Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 LA DIRETTIVA 93/42/CEE E LE NORME ISO 9000 Questo documento è stato creato per fornire alle aziende che lavorano nel settore biomedicale alcuni documenti informativi sulla Direttiva 93/42/CEE (Dispositivi Medici) e sull'applicazione delle norme ISO 9000. La Direttiva é stata formalmente recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/97 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 03/03/97. Fin dal 01/01/95 la Direttiva consente giá la circolazione dei Dispositivi Medici marcati CE in tutto il territorio nazionale senza necessitá di altre autorizzazioni. Dal 15/06/98 i fabbricanti di Dispositivi Medici destinati al mercato comunitario dovranno immettere sul mercato solo dispositivi conformi a quanto disposto dalla Direttiva, e sul territorio italiano i contravventori potranno essere sanzionati secondo quanto disposto dal Decreto giá citato. La Direttiva riguarda i Fabbricanti, ma la sua applicazione coinvolge anche i sub-fornitori (gruppisti,sterilizzatori ecc.) e i clienti (Rivenditori, Ospedali ecc ), e per tutti costoro é importante disporre di corrette informazioni per poter affrontare seriamente e senza spreco di risorse l'adeguamento alla Direttiva. Alcune delle piú importanti di queste informazioni si possono trovare nei documenti contenuti in questa pagina. Il primo documento é una sintesi della Direttiva 93/42, che ne analizza i contenuti e le modalità di applicazione, spiegando cosa si intenda per Dispositivo medico e per Fabbricante, cosa siano i Requisiti essenziali, cosa debba fare un Fabbricante per soddisfarli ed infine come, dopo averli soddisfatti, possa ottenere le necessarie autorizzazioni per poter apporre sui propri prodotti la marcatura CE. Il secondo documento mostra come si possano utilizzare le norme tecniche armonizzate, sia quelle di prodotto che quelle di Sistema Qualitá (ISO 9000), per soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva. Chi dovesse rendere operante in azienda un Sistema Qualitá potrà trovare, in una relazione sull'approccio alle ISO 9000, una guida per muoversi con piú sicurezza in questa direzione, evitando errori di impostazione che potrebbero compromettere il risultato. Una breve descrizione della struttura del Fascicolo Tecnico, fornisce alcuni elementi utili per poter preparare in modo adeguato e completo questo importante documento, che va tenuto a disposizione dell'Autorità competente e degli Organismi Notificati. Chi produce dispositivi pericolosi, non trova nelle norme armonizzate un adeguato supporto, e non si accontenta di una Analisi dei rischi solo qualitativa, puó trovare qui un metodo di calcolo dei -1- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 rischi utilizzabile in queste situazioni, in grado di determinare per via matematica i livelli massimi accettabili di difettosità. E' anche disponibile l'elenco delle Autorità competenti e degli Organismi Notificati Europei. -2- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 SINTESI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI 1-LE DIRETTIVE CEE Nella Unione Europea la Commissione sta organizzando un sistema di controllo per garantire che i prodotti in commercio soddisfino alcuni Requisiti essenziali. Chiunque immetta un prodotto in commercio prima dell'immissione deve verificare che il prodotto sia conforme a questi Requisiti essenziali. Chi si assume tale responsabilita' viene definito Fabbricante e, dopo aver svolto la verifica, deve compilare una Dichiarazione di conformita' e apporre sul prodotto la 'Marcatura CE' (non marchio ne' marchiatura), in pratica un bollino o simili con la scritta CE. Va quindi sottolineato che : a)Il fabbricante non e' necessariamente un'azienda che fabbrichi qualcosa nel senso comune del termine. b)Il fabbricante deve essere uno che conosce perfettamente l'intero processo, dalla progettazione, fabbricazione e trasporto fino all'utilizzo, in modo da identificare i punti critici che possano creare situazioni di pericolo e adottare le opportune contromisure (verifiche, collaudi, istruzioni per l'uso ecc.). c)La verifica della riduzione/eliminazione dei rischi e' responsabilita' esclusiva del fabbricante, che in caso di danno per una lavorazione difettosa, anche se fatta da altri, e' l'unico chiamato a rispondere. d)Chi lavora qualcosa su istruzioni di un fabbricante e' considerato subfornitore e lasciato alla sorveglianza del fabbricante stesso senza possibilita' o obbligo di marcatura CE. Per la verifica della soddisfazione dei Requisiti essenziali il fabbricante puo' procedere quasi sempre per suo conto , ma per alcuni prodotti, ritenuti pericolosi, e' obbligatorio l'intervento di un 'Organismo notificato' prima dell'immissione in commercio. Gli Organismi Notificati vengono scelti dai governi nazionali. I Requisiti essenziali vengono descritti in apposite Direttive, che ogni stato membro della UE deve poi convertire in legge sul suo territorio. Questo e' un punto debole del sistema perche' spesso il recepimento tarda di anni o avviene in modo talmente incoerente da creare gravi difficolta' alle aziende, che talvolta si ritrovano con decreti applicativi in contrasto con la Direttiva di riferimento. -3- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 SE E' GRAVE CHE CIRCOLINO PRODOTTI 'CATTIVI' CHE NON SODDISFANO I REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE, PERCHE' FANNO CONCORRENZA SLEALE AI PRODOTTI 'BUONI', E' ALTRETTANTO