Servizio Difesa e Qualificazione delle Produzioni
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REGIONE ABRUZZO
PROGRAMMA DI AZIONE PER LE
ZONE “ VULNERABILI DA NITRATI DI
ORIGINE AGRICOLA”
D.G.R. n. 899 del 07/09/2007
BURA n. 55 del 05/10/2007
GESTIONE DEGLI EFFLUENTI
DEFINIZIONI
1) LIQUAME
Effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilabili ai
liquami se provenienti dall’attività di allevamento:
•
I liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
•
I materiali di sgrondo proveniente dai cumuli di letame;
•
Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
•
Le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti;
•
I liquidi di sgrondo di foraggi e insilati.
DEFINIZIONI
2) LETAME
Effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che
impiegano la lettiera. Sono assimilabili ai letami se
provenienti dall’attività di allevamento:
•
Le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
•
Le deiezioni avicunicole disidratate;
•
Le frazioni palabili degli effluenti di allevamento;
•
I letami, i liquami e/o materiali ad essi assimilabili (disidratati e/o
compostati).
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI
Comunicazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006
Le aziende che producono effluenti zootecnici, in quantità
superiore a 3000 kg/anno di azoto, e che intendano utilizzarli per
finalità agronomiche devono presentare una comunicazione al
sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni su cui si
effettuerà lo spandimento almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività di spandimento.
La comunicazione va presentata in triplice copia e deve
contenere le informazioni di cui all’allegato 1 del D.G.R. n. 899
del 07/09/2007.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI
Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti
di allevamento siano suddivise fra più soggetti, ognuno dovrà presentare
la comunicazione per la parte di propria competenza.
1) Le aziende che producono effluenti da allevamenti devono effettuare
la comunicazione al sindaco prima della cessione a terzi o trasporto
riportando le informazioni di cui al punto A dell’allegato 1.
2) Le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti devono
effettuare la comunicazione al sindaco prima della cessione a terzi o
trasporto riportando le informazioni di cui al punto B dell’allegato 1.
3) Le aziende che utilizzano gli effluenti zootecnici devono comunicare
al sindaco almeno 30 giorni prima dello spandimento le informazioni di
cui al punto C dell’allegato 1.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI
Comunicazione semplificata: art. 13 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007
Le aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento in
quantità compresa tra 1.000 e 3.000 kg/anno di azoto devono
presentare una comunicazione al sindaco del comune in cui sono
ubicati i terreni su cui si effettuerà lo spandimento almeno 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività di spandimento.
La comunicazione va presentata in triplice copia e deve contenere le
informazioni di cui all’allegato 2 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007.
Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento
siano suddivise fra più soggetti, ognuno dovrà presentare la comunicazione per la parte di
propria competenza (Punti A, B e C dell’allegato 2).
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI
Esonero : art. 15 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007
Sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione le
aziende che producono e/o utilizzano al campo effluenti
zootecnici in quantità non superiore a 1000 Kg/anno di azoto.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI ZOOTECNICI
• La comunicazione avviene con cadenza periodica di cinque
anni, ma va ripresentata in caso di modifica dei contenuti
dichiarati, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività
annuali di spandimento.
• Almeno
2
giorni
prima
dell’inizio
delle
operazioni
di
spandimento degli effluenti bisogna informare la sezione ARTA
competente per il comune in cui si esegue l’utilizzazione
agronomica degli effluenti.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI
Per tutelare l’ambiente e per avere a disposizione i
liquami e i letami nei periodi in cui vanno distribuiti,
è necessaria una buona conservazione.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI
I contenitori dei liquami e le platee dei letami, devono
garantire:
• l’impermeabilità;
• un franco di sicurezza di almeno 10 cm, per cui è necessario
calcolare le dimensioni in rapporto all’estensione dell’allevamento,
alla quantità di precipitazioni e al periodo di stoccaggio (vasche);
• le platee devono essere provviste di pozzetti di raccolta delle acque
di percolazione;
• la schermatura e il contenimento degli odori mediante
delimitazione con recinzioni e alberature;
• l’accesso dei mezzi meccanici per la movimentazione dei materiali
e la pulizia degli impianti;
• una distanza minima dalle sponde dei corsi d’acqua.
STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI
Durata di stoccaggio:
LIQUAMI
• 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e
ovicaprini in aziende che posseggono terreni sui quali vengono coltivati
pascolo o prati di media e lunga durata, cereali autunno-vernini;
• 150 giorni per tutti gli altri allevamenti.
LETAME
• Per i LETAMI e assimilati
almeno 90 giorni su platea.
è previsto l’obbligo di contenimento di
TRASPORTO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI
I liquami e i letami utilizzati per la concimazione, siano essi
destinati all’esterno che all’interno dell’azienda da cui si origina il
materiale, devono essere trasportati con mezzi idonei che non
permettano fuoriuscita di materiale e devono essere
accompagnati da documento di accompagnamento, sottoscritto
dal legale rappresentate dell’azienda da cui si origina il materiale
trasportato e dal trasportatore, se diverso dal produttore o
destinatario utilizzatore.
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TRASPORTO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI
• Una copia del documento di accompagnamento deve essere
trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal
destinatario utilizzatore.
• Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore
qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore.
• Il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato, inoltre, da
copia della comunicazione dalla quale si evincano le superfici
interessate dall’utilizzazione degli stessi materiali.
• Le copie dei documenti di accompagnamento devono essere
conservate dagli interessati per almeno quattro anni e, se del
caso, messe a disposizione delle autorità preposte al controllo.
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SPANDIMENTO DEGLI
EFFLUENTI
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE
L’apporto di azoto organico proveniente dagli effluenti
somministrati al suolo deve essere adeguato ai fabbisogni
delle diverse colture e non deve superare 160 kg per
ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio
aziendale.
L’eventuale integrazione con concimi di sintesi azotati
deve rispettare il bilancio dell’azoto e deve essere
giustificato dal Piano di utilizzazione agronomica.
N.B.: Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono
essere impiegati, dalle aziende produttrici, qualora
presente, prioritariamente gli effluenti zootecnici del
proprio allevamento.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE
Per l’utilizzo di liquami e letami è necessario
osservare particolari attenzioni e divieti legati al tipo di
terreno, alle distanze delle sponde dei corsi d’acqua,
dai centri abitati, pendenze, ecc.
Si ricorda che la distribuzione dei liquami, deve
essere frazionata in modo da non superare la quantità
di kg 80/ha di azoto apportato con unica distribuzione
nelle colture erbacee e kg 60/Ha di azoto apportato
con unica distribuzione nelle colture arboree.
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MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE
Lo spandimento dei liquami deve essere
effettuato con sistemi di erogazione a
bassa pressione. Il liquame deve essere
possibilmente interrato con la distribuzione,
oppure entro le 24 ore con una lavorazione
del terreno.
Il letame deve essere interrato entro le 48
ore dalla distribuzione
Su colture
prative, cereali e
colture di
secondo raccolto
la distribuzione
deve essere
effettuata a raso.
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE
Lo spandimento dei letami e dei liquami e dei materiali ad
essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti di cui
al D.Lgs. 217/06, NON è di norma consentito nella
stagione autunno-invernale, dal 1° ottobre al 28
febbraio.
In ogni caso ciascuna azienda all’interno del periodo sopra
citato è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione
agronomica (P.U.A.), il periodo di non spandimento pari ad
almeno 90 giorni consecutivi
Per le deiezioni essiccate degli avicunicoli il periodo di
divieto è di 120 giorni consecutivi.
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