capitolo NONO ONERI DEduciBILI INDICATI NELLA SEZIONE iI DEL QUADRO E In questo capitolo si analizzano e approfondiscono gli oneri e le spese per le quali il contribuente gode di una deduzione dal reddito complessivo. I singoli oneri sono trattati prendendo a riferimento le circolari emanate e le risoluzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria relativamente alle diverse fattispecie esaminate. La trattazione segue l’ordine delle sezioni e dei righi contenuti nel Quadro E del modello 730/2012. Per approfondimenti sulle condizioni generali di deducibilità vedi questa Parte Capitolo 7 Introduzione agli oneri e spese 1. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER LEGGE E CONTRIBUTI FACOLTATIVI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR individua i contributi per i quali compete la deduzione dal reddito complessivo. Fino all’anno 2000 i contributi specificati in tale lettera erano unicamente quelli obbligatori dovuti in osservanza a disposizioni di legge. I contributi volontari, infatti, erano ricompresi tra gli oneri di cui all’art. 13-bis, comma 1, lettera f) del TUIR e ne era, pertanto, riconosciuta la detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento, su un importo non superiore ai 2 milioni e 500mila lire. Tale disposizione è stata modificata dall’art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 47/00 che ha previsto l’integrale deduzione dal reddito, anche, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. 1.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE La norma in commento prevede la deducibilità, dal reddito complessivo, dell’intero importo versato nell’anno e relativo a: • contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, • contributi facoltativi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, • contributi facoltativi versati al fondo di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 565/96, • contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS, • contributi obbligatori soggettivi versati da alcune categorie professionali alle proprie casse di previdenza private, PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 • contributi agricoli unificati, • contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), • contributi al Servizio Sanitario Nazionale pagato nella polizza RC autoveicoli, • contributi assistenziali versati dagli ebrei alle comunità israelitiche. 1.2.1 Contributi previdenziali ed assistenziali pensionistica obbligatoria di appartenenza VERSATI Alla forma Rientrano in tale fattispecie le somme versate in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette e indirette; dette somme sono finalizzate ad ottenere: • prestazioni di tipo assistenziale e sociale nel corso della vita lavorativa (indennità di malattia, di maternità, di mobilità, CIG e CIGS, assegno al nucleo familiare, ecc.), • il diritto a godere del trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età prevista. L’Amministrazione finanziaria ha ammesso la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori pagati dal coniuge erede del contribuente deceduto il quale non aveva provveduto al pagamento in presenza di contenzioso. Il parerete favorevole si basa sulla considerazione che il mancato pagamento dei contributi avrebbe impedito al coniuge superstite di beneficiare della pensione di reversibilità. In sede interpretativa, è stata ammessa, altresì, la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati a Enti del Paese d’origine da lavoratori stranieri che svolgono la propria attività in Italia, a condizione che tali contributi siano previsti come obbligatori da tale Stato e che il contribuente presenti idonea documentazione attestante l’ammontare dei contributi versati. Ris. 114 (28.04.09) Ris. 12/377 (07.05.79) 1.2.2 Contributi previdenziali facoltativi I contributi per il riscatto di periodi contributivi sono facoltativi. Permettono al lavoratore di uniformare, da un punto di vista assicurativo, periodi di lavoro non coperti da contribuzione e periodi nei quali non è stata svolta attività lavorativa (indicati in maniera tassativa dalla legge) e sono equiparati a quelli obbligatori ai fini sia del diritto alla pensione sia della misura della stessa. Come già evidenziato in premessa, l’art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 47 ha modificato la lettera e) dell’art.10, comma 1 del TUIR, inserendovi nuove previsioni. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è consentita l’integrale deduzione dei contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Sono pertanto deducibili i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi. Nella stessa lettera e) sono stati, inoltre, compresi i contributi versati al Fondo di cui all’art. 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565. Contributi per il riscatto degli anni di laurea Circ. 7/E (26.01.01) I contributi versati per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili. A seguito di una istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla deducibilità di tali contributi affermando che la norma, a partire dal gennaio 2001, nel prevedere l’integrale deducibilità dei contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che gli stessi abbiano una specifica finalizzazione. Ne deriva, quindi, che quando la norma fa riferimento ai contributi versati per il riscatto della laurea, non si riferisce esclusivamente a quelli versati per il riscatto ai fini pensionistici, ma ricomprende anche quelli di riscatto ai fini della buonuscita. 605 Ris. 298 (12.09.02) Cap. 9 Ris. 155 (31.10.05) ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E Sempre a seguito di una istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito la deducibilità anche per i contributi versati per il riscatto di laurea del coniuge deceduto, effettuati in unica soluzione. In tale occasione l’Amministrazione ha, infatti, ritenuto che i suddetti contributi siano deducibili in quanto il contribuente deve versarli per poter percepire la cosiddetta “pensione ai superstiti”, ovvero il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia. Dal momento che il versamento dei contributi di riscatto consente di regolarizzare, dal punto di vista assicurativo, periodi lavorativi non coperti da contribuzione, gli stessi sono stati equiparati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa. Decisivo appare il fatto che il versamento effettuato dal contribuente si pone in rapporto di causa-effetto con la pensione che lo stesso dovrà percepire, subentrando nella posizione previdenziale del coniuge defunto. Ulteriore conferma è data dal principio che sottende la lett. e), comma 1, dell’art. 10, e cioè della deducibilità di quegli oneri che, nei tempi legalmente stabiliti, daranno diritto a prestazioni economiche imponibili. ! Attenzione. Dall’anno d’imposta 2008, per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, è prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19 per cento, dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico. Contributi versati per la prosecuzione volontaria e contributi per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi Rientrano in questa categoria i contributi: • pagati all’INPS per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all’iscrizione volontaria alla gestione separata dello stesso istituto, • versati per l’integrazione di posizioni previdenziali previste da disposizioni legislative di riordino delle relative previdenze, • versati ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, • versati ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 45, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti, • versati per il riscatto di periodi di lavoro prestato all’estero non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, • versati per il riscatto di periodi di aspettativa non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria. Contributi versati al Fondo di cui all’art. 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 Con il D.Lgs. n. 565/96 sono state emanate disposizioni per armonizzare le norme di cui alla L. n. 389/63 sulla “Mutualità pensioni” per le casalinghe alla riforma generale delle pensioni (attuata con L. n. 335/95). Le disposizioni del Decreto Legislativo prevedono che, dal 1° gennaio 1997, la “Mutualità pensioni” assuma la denominazione di “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare”. I contributi versati facoltativamente a questo fondo sono compresi nella lettera e) in commento. 606 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, si tratta dei contributi versati dai soggetti che vi si iscrivono volontariamente. Tale iscrizione è consentita alle persone che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. Circ. 29/E (20.03.01) 1.2.3 Contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’inps è deducibile il contributo versato obbligatoriamente alla Gestione Separata dell’INPS. La Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha introdotto, all’art. 2, comma 26, per i soggetti che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista l’iscrizione in albo o elenco disciplinato da norma di legge, nonché per i titolari di redditi derivanti da collaborazione coordinata continuativa (Co.Co.Co), l’obbligo di iscrizione ad una apposita Gestione separata istituita presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Attualmente sono tenuti a versare il contributo: • coloro che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista l’iscrizione in albo o elenco disciplinato da norma di legge, • coloro che possiedono redditi derivanti da collaborazione coordinata continuativa e da collaborazione a progetto: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie, partecipanti a collegi o commissioni (quota a carico del collaboratore pari a 1/3 della contribuzione), • coloro che dal 1° gennaio 1999 ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (quota a carico del titolare pari a 1/3 della contribuzione), • coloro che dal 1° gennaio 2004, a seguito della riforma Biagi, svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio nel caso in cui i compensi superino la soglia di 5.000 euro annui (quota a carico del lavoratore pari a 1/3 della contribuzione), • dal 1° gennaio 2005 l’associato in partecipazione che apporti solo lavoro (quota a carico dell’associato pari al 45% della contribuzione). La quota di contribuzione previdenziale e quella relativa all’obbligo di iscrizione all’INAIL (quando sussiste) rimaste effettivamente a carico del contribuente e risultanti da idonea documentazione sono deducibili dal reddito complessivo. Circ. 7/E (26.01.01) Circ. 55/E (14.06.01) 1.2.4 Contributi A ENTI PREVIDENZIALI E AD ASSOCIAZIONI DI categorie professionali Le Casse di previdenza dei diversi ordini professionali (medici, avvocati, ingegneri, notai, commercialisti, biologi, ecc.) prevedono il pagamento del contributo soggettivo, dell’eventuale contributo di maternità e/o solidarietà e del contributo integrativo che è determinato sul volume d’affari o su un presunto reddito minimo. Il contributo soggettivo stabilito, in genere, in misura proporzionale al reddito prodotto è comunque soggetto a un minimo e viene utilizzato ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. Il contributo di maternità e/o solidarietà è definito in diversa misura dai singoli Enti previdenziali. In entrambi i casi si tratta di contributi dovuti obbligatoriamente da coloro che esercitano la libera professione o facoltativamente da coloro che intendono mantenere l’iscrizione alla gestione della forma pensionistica con la Cassa di appartenenza e, pertanto, sono deducibili dal reddito complessivo. Al contrario, il contributo integrativo consiste in una maggiorazione percentuale applicata a tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari del professionista. Non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, deve essere versato alla cassa indipendentemente dall’effettiva 607 Ris. 8/826 (29.12.84) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E riscossione ed essendo assistito dal meccanismo della rivalsa viene considerato un onere indeducibile. Nella tabella che segue, si riportano i riferimenti di legge relativi alla istituzione di Enti e Casse destinatari dei versamenti obbligatori effettuati dalle categorie professionali. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ris. 79 (08.03.02) CATEGORIA PROFESSIONALE L. n. 576 del 20 settembre 1980, art. 10 avvocati e procuratori legali L. n. 6 del 3 gennaio 1981, art. 9, modificata dalla L. n. 290 dell’11 ottobre 1990, art. 7 ingegneri ed architetti L. n. 773 del 20 ottobre 1982, art.10 geometri L. n. 21 del 29 gennaio 1986, art. 10 dottori commercialisti L. n. 136 del 12 aprile 1991, art. 5 veterinari L. n. 249 del 5 agosto 1991, art. 12 consulenti del lavoro L. n. 414 del 30 dicembre 1991, art. 11 ragionieri e i periti commerciali D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato con L. n. 561 del 17 aprile 1956 e dall’art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 come modificato dal D.M. 10 ottobre 1996 medici chirurghi e odontoiatri Cassa Nazionale del Notariato notai D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996 liberi professionisti iscritti alle rispettive casse di Previdenza: biologi, psicologi, infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, periti industriali, periti agrari e agrotecnici Sono inoltre deducibili dal reddito complessivo, in relazione alla natura obbligatoria, i contributi versati da tutti i sanitari dipendenti pubblici iscritti all’ordine professionale italiano dei farmacisti, Circ. 17/E IN corrispondenza della penultima riga introdurre il seguente riferimento a margine:degli orfani odontoiatri, veterinari e medici chirurghi all’ONAOSI (Opera nazionale per l’assistenza (18.05.06) Ris. 79 (08.03.02) di sanitari italiani). Sono altresì interamente deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali obbligatori: ! • versati all’INPS da artigiani e commercianti, • versati all’ENASARCO da agenti e rappresentanti di commercio. Attenzione. Si precisa che, nel caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta in capo alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare. 608 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 1.2.5 Contributi agricoli unificati - gestione ex SCAU La deducibilità dei contributi agricoli unificati gestione ex SCAU è stata, a lungo, controversa e dibattuta. L’Amministrazione finanziaria sosteneva, infatti, la non deducibilità dei contributi in questione in quanto la determinazione forfetaria e presuntiva del reddito fondiario non stabiliva esattamente l’entità di detti oneri. Di contro la giurisprudenza sosteneva la deducibilità di tali contributi in quanto gli stessi, in sede di determinazione delle tariffe d’estimo, non venivano considerati. In risposta ad uno specifico quesito, l’Amministrazione finanziaria, conformandosi al parere dell’Avvocatura generale dello Stato (parere n. 63/91 - 195 del 8 maggio 1991), ha precisato che i contributi versati all’INPS - Gestione ex SCAU, al fine di costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale, sono deducibili, mentre ha confermato la non deducibilità della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti. Circ. 137/E (15.05.97) 1.2.6 Assicurazione obbligatoria INAIL per la tutela degli infortuni domestici La Legge n. 493 del 1999 ha introdotto una forma di tutela obbligatoria per gli infortuni domestici avente finalità di prevenzione e destinata alle persone del nucleo familiare maggiormente esposte a tali rischi. La cosiddetta “assicurazione casalinghe”, è diventata obbligatoria dal primo marzo 2001 ed è rivolta alle persone tra i diciotto e i sessantacinque anni che svolgono attività in ambito domestico destinate alla cura dei componenti della famiglia in maniera non occasionale e che non rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti e comunque non siano già assicurati INAIL. Circ. 48/E (07.06.02) Il costo annuale dell’assicurazione, rimasto invariato dal 2001, è pari a 12,91 euro. Il contributo versato per ciascun componente il nucleo familiare che rispetti le caratteristiche sopra descritte è interamente deducibile dal reddito, anche qualora sia stato effettuato nell’interesse di persone fiscalmente a carico. 1.2.7 Contributo al S.S.N. - Polizze di assicurazione RCA Costituisce onere deducibile dal reddito complessivo il contributo versato al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) pagato nelle polizze di assicurazione per responsabilità civile che il contraente stipula per assicurare veicoli (auto, moto, ecc.). La Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario ha precisato che il contributo al S.S.N. pagato nelle polizze di assicurazione R.C. veicoli rientra tra i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni di legge, deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR. Circ. 108/E (03.05.96) Infatti, l’art. 11-bis, comma 2, inserito dall’art. 126 del D.Lgs. n. 175/95 nella L. n. 990 del 24 dicembre 1969, prevede che detto contributo si applichi sui premi incassati e che debba essere indicato distintamente in polizza e nelle quietanze. La stessa disposizione stabilisce, infine, che l’assicuratore ha il diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo. Nel caso in cui il contratto stipulato assicuri, attraverso il pagamento di un premio unico, tutti i veicoli del nucleo familiare, a prescindere dalla titolarità giuridica del veicolo, l’intestatario della polizza può dedurre dal proprio reddito gli importi pagati per S.S.N.. Questo in considerazione del fatto che l’obbligo al pagamento del S.S.N. è collegato alla stipula della polizza. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha confermato la deducibilità della spesa anche nel caso in cui sia stata sostenuta da un genitore in riferimento ad una polizza di assicurazione RCA intestata al figlio fiscalmente a carico. Infine, in risposta a un preciso quesito, è stata ammessa la deducibilità del contributo al S.S.N. pagato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i mezzi agricoli. 609 Circ. 101/E (19.05.00) Circ. 50/E (12.06.02) Circ. 55/E (14.06.01) Cap. 9 1.2.8 contributi israelitiche ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E assistenziali versati dagli ebrei alle comunità La lettera e) del comma in esame riconosce come deducibili anche i contributi di cui all’art. 30, comma 2, della Legge 8 marzo 1989, n.101. A norma dell’art. 30 della citata Legge, la Repubblica Italiana ha preso atto che le entrate delle comunità ebraiche sono costituite anche dai contributi annuali dovuti dagli appartenenti alle medesime. In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle comunità, i contributi versati alle comunità stesse e relativi al periodo d’imposta nel quale sono stati versati sono deducibili dal reddito complessivo fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila. A decorrere dal periodo d’imposta 1996, a seguito della L. n. 638/96 che ha apportato modifiche alla legislazione precedente in materia d’intesa tra Governo italiano e Unione Comunità Ebraiche italiane, le persone fisiche possono dedurre sia i contributi annuali relativi al periodo d’imposta nel quale sono versati, che le erogazioni liberali in denaro versate nello stesso periodo, eseguite in favore delle Comunità Ebraiche, fino ad un importo complessivo di due milioni di lire. 1.3 LIMITI DI SPESA Per i contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie non sussistono limiti nell’importo deducibile; quindi, possono essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo. L’unica eccezione riguarda i contributi versati all’Unione Comunità Ebraiche italiane il cui limite è attualmente fissato in due milioni di lire, pari a 1.032,91 euro. 1.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Circ. 50/E (12.06.02) Circ. 11/E (16.02.07) Gli oneri in commento, ad eccezione dei contributi versati all’Unione Comunità Ebraiche italiane, sono deducibili anche se sostenuti per le persone indicate nell’art. 433 del c.c. se fiscalmente a carico. Nel caso di soggetto fiscalmente a carico di più persone restano confermate le indicazioni già fornite dalla prassi e dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione, anche a fronte delle nuove regole di ripartizione delle detrazioni per figli a carico stabilite dall’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR. 1.5 SPESE NON AMMESSE Di seguito si esaminano i casi di contributi e somme versate che non danno diritto a fruire della deduzione dal reddito complessivo. Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti Circ. 20/E (13.05.11) Il titolare dell’assegno di ricerca, ovvero il familiare di cui sia fiscalmente a carico, non può dedurre dal reddito i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all’INPS dall’ente di ricerca. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in un recente documento di prassi. Contributi integrativi versati dai professionisti iscritti ai propri Enti di appartenenza I contributi integrativi sono calcolati applicando al corrispettivo della prestazione una maggiorazione percentuale stabilita dai diversi Enti previdenziali e devono essere versati alla cassa indipendentemente dall’effettiva riscossione. Anche se soggetti all’Imposta sul valore aggiunto e rientranti nel volume d’affari annuale, non concorrono a formare il reddito professionale e non costituiscono base imponibile. 610 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 In sostanza, il professionista si rivale sul cliente che, di fatto, sostiene l’onere. Per questo motivo, in base al principio che stabilisce che gli oneri e le spese siano deducibili dal contribuente se sostenuti nel proprio interesse e rimasti effettivamente a suo carico, i contributi in esame non sono deducibili. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una istanza di interpello presentata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali nella quale veniva richiesto un preventivo parere sul corretto trattamento fiscale da applicare al contributo integrativo minimo che gli iscritti sono tenuti obbligatoriamente a versare alla Cassa. La risoluzione prende in esame il caso di un contribuente che ha realizzato un modesto volume d’affari o addirittura un volume d’affari pari a zero e, considerando il fatto che i professionisti sono comunque tenuti a versare il contributo integrativo minimo anche se non raggiungono il volume d’affari minimo teorico predeterminato dalla propria Cassa, ammette la possibilità per il professionista di poter portare in deduzione dal proprio reddito imponibile ai fini IRPEF quella parte di contributo integrativo rimasta effettivamente a suo carico essendo venuta a mancare, in questo caso, la possibilità di rivalsa. In merito ai contributi integrativi, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un recente interpello presentato dall’ente di previdenza dei biologi, ha chiarito che chi interrompe o cessa l’attività lavorativa autonoma può portare in deduzione i contributi integrativi versati volontariamente alla propria cassa di previdenza che, in passato, costituiva la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, trattandosi comunque di versamenti rivolti a ottenere il diritto alla pensione. Tassa di iscrizione all’albo La tassa di iscrizione all’albo versata obbligatoriamente da alcune figure professionali non rientra nella fattispecie dei contributi ed è deducibile, esclusivamente, dal reddito professionale. 2. ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE 2.1 nORMATIVA di riferimento Con il termine “assegni periodici” si intendono le somme che per legge, per provvedimento giudiziale o, in rari casi per atti privati, vengono corrisposte periodicamente (di solito con cadenza mensile). L’art. 10, comma 1. lett. c) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, ma a condizione che risultino da uno specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria. Gli assegni, così come stabiliti dal provvedimento giudiziale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li eroga, mentre costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente da assoggettare a tassazione per il coniuge percipiente. La deducibilità spetta anche nel caso in cui il coniuge beneficiario dell’assegno risieda all’estero. 2.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE Gli assegni di mantenimento per il coniuge disposti dal giudice sono quelli corrisposti in seguito alla separazione legale ed effettiva, allo scioglimento, all’annullamento ed al divorzio. La misura della loro deducibilità è stabilita dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se nella 611 Ris. 69 (19.05.06) Ris. 25 (03.03.11) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E sentenza è previsto un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, il contribuente può tenerne conto ai fini della quantificazione dell’onere complessivo. Con il termine “provvedimento” dell’autorità giudiziaria s’intende fare riferimento non solo alle sentenze di separazione o di omologazione del consenso, ma a qualsiasi provvedimento del giudice. Sono deducibili, pertanto, anche le somme versate al coniuge separato, in via provvisoria, in base all’ordinanza giudiziale di cui all’art. ����������� 708 c.p.c.. Il comma 63 della L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal periodo d’imposta 2006, ha previsto l’obbligo, per i soggetti che deducono dal reddito complessivo tali somme, di indicare nella propria dichiarazione il codice fiscale del coniuge beneficiario dell’assegno periodico. La mancata indicazione del codice fiscale, non consente la deducibilità dell’onere. 2.3 LIMITI DI SPESA L’ammontare complessivo degli assegni corrisposti al coniuge concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili. Circ. 7 (10.06.93) Nel caso in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria non specifichi la quota dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, ai sensi del D.P.R. n. 42/88, l’assegno deve essere considerato destinato al coniuge per metà del suo ammontare. 2.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI La norma non prevede per gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR la deducibilità nel caso in cui la spesa sia sostenuta per familiari fiscalmente a carico. La stessa compete solo in capo al soggetto che eroga la somma. 2.5 SPESE NON AMMESSE Gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato per il mantenimento dei figli sono indeducibili. L’articolo 10, comma 1, lett. c) del TUIR stabilisce chiaramente che sono esclusi “quelli destinati al mantenimento dei figli”. Ris. 870 (24.03.79) Circ. 50/E (12.06.02) Ris. 498 (28.07.86) L’Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un’istanza di un contribuente, ha precisato inoltre che, mentre le spese di mantenimento per il coniuge separato costituiscono reddito per esso, le quote per il mantenimento dei figli, così come non costituiscono onere deducibile per il coniuge che le corrisponde, non costituiscono reddito per il coniuge che le percepisce. Sono indeducibili contributi e altre utilità erogate al coniuge separato diversi dall’assegno alimentare. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che non è possibile considerare l’importo del mutuo come onere deducibile in sostituzione dell’assegno di mantenimento e che la rendita catastale relativa all’immobile dato in uso gratuito al coniuge divorziato è indeducibile. Sono, altresì, indeducibili i premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore del coniuge separato, anche se ciò è stato stabilito dalla sentenza del tribunale in occasione della causa di divorzio. Ris. 448 (19.11.08) Infine ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente separato, si è espressa in senso negativo rispetto alla possibilità di dedurre la quota di assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento. Infatti l’Amministrazione ribadisce che dal punto di vista fiscale, l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei soli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 612 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. Vale la pena sottolineare che, nell’occasione, l’Amministrazione ha ritenuto che la sentenza della Cassazione n. 15101 del 5 agosto 2004 richiamata dall’Istante a conferma dell’automatica rivalutazione e della conseguente deducibilità dell’assegno in questione, fermo restando il principio espresso dalla stessa Corte, non preveda la possibilità di ammettere in deduzione somme corrisposte al coniuge se non nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ha evidenziato, infatti, che la citata sentenza fa chiaro riferimento, esclusivamente, ad un obbligo del giudice che è chiamato a stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge. Un caso particolare è stato recentemente esaminato dall’Agenzia delle Entrate: un contribuente ha chiesto di poter continuare a dedurre l’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dalla sentenza di separazione, pur in presenza dell’interruzione del versamento periodico. Il contribuente pagava l’assegno mediante trattenuta sulla propria pensione e, a seguito di azione legale nei confronti dell’ex coniuge, ha ottenuto la restituzione di una somma che gli viene rimborsata mediante l’interruzione dell’attuale versamento (compensazione debito/credito). L’Agenzia ha ritenuto, in questo caso, che la sospensione sia dovuta alla suddetta compensazione e pertanto il contribuente abbia diritto a continuare a dedurre i versamenti pur materialmente non eseguiti. Ris. 157 (15.06.09) Attenzione. Si ricorda che la separazione di fatto non prevede alcun obbligo legale di corrispondere assegni alimentari e, pertanto, le somme erogate volontariamente non danno diritto ad alcuna deduzione. ! L’assegno una tantum È possibile che il soggetto obbligato alla corresponsione degli assegni, in accordo con il percettore, li corrisponda in un’unica soluzione anziché in forma periodica, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale (art. 5, comma 4 della L. n. 898/70). La valutazione sulla deducibilità o meno dell’assegno una tantum è stata fonte di diversi contrasti interpretativi. (vedi Corte Costituzionale: ordinanza n. 383 del 6 dicembre 2001 e n. 113 del 29 marzo 2007). L’Amministrazione finanziaria, in ordine alla questione, ha precisato che la formulazione adottata dalla norma, ed in particolare il riferimento ai soli assegni periodici, impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in un’unica soluzione. Circ. 50/E (12.06.02) A conferma di quanto già sostenuto l’Agenzia delle Entrate ha espresso, di recente, parere sfavorevole rispetto alla possibilità di portare in deduzione l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge che, per sentenza derivante da contenzioso consensuale per il divorzio, risulta essere periodico, ma a tempo definito. La motivazione è data dal fatto che tale fattispecie si configura come una liquidazione “una tantum” dell’ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge. L’Agenzia ritiene, infatti, che la possibilità di rateizzare il pagamento costituisca solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito fra le parti, importo che mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto fra coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Si può, infine, sostenere che un’interpretazione oltre il tenore letterale della norma sarebbe in contrasto con il principio di tassatività degli oneri. 613 Ris. 153 (11.06.09) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E 3. CONTRIBUTI VERSATI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E ALL’ASSISTENZA PERSONALE O FAMILIARE 3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 30 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 2000), ha previsto la deducibilità dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Tale previsione è contenuta nell’art. 10, comma 2 del TUIR. Circ. 207/E (16.11.00) La norma in commento risponde ad una duplice esigenza; da un lato alleviare il carico economico che il contribuente sopporta nel ricorrere all’ausilio di personale per la gestione delle attività familiari (come ad esempio i servizi domestici, la cura dei bambini o l’assistenza alle persone anziane) e dall’altro far emergere, come effetto indiretto, il lavoro nero e favorire la regolarizzazione di tali posizioni lavorative. 3.2 termini e modalita’ di assunzione Dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. La comunicazione all’INPS è obbligatoria, qualunque sia la durata del lavoro, anche: • per il periodo di prova, • se il lavoro è saltuario o discontinuo, • se il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività, • se il lavoratore è di nazionalità straniera, • se il lavoratore è titolare di pensione. L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento. Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro (ad es. retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc) utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare. Si precisa, infine, che l’annullamento di una denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione. Da aprile 2011 per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN, potrà, in modo semplificato: 614 • avvalersi del Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari, • utilizzare l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it); 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 3.3 DEFINIZIONE DELLE SPESE Si tratta di contributi obbligatori di cui all’art. 10, comma 1, lettera e), versati dal datore di lavoro privato a favore di persone che svolgano mansioni di ausilio nell’attività domestica (colf, babysitter, badante, autista, giardiniere, maggiordomo, ecc.). 3.3.1 importo dei contributi - Modalità di Calcolo L’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento. Per determinare il contributo orario si individua, in base alle successive tabelle, la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva ed il contributo orario corrispondente a tale fascia. CONTRIBUTI INPS ANNO 2010 CON QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SENZA QUOTA ASSEGNI FAMILIARI Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali: - fino a € 7,22 - da € 7,22 a € 8,81 - oltre € 8,81 € 1,33 (0,32)* € 1,51 (0,36)* € 1,85 (0,44)* € 1,34 (0,32)** € 1,51 (0,36)** € 1,84 (0,44)** Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali *** € 0,98 (0,23)* € 0,97 (0,23)** RETRIBUZIONE EFFETTIVA ORARIA - * La cifra tra parentesi corrisponde alla quota a carico del lavoratore. - ** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. - *** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. CONTRIBUTI INPS ANNO 2011 CON QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SENZA QUOTA ASSEGNI FAMILIARI Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali: - fino a € 7,34 - da € 7,35 a € 8,95 - oltre € 8,95 € 1,36 (0,33)* € 1,54 (0,37)* € 1,88 (0,45)* € 1,37 (0,33)** € 1,55 (0,37)** € 1,89 (0,45)** Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali *** € 0,99 (0,24)* € 1,00 (0,24)** RETRIBUZIONE EFFETTIVA ORARIA - * La cifra tra parentesi corrisponde alla quota a carico del lavoratore. - ** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. - *** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. 615 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E Esempio Prendendo a riferimento la retribuzione oraria di 8,66 euro (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2011 un contributo orario di 1,54 euro (in caso di rapporto di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali), di 0,99 euro (in caso di rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali) L’importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre. Ore retribuite nel trimestre Si moltiplicano le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. La settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo. Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore. E’ opportuno evidenziare che il trimestre non sempre è composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane), ma dipende dal numero dei sabato compresi nel trimestre a cui si deve fare riferimento per il versamento dei contributi. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo. Esempio Se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana e nel trimestre sono presenti 13 sabato, le ore lavorate nel trimestre saranno: 24 ore x 13 sabato (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre) Retribuzione oraria effettiva Si ottiene sommando alla retribuzione mensile o oraria un dodicesimo per il rateo di tredicesima. Si ricorda che la retribuzione da indicare al momento dell’assunzione è costituita dalla somma del valore erogato in denaro e del valore convenzionale del vitto e alloggio, quando dovuto. Esempio 1: pa g a oraria c o m p r e n s i va d ell a sola tredicesima Se il lavoratore percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di tredicesima è data dalla retribuzione oraria (8,00) diviso 12: € 8,00 (paga oraria) / 12 (mesi dell’anno) = € 0,66 (quota di tredicesima) € 8,00 (paga oraria) + € 0,66 (quota di tredicesima) = € 8,66 (retribuzione oraria effettiva) L’importo di 8,66 euro va preso a riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare. 616 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 PARTE iI - APPROFONDIMENTI Esempio 2: pa g a oraria c o m p r e n s i va anche di vitto e a ll o g g i o Se un lavoratore domestico percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora ed ha lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, per calcolare la retribuzione oraria effettiva si dovrà: - moltiplicare l’indennità giornaliera totale di vitto e alloggio (5,02 euro per il 2011) per i giorni lavorati nel mese (26) e dividere il risultato ottenuto per il numero di ore lavorate (170): € 8,00 x 26 / 170 = € 0,76 (quota oraria dell’indennità di vitto e alloggio) - dividere la somma di queste due voci (paga oraria e indennità di vitto e alloggio) per 12 (mesi dell’anno) € 8,00 + € 0,76 = € 8,76 / 12 = € 0,73 (quota oraria di tredicesima) - la retribuzione oraria effettiva di riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare, corrisponderà: € 8,00 (paga oraria) + € 0,76 (vitto e alloggio) + € 0,73 (tredicesima) = € 9,49. Attenzione. Si evidenzia che, per legge, il contributo da versare all’INPS è esclusivamente orario. Pertanto nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per il numero di ore retribuite nello stesso arco temporale. La deduzione spettante è pari all’importo del contributo orario (dovuto sulla fascia individuata in relazione alla retribuzione oraria) moltiplicato per il numero delle ore lavorate nel trimestre. Possono essere dedotti i soli contributi a carico del datore di lavoro (quindi al netto della quota a carico del lavoratore) per un importo massimo di 1.549,37 euro. 3.3.2 TERMINI E MODALITà DI PAGAMENTO I contributi devono essere versati ogni trimestre alle seguenti scadenze (in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro i dieci giorni successivi alla cessazione): VERSAMENTO CONTRIBUTI - SCADENZE 2011 10 Gennaio 2011 4° trimestre Ottobre Novembre Dicembre 2010 10 Aprile 2011 1° trimestre Gennaio Febbraio Marzo 2011 10 Luglio 2011 2° trimestre Aprile Maggio Giugno 2011 10 Ottobre 2011 3° trimestre Luglio Agosto Settembre 2011 617 ! Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini appena indicati. Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS. In sede di dichiarazione dei redditi ci si attiene al “principio di cassa”. A partire dal 1° aprile 2011 i contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità: • bollettino MAV (pagamento mediante avviso): l’INPS ha provveduto all’invio, a tutti i datori di lavoro domestico, del bollettino per il pagamento dei contributi relativi ai primi due trimestri del 2011. Successivamente al primo invio, coloro che intendono servirsi dei MAV per il pagamento dei contributi, compresi i datori di lavoro che invieranno nuove comunicazioni di assunzione, possono ottenere i bollettini MAV accedendo al sito dell’Istituto. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro), dal sito www.inps. it, sezione Servizi online, è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi. • “Reti Amiche” (soggetti aderenti al circuito): va dichiarato soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcola automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento può essere effettuato rivolgendosi a: - tabaccherie che espongono il logo Servizi INPS - sportelli bancari Unicredit - sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online. • online sul sito Internet INPS www.inps.it nella sezione Servizi on line-cittadino “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito, • telefonando al Contact Center numero verde gratuito, utilizzando la carta di credito. Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. Prima di confermare l’importo, si può chiedere all’operatore del circuito “Reti Amiche” o del Contact Center, oppure alla procedura, nel caso di utilizzo delle altre modalità, la modifica di elementi che determinano il calcolo e automaticamente viene rideterminato il nuovo importo complessivo da versare. Per ciascuna modalità è prevista la possibilità di avere la doppia copia della ricevuta in modo da poterne consegnare una al lavoratore. Nel caso di pagamento tramite MAV, che non consente la doppia quietanza, è prevista una attestazione situata nella parte superiore del bollettino che il datore di lavoro dovrà completare con l’inserimento della data e della propria firma. Se si effettua il pagamento al Contact Center, la ricevuta sarà inviata direttamente dalla banca affidataria, all’indirizzo e-mail del datore di lavoro del servizio, il quale successivamente riceverà, all’indirizzo di residenza una doppia copia della ricevuta analitica. Tali somme versate dal datore di lavoro vengono utilizzate dall’INPS e dall’INAIL per la liquidazione della pensione, dell’indennità di maternità, degli assegni familiari, delle rendite conseguenti ad infortunio e malattie professionali. 618 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Cassa sanitaria colf E’ il caso di evidenziare che a partire dal 1° luglio 2010 è operativa la nuova CAS.SA COLF che aumenta i servizi previdenziali, assistenziali assicurativi offerti alle colf garantendo, in presenza di definiti requisiti oggettivi e soggettivi, il pagamento di una indennità in caso di eventi come la malattia, il parto, il ricovero ospedaliero. Gli stessi datori di lavoro possono beneficiare di un’assicurazione obbligatoria per gli infortuni dei loro dipendenti. A partire da tale data, quindi, tutti i lavoratori assunti con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico devono essere iscritti alla Cassa. Per l’iscrizione, è sufficiente dimostrare, al momento della richiesta delle prestazioni, di aver provveduto ai versamenti. Non è dunque necessario compilare alcuna modulistica. Il contributo da versare è pari a 0,03 euro per ogni ora lavorata: 0,02 euro a carico del datore di lavoro e 0,01 euro a carico del lavoratore. Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro effettua i versamenti dei contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL. Occorre indicare il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui rivolgersi per qualsiasi problema relativo al pagamento. 