativo, in base al quale alla coppia viene presentata una possibilità più
pacifica per cercare un accordo sui figli.In Francia, ad esempio, il tribunale può ingiungere ai coniugi di
incontrare un mediatore familiare che li informerà sugli obiettivi e le prassi della mediazione. Nel Regno
Unito, in qualsiasi momento del procedimento il giudice può ordinare alle parti di partecipare a un incontro di
mediazione. In Irlanda, l'ultimo Paese europeo ad aver introdotto nel 1996 la legge sul divorzio, sono
addirittura i legali a dover informare i propri assistiti su un percorso di mediazione familiare, fornendo anche
indirizzi di centri e professionisti qualificati.
Centri pubblici. « Le buone prassi di mediazione familiare riscontrate e con un più alto numero di interventi
— sottolinea Gian Piero Turchi, professore di psicologia della salute all'Università di Padova — presentano
caratteristiche comuni. Da una parte l'avvio della procedura grazie al tribunale, che crea alla coppia
l'occasione per conoscere la mediazione familiare attraverso un obbligo informativo. Dall'altro, l'interruzione
del procedimento giudiziale, se la coppia poi intende proseguire » .È stato rilevato dalla ricerca che i centri di
mediazione sono pubblici o convenzionati con il pubblico. « Invece — prosegue Turchi — laddove non c'è
una definizione univoca e condivisa della mediazione, così come del ruolo del mediatore, la ricaduta di
questa prassi è meno efficace rispetto ai Paesi dove c'è una rete di operatori riconosciuta » . In Italia si ricorre
alle strutture solo nei casi di violenze Coppie francesi informate dai giudici, le irlandesi dagli avvocati.
MASSIMILIANO RELLA
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Specialisti del consenso
Francia
Il giudice può proporre alla coppia una misura di mediazione e dopo aver raccolto il consenso di entrambi
designare un mediatore familiare. Tuttavia il giudice può anche ingiungere l'incontro con un mediatore per
fare in modo che i genitori siano informati sugli obiettivi e le prassi della mediazione.
Le misure sono state introdotte con una legge del 2002 e poi confermate dalla nuova legge sul divorzio del
2004. La Francia ha istituito diplomi di Stato per la professione di mediatore, nonché criteri e standard di
formazione.
Norvegia
È previsto il passaggio preliminare obbligatorio informativo nei casi di separazione e divorzio. Dopo il primo
triennio di applicazione della legge, che risale alla fine degli anni 90, è stata riscontrata una riduzione del
40% del contenzioso
Regno Unito
Il Family Law Act del 1996 prevede provvedimenti di informazione sulla mediazione: i legali sono tenuti a
certificare al giudice di aver espletato quest'obbligo. Sono previsti un incontro informativo sui servizi di
supporto alla famiglia e un periodo, che va da 9 a 27 mesi, per valutare la possibilità di riconciliazione della
coppia o, in alternativa, per concordare le modalità di separazione. Il giudice, in qualsiasi momento può, su
richiesta delle parti o d'ufficio, invitare i coniugi a partecipare a un incontro esplorativo presso un centro di
mediazione. Il servizio è accessibile a chiunque grazie a forme di contributo pubblico.
Irlanda
In base alla legge del 1996 sul divorzio, in Irlanda i legali sono tenuti a discutere con i propri assistiti la
possibilità di ricorrere alla mediazione per incanalare il processo di separazione e divorzio su basi
consensuali. Agli assistiti vengono forniti dai legali nomi e indirizzi di persone e centri qualificati nell'attività
di mediazione familiare.
Belgio
Un progetto di legge del 2005 prevede che in tutte le fasi del procedimento il giudice possa ordinare, dietro
domanda congiunta delle parti o di propria iniziativa ma con il consenso degli interessati, una mediazione
prima che la causa sia stata deliberata.Le parti si accordano sul nome del mediatore.
Italia
In Italia, dove tutte le associazioni di mediatori concordano nel ritenere non possibile intervenire sulle coppie
protagoniste di episodi di violenza, la legge, invece, prevede proprio un intervento di mediazione, per giunta
obbligatorio, all'interno della normativa che disciplina la violenza familiare. Le normative che trattano la
mediazione familiare sono la legge 285/ 97 ( Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza), che ha attivato finanziamenti pubblici per promuovere e istituire i servizi di
mediazione, e la legge 154/ 01 ( Misure contro la violenza nelle relazioni familiari)
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L'AGENDA DEL PARLAMENTO • Alle commissioni Bilancio delle due Camere entra nel vivo la
discussione sul Dpef
Al Senato la tutela del risparmio
Torna in primo piano la legge per la tutela del risparmio. Messa in pista nel marzo del 2004 dal Governo
dopo l'esplosione dello scandalo Parmalat, il Ddl che disciplina anche i mercati finanziari e le autorità di
controllo, è da questa s e t t i m a n a nell'agenda di lavoro dell'assemblea del Senato.
Giovedì comincerà la discussione generale, che riprenderà poi a settembre con il voto del nuovo testo. Il
provvedimento, già modificato dalle commissioni Finanze e Industria, è destinato comunque a tornare in
seconda lettura alla Camera. E solo Montecitorio, in autunno, potrà eventualmente licenziarlo
definitivamente. Sempreché ci sia assoluta coincidenza di vedute all'interno della maggioranza.La settimana
parlamentare che si apre oggi — l'ultima prima della pausa estiva, che durerà fino al 14 settembre — si
annuncia scoppiettante. Un posto di riguardo lo occupa l'esame del Dpef 2006 2009. Ma nei calendari di
Camera e Senato la lista d'attesa è lunga, con due provvedimenti ad altissima tensione politica in primo
piano: la prescrizione breve a Palazzo Madama, la possibile calendarizzazione a Montecitorio della riforma
elettorale. Non mancano poi i decreti legge da convertire definitivamente, a cominciare dalla proroga della
missione in Irak ( Dl 112) e dalle misure sull'Irap ( Dl 106).
Dpef 2006 2009. Esaurite venerdì scorso le numerose e anche scettiche audizioni di istituzioni e parti sociali,
da oggi le commissioni Bilancio delle due Camere entrano nel vivo della discussione sul documento cardine
di programmazione economica e finanziaria. I calendari sono ormai decisi: entro venerdì 29 i due rami del
Parlamento approveranno la mozione da consegnare al Governo.
Giustizia. È ancora la cosiddetta legge " salva Previti", che dimezza i tempi di prescrizione, il piatto forte
politico della settimana. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è nuovamente da oggi all'esame
dell'aula di Palazzo Madama, dopo i ripetuti fallimenti di concludere l'iter delle ultime due settimane. Il
Governo cercherà di arrivare al voto questa settimana, forte anche della decisione di contingentare i tempi di
intervento dei gruppi. Il provvedimento, in ogni caso, tornerà certamente all'esame della Camera.E ancora in
tema di giustizia, non mancano gli appuntamenti, soprattutto alla Camera: in aula si votano le modifiche al
Codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di condanna: mentre in commissione
Giustizia ( sede referente) continua l'esame delle nuove regole sulla legittima difesa, già approvate dal
Senato.
I decreti. Due decreti legge al voto della Camera, altri due al varo finale del Senato. E precisamente:
Montecitorio si occupa delle misure su Irap e pubblica amministrazione ( Dl 115), Palazzo Madama della
missione in Irak e delle missioni internazionali di pace ( Dl 111).
Camera, commissioni. Fittissimo il calendario dei lavori di fine estate delle commissioni. E ancora più ricco
se sarà decisa la calendarizzazione per l'aula ( ma soltanto dopo la riapertura delle Camere, in settembre)
della riforma elettorale. In questi giorni sono attesi al voto i progetti di legge su banche popolari (
commissione Finanze), governance sanitaria ( Affari sociali), trasporto pubblico locale ( Trasporti), vendite a
domicilio e tutela dei consumatori ( Attività produttive), legge di semplificazione 2005. Dalla commissione
affari costituzionali potrebbe poi arrivare il varo finale della « festa nazionale dei nonni » : sarà il 2 ottobre,
ma si lavorerà.
