Aspetti penali correlati alla
“Collaborazione Volontaria”
e il nuovo delitto di
Autoriciclaggio
Avv. Luigi Isolabella
Studio Legale Isolabella
Indice
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La “Voluntary Disclosure”: iter legislativo
Strategie penali delle passate edizioni dello “scudo
fiscale”
Profili penalistici correlati alla Voluntary Disclosure,
Legge 15.12.2014, n. 186
Il delitto di autoriciclaggio
D.L.Vo 231/2001 e autoriciclaggio
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, riciclaggio e autoriciclaggio
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La “Voluntary Disclosure”: iter
legislativo
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La funzione generale:
il contesto storico-giuridico
•  La normazione internazionale in materia di illecita detenzione
di capitali all’estero ha cambiato profondamente la prospettiva
di protezione di cui il capitale detenuto fuori dal territorio
nazionale godeva ed ha goduto sino ad oggi.
•  Le precedenti barriere protettive si sono sgretolate: il cliente
non trova ora alcuna convenienza nell’illecito depositodetenzione di denaro presso banche estere.
•  L’ordinamento ha fornito al contribuente uno strumento atto ad
emendare situazioni illecite, attraverso il ricorso all’istituto
della Voluntary Disclosure.
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Iter legislativo della
Voluntary Disclosure
1. L’istituto della Voluntary Disclosure è stato introdotto nel nostro
ordinamento -inizialmente- con il D.L. n. 4 del 2014. In sede di
conversione in legge del D.L. 4/2014, si è deciso di stralciare le
disposizioni relative alla Voluntary Disclosure che sono, dunque,
confluite in un disegno di legge di iniziativa parlamentare, con
previsioni in parte differenti rispetto a quelle del D.L. n. 4 del 2014
(cfr. DDL 1164 - con riferimento ai DDL 2247-2248).
2. Il 15 dicembre 2014, è stata promulgata la Legge n. 186 contenente
“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all’estero nonché disposizioni in materia di Autoriciclaggio”
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Profili Penalistici della “Voluntary Disclosure” nelle
intenzioni iniziali del Legislatore:
il D.L. 4/2014 (1)
•  Esclusione della punibilità per i soli delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
D.Lgs 74/2000
•  Diminuzione della pena, fino alla metà, con riferimento ai delitti di cui
agli articoli 2 e 3 del D.Lgs 74/2000
•  Il D.L. n. 4 del 2014 non disponeva nulla in merito alle fattispecie di cui
agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74 del 2000 nonché in merito alle
fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita che, diversamente dall’attuale Legge, rimanevano punibili
•  Nessuna previsione in ordine alla fattispecie penale di Autoriciclaggio,
nonostante la “Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio”,
avesse già elaborato due ipotesi di norme relative all’inedito delitto in
trattazione (cfr. Relaz. 23.4.2013).
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Profili Penalistici della “Voluntary Disclosure” nelle
intenzioni iniziali del Legislatore:
il D.L. 4/2014 (2)
Autonoma fattispecie delittuosa Art. 5-septies:
“Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero”
“Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
A seguito delle vivaci proteste espresse, in ambito categoriale, da alcuni
professionisti, giacché:
“…Anche il professionista potrebbe incorrere nel reato laddove riceva dal cliente
documenti o informazioni anche solo in parte rispondenti al vero e, in assenza
della possibilità di verifica della loro veridicità, le esibisca o le trasmetta, ancorché
in nome e per conto del cliente, all’agenzia delle entrate”
(Cfr. pag. 9 dell’Audizione dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili del 26 Febbraio 2014, Presso la VI Commissione Permanente della Camera dei
Deputati (Finanze), avente per oggetto il Disegno di Legge C-2012), la disposizione ha subito
un mutamento testuale:
“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, ….”
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D. L. 28 Gennaio 2014 N. 4
L’art. 1 del D.L. 4/2014, relativo alle disposizioni sulla “Collaborazione Volontaria”, è
stato soppresso, in sede di conversione del D.L., dalla Commissione Finanze e
trasformato in un’autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, N. 2248/2014.