GRAVE CHE VENGANO IMPOSTE LEGGI CHE NON MIGLIORANO LA QUALITA' DEI PRODOTTI MA NE ALZANO INUTILMENTE I COSTI, CON CONSEGUENTE PERDITA DELLA CAPACITA' COMPETITIVA. In particolare va ricordato che gli Stati membri non possono in alcun modo ostacolare la libera circolazione sul proprio territorio dei dispositivi regolarmente marcati CE, per cui, fatta salva la facolta' di accertare appunto che la marcatura CE sia stata apposta in modo regolare (richiesta di dichiarazione di conformita' o simili), ogni ulteriore richiesta da parte di organismi pubblici (certificazione ISO 9000, iscrizione ad albi fornitori o simili) deve ritenersi un abuso da parte dello stesso organismo e deve essere contestata con tutti i mezzi possibili. Per consentire un'applicazione graduale e non traumatica delle Direttive e' stato previsto per tutte un periodo transitorio. Durante questo periodo ogni fabbricante puo' scegliere tra la conformita' alla Direttiva, con relativa applicazione della marcatura CE, o l'osservanza alle leggi nazionali. Trascorso il periodo transitorio le leggi nazionali perdono vigore e restano solo gli obblighi fissati dalla Direttiva 2-SITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE IN ITALIA La Direttiva 93/42 e' stata pubblicata il 14 Giugno 1993, il periodo transitorio è iniziato il 1 Gennaio 1995 e terminera' il 14 Giugno 1998. L'Italia ha recepito la Direttiva col Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/97, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 06/03/97, ed ha gia' notificato a Bruxelles tre Organismi, e cioe': -Istituto Superiore di Sanita' (ISS) - Roma -Istituto per il marchio di Qualita' (IMQ) - Milano -CERTICHIM (sezione Certimedica) - Milano Altri Organismi saranno notificati entro il 1997. Poiche' la Direttiva e' gia' operante tutti i dispositivi medici regolarmente marcati CE possono quindi liberamente circolare in Italia e nel resto d'Europa fin dal 01-01-95. La Direttiva stabilisce alcune regole importanti, in particolare : -Vengono definiti i Dispositivi Medici e i loro fabbricanti -4- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 -Vengono definiti i Requisiti essenziali cui devono soddisfare i Dispositivi Medici -Vengono definite quattro classi di appartenenza -Per ogni classe vengono stabiliti i criteri per l'apposizione della marcatura CE -Vengono fissati i tempi dell'operazione e i criteri per la transizione Il fabbricante e' definito come : .LA PERSONA FISICA O GIURIDICA RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE, DELLA FABBRICAZIONE, DELL'IMBALLAGGIO E DELLA ETICHETTATURA DI UN DISPOSITIVO MEDICO IN VISTA DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO A PROPRIO NOME, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE QUESTA OPERAZIONI SIANO ESEGUITE DA DA QUESTA PERSONA O DA UN TERZO PER SUO CONTO.' Questa definizione e' di estrema importanza perche' riporta sotto la diretta responsabilita' di chi introduce sul mercato un Dispositivo Medico tutte le varie fasi del processo produttivo. Per queste lavorazioni, anche se affidate a terzi, il fabbricante deve : -Procurarsi la necessaria competenza, con l'assunzione o altra forma di collaborazione di personale esperto nella lavorazione in questione -Dare al sub-fornitore le adeguate istruzioni scritte, di lavoro e di conduzione impianti, collaudi, taratura strumenti ecc. -Esercitare la necessaria sorveglianza, sia con proprio personale che con l'ausilio di terzi ma indipendenti dal sub-fornitore. Nell'etichettare un dispositivo nulla vieta che il fabbricante ponga in evidenza il nome di un suo cliente distributore, purche' da qualche parte risultino chiaramente i dati identificativi del dispositivo (codice o descrizione del prodotto, numero di lotto ecc.) e il nome ed indirizzo del fabbricante cosi' come definito dalla Direttiva. 3-APPLICABILITA' DELLA DIRETTIVA La direttiva si applica ai Dispositivi Medici, dove per dispositivo medico si intende : '...QUALSIASI STRUMENTO, APPARECCHIO, IMPIANTO, SOSTANZA O ALTRO PRODOTTO, UTILIZZATO DA SOLO O IN COMBINAZIONE, COMPRESO IL SOFTWARE INFORMATICO IMPIEGATO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E DESTINATO DAL FABBRICANTE AD ESSERE IMPIEGATO NELL'UOMO A SCOPO DI : -5- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 -DIAGNOSI, PREVENZIONE, CONTROLLO, TERAPIA O ATTENUAZIONE DI UNA MALATTIA -DIAGNOSI, PREVENZIONE, CONTROLLO, TERAPIA DI UNA FERITA O DI UN HANDICAP -STUDIO, SOSTITUZIONE O MODIFICA DELL'ANATOMIA O DI UN PROCESSO FISIOLOGICO -INTERVENTO SUL CONCEPIMENTO -SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI LA CUI AZIONE PRINCIPALE VOLUTA NEL O SUL CORPO UMANO SIA CONSEGUITA NE' CON MEZZI FARMACOLOGICI NE' IMMUNOLOGICI NE' MEDIANTE METABOLISMO, MA LA CUI FUNZIONE POSSA ESSERE ASSISTITA DA QUESTI MEZZI.' La definizione comprende un importante principio, e cioe' che un dispositivo medico e' tale non in virtu' della propria natura ma bensi' in quanto concepito allo scopo (in inglese 'intended use') di aiutare il medico nel suo lavoro di diagnosi e terapia. Cosi' una pompa peristaltica per circolazione extracorporea non e' automaticamente un dispositivo medico, ma lo diventa se la sua funzione di far circolare il sangue e' chiaramente evidenziata nelle istruzioni per l'utilizzatore (imballi, manuali istruzione ecc.). La Direttiva 93/42 'ingloba' anche la Direttiva 89/336 sulla EMC. Tutti gli elettromedicali devono quindi rispettare la 89/336 dal 01-01-96 e fino al momento in cui potranno soddisfare la 93/42. 