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Presa Diretta
l’infermiere 1/2002
Lo scorso 21 dicembre l’aula di Palazzo Madama ha licenziato il DL 402/01
Equipollenza, ci siamo!
DI
U
NATO PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELL’EMERGENZA
INFERMIERISTICA, LA LEGGE 1 DELL’8/1/2002, DÀ RISPOSTA
ANCHE ALLA COMPLESSA QUESTIONE DELL’EQUIPOLLENZA
DEI TITOLI. DAL TESTO SONO STATE STRALCIATE ALCUNE NORME
MARIANO RAMPINI
na vera e propria corsa contro il tempo che in soli due
giorni ha visto la definitiva conversione in legge del
decreto legge 402/2001. Camera e Senato hanno infatti stretto i tempi e tra il 19 e il 21 dicembre scorsi
hanno dato via libera al provvedimento che dovrebbe, nelle intenzioni del Parlamento, almeno arginare
la carenza infermieristica. Ma che al suo interno contiene alcune disposizioni di primaria importanza per
gli infermieri italiani.
Una “tre giorni” nel corso della quale la Camera, nell’approvare la nuova legge, ha stralciato alcune norme, giudicate prive della necessaria copertura finanziaria. Elemento questo di non poca importanza, soprattutto dinanzi alle vivaci reazioni delle Regioni che,
in più occasioni, avevano sottolineato il rischio di un
aggravio di spesa difficilmente sopportabile. In particolare le norme eliminate riguardavano il passaggio
degli infermieri generici dal livello B al livello C del
contratto del Comparto e la creazione di uno specifico profilo per caposala e ostetriche. Norme che,
stando alle prime stime, avrebbero portato un aggravio per le casse regionali valutato tra i 200 e i 450
milioni di euro.
Il dl 402 è giunto all’esame di Palazzo Madama privo
anche di un’altra disposizione, quella relativa alla possibilità concessa ai biologi di effettuare prelievi di sangue nei laboratori di analisi. Norma che aveva incontrato una netta opposizione da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
Dopo un rapido esame da parte della Commissione
Igiene e sanità il testo è dunque tornato all’aula del
Senato che nella giornata del 21 dicembre lo ha definitivamente licenziato. Complessivamente positivo il
GIUDICATE PRIVE DI COPERTURA FINANZIARIA
giudizio della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi che in una nota rilasciata all’indomani della conversione in legge ha definito il provvedimento “d’urgenza, ma anche di programmazione”. In queste pagine ne proponiamo il testo integrale, segnalando di seguito alcune delle norme di maggior interesse per la
professione infermieristica.
• In caso di impossibilità di espletamento dei concorsi per colmare le vacanze di organico, le Ausl, le Aziende ospedaliere, le Rsa, le Case di riposo e gli Irccs, per
coprire i posti di infermiere e di tecnico sanitario di
radiologia medica vacanti, con l’autorizzazione delle
Regioni e fino al 31 dicembre 2003 possono:
a) riammettere in servizio infermieri e tecnici che abbiano risolto volontariamente il loro rapporto di lavoro da non più di cinque anni;
b) stipulare contratti di lavoro a tempo determinato
per la durata massima di un anno, rinnovabili.
• Le Ausl, le Rsa, le Ao, gli Irccs, con l’autorizzazione
delle Regioni possono “remunerare” agli infermieri dipendenti, “prestazioni orarie aggiuntive” rese in regime libero professionale al di fuori dell’impegno di servizio. Queste prestazioni vengono utilizzate in “via prioritaria” per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e nelle sale operatorie.
• Il ministro della Salute, di concerto con quello dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con
la conferenza Stato-Regioni individua con proprio
decreto le figure degli operatori professionali dell’area sanitaria, fatte salve le competenze delle professioni individuate dalle leggi 42/99 e 251/2000. Nello stesso decreto, di concerto con il ministero del Lavoro, individua le figure professionali dell’area sociosanitaria “ad alta integrazione sanitaria” da formare
a cura delle Regioni, “senza ulteriori oneri per la finanza statale”.
