Storicamente esistono due modalità per retribuire l’attività assistenziale
resa dai docenti/ricercatori universitari della Facoltà di Medicina e
Chirurgia:
•
•
Art. 31 DPR 761/79 e art. 102 DPR 382/80 (cosiddetta “De Maria”)
Lettere a) e b) dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 517/99
L’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 517/99 espressamente prevede che “sono comunque
abrogate le parti dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 che disciplinano
l’attribuzione del trattamento economico integrativo”.
Il D. Lgs. 517/99 innova completamente la materia, abrogando il sistema preesistente
e prevedendo l’attribuzione ai Professori/Ricercatori universitari che svolgono
attività assistenziale di un trattamento aggiuntivo parametrato all’effettivo valore
dell’incarico assistenziale svolto e quindi svincolato da vincoli di tipo aritmetico
riconducibili alla equivalente figura ospedaliera.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, cessa quindi l’applicazione dell’art.
102 del D.P.R. 382/80 nei confronti del personale docente e ricercatore
universitario “strutturato”e conseguentemente il richiamo che lo stesso art. 102
faceva all’art. 31 del DPR 761/79.
L’art. 31 del DPR 761/79 resta in vita esclusivamente nei confronti del personale
afferente al comparto, in quanto quest’ultimo escluso dall’applicazione del D. Lgs.
517/99.
1
Il sistema della cosiddetta “De Maria”, abrogato dal momento
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, faceva riferimento esclusivo
alle posizioni della carriera universitaria e attribuiva un valore
economico all’attività assistenziale resa pari alla mera differenza
aritmetica tra la retribuzione complessiva spettante all’equivalente
figura del SSN e la retribuzione universitaria in godimento.
Il difetto essenziale di tale sistema era che per i Professori di I fascia,
nonché per coloro con elevata anzianità di servizio, tale differenza
aritmetica si riduceva fortemente o si azzerava per l’incidenza del
meccanismo della progressione automatica per classi e scatti dello
stipendio universitario.
2
Il PTV, nato successivamente alla entrata in vigore del D.
Lgs. 517/99, non ha mai applicato la cosiddetta “De Maria”
(in quanto sistema abrogato nel gennaio 2000); pertanto nella
corresponsione dell’indennità assistenziale a partire dal mese di
gennaio 2001 non ha potuto che applicare il nuovo criterio di
retribuzione dell’attività assistenziale previsto dal D. Lgs. 517/99.
L’applicazione del nuovo criterio introdotto all’interno del PTV per
le unità di personale docente e ricercatore che operavano presso sedi
esterne convenzionate con l’Ateneo - per le quali il trasferimento al
PTV ha comportato l’applicazione del nuovo criterio retributivo non ha comportato alcuna penalizzazione in quanto il PTV
ha comunque riconosciuto una norma di garanzia che ha
consentito di mantenere l’integrazione economica, qualora più
favorevole, nella misura in godimento all’atto del trasferimento al
PTV.
3
L’art. 6 del D. Lgs. 517/99 prevede che il trattamento
economico aggiuntivo sia graduato in relazione alle
responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal
Direttore Generale (quota a).
Nel determinare il valore di tale quota - voce a) - le Aziende
hanno l’unico vincolo di mantenere una coerenza con i
meccanismi e i valori in uso nelle Aziende Sanitarie – derivati dal
CCNL Dirigenza medica - per determinare le componenti
retributive legate all’impegno professionale reso e alla tipologia
dell’incarico svolto.
La determinazione della quota a) è fissata per legge e non è
discrezionale; deve contenere: ind. posizione fissa, ind. posizione
fissa variabile (oggi “posizione unificata”), ind. incarico struttura
complessa, ind. incarico direzione di dipartimento, ind.
esclusività. La somma di dette voci costituisce la quota a),
avuto riferimento a valori di congruità con il CCNL.
4
Il PTV con proprie deliberazioni nn. 97/00 e 368/02 ha
provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla lett. a)
del D. Lgs. 517/99 differenziando gli incarichi assistenziali e
definendo un assetto retributivo delle indennità da corrispondersi al
personale universitario dell’area medica e sanitaria non medica, a
titolo di integrazione per l’attività assistenziale svolta presso il
Policlinico.