4-LA CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI I Dispositivi Medici vengono divisi in quattro classi (I, IIa, IIb, III) sulla base di un criterio generale (la 'vulnerabilita' del corpo umano') e di alcuni particolari riportati nell'Allegato IX. Il criterio generale prevale sui particolari, per cui una protesi acustica, utilizzata per 12 ore al giorno per tutta la vita, deve considerarsi un dispositivo 'a lungo termine', utilizzato cioe' per piu' di 30 giorni, anche se il suo utilizzo 'continuo' in realta' e' molto inferiore. La classificazione di un dispositivo va fatta dal fabbricante, eventualmente con l'aiuto di un esperto o di un Organismo Notificato, dopo aver identificato il tipo di utilizzo cui e' destinato il dispositivo e sulla base di quanto stabilito nell'Allegato IX. -6- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 La classificazione del dispositivo non puo' essere affidata completamente a terzi, per questa attivita' il fabbricante e' sempre indispensabile, perche' solo lui conosce (o dovrebbe conoscere) l'utilizzo corretto dei suoi dispositivi. Lo scopo e' di obbligare il fabbricante ad prendere consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo del dispositivo per poter prendere le adeguate contromisure (Analisi dei rischi). CLASSE I -Vengono allocati nella Classe I i dispositivi generalmente riconosciuti di scarsa pericolosita' (o, che e' lo stesso, di rischio basso). Questa classe include la maggior parte dei prodotti non invasivi, alcuni prodotti invasivi e gli strumenti chirurgici riutilizzabili. CLASSE IIA -Vengono allocati nella Classe IIa i dispositivi generalmente riconosciuti di pericolosita' medio-bassa. Questa classe include prodotti sia invasivi che non invasivi, generalmente utilizzati per tempi limitati, come la maggior parte degli articoli per medicazione, alcuni prodotti utilizzati per conservare a breve e trasportare il sangue destinato all'uso su pazienti, altri prodotti invasivi utilizzati in chirurgia per tempi limitati, la maggior parte dei dispositivi attivi (elettromedicali) utilizzati per scopi terapeutici, altri dispositivi attivi che inviano o scambiano energia col corpo del paziente e i dispositivi attivi utilizzati in diagnostica che inviano energia (salvo che sia solo per illuminazione) nel corpo del paziente, come ad esempio gli ecografi a ultrasuoni. CLASSE IIB -Vengono allocati nella Classe IIb i dispositivi generalmente riconosciuti di pericolosita' medio-alta, e vi sono compresi i dispositivi attivi che forniscono al paziente energia o sostanze in forma potenzialmente pericolosa. In questa classe si trovano per esempio le sacche sangue, le sostanze chimiche per la pulizia e la disinfezione delle lenti a contatto, alcuni prodotti invasivi posti nel corpo con una operazione chirurgica e destinati a restarci per lunghi periodi, apparecchiature per raggi X e infine preservativi ed altri dispositivi utilizzati come contraccettivi (salvo quelli impiantati direttamente nell'utero che sono di Classe III). -7- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 CLASSE III -I dispositivi di questa Classe sono generalmente considerati di alta pericolosita' (alto rischio) e includono prodotti utilizzati per diagnosi o controllo in situazioni estreme o che entrano in contatto diretto col Sistema Circolatorio o col Sistema Nervoso Centrale, come le protesi vascolari. Questa classe include anche i dispositivi che incorporano sostanze medicinali, come ad esempio un cemento per impianti contenente un antibiotico. Dispositivi formati dall'unione di due o piu' Dispositivi e marcati come se fossero un unico dispositivo prendono la classe del piu' critico. E' opportuno non intraprendere alcuna azione finche' non si e' certi della classe del dispositivo. 5-COME ARRIVARE ALLA MARCATURA CE La marcatura CE e' un segno distintivo che indica la conformita' del prodotto in genere e quindi anche del dispositivo medico ai Requisiti essenziali fissati nelle Direttive. La marcatura CE e' apposta sui Dispositivi Medici dal fabbricante degli stessi che ha ottemperato ai seguenti obblighi : -Ha progettato il dispositivo medico in conformita' ai Requisiti essenziali -Ha un sistema produttivo che garantisce la costanza di questa conformita' -Ha ottenuto, quando necessario, i certificati di approvazione richiesti dal dispositivo. Per arrivare al risultato la via 'normale' consiste nei seguenti punti : I-Verificare se il prodotto vada considerato tra quelli oggetto della Direttiva e sia destinato al mercato europeo. II-Fare l'analisi dei rischi e verificare quali sono i Requisiti essenziali pertinenti. a)-Bisogna controllare che in azienda siano adottate quelle regole di buona progettazione e fabbricazione idonee a garantire la sicurezza e la salute dei pazienti e degli utilizzatori. b)-Devono essere ridotti i rischi, adottate le opportune misure di protezione e informati gli utilizzatori degli eventuali rischi ineliminabili. c)-Progettazione, produzione e imballo devono essere fatti in modo che le caratteristiche si mantengano il piu' possibile inalterate nel tempo. d)-L'ambiente di produzione deve essere idoneo alla produzione di Dispositivi Medici, in particolare se si tratta di prodotti -8- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 microbiologicamente delicati. III-Determinare i metodi da utilizzare per verificare i Requisiti essenziali applicabili (Norme europee, nazionali o altro) IV-Studiare le regole di classificazione e classificare il dispositivo. V-Capire quale sia la procedura di valutazione di conformita' piu' idonea VI-Per i Dispositivi di classe IIa e superiori, di classe I sterili o di classe I utilizzabili come Dispositivi di misura, scegliere un Organismo Notificato e fare quanto previsto per la procedura di valutazione prescelta. VII-Redarre una dichiarazione di conformita' e apporre la marcatura CE. La Dichiarazione di conformita' originale va conservata a disposizione dell'Autorita' competente, mentre una copia puo' accompagnare la merce o essere data al cliente. 