“Riforma PAC: il regime di
condizionalità e il rispetto
della direttiva nitrati.”
Direttiva 91/676/CEE: Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
Ogni stato membro:

designa sulla base di una rete di monitoraggio le (eventuali) zone
“vulnerabili” dai nitrati provenienti da fonti agricole in base alla
concentrazione dello ione nitrato: al di sopra di 50 mg/l per le
acque dolci sotterranee e le acque dolci superficiali ad uso potabile

riesamina le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni 4 anni
Direttiva 91/676/CEE: Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
(artt. 4 e 5)
Ogni stato membro:

fissa un codice o più codici di buona pratica agricola (BPA)

predispone un programma di formazione e informazione degli
agricoltori per promuovere l’applicazione del codice di BPA

fissa programma d’azione per le zone vulnerabili designate
La Direttiva nitrati è stata recepita in Italia con
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Art. 19:

Sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III

Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola da parte delle Regioni:
Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003
Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell’ 8 ottobre 2003
Umbria: D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002, D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003
Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003
(continuo ) Art. 19
comma 5:
Nelle zone [vulnerabili] devono essere attuati i
programmi di azione, nonche' le prescrizioni
contenute nel codice di buona pratica agricola
(decreto del Ministro per le politiche agricole 19
aprile 1999)
comma 9:
Al fine di garantire un generale livello di
protezione delle acque il codice di buona pratica
agricola e' di raccomandata applicazione al di
fuori delle zone vulnerabili
I contenuti del codice di buona pratica agricola


Applicazione dei fertilizzanti:
Concimi minerali - Effluenti
zootecnici
Periodi non opportuni per
l'applicazione dei fertilizzanti
Casi particolari:
 Applicazione dei fertilizzanti in
terreni in pendenza
 Applicazione dei fertilizzanti al
terreno saturo d'acqua, inondato,
gelato o innevato
 Applicazione dei fertilizzanti ai
terreni adiacenti ai corsi d'acqua
Gestione dell'uso del terreno
Avvicendamenti
Mantenimento copertura vegetale
Lavorazioni e struttura del terreno
Sistemazioni
Gestione dell' allevamento
Miglioramento genetico
Formulazione della dieta
Gestione degli effluenti di allevamento
Strutture dell'allevamento
Caratteristiche stoccaggi per effluenti
I contenuti del codice di buona pratica agricola
Trattamento degli effluenti:
Separazione dei solidi, Miscelazione,
Stabilizzazione, Trattamento aerobico
Trattamento anaerobico,
Compostaggio dei solidi, Effluenti dai
sili per lo stoccaggio dei foraggi
Prevenzione dell'inquinamento delle
acque dovuto allo scorrimento ed alla
percolazione nei sistemi di irrigazione
Piani di fertilizzazione azotata
Entrate
+
+
+
+
+
+
Dotazione iniziale di azoto
Azoto da mineralizzazione della sos. Org.
Restituzioni colturali
Azoto delle deposizioni secche ed umide
Fissazione simbiontica
Fertilizzazione azotata (organica e
minerale).
Uscite
-
organicazione nei microbi del suolo
percolazione
erosione e scorrimento superficiale
fissaazione nelle argille (C.S.C.)
denitrificazione
asportazioni colturali
(continuo) Art. 19 comma 6:
per le zone vulnerabili le Regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure
di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono programmi d'azione obbligatori per
la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati
di origine agricola
Art. 38 del D.Lgs. 152/99
comma 1:
Fermo restando quanto previsto per le zone vulnerabili e per gli impianti di
allevamento intensivo l’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento è soggetta a comunicazione all’autorità competente
comma 2:
Le Regioni disciplinano l’utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e
delle norme tecniche generali adottati con decreto del MiPAF
Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione
dei piani di azione per le zone vulnerabili
I programmi d'azione includono misure relative a:

i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di
fertilizzanti

la capacità dei depositi per effluenti di allevamento

la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti
conformemente alla BPA e in funzione:
a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di
rotazione e di avvicendamento colturale.
Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione
dei piani di azione per le zone vulnerabili
Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle
colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione,
corrispondente:
 alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura
comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine
dell'inverno)
 all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle
riserve di azoto organico presenti nel terreno;
 all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;
 all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri
fertilizzanti.
I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel
Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.
Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la
redazione dei piani di azione per le zone vulnerabili
Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno,
compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto
pari a 170 kg di azoto per ettaro.
Ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse
tipologie di allevamento si terrà conto delle indicazioni contenute
nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui
all'articolo 38, comma 2, del presente decreto.
Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione
dei piani di azione per le zone vulnerabili
Dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d'azione le Regioni, in
casi specifici, possono fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di
quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati da motivare e
giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture,
quali:
- stagioni di crescita prolungate;
- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
-terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.
Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione
Europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all'articolo 9 della
direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi.
Il decreto del MiPAF ex Art. 38 del D.Lgs. 152/99 (in corso di emanazione)
detta le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e di acque reflue agroalimentari
nelle ZONE NON VULNERABILI da nitrati, dettagliando i contenuti del
CBPA (divieti spaziali e temporali, caratteristiche dello stoccaggio, dosi e
modalità di applicazione, tipologie comunicazione)
Il titolo V dello stesso DM disciplina l’utilizzazione agronomica IN ZONE
VULNERABILI prevedendo l’adeguamento dei programmi di azione (art.19
d.lgs.152/ 1999) integrando dunque l'Allegato 7 parte AIV del d.lgs.152/ 1999
in particolare il titolo V dovrà contenere:
 Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e ammendanti: a meno
di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua non significativi; 10 m da quelli
significativi; 25 m dall'inizio dell'arenile per laghi, mari e zone umide).
 Divieti di utilizzazione dei liquami: a meno di 10 m di distanza dalle sponde
dei corsi d'acqua superficiali (30 m per laghi, mari e zone umide), e su terreni
con pendenza media superiore al 10 %, (eventuali deroghe non oltre il 20%).
 Dimensionamento dello stoccaggio: Per bovini da latte, bufalini, equini e
ovicaprini in aziende con pascoli o prati di media o lunga durata e cereali
autunno-vernini gli stoccaggi devono avere un volume non inferiore a quello del
liquame prodotto in:
- 120 giorni nell'Italia settentrionale e centrale; 90 giorni nell'Italia meridionale;
In assenza degli assetti colturali di cui sopra o di tipologie di allevamento diverse il volume di
stoccaggio deve essere non inferiore a quello del liquame prodotto in:
a) 180 giorni nell’Italia settentrionale; b) 150 giorni in tutte le altre Regioni.
(continuo titolo V):
 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione: lo spandimento è
vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre fino alla fine
di febbraio. Dose max: 170 Kg di azoto per ettaro e per anno.
 Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici: le Regioni rendono
obbligatorie modalità di gestione integrata degli effluenti (produzione biogas,
depurazione, ecc.) nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto
ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano
necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati
 Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): esempio di formula :
Nc + Nf + An + (Kc  FC) + (Ko  FO) = (Y  b)
NC = disponibilità di N derivante da precessioni colturali, NF = disponibilità di N derivante dalle
fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente; AN = apporti naturali; FC = quantità di N
apportata col concime chimico o minerale; KC = è il coefficiente di efficienza del concime chimico; FO
= è la quantità di N apportata con il concime organico; KO = è il coefficiente di efficienza del
fertilizzante organico (FO)
(continuo titolo V):
 Comunicazione: L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione
all'autorità competente secondo le seguenti modalità:
a) invio del PUA per le aziende con produzione di azoto maggiore di
6000 kg/anno;
b) comunicazione “completa” per le aziende con produzione di azoto
compresa tra 3000 e 6000 kg/anno.
c) comunicazione semplificata per le aziende con produzione di azoto
compresa tra 1000 e 3000 kg/anno.
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende con produzione di
azoto inferiore a 1000 kg/anno.
 Trasporto : la definizione degli adempimenti è demandata alle Regioni, deve
garantire un adeguato controllo sulla movimentazione prevedendo almeno
l'inserimento delle informazioni sull'azienda, la natura e quantità degli
effluenti, mezzo di trasporto, azienda destinataria, estremi della
comunicazione
(continuo titolo V):
 Controlli in zone vulnerabili:
L’autorità competente al controllo predispone un piano di controllo sulle
modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare
il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede
periodicamente all’analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli
effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in
forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile
secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo
Le Regioni prevedono altresì forme di registrazione, da parte delle
aziende, delle operazioni di applicazione al suolo dei materiali di cui al
presente decreto, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.
(continuo titolo V):
Predisposizione di una tabella per la conversione dei 170 Kg/Ha N in
numero di capi allevabili
Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto de
perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell’azoto tra liquame e letame.
Azoto al campo (al netto delle perdite)
Categoria animale e tipologia di stabulazione
nel letame
nel
TOTALE
(a)
liquame
110
110
110
9,8
Suini: accrescimento/Ingrasso(b)
- stabulazione senza lettiera
- stabulazione su lettiera
138
83
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600
(c)
kg/capo)
84
33,6
Bovini all’ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) (e)
73
44
Vacche nutrici (peso vivo: 600 kg/capo +
(g)
vitello)
230
0,46
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) (h)
La condizionalità è uno dei pilastri della nuova PAC
Consiste nel rispetto di una serie di norme relative alla salvaguardia
dell’ambiente, alla salute degli animali ed al benessere animale
I riferimenti normativi:
Reg CEE 1782/2003