• Fino all’emanazione del decreto, per l’Operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni dell’accordo del 22 febbraio 2001 tra i ministeri della Salute e del Lavoro e le Regioni.
• Il conseguimento del Master specialistico di primo
livello in Scienze infermieristiche e delle professioni
sanitarie organizzato dalle università, “costituisce titolo valutabile ai fini della carriera”.
• I diplomi conseguiti dalle professioni sanitarie ex
legge 42/99 e 251/2000, conseguiti in base alla normativa precedente, sono validi per l’accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di specializzazione post base ex decreto 509/99.
• Le Ausl, le Ao e le istituzioni ed enti “che svolgono
attività sanitarie e socio-sanitarie”, possono assumere personale sanitario non medico diplomato o laureato comunitario, nel rispetto dei rispettivi vincoli
finanziari.
Legge n.1, 8/1/2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
Gazzetta Ufficiale N. 8 del 10 Gennaio 2002
Le modifiche sono riportate tra i segni (( . . .)).
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
dipendenti ed emergenza infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il
ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie
locali, ((le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo)), previa autorizzazione della Regione e
nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti
vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno
facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di
radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro ((da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 24 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001));
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche
al di fuori delle ipotesi previste ((dall’articolo 31 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001)), per la durata massima di un
anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. ((La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre
il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse
alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)).
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità
sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie
per anziani e gli Istituti di riabilitazione, ((gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e le case di riposo)), previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri
dipendenti ((in forza di un contratto con l’azienda)) prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio,
rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni ((sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all’amministrazione di appartenenza, al
lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL)).
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e ((i tecnici sanitari di radiologia medica)) dipendenti dalla
stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da
almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino
la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L’Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le
prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali
nei reparti di degenza e l’attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore
dell’Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sino all’entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del
31 dicembre 2003.
7. ((Il ministro della Salute, sentito il ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, individua, con proprio decreto
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell’area
sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle profes-
Presa Diretta 3
RIPARTO A OSTACOLI
LA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 20 DICEMBRE
DOVEVA DECIDERE SU TUTTA LA PARTITA DEI FONDI SANITARI,
MA ALL’ULTIMO MOMENTO L’ACCORDO È SALTATO
DI
EVA ANTONIOTTI
Che il “riparto” delle risorse destinate alla sanità
non sarebbe stata cosa semplice e indolore, era
cosa nota a tutti. Proprio per questo i presidenti
regionali, accompagnati dai rispettivi assessori alla sanità, si erano riuniti a Perugia, il 14 e 15 dicembre scorsi, per definire una linea comune da
presentare al Governo nella Conferenza Stato-Regioni fissata pochi giorni dopo. Il nodo principale era quello dei criteri da utilizzare per la suddivisione: superata la “semplice” quota capitaria
(una cifra fissa per ciascun cittadino residente nella Regione), da alcuni anni si usa infatti un sistema fondato sulla popolazione “pesata”, che tiene
conto cioè di diversi parametri e in particolare
dell’anzianità della popolazione stessa. Ma alcune Regioni, in particolare quelle del Sud a cui si
è aggiunta la Lombardia, contestano già da tempo questo criterio, poiché ritengono che premi
eccessivamente Regioni già ricche (come la Liguria o l’Emilia Romagna) e che trascuri invece
Ripartizione del finanziamento destinato
alla sanità per il 2002 (in mln di euro)
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
PROV. BOLZANO
PROV. TRENTO
VENETO
FRIULI
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
5.479,60
72,59
11.572,82
364,53
21,95
5.617,96
783,28
2.257,18
5.383,48
4.667,48
1.101,16
1.838,76
6.552,50
1.614,13
403,61
6.737,45
4.860,75
698,29
2.335,22
3.378,32
1.384,88
l’incidenza sul sistema sanitario del disagio sociale, ovvero soprattutto della disoccupazione e
del basso reddito. Le conclusioni della riunione
di Perugia rinviavano al prossimo anno (Fondo
2003) una complessiva revisione dei criteri di ripartizione, definendo per il passato e per il 2002
una soluzione di compromesso, giocata soprattutto sul fondo di riequilibrio – o di solidarietà –
assegnato in modo preponderante alle Regioni
che lamentavano maggiori difficoltà di bilancio.