6-LE MODALITA' DA SEGUIRE PER POTER APPLICARE LA MARCATURA CE Le procedure da seguire per apporre la marcatura CE sui Dispositivi Medici sono organizzate in 6 diversi moduli (detti Allegati e numerati da II a VII) utilizzabili in diversi modi a seconda della classe di appartenenza del dispositivo. La scelta del modulo applicabile, purche' compatibile con la classe del dispositivo, spetta al solo fabbricante e non e' contestabile dall'Organismo Notificato. La verifica di conformita' del Sistema Qualita' aziendale va fatta da un Organismo Notificato sulla base dei requisiti fissati dall'Allegato di riferimento. I Sistemi Qualita' conformi alle norme ISO 9001-2-3 sono ritenuti anche conformi a quanto richiesto dagli Allegati II, V, VI della Direttiva, ma il fabbricante puo' chiedere la verifica di conformita' utilizzando solo i requisiti degli Allegati. La dichiarazione di conformita' rilasciata dall'Organismo Notificato e' obbligatoria per l'immissione in commercio ma non riduce in nessun modo la responsabilita' del fabbricante, mentre, salvo rari ed improbabili casi di dolo o negligenza grave, lo stesso Organismo Notificato non ha alcuna responsabilità per l'eventuale immissione in commercio di uno o piu' prodotti non conformi. Allegato II -Verifica di un Sistema Qualita' completo. Questa verifica esamina tutti gli aspetti del Sistema Qualita' del fabbricante in ogni fase, dalla progettazione fino alla spedizione e all'assistenza. -9- Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Bisogna effettuare uno studio di fattibilita', cui seguono un'attivita' di progetto (che ha come risultato una chiara e documentata definizione del prodotto) e una verifica progettuale. A cio' seguono la produzione vera e propria e quindi la commercializzazione. Per ciascuna di queste fasi il fabbricante deve assicurarsi che siano state definiti e soddisfatti i Requisiti necessari per poter procedere, e che il 'rilascio' alla fase successiva sia autorizzato da un gruppo di persone responsabili e qualificate. Allegato III -Verifica di Tipo La verifica di tipo e' costituita da una procedura mediante la quale l'Organismo Notificato si accerta e certifica che un campione rappresentativo della produzione, attentamente verificato, si e' dimostrato conforme ai Requisiti essenziali di sicurezza secondo le modalita' specificate dal fabbricante. Durante la verifica l'Organismo Notificato esamina la documentazione che il fabbricante invia unitamente al campione ed esegue un test sul prodotto. La verifica di tipo non consente la marcatura CE e l'immissione in commercio, prima della quale e' necessario che il fabbricante applichi uno degli Allegati relativi alla fase di produzione del dispositivo. La fase della produzione deve essere verificata per garantire l'effettiva capacita' di riprodurre correttamente il tipo certificato con la procedura prevista dall'Allegato III, e la verifica si puo' effettuare con tre diverse modalita' descritte da altrettanti Allegati. A differenza delle valutazioni di conformita' sul Sistema Qualita' aziendale la valutazione di conformita' sul prodotto secondo questo Allegato comporta una specifica responsabilita' dell'Organismo Notificato, qualora risultasse immesso in commercio un dispositivo pericoloso e perfettamente identico al tipo certificato dall'Organismo. Prima di scegliere, per comodita' di gestione, l'Allegato II, i fabbricanti di prodotti ad alto rischio dovrebbero ben valutare tutti i pro e i contro della situazione. Allegato IV -Verifica di prodotto In questo tipo di verifica, l'Organismo Notificato deve testare individualmente ogni esemplare del dispositivo prodotto oppure testare un campione casuale per ogni lotto di produzione. E' un tipo di verifica estremamente dispendiosa che probabilmente verra' utilizzata solo in casi molto particolari (sdoganamento di merci importate o simili). - 10 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Allegato V -Verifica di un Sistema Qualita' limitato alla Produzione In questo tipo di verifica l'Organismo Notificato valuta il Sistema Qualita' del fabbricante relativo alla produzione, ivi incluse le ispezioni interne e tutte le tecniche adottate per garantire la qualita' del prodotto finale. Allegato VI -Verifica di un Sistema Qualita' limitato ai Collaudi finali In questo tipo di verifica l'Organismo Notificato valuta il Sistema Qualita' del fabbricante relativo ai soli collaudi finali. Se l'Organismo Notificato ritiene che questo tipo di Sistema Qualita' non sia sufficente puo' rifiutare l'incarico ma non puo' contestare la scelta fatta dal fabbricante. Allegato VII -Dichiarazione di conformita' Questo tipo di procedura e' pienamente utilizzabile solo dispositivi di classe I, ed e' costituito da una dichiarazione del fabbricante che il dispositivo e' conforme ai Requisiti essenziali e che lo stesso fabbricante tiene a disposizione dell'Autorita' competente la documentazione tecnica necessaria alla verifica del dispositivo. Per i dispositivi della classe IIa l'allegato VII copre la fase progettuale, per la qualita' della produzione il fabbricante deve poi utilizzare uno degli Allegati IV, V, VI. Per i dispositivi sterili o con funzioni di misura vi sono delle limitazioni. 