Sul punto, è degna di rilievo l’indicazione posta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, laddove statuiva che: “l’approvazione delle norma sulla Voluntary Disclosure
non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio…..Ne
consegue che, ai fini di prevenzione del riciclaggio…l’applicazione delle predette
norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le
attività oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all’estero…
Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al Fisco, che beneficiano della
speciale procedura designata dal decreto legge in oggetto, resta, pertanto, immutato
l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo
di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, in caso di elevato rischio di riciclaggio…” (così, Circolare
MEF, 31 gennaio 2014).
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Il disegno di legge 2248 del 2014 (1)
•  Esenzione per professionisti e consulenti dagli obblighi di
segnalazione operazioni sospette ai fini antiriciclaggio
•  Esenzione che opera limitatamente all’esame della posizione
giuridica del cliente e all’assistenza nell’intera procedura,
rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa
disciplina
•  Intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione
volontaria sono esenti dall'obbligo di S.O.S. se, dopo aver acquisito
tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi
ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione
acquisita
•  Esclusione della punibilità dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 del
D.Lgs 74/2000: la causa di non punibilità opera in favore di tutti i
soggetti che hanno commesso il reato.
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Il disegno di legge 2248 del 2014 (2)
•  Nel Disegno di Legge in esame, viene confermata la riduzione
fino alla metà della pena prevista per il reato di cui all’art. 2
del D. Lgs n. 74 del 2000.
•  Per le eventuali falsità commesse nell’ambito della procedura
di collaborazione volontaria, si prevede una pena pari alla
reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni, ma si esclude
espressamente che del reato possano rispondere anche i
professionisti o gli intermediari coinvolti nella procedura,
fatta salva l’applicabilità delle norme sul concorso di persone
nel reato.
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“Strategie penali” delle
passate edizioni dello
“scudo fiscale”
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Scudo Fiscale 2001
D.L. 350/2001 (conv. in Legge 224/2001)
Il rimpatrio delle attività finanziarie:
§  Esclude la punibilità per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del
D.Lgs 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. n. 429 del
1982, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, lett. d) e f) del
predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla
disponibilità delle attività finanziarie dichiarate (cfr. Art. 14,
comma 1, lett. c)
Il rimpatrio non esclude la punibilità quando, per gli illeciti penali
indicati, è già stato avviato il procedimento penale
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Scudo Fiscale 2002
L. 289/2002
L’Art. 6, L. 289/2002, sancisce: “L’esclusione della punibilità per i reati di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del D. Lgs 74/2000 …..nonché per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale,
nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera c) non si applica in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa” (cfr. Art. 8, comma 6 lett. c).
Resta sanzionato il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p..
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Scudo Fiscale 2009
D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009)
Con riferimento alla esclusione della punibilità,
è stato effettuato il richiamo integrale alla
disciplina del precedente scudo fiscale del 2002
(cfr. Art. 8 comma 6 L. 289/2002)
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L. 15 dicembre 2014, n. 186 (I)
Possono accedere alla procedura, oltre ai soggetti di cui all’art.
4, comma 1, DL n. 167/1990 (persone fisiche, enti non
commerciali, società semplici), anche soggetti diversi, quindi
anche i soggetti esercenti attività commerciali e, in
particolare, le società di capitali;
L’estensione del beneficio alle società di capitali ha un
significato rilevante, anche ai fini della comprensione dei reati
commessi nella formazione del capitale (cfr. Cass. Pen., Sez.
III, sent. n. 50308/2014; nel medesimo senso, cfr. Cass. Pen.,
Sez. IV, sent. n. 4403/2013).
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L. 15 dicembre 2014, n. 186 (II)
•  “L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all’articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 dicembre 2014, può
avvalersi della procedura di collaborazione volontaria…e…indicare
spontaneamente all’Amministrazione Finanziaria, mediante
presentazione di apposita richiesta, TUTTI gli investimenti e TUTTE
le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero” (così,
art. 1, lett. a), L. 186/2014);
•  Non si può accedere a tale procedura dopo che il contribuente (oppure i
soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o i soggetti concorrenti
nel reato) abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme
tributarie, relativi alle attività oggetto della disclosure;
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Aspetti penali della L. 186/2014
•  Sotto il profilo penale, la normativa in oggetto prevede:
l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4,
5, 10-bis, 10-ter D.Lgs 74/2000, nonché, in via autonoma,
degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1. c.p.