Sembrava dunque che l’accordo fosse compiuto.
Invece nella Conferenza Stato-Regioni tutto si è
nuovamente complicato. Un primo ostacolo lo ha
posto il presidente della Regione Lazio, Francesco
Storace, che sollecitava il Governo a un finanziamento straordinario di oltre 516 milioni di euro,
per risanare la situazione della sanità del Lazio e
in particolare quella del Policlinico Umberto I.
Dopo il rifiuto secco del ministro Tremonti a questa richiesta, Storace non ha siglato nessuna parte dell’accordo, bloccando di fatto l’intesa. Una
posizione molto dura anche da parte di Roberto
Formigoni, presidente della Regione Lombardia,
che non ha affatto gradito la riduzione operata dal
Governo della quota destinata a incrementare il
bilancio 2001 (portata da 3,70 a 3,41 miliardi di
euro): se non si tornerà al finanziamento promesso
Formigoni ritirerà la sua firma dall’accordo sul riparto del fondo di riequilibrio. Attualmente dunque la situazione può essere riassunta così: per i
ripiani relativi agli anni fino al 2000, il Governo
procederà unilateralmente sulla base degli accordi
dell’8 agosto 2001; per l’integrazione del fondo
2001 e per l’intera quota del fondo 2002 si cercherà un compromesso entro il prossimo 24 gennaio, data prevista della prossima Conferenza Stato-Regioni, in modo da rispettare l’accordo già
raggiunto a Perugia tra le Regioni stesse (v. schema); infine, per il 2003 si cercheranno nuovi criteri. E c’è un intero anno per studiarli.
Pillole di Finanziaria
Il via libera finale alla Finanziaria 2002 è venuto dal Parlamento lo
scorso 22 dicembre. La manovra ammonta a poco più di 17 miliardi
di euro (ca. 33.000 miliardi di lire): la maggior parte (si tratta di
quasi 13 miliardi di euro, 25.000 miliardi in lire), sarà destinato al
contenimento del deficit; il resto, invece, andrà a sostegno delle
famiglie e dei consumi.
Di seguito una sintesi delle disposizioni che riguardano più da vicino
la sanità e gli infermieri.
Assistenza sanitaria in piccole località. Al fine di assicurare le
prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori e nelle località
montane disagiate le Asl possono consentire lo svolgimento di
attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale,
da parte di medici, ostetriche e infermieri, sulla base di modalità e
criteri definiti dalla Regione competente per territorio.
Contratti del personale. Sono stati stanziati per i rinnovi dei contratti
di tutto il pubblico impiego 2.480 miliardi (in euro ca. 1.280 milioni
di euro) per il 2002 e 4.600 miliardi (in euro 2375 milioni di euro)
sia per il 2003 che per il 2004. Queste risorse corrispondono agli
incrementi relativi al tasso d’inflazione programmato e per la
contrattazione integrativa sono previsti “ulteriori incrementi nel
limite massimo dello 0,5%” per ogni anno del biennio.
Formazione del personale. Le amministrazioni pubbliche
promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale,
anche ai fini dell’accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione
dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con
l’impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per
finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni
interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie
destinate all’aggiornamento e alla formazione del personale, le
amministrazione pubbliche e le relative scuole o strutture di
formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche
erogare borse di studio del valore massimo corrispondente
all’iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
Fumo. Multe più salate per chi fuma nei luoghi chiusi aperti al
pubblico. Da un minimo di 50 mila lire a un massimo di 500 mila lire
per i trasgressori e da un minimo di 400 mila lire a un massimo di 5
milioni per gli addetti al controllo che ignorano il divieto del quale
dovrebbero assicurare il rispetto.