Allegato III – CGO: Criteri di Gestione Obbligatori
Allegato IV – BCAA: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
Reg CEE 796/2004

(modalità applicative della condizionalità e sistema di controllo)
CGO: Criteri di Gestione Obbligatori
si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali,
all’ambiente e al benessere degli animali
I beneficiari di pagamenti diretti devono rispettare i CGO attraverso
l’applicazione delle direttive elencate nell’Allegato III del Reg CEE
1782/2003.
L’obbligo sarà introdotto progressivamente (in funzione della materia) a
partire dal 1° gennaio 2005, 2006 e 2007
Criteri di Gestione Obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005
Direttiva 91/676/CEE (ATTO A4) Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Direttiva 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Direttiva 80/68/CEE,
concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
Direttiva 86/278/CEE,
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
Direttiva 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali
Regolamento 2629/97 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97
Reg. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
BCAA: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
l’obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed
Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più
utilizzate a fini di produzione
OBIETTIVO
NORME
Erosione del suolo:
proteggere il suolo mediante misure idonee
- Copertura minima del suolo
Sostanza organica del suolo:
mantenerne i livelli mediante opportune pratiche
Struttura del suolo:
mantenere la struttura del suolo con misure adeguate
Livello minimo di mantenimento:
assicurare un livello minimo di mantenimento ed
evitare il deterioramento degli habitat
- Minima gestione delle terre che rispetti
le condizioni locali specifiche
- Mantenimento delle terrazze
- Norme inerenti alla rotazione delle
colture ove necessario
- Gestione delle stoppie
- Uso adeguato delle macchine
- Densità di bestiame minime e/o regimi
adeguati
- Protezione del pascolo permanente
- Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio
- Evitare la propagazione di vegetazione
indesiderata sui terreni agricoli
Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la
riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti a danno
dell’agricoltore inadempiente (art. 6 del Reg CE 1782/2003).
L’elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 13 dicembre 2004, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 304 del 29/12/04
N.B.
Le Regioni hanno la facoltà, all’interno di ogni norma quadro, di
dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione,
intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel
DM MiPAF sopra citato.
Controlli e sanzioni
L'inosservanza delle norme imposte - sia per un’azione contraria, che
per una omissione dell'agricoltore beneficiario - comporta la perdita, in
parte o in toto, del diritto ai pagamenti della PAC
Le penalizzazioni possono essere adottate se l’inottemperanza riguarda
una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie
aziendale
L’applicazione della condizionalità investe l’intera attività e struttura
aziendale (ad es. il rispetto delle norme relative all’allevamento suinicolo,
per il quale non sussistono pagamenti diretti)
Lo stesso D.M. MiPAF prevede che l’Agea, in
qualità di autorità competente al coordinamento
dei
controlli,
determini
con
propri
provvedimenti, i termini e gli aspetti procedurali
necessari ai fini del rispetto degli obblighi di
condizionalità, nonché i criteri comuni di
controllo e gli indici di verifica del rispetto degli
obblighi stessi.
L’AGEA con circolare Prot. N. ACIU.2005.0020 del 28 gennaio
2005 ha provveduto a determinare i criteri e gli indici prima
elencati i quali consentono:
a) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli
impegni previsti in capo all’agricoltore;
b) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da
parte dell’Organismo Pagatore competente, di informazioni
qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale
riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.
La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in
funzione dei seguenti criteri o indici di verifica, previsti dall’art. 41
del citato Reg. (CE) n. 796/2004 :

portata dell’infrazione: determinata tenendo conto in particolare
dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda
oppure più ampio;

gravità dell’infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza
delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi
del requisito o della norma in questione;

durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di
tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di
eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;
Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione
(Direttiva nitrati) :

la descrizione degli impegni a carico dell’agricoltore

gli indici di verifica

gli interventi correttivi che l’agricoltore può essere chiamato a
realizzare per mitigare gli effetti della violazione

i livelli d’infrazione entro i quali l’agricoltore viene ammonito
(segnalazione) senza che sia applicata una sanzione.
Definizione degli impegni a carico dell’agricoltore
(Direttiva nitrati) :

deve in ogni caso rispettare le norme per il mantenimento delle
BCAA (buone condizioni agronomiche ed ambientali) di cui
all’allegato 2 del D.M. n. 5406/04

nel caso in cui il terreno ricada all’interno di una zona designata
vulnerabile ma per cui non è stato approvato il programma
d’azione: rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola

nel caso in cui il terreno ricada all’interno di una zona designata
vulnerabile per cui è stato approvato il programma d’azione:
rispetto del Programma d’azione approvato dalla Regione
Indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA Nazionale nel caso
di aree vulnerabili prive dei piani di azione (Direttiva nitrati) :
PORTATA (impatto):
violazione delle norme previste nel codice di buona pratica agricola
nazionale
classi violazione:
- segnalazione : superficie aziendale soggetta a violazione inferiore al 1%
- basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;
- medio: tra 5 e 20%;
- alto: oltre 20%.
continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA
GRAVITÀ (rilevanza):
E’ rilevata in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio
di inquinamento delle acque da nitrati. Verifica attraverso controllo
oggettivo e/o documentale (registro di stalla; registro delle operazioni
colturali di spandimento dei reflui e dei fertilizzanti, ove esistente)
continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA
parametri di valutazione:
 mancato rispetto delle azioni di salvaguardia previste per l’applicazione dei
fertilizzanti ai terreni (in pendenza, saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati;
adiacenti ai corsi d'acqua)
 omessa elaborazione del piano di fertilizzazione azotata
 mancato rispetto, a norma del Decreto legislativo 152/99, del limite annuale
di apporto azotato al terreno di 170 Kg per ettaro, a seguito dello
spandimento di effluenti zootecnici, compreso quello depositato dagli stessi
animali
 reflui zootecnici: mancato rispetto dei periodi idonei allo spandimento sulle
superfici aziendali
 mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte
dal CBPA) nei terreni diversi da quelli ritirati dalla produzione (per i quali è
già prevista la norma di BCAA n. 4,2)
classi violazione: - basso: fino a due parametri presenti;
- medio: da tre a quattro parametri presenti;
- alto: cinque o più parametri presenti.
continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA
DURATA
dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura
l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli
Interventi correttivi che l’agricoltore può essere chiamato a realizzare per
mitigare gli effetti della violazione:
redazione del piano di fertilizzazione azotata; adeguamento delle
caratteristiche degli stoccaggi per effluenti; realizzazione/ripristino della
copertura vegetale, ove pertinente.
gravità della violazione per i reflui zootecnici: mancato rispetto delle
caratteristiche degli stoccaggi per effluenti (presenza di una capacità di
stoccaggio sottodimensionata rispetto all’allevamento; strutture di
stoccaggio non stagne con conseguente percolazione nel terreno dei reflui ).
Sistema di sanzioni per la condizionalità
E’ discilinato dal Regolamento (CE) n. 796/2004 agli articoli 66, 67,68 e
71, fatte salve le ulteriori sanzioni nazionali o regionali
Il mancato rispetto degli impegni previsti dai CGO e dalle BCAA
comporta la riduzione percentuale dell’aiuto che, nei casi più gravi, può
arrivare anche al 100%. La riduzione tiene conto della gravità, portata,
durata e frequenza dell' infrazione commessa.
La riduzione varia:
 entro il 5% per le negligenze - maggiorata fino al 15% in caso di
recidività (ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni
consecutivi)
 dal 20% al 100% per le infrazioni dolose un'infrazione commessa oltre
i tre anni viene ritenuta dolosa
Sanzioni per il mancato rispetto della direttiva
nitrati:
Le prescrizioni generali possono essere sintetizzate come segue:
 Le sanzioni devono essere applicate all’importo complessivo dei pagamenti
diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore a seguito della
domanda presentata nell’anno in cui è avvenuto l’accertamento
 In caso di negligenza la sanzione base minima è pari all’1%, quella
intermedia è pari al 3% e la massima è pari al 5% dell’importo complessivo
dei pagamenti diretti; in caso di ripetizione dell’infrazione, la sanzione base
viene moltiplicata per il fattore 3; conseguentemente la sanzione massima
passa al 15% (vedi esempio seguente); dopo il 15% diventa intenzionale
 In caso di infrazione intenzionale la sanzione minima è pari al 20%, salvo
riduzione motivata al 15% o aumento motivato fino al 100%.
Sanzioni per il mancato rispetto della direttiva
nitrati:
 Le infrazioni relative ad uno o più atti del medesimo campo di
condizionalità (direttiva Habitat, uccelli, fanghi, sostanze pericolose),
ovvero ad una o più norme delle buone condizioni agronomiche e
ambientali, sono sempre conteggiate ai fini della determinazione della
riduzione come un unico caso di infrazione
 Infrazioni accertate appartenenti a più campi di condizionalità danno
luogo invece alla somma delle riduzioni che, tuttavia, non può eccedere il
5%.
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La direttiva sulla protezione delle acque dall`inquinamento da nitrati