•  “Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione
volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter 1. c.p.
(n.d.r. autoriciclaggio), NON sono punibili se commesse in
relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a) (ovvero i reati
fiscali previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D.Lgs
74/2000), sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale
può essere attivata la procedura di collaborazione
volontaria”.
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Effetti (penali) della
procedura di
collaborazione volontaria
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Esclusione della punibilità (art. 5- quinquies)
• 
Delitti fiscali di cui al D. LGS 74/2000:
Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti -rimane invariata al punibilità in relazione all’art. 8, L.
74/2000-);
Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici):
Art. 4 (Dichiarazione infedele);
Art. 5 (Omessa dichiarazione);
Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate);
Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA);
• 
CODICE PENALE
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio);
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
Art. 648-ter 1. c.p. (Autoriciclaggio);
L’esclusione della punibilità in relazioni a tali fattispecie di reato è prevista solo ove gli illeciti in
menzione siano commessi in relazione ai reati fiscali di cui sopra.
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§  “L’esclusione della punibilità e la diminuzione della pena
previste dall’articolo 5 quinquies…..operano nei confronti di
tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i
delitti ivi indicati” (cfr. Art. 5-septies, comma 5).
§  Con riferimento all’articolo 2, L. 74/2000, resta
impregiudicata la punibilità ex art. 8, L. 74/2000.
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Art. 5-Septies, comma 1
Ipotesi autonoma di reato in caso di
“Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati
non corrispondenti al vero”
“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che,
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (…)
esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
à “L’autore
della violazione di cui all’articolo 4, comma 1,
deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti e notizie forniti
sono rispondenti al vero” (art. 5-septies, comma 2).
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Art. 5-Septies, comma 1
§ 
Si tratta di un delitto punito a titolo di dolo.
§ 
Possibili implicazioni a titolo di concorso:
analisi della questione.
§ 
Restano escluse dall’applicazione della
sanzione penale, le condotte consistenti in
mera negligenza o incompetenza.
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Esempi di ipotesi delittuose “non coperte”
dalla Legge 186/2014
… tra gli altri:
•  Art. 8 D. Lgs 74/2000 (Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti)
•  Art. 11 D. Lgs 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte)
•  Art. 12-quinquies L. 356/1992 (Trasferimento
fraudolento di valori)
•  Art. 646 c.p. (Appropriazione indebita)
•  Art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale)
•  Artt. 2621 e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali)
•  Art. 640 c.p. (Truffa e Truffa Aggravata)
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Il delitto di
“Autoriciclaggio”
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Brevi cenni storici sull’Autoriciclaggio
-  Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la
confisca del 1990 (ratificata dall’Italia con L. 328/1993)
-  Art. 12-quinquies del D.L. 306/1992
-  Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999 (ratificata
dall’Italia con Legge 110/2012)
-  Art. 6 Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale
(adottata dall’Assemblea Generale il 15.11.2000 e il 31.5.2001)
-  Rapporto sull’Italia del Fondo Monetario Internazionale, del 2006
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Brevi cenni storici sull’Autoriciclaggio
- 
Rapporto sull’Italia dell’OCSE, del 2011
- 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011 sulla
criminalità organizzata nell’Unione Europea (2010/2309
(INI))
- 
Commissione Greco, costituita con D.M. dell’8 Gennaio 2013
(cfr. Relazione del 23 aprile 2013);
- 
Commissione Ministeriale, presieduta dal Prof. Giovanni
Fiandaca, istituita con DM 10 Giugno 2013;
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“Commissione Greco”
per lo studio sull’autoriciclaggio
• 
Il perimetro del “Mandato” del Gruppo Studio sull’autoriciclaggio (cfr. Relazione
per lo studio sull’autoriciclaggio del 23 aprile 2013):
- 
“procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del
complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle convenzioni e
trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa
la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti
contabili e finanziari e al cosiddetto autoriciclaggio”;
- 
“provvedere alla raccolta sistematica degli adempimenti internazionali in materia
di lotta alla corruzione e di repressione della criminalità organizzata nonché delle
misure a carattere normativo e amministrativo adottate per darvi attuazione e/o
esecuzione;
- 
“procedere, altresì, all’esame delle principali criticità riscontrate nell’assolvimento
dell’Italia a detti obblighi e alla alla formulazione di proposte per ulteriori
interventi da intraprendere”.