Detto assetto retributivo i cui importi sono stati ritenuti congrui da
parte dell’Organo d’Indirizzo Aziendale sono comunque stati
determinati in analogia con i compensi previsti per il personale del
SSN dai CC.CC.NN.L dell’Area della Dirigenza medica e sanitaria non
medica.
E’ stato evidentemente tenuto conto del differenziale dell’impegno
assistenziale tra la figura del medico universitario e del medico
ospedaliero (rispettivamente 29 ore e 38 ore settimanali); pertanto il
valore della quota a) che tiene a riferimento i valori del CCNL deve
essere parametrato a 29/38.
5
L’art. 6 del D. Lgs. 517/99 prevede altresì che il trattamento
economico aggiuntivo sia graduato in relazione ai risultati
ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (quota b).
Analogamente a quanto previsto nelle Aziende Ospedaliere è
prevista una 2° voce (quota b) a finanziamento delle condizioni
di disagio e/o agli obiettivi incentivati.
Per il PTV non esiste un finanziamento ad hoc in quanto non
esiste un fondo di risultato
alimentato dalle risorse aggiuntive riconosciute alla
contrattazione di comparto sia nazionale che regionale.
6
Ciò nonostante il PTV sin dalla sua costituzione ha comunque dato
applicazione a quanto previsto dalla lett. b) dell’art. 6 del D. Lgs.
517/99, individuando criteri sostitutivi al riferimento ad un periodo
storico 1999 (come previsto dal CCNL 2000 del SSN) in quanto
inesistente quali:
- la partecipazione sulla quota percentuale degli utili di budget
realizzati dalle singole strutture sanitarie e destinata alle equipes
afferenti alle strutture stesse;
- la partecipazione a progetti individuali o d’equipes aziendali
approvati ed assegnati dal Direttore Generale che, a fronte di un
impegno prestazionale maggiorato, prevedono l’attribuzione di una
quota aggiuntiva di stipendio di risultato in relazione all’importanza ed
all’impegno del progetto assegnato.
Dette indennità corrisposte a titolo di incentivazione/risultato gravano
evidentemente sul bilancio aziendale.
Ora è prioritario ottenere dalla Regione il consolidamento e
l’auspicabile incremento di detto periodo, con criteri di equità rispetto
alle altre Aziende sanitarie della Regione.
7
Dalle tabelle di raffronto delle retribuzioni del personale docente e
ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Tor
Vergata” risulta che il nuovo criterio introdotto dal D. Lgs. 517/99
rispetto al precedente di cui all’art. 31 del DPR 761/79 avvantaggia
alcune categorie di personale (ordinari – titolari di incarico di alta
specialità e tutti i docenti con forte connotato di anzianità) e
penalizza i ricercatori ed in particolare quelli con anzianità inferiore
ai 5 anni (tra questi in particolare quelli che hanno incarico di bassa
responsabilità).
Comunque il precedente criterio, a fronte di una dinamica di
crescita retributiva degli emolumenti universitari (classi e scatti: 8%
fino alla VI°, 6% dalla VII° alla XIV°, 2,5% dalla XIV°) faceva
contestualmente decrescere l’importo dell’indennità “De Maria” per
un ammontare pari agli aumenti retributivi, generando quindi
recuperi in una unica soluzione all’atto dell’entrata in vigore del
CCNL della Dirigenza Medica.
8
In sintesi, il sistema introdotto dal D.Lgs. 517/99 rende sostanzialmente “indifferente”
l’ammontare determinato a livello aziendale come trattamento retributivo quota a) alle
modifiche introdotte contrattualmente dal CCNL del personale della Dirigenza Medica o a
quella introdotta annualmente con DPCM per il personale docente e ricercatore.
Ne consegue che, a differenza di quanto avveniva con il sistema della c.d. “De Maria”, né i
rinnovi contrattuali del SSN, né gli incrementi stipendiali del personale docente e
ricercatore determinano automatismi in aumento o in decremento di tale voce
retributiva.