Senato, commissioni. In pole position il Ddl sullo stato giuridico dei professori universitari: se la
commissione istruzione ne concluderà l'esame, approderà subito in aula, per essere però votato solo a
settembre. Da segnalare, infine, la Comunitaria 2005, che arriverà in aula solo in autunno. C'è tensione sulla
legge elettorale e la prescrizione breve Dopo questa settimana pausa estiva fino al 14 settembre. 25/07/2005
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DALL'EUROPA
Più informazioni contro il riciclaggio
Giro di vite alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. La Commissione Ue presenterà questa
settimana ( probabilmente giovedì 28) una proposta di regolamento sulle informazioni riguardo
all'identità di chi trasferisce denaro nell'Unione europea. La misura punta a « garantire che
informazioni di base sull'identità di chi paga siano immediatamente disponibili all'autorità nazionale
competente della lotta contro il riciclaggio di denaro » .
Il versamento di « qualsiasi somma » dovrà essere accompagnato da informazioni riguardo a «
nome, indirizzo e conto bancario » di chi lo effettua. Le informazioni sui dati personali saranno rese
disponibili solo all'autorità nazionale competente. La misura s'inserisce anche tra quelle di lotta
contro il terrorismo. Il Consiglio Ue " Economia e Finanza" del 12 luglio aveva individuato tra le
azioni possibili proprio quella di avere maggiori informazioni sui trasferimenti bancari e non.
Questi gli appuntamenti della settimana dal 25 al 30 luglio, la prima della pausa estiva delle
istituzioni europee: 7 Commissione europea.
Nel settore mercato interno e servizi finanziari è attesa ( probabilmente oggi) la creazione di un
gruppo di monitoraggio dei servizi finanziari. Sei esperti, scelti sia da Commissione che da
Europarlamento, dovranno valutare i progressi nell'implementazione del sistema di decisione
europeo ( processo Lamfalussy) per l'attuazione delle norme sull'integrazione dei mercati finanziari.
Corte di Giustizia. Unico appuntamento in programma è mercoledì 27 la sentenza nelle cause riunite
di tre produttori di birra lussemburghesi ( Brasserie nationale, Brasserie Jule Simons e Brasserie
Battin) contro la Commissione europea. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di primo grado Ue
l'annullamento della decisione di Bruxelles del 5 dicembre 2001.
L'Esecutivo comunitario aveva comminato una multa di 448 milioni di euro ai tre produttori di birra
contestando un cartello per dividersi il mercato del settore nell'Unione. Da questa settimana iniziano
anche le " vacanze giudiziarie". L'attività della Corte e del Tribunale di primo grado riprenderà il 6
settembre.
Consiglio Ue. Lunedì 25 si terrà una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti ( Coreper)
in cui la presidenza britannica informerà i colleghi sulle procedure per l'estensione da parte di
Ankara dell'accordo di associazione doganale Ue Turchia a Cipro. Si tratta di uno dei punti chiave
per l'avvio del negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea. Il 27 entreranno formalmente
in vigore le modifiche dei regolamenti del patto di stabilità e crescita: tappa formale ma importante
perché dà il via all'accordo raggiunto dal Consiglio Ecofin del 12 luglio sulla procedura di deficit
eccessivo ( oltre al 3% del Pil) per l'Italia. Il 29 è in programma un incontro dei rappresentanti
nazionali del comitato responsabile dei temi commercial ( Comitato 133). In agenda la preparazione
dei vertici Ue Cina ( il 5 settembre a Pechino), in cui si discuterà dell'attribuzione o meno alla Cina
dello status di economia di mercato e del nuovo accordo multisettoriale, e quello del vertice Ue
India con in agenda l'estensione ad altri prodotti oltre a vini e alcolici del registro sulle indicazioni
geografiche. AURORA SANSEVERINO
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ITALIA OGGI
Nel ddl di conversione del decreto legge omnibus (115/05) numerose le disposizioni sulla giustizia
Processi, riforma ampia. E rinviata
Le norme contenute nella competitività in vigore dall'1/1/06
Riforma ampliata e posticipata per la giustizia.
Il disegno di legge di conversione del decreto legge 115/05 (Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione), appena approvato dal senato e contenente
moltissime modifiche (si veda ItaliaOggi di ieri), ha inciso pesantemente sul nuovo processo civile.
Le norme contenute nella legge sulla competitività, infatti, entreranno in vigore soltanto il 1°
gennaio 2006.
Il lunghissimo emendamento dell'articolo 8 del decreto legge dà la misura di quante e quanto
significative siano le misure adottate. Fra le più importanti quelle concernenti il processo ordinario
di cognizione. Per esempio, il giudice istruttore potrà fissare una nuova udienza in caso di tentativo
di conciliazione. Non solo. Sempre in tema di conciliazione è stato aggiunto un nuovo comma
all'articolo 185 del codice di procedura civile (rubricato appunto tentativo di conciliazione). D'ora in
poi il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, potrà fissare una comparizione per
interrogarle liberamente al fine di raggiungere un accordo.
Altre modifiche interessanti sono quelle concernenti il processo di esecuzione. L'articolo 474 del
codice di procedura civile, norma di apertura del libro dedicato all'esecuzione, è stato modificato,
nel senso che il precetto deve contenere trascrizione integrale delle scritture private autenticate che
valgono come titolo esecutivo.
Non meno rilevanti le misure in materia di diritto di famiglia. Infatti la modifica all'articolo 709-bis
fa in modo che il tribunale possa, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di
addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, emettere una sentenza non
definitiva sulla separazione. Contro tale decisione, fra l'altro, è ammesso soltanto un appello
immediato e deciso in camera di consiglio. Questa nuova procedura permette di far decorrere, in
ogni caso, i tre anni per la sentenza definitiva di divorzio senza dover aspettare una pronuncia
definitiva che richiede senz'altro tempi più lunghi.
Altre modifiche ancora riguardano la vendita esecutiva. Il rinvio dovrà essere chiesto con il
consenso dei creditori che abbiano già presentato una cauzione.
Non di poco conto anche la previsione di ulteriori modalità per le offerte di acquisto degli immobili
pignorati. Infatti il giudice istruttore potrà disporre che l'offerta possa avvenire anche mediante
l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura
esecutiva, di una somma pari a un decimo del prezzo che si intende offrire tramite la comunicazione
con fax o posta elettronica. In caso di accettazione dell'offerta così presentata il denaro dovrà essere
versato entro 90 giorni.
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Il testo in esame tocca anche un altro aspetto procedurale molto importante e controverso: le spese
processuali. Il nuovo articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile impone al giudice
di indicare esplicitamente i motivi della compensazione di tali spese, in caso di soccombenza
reciproca.
Con un comma aggiunto all'articolo 136 (comunicazioni) si prevede la possibilità comunicare con le
parti, su ordine del giudice o del pubblico ministero, con telefax o con posta elettronica ´nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi'. C'è di più. Le notificazioni alle persone giuridiche
saranno valide anche se ricevute dal portiere dello stabile. Infatti, mentre prima erano legittimati
soltanto il rappresentante o la persona incaricata, ora sarà valida anche la comunicazione al portiere.
È stato circoscritto, inoltre, anche l'ambito temporale entro cui notificare. Senza nessuna differenza
relativamente al periodo dell'anno ´le notificazioni non possono farsi', dice il nuovo testo
dell'articolo 147, ´prima delle ore 7 e dopo le ore 21'.
Ultima, ma non in ordine di importanza, è la parte dedicata ai giudici onorari. È stata approvata,
infatti, la proroga del mandato per l'intera categoria che comprende anche i giudici onorari dei
tribunali e i viceprocuratori onorari. (riproduzione riservata) Debora Alberici
23/07/2005
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Nuovo processo civile rimandato a gennaio: il governo conferma
È arrivata la conferma dello slittamento delle nuove norme sul processo civile al 1° gennaio 2006.