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I prodromi “di principio” delle scelte
normative operate dalla Commissione
Greco
•  “Il fenomeno del riciclaggio, incluso quindi l’autoriciclaggio,
rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave
impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo
e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e
ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie
nonché per l’amministrazione della giustizia. Al fine di conseguire
un adeguato contemperamento con le esigenze di rispetto dei
richiamati principi generali” si è proceduto alla previsione
dell’autonoma fattispecie di reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p.
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“Commissione Greco”
per lo studio sull’autoriciclaggio
•  La nuova ed autonoma fattispecie di reato:
-  Sarà inclusa -unitamente alla fattispecie di riciclaggio- in apposito capo dedicato ai
delitti contro l’ordine economico e finanziario ovvero contro l’amministrazione della
giustizia;
-  Dovrà valorizzare, sotto il profilo materiale della condotta, la natura essenzialmente
finanziaria e la connotazione intrinsecamente fraudolenta delle operazioni;
-  Attribuirà centralità, sotto il profilo teleologico della condotta, non solo alla finalità di
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni quanto soprattutto a
quella del loro re-impiego in attività economiche o finanziarie;
-  Deve escludere, conseguentemente, la punibilità degli autori del reato presupposto in
relazione alle condotte dirette a consentire il godimento personale dei relativi proventi
dell’illecito;
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Proposte di modifica legislativa
• 
Coerente al perimetro del proprio mandato, la Commissione Greco ha operato differenti proposte
normative, introducendo, il “Capo II bis”, al Libro II, Titolo VIII del codice penale, dedicato ai “Delitti
contro l’ordine economico e finanziario” e offrendo due possibili formulazioni dell’art. 517-sexies c.p.
•  “Articolo 517- sexies (Riciclaggio) c.p.”
Ipotesi 1:
•  “1. E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque
impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.
• 
2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre
operazioni in modo ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
• 
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
• 
4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.
• 
5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento
di reato.
• 
6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del
codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla
commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui
il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo,
prodotto e profitto”
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Ipotesi 2:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
“1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti
dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.
2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.
3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha
concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità,
provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega
nelle medesime attività.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero
godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non
speculative, economiche o finanziarie.
5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.
6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di
denaro, beni e altre utilità provento di reato.
7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444
del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il
profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un
valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto”.
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I prodromi-motivazionali del reato di
autoriciglaggio: la natura socio-economica
della nuova fattispecie
• 
Come concordemente rilevato dalle diverse Commissioni che si sono occupate del
processo d’innovazione legislativa, il delitto di autoriciclaggio ha un forte impatto
destabilizzante sull’ordine economico e finanziario precostituito.
• 
L’obiettivo politico-criminale perseguito dagli incaricati Organismi Ministeriali è stato,
dichiaratamente, duplice:
- 
“eliminare il privilegio dell’impunità” per chi, attraverso una progressione criminosa, si
spinga all’integrazione di un nuovo modello punitivo attraverso una condotta che
supera, così, il post-factum;
- 
“riformulare in maniera più adeguata gli estremi del fatto tipico allo scopo di
evidenziare che in questo caso viene in rilievo un reato (…) contro la libertà di
concorrenza o contro il mercato”. (Commissione Fiandaca del 10 giugno 2013).
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(segue)
• Nel medesimo senso, Commissione Greco:
• “Il fenomeno del riciclaggio, incluso quindi l’autoriciclaggio,
rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del
grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una
minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto
piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività
economiche e finanziarie nonché per l’amministrazione della
giustizia”.
