PRINCIPI CONTABILI IL PUNTO sugli IAS Il PUNTO sugli IAS: l’«AMBITO APPLICATIVO» della NUOVA GRAMMATICA CONTABILE È definitivo il decreto per rendere il Tuir «Ias compatibile». Di seguito le società obbligate ad adottare gli Ias/Ifrs già dal 2005 e quelle che hanno tale facoltà. TEMPI ed AMBITO di APPLICAZIONE degli IAS/IFRS È stato approvato definitivamente lo schema di decreto per rendere il Tuir «Ias compatibile». Dopo aver analizzato gli aspetti fiscali più delicati del decreto (si veda pag. 25 della Rivista) siamo ora a chiarire l’ambito di applicazione con riferimento ai bilanci di esercizio e consolidati. La nuova grammatica contabile europea, in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede l’obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs per le seguenti società: ● società quotate; ● società con strumenti finanziari diffusi; ● banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione risparmio; ● enti finanziari vigilati; ● assicurazioni quotate e non quotate. I soggetti citati (tranne le assicurazioni) hanno la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili nel 2005, mentre saranno obbligate a partire dal 2006. Le società controllate dalle società citate e le altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori), hanno la facoltà già a partire dal 2005 di redigere il bilancio consolidato e d’esercizio secondo gli Ias/Ifrs. La ratio della norma è volta a permette una adozione graduale degli Ias/Ifrs a partire dal 2005 per le società non ancora pronte sotto il profilo tecnico-organizzativo e, nel contempo, di evitare un costoso regime di «doppia contabilità» per le società che redigono il consolidato. Applicazione degli Ias/Ifrs Anno 2005 Anno 2006 Bilancio consolidato Ias obbligatori Ias obbligatori Bilancio esercizio Ias facoltativi Ias obbligatori Bilancio consolidato Ias obbligatori Ias obbligatori Escluse dagli Ias Ias obbligatori per quotate che non redigono il consolidato Bilancio consolidato Ias facoltativi Ias facoltativi Bilancio esercizio Ias facoltativi Ias facoltativi Società diverse dalle precedenti (escluse dal bilancio in forma abbreviata) Bilancio esercizio Ias facoltativi (*) Ias facoltativi (*) Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435bis, c.c.) Bilancio esercizio Escluse dagli Ias Escluse dagli Ias Soggetti società quotate società con strumenti finanziari diffusi banche, Sim, Sgr enti finanziari vigilati ● ● ● ● Bilanci Assicurazioni Bilancio esercizio Società controllate e collegate di società di cui ai punti precedenti e di altre società che redigono il consolidato (escluse le minori) (*) l’adozione degli Ias sarà facoltativa nel momento in cui il Governo adotterà un decreto attuativo che lo preveda specificamente N° 5 - 21 marzo 2005 IL SOLE 24 ORE 41 PRINCIPI CONTABILI IL PUNTO sugli IAS NON APPLICAZIONE degli IAS L’art. 5 del citato decreto, di fatto, ribadisce quanto già contenuto nello Ias 1. Questo prevede che nei «casi eccezionali» in cui l’applicazione degli Ias/Ifrs non porti ad una «rappresentazione veritiera e corretta» della situazione aziendale, la disposizione contenuta nei principi contabili internazionali non debba essere adottata. Tale norma è adottabile solo nei «casi eccezionali». Occorre, adesso, che si determini una prassi consolidata che spieghi e giustifichi l’eccezionalità dell’evento alla base dell’applicazione della cosiddetta overriding rule. In ogni circostanza, tali episodi non potranno verificarsi in maniera ricorrente. Gli eventuali utili derivanti dalla menzionata deroga «sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». DISTRIBUZIONE di UTILI e RISERVE L’art. 6 disciplina, invece, la delicata problematica della distribuibilità di eventuali utili o riserve. Il Legislatore si sofferma in particolare sul trattamento degli eventuali utili «non realizzati» derivanti dall’adozione del fair value inteso come «corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione libera». Il Legislatore ha optato, in linea di massima, per vietare la distribuzione di utili non ancora realizzati. È, comunque, concessa – per coerenza con quanto previsto dalla disciplina bancaria in materia di rivalutazioni - la distribuzione di utili connessi alla valutazione al fair value (valore equo) o per mezzo del metodo del patrimonio netto degli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e in coperture. Le plusvalenze – al netto dell’onere fiscale - sono iscritte in una riserva non distribuibile. Qualora l’utile d’esercizio sia inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, accantonando utili di esercizi successivi. Questa riserva si riduce, quindi, anche per effetto dell’ammortamento dei beni soggetti alla valutazione al fair value e può essere utilizzata per la copertura delle perdite d’esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili e la riserva legale. Non possono, inoltre, essere distribuite le riserve costituite in relazione alla rideterminazione di valori in aumento degli elementi dell’attivo per cui è prevista la valutazione al fair value (valore equo), per esempio, attività materiali e immateriali. VARIAZIONI di PATRIMONIO NETTO e PATRIMONI DESTINATI L’art. 7 si occupa del trattamento delle variazioni di patrimonio netto in sede di apertura del primo bilancio redatto in conformità agli Ias/Ifrs. In questo caso, si prevede che le società che fanno uso dei principi contabili internazionali debbano seguire le medesime disposizioni previste in materia di distribuzione di utili e riserve sopra esposte. Stesso discorso per le riserve che emergono in tale sede per la valutazione al fair value di attività materiali e immateriali. Devono essere, invece, iscritti tra le riserve disponibili i valori emersi in sede di prima applicazione dalla valutazione degli strumenti finanziari per negoziazione e delle operazioni in cambi e dall’incremento patrimoniale delle attività materiali valutate al fair value e non ammortizzate (investimenti immobiliari). Sono, ancora, previste dall’art. 8 indicazioni specifiche in materia di patrimoni destinati a specifici affari costituiti ex art. 2447-bis, c.c., e seguenti. Questi sono costituiti per mezzo di una deliberazione societaria in cui deve essere previsto anche il sistema di rendicontazione economico-finanziario e continueranno a poter essere adottati anche con l’applicazione dei principi contabili internazionali. Il decreto legislativo in parola prevede che la rendicontazione dei patrimoni destinati creati da imprese che applicano gli Ias/Ifrs sia redatta seguendo egualmente i principi contabili internazionali e sia allegata al bilancio. a cura di Michele Iori e Matteo Pozzoli 42 IL SOLE 24 ORE N° 5 - 21 marzo 2005