In particolare, mentre con il sistema “De Maria” gli incrementi e i decrementi erano
determinati in modo automatico sia per la decorrenza che per l’importo, con il sistema
attuale non viene fissato alcun automatismo né per la decorrenza, né per
l’importo.
In tale ottica è improprio parlare di diritto al riconoscimento di emolumenti
arretrati, come è improprio parlare di diritto al recupero di somme da parte
dell’Azienda in conseguenza di aumenti stipendiali disposti annualmente con
DPCM.
E’ invero legittima la richiesta di mantenere nel tempo la congruità tra la retribuzione del
Dirigente del SSN e quella del docente e ricercatore universitario, mediante periodiche
revisioni della quota a), tenendo conto dell’intervenuto andamento delle due diverse
dinamiche retributive e dell’intervenuta incidenza del meccanismo della progressione per
classi e scatti per il personale docente e ricercatore universitario.
9
Pensionabilità – Tredicesima - Cedolino
Le indennità aggiuntive di cui all’art. 6 del D. Lgs. 517/99 corrisposte al personale
universitario “strutturato” sono utili ai fini previdenziali ed assistenziali, in
analogia a quanto previsto dall’art. 31 del DPR 761/79 così come modificato per
effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 126/’81.
Dette indennità sono corrisposte mensilmente per il tramite dell’Università “Tor
Vergata” quale Datore di Lavoro/Sostituto di Imposta; sono inserite nello stesso
cedolino dei compensi relativi al trattamento universitario, per dodici mensilità,
essendo un trattamento lordo onnicomprensivo che la legge non prevede
debba essere corrisposto per 13 mensilità e che quindi viene suddiviso in 12 mensilità,
come peraltro si è sempre fatto per la cosiddetta indennità “De Maria”. Va altresì
doverosamente chiarito che detta indennità nasce dal conglobamento di voci
stipendiali e indennità stabilite dai CC.CC.NN.L della Dirigenza medica e sanitaria
non medica del SSN che sono corrisposti per 13 mensilità e che, quindi, sono stati
considerati ai nostri fini nel loro valore complessivo corrispondente a 13 mensilità.
Pertanto l’importo previsto per la quota a) dell’indennità assistenziale aggiuntiva
erogata per dodici mensilità consente ai destinatari (personale docente e ricercatore
universitario) di beneficiare anticipatamente su ognuno dei dodici mesi di un importo
(pensionabile), di cui viceversa il personale del SSN usufruisce nel mese di dicembre
a titolo di 13° mensilità.
Nel cedolino elaborato dall’Università sono comunque distinte le voci della quota
a) di cui all’art. 6 del citato decreto (parte fissa e ricorrente), le voci della quota b) del
decreto stesso (indennità a titolo di incentivazione/risultato quale indennità per
servizio di guardia/reperibilità, indennità incentivante per progetto obiettivo
individuale), le voci per i compensi derivanti da attività libero professionale
intramuraria, peraltro distinta in virtù del differente regime di tassazione (100% 75%).
10
SERVIZIO MENSA O SOSTITUTIVO
(BUONI PASTO)
Nei confronti del personale universitario docente e ricercatore, non essendo
lo stesso personale contrattualizzato non esiste alcun riferimento
normativo che legittimi il beneficio dell’accesso al Servizio mensa o al servizio
sostituivo (buoni pasto) né tantomeno che definisca i limiti di durata del
servizio continuativo in virtù del quale usufruirne.
Il D. Lgs. 517/99 non prevede alcuna applicazione in via diretta della
normativa contrattuale del personale del SSN.
E’ escluso pertanto ogni diritto per il personale universitario a
percepire il “buono pasto”.
Nelle sedi convenzionate di provenienza non è mai stato erogato il servizio
sostitutivo e laddove è stato concesso l’accesso al servizio mensa ospedaliero
(con esclusivo riferimento ai medici di guardia presenti in Ospedale all’ora dei
pasti), ciò è stato determinato dalle Aziende per motivi di equità rispetto ai
medici ospedalieri, prescindendo da diritti e doveri basati su rapporti
convenzionali né tanto meno su normative di riferimento.
11
L’art. 6 del D.lgs. 517/99 alla lett. b) prevede per il personale universitario
“strutturato” un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione ai risultati
ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale….
Al PTV il servizio di guardia/reperibilità svolto al di fuori del normale
orario di servizio dal personale universitario viene incentivato mediante la
corresponsione, in aggiunta all’indennità fissa di cui all’art. 6 lett. a), di una indennità
a titolo di incentivazione/risultato con le seguenti tariffe:
•
•
•
•
Servizio di guardia:
€ 300 (sabato diurno e feriale notturno)
€ 350 (sabato notturno e festivi)
Servizio di reperibilità:
€ 25 senza chiamata
€ 100 + 30/h con chiamata
Per il personale del S.S.N. l’art. 8 comma 2 CCNL II b.e. 04/05) prevede:
•
•
•
•
Servizio di guardia:
€ 50,00 + 2,74/h per indennità notturna
€ 17,82 per guardia festiva
Servizio di reperibilità:
€20,66 senza chiamata
€20,66 + € 35,38/h con chiamata
Dal raffronto tra le tariffe previste dal PTV per il personale universitario ivi
strutturato e quelle previste dal CCNL per il personale del SSN è evidente che la
differenza è talmente forte che può senz’altro affermarsi che quelle previste dal PTV
già contengono un “indennizzo” a titolo di servizio sostitutivo della mensa.
12
Prospetto delle retribuz ioni del personale universitario strutturato
Re tribuzione
Lorda a nnua le
Art. 6
quota a )
Inqua dra me nto
Re tribuzione
posizione /e sclusività
pe r 38 ore *
Re tribuzione
posizione /e sclusività
(29/38)*
Ordinario T.P./ I Ref. Afa
€
58.481,12
€
74.827,74
Ordinario T.P./ I Ref. Discip.
Associato T.P./ I Ref. Discip.>15
Associato T.P./ I Ref. Discip.<15
Ricercatore T.P./ I Ref. Discip.<15
Ordinario T.P./ I non Ref.
Associato T.P. >15
Associato T.P. <15
Ricercatore TP/ I >15
Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I >5
€
€
€
€
€
€
€
€
€
41.316,55
30.987,41
28.405,13
28.405,13
30.987,41
25.822,84
23.240,56
25.822,84
23.240,56
€
€
€
€
€
€
€
€
€
56.561,83
21.301,93
21.301,93
21.301,93
21.301,93
22.941,62
16.640,91
22.941,62
16.640,91
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
57.105,38
43.165,61
16.256,74
16.256,74
16.256,74
16.256,74
17.508,08
12.699,64
17.508,08
12.699,64
Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I < 5
€
18.075,99
€
2.441,14
€
1.862,98
* Posizione unificata
Incarico Dir.Dip./Dir.UOC /UOS/Prof.
Esclusività
Posizione variabile
SINTESI RAFFRONTO
Inqua dra me nto
Ordinario T.P./ I Ref. Afa
Ordinario T.P./ I Ref. Discip.
Associato T.P./ I Ref. Discip.>15
Associato T.P./ I Ref. Discip.<15
Ricercatore T.P./ I Ref. Discip.<15
Ordinario T.P./ I non Ref.
Associato T.P. >15
Associato T.P. <15
Ricercatore TP/ I >15
Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I >5
Ricercatore/Tecn.Laureato TP/ I < 5
Re tribuzione
Lorda a nnua le
Art. 6
quota a )
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
58.481,12
41.316,55
30.987,41
28.405,13
28.405,13
30.987,41
25.822,84
23.240,56
25.822,84
23.240,56
18.075,99
Re tribuzione
posizione /e sclusività
(29/38)*
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
57.105,38
43.165,61
16.256,74
16.256,74
16.256,74
16.256,74
17.508,08
12.699,64
17.508,08
12.699,64
1.862,98
diffe re nza
-€
€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
1.375,74
1.849,06
14.730,67
12.148,39
12.148,39
14.730,67
8.314,76
10.540,92
8.314,76
10.540,92
16.213,01
13
Scarica

L`art. 6 del D. Lgs. 517/99