PRINCIPI CONTABILI
IL PUNTO sugli IAS
Il PUNTO sugli IAS:
l’«AMBITO APPLICATIVO» della NUOVA
GRAMMATICA CONTABILE
È definitivo il decreto per rendere il Tuir «Ias compatibile».
Di seguito le società obbligate ad adottare gli Ias/Ifrs
già dal 2005 e quelle che hanno tale facoltà.
TEMPI ed AMBITO di APPLICAZIONE degli IAS/IFRS
È stato approvato definitivamente lo schema di decreto per rendere il Tuir «Ias compatibile». Dopo aver
analizzato gli aspetti fiscali più delicati del decreto (si veda pag. 25 della Rivista) siamo ora a chiarire l’ambito
di applicazione con riferimento ai bilanci di esercizio e consolidati.
La nuova grammatica contabile europea, in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede l’obbligo di redigere il
bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs per le seguenti società:
● società quotate;
● società con strumenti finanziari diffusi;
● banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione risparmio;
● enti finanziari vigilati;
● assicurazioni quotate e non quotate.
I soggetti citati (tranne le assicurazioni) hanno la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai
principi contabili nel 2005, mentre saranno obbligate a partire dal 2006.
Le società controllate dalle società citate e le altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle
minori), hanno la facoltà già a partire dal 2005 di redigere il bilancio consolidato e d’esercizio secondo gli Ias/Ifrs.
La ratio della norma è volta a permette una adozione graduale degli Ias/Ifrs a partire dal 2005 per le società
non ancora pronte sotto il profilo tecnico-organizzativo e, nel contempo, di evitare un costoso regime di
«doppia contabilità» per le società che redigono il consolidato.
Applicazione degli Ias/Ifrs
Anno 2005
Anno 2006
Bilancio
consolidato
Ias obbligatori
Ias obbligatori
Bilancio esercizio
Ias facoltativi
Ias obbligatori
Bilancio
consolidato
Ias obbligatori
Ias obbligatori
Escluse dagli Ias
Ias obbligatori per quotate che
non redigono il consolidato
Bilancio
consolidato
Ias facoltativi
Ias facoltativi
Bilancio esercizio
Ias facoltativi
Ias facoltativi
Società diverse dalle precedenti (escluse dal bilancio in forma abbreviata)
Bilancio esercizio
Ias facoltativi (*)
Ias facoltativi (*)
Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435bis, c.c.)
Bilancio esercizio
Escluse dagli Ias
Escluse dagli Ias
Soggetti
società quotate
società con strumenti finanziari diffusi
banche, Sim, Sgr
enti finanziari vigilati
●
●
●
●
Bilanci
Assicurazioni
Bilancio esercizio
Società controllate e collegate di società di cui ai punti precedenti e di
altre società che redigono il consolidato (escluse le minori)
(*) l’adozione degli Ias sarà facoltativa nel momento in cui il Governo adotterà un decreto attuativo che lo preveda specificamente
N° 5
- 21 marzo 2005
IL SOLE 24 ORE
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PRINCIPI CONTABILI
IL PUNTO sugli IAS
NON APPLICAZIONE degli IAS
L’art. 5 del citato decreto, di fatto, ribadisce quanto già contenuto nello Ias 1. Questo prevede che nei «casi
eccezionali» in cui l’applicazione degli Ias/Ifrs non porti ad una «rappresentazione veritiera e corretta»
della situazione aziendale, la disposizione contenuta nei principi contabili internazionali non debba essere
adottata.
Tale norma è adottabile solo nei «casi eccezionali». Occorre, adesso, che si determini una prassi consolidata
che spieghi e giustifichi l’eccezionalità dell’evento alla base dell’applicazione della cosiddetta overriding
rule. In ogni circostanza, tali episodi non potranno verificarsi in maniera ricorrente.
Gli eventuali utili derivanti dalla menzionata deroga «sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato».
DISTRIBUZIONE di UTILI e RISERVE
L’art. 6 disciplina, invece, la delicata problematica della distribuibilità di eventuali utili o riserve. Il Legislatore
si sofferma in particolare sul trattamento degli eventuali utili «non realizzati» derivanti dall’adozione del fair
value inteso come «corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti
consapevoli e disponibili, in una transazione libera».
Il Legislatore ha optato, in linea di massima, per vietare la distribuzione di utili non ancora realizzati. È,
comunque, concessa – per coerenza con quanto previsto dalla disciplina bancaria in materia di rivalutazioni
- la distribuzione di utili connessi alla valutazione al fair value (valore equo) o per mezzo del metodo del
patrimonio netto degli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e in coperture. Le plusvalenze
– al netto dell’onere fiscale - sono iscritte in una riserva non distribuibile.
Qualora l’utile d’esercizio sia inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, accantonando utili di esercizi successivi. Questa riserva si riduce,
quindi, anche per effetto dell’ammortamento dei beni soggetti alla valutazione al fair value e può essere
utilizzata per la copertura delle perdite d’esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili e la riserva
legale.
Non possono, inoltre, essere distribuite le riserve costituite in relazione alla rideterminazione di valori in
aumento degli elementi dell’attivo per cui è prevista la valutazione al fair value (valore equo), per esempio,
attività materiali e immateriali.
VARIAZIONI di PATRIMONIO NETTO e PATRIMONI DESTINATI
L’art. 7 si occupa del trattamento delle variazioni di patrimonio netto in sede di apertura del primo bilancio
redatto in conformità agli Ias/Ifrs. In questo caso, si prevede che le società che fanno uso dei principi contabili
internazionali debbano seguire le medesime disposizioni previste in materia di distribuzione di utili e riserve
sopra esposte. Stesso discorso per le riserve che emergono in tale sede per la valutazione al fair value di
attività materiali e immateriali.
Devono essere, invece, iscritti tra le riserve disponibili i valori emersi in sede di prima applicazione dalla
valutazione degli strumenti finanziari per negoziazione e delle operazioni in cambi e dall’incremento patrimoniale
delle attività materiali valutate al fair value e non ammortizzate (investimenti immobiliari).
Sono, ancora, previste dall’art. 8 indicazioni specifiche in materia di patrimoni destinati a specifici affari
costituiti ex art. 2447-bis, c.c., e seguenti. Questi sono costituiti per mezzo di una deliberazione societaria
in cui deve essere previsto anche il sistema di rendicontazione economico-finanziario e continueranno
a poter essere adottati anche con l’applicazione dei principi contabili internazionali. Il decreto legislativo in
parola prevede che la rendicontazione dei patrimoni destinati creati da imprese che applicano gli Ias/Ifrs
sia redatta seguendo egualmente i principi contabili internazionali e sia allegata al bilancio.
a cura di Michele Iori e Matteo Pozzoli
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N° 5
- 21 marzo 2005
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