3.3.3 AMMONTARE dei contributi DEDUCIBILI - Modalita’ di Calcolo Come detto, il datore di lavoro deve versare l’intero importo del contributo comprensivo della quota a carico del lavoratore che potrà essere trattenuta dalla retribuzione. Nel precedente paragrafo sono state descritte le diverse modalità di pagamento e le relative ricevute in possesso del datore di lavoro contenenti le indicazioni necessarie ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi che danno diritto alla deduzione. Quindi, per individuare tale importo, è necessario scorporare dalla somma complessivamente versata la quota a carico del lavoratore. A tal fine è utile esaminare il contenuto del bollettino MAV (o delle ricevute analitiche, nei casi in cui il pagamento sia stato eseguito con le altre modalità previste) nel quale sono riportati: - le settimane retribuite nel trimestre, - il numero di ore retribuite nel trimestre, - la retribuzione oraria, - l’importo totale dei contributi INPS, - l’importo totale dei contributi Cassa Colf (contr.org), - l’importo totale (contributi INPS + Cassa Colf). Per determinare l’importo deducibile è necessario individuare, in primo luogo, il numero di ore lavorative settimanali: • dividendo le ore indicate nel bollettino per il numero di settimane del trimestre, quindi, per determinare il contributo a carico del datore di lavoro: - se il risultato della divisione è superiore a 24 ore, è sufficiente moltiplicare le ore retribuite per il contributo orario dell’ultima fascia delle tabelle riportate nel precedente paragrafo 3.3.1, al netto della quota a carico del lavoratore, - se il risultato della divisione è inferiore o uguale a 24 ore, è necessario, dapprima, individuare nelle tabelle la fascia di retribuzione relativa a quella effettivamente corrisposta al lavoratore e indicata nel bollettino, poi moltiplicare le ore retribuite per il contributo orario, al netto della quota a carico del lavoratore. 619 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E All’importo così ottenuto va aggiunta la quota versata alla Cassa Colf che verrà determinata moltiplicando il numero delle ore retribuite per 0,02 euro (quota a carico del datore di lavoro). Vedi alla Parte I, Capitolo 10, Paragrafo 3.3.3 Modalità di compilazione ed esempi pratici 3.3.4 Cessazione del Rapporto di Lavoro In caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa. Il versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS. ! Attenzione. La comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata on-line, entro cinque giorni, dal sito www.inps.it o telefonando al Numero verde 803164. 3.4 LIMITI DI SPESA Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare per la quota a carico del datore di lavoro e per un importo massimo di 1.549,37 euro. Gli importi relativi alla Cassa Sanitaria vanno sommati ai contributi previdenziali e sono deducibili per la quota rimasta a carico del datore di lavoro. 3.5 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Non possono essere portate in deduzione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico. 4. EROGAZIONI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO E A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La lettera i), comma 1, dell’art. 10 del TUIR recepisce la disposizione dell’art. 46 della L. 20 maggio 1985, n. 222 stabilendo la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro fino ad un importo di lire 2.000.000 (1.032,91 euro) a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. La deducibilità di tali erogazioni liberali in denaro è prevista a partire dall’anno d’imposta 1989. Ris. 199 (03.08.09) Si evidenzia che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che anche le erogazioni liberali a favore dell’Istituto Centrale sostentamento al Clero possano essere effettuate, ai fini della deducibilità del reddito complessivo dell’erogante, tramite carta di credito. 620 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 La stessa lettera recepisce il dettato di specifiche disposizioni legislative che prevedevano già la deducibilità dal reddito complessivo di alcune erogazioni liberali effettuate a favore di istituzioni religiose. Si tratta delle erogazioni liberali a favore: • dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (L. n. 516/88). La deducibilità di tali erogazioni liberali in denaro, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, è prevista a partire dall’anno d’imposta 1989. • dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia (L. n. 517/88). Anche in questo caso, la deducibilità delle erogazioni liberali per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica decorre dall’anno d’imposta 1989. • della Tavola Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi (L. n. 409/93). Le erogazioni in denaro effettuale ai fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese possono essere dedotte a partire dall’anno d’imposta 1993. L’erogazione liberale in denaro può essere certificata anche da una attestazione rilasciata dalla Tavola valdese. In tal caso è necessario che la stessa utilizzi appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; l’importo dell’erogazione liberale; la causale dell’erogazione liberale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi. L’art. 30, Legge n. 101/89 come modificata dall’art. 4 della Legge n. 638/96 stabilisce la deducibilità dei contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle Comunità ebraiche nonché delle erogazioni liberali in denaro eseguite in favore delle stesse. L’art. 16, Legge n. 161/95 prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro eseguite in favore della Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione. Preso atto che le Chiese facenti parte dell’UCEBI riescono a provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente attraverso offerte volontarie, è stata prevista la deducibilità delle somme versate a titolo di liberalità a favore dell’Unione per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti che ne fanno parte a partire dall’anno d’imposta 1995. Infine, l’art. 26, Legge n. 520/95 stabilisce che le erogazioni liberali in denaro, eseguite in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, siano deducibili dal reddito complessivo. Tali liberalità sono deducibili a partire dall’anno d’imposta 1995. 4.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle sole istituzioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano. 621 Circ. 21 (23.04.10) Ris. 69/E (27.06.11) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E In linea generale, va evidenziata la necessità di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi per una precisa conoscenza delle modalità attuative delle disposizioni in oggetto. 4.3 LIMITI DI SPESA Tutte le norme in esame prevedono la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali fino all’importo di 1.032,91 euro. 4.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Non possono essere portate in deduzione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico. 5. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP 5.1 normativa di riferimento L’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR include nella categoria degli oneri deducibili le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute da soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. E’ utile ricordare che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dall’art. 4 della L. n. 104/92, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. 5.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE La norma individua due categorie di spese ammesse alla deduzione dal reddito complessivo: le spese mediche generiche e quelle per assistenza specifica. 5.2.1 Spese mediche generiche Per spese mediche generiche s’intendono le prestazioni diagnostiche rese da medici generici e l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) con o senza prescrizione medica. Circ. 55/E (14.06.01) In relazione alle spese farmaceutiche, l’Amministrazione finanziaria si è espressa confermando che le spese relative all’acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della L. n. 104/92, beneficiano della deduzione dal reddito complessivo, in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene. Si ricorda che l’art. 1, comma 28, della L. n. 296/06 ha inserito, nella lettera in esame, una nuova previsione, stabilendo che, ai fini della deduzione, la spesa per l’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Per approfondimenti vedi Parte II, Capitolo 8, Paragrafo 1.2.1 Medicinali 622 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 5.2.2 Spese di assistenza specifica Per spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap si intendono i compensi corrisposti a personale qualificato a fronte di specifiche prestazioni sanitarie quali quelle relative: • all’assistenza infermieristica e riabilitativa, • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, • al personale con la qualifica di educatore professionale, • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Per approfondimenti sulle figure professionali vedi Parte II, Capitolo 8, Paragrafo 1.2.10 Assistenza specifica Se il soggetto portatore di handicap è ricoverato presso un istituto di assistenza è deducibile la parte della retta che riguarda le spese mediche e quelle di assistenza specifica. Le spese in questione devono essere indicate distintamente dalle spese relative al vitto nella documentazione rilasciata dall’Istituto di assistenza. Nel caso in cui l’assistenza venga resa da una cooperativa di servizi è possibile riconoscere la deduzione della spesa a condizione che la cooperativa rilasci documentazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta), i dati identificativi della cooperativa stessa, la natura del servizio reso. 5.2.3 Condizioni soggettive Ai fini del riconoscimento della deducibilità delle spese è necessario che il contribuente o il familiare per il quale sono state sostenute sia un soggetto indicato dall’art. 3 della L. n. 104/92. Si tratta di tutti coloro che presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento”. Il riconoscimento delle condizioni, come detto, spetta alla Commissione medica istituita in base all’art. 4 della L. n. 104/92 oppure ad altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915/78 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap ai sensi dell’art. 2 della L. 104/92 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4. della L. n. 104/92. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Si precisa altresì, che i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante la presentazione di un’autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che la sottoscrive). 623 Circ. 95/E (12.05.00) Circ. 17/E (18.05.06) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E 5.3 LIMITI DI SPESA Non sono previsti limiti di spesa; il soggetto può, quindi, dedurre interamente la spesa effettivamente sostenuta. Per espressa previsione della norma, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate a seguito di: • contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente per i quali non spetta detrazione d’imposta o deduzione dal reddito complessivo, • contributi o premi, versati da altri soggetti, ma che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. 5.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono state sostenute nell’interesse di familiari compresi nell’art. 433 del c. c., ancorché non fiscalmente a carico. Circ. 122/E (01.06.99) Circ. 39/E (17.07.10) In un quesito posto all’Amministrazione finanziaria in merito alla possibilità per un contribuente di portare in deduzione spese mediche e di assistenza specifica per il suocero in presenza di fattura intestata alla moglie, è stata ribadita la deducibilità della spesa in quanto soggetto rientrante tra le persone indicate nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico. Anche nel caso in cui l’istituto di cura certifichi le spese, indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, potrà dedurre le spese mediche e di assistenza specifica; dovrà, però, integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. In sede di controllo, il contribuente sarà tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. 5.5 SPESE NON AMMESSE Non sono deducibili le spese chirurgiche, le spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie. Analogamente non rientrano tra le spese deducibili i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione. Si ricorda che tali oneri rientrano nella disciplina dell’art. 15 del TUIR e pertanto sono oggetto di detrazione d’imposta pari al 19 per cento della spesa sostenuta. Non sono considerate spese per le quali spetta la deduzione, i compensi dovuti a persone non qualificate (esempio: collaboratori familiari, accompagnatori, ecc.) e le prestazioni di carattere meramente alberghiero (ad esempio: ricovero in casa di cura). Circ. 24/E (10.06.04) Circ. 95/E (12.05.00) Non permette la deduzione della spesa un documento rilasciato da un Istituto di cura per l’anziano nel quale, sulla base di quanto previsto da delibera regionale, si specifichi che si tratta di “spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche” sostenute da persone definite “non autosufficienti”; infatti, è sempre necessario il riconoscimento dell’invalidità ai sensi della L. n. 104/92. Come già ricordato, in caso di degenza di un portatore di handicap in un istituto di assistenza o ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica che devono essere indicate, distintamente, nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza . 624 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 6. CONTRIBUTI E PREMI VERSATI ALLE PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI FORME 6.1 PREMESSA A partire dagli anni novanta il sistema previdenziale italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana, infatti è incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”: • il primo pilastro è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata dall’INPS, INPDAP, Casse professionali, ecc.); • il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare o integrativa, finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base al fine di mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento. Il ricorso alla previdenza complementare, attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, si configura, quindi, come uno strumento idoneo ad assicurare l’integrazione della pensione ordinaria. Per sensibilizzare e attirare l’attenzione del cittadino verso tale settore, il legislatore è intervenuto più volte, preoccupandosi, in modo particolare, di individuare e definire norme fiscali che rendessero interessante e conveniente l’adesione alle forme di previdenza integrativa. 6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Con il D.Lgs. n. 124/1993, successivamente modificato e integrato, è stato, anzitutto, disegnato il “sistema” della previdenza complementare. In un secondo tempo, i Decreti Legislativi n. 47/2000, n. 168/2001 hanno incrementato le agevolazioni fiscali previste per i contributi versati alle forme di previdenza integrativa collettiva, estendendole anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Con il D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, titolato “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, è stata data attuazione alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, la quale aveva l’intento di sostenere e favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, di prevedere la prosecuzione volontaria alle forme pensionistiche anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile, di ridefinire la normativa fiscale della previdenza complementare introdotta dal D.Lgs. n. 47/00. L’entrata in vigore della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 252/05 è stata anticipata al 1°gennaio 2007 per effetto del comma 749 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). L’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, nella formulazione attuale, si limita a stabilire che i contributi versati alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/05 sono deducibili, rinviando poi per l’individuazione delle condizioni e dei limiti all’art. 8 del Decreto stesso. Alle medesime condizioni e limiti viene, inoltre, disposto che sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. In sintesi, con il D.Lgs. n. 252/2005, sono state individuate misure finalizzate ad incrementare i flussi di finanziamento alle forme di previdenza integrativa, sono stati eliminati alcuni vincoli al fine di garantire l’equiparazione di tutte le forme pensionistiche ed è stata ridefinita la disciplina fiscale della previdenza complementare, allo scopo di ampliare la deducibilità dei contributi e premi. La disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha modificato alcune disposizioni del TUIR riguardanti la fiscalità dei contributi e premi. 625 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E In particolare: • ha fissato un unico limite di deducibilità; • ha esteso il beneficio ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. 6.3 DEFINIZIONE DELLE SPESE L’art. 10, comma 1, lett. e-bis) disciplina la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/05. Si tratta di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, a forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, che permettono di integrare la pensione corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Le forme pensionistiche integrative si distinguono in: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale e fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente a novembre 1992). 6.3.1 Forme pensionistiche complementari (o collettive) Le forme di previdenza complementare, chiamate anche forme collettive di previdenza si distinguono in: Ris. 380 (05.12.02) • Fondi pensione negoziali o chiusi (art. 3, comma 1, lettere da a) ad h), D.Lgs. n. 252/05), istituiti per categoria di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto), per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali) ed eventualmente distinti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi negoziali di gruppo). Tali fondi sono previsti dai contratti collettivi nazionali, da accordi o contratti aziendali oppure sono costituiti tramite un accordo tra lavoratori promosso dalle organizzazioni sindacali nazionali della categoria. • Fondi pensione aperti (art. 12 del D.Lgs. n. 252/05), istituiti e, generalmente, gestiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L’adesione collettiva a fondi aperti avviene a seguito di accordo aziendale. • Fondi pensione preesistenti (art. 20 del D.Lgs. n. 252/05) istituiti anteriormente al 15 novembre 1992. Anche l’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Esistono, poi, ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti o promossi dalle regioni. Ad esempio, il Fondo pensionistico complementare istituito dalla regione Trentino Alto Adige. La scelta di aderire o meno a uno dei predetti fondi è sempre volontaria e personale. 6.3.2 Forme pensionistiche individuali (FIP o PIP) A norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 252/05 le forme pensionistiche individuali sono attuate attraverso: 626 • contratti di assicurazione sulla vita che rispettino determinate previsioni dettate dalla norma (piani pensionistici individuali), • adesione ai fondi pensione aperti di cui all’art. 12. PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Questi strumenti si differenziano dalle forme pensionistiche collettive di previdenza perché l’adesione avviene su base individuale e volontaria. La volontarietà è, infatti, confermata dalla facoltà dell’aderente di variare nel tempo l’entità del livello di contribuzione o del premio assicurativo, anche se al momento dell’adesione l’ammontare era stato definito in misura fissa e, inoltre, dalla possibilità di prolungare la partecipazione per un periodo massimo di cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. L’adesione ad una forma pensionistica individuale può avvenire anche se il soggetto è destinatario di una forma pensionistica collettiva. 6.3.3 Destinatari Ai sensi dell’art. 2 del Decreto possono aderire alle forme pensionistiche complementari: a) lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276/03, b) lavoratori autonomi e liberi professionisti, c) soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, d) soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/96 (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da attività familiari) anche se non iscritti al fondo previsto. Possono inoltre aderirvi, così come previsto dall’art. 13, soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 2 (ad esempio privi di reddito) e per previsione dell’art. 8, commi 1 e 5, i soggetti fiscalmente a carico. 6.3.4 FINANZIAMENTO Il finanziamento delle forme di previdenza complementare avviene mediante il versamento di contributi alle stesse. Per i lavoratori subordinati il finanziamento può essere attuato mediante: • il conferimento del TFR maturando, • il versamento di contributi a carico del lavoratore, • il versamento di contributi a carico del datore di lavoro o del committente. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante: • contribuzione a carico dei soggetti stessi. Per soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato: • direttamente dagli stessi, • dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. L’art. 8 del D.Lgs. n. 252/05 al comma 2 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, ma, distinguendo le seguenti fattispecie, stabilisce che: • relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi o aziendali, mentre gli accordi fra soli lavoratori determinano esclusivamente il livello minimo dei contributi a carico degli stessi, • per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti la contribuzione è stabilita in misura percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente, 627 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E • per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, nel caso di forme pensionistiche complementari ad essi destinate, la contribuzione è definita in sede di determinazione del trattamento economico. 6.4 LIMITI DI SPESA La lettera e-bis), comma 1, art. 10 del TUIR rinvia all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/05 per la definizione dei limiti e delle condizioni di deducibilità, che sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che possiedono redditi diversi da lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento di contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Il Decreto Legislativo individua: • un unico limite di deducibilità, (comma 4), • un’ulteriore deduzione per i lavoratori di prima occupazione (comma 6). Il comma 4 dell’art. 8 stabilisce che le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo, per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Circ. 70/E (18.12.07) Come chiarito, l’espressione “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro” deve essere interpretata nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti. Nel limite dei 5.164,57 euro è necessario considerare tutti i versamenti relativi a forme pensionistiche, collettive e individuali, comprese le quote di accantonamento effettuate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR, cioè gli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’art. 2117 del c.c.. La deduzione spetta anche per le somme versate alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni. Sono, inoltre, deducibili i contributi versati nell’interesse dei soggetti fiscalmente a carico per l’ammontare non dedotto dai soggetti stessi, fermo restando il limite massimo di deducibilità di cui sopra (art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 252/05). Dipendenti delle pubbliche amministrazioni Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, aderendo ad un fondo aperto o sottoscrivendo una polizza a fini previdenziali) il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro. 6.4.1 Lavoratori di PRIMA OCCUPAZIONE Il comma 6 dell’art. 8 dispone: che Ai lavoratori di “prima occupazione” successiva al 1° gennaio 2007, intendendo con tale locuzione quei soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, è riconosciuto un limite di deducibilità annuale pari a euro 7.746,86. Infatti, la norma consente a questa tipologia di lavoratori di beneficiare, per i venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione al fondo, di un’ulteriore deduzione in aggiunta all’importo di euro 628 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 5.164,57. Tale deduzione si calcola sottraendo dal totale contributi ammessi in deduzione (euro 25.822,85), la somma dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. La differenza è ammessa in deduzione per un importo non superiore a euro 2.582,29 per ciascun anno. 6.4.2 fondi in squilibrio finanziario A norma dell’art. 20, comma 7 del Decreto, alle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e per le quali sia stata accertata una situazione di squilibrio finanziario, continua ad applicarsi la disciplina previgente, cioè la deducibilità dei contributi versati, senza il rispetto di alcun limite. La disposizione si applica anche ai soggetti iscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in squilibrio e ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è ammessa nel limite della differenza tra 5.164,57 euro e i contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario, se tale differenza è positiva. Circ. 70/E (18.12.07) 6.4.3 CONTRIBUTI VERSATI A FORME PENSIONISTICHE DI ALTRI PAESI La Legge Finanziaria per l’anno 2007 ha inserito nell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR una nuova previsione, ovvero i contributi versati a forme pensionistiche complementari di altri Paesi. I contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono equiparati ai contributi versati ai fondi pensione italiani e pertanto, a livello fiscale, godono dello stesso regime di deducibilità. Per quanto attiene ai requisiti che le forme pensionistiche di altri Paesi devono possedere, in mancanza di espresse indicazioni normative, l’Amministrazione finanziaria indica nella direttiva n. 2003/41/CE il parametro di riferimento. 6.4.4 Contributi non dedotti I contributi non dedotti, a qualsiasi titolo, dal reddito complessivo, non concorrono alla formazione della base imponibile erogata dalla forma pensionistica integrativa. È pertanto necessario che il fondo pensione conosca l’importo delle somme che non sono state portate in deduzione. A tal fine, il soggetto deve comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo delle somme che non hanno prodotto il beneficio fiscale anche con riferimento ai contributi versati e non dedotti per i familiari a carico. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/05, la comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura antecedentemente a tale data, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. In merito alla determinazione del soggetto tenuto a comunicare i contributi non dedotti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ammontare è noto con certezza solo al contribuente e, conseguentemente, il fondo non può autonomamente prevedere e determinare i contributi non dedotti in mancanza della comunicazione fornita appositamente dal soggetto interessato. 6.5 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI L’articolo 8, comma 1, del Decreto stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, può essere attuato da soggetti fiscalmente a carico di altri o da coloro nei confronti dei quali sono a carico. 629 Ris. 245 (23.07.02) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E Per quanto attiene la deducibilità di detti contributi, lo stesso art. 8, comma 5, dispone che spetta al soggetto di cui sono a carico, per l’ammontare eventualmente non dedotto dalle stesse, sempre nel rispetto del limite di euro 5.164,57. Circ. 98/E (17.05.00) Circ. 70/E (18.12.07) Nel caso di soggetto fiscalmente a carico di più persone, l’Amministrazione finanziaria ritiene debbano applicarsi le regole generali in materia di ripartizione di detrazioni e/o deduzioni in relazione a oneri sostenuti nell’interesse di familiari a carico. Il beneficio fiscale spetta, quindi, al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa; nel caso di documento intestato al familiare a carico, si deve annotare sul documento stesso la percentuale imputabile a ciascuno degli aventi diritto. Per quanto riguarda l’eventuale comunicazione al fondo dei contributi non dedotti, deve essere effettuata dal soggetto titolare della posizione previdenziale, con la precisazione che le somme non sono state oggetto di beneficio fiscale neppure dal soggetto cui è a carico. 6.6 REGIME TRANSITORIO L’art. 23 del Decreto detta le disposizioni transitorie di carattere generale. Il comma 5 stabilisce che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano, a partire dal 1° gennaio 2007, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi e del regime di tassazione delle prestazioni. Il comma 6 dispone che, fino all’emanazione del Decreto Legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p) della Legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica integralmente ed esclusivamente la previgente normativa. In merito pare opportuno segnalare che la previgente disciplina trova applicazione solo relativamente ai contributi versati a forme pensionistiche ad essi riservati. Il comma 7 prevede che ai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), relativamente ai contributi versati dal 1° gennaio 2007 si applicano le disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 8. 6.7 SPESE NON AMMESSE Fino all’anno d’imposta 2006 non era ammessa la deduzione dei contributi versati a fondi pensione non residenti nel territorio italiano. La questione è ormai risolta con la previsione inserita nel nuovo testo dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis). L’Amministrazione finanziaria, in risposta ad un interpello, si è espressa in senso negativo rispetto alla possibilità di dedurre la quota associativa versata, contestualmente al contributo, dalle imprese e dai dirigenti ad un fondo di previdenza complementare. Infatti, con riferimento all’ipotesi in cui i contributi oggetto del quesito siano incrementati della quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di appartenenza, ha ritenuto non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi della previdenza complementare che hanno la funzione principale di assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura previdenziale rispetto a quello offerto dal sistema pubblico. Ris. 96 (25.07.05) Nella fattispecie in esame, l’iscrizione alla organizzazione sindacale di appartenenza, per quanto necessaria ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali, non è direttamente finalizzata al finanziamento della posizione previdenziale individuale e quindi non è possibile estendere la qualificazione di contributo previdenziale alla quota associativa, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alle forme di previdenza complementare. 630 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 6.8 DISCIPLINA FISCALE IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2006 La precedente formulazione della lettera e-bis), comma 1, art. 10 del TUIR prevedeva che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fossero deducibili per un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro. Era, quindi, deducibile dal reddito complessivo del soggetto l’ammontare dei contributi e premi versati nel rispetto del minore dei seguenti limiti: • limite percentuale stabilito nella misura del 12 per cento del reddito complessivo, • limite assoluto stabilito in 5.164,57 euro. Per determinare tali limiti era necessario considerare tutti i versamenti che confluivano alle forme pensionistiche collettive e individuali, con la sola eccezione delle quote di trattamento di fine rapporto. Se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati, per i quali alla cessazione del rapporto di lavoro è prevista l’erogazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 del c.c., era previsto un terzo limite: la deduzione non poteva superare il doppio della quota di TFR destinato al fondo. Circ. n. 29/E (20.03.01) Il vincolo della destinazione della quota di TFR alle forme pensionistiche non si applicava: • ai soggetti iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 (i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”), • qualora la fonte istitutiva fosse costituita unicamente da accordi tra lavoratori, • laddove, sebbene istituita, la forma pensionistica collettiva non fosse operante dopo due anni, • nel caso di deduzione di contributi e premi versati per le persone fiscalmente a carico, • in assenza di forme pensionistiche collettive istituite per il lavoratore. 7. contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale 7.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/07, art. 1, comma 197) ha riscritto le norme in materia di contributi alle forme di assistenza sanitaria integrativa. La nuova lettera e-ter), comma dell’art 10 del TUIR riconosce la deducibilità fino a 3.615,20 euro dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Stabilisce, inoltre, che detto limite comprende anche i contributi versati per assistenza sanitaria dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico. Infine afferma che la deduzione compete anche per i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’ammontare non dedotto dalle stesse (per incapienza del reddito eventualmente percepito), fermo restando il limite d’importo complessivamente stabilito pari a 3.615,20 euro. 631 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E La successiva lettera b) dello stesso comma 197 ha modificato l’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. Infatti, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a 3.615,20 euro, solamente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale) che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute sopra citato. Ultima annotazione riportata nel documento è che il tetto di 3.615,20 euro di non concorrenza alla formazione del reddito deve tener conto anche dei versamenti effettuati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’articolo 10, lettera e-ter), del TUIR. Quindi, entrambe le contribuzioni indicate per essere deducibili o per non concorrere alla formazione del reddito (contributi aziendali), devono essere destinate a fondi che operino nell’ambito di interventi riconosciuti dal Ministero della salute. In conclusione, la previsione contenuta nella Legge Finanziaria riguarda non solo la norma di carattere generale contenuta nell’art. 10, lett. e-ter) del TUIR, ma anche l’art. 51, comma 2, lett. a) del medesimo. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2008, in vigore dal 19 giugno 2008, il Decreto del Ministero della Salute che stabilisce, in attuazione dell’art. 1, comma 198, L. n. 244/07 (Finanziaria 2008) gli “Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali.” Il Decreto conferma che l’attuale sistema relativo all’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da: • Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, • Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. L’ambito di operatività dei fondi integrativi è rappresentato da: 1. prestazioni effettuate oltre i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) assicurati dal SSN, • assistenza odontoiatrica, per la parte non a carico del SSN, e ad esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica dell’età evolutiva, nonché dell’assistenza e delle protesi a determinate categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, • prestazioni a favore della non autosufficienza. Nella definizione sembrano potersi ricomprendere anche le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili, già ricadenti nell’ambito di applicazione dei fondi integrativi, ai sensi della L. n. 328/00, art. 26, • quelle di medicina non convenzionale, anche se erogate da strutture non accreditate, • le cure termali, per la parte non a carico del SSN, 2. prestazioni erogate dal SSN comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per la sola quota posta a carico dell’assistito (ticket), inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, 3. prestazioni socio-sanitarie aggiuntive non comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed erogate in strutture accreditate presso il SSN, residenziali, semi-residenziali o in forma domiciliare per la quota posta a carico dell’assistito. 632 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Il provvedimento stabilisce che, a partire dal 2010 enti, casse e società di mutuo soccorso debbano non solo adeguare lo statuto prevedendo le nuove prestazioni, ma anche dimostrare l’effettiva erogazione facendo riferimento ad una percentuale minima rapportata alle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite. Attenzione. Vale la pena sottolineare che l’adozione del Decreto consente anche ai titolari di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, quali ad esempio i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, di fruire della deduzione che, in precedenza, era riservata ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcune pensioni. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il Decreto del Ministero della Salute che modifica il Decreto 31 marzo 2008, riguardante “Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”. Il Decreto dà applicazione al provvedimento in vigore dal 19 giugno 2008 e definisce: 1. le prestazioni “vincolate”, che dovranno rappresentare almeno il 20 per cento di tutte le risorse impegnate da Fondi e casse per l’intera gamma di prestazioni erogate nell’anno, al netto delle spese gestionali. Tali prestazioni sono distinte in quattro “voci”: • l’assistenza odontoiatrica, incluse le protesi; • le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per favorirne l’autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso le strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio; • le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne; • le prestazioni destinate al recupero di chi è temporaneamente inabile per infortunio o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali e alla riabilitazione. Il vincolo del 20 per cento dovrà essere garantito fin dalle gestioni 2010. 2. l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi integrativi (e di Casse, enti, società di mutuo soccorso) che dovrà essere formalizzata entro il 30 aprile 2010 (in via straordinaria, anche dall’11 ottobre al 15 novembre 2010) e rinnovata ogni anno entro il 31 luglio. Dal 1° febbraio 2010 è operativo il sistema on line di iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (SIAF); dovranno essere inviati per via telematica al sito www.ministerosalute.it/ programmazione: • atto costitutivo, regolamento, nomenclatore delle prestazioni, bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente, schema di modelli di adesione degli iscritti. Per il rispetto della soglia delle risorse vincolate, dal 2011, al momento dell’iscrizione (o del rinnovo) all’Anagrafe andrà aggiunta anche la certificazione del legale rappresentante che dovrà indicare, al netto delle spese generali: • le somme impegnate per le prestazioni con risorse vincolate almeno al 20 per cento del totale delle risorse spese; • il totale delle risorse impegnate per tutte le altre prestazioni; • il rapporto percentuale tra le prestazioni “vincolate” e l’insieme di tutte le altre prestazioni. 633 ! Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E 7.2 DEFINIZIONE e limiti di SPESa Considerando il fatto che l’art. 10, lett. e-ter) del TUIR riconosce la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN che effettuano prestazioni individuate dal Decreto del 31 marzo 2008 come integrative rispetto a quelle previste dalla Sanità pubblica, si ritiene che la deducibilità dei nuovi fondi doc sia ammessa solo qualora le prestazioni erogate non risultino a carico del SSN. Analoga considerazione può essere fatta rispetto alla non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente dei contributi versati in base a quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a). Diversamente, la parte di contributi versati ai fondi e destinati a finanziare prestazioni sanitarie già comprese nel SSN, non darà diritto a fruire della deduzione in sede di versamento del contributo al fondo, ma consentirà di godere della detrazione del 19 per cento sulla spesa sanitaria prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se interamente rimborsata. Di conseguenza, i versamenti alle Casse e agli Enti, effettuati in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, costituiranno reddito imponibile per la quota a carico del datore di lavoro e non saranno deducibili per la quota a carico del dipendente iscritto. La successiva tabella riassume le condizioni applicate ai fondi sanitari integrativi e agli Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. ENTI, CASSE, SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Art. 51, comma 2, lett. a) FONDI SANITARI INTEGRATIVI SSN Art. 10, comma 1, lett. e-ter) Beneficiari Beneficio Deducibilità dei contributi reddito complessivo Limite Euro 3.615,20 comprensivi dei contributi ex art. 51, comma 2, lett. a) Modalità Beneficiari Tutti i titolari di reddito In dichiarazione dei redditi dal Beneficio Limite Modalità Lavoratori dipendenti Non concorrenza al reddito di lavoro dipendente Euro 3.615,20 comprensivi dei contributi ex art. 10, comma 1, lett. e-ter) In busta paga (CUD) 7.2.1 Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale Si tratta dei cosiddetti fondi doc istituiti o adeguati nei loro statuti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 502/92, disciplinati dall’art. 9 del D.Lgs. n. 229/99. Per quanto fin qui detto, le condizioni di fruizione del beneficio sono le seguenti: ! • i Fondi devono operare negli ambiti di intervento stabiliti dal Decreto del Ministro della Salute, • l’importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dai lavoratori dipendenti ed assimilati e dai loro datori di lavoro. Attenzione. Ai fini del calcolo del limite di euro 3.615,20 si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza nel reddito della persona a carico. 634 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 7.2.2 Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale Si tratta dei cosiddetti fondi non doc in relazione ai quali è previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria agli stessi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore aderente. Le condizioni di fruizione del beneficio sono le seguenti: • deve trattarsi di contributi versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (pertanto si tratta di forme di contribuzione riservate ai lavoratori dipendenti e assimilati), • gli enti o casse destinatari dei contributi devono avere esclusivamente fine assistenziale, • gli enti o casse destinatari dei contributi devono operare negli ambiti di intervento stabiliti dal Decreto del Ministro della Salute, • l’importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti a titolo personale dai lavoratori ai Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari dello stesso ancorché fiscalmente non a carico. Circ. 50/E (12.06.02) Versamenti effettuati da pensionati a Casse di assistenza sanitaria In generale, i versamenti a Casse di assistenza sanitaria effettuati da pensionati (ad esempio, ex dipendenti di istituti di credito) e/o da loro familiari e/o dall’ex datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito del pensionato fino al limite di 3.615,20 euro, qualora siano effettuati per rispondere ad un obbligo che sussiste anche successivamente al pensionamento. In merito, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che occorre valutare caso per caso le concrete modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse sia per quanto riguarda la deducibilità dei contributi versati alla cassa (in particolare dall’Azienda) sia per quanto attiene il trattamento fiscale relativo agli oneri rimborsati. Va ricordato, infatti, che l’Amministrazione finanziaria, in un primo momento, ha escluso la deducibilità dal reddito dei contributi in esame, in quanto, essendo cessato il rapporto di lavoro, non poteva trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR. Successivamente, in risposta ad un interpello relativo ad un fondo integrativo sanitario per dirigenti delle aziende di un gruppo industriale, è stata ammessa la possibilità di applicare la disposizione di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, anche a beneficio dei lavoratori in pensione. In tale circostanza, infatti, è stata affermata la piena equiparazione, sotto il profilo fiscale, tra i redditi da pensione e quelli di lavoro dipendente, per effetto dell’art. 49, comma 2, del TUIR che stabilisce “… costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati ...”. Pertanto, per la determinazione del reddito di pensione trovano applicazione le medesime regole dettate dall’art. 51 del TUIR per la determinazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente. Le conclusioni formulate, tuttavia, non possono essere estese automaticamente ai contributi versati a tutte le casse o enti che hanno un fine assistenziale, ma è necessario che i contributi versati alla cassa, in particolare quelli versati dall’azienda, siano riferibili alla posizione del pensionato. Per questo motivo, in riferimento ai contributi versati al FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa), è stato rilevato che le concrete modalità di funzionamento del fondo, come previste dallo statuto e dal regolamento, non consentono l’imputazione diretta al pensionato del contributo posto a carico dell’impresa e di ravvisare, quindi, in tale contribuzione una componente reddituale. In sostanza, il fatto che le aziende non abbiano alcun rapporto con i propri ex dirigenti pensionati e che versino al fondo, in conto gestione pensionati, un contributo cumulativo e indifferenziato, 635 Circ. 24/E (10.06.04) Circ. 54/E (19.06.02) Ris. 114 (23.05.03) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E porta ad escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo datoriale e ciascun singolo pensionato. Ciò implica che i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, non possono beneficiare, in relazione ai contributi versati al FASI, della previsione di cui all’art. 51, comma 2, lettera a) secondo il quale, le somme in questione, siano esse a carico del contribuente o del datore di lavoro, purché non superino il limite massimo previsto per legge, non concorrono a formare reddito e, quindi, possono essere portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi. Ris. 78 (28.05.04) Ris. 293 (11.07.08) Partendo da questa premessa l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, però, che la quota di contributo a carico del dirigente pensionato, essendo versata ad una cassa avente fine assistenziale e non previdenziale, non consente la deduzione dall’imponibile di cui all’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR. Infine, vale la pena evidenziare che, successivamente, l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello presentato da un CAF con il quale si chiede se ex lavoratori possano continuare a dedurre dal proprio reddito imponibile le somme corrisposte a casse o fondi ai quali sono rimasti iscritti anche dopo la cessazione dal servizio, ha ammesso la deducibilità dei contributi versati integralmente dal pensionato alla propria cassa di assistenza sanitaria. Va precisato che trattasi di organismi istituiti da accordi collettivi che consentono l’adesione ad essi anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il contributo è versato interamente dal pensionato e la tipologia contrattuale non prevede alcun intervento finanziario da parte del datore di lavoro. Ris. 114 (23.05.03) Rifacendosi ad una risoluzione del 2003 l’Amministrazione ricorda, infatti, che qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto, in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo potrà essere portato in deduzione dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. In sintesi possiamo dire che i contributi in esame sono deducibili dal reddito qualora siano riferibili alla posizione del pensionato e vengano effettuati: • per rispondere ad un obbligo che sussiste anche successivamente al pensionamento, • interamente dal pensionato e la tipologia contrattuale non preveda alcun intervento finanziario da parte del datore di lavoro. Da ciò deriva che in presenza di: Circ. 54/E (19.06.02) • contributi deducibili (esempio Fisde), saranno detraibili le sole spese sanitarie rimaste effettivamente a carico (al netto cioè delle somme rimborsate), • contributi non deducibili (esempio FASI), saranno detraibili integralmente le spese sanitarie sostenute. 7.3 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Gli oneri trattati nel presente capitolo consentono la deduzione se sostenuti a favore di familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza nel reddito degli stessi. 636 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 8. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE 8.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 10, comma 1, lett. g) stabilisce, sia per le persone fisiche che per gli enti soggetti a IRES, la deducibilità dal reddito complessivo, nel limite del 2 per cento, di somme versate a titolo di contributi, donazioni e oblazioni in favore di Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La disciplina attinente alla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo è contenuta nella Legge 26 febbraio 1987, n. 49, il cui art. 28 detta le condizioni affinché le Organizzazioni Non Governative ottengano il riconoscimento di idoneità a seguito di un procedimento seguito accuratamente dal Ministero degli Esteri. L’elenco delle ONG riconosciute idonee è consultabile sul sito www.esteri.it. 8.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE Sono deducibili, secondo criterio di cassa, tutte le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate a favore delle ONG. I contribuenti sono tenuti a conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. 8.3 LIMITI DI SPESA Le erogazioni liberali alle ONG sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, per effetto del D.L. n. 35/05, le Organizzazioni Non Governative sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, con il vantaggio di usufruire delle più ampie agevolazioni introdotte dal cosiddetto decreto sulla competitività. Pertanto, se tali erogazioni liberali sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 godono della deducibilità nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro. Nel suddetto limite, però, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle altre ONLUS, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In alternativa alla deducibilità dal reddito, per le stesse somme si può fruire della detrazione del 19 per cento per un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro. 8.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI La norma non prevede per gli oneri in commento la deducibilità nel caso in cui la spesa sia sostenuta da familiari fiscalmente a carico. La stessa compete solo in capo al soggetto che eroga la somma. 637 Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E 9. SPESE SOSTENUTE PER L’ESPLETAMENTO PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DELLA 9.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO A partire dal periodo d’imposta 1999, è previsto che i genitori adottivi possano dedurre dal reddito complessivo il cinquanta per cento delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato. La lettera l-bis) contenuta nel comma 1 dell’art 10 del TUIR è stata introdotta dall’art. 4 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Tale norma ha ratificato e dato esecuzione alla “Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, stipulata a l’Aja il 29 maggio 1993, e ha modificato integralmente la disciplina dell’adozione di minori stranieri contenuta nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184. A norma dell’art. 38 della L. n. 476/98 è stata istituita la Commissione per le Adozioni Internazionali, organo preposto alla vigilanza del rispetto dei principi e all’applicazione delle prescrizioni disposte dalla Convenzione. Tra gli importanti e numerosi compiti vi rientra anche quello di formare e aggiornare annualmente l’Albo in cui vengono iscritti gli enti autorizzati a curare la procedura di adozione internazionale. L’Albo è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale ed è consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. Gli Enti autorizzati hanno il compito di informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell’adozione internazionale e curare lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare l’adozione, assistendoli davanti all’Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. La Legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Ris. 55 (08.05.00) Circ. 101/E (19.05.00) 9.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE L’Amministrazione finanziaria ha precisato la tipologia delle spese deducibili. Non si tratta unicamente di oneri burocratici strettamente connessi alla procedura di adozione, ma vi rientrano spese relative: • all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, • alla legalizzazione e traduzione dei documenti, • alla richiesta di visti, • ai trasferimenti e soggiorni, • alla quota associativa eventualmente versata all’ente autorizzato, • alle altre spese documentate finalizzate all’adozione. Se le spese sono sostenute in valuta estera si applica la disciplina di cui all’art. 9, comma 2, del TUIR; vengono cioè valutate secondo il cambio del giorno in cui sono state sostenute o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, secondo il cambio del mese. Ris. 77 (28.05.04) L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo d’imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall’effettiva conclusione dell’iter procedurale. L’ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi. 638 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione: • non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo; a tal proposito, infatti, l’Amministrazione fa uso della locuzione “aspiranti genitori”, Circ. 55/E (14.06.01) • non è richiesta l’effettiva conclusione della procedura di adozione e comunque si prescinde dall’esito della stessa. Ris. 55 (08.05.00) 9.3 LIMITI DI SPESA Sono ammesse alla deduzione il cinquanta per cento delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale. Ai fini del riconoscimento della deduzione è necessario che le spese siano certificate, annualmente, dall’ente autorizzato. La certificazione deve precisare non solo le spese sostenute direttamente dall’ente e rimborsate dai genitori, ma anche quelle sostenute direttamente dagli stessi o da soggetti diversi dall’ente stesso. A tal proposito, gli aspiranti genitori devono consegnare all’ente, oltre alla documentazione relativa alle spese che essi hanno sostenuto, un’apposita autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che tali somme si riferiscono alla procedura di adozione internazionale. Il momento a partire dal quale i genitori adottivi hanno diritto ad usufruire delle deduzioni coincide con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato all’adozione. Per contro si considera conclusa la procedura di adozione o con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera o con la pronuncia di adozione, sempre da parte del Tribunale, qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore a seguito di affidamento preadottivo. Ris. 55 (08.05.00) Circ. 55/E (14.06.01) Ris. 77 (28.05.04) 9.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI La deduzione in commento non è ammessa per le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico. 9.5 SPESE NON AMMESSE Per tutte le spese sostenute per le procedure di adozione iniziate dal 16 novembre 2000 non è ammessa deduzione se non certificate dagli enti autorizzati. L’Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera contraria a quanto espresso dalla Commissione per le Adozioni Internazionali con deliberazione 39/2003/SG, nelle quale si stabilisce che le coppie possono autonomamente, in sede di denuncia dei redditi, aggiungere quella documentazione che, a loro avviso, può essere oggetto di deduzione. Non possono essere comprese nell’elenco delle spese che danno diritto al beneficio fiscale quelle spese relative alle relazioni e agli incontri post-adottivi poiché la procedura di adozione si è già conclusa e inoltre perché si ritiene rientrino nel più generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli previsto dal nostro ordinamento. Non costituiscono oneri deducibili le adozioni a distanza. Tuttavia, se si configurano quali erogazioni liberali a favore di ONLUS, è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR a condizione che l’erogazione in denaro sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS volta a favorire soggetti che versano in condizione di bisogno e che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili. 639 Ris. 77 (28.05.04) Ris. 77 (28.05.04) Circ. 95/E (12.05.00) Circ. 55/E (14.06.01) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E 10. ALTRI ONERI DEDUCIBILI 10.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO A partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 (art. 14, comma 1), le persone fisiche e gli enti soggetti a IRES, possono portare in deduzione dal reddito complessivo, le liberalità in denaro o natura erogate alle ONLUS, nel limite del dieci per cento del reddito complessivo e nella misura massima di 70.000 euro annui. Lo stesso D.L. (art. 14 comma 7) ha introdotto all’art. 10, comma 1 del TUIR la lett. l-quater) che annovera tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, L. n. 388/00, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Sono deducibili, inoltre, le erogazioni a favore degli enti parco regionali e nazionali. L’art. 10, comma 1, lett. d) del TUIR prevede la deduzione dal reddito complessivo di due tipologie di assegni: • quelli corrisposti dall’erede per disposizione testamentaria o dal donatario per donazione modale (donante che impone un obbligo al donatario), • quelli corrisposti alle persone ex art. 433 del c.c. nella misura stabilita da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR stabilisce la deduzione dal reddito complessivo dei canoni, dei livelli, dei censi e di tutti gli altri oneri che gravano sui redditi degli immobili che concorrono a costituire il reddito complessivo. Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi che siano obbligatori per legge o per provvedimenti della pubblica amministrazione. L’art. 10, comma 1, lett. h) del TUIR dispone la deducibilità delle somme corrisposte a titolo di indennità per perdita di avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, nel caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione. L’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR consente di dedurre somme che in un precedente periodo d’imposta hanno concorso a formare il reddito complessivo del contribuente e che sono state assoggettate a tassazione qualora successivamente vengano restituite al soggetto erogatore. L’art. 10, comma 1, lett. l-ter) del TUIR sancisce la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio dello Stato. Infine l’art. 20, comma 2 del D.P.R. n. 42/88 dispone che le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. 640 PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 10.2 DEFINIZIONE E LIMITI DI SPESA 10.2.1 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, associazioni e fondazioni Il comma 1 dell’art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 individua i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali ammesse alla deduzione dal reddito complessivo. Si tratta di: • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il comma 1 prevede che possano assumere la qualifica di ONLUS le associazioni riconosciute e non, comitati, fondazioni, società cooperative, enti di carattere privato con o senza personalità giuridica che svolgano attività in uno o più settori indicati nella lettera a) dell’art. 10, comma 1 del decreto stesso (si tratta di attività di interesse collettivo, quali assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione), con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Il comma 8 considera in ogni caso ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. Infine il comma 9 annovera tra le ONLUS anche gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, limitatamente alle attività che rientrano nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 460/97 (le cosiddette ONLUS parziali. • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7 della L. n. 383/00 che svolgano attività di utilità sociale. • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con D.P.C.M. 8 maggio 2007 sono state individuate le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05. Le somme corrisposte a titolo di liberalità devono essere state effettuate: - a decorrere dal 17 marzo 2005 per ONLUS e APS, - a decorrere dal 15 maggio 2005 per le fondazioni e associazioni di cui al D.Lgs. n. 42/04. Le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate in denaro o in natura, nel limite del dieci per cento del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui. Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma deve ritenersi che l’erogazione liberale sia deducibile fino al minore dei due limiti. Circ. n. 39/E (19.08.05) Le erogazioni liberali in denaro devono essere eseguite attraverso il canale bancario o postale, attraverso carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al valore normale del bene (prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie) o, in considerazione della particolare natura di determinati beni, si potrà ricorrere alla stima di un perito. Il donante dovrà acquisire, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, etc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori. 641 Circ. 39/E (19.08.05) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E La norma sancisce inoltre il divieto di cumulo: pertanto questa deduzione non può cumularsi con ulteriori agevolazioni fiscali previste da altre norme, a beneficio dei medesimi soggetti, a prescindere dall’importo delle liberalità erogate. Quindi se un contribuente effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS dovrà valutare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, se è più conveniente usufruire della detrazione d’imposta del 19 per cento oppure della deduzione dal reddito. 10.2.2 Erogazioni liberali a favore delle Università, enti di ricerca e enti parco nazionali e regionali A decorrere dal 17 marzo 2005, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni in denaro effettuate a favore di: • università e fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, L. n. 388/00 (fondazioni di diritto privato costituite fra una o più università con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati), • istituzioni universitarie pubbliche, • enti di ricerca pubblici oppure privati, ma vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, • enti parco regionali e nazionali. La deducibilità delle erogazioni è ammessa senza limiti di importo. Circ. 39/E (19.08.05) Circ. 39/E (19.08.05) Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale e sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Ai fini di agevolare tali trasferimenti, è previsto che gli atti di liberalità a favore dei soggetti sopra elencati siano esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. È inoltre prevista una riduzione pari al novanta per cento dell’onorario del notaio che ha redatto i relativi atti di donazione. 10.2.3 Assegni periodici testamentari e alimentari L’art. 10, comma 1, lett. d) del TUIR dispone in materia di assegni testamentari e alimentari. In particolare si tratta: • di assegni corrisposti in forza di un testamento o di una donazione modale, quale obbligo imposto dal de cuius all’erede, oppure dal donante al donatario. In sostanza, tramite questi atti di disposizione, s’impone all’erede l’obbligo di corrispondere a terzi un assegno periodico. L’importo è deducibile nei limiti di quanto stabilito nel testamento o nell’atto di donazione. Tuttavia, affinché erede o donatario possano beneficiare della deduzione del corrispondente importo versato non è sufficiente la sussistenza di un testamento o una donazione le cui disposizioni facciano sorgere un obbligo di dare, ma è necessario che erede o donatario abbiano accettato l’eredità o la donazione con l’accollo dell’obbligo di corrispondere tali assegni, • 642 di assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell’art. 433 del c.c. (cioè il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, gli ascendenti prossimi anche naturali, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle anche unilaterali) nella misura stabilita dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Attenzione. Si ricorda che gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio civile rientrano nel disposto dell’art. 10, comma 1, lett. c) e che, in ogni caso, rimangono indeducibili gli assegni versati volontariamente, ovvero non risultanti da alcun atto giudiziario. ! 10.2.4 Canoni, livelli e censi Canoni, livelli e censi sono antichi istituti, derivanti dall’età medievale, oramai superati. In particolare, va ricordato che: • il canone consiste in una prestazione periodica, un tempo attinente al diritto pubblico (canone gabellare, canone al fisco o alla cassa privata del principe) corrisposta, in denaro o in natura, al proprietario dei terreni per la loro coltivazione o il loro godimento, • il livello è un antico contratto che ha per oggetto una prestazione annua e un modico canone. Nel tempo è stato accostato e confuso con l’enfiteusi tanto che attualmente il termine “livello” ha assunto il significato di “canone enfiteutico”, • il censo consiste in una prestazione annua e perpetua in denaro o derrate che il proprietario del terreno, all’atto di alienazione del fondo, si riserva in luogo del prezzo. Accanto a questi istituti, la norma in esame fa un generico riferimento ad altri oneri: si tratta di figure per la maggior parte ormai scomparse quali, ad esempio, le “decime” e i “quartesi”. La deducibilità è ammessa a condizione che si tratti effettivamente di oneri gravanti sugli immobili derivanti da contratti o connessi ad un diritto reale altrui indipendentemente dal possesso sul bene stesso da parte dell’avente diritto e seguano i beni anche in caso di trasferimento. Tali oneri, non essendo ricompresi negli estimi catastali e determinabili catastalmente, costituiscono per il percipiente, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. e). La disposizione prevede inoltre la deducibilità dei contributi versati a favore dei consorzi a condizione che questi abbiano natura obbligatoria. Per ammettere legittimamente in deduzione dal reddito complessivo i contributi in oggetto, occorre, quindi, preventivamente accertare la partecipazione coattiva al consorzio dei singoli proprietari. Si precisa che è considerata coattiva la costituzione di un consorzio quando è sottratta all’iniziativa dei singoli e viene imposta per soddisfare bisogni collettivi. Ne consegue che non sono deducibili quei contributi corrisposti a consorzi meramente volontari considerata l’assenza di volontà proveniente da legge o atto di pubblica amministrazione. 10.2.5 Indennità per la perdita di avviamento L’art. 34 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 dispone che, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione principale (immobili adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali; immobili di interesse turistico; immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo) che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per procedura concorsuale, il conduttore, che svolga un’attività industriale, commerciale o artigianale, ha il diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone. Nel caso in cui svolga un’attività alberghiera ha diritto invece a 21 mensilità. La lettera h), comma 1 dell’art. 10 del TUIR ha sancito la deducibilità dal reddito complessivo di tali indennità corrisposte dal locatore al conduttore a ristoro della perdita di avviamento commerciale. La formulazione della norma è di ampia portata, in quanto considera deducibili non solo le indennità dovute per la perdita di avviamento commerciale, ma consente la deduzione anche di quelle corrisposte a soggetti non imprenditori, quali ad esempio professionisti. 643 Ris. 1112 (17.11.94) Ris. 8/420 (08.01.93) Cap. 9 ONERI DEDUCIBILI INDICATI NELLA SEZIONE ii DEL QUADRO E Si ricorda che, per il conduttore, l’indennità costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, lett. h) del TUIR. 10.2.6 Somme restituite al soggetto erogatore La lettera d-bis), comma 1 dell’art. 10 del TUIR è stata introdotta con D.Lgs. n. 314/97 per trovare una soluzione al problema della restituzione delle imposte pagate su somme che in un periodo d’imposta sono state assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e che in anni successivi sono state restituite al soggetto erogatore. La previsione si applica, oltre che ai redditi di lavoro dipendente, ai compensi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio lavoro autonomo occasionale). Ris. 110 (29.07.05) Ris. 184 (14.11.01) Il recupero delle somme già percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti deve avvenire al lordo della relativa ritenuta. Una particolare questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un’istanza di interpello, in ordine alla possibilità di dedurre l’importo restituito all’inquilino per canoni di locazione indebitamente riscossi in eccedenza, da parte di un soggetto (l’erede) che non coincide con quello che effettivamente ha assoggettato a tassazione il relativo reddito (il de cuius). L’Agenzia ha ritenuto deducibile l’intero importo restituito all’inquilino, ovviamente nella misura in cui gli stessi hanno concorso a formare il reddito del de cuius e degli eredi. La risoluzione precisa, quindi, che non è necessaria l’identità tra chi ha sottoposto a tassazione la somma e chi beneficia della deduzione. Analogamente è riconosciuta al contribuente la deducibilità di importi che, per disposizione di legge, non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece vi hanno concorso subendo, di conseguenza, la relativa tassazione. La possibilità di applicare tale disposizione è ammessa anche a beneficio dei lavoratori in pensione, in quanto i redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. 10.2.7 IMPOSTE ARRETRATE L’art. 20, al comma 2, del D.P.R. n. 42/88 dispone che le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Le imposte deducibili dal reddito complessivo assoggettate all’imposta complementare erano: 644 • l’imposta sul reddito dominicale dei terreni, • l’imposta sul reddito agrario, • l’imposta sul reddito dei fabbricati, • l’imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, • l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, • le relative sovrimposte erariali e locali, • l’imposta comunale di famiglia, • l’imposta comunale sul valore locativo, • l’imposta comunale di patente, • le addizionali ai tributi locali. PARTE iI - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 10.2.8 Erogazioni liberali per gli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio gratuito La lettera l-ter) dell’art. 10 del TUIR, introdotta dall’art. 19, comma 1, della L. n. 134/01, prevede, a partire dal periodo d’imposta 2001, la deduzione dal reddito complessivo di erogazioni liberali, effettuate in denaro, per oneri difensivi di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato così come disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Il gratuito patrocinio è un beneficio previsto dall’art. 24 della Costituzione e consiste nel diritto ad ottenere assistenza legale gratuita nel processo penale, civile, amministrativo, tributario, contabile e nei procedimenti di volontaria giurisdizione laddove un soggetto versi in situazioni economiche disagiate. La disposizione non prevede limiti alla deducibilità delle somme. Sono ammesse al beneficio fiscale anche le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche. Attenzione. È opportuno evidenziare che può beneficiare del gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84 come stabilito dal D.P.R. n. 115/02. L’ Agenzia delle Entrate ha precisato che nella determinazione del reddito si deve fare riferimento non al reddito personale del soggetto, ma a quello conseguito dal nucleo familiare, mentre non è possibile scomputare le perdite subite nell’esercizio di attività d’impresa svolta da uno dei componenti. 10.3 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI Gli oneri trattati nel presente capitolo non consentono la deduzione se sostenuti a favore di familiari fiscalmente a carico. 645 ! Ris. 387 (20.10.08)