Irccs. La trasformazione degli Irccs pubblici (Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico) in fondazioni a gestione privata viene stabilita
in maniera dettagliata dal collegato ordinamentale; entro 180 giorni
dalla sua data di entrata in vigore.
Regioni. Le Regioni che non monitoreranno la spesa sanitaria, come
previsto dall’accordo dell’8 agosto scorso, sono escluse dalla quota
di incremento della spesa sanitaria prevista dall’accordo stesso e
pertanto potranno accedere soltanto ai fondi previsti dalla finanziaria
dello scorso anno.
A. T.
2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario
sioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42,
e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che
possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura
delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per
l’espletamento dell’esame finale senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica)).
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per
l’operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni
di cui all’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di
Conferenza Stato-Regioni tra il ministro della Salute, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l’operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a
detto operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica
od ostetrica o sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specia-
listico in Scienze infermieristiche ((e delle professioni sanitarie)), organizzato dalle università ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del decreto del ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. ((I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente,
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di
assistente sociale sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto del ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università)). All’articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica
delle professioni sanitarie,".
10-bis. ((Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e
socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi
dell’Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di
cui al comma 1)).
10-ter. ((Il ministro della Salute può autorizzare le Regioni a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l’eserci-
zio in Italia della specifica professione )).
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti
dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell’8
agosto 2001.
Art. 1-bis.
(( Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ))
((1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in
clinica del lavoro", sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni")).
Art. 1-ter.
((Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e
di Bolzano))
((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti)).
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Presa Diretta
l’infermiere 1/2002
Firmato il Ccnl del secondo biennio economico 2000-2001 della Sanità privata
Modello pubblico per i privati
DI
ANSELMO TERMINELLI
A
A DARE UN’IMPRONTA
CARATTERISTICA
A QUESTO NUOVO
CONTRATTO
DI LAVORO
È L’ADEGUAMENTO
DELLE NORME
A QUELLE DEL
CONTRATTO PUBBLICO
MISURE DI…INQUADRAMENTO
Inquadramento nella categoria D dall’1/9/2001 e posizioni
economiche.
Posizioni
Stipendio base
economiche
annuo
iniziale al
31/8/2001
C --> D
C1 --> D
C2 --> D1
C3 --> D2
C4 --> D3
19.568.000
20.775.000
21.639.000
22.790.000
24.028.000
Stipendio base
annuo
iniziale
all’1/9/2001
Assegno
annuo
ad personam
dall’1/9/2001
22.164.000
22.164.000
23.431.000
24.700.000
26.539.000
1.199.000
796.000
678.000
77.000
umento medio mensile lordo di oltre 50 euro per gli
operatori del settore privato, passaggio nella categoria D degli infermieri professionali e riconoscimento dell’indennità di coordinamento. Il contratto del
secondo biennio economico 2000-2001 della Sanità privata, sottoscritto lo scorso 21 dicembre a Roma
da Aris, Fondazione Don Gnocchi – l’Aiop non ha firmato – e da Fp-Cgil, Cisl-Fps e Uil Fpl, ha ripreso tutti i contenuti del contratto del settore pubblico, adeguandoli alle caratteristiche proprie del privato. Lo
stipendio tabellare del lavoratore delle strutture private, ad esempio, ha subìto un aumento medio lordo
mensile di 6-7 mila lire (3,10-3,62 €) rispetto al pubblico, per far fronte alla mancanza dei fondi per la
progressione orizzontale e verticale di carriera. Inoltre, al personale che non ha usufruito del passaggio
alla categoria D è stata riconosciuta una indennità
annua lorda di 325 mila lire (167,85 €).