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Il confine tra il post factum non punibile
e la nuova valenza criminosa del reato:
la fattispecie di cui all’art. 648-ter 1 c.p.
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Le origini dell’Autoriciclaggio.
Il post factum non punibile
• 
• 
• 
• 
Fino all’introduzione del delitto di Autoriciclaggio, la maggior parte degli Autori, in ambito
dottrinale, riteneva che punire l’autore del reato presupposto per il reimpiego (id est: utilizzo)
del provento illecito, comportasse la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: il
reo avrebbe, infatti, subito una doppia punizione per il medesimo fatto.
Prima della promulgazione della nuova fattispecie tipica, di cui all’art. 648 ter 1, quindi, le
condotte autoriciclative, erano considerate un vero e proprio post-factum non punibile.
“Punire (…) il successivo comportamento di utilizzo significherebbe punire due volte lo stesso
fatto, il cui disvalore penale è già assorbito dalla prima fattispecie, in quanto l’utilizzo dei
beni di provenienza delittuosa è logicamente configurabile come parte della condotta dello
stesso reato presupposto. Questo è il motivo per cui, fino ad oggi, le condotte successive di
utilizzo del profitto da parte dell’autore del reato presupposto sono sempre state valutate
come post factum non punibile non avente autonomo disvalore e quindi da ritenersi assorbito
nella fattispecie del reato presupposto” (A. Simbari; in senso conforme, tra gli altri, anche: F.
Mucciarelli, F. Sgubbi).
“Una prima difficoltà discende dalla constatazione che le ulteriori operazioni poste in essere
dall’autore del reato presupposto per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
dei beni e del denaro rappresenterebbero la naturale prosecuzione degli stessi reati
presupposto. In quanto tali, esse darebbero pertanto, luogo soltanto a un mero post factum
non avente un autonomo disvalore e quindi assorbito nella fattispecie del reato
presupposto” (Commissione Greco, Relazione per lo studio sull’autoriciclaggio,23.4.2013,p.
4).
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Il post factum non punibile (segue)
•  Le posizioni assunte dalla Suprema Corte nella recente sentenza a
SSUU, n. 25191/2014, portano ad un allontanamento
giurisprudenziale dalla qualificazione della condotta
autoriciclativa in termini di semplice e semplicistico post factum
non punibile: “Lo scopo perseguito dalla norma che prevede il
reato meno grave è assorbito da quello concernente il reato più
grave. La punizione del reato antecedente esaurisce il valore
complessivo e la condotta successiva rappresenta un normale
sviluppo di quella antecedente. E’ soltanto in questi limiti che
(…) non è ammessa una duplicazione di tutela e di sanzione. Di
conseguenza l’eterogeneità dei beni giuridici tutelati
rispettivamente dal delitto presupposto e da quelli di riciclaggio
e reimpiego impedisce di ritenere che la punizione per il reato
presupposto possa assorbire il disvalore dei reati previsti dagli
artt. 648 bis e 648 ter c.p.” (così, Cass. SSUU, sent. n.
25191/2014).
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La soluzione formulativa attuale:
l’esimente del “godimento personale”
• 
• 
• 
• 
“L’obiezione di incappare in una ingiustificata doppia incriminazione di un medesimo disvalore
sostanziale è, ad avviso della Commissione, scongiurabile circoscrivendo il reimpiego penalmente
rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l’utilizzazione
per mero godimento personale dei proventi dell’attività delittuosa). In questo modo, il reato di reimpiego
assume un grave e autonomo disvalore (rispetto al reato presupposto) in quanto ad essere aggredito è
l’ordine economico e ciò che giustifica un’autonoma sanzione” (così, Relazione della Commissione
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata,
presieduta dal dal Prof. G. Fiandaca, 10 giugno 2013).
“A giudizio del Gruppo di studio, le difficoltà sopra richiamate appaiono, nondimeno, superabili
attraverso una corretta formulazione della norma incriminatrice. In termini generali, ….la condotta di
autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto ovvero come mero post factum
avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una
nuova e diversa condotta connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di
autonoma sanzione” (Commissione Greco, relazione citata, pg. 5).
“La deroga al ne bis in idem sostanziale (ed al post factum non punibile n.d.r.) può giustificarsi solo in
presenza di atti che non si traducono nel mero godimento personale o nella trasparente disposizione del
provento” (C. Piergallini).
Le problematiche legate alle ricadute del potenziale ne bis in idem sostanziale sono state oggi risolte,
quindi, attraverso la previsione dell’esimente di cui al comma 4 del reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p.
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I profili di rilevanza penale
Ipotesi relativa al rientro dei capitali in caso di
mancato rispetto della disciplina sulla voluntary
disclosure:
•  Riciclaggio
•  Autoriciclaggio
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L’art. 3, L. 186/2014 introduce, al co. 3,
il “nuovo” delitto di Autoriciclaggio
(art. 648-ter 1 c.p.)
1. “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all' articolo 7 d.l.
152/1991 (conv. L. 203/1991).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i
beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o
finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.
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Elemento oggettivo del reato di
autoriciclaggio: la condotta
Risponde del delitto di autoriciclaggio “chiunque” impieghi,
sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti
dalla commissione di un delitto non colposo che ha commesso o
concorso a commettere.
Ø 
Impiegare: allude a qualsivoglia forma di re-immissione delle
disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico
legale.
Ø 
Sostituzione e trasferimento: alludono a condotte che
implicano ed importano un mutamento della formale titolarità
del bene o della sua disponibilità.
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Clausola modale
Le condotte tipizzate acquistano rilevanza penale ove esse siano
poste in essere, al fine di “ostacolare concretamente
l’identificazione della … provenienza delittuosa”.
Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta
all’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene
circoscritta a quei comportamenti che esprimano un contenuto
decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa
l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
La clausola modale deve essere connotata in termini di
concretezza (a ciò è diretto l’uso dell’avverbio “concretamente”).
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Le cause di non punibilità:
la “mera utilizzazione” e il “godimento
personale”
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L’esimente prevista dall’art. 648 ter 1,
comma 4, c.p.
•  Stabilisce il comma 4 dell’art. 648-ter 1 c.p. che “non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla
mera utilizzazione o al godimento personale”.
•  In assenza di qualificazioni giurisprudenziali, la dottrina ha definito
“godimento personale” quello che riguarda il “reo in prima persona” (così,
F. Mucciarelli).
•  Non rientrerebbe nella fattispecie in esame, l’ipotesi in cui, a titolo
esemplificativo, un immobile fosse acquistato e venisse poi concesso in
locazione ad un terzo.
•  “il fatto che il proprietario percepisca il canone locativo, invero, mostra
solo che l’originario acquisto non è avvenuto per godimento personale” (F.
Mucciarelli, nello stesso senso, si veda anche L. Troyer e F. Sgubbi).
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Il “godimento personale”:
profili di criticità pratica
•  Stante l’indeterminatezza del concetto di “godimento
personale”, allo stato, non è dato comprendere con chiarezza
dirimente se, nella causa di non punibilità in oggetto,
possano rientrare anche i casi di cosiddetto “godimento
condiviso” (“dalla cena con amici, all’acquisto di un’auto
utilizzata dalla famiglia”, così F. Sgubbi). Si pensi, poi, ad
ulteriore titolo esemplificativo, all’acquisto di beni di
“lusso” destinati, in un primo tempo, al godimento
personale, ma successivamente oggetto di rivendita “magari
a prezzo maggiorato” (D’Avirro- Giglioli).
•  Risulta, altresì, importante comprendere cosa esattamente si
intenda per “mero utilizzo”.
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L’aggravante di cui al comma 5
dell’art. 648-ter 1 c.p.
•  Comporta un aggravamento di pena, l’aver commesso
il fatto nell’esercizio di un’attività bancaria,
finanziaria o di altra attività professionale.
•  A differenza di quanto previsto dagli artt. 648-bis e
648-ter c.p. (che fanno riferimento alla mera attività
professionale), l’art. 648-ter 1. c.p. ha aggiunto, in via
esplicita, anche le condotte degli intermediari
finanziari, così come previsto all’art. 648 ter 1,
comma 4, c.p.
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Autoriciclaggio
e D.Lgs 231/2001
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Autoriciclaggio e D. Lgs 231/2001
•  L’art. 3 (“Modifiche al codice penale in materia di
autoriciclaggio”) della L. 186/2014, ha inserito, all’art. 25octies del D.Lgs 231/2001, insieme ai delitti di ricettazione,
riciclaggio e re-impiego, anche l’autoriciclaggio, nel novero
dei reati-presupposto la cui commissione, da parte dei soggetti
apicali, comporta la conseguente Responsabilità
Amministrativa dell’Ente, ai sensi del menzionato D. Lgs
231/2001.
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L’art. 25-octies del D. Lgs 231/2001
•  “1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis, 648- ter
e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o
le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si
applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
•  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
•  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni
di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231”.
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Dubbi sull’applicabilità dell’art. 25-octies nel
caso di reato-presupposto dell’autoriciclaggio
non contemplato nel D.Lgs 231/2001
•  In ambito dottrinale, è stata sollevata la questione relativa alla
possibile applicazione -con riferimento all’ipotesi di
autoriciclaggio- dell’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, nel
caso in cui il reato-presupposto del delitto in trattazione,
commesso dal soggetto apicale, consista in un fatto tipico non
colposo, non tassativamente contemplato nell’elenco di
fattispecie racchiuso nel Decreto in esame.
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Le possibili differenti soluzioni proposte
-  Secondo alcuni autori (A. Rossi) condicio sine qua non per
l’applicazione del modello sanzionatorio previsto all’art. 25octies del Decreto 231/2001 (in relazione all’illecito di
autoriciclaggio) è che il reato-presupposto, commesso dal
soggetto apicale, sia ricompreso nel catalogo delle fattispecie
tassative indicato nella normativa in commento (tesi
minoritaria).
-  Altri Autori (M. Pansarella, F. Petrillo), invece, sostengono che
possa essere invocata la responsabilità amministrativa
dell’Ente, anche ove il reato presupposto non sia annoverato
tra quelli oggetto di tipizzata elencazione normativa (tesi
maggioritaria).
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L’esempio dei reati fiscali
•  Prendendo le mosse dalla seconda tesi dottrinale, a titolo
esemplificativo, si consideri che:
-  i reati fiscali previsti dal D.Lgs 74/2000, allo stato, non rientrano
nell’elenco dei reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs
231/2001;
-  in caso di commissione di un delitto tributario nell’ambito di
un’attività imprenditoriale e di successivo re-impiego all’interno
della medesima impresa del provento dell’attività illecita di
natura fiscale, quindi, l’ente potrebbe rispondere del delitto di
autoriciclaggio (sempre che vi sia un concreto ostacolo
all’identificazione della provenienza delittuosa della provento
stesso), pur non essendo possibile considerare autori del reatopresupposto il medesimo ente.
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Il rapporto con le fattispecie previste
dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
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Le influenze del modello
dell’Autoriciclaggio sui reati di cui agli
artt. 648 e 648 bis c.p.
•  Il legislatore, attraverso l’enucleazione del “novum”
dell’Autoriciclaggio, ha infuso e garantito nuova linfa vitale ad
un comparto penale (quello specificamente relativo ai delitti di
cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) spesso atrofico,
lasciato vivere solo per dimensioni di criminalità tipicamente
“organizzata”.
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(Segue)
•  Coerentemente con le finalità tipiche espresse nelle Relazioni
delle Commissioni Ministeriali incaricate del processo di
innovazione legislativa, l’introdotto delitto di Autoriciclaggio
rappresenta uno strumento di deviazione tipizzata di tutto il
comparto costituito dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.:
dall’ambito della criminalità organizzata, al più esteso campo
economico-finanziario, rispondente alle finalità di natura
politico-economica sopra indicate.
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