7 -MODALITA' DI VALUTAZIONE POSSIBILI IN FUNZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA La Direttiva 93/42 specifica i possibili metodi di valutazione della conformita' disponibili per ogni classe di dispositivi. Classe I -Per i prodotti di classe I che non sono sterili e non svolgono funzioni di misura di parametri importanti per il paziente il fabbricante deve solo fornire una dichiarazione di conformita' secondo l'Allegato VII e mantenere a disposizione dell'Autorita' competente una documentazione tecnica sufficente a verificare le caratteristiche del dispositivo. - 11 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Se il dispositivo e' venduto sterile il ciclo di sterilizzazione deve essere validato nel contesto dell'applicazione dell'Allegato V, parti 3 e 4, vale a dire l'intero Allegato, come specificato anche al punto 8.4 dell'Allegato I, che per i prodotti sterili estende l'obbligo di validazione (non necessariamente secondo l'Allegato V), anche al processo produttivo. Indipendentemente da certificati vari il fabbricante resta l'unico responsabile della corretta esecuzione del ciclo di sterilizzazioneSe il dispositivo ha la funzione di misurare parametri vitali o comunque tali che una errata misura possa essere considerato rischio grave per il paziente, le prestazioni metrologiche del dispositivo devono essere garantite da un Sistema Qualita' conforme ad uno degli allegati IV, V o VI . Classe IIa -Per i dispositivi di questa classe il fabbricante puo' adottare un Sistema Qualita' conforme all'Allegato II o utilizzare l'Allegato VII come garanzia della fase di progettazione e quindi utilizzare un Sistema Qualita' conforme ad uno degli Allegati IV, V o VI. Se non si applica l'Allegato ll e il dispositivo e' venduto sterile il ciclo di sterilizzazione deve essere validato in conformita' all'Allegato V come gia' visto per i dispositivi sterili di classe I. Classe IIb -Per questa classe il fabbricante puo' adottare un Sistema Qualita' conforme all'Allegato II oppure utilizzare l'Allegato III come garanzia della progettazione e per la produzione utilizzare un Sistema Qualita' conforme ad uno degli Allegati IV, V o VI. Se non si applica l'Allegato ll e il dispositivo e' venduto sterile il ciclo di sterilizzazione deve essere validato in conformita' all'Allegato V come gia' visto per i dispositivi sterili di classe I. Classe III -I criteri di verifica sono gli stessi di quelli per la classe IIb con due eccezioni. Se il fabbricante sceglie l'Allegato II, Sistema Qualita' completo, deve anche far approvare dall'Organismo Notificato il fascicolo di progettazione. Per quanto riguarda la produzione questa classe non puo' utilizzare l'Allegato VI (Sistema Qualita' limitato ai collaudi finali), il che significa che in pratica restano solo l'Allegato V e, quando possibile e per chi lo ritenesse conveniente, l'Allegato lV. - 12 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 8 -PERIODO TRANSITORIO Dal 01-01-95 e' possibile, ma non obbligatorio, applicare la Direttiva, apporre la marcatura CE e cosi' superare le leggi nazionali esistenti, ma dal 14-06-98 le leggi nazionali perdono validita' e restano in vigore, almeno per gli scambi tra paesi membri, solo le disposizioni della Direttiva. La situazione puo' essere cosi' riassunta : Dal 1-1-95 al 14-06-98 I prodotti di tutte le classi possono circolare negli stati membri dove siano stati approvati secondo leggi nazionali, ma senza la marcatura CE, che si potra' apporre solo dopo che l'azienda abbia soddisfatto gli obblighi della direttiva. In pratica in questo periodo saranno in circolazione sia Dispositivi Medici fabbricati in conformita' alle leggi nazionali che alla Direttiva 93/42. Dal 14-06-98 I prodotti di Classe I possono entrare in commercio con la marcatura CE sulla base di una dichiarazione di conformita' agli obblighi della Direttiva da parte del fabbricante. I prodotti delle Classi IIa, IIb e III possono entrare in commercio con la marcatura CE, sulla base di una dichiarazione di conformita' agli obblighi della Direttiva da parte del fabbricante e dopo aver ottenuto dall'Organismo Notificato le approvazioni pertinenti alla classe. - 13 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 LE NORME ARMONIZZATE (E LE ALTRE) In questa relazione si cercherà di spiegare cosa sono le norme armonizzate cui fanno riferimento le Direttive Europee, in particolare la Direttiva 93/42/CEE. Poichè l'argomento è complesso e richiederebbe un volume a parte si è dovuto ricorrere a qualche semplificazione, senza però alterare la validità generale di quanto esposto. 