“Siamo soddisfatti di questo accordo – ha dichiarato Giovanni Costantino, responsabile dell’Ufficio lavoro e relazioni sindacali dell’Aris – in quanto segue il percorso tracciato dai contratti precedenti. Lo sforzo che fa l’associazione è quello di
tendere a uniformare il contratto dell’area privata
con quello dell’area pubblica, sempre però nel rispetto della specificità del settore privato.
L’obiettivo è quello di garantire ai dipendenti delle nostre strutture, siano esse ospedali classificati,
case di cure o centri di riabilitazione, la pari dignità economica rispetto ai dipendenti pubblici,
pur nella coscienza che il lavoro svolto nelle nostre strutture è in alcuni casi addirittura più qualificato di quello svolto nelle strutture pubbliche”.
“Come organizzazioni sindacali siamo molto soddisfatti – dichiara Rossana Dettori, della Fp-Cgil
– in quanto questo accordo ci avvicina all’idea di
un contratto unico per il comparto Sanità”. Anche
AUMENTI, QUANTI E QUANDO - Gli incrementi economici del personale della Sanità per il biennio 2000-2001*
Posizioni
economiche
A
A1
A2
A3
A4
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2
C3
C4
D
D1
D2
D3
D4
E
E1
E2
Stipendio base
mensile
al 30/06/2000
961.333
1.063.833
1.115.583
1.171.500
1.242.333
1.219.583
1.296.833
1.333.750
1.368.833
1.442.250
1.529.750
1.626.583
1.695.833
1.788.167
1.887.417
1.737.417
1.839.000
1.940.750
2.088.167
2.236.667
2.140.833
2.860.833
3.708.500
Incrementi mensili
1/07/2000
1/1/2001
29.445
30.990
31.770
32.610
33.660
33.540
34.695
35.250
35.775
36.870
38.430
39.885
40.920
42.300
43.785
41.745
43.275
44.805
47.010
49.245
48.885
59.685
72.390
47.819
50.328
51.594
52.959
54.664
54.469
56.345
57.246
58.099
59.877
62.410
64.773
66.454
68.695
71.107
67.794
70.279
72.763
76.344
79.974
79.389
96.928
117.561
* sono esclusi i dipendenti delle strutture associate all’Aiop.
Fonte: Ccnl Sanità privata – secondo biennio economico 2000-2001
Stipendio base
annuo iniziale
al 30/06/2000
11.536.000
12.766.000
13.387.000
14.058.000
14.908.000
14.635.000
15.562.000
16.005.000
16.426.000
17.307.000
18.357.000
19.519.000
20.350.000
21.458.000
22.649.000
20.849.000
22.068.000
23.289.000
25.058.000
26.840.000
25.690.000
34.330.000
44.502.000
Stipendio base
annuo iniziale
all’1/7/2000
Stipendio base
annuo iniziale
al 1/1/2001
11.890.000
13.138.000
13.769.000
14.450.000
15.312.000
15.038.000
15.979.000
16.428.000
16.856.000
17.750.000
18.819.000
19.998.000
20.842.000
21.966.000
23.175.000
21.350.000
22.588.000
23.827.000
25.623.000
27.431.000
26.277.000
35.047.000
45.371.000
12.464.000
13.742.000
14.388.000
15.085.000
15.968.000
15.692.000
16.655.000
17.115.000
17.553.000
18.468.000
19.568.000
20.775.000
21.639.000
22.790.000
24.028.000
22.164.000
23.431.000
24.700.000
26.539.000
28.391.000
27.230.000
36.210.000
46.782.000
Le tabelle allegate al CCNL sono ovviamente ancora in lire (n.d.R.)
se, aggiunge Dettori, “questo accordo non riguarda tutta la Sanità privata in quanto l’Aiop si è sottratta alla firma”.