Come anticipato la scorsa settimana (vedi tra gli arretrati del 16 luglio 2005), il governo ha
presentato il maxi-emendamento che stabilirà lo slittamento delle misure sul processo civile al
prossimo anno, inserendolo, non nella riforma del processo civile all’esame della commissione
Giustizia della Camera, ma al Dl 115/05, contenente disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Approvato da Palazzo Madama mercoledì 20
luglio, il provvedimento e il maxiemendamento connesso, approderà all’esame della Camera da
lunedì prossimo, che dovrà convertirlo entro il 1° agosto. Il decreto, già passato alle cronache come
milleproroghe, diventa adesso un Omnibus, dal momento che contiene numerose disposizioni e una
delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e
proroghe in termini per l’esercizio di deleghe legislative. Deleghe stabilite dalla legge sulla
competitività. Visti gli interventi dell’esecutivo è così destinata a morire la mini-riforma del
processo civile che già durante la discussione al Senato aveva subito uno stralcio consistente dopo la
confluenza di numerose norme al provvedimento sulla competitività. Giovedì scorso, infatti, in
commissione Giustizia, il presidente Gaetano Pecorella ha informato i consiglieri che Palazzo
Madama aveva approvato un emendamento che modificava disposizioni del Codice di procedura
civile in maniera analoga alla proposta di legge al loro esame. Per questo motivo la commissione
esaminerà la “riformetta” solo dopo aver analizzato in sede consultiva il decreto approvato dal
Senato. Sulla questione l’opposizione, attraverso Francesco Bonito (Ds) ha manifestato tutto il suo
«disagio» dovuto essenzialmente all’atteggiamento del Governo che «sta cambiando a più riprese il
codice di procedura civile attraverso decreti legge, sui quali la commissione Giustizia è stata
chiamata ad esprimere esclusivamente un parere».
Questi i contenuti principali, almeno per quanto riguarda il processo civile (tralasciando le
disposizioni sul codice della strada e tutto il resto):
Slittano al 1° gennaio 2006 le misure sul processo civile contenute nella legge sulla competitività;
prorogato il mandato dei magistrati onorari (Got e Vpo), mentre per i giudici di pace confermato il
mandato a 10 anni complessivi (quattro, più quattro, più due); novità sul contributo unificato dove
viene previsto il controllo sull’esistenza della dichiarazione della parte sul valore della causa
oggetto della domanda e del relativo versamento, così come dovrà essere controllata la
corrispondenza tra importo e scaglione di valore. Stabilito inoltre che il trattamento di reversibilità
dell’ex coniuge superstite spetta solo a chi è titolare dell’assegno di mantenimento e la titolarità
dovrà coincidere con il riconoscimento effettivo di questo da parte del tribunale. La mini riforma
«decadrà» aveva detto mercoledì scorso il sottosegretario alla Giustizia, Luigi Vitali, annunciando le
novità del maxi-emendamento. Visto l’ingorgo parlamentare che si creerà da settembre fino al
termine della legislatura, infatti, non c’è più spazio per provvedimenti da discutere per via ordinaria.
Da qui l’esigenza per l’esecutivo di inserire le ultime novità sul processo civile nel decreto legge di
prossima conversione. Ed è stato probabilmente lo stesso problema – di ingorgo – che ha fatto
declinare l’idea del decreto legge per “correggere” i problemi che andrà a creare il cosiddetto
emendamento Bobbio approvato con la riforma della Giustizia. Niente correzione all’età
pensionabile dei magistrati, almeno per il momento e i problemi collegati all’approvazione della
riforma si scopriranno solo col tempo. (p.a.)
23/07/2005
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IL SOLE 24 ORE
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO • La delega affida a un dirigente generale la gestione delle
risorse tecniche
Manager in corte d'appello
Negli uffici sarà rafforzato l'assetto centralistico e la collaborazione tra vertici togati e
amministrativi
MILANO • Si rafforza la struttura verticistica degli uffici giudiziari e contemporaneamente cresce il ruolo dei
dirigenti amministrativi.
Alla ricerca del recupero di efficienza, la riforma dell'ordinamento punta a inserire criteri di gestione
manageriale nella macchina della giustizia.Lo prevede la stessa delega ( delle 14 contenute nella legge
Castelli) che chiede al Governo di riscrivere le regole su accesso, carriera e funzioni dei magistrati. Il decreto
attuativo dovrà essere varato entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento approvato in via
definitiva mercoledì dal Parlamento ( e in attesa di pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » ) .Gli uffici
giudiziari assumono un assetto più verticistico e gerarchizzato, come del resto avviene, anche se in misura
ancora maggiore, per le procure. Al capo dell'ufficio sono infatti attribuite la titolarità e la rappresentanza
della struttura nei rapporti con le istituzioni e con gli altri uffici. Sarà sempre lui, inoltre, a organizzazione
l'attività giudiziaria e a gestire i magistrati assegnati all'ufficio, potendo adottare i provvedimenti del caso sul
loro stato giuridico.A fianco del capo dell'ufficio giudiziario lavorerà il dirigente della cancelleria o della
segreteria, che si presenta come il vertice amministrativo della struttura. A lui sarà affidata, con la possibilità
di adottare atti capaci di impegnare l'amministrazione verso l'esterno, la gestione delle risorse umane e
finanziarie, in accordo con gli indirizzi fissati dal magistrato alla guida dell'ufficio.I due vertici dell'ufficio
dovranno preparare, ogni anno, un programma di attività, con le priorità e le risorse disponibili per
raggiungerle ( per esempio pianificando il numero di cause da definire, il rapporto da trasportare tra
controversie nuove e concluse, la distribuzione delle risorse). Se il piano programmatico non sarà predisposto
o eseguito, è previsto l'intervento diretto del ministro della Giustizia.La legge delega sembra quindi lasciare
spazio alla possibilità di un controllo di gestione che, eventualmente, toccherà alle norme attuative definire.
Così come andranno precisati altri punti chiave, come la capacità manageriale che i capi degli uffici
dovranno possedere e la formazione necessaria per acquisirla.In quattro corti d'appello ( Roma, Milano,
Napoli e Palermo), poi, la figura del dirigente amministrativo viene rafforzata ancora di più, fino a delineare i
connotati di un direttore generale ( qualifica espressamente prevista dalla delega) cui farà capo
l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi di carattere non giurisdizionale. A nominarlo sarà
direttamente il Guardasigilli e avrà compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali dei tribunali e delle procure dell'intero distretto.
Fra le responsabilità di questo vero e proprio super manager ci sarà anche la programmazione del
potenziamento delle strutture tecniche e logistiche e del loro costante aggiornamento. L'utilizzo di tutte
queste risorse andrà pianificato in rapporto con il carico giudiziario del distretto, alla sua evoluzione e alle
esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.Una figura di grande responsabilità,
quindi, in grado di influire sull'accesso alla giurisdizione da parte dei cittadini e che sembra ispirata al court
manager statunitense. Del resto, si tratta di estendere alla giustizia quello che già avviene in altre branche
della pubblica amministrazione ( come i city manager nei Comuni o i direttori sanitari negli ospedali).A
supporto del direttore generale, sarà istituita una tecno struttura di supporto ( composta da undici addetti).
Per introdurre la figura del super manager nelle quattro corti d'appello, la legge delega stanzia più di un
milione e mezzo per il 2005 e oltre due milioni a partire dal 2006. Le somme serviranno quasi interamente a
pagare il trattamento economico del personale. GIANLUCA DI DONFRANCESCO
24/07/2005
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Obiettivo efficienza
Come cambia l'organizzazione degli uffici e il ruolo dei super manager nelle corti d'appello
L'UFFICIO GIUDIZIARIO
Il ruolo del magistrato. La riforma dell'ordinamento della giustizia sottolinea la posizione di vertice
del capo dell'ufficio giudiziario. Sarà lui ad assumerne la titolarità e a rappresentarlo nei rapporti
con gli enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari. Avrà anche il compito di organizzare
l'attività giudiziaria e di gestire i magistrati assegnati all'ufficio
Il dirigente amministrativo. Il dirigente della cancelleria o della segretaria gestirà le risorse
amministrative in coerenza con gli indirizzi del magistrato a capo dell'ufficio
La pianificazione. Magistrato e dirigente al vertice dell'ufficio dovranno pianificare ogni anno le
attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere
I tempi. Il decreto legislativo che avrà il compito di attuare queste disposizioni dovrà essere varato
entro un anno dall'entrata in vigore della delega
IL SUPER MANAGER
Quattro sedi pilota. Entro un anno dall'entrata in vigore della delega, dovrà essere istituito un " super
manager" nelle corti d'appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo
I compiti. Questo manager, con qualifica di dirigente generale, sarà responsabile dell'organizzazione
tecnica e della gestione dei servizi non giurisdizionali. Nominato dal Guardasigilli, dovrà pianificare
le risorse del distretto in relazione al carico giudiziario, alla sua evoluzione e al rapporto tra cittadini
e giustizia
La tecno struttura. Nelle quattro corti d'appello, il dirigente generale sarà supportato da una struttura
tecnico amministrativa
Le risorse. Per finanziare queste disposizioni è autorizzata la spesa di 1,5 milioni nel 2005 e 2
milioni dal 2006.
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L’I N T E R V E N T O
Il vero nodo da sciogliere rimane la funzione del Csm
di Mario Papa – Presidente Associazione Nazionale Giovani Avvocati
La riforma dell'Ordinamento giudiziario, giunta alla sua definitiva approvazione, scontenta tutti. Ma la
maggioranza ostenta che le opposte valutazioni di avvocati e magistrati ( giunti al quarto sciopero)
dimostrano il raggiungimento della giusta misura di innovazione sostenibile.
Le modifiche apportate in seconda lettura, tuttavia, pregiudicano l'efficacia di una riforma già reputata dallo
stesso premier « all'acqua di rose » . Se l'avvenuta compressione dei poteri del Guardasigilli dinanzi a
Parlamento e Tar può ritenersi trascurabile, non altrettanto può dirsi dell'abolizione dell'Ufficio di
monitoraggio e del " ripristino" dei poteri del Csm sulla carriera dei magistrati.Quanto al monitoraggio dei
procedimenti, la maggioranza vi ha frettolosamente rinunciato, senza indagare sul profilo di costituzionalità
segnalato e senza valutare la portata di un'eliminazione tout court. Una valutazione più attenta, avrebbe fatto
comprendere che la reputata incostituzionalità dipende ( solo) dalla mancata indicazione, nella legge, delle
finalità della raccolta dei dati. Nessuno può dubitare, infatti, che, se la Costituzione attribuisce al ministro
della Giustizia la responsabilità di far funzionare i servizi della giustizia ( articolo 110 della Costituzione)
deve poi consentirgli di rilevare dati statistici, per verificare l'efficienza del sistema. E sarà proprio l'obiettivo
dell'efficienza a fare le spese della sbrigativa amputazione di un ufficio che, invece, andava esteso ad altri
dati (quali la produttività e le spese disposte da ciascun magistrato), utili per ottimizzare le risorse.Quanto
all'affievolimento dei poteri attribuibili alla Scuola superiore e alle commissioni di concorso ( cui
competerebbe il riconoscimento della mera idoneità e non più la redazione di una graduatoria dei magistrati
utilizzata poi dal Csm per assegnare posti) valgono considerazioni ancor più critiche.Appare infatti
incoerente la scelta di " riesumare" l'idoneità funzionale ( rimessa alla commissione di concorso) che era stata
unanimemente abolita per far corrispondere i titoli all'effettivo espletamento delle funzioni. Inoltre, appare
dispendioso ed inutile il tentativo di condizionare il potere di assegnazione dei posti ( ricondotto in capo al
Csm) attraverso una sorta di " preselezione" dei candidati effettuata dalla commissione esterna. Dispendioso
perché costringerà i magistrati a presentarsi reiteratamente innanzi alle commissioni fino a quando non
conseguiranno l'idoneità per l'espletamento delle funzioni superiori. Inutile, in quanto, nel corso degli anni, si
accumulerà un numero di " idonei" tale da permettere al Csm di perpetuare i censurabili criteri di valutazione
cui si vorrebbe porre rimedio. Di fronte al rischio di far affogare una riforma già troppo annacquata, la
maggioranza avrebbe dovuto interrogarsi sull'opportunità di affrontare apertamente il cuore del problema
invece di girarvi intorno.Il " tentativo" ( ormai fallito) di sottrarre al Csm il potere di promuovere i magistrati
sembrava mirare, in realtà, a togliere alla magistratura associata uno degli strumenti clientelari attraverso cui
alimenta la propria forza sindacale. Il legislatore, insomma, sembra aver ammesso la propria rassegnazione:
non riuscendo a liberare il Csm dalla presa soffocante delle correnti sindacali, ha cercato ( invano) di
esautorarne qualche funzione.
Il problema, invece, andava affrontato alla radice: come ha fatto l'avvocatura. Nel mondo forense, la
rappresentanza politico sindacale e quella istituzionale sono rigidamente separate per un precisa
autodisciplina e una tradizionale estraneità dell'istituzione all'agonismo politico. Un rappresentante di
un'associazione forense non potrebbe mai transitare nella massima istituzione forense ( Cnf).
Nella magistratura sembra invece accadere il contrario: proprio la militanza in una corrente associativa "
legittima" il passaggio al Csm. Questo era il vero nodo da sciogliere al'interno della magistratura.
24/07/2005
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IL SOLE 24 ORE
Per le toghe conterà anche l'apparenza
MILANO • Ogni illecito disciplinare sarà ben circostanziato e avrà la sua sanzione. Nel pacchetto
delle deleghe chiave, da attuare entro il primo anno dall'entrata in vigore della riforma
dell'ordinamento giudiziario, c'è la tipizzazione delle condotte " scorrette" dei magistrati, « sia
inerenti l'esercizio della funzione, sia estranee alla stessa » , e il riordino del procedimento
disciplinare.
La legge delega stila un preciso codice di comportamento cui i magistrati dovranno attenersi, non
solo quando indossano la toga. Così, le funzioni dovranno essere esercitate con « imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio » , rispettando in ogni atto « la dignità della
persona umana » . E in nome della tutela dell'istituzione, andranno evitati, anche al di fuori
dall'esercizio della funzione, comportamenti in grado di compromettere la credibilità e il prestigio
personale e della magistratura.
E non si tratta di prescrizioni astratte, perché la violazione di questi doveri costituirà illecito
disciplinare.
La delega elenca dieci diverse tipologie di illeciti che possono essere commessi nell'esercizio della
funzione, altrettante possono derivare da atti compiuti nella " vita privata" e altre quattro tipologie di
illeciti sono collegate alla commissione di reati. Fra gli illeciti legati all'esercizio delle funzioni
compaiono le interviste o dichiarazioni su persone coinvolte in procedimenti in corso e non ancora
risolti con sentenza passata in giudicato. Mentre è una violazione " extra funzionale" esprimere
pareri in pubblico su procedimenti in corso.
Come pure l'iscrizione a partiti politici e « il coinvolgimento nelle attività di centri politici o
affaristici » che possano anche solo « appannare l'immagine del magistrato » , che peraltro dovrà
evitare ogni comportamento tale da comprometterne l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità,
anche sotto il profilo dell'apparenza.
Gli illeciti sono colpiti da sei gradi di sanzioni: ammonimento, censura, perdita dell'anzianità ( da
due a 24 mesi), incapacità temporanea di esercitare un incarico direttivo o semidirettivo ( da sei a 24
mesi), sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni, fino ad arrivare alla rimozione. Così,
l'abituale scarsa laboriosità sarà punita almeno con la censura; la perdita di anzianità è il minimo che
attende l'uso abituale e grave della qualità di magistrato per ottenere vantaggi ingiusti; mentre
l'esercizio di incarichi extra giudizari senza autorizzazione può costare anche la sospensione.
Le sanzioni più gravi dell'ammonimento possono essere accompagnate dal trasferimento ad altra
sede o ufficio.
Misura che può anche essere decisa in via cautelare su richiesta del Guardasigilli o del Pg di
Cassazione. Che nel procedimento disciplinare rappresenta l'accusa e potrà vedere gli atti dei
fascicoli dei Pm, anche se coperti da segreto. Tuttavia, se il procuratore della Repubblica ritiene che
la loro pubblicizzazione può pregiudicare le indagini, il Pg deve secretarli, ma per non più di 12
mesi, sospendendo il procedimento disciplinare per lo stesso periodo.
L'azione disciplinare deve essere esercitata entro un anno dalla notizia del fatto. Il decreto che fissa
la discussione orale davanti al Csm va chiesto entro un anno dall'inizio del procedimento e la
pronuncia deve arrivare nei 12 mesi successivi.
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Il Guardasigilli ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Pg
della Cassazione. Che, invece, è obbligato a esercitarla. Proprio l'introduzione di questo dovere
rischia di ingolfare l'organo. Tanto più commette illecito il dirigente di un ufficio o il presidente di
una sezione o di un collegio che non comunica agli organi competenti fatti che possono
rappresentare illeciti o dar luogo a incompatibilità o alla dispensa del servizio. Anche Csm e
consigli giudiziari sono tenuti a comunicare al Guardasigilli e al Pg ogni fatto rilevante sotto il
profilo disciplinare.
A far partire il procedimento basta la richiesta di indagini del ministro al Pg o la comunicazione di
quest'ultimo al Csm. Il magistrato deve essere avvisato dell'avvio del procedimento entro 30 giorni.
Alle attività d'indagine si applica il Codice di procedura penale, fatta eccezione per l'esercizio di
poteri coercitivi. Il Guardasigilli può opporsi alla richiesta di non luogo a procedere del Pg.
Infine ministro e procuratore generale possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato
sottoposto a procedimento penale o per gravissimi illeciti disciplinari.
23/07/2005
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ITALIA OGGI
Maurizio de Tilla (Adepp) parla della Fondazione Carmignani di Collesalvetti
L’aggiornamento si fa in villa
Un centro doc per sviluppare tutte le professioni
Ordini (Cup) e associazioni (Colap) uniti in un progetto di crescita di tutte le professioni.
È nata a Collesalvetti (Li) la fondazione Giuliana Carmignani.
Il suo scopo è quello di creare un polo formativo per rendere i professionisti sempre più competitivi
a livello europeo.
Maurizio de Tillla, già ' presidente della Cassa forense e dell'associazione delle casse di previdenza
Privatizzate (Adepp), è stato uno dei promotori del progetto, che ora dovrà affrontare la partenza
delle iniziative.
Domanda. Avvocato, come nasce l'idea di questa fondazione?
Risposta. Nasce per valorizzare un patrimonio economico come quello lasciato alla Cassa forense
dalla collega Giuliana Carmignani: una proprietà del valore di 15 milioni di euro.
D. Valorizzare in che modo?
R. Stiamo parlando di una struttura che la Cassa forense ha restaurato e che può benissimo essere
sfruttata per congressi, tavole rotonde, seminari. Con un risparmio economico da parte delle
professioni non indifferente. .
D. Quindi, nasce per ottimizzare principalmente i costi delle rappresentanze dei professionisti?
R. Non solo. L'obiettivo più grande è quello di trasformare il centro di Collesalvetti in un polo di
alta specializzazione forense.
D. Solo avvocati, dunque.
R. Diciamo solo in una prima fase. Fra i primi che hanno aderito al progetto ci sono, infatti,
il consiglio nazionale forense, l'organizzazione unitaria dell'avvocatura, l'unione camere penali. Ma
la formazione, e questa la sarà una delle sfide per il futuro, deve essere un patrimonio di tutti. Del
resto il progetto nasce grazie all'impegno del Cup e del Colap della Toscana. E gode della
collaborazione della regione Toscana, degli enti locali sotto scrittori di un'intesa (comune di
Collesalvetti, comuni e province di Pisa e Livorno). Oltre ad avere un comitato scientifico che si
allargherà a rilevanti personalità delle università nazionali e toscane, alla Scuola superiore S. Anna e
alla Scuola Normale di Pisa ma anche alla Bocconi e alla Sapienza. Vogliamo che la Fondazione
Carmignani sia un centro europeo per libere professioni.
D. Cosa vedremo nell'immediato?
R. Penso a dei seminari sul nuovo processo in Cassazione o sull'arbitrato. Oppure di promuovere
dibattiti sulla riforma delle professioni. In quest'ultimo caso la fondazione pensa a un approccio
unitario e condiviso alle problematiche professionali favorendone il complessivo sviluppo.
D. E per il futuro?
R. Ci sono due ulteriori campi strategici. Il primo è quello dei processi di internalizzazione delle
imprese, con particolare riferimento alle iniziative dei paesi del Medio Qriente e da e per la Cina.
Ciò potrà avvenire attraverso una cooperazione strategica con la Fondazione Italia-Cina.
D. E il secondo campo?
R. Riguarda la costituzione della fondazione quale organismo di conciliazione per la risoluzione
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semplificata delle controversie processionali che, entro l'anno, dovrebbero divenire attività
propedeutica al giudizio civile ordinario.
D. Insomma, gli impegni sono tanti...
R. Sono tanti e comunque dovremo lavorare per ottenere dei finanziamenti, anche pubblici, destinati
alla copertura degli oneri finanziari delle strutture relative al campus che abbiamo in mente di
realizzare.
D. Qual è la sua percezione?
R. Ottima.. Importanti sponsorizzazioni sono state già discusse con il gruppo Telecom e Piaggio.
Non solo. Abbiamo riscontrato l'interesse di alcune fondazioni bancarie. Una grande importanza,
poi, rivestono le intese operative come quella con Finmeccanica per la gestione di importanti
processi formativi relativi al proprio personale. Gli elementi ci sono tutti. Non ci resta che
continuare l'opera.
23/07/2005
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DIRITTO E GIUSTIZIA
I terroristi si riconoscono dalla saliva
Tutti d’accordo sulle norme antiterrorismo. Venerdì il Consiglio dei ministri, all’unanimità, ha varato il
pacchetto sicurezza: un decreto legge di 19 articoli per le norme più urgenti come l’estensione delle norme
già previste per la lotta alla criminalità organizzata per contrastare il terrorismo e un disegno di legge per
istituire la Superprocura. Messi da parte i contrasti sorti negli ultimi giorni dopo i gravi attentati di Londra
che avevano visto soprattutto i ministri della Giustizia, Roberto Castelli e dell’Interno, Giuseppe Pisanu, in
contrapposizione sulle misure da prendere (vedi tra gli arretrati del 16 e del 20 luglio), venerdì tutti hanno
dimostrato piena soddisfazione per le misure approvate. «Grandissima soddisfazione» è stata espressa dal
Guardasigilli, secondo il quale l’esecutivo avrebbe varato «norme efficaci» facendo «quanto si poteva fare».
L’argomento, secondo Castelli «era molto complesso, da un punto di vista tecnico e sostanziale, perché ci
muovevamo border line con i diritti fondamentali dei cittadini». «Abbiamo lavorato tantissimo, con i tempi
ridotti al minimo: difficilmente si sarebbe potuto ottenere un risultato più efficace», per questo il ministro
della Giustizia ha respinto «nel modo più assoluto le critiche di inefficienza ed inerzia rivolte ingiustamente
al governo». Norme costituzionali, compreso il prelievo del Dna dai capelli e della saliva che non sarebbe,
sempre secondo Castelli «niente di invasivo». Di lavoro collettivo ha parlato il ministro Pisanu, aggiungendo
anche che il provvedimento sarà aperto al contributo delle opposizioni. Mentre il presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi ha specificato che anche il Ddl sull’istituzione della Superprocura è stato approvato
all’unanimità e anche per questo provvedimento saranno prese in considerazione le proposte del
Centrosinistra: «Abbiamo ritenuto che fosse bene profittare delle idee e delle proposte dell’opposizione – ha
detto il premier – metteremo insieme il Ddl del governo e la proposta depositata dall’opposizione sulla
superprocura antiterrorismo, con un itinerario privilegiato in Parlamento». Nella lotta al terrorismo, ha
proseguito il presidente del Consiglio, bisogna essere uniti.
Con i dovuti distinguo il Centrosinistra si è dichiarato disposto a collaborare. Romano Prodi si è dichiarato
d’accordo, in linea di massima con il pacchetto Pisanu. «Certo – ha aggiunto – sarà necessario definire alcuni
punti e vedere se si debbano fare o meno, come la Superprocura, ma la linea di essere tutti uniti contro il
terrorismo e di usare tutti gli strumenti condivisi è la nostra linea, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino». Il
Centrosinistra è pronto a dare il suo contributo secondo Francesco Rutelli così come sostanzialmente
d’accordo si è dichiarato il capogruppo dei Ds alla Camera, Luciano Violante, mentre i Verdi di Pecoraro
Scanio parlano di provvedimento tardivo e pasticciato.
I contenuti del decreto. Estensione al contrasto del terrorismo delle misure già esistenti per la lotta alla
criminalità organizzata in materia di colloqui investigativi (Articolo 1).Possibilità di concedere un permesso
di soggiorno di almeno un anno rinnovabile agli stranieri che collaborano con la giustizia, in modo da
consentire loro di rimanere sul territorio nazionale. Se l’aiuto risulta determinante, viene prevista anche la
possibilità di concedere la carta di soggiorno. Sia il permesso che la carta di soggiorno possono essere
revocati se lo straniero ne abusa (articolo 2).
Prevista un’espulsione più rapida da parte del ministero dell’Interno e dei prefetti, nei confronti degli stranieri
che risultino rispettivamente pericolosi per la sicurezza nazionale o che potrebbero in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni terroristiche o la loro attività. Per chi collabora può essere sospeso il provvedimento
di espulsione (articolo 3).
Il presidente del Consiglio avrà il potere di delegare i direttori del Sisde e Sismi a chiedere al magistrato
l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche preventive (articolo 4).
Rafforzato il quadro investigativo delle attività antiterroristiche prevedendo che il ministro dell’Interno possa
costituire apposite unità investigative interforze per esigenze connesse ad indagini per delitti di terrorismo di
rilevante gravità. Le task force verranno messe a disposizione dei competenti pubblici ministeri (articolo 5).
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Nel campo della telefonia e di internet viene stabilito che i dati relativi al traffico telefonico e telematico, con
esclusione dei contenuti delle comunicazioni, non potranno essere cancellati fino al 31 dicembre 2007.
Facilitata l’identificazione degli acquirenti delle schede telefoniche elettroniche poicè si stabilisce che all’atto
dell’acquisto venga esibito un documento di riconoscimento. L’utilizzazione dei dati avverrà sempre su
autorizzazione dell’autorità giudiziaria (articolo 6).
Prevista un’apposita licenza di polizia rilasciata dal Questore per gli esercizi pubblici e per i circoli privati
dove vi siano terminali internet a disposizione del pubblico (articolo 7).
Irrigidita la disciplina per l’importazione, la commercializzazione, il trasporto e l’impiego, con particolare
riguardo ai detonatori che possono essere facilmente occultati. Introdotto il delitto di addestramento e di
istruzione alla preparazione e all’uso di materiale esplosivo, di armi da guerra, di aggressivi chimici e
batteriologici nonché di altri congegni micidiali (articolo 8).
Il ministro dell’Interno potrà disporre particolari limitazioni per le attività di volo, anche nei confronti di
coloro che siano già in possesso delle specifiche abilitazioni (articolo 9).
Prolungato da 12 a 24 ore il fermo di polizia giudiziaria per l’identificazione di persone sospette. Prevista
l’aggravante per le dichiarazioni false rese da persone indagate. Previsto il delitto di uso, detenzione e
fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il Pm potrà autorizzare la polizia giudiziaria a compiere
accertamenti sul Dna attraverso il prelievo della saliva nel rispetto della dignità e della persona umana
(articolo 10).
Per impedire che chi ha commesso reati sotto falso nome possa godere di benefici penali, si stabilisce
l’obbligo per il giudice di accertare anche i precedenti esistenti a carico dell’imputato sotto altre false identità
(articolo 12).
Ampliati i casi di arresto obbligatorio nella flagranza di delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico; vi sarà arresto facoltativo in flagranza in caso di uso di documenti di
identità falsi e detenzione o fabbricazione di questi documenti (articolo 13).
Integrata la disciplina delle misure di prevenzione, ripristinando l’arresto fuori flagranza per violazione degli
obblighi della sorveglianza speciale (articolo 14).
Si prevede la segnalazione al procuratore della Repubblica ai fini dell’adozione di provvedimenti provvisori
d congelamento dei beni, per impedire che gli stessi o le risorse a disposizione di organizzazioni terroristiche
possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche (articolo 15).
Introdotto il delitto di arruolamento e di addestramento per finalità di terrorismo punite rispettivamente fino
ad un massimo di 15 e 10 anni. Vengono recepite nel Codice penale le definizioni di atto terroristico già
adottate nelle sedi europee e internazionali (articolo 16).
Vengono dettate norme per ridurre gli oneri della polizia giudiziaria in materia di notifica ed altre
incombenze giudiziarie allo scopo di poter far fronte con tutte le risorse disponibili agli impegni primari d
contrasto al terrorismo e alla criminalità diffusa (articolo 17).
Consentito i ambito portuale, nelle stazioni ferroviarie, della metropolitana e dei trasporti urbani di linea,
l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria alle guardie giurate e agli istituti di vigilanza privata allo
scopo di concentrare le forze di polizia sulle attività istituzionali di sicurezza primaria (articolo 18).
Conferito al ministro dell’Interno il potere di autorizzare il Capo della polizia in situazioni di grave
emergenza, a derogare alle disposizioni vigenti in materia di spesa. (articolo 19). (p.a.)
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IL SOLE 24 ORE
ESPULSIONI
Permesso di soggiorno premio per chi collabora
Un permesso di soggiorno di almeno un anno ( rinnovabile) sarà concesso agli stranieri che collaborano con
la giustizia. Se l'aiuto risulta determinante, viene prevista anche la possibilità di concedere la carta di
soggiorno. Sia il permesso che la carta di soggiorno possono essere revocati se lo straniero ne abusa.
Contestualmente viene semplificata la procedura per l'espulsione dei sospetti terroristi da parte dei prefetti e
del ministro dell'Interno La stretagia di contrasto ai fenomeni legati al terrorismo internazionale passa però
anche attraverso una maggiore definizione delle fattispecie delittuose. Da qui la scelta dell'Esecutivo di
recepire un'apposita decisione quadro dell'Ue e configurare come delitto non solo l'addestramento di possibili
terroristi, ma anche l'arruolamento di persone con l'obiettivo di compiere atti terrostici.
Alla medesima esigenza si collegano anche l'introduzione di un nuovo reato legato all'importazione, alla
commercializzazione, al trasporto e all'impiego di esplosivi, con particolare riguardo ai detonatori.
Cambia anche la disciplina in materia di fermo e arresto. Il termine per il fermo di polizia giudiziaria passa da
12 a 24 ore. Viene poi decretato l'arresto obbligatorio nella flagranza di delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Viene inolte previsto che il pubblico ministero possa
autorizzare la polizia giudiziaria a compiere accertamenti sul Dna attraverso « il prelievo coattivo » della
saliva « nel rispetto della dignità personale del soggetto » .
COMUNICAZIONI
Più vigilanza sulle e mail e sugli Internet point
L'Esecutivo prova a sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie per prevenire il
verificarsi di attentati terroristici. Internet e posta elettronica su tutti. L'articolo 6 del decreto stabilisce che i
dati relativi al traffico telefonico e telematico, ma non il contenuto delle comunicazioni, vengano mantenuti
fino al 31 dicembre 2007.
Viene inoltre facilitata l'identificazione degli acquirenti delle schede telefoniche elettroniche imponendo che
l'acquirente esibisca un documento di riconoscimento. Tutti questi dati però possono essere utilizzati solo
mediante autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
A proposito di conversazioni telefoniche, il testo dà al presidente del Consiglio la facoltà di delegare gli
agenti del Sismi e del Sisde a chiedere direttamente al magistrato l'autorizzazione a effettuare intercettazioni
telefoniche preventive.
La stretta si estende poi anche ai cosiddetti internet cafè. L'articolo 7, infatti, prevede un'apposita licenza di
polizia rilasciata dal questore per gli esercizi pubblici e per i circoli privati con terminali internet a
disposizione del pubblico.
L'innovazione scende in campo anche a proposito dei permessi di soggiorno. Il provvedimento dispone che
tanto il permesso quanto la carta di soggiorno vengano realizzati attraverso strumenti ad alta tecnologia.
L'obiettivo espresso è quello di impedirne la contaffazione. Proprio in materia di documenti falsi, infine, il
decreto introduce il delitto di uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
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LE INDAGINI
In un Ddl la superprocura nazionale antiterrorismo
Cade l'ipotesi di una superprocura antimafia e antiterrorismo insieme. Lo schema di decreto legge, poi
convertito in disegno di legge, presentato eri al Consiglio dei ministri da Roberto Castelli prevede invece
l'istituzione di una procura nazionale, con una direzione e un procuratore nazionale con il compito di
coordinare le diverse inchieste condotte dai magistrati delle direzioni distrettuali antiterrorismo che dovranno
essere istituite presso le procure dei distretti di Corte d'appello.
La riorganizzazione degli uffici inquirenti è stata considerata una priorità concentrando le indagini presso le
procure di maggior dimensioni e costituendo un ufficio centrale per il coordinamento e l'impulso delle
inchieste.
A poter diventare procuratore nazionale antiterrorismo sarà un magistrato di Cassazione, scelto tra chi ha
svolto, anche in maniera non continuativa, le funzioni di pubblico ministero per almeno 10 anni. La
designazione spetterà al Csm che dovrà anche tenere conto della esperienza di cooperazione con altri Stati e
della precedente partecipazioni a inchieste o procedimenti internazionali. Tra i compiti del procuratore
nazionale ci sono la raccolta di dati e informazioni sul fenomeno terroristico, il coordinamento, con la
possibilità di dirimere eventuali contrasti tra procure, tra le diverse inchieste. Ma è previsto anche un potere
di avocazione in caso di inerzia degli uffici requirenti. Toccherà ancora al procuratore capo del distretto
individuare i magistrati che, per almeno 2 anni, entreranno a fare parte della direzioni distrettuali
antiterrorismo.
IL RICONOSCIMENTO
Così funziona il test sul codice genetico
Una tecnica non invasiva, che permette di risalire con certezza all'identità di un individuo grazie a una
piccola traccia di sostanza biologica come la saliva, ma anche il sangue, i capelli o il liquido seminale.
Il test del Dna ( Acido desossiribonucleico), introdotto per la prima volta in ambito giudiziario nel 1985 in
Gran Bretagna, sfrutta una fondamentale scoperta di Kary B. Mullis, premio Nobel per la Chimica 1993 e
inventore del Pcr ( Polymerase chain reaction), il procedimento utilizzato per analizzare il Dna che ormai è
applicato in tutto il mondo.
Sfruttando la reazione a catena della Dna polimerasi il test permette di amplificare piccole quantità di
materiale prelevato da un campione genetico. I campioni così ottenuti, sono oggi analizzati con il sistema del
confronto delle bande elettrofonetiche.
In Italia il test viene realizzato dai laboratori della polizia scientifica. Il prelievo della saliva è eseguito
attraverso un esame semplice e assolutamente non invasivo. Si tratta di una spatolina monouso che, passata
sulla guancia interna, permette di prelevare il campione di saliva necessario.
Il campione così ottenuto viene sottoposto ad estrazione del Dna. Successivamente, la polizia scientifica
studia e analizza, dopo averle isolate, le parti del Dna dove le sequenze differiscono da persona a persona e
che, quindi, sono utilizzate per l'identificazione degli individui, fatta eccezione per i gemelli che possiedono
lo stesso codice genetico.
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ITALIA OGGI
CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via libera al codice con maggiori tutele nei rapporti con l'impresa
Più conciliazione per i consumatori
Composizione extragiudiziale delle liti. Anche in via telematica
Più conciliazioni nelle controversie dei consumatori. Il codice del consumo, varato definitivamente
ieri dal consiglio dei ministri, accorpa in 146 articoli le norme a tutela del consumatore e disciplina
con particolare attenzione la composizione extragiudiziale delle controversie.
Insomma, se è possibile, le liti tra consumatore e impresa devono risolversi fuori dai tribunali.
il codice
Il codice parte dall'articolo 7 della legge n. 229 del 2003, che ha delegato il governo ad adottare uno
o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.
Le disposizioni raccolte nel codice sono disposte secondo un ordine logico che ripercorre le fasi del
rapporto di consumo tra il consumatore o l'utente da un lato, e il produttore di beni e servizi e i suoi
intermediari, dall'altro.
Il codice prevede innanzitutto alcune disposizioni di carattere generale sui diritti dei consumatori
per passare ad occuparsi, in primo luogo, della fase anteriore alla istituzione del rapporto di
consumo: educazione del consumatore, informazione e pubblicità commerciale.
Viene poi esaminata la stipulazione del contratto e comunque conclusione del rapporto, funzionale
alla circolazione di beni e servizi. Infine, il codice prevede le disposizioni concernenti la sicurezza e
la qualità dei prodotti e dei servizi, la posizione giuridica delle associazioni dei consumatori e la
disciplina del relativo accesso alla giustizia.
Nel dettaglio il codice si compone di 146 articoli, riuniti in sei parti.
La parte I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali.
La parte II (articoli 4-32) riguarda l'educazione del consumatore, l'informazione e la pubblicità.
La parte III (articoli 33-101) riguarda il rapporto di consumo e si divide in titoli.
Il titolo I della parte III ha per oggetto i contratti dei consumatori in generale e contiene le norme di
tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie abusive, finora contenute nel codice civile
(articoli 1469-bis e seguenti).
La parte IV (artt. 102-135) riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti. La parte V (artt. 136-141)
riguarda le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia, con particolare riferimento
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all'individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed alle azioni proponibili
dalle medesime.
Infine, la parte VI (artt. 142-146) contiene le disposizioni finali e le abrogazioni, cui fanno seguito
due allegati.
soluzione delle controversie
L'articolo 141 del codice attua la legge delega con riferimento alla possibilità di attivare forme di
composizione extragiudiziale delle controversie, favorite allo scopo di deflazionare il carico di
contenzioso pendente e agevolare la rapida soluzione delle liti.
Per la soluzione delle controversie tra consumatore e professionista (imprenditori e tutti coloro che
operano per scopi professionali), le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale, anche in via telematica. La composizione bonaria delle liti è affidata a organi di
composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo accreditati dal ministero
delle attività produttive.
In ogni caso, rientrano tra gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie le camere e
gli sportelli di conciliazione costituiti presso le camere di commercio. Il favore del legislatore per la
soluzione conciliativa delle controversie è reso evidente anche dal fatto che l'articolo 141 dichiara
che non si considerano vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto
il ricorso ad organi di conciliazione abilitati (contrariamente alla regola per cui si considerano
vessatorie le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria).
Peraltro la soluzione stragiudiziale è una facoltà, non un obbligo. Non a caso il medesimo articolo
141 prescrive che il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. (riproduzione
riservata) Antonio Ciccia
23/07/2005
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IL SOLE 24 ORE
CORTE COSTITUZIONALE • Illegittima la norma che permette di conteggiare la durata « di fase
» non tenendo conto dei periodi già scontati
La custodia cautelare si fa più breve
La riduzione si applica solo ai processi annullati con rinvio a un momento precedente
La Corte costituzionale precisa i termini di custodia cautelare. E, sposando un'interpretazione garantista, pone
fine a un conflitto che si trascinava da tempo con la Cassazione. Nello stesso tempo, apre le porte del carcere
a un numero di detenuti ancora da precisare.
Per la sentenza n. 299, depositata ieri e scritta Guido Neppi Modona, è infatti da considerare illegittimo
l'articolo 303 comma 2 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non permette di conteggiare, ai fini
dei termini massimi di fase, i periodi di custodia cautelare scontati in fasi o gradi diversi dalla fase o dal
grado in cui il processo è regredito.Il caso esaminato è quello del regresso del processo ( per esempio
l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione), quando i termini di fase devono ricominciare a
decorrere, ma in una proporzione che — sancì la stessa Consulta nel 1998 — non può comunque superare il
doppio del periodo previsto. Così, se un procedimento è rinviato all'appello e, in questa fase il termine
massimo di custodia è di un anno e mezzo, il limite massimo non potrà comunque oltrepassare i 3 anni. Ma, i
periodi precedentemente scontati in altre fasi ( in primo grado, per esempio, o nella fase preliminare) vanno
conteggiati? No, per la Cassazione che, anche a Sezioni unite, aveva interpretato la norma in una maniera più
rigida. Sì, per la Corte costituzionale, che però aveva sinora evitato di pronunciarsi per l'incostituzionalità
visto che riteneva possibile arrivare al risultato indicato in via interpretativa, anche per evitare « il formarsi di
lacune nel sistema, particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale »
.Con la sentenza di ieri, invece, la norma è stata drasticamente bocciata. La durata della custodia cautelare,
puntualizza la Corte, ricordando anche il suo precedente intervento del 1998 ( sentenza n. 292) deve essere
ispirata al rispetto di principi di adeguatezza e di proporzionalità.Per la Costituzione, infatti, la custodia
preventiva ha una funzione « servente » alle finalità del processo e alle esigenze di tutela della collettività,
tale, in un bilanciamento degli interessi coinvolti, da giustificare il sacrificio temporaneo della libertà
personale. Per essere così aderenti alla Costituzione, i termini massimi previsti devono coprire l'intera durata
del procedimento sino alla sentenza definitiva. Se non fossero disciplinati, « il sacrificio della libertà
risulterebbe infatti interamente subordinato alle esigenze processuali e ne risulterebbe compromesso il bene
fondamentale della libertà personale » . Un ragionamento che vale anche quando i termini massimi sono
fissati fase per fase, in maniera comunque da disciplinare l'intero possibile sviluppo del processo.Le
limitazioni alla libertà devono poi rispettare il principio di proporzionalità, visto che sarebbe incompatibile
con l'ordinamento costituzionale una disciplina della detenzione preventiva priva di limiti di durata, riferiti da
un lato alla gravità della pena per il reato contestato e, dall'altro, alla concreta dinamica del processo e alle
diverse fasi in cui si articola. « Processo e fatto di reato — osserva la sentenza — sono infatti termini
inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi
deve sempre essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative della
libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole » .E la Corte mette in evidenza come la
protezione della libertà personale sia « un valore unitario e indivisibile » , che non è soggetto a deroghe sulla
base delle diverse vicende processuali. Per il conteggio del termine di fase è così illegittimo un « diritto
vivente » che permette di valutare i periodi di custodia cautelare « comunque » sofferti nel corso del
procedimento.Verificare l'impatto della sentenza, della quale va ovviamente confermata l'efficacia non solo
per il futuro ma anche per chi si trova in carcere sulla base di termini oggi scaduti, è estremamente difficile:
bisognerebbe conoscere il numero dei processi regrediti e valutare per questi i relativi periodi di carcerazione
scontati anche in altre fasi. A quel punto, in caso di superamento del termine della fase alla quale il
procedimento è retrocesso, scatterà la scarcerazione. GIOVANNI NEGRI
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IL SOLE 24 ORE
Dalle Sezioni unite / Disposizioni di garanzia
Interrogatorio solo se c'è il deposito
MILANO • L'interrogatorio di garanzia è nullo se non c'è stato il deposito dell'ordinanza applicativa
della misura cautelare. Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno depositato con la sentenza n.
26798 la motivazione della decisione anticipata con informazione provvisoria qualche giorno fa ( si
veda « Il Sole 24 Ore » del 13 luglio). La pronuncia considera troppo grave e ingiustificata la
compressione del diritto di difesa che si realizzerebbe in caso di mancato adempimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 293, comma 3, del Codice di procedura penale. L'intervento arriva a dirimere
un conflitto giurisprudenziale con un orientamento maggioritario che esclude che il deposito del
provvedimento di custodia con i relativi atti debba precedere l'interrogatorio e neppure avvenire con
immediatezza e che inoltre l'onere non riguarda l'interrogatorio dell'indagato, ma è finalizzato a
permettere alla difesa di affrontare l'eventuale richiesta di riesame. Con la conseguenza che il
mancato adempimento non è sanzionato con nullità. L'orientamento minoritario invece, cui hanno
aderito le Sezioni unite, è più garantista e considera che il mancato deposito compromette la
possibilità di un effettiva attuazione del diritto di difesa da parte dell'imputato in maniera tale che
l'omissione realizza una nullità di ordine generale indipendentemente da un'espressa previsione
legislativa.
La sentenza precisa che l'interrogatorio « è il primo atto con il quale si instaura il contraddittorio
sulla " questio libertatis" e costituisce per l'indagato un'occasione fondamentale per far valere, sia
personalmente, sia tramite la difesa tecnica, le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria » .
D'altra parte — osservano ancora le Sezioni Unite — nel nostro sistema processuale l'iniziativa
cautelare appartiene al pubblico ministero, e il giudice emette il provvedimento senza sentire
preventivamente le parti, rinviando così al momento dell'interrogatorio la valutazione della
posizione e delle ragioni della persona indagata. È in questa sede che avviene il confronto tra accusa
e difesa che risulterebbe non ad armi pari se alla difesa venisse impedita la conoscenza anticipata
degli atti in base ai quali il pubblico ministero ha proposto l'istanza.
Fondamentale per la tenuta del sistema è però la precisazione finale delle Sezioni unite che si
soffermano sull'obbligo della notifica del deposito. Se questa fosse obbligatoria, infatti, mal si
concilierebbe con la necessità di svolgere l'interrogatorio entro cinque giorni dall'inizio
dell'esecuzione della custodia, tenuto conto anche del fatto che il Pm può chiedere che questo
avvenga entro 48 ore. La sentenza, invece, puntualizza che il deposito non è necessario visto che il
difensore deve essere avvertito dell'esecuzione della misura cautelare a carico del proprio assistito e
che, a quel punto, saprà anche che il deposito è stato effettuato. L'ordinanza sulla misura preventiva
va messa a disposizione della difesa. GIOVANNI NEGRI
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23-25 - Ordine degli Avvocati di Trani