1-COSA SONO LE ''NORME'' In sintesi una norma è costituita da un elenco di requisiti specificati relativi ad una qualsiasi entità (prodotto, servizio, organizzazione ecc.), compilato da una commissione di esperti dell'entità in questione. La commissione dovrebbe essere formata da rappresentanti dei fabbricanti il prodotto (o gestori del servizio), dagli utilizzatori del prodotto o servizio e se opportuno da esperti indipendenti (accademici o simili). Scopo di questo elenco di requisiti è quello di fornire a chiunque sia interessato un descrizione preconfezionata del prodotto o servizio da utilizzare nei rapporti (soprattutto commerciali) tra aziende o altre entità giuridiche. Ciò consente di semplificare enormemente le transazioni commerciali o le descrizioni tecniche. In effetti è solo grazie alle norme che una vite MA4 costruita in Giappone può accoppiarsi con un dado MA4 costruito in SudafricaSe i disegni tecnici dovessero riportare per esteso il disegno dei filetti la civiltà industriale farebbe un salto indietro di 100 anni. Un prodotto, servizio od organizzazione le cui caratteristiche corrispondano a quelle descritte dalla norma viene detto ''conforme'' alla stessa norma. In base a questo criterio la mancata rispondenza ai requisiti specificati è definita come ''non conformità'' alla norma, indipendentemente dal fatto che questo scostamento sia da considerarsi migliorativo o peggiorativo. Data la sua origine una norma descrive il cosiddetto ''stato dell'arte'' di un prodotto o servizio, ovvero il rapporto ottimale tra caratteristiche tecniche e fattibilità tecnologica. Le norme in sè non rappresentano alcun vincolo od obbligo e sono invece un inestimabile patrimonio di conoscenze Solo gli sciocchi non si preoccupano di prendere conoscenza delle norme che riguardano la loro attività. - 14 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 2-ENTI DI NORMAZIONE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PRIMO ESEMPIO DI ARMONIZZAZIONE. L'attività di compilazione ed aggiornamento delle norme viene svolta dai cosiddetti Enti di normazione, che per quanto descritto sopra sono Organismi privati, volontari ed indipendenti, senza obblighi di alcun genere. In ogni nazione vi possono essere uno o più Enti di normazione, a seconda delle abitudini o delle convenienze particolari.In qualche caso il cosiddetto ''stato dell'arte'' assume rilevanza giuridica, perchè ad esempio in alcuni casi i fabbricanti possono mettere in commercio o alcune organizzazioni possono acquistare solo prodotti conformi allo stato dell'arte. ciò vale in particolar modo per i requisiti relativi alla sicurezza. In conseguenza di ciò ogni governo (almeno nell'Occidente industriale), ha dovuto definire per legge quali di questi numerosi Enti potesse o dovesse essere considerato come riferimento attendibile e giuridicamente valido per la definizione dello stato dell'arte. In Italia, salvo specifiche eccezioni, gli Enti normativi riconosciuti sono : a) Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per quanto riguarda norme relative a requisiti elettrici, elettronici ed informatici, e quindi per i dispositivi medici attivi (elettromedicali). b) L'UNI (Ente italiano di Unificazione), per la meccanica e tutto il resto, in particolare per i dispositivi medici non attivi. Oltre agli Enti nazionali esistono due organismi mondiali, l'ISO e l'IEC, che sono le controparti internazionali dell'UNI e del CEI. Pur lasciando piena libertà agli Enti nazionali di emettere tutte le norme che credono opportune l'ISO cerca di renderle il più possibile uniformi, proponendo dei modelli preconfezionati che, se adottati, facilitano di molto gli scambi internazionali. L'UNI quindi può quindi emettere una sua norma semplicemente adottando (e traducendo in italiano) una norma ISO, ciò che attualmente si fa scrivendo UNI ISO xxxx, per rendere esplicita tale origine. L'ISO definisce poi ''armonizzate'' le norme adottate da più Enti nazionali, ma il senso dell'aggettivo non ha nulla a che vedere con quello delle norme armonizzate delle Direttive Europee. - 15 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 3-GLI ENTI DI NORMAZIONE EUROPEI, SECONDO ESEMPIO DI ARMONIZZAZIONE. Come già visto la conformità ad una norma può essere resa obbligatoria da leggi apposite per motivi di sicurezza, ciò che di fatto consente anche di mettere in atto vere e proprie misure protezionistiche. Con la costituzione dell'Unione Europea era indispensabile che gli stati membri ''armonizzassero'' le loro norme, anche e soprattutto quelle che riguardavano requisiti di sicurezza e quindi erano di fatto obbligatorie. A tale fine si sono costituiti il CEN ed il CENELEC, il primo con lo scopo di armonizzare le norme emesse dall'UNI e corrispettivi europei ed il secondo quelle del CEI e corrispettivi europei. Le norme emesse dal CEN o dal CENELEC portano il nome ENxxxxxx (Norma europea numero xxxxx), e sono adottate da tutti gli Enti nazionali europei con l'aggiunta della propria sigla (ad esempio UNI EN xxxxx). Il risultato è che ci possono essere molti tipi di norme quali : UNI xxxxx = Norma solo italiana, non armonizzata EN xxxxx = Norma solo europea, armonizzata UNI EN xxxxx = Norma europea armonizzata e adottata dall'UNI UNI EN ISO xxxxx = Norma ISO adottata dal CEN (quindi armonizzata) e dall'UNI. UNI ISO xxxxx = Norma ISO adottata dall'UNI, non armonizzata L'aggettivo armonizzata utilizzato in questo paragrafo, pur legittimo perchè il CEN ed il CENELC hanno lo scopo istituzionale di armonizzare le norme, non è però ancora quello corretto dal punto di vista delle Direttive. 