“Questo contratto – aggiunge Gabrio Maria Tonelli,
segretario nazionale della Cisl-Fps – riprende i contenuti dell’accordo dello scorso 24 luglio, sottoscritto con Aiop, Aris e Fondazione Don Gnocchi.
Ma adesso l’Aiop ha preferito seguire un’altra strada”.
Sulla mancata firma dell’Aiop interviene Carlo Fiordaliso, segretario generale della Uil-Fpl, per sottolineare che “l’attuale dirigenza dell’Aiop ha dimostrato poca lungimiranza”. Per Fiordaliso, questo
accordo “costituisce un consistente miglioramento per i lavoratori della Sanità privata, che storicamente operano in situazioni più difficoltose e meno ‘fortunate’ di quelle dei colleghi pubblici”.
“Certo – aggiunge Fiordaliso – restano ancora delle differenze a svantaggio del contratto del privato, a partire dai sistemi incentivanti per lo più asfittici e scollegati dal reale andamento della produttività delle strutture. Di sicuro, però, con la firma
di ieri abbiamo fatto un altro passo avanti nel processo di riavvicinamento dei due contratti”.
L’Aiop nel frattempo, il 6 dicembre, alla vigilia della firma del contratto, ha inviato alle case di cura
associate una circolare in cui, unilateralmente, ha
deciso il passaggio alla categoria D degli infermieri
professionali, ha riconosciuto alle caposala un nuovo inquadramento e non l’indennità, oltre naturalmente agli incrementi dovuti al tasso d’inflazione programmata.
“Anche se non abbiamo firmato – dichiara Franco
Bonanno, segretario generale dell’Aiop – daremo
lo stesso corso al contratto. A un contratto che esalta le professionalità e non le appiattisce”. Bonanno si riferisce in particolare alle caposala: “La caposala è già nella categoria D. Con il contratto del
comparto pubblico viene quindi “raggiunta” dall’infermiere professionale. Noi la inquadriamo invece nella categoria D3. Con il contratto appena
firmato resta in D e ha 3 milioni di lire (1549,37 €)
come indennità di coordinamento. Mentre nella
D3 gli viene riconosciuto economicamente anche
qualcosa in più di 3 milioni”.
“Nel contratto – spiega Tonelli della Cisl-Fps – l’indennità non riguarda solo le caposala, ma tutti i
coordinatori inquadrati nella categoria D. Per questi è prevista una quota fissa e una quota variabile da definire a livello di contrattazione aziendale.
L’Aiop invece omette la contrattazione aziendale e
colloca le caposala in una posizione economica D3
che non differenzia rispetto alla funzione, in quanto chiunque può raggiungere la D3. Col passaggio
da C a D, infatti, un infermiere normale può andare in D3. Svanisce quindi la differenza tra chi svolge funzioni di coordinamento e chi no”.
“I sindacati – ribatte Bonanno – ci hanno accusato di condotta antisindacale perché applichiamo
un contratto non sottoscritto. Ma la cosa sostanziale è che si tratta di un contratto economico, noi
non stiamo cambiando nessuna normativa di testa
nostra”.
Intanto per Fp-Cgil, Cisl-Fps e Uil-Fpl “la vertenza
contrattuale rimane aperta” e nel corso di questo
mese di gennaio 2002 i confederali minacciano
“nuove iniziative di lotta”.
Gli anni dei crediti
PRENDE IL VIA
DAL 1° GENNAIO LA FASE
“A REGIME” DELL’ECM:
LE INDICAZIONI
DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
L
a fase sperimentale dell’Ecm si concluderà il 31 dicembre prossimo: dal 1° gennaio 2002, dunque, la fase sperimentale finisce e il sistema prende definitivamente il via. Di seguito le indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
Inizio fase “a regime”. Per gli eventi formativi residenziali è fissata al 1°gennaio 2002, con riferimento alle richieste di accreditamento degli eventi che
si svolgeranno a partire dal 1° aprile 2002. Anche le
altre attività formative, diverse dalla formazione a
distanza, saranno considerate valide ai fini dell'acquisizione dei crediti solo se svolte a partire dal 1°
Insieme contro la Sclerosi multipla
Un corso di formazione ad hoc per infermieri: così si sostanzierà il Progetto InSieMe, Infermieri per la
Sclerosi Multipla, predisposto dall’Associazione e dalla Fondazione italiana Sclerosi multipla. Scopo
dell’iniziativa è quella di sviluppare e accreditare il ruolo dell’infermiere SM sul territorio nazionale
attraverso una formazione specifica degli Ip che operano nei circa 200 centri attivi in Italia. Per le 25 ore del
corso è già stato richiesto l’accreditamento al ministero della Salute per il piano di Ecm: tratterà i principali
aspetti fisiopatologici, psicologici e assistenziali del paziente con Sm. La prima fase del progetto ha visto la
selezione di 10 centri pilota al cui interno sono stati individuati infermieri che dopo il corso di base saranno
formati come istruttori. La fase successiva li vedrà coinvolti come docenti nei corsi a livello regionale e
interregionale destinati a Ip dei Dipartimenti di neurologia presso i quali operano cliniche e day hospital di
SM. Per informazioni è possibile rivolgersi al coordinamento del Progetto, Vico chiuso Paggi 3, 16128
Genova, tel. 010.27.13.226, e-mail: [email protected]
aprile. Le attività formative iniziate prima di tale data e completate successivamente, saranno prese in
considerazione solo per la parte svolta dopo il 1°
aprile e solo se detta parte consente un’autonoma
valutazione. Per la formazione a distanza, si ravvisa
la necessità di una ulteriore specifica fase sperimentale, per cui la data di inizio della fase a regime
stessa è differita a dopo la conclusione della sperimentazione.
Soggetti coinvolti. A partire dal 1° gennaio 2002, il
sistema dell'Ecm è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati e libero professionisti). È escluso dall'obbligo dell'Ecm il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero,
corsi pubblici di formazione post base propri della categoria professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, laurea specialistica) per tutto il periodo
di impegno formativo.
Procedure. L'accreditamento degli eventi formativi
residenziali inizia a partire dal 1° gennaio 2002. Le richieste di accreditamento devono essere prodotte almeno 90 giorni prima della data di inizio dell'evento
e non oltre 180 giorni prima di detta data.
Crediti formativi. Nel primo quinquienno il professionista dovrà “raccogliere” complessivamente 150
crediti formativi. Il primo anno è obbligato a seguire corsi per ottenere 10 crediti, l’anno successivo 20,
poi 30, 40 e 50; per un totale appunto di 150 “bollini blu”. A partire dal 2007, anche per uniformarsi ai
criteri internazionali, il numero dei crediti da acquisire da parte del singolo operatore sarà sempre di
150, ma in tre anni.
Ripartizione dei crediti. Almeno il 60% del debito
formativo deve essere soddisfatta con attività di formazione riferite agli obiettivi nazionali e regionali, il
▼
Presa Diretta 5
6
Presa Diretta
▼
l’infermiere 1/2002
[SEGUE]
USA: ASSISTENZA IN EMERGENZA
restante 40% attraverso percorsi formativi autogestiti.
Crediti e obiettivi formativi. Gli eventi coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale, dopo il primo biennio,
avranno in sede di conversione del punteggio
in crediti, una maggiorazione percentuale non
inferiore al 30%.
Valutazione eventi. Per la valutazione degli
eventi residenziali, si utilizzano i criteri già stabiliti in sede di sperimentazione e pubblicati
nel sito Web del ministero della Salute. Le altre forme di attività formativa, escluse quelle
di formazione a distanza, sono così valutate:
• attività formative all'estero (stage, corsi ecc.):
la valutazione è rimessa, almeno per il primo
biennio, di volta in volta alla Commissione
in modo da poter censire tutti i vari tipi di
attività in relazione ai vari Paesi e stabilire
criteri oggettivi al riguardo;
• congressi e conferenze all'estero: i congressi devono essere preventivamente accreditati a cura della corrispondente società scientifica o associazione professionale o ordine
professionale italiano;
• insegnamento e docenza nelle attività formative residenziali e attività di tutoraggio
nelle attività formative a distanza di Ecm:
consentono l'acquisizione di un numero di
crediti pari a 2 crediti per ora effettiva di attività.
Contribuzione. In via provvisoria, il contributo per tutti gli eventi residenziali è fissato
nella misura minima stabilita dalla legge, ovvero lire 500 mila (euro 258,23).
IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE STATUNITENSE
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE
SULLA CARENZA INFERMIERISTICA
“L’inadeguatezza dei servizi infermieristici è tra le più
importanti minacce che incombe sul futuro di un’assistenza sanitaria di qualità”. E ancora: “gli infermieri
rendono un servizio vitale in quanto permettono a
molti di ricevere un’assistenza preventiva essenziale e
spesso fungono da unico punto di accesso ai trattamenti necessari. Gli infermieri vegliano sul nostro sistema sanitario 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Se non ci sono infermieri a disposizione, una
struttura deve limitare il numero di pazienti da accogliere”. Così si è espressa la Commissione mista per
l’accreditamento delle organizzazioni sanitarie, nel
corso di un’audizione tenutasi lo scorso maggio dinanzi al Comitato del Senato statunitense per la sanità, l’educazione, il lavoro e le pensioni, facendo il
punto sulla “drammatica” carenza di infermieri negli
Stati Uniti. Crisi di disponibilità e distribuzione del
personale vi erano state anche in passato, ma questa,
sostiene la Commissione, è una situazione senza precedenti con ripercussioni gravissime su un sistema
sanitario già overstressed.
Alla Commissione spetta il compito di migliorare la
sicurezza del paziente e la qualità dell’assistenza: in
quest’ambito valuta l’adeguatezza delle organizzazioni da accreditare (circa 19 mila) e sta attualmente studiando gli standard destinati a ottimizzare gli staff infermieristici. La loro adeguatezza, infatti, va misurata
considerando molteplici fattori: dal controllo del turnover, al calcolo delle ore in cui un ospedale non può
DI
ARIANNA ALBERTI
accettare pazienti e trattare emergenze a causa della
carenza di personale, fino agli interventi chirurgici
posticipati o cancellati e alla quantità e tipologia di
errori medici correlati al personale.
E proprio sulla competenza professionale degli infermieri è stata espressa forte preoccupazione. Da un’analisi approfondita dei cosiddetti “eventi sentinella”
segnalati spontaneamente dalle organizzazioni accreditate, emerge che l’assistenza infermieristica è uno
dei fattori principali alla base di circa il 24 per cento
di episodi inaspettati e gravi, spesso connessi al decesso del paziente o, quantomeno, a lesioni o alla perdita permanente di alcune funzioni. Per contrastare
adeguatamente i rischi legati alla carenza di infermieri, è necessario interrogarsi sugli aspetti che rendono questa professione sempre meno attraente. E
valutare l’incidenza di carichi di lavoro pesanti, di una
media più alta di malattie, della richiesta/necessità di
straordinari, delle incombenze di ufficio che sottraggono tempo alla cura del paziente, di una preparazione professionale inadeguata a gestire un’assistenza sempre più sofisticata, di una mancanza generale
di un’autorità delegata, di un’erosione di prestigio e
di un ruolo non ben definito in relazione agli altri
operatori e allo staff ausiliario. “Quella dell’infermiere non è una professione neutra e non è stato fatto
molto per renderla una scelta di carriera” conclude
la Commissione, che ha giudicato positivamente gli
incentivi proposti dal Comitato senatoriale.
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