Prontuario alle dimissioni 2014 Il prontuario alle dimissioni è uno strumento a disposizione dello specialista ospedaliero, per agevolarlo nella scelta dei farmaci con il miglior profilo costo \ efficacia, che richiama al contempo gli obblighi normativi vigenti per determinati farmaci (rispetto delle Nota AIFA, compilazione corretta del piano terapeutico, ricette limitative per alcuni farmaci etc. ). Il ruolo dello specialista ospedaliero nella scelta della terapia con i farmaci più appropriati è fondamentale, in quanto molte scelte terapeutiche, anche per farmaci destinati a patologie croniche, sono effettuate direttamente dallo specialista e l’attività prescrittiva del medico di medicina generale è agevolata se gli pervengono indirizzi terapeutici coerenti con i principi di appropriatezza, limitazioni prescrittive, corretta allocazione delle risorse. Un rapporto fluido nella continuità ospedale \territorio deve quindi garantire da un lato il corretto rispetto della normativa, onde evitare tra l’altro le peregrinazioni del paziente tra specialista e medico di medicina generale in caso di incongruenze, e dall’altro lato che i principi di carattere farmaco economico siano condivisi e accettati sia al livello specialistico che territoriale. Per questo motivo verranno di seguito ricordate alcune modalità prescrittive e principi a carattere generale, oltre che fornire link pratici e allegati che possano essere utili al momento prescrittivo. Farmaci sottoposti a piano terapeutico Alcuni farmaci possono essere prescritti solo se lo specialista (a volte identificato nel dettaglio della branca specialistica richiesta o della struttura in cui opera), compila uno specifico modulo , denominato piano terapeutico. Il template del modulo può essere lo stesso anche per principi attivi diversi o può essere specifico per alcuni principi attivi, a seconda di quanto stabilito a livello ministeriale. Da alcuni anni esiste poi una modalità più stringente di compilazione del piano terapeutico, che avviene attraverso delle specifiche piattaforme informatiche AIFA, accessibili via web, per il monitoraggio di specifici farmaci che sono prescrivibili in SSN solo per la coorte di pazienti che risulti clinicamente eleggibile dopo aver inserito le specifiche presenti nella piattaforma di monitoraggio. Si ricorda che, per i farmaci NON sottoposti alla compilazione del piano terapeutico tramite piattaforma AIFA, la ASL di Milano – al fine di agevolare la corretta compilazione del piano e la circolazione della informazione – ha da anni predisposto una piattaforma informatizzata per la compilazione dei piani terapeutici, disponibile all’indirizzo web https://pianiterapeutici.asl.milano.it previo accreditamento del singolo specialista per il tramite della Direzione Sanitaria della struttura cui afferisce. Pertanto lo specialista che desideri accedere a questa piattaforma può contattare la propria Direzione Sanitaria, richiedendo le credenziali di accreditamento alla piattaforma ASL e inviando per conoscenza la richiesta anche all’indirizzo mail [email protected].. La compilazione con la piattaforma informatizzata ASL supporta lo specialista, impedendo la compilazione di piani incongruenti o errati, fornisce in automatico l’anagrafica aggiornata delle specialità medicinali afferenti a quel piano, nonché l’anagrafica corretta di tutti i cittadini lombardi, garantisce allo specialista un proprio archivio informatico dei piani compilati, senza necessità di dover consultare un archivio cartaceo al momento del rinnovo. La piattaforma di ASL non è al momento dotata di firma elettronica e, benché adottata anche da altre ASL lombarde, è visibile solo presso la ASL di Milano. Questi due limiti comportano che, dopo la compilazione del piano, sia necessario: a) Per assistiti residenti nella ASL di Milano = stampare e firmare una copia del piano terapeutico che il paziente consegnerà al proprio medico di medicina generale per la successiva prescrizione su ricettario SSN. NON è necessario che venga trasmessa una copia cartacea del piano alla ASL, perché tale obbligo è già soddisfatto dalla sua compilazione sulla piattaforma informatica ASL b) Per assistiti NON residenti nella ASL di Milano = stampare e firmare DUE copie del piano: una sempre destinata al Medico di medicina generale per il tramite del paziente e l’altra alla ASL di residenza del paziente Nel caso di compilazione di piano terapeutico tramite la piattaforma di monitoraggio AIFA – ove richiesto dalla normativa – devono essere stampate sempre DUE copie del piano terapeutico, non firmate in quanto l’accesso alla piattaforma AIFA identifica univocamente lo specialista prescrittore. Una copia è destinata al medico di medicina generale e l’altra copia va recapitata alla ASL preferibilmente per il tramite della Direzione sanitaria a cui il medico specialista afferisce oppure per il tramite del paziente. La Direzione sanitaria trasmette i piani terapeutici alla ASL di Milano SSD Governo della Farmaceutica (Via Ippocrate 45 20161 Milano, fax 02.8578.2550, mail [email protected]), mentre il paziente deve consegnare il piano TASSATIVAMENTE al proprio distretto ASL di competenza territoriale. Si riportano nell’allegato 1 i farmaci sottoposti a piano terapeutico alla data del 15 settembre 2014 , specificando quali siano quelli vincolati a da uno specifico template o dalla compilazione nella piattaforma AIFA. Farmaci a prescrizione limitativa Alcuni farmaci prevedono che la dispensazione in SSN sia effettuata unicamente se la prescrizione provenga da determinati specialisti. Qualora però il farmaco sia soggetto a piano terapeutico, l’obbligo è già assolto dalla presenza del piano e il medico di medicina generale, conservando copia del piano, può procedere alla prescrizione su ricettario SSN. Viceversa, se il farmaco NON è sottoposto a piano, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE lo specialista a redigere le singole prescrizioni sul ricettario SSN. Si allega elenco al 15 settembre 2014 dei farmaci sottoposti a ricetta limitativa (allegato 2) Prescrizioni o modifiche di terapie erogati in SSN La scelta della terapia da erogarsi in SSN più appropriata per un paziente deve avvenire in coerenza con i seguenti principi: Rispetto delle indicazioni terapeutiche in scheda tecnica del farmaco. L’utilizzo di medicinali al di fuori di queste indicazioni non è a carico del SSN e prevede l’acquisizione di consenso informato da parte del paziente. Unica eccezione è costituita dai farmaci facenti parte degli elenchi di cui alla Legge 648\96 (si allega link : http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazioneclinica) che però non sono erogati su ricettario SSN, ma vengono dispensati direttamente dall’ospedale al singolo paziente. L’ASL rimborsa poi all’ospedale la spesa sostenuta, previa rendicontazione del farmaco nella tipologia 3 del file F Rispetto delle Note AIFA, ove presenti (si allega link http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa) che limitano la concedibilità SSN rispetto alle indicazioni contenute in scheda tecnica. Una eventuale scelta terapeutica al di fuori di quanto previsto dalle Note AIFA, ma all’interno delle indicazioni previste in scheda tecnica, è a carico del paziente, ma non necessita di suo consenso informato. Coerenza con le linee guida concordate con la ASL per determinate patologie (link alle linee guida …) Coerenza con i profili costo\efficacia per uno specifico farmaco in un determinato paziente, al fine di garantire un corretto uso delle risorse e riduzione degli sprechi. A questo fine si raccomanda di dare la priorità alle terapie con farmaci con principio attivo a brevetto scaduto (farmaci equivalenti) che garantiscono tra l’altro livelli di sicurezza d’impiego elevati, in quanto si tratta di molecole da decine d’anni in terapia e di uso ampiamente consolidato. I farmaci con principio attivo a brevetto scaduto sono caratterizzati da minori costi per il SSN e consentono di reinvestire risorse per garantire tra l’altro terapie con farmaci di più recente registrazione, spesso di fascia H e erogabili solo tramite file F. Mensilmente, AIFA aggiorna l’elenco dei principi attivi a brevetto scaduto indicando il prezzo di rimborso in SSN di ogni principio attivo. Si allega quindi il link da cui è possibile consultare l’aggiornamento vigente e l’elenco dei relativi prodotti e prezzi (lista di trasparenza, si allega link http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenzae-rimborsabilit%C3%A0) . I principi attivi a brevetto scaduto possono essere commercializzati come specialità o come farmaci generici, privi di nome di fantasia ma bioequivalenti alla specialità di riferimento. Qualora un farmaco costituito da un principio attivo a brevetto scaduto abbia costo superiore a quello riportato nell’elenco AIFA, il SSN rimborsa SOLO il costo riportato in elenco e l’eventuale differenza è a carico SEMPRE del paziente, qualunque siano le motivazioni che abbiano portato alla scelta di quella specifica denominazione commerciale e qualunque sia l’esenzione in possesso al paziente. La prescrizione di un farmaco con principio attivo a brevetto scaduto comporta che in farmacia venga erogato uno dei prodotti commerciale con prezzo allineato a quello indicato in elenco AIFA, qualunque sia l’indicazione apposta dal prescrittore sulla ricetta (principio attivo \nome commerciale della specialità \ indicazione del principio attivo e della ditta produttrice del generico). Qualora il prescrittore voglia garantire al paziente continuità di terapia nel tempo rispetto alla ditta produttrice del farmaco erogato, lo deve specificare in ricetta indicando sia la ditta produttrice (o il nome commerciale) che adeguate ed esaurienti motivazioni; ovviamente se la specifica commerciale indicata (nome della specialità o nome della ditta produttrice del generico) ha prezzo superiore a quello di riferimento in elenco AIFA, il paziente sarà tenuto, come sopra ricordato, a farsi carico della differenza prezzo. Un’altra potenziale fonte di risorse per il SSN e di farmaci con favorevole profilo costo \ efficacia è costituita dai farmaci biosimilari. Essi sono farmaci biotecnologici a brevetto scaduto, prodotti da altre ditte rispetto al produttore del farmaci originatore, ex titolare di brevetto; sono contraddistinti da nomi commerciali di fantasia e non, a differenza degli equivalenti, dal nome del principio attivo affiancato dal nome del produttore. Come i farmaci equivalenti, anche i farmaci biosimilari hanno un costo ridotto rispetto a principi attivi simili e ancora coperti da brevetto, ma in questo caso le procedure di produzione biologica sono tali che non è implicita l’automatica sostituzione tra diversi prodotti commerciali di uno stesso principio attivo, come avviene invece per i farmaci equivalenti. Infatti la possibile variabilità biologica, anche ai fini di eventuali immunogenicità, comporta che la farmacia sia tenuta obbligatoriamente a consegnare al paziente il prodotto commerciale indicato dal prescrittore sulla ricetta SSN e che eventuali differenze di prezzo di farmaci costituiti dalla stessa molecola biologica attiva non siano mai a carico del paziente, ma sempre sopportate dal SSN. Pertanto ogni paziente dovrebbe essere “fidelizzato” ad uno specifico prodotto per tutta la durata della terapia, evitando gli shift tra prodotti costituiti dalla medesima molecola biologica.. per questo motivo la prima scelta terapeutica (paziente “naive” cioè che non ha mai effettuato terapia con quella molecola) va condotta privilegiando i farmaci biosimilari, a parità di indicazioni rispetto all’originatore, perché hanno costi inferiori per il SSN. Per garantire tutto ciò, il prescrittore – sia lo specialista che il medico di medicina generale – è opportuno che indichi SIA nella ricetta SSN CHE nel piano terapeutico il nome commerciale del prodotto (privilegiando, come si è detto, i farmaci biosimilari nel paziente naive) e non il nome della molecola biologicamente attiva, così da evitare che al paziente vengano erogati, di volta in volta, prodotti commerciali diversi in farmacia della stessa molecola biologicamente attiva. Si allega (allegato 3) l’elenco al 15 settembre 2014 dei farmaci biotecnologici per i quali è commercializzato il biosimilare (indicato in grassetto) Lo specialista che redige consigli terapeutici per il medico di medicina generale è tenuto ad indicarli specificando il principio attivo ( o il gruppo terapeutico omogeneo) e non il nome commerciale del farmaco (con l’eccezione sopra citata dei farmaci biotecnologici/biosimilari, per i quali va indicato il nome commerciale del farmaco). Dal momento che anche gli specialisti sono in possesso di ricettario SSN, anche al fine di agevolare il paziente, è opportuno che la prescrizione in SSN sia effettuata direttamente dallo specialista al momento del contatto con il paziente. In specifico, per garantire una migliore comprensione sull’andamento delle prescrizioni, questo deve avvenire con particolare riguardo per prescrizioni di farmaci appartenenti agli ATC C10(statine),C08 - C09 - C010(antiipertensivi), N06( antidepressivi) M01- antinfiammatori e antireumatici ,M05- farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa ,J01-antibatterici per uso sistemico. Distribuzione per conto (DPC) Al fine di diminuire i costi dei farmaci in SSN agendo anche sul prezzo di acquisto degli stessi, e non solo sulle scelte prescrittive, le ASL possono acquistare direttamente i farmaci compresi nell’elenco AIFA PHT (prontuario ospedale territorio) e consegnarli alle farmacie del territorio. Le farmacie li consegneranno ai pazienti, previa presentazione della relativa ricetta SSN, ricevendone solo un compenso per la prestazione effettuata. Questa procedura comporta un risparmio per il SSN in quanto il prezzo di acquisto di un farmaco da parte della ASL e il compenso per la farmacia sono meno onerosi per il SSN rispetto al prezzo di rimborso tradizionale in SSN. Il farmaco acquistato dalla Asl può essere consegnato al paziente, a condizione che non sia prescritto insieme ad altri farmaci che seguono la normale via distributiva (ossia acquisto da parte delle farmacie e rimborso alle stesse ai costi SSN). E’ necessario pertanto che in caso di politerapie, il proscrittore rediga ricette SSN che riportino unicamente i farmaci in distribuzione per conto ASL. Si allega elenco dei farmaci che in ASL Milano al 15 settembre 2014 sono sottoposti a questa modalità distributiva (allegato 4).