4-LE DIRETTIVE EUROPEE PER LA MARCATURA CE, TERZO ESEMPIO DI ARMONIZZAZIONE. Con l'Approccio Globale del 1989, la Commissione Europea ha deciso che potessero circolare liberamente nel territorio della UE i prodotti in grado di soddisfare alcuni Requisiti Essenziali, definiti da apposite Direttive, la cui valutazione di conformità ricadeva sotto la responsabilità del fabbricante, con l'intervento in alcuni casi di appositi Organismi Notificati. Ogni stato membro - 16 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 avrebbe poi sorvegliato i proprio mercato per impedire la circolazione di prodotti non conformi alle Direttive. In molti casi però la valutazione di conformità è estremamente difficoltosa (come si può decidere ad esempio qual'è la corrente di fuga ''sicura'' di un elettromedicale ?), e ciò avrebbe messo in seria difficoltà sia il fabbricante che gli organi di sorveglianza. Per evitare tale ostacolo la Commissione Europea ha quindi ''dato mandato'' al CEN ed al CENELEC di preparare un certo numero di norme in grado di assicurare, se rispettate, la conformità ai Requisiti Essenziali delle Direttive. Il CEN ed il CENELEC possono proporre alla Commissione qualsiasi norma, sia fatta per l'occasione che già esistente come norma CEN o ISO o anche di altri Enti di Normazione (come le Federal Standards americane e simili). La Commissione Europea esamina le norme proposte, e se le considera idonee allo scopo previsto le pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Dopo tale pubblicazione e dopo che almeno un paese membro le ha trasposte nel proprio corpus normativo queste norme diventano finalmente : ''NORME ARMONIZZATE CHE SE RISPETTATE COMPORTANO LA PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE'' Il fabbricante può non rispettare le Norme Armonizzate, utilizzando metodi alternativi ed idonei, ma la cosa è quanto meno sconsigliabile. 5-I MANDATI RELATIVI ALLE DIRETTIVE SUI DISPOSITIVI MEDICI. Per i Dispositivi Medici (Direttive 93/42 e 90/385) la Commissione ha emesso 3 mandati. a) Un mandato generico per tutti i Dispositivi medici b) Un mandato specifico per gli impiantabili attivi c) Un mandato specifico per i preservativi. Ogni mandato comprende una o più liste di argomenti, per ognuno dei quali il CEN ed il CENELEC devono individuare o predisporre una specifica norma.La lista del mandato a) è ovviamente molto più lunga di quella degli altri mandati. - 17 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 La conoscenza degli argomenti delle liste è estremamente importante perchè consente di sapere in anticipo se per un certo prodotto o su di una certa caratteristica è prevista o meno l'emissione di una norma armonizzata. Il fabbricante potrà allora regolarsi in merito, se non è prevista alcuna norma, provvedendo per proprio conto a mettere in atto opportune misure per garantire la conformità ai Requisiti Essenziali, se invece è prevista una apposita norma, procurandosela al più presto per sapere cosa fare. 6 COME UTIZZARE LE NORME TECNICHE Le Norme si possono dividere in almeno 4 categorie di importanza : a) Norme armonizzate nel senso che sono state approvate dalla Commissione e pubblicate sulla GUCE. Queste sono le uniche norme riconosciute da tutti gli stati membri, acquisite nel corpus legis e che quindi hanno anche valore legale. L'osservanza di queste norme e' presunzione di conformita' ai Requisiti essenziali e non puo' essere messa in discussione dagli Organismi Notificati b) Norme armonizzate nel senso che sono condivise da tutti gli Enti di normazione europei ma non sono pubblicate sulla GUCE. Sono degli importanti riferimenti, esprimono comunque lo stato dell'arte e sono quindi accettate in genere senza discussioni da tutti gli Organismi Notificati. Non hanno pero' status di disposizioni legislative e restano norme volontarie. c) Norme varie nazionali (UNI-CEI ecc.)ed extra europee (FDA, Giappone ecc.). Non sono armonizzate, quindi possono essere diverse nei vari paesi della UE, o non esistere affatto in alcuni, in mancanza di meglio si possono utilizzare, ma la loro applicazione puo' anche non essere accettata dagli Organismi Notificati. d) Regole di buona prassi produttiva fatte da Associazioni di categoria riconosciute. Quando proprio non c'e' niente vanno bene anche queste, ma solo se non contrastano con le norme nazionali (compresa Farmacopea) o con quelle armonizzate.Gli Organismi Notificati possono tenerne conto o rifiutarle. - 18 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 6.1 Norme di prodotto In base alla Direttiva ogni fabbricante deve fare una completa Analisi di rischio dei suoi dispositivi, cio' che comporta l'identificazione delle caratteristiche potenzialmente pericolose, come ad esempio la quantita' di sostanze tossiche rilasciate nelle linee per il trasporto del sangue o la corrente di fuga nelle apparecchiature elettromedicali. In assenza di norme, e per ognuna di tali caratteristiche, il fabbricante dovrebbe individuare il valore limite accettabile, basandosi sulla letteratura disponibile o su dati storici attendibili, ma se ogni fabbricante dovesse effettivamente fare questo la Direttiva sarebbe praticamente inapplicabile. La Direttiva quindi consente ed anzi invita il fabbricante ad utilizzare, le norme tecniche armonizzate preparate dal CEN CENELEC e pubblicate sulla GUCE. 6.2 Le norme di Sistema Qualità Per quanto riguarda le norme di Sistema Qualita' utilizzabili la Direttiva non nomina mai esplicitamente le ISO 9000 o le EN 46000. Teoricamente e' quindi possibile utilizzare Sistemi Qualita' non conformi alle norme citate. La conformita' del Sistema Qualita' a queste norme in effetti non e' ne' necessaria (anche se molto utile) ne' soprattutto sufficente, dato che la Direttiva impone specificatamente che il Sistema Qualita' adottato dall'azienda sia tale da ridurre i rischi e garantire le prestazioni, cio' che comporta una Analisi dei rischi e una progettazione di Sistema guidata da tale analisi e continuamente verificata sulla base dei risultati ottenuti. Per i Dispositivi di classe I l'implementazione di un Sistema Qualita' completo secondo ISO 9001 ed EN 46001 e' da considerarsi eccessiva rispetto alla Direttiva, e non potrebbe essere certificata da un Organismo Notificato. La responsabilita' del fabbricante per mancato rispetto dei Requisiti essenziali non e' in alcun modo diminuita dalla certificazione ed una eventuale rivalsa o chiamata in correo dell'Ente di certificazione e' a dir poco problematica. Un Organismo Notificato non e' tenuto ad ispezioni di tipo fiscale e, salvo dolo o negligenza, non e' responsabile di una certificazione scorretta dovuta all'occultamento della situazione reale da parte dell'azienda. Di cio' potrebbe approfittare qualche Organismo Notificato poco serio, rilasciando certificazioni a raffica e senza accurati controlli. Le conseguenze di queste certificazioni 'facili' ricadrebbero in primo luogo sulle aziende ed eventualmente, solo in un secondo momento, anche sull'Organismo Notificato. - 19 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 7 NORME ARMONIZZATE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA 7.1 NORME DI PRODOTTO O APPLICABILI AI PRODOTTI CEN EN 550 Sterilization of medical devices - Validation and routine control of ethylene oxide sterilization - 94 CEN EN 552 Sterilization of medical devices - Validation and routine control of sterilization by irradiation – 94 CEN EN 554 Sterilization of medical devices - Validation and routine control of sterilization by heat - 94 CEN EN 556 Sterilization of medical devices - requirements for medical devices to be labelled 'Sterile' - 93 CEN EN 540 Clinical investigation of medical devices for humans - 93CEN EN 30993-3 Biological evaluation of medical devices - Part 3: tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity - 94 CEN EN 30993-4 Biological evaluation of medical devices - Part 4: selection of tests for interactions with blood - 93 CEN EN 30993-5 Biological evaluation of medical devices - Part 5 tests for cytotoxicity - in vitro methods - 93 CEN EN 30993-6 Biological evaluation of medical devices - Part 6 Tests for local effects after implantation - 94 CENELEC EN 60601-1 - Amendment 1 Medical electrical equipment - General requirements for safety - Part 1 - General requirements - 92 CENELEC EN 60601-1 - Amendment 2 Medical electrical equipment - General requirements for safety-Part 1-General requirements and corrigendum - 95 CENELEC EN 60601-1 - Amendment 13 Medical electrical equipment - General requirements for safety - Part 1 - General requirements - 95 CENELEC EN 60601-1-1 Medical electrical equipment - Collateral standard - Safety requirements for medical electrical systems - 93 - 20 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 CENELEC EN 60601-1-2 Medical electrical equipment - Collateral standard - Electromagnetic compatibility - Requirements and tests - 93 CENELEC EN 60601-1-3 Medical electrical equipment - Collateral standard - General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment - 94 CENELEC EN 60601-2-2 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of high frequency surgical equipment - 94 CENELEC EN 60601-2-3 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of short-wave therapy equipment - 94 CENELEC EN 60601-2-21 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of infant radiant warmers - 94 CENELEC - EN 60601-2-26 Medical electrical equipment - Particular requirements f for the safety of electroencephalographs 94 CENELEC EN 60601-2-27 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of electrocardiographic monitoring equipment - 94 CENELEC EN 60601-2-28 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of X-ray source assemblies and X-ray source assemblies for medical diagnosis - 93 CENELEC EN 60601-2-31 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of external cardiac pacemakers with internal power source - 94 CENELEC EN 60601-2-32 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of associated equipment of X-ray equipment - 94 CENELEC EN 60601-2-34 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of direct blood pressure monitoring equipment - 95 CEN EN 455-1 Medical glove for single use - Requirements and testing for absence of holes - 93 CEN EN 455-2 Medical gloves for single use - Requirements and testing for physiological properties - 95 CEN EN 475 Medical devices - Electrically generated alarm signals - 95CEN EN 20594-1 Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment. General requirements - 92 CEN EN 27740 Instruments for surgery, scalpels with detachable blades, fitting dimensions - 92 - 21 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 7.2 NORME DI SISTEMA QUALITA' CEN EN 46001 Quality systems - medical devices - Particular requirements for the application of EN 29001 - 93 CEN EN 46002 Quality systems - medical devices - Particular requirements for the application of EN 29002 - 93 CEN EN 724 Guidance on the application of EN 29001 and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002 for non-active medical devices - 94 - 22 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 CONSIGLI PRATICI PER L'APPLICAZIONE DELLE ISO 9000 1 CONTROLLO QUALITA', ASSICURAZIONE QUALITA' E SISTEMI QUALITA' Negli anni 30 e anche prima, nelle fabbriche statunitensi era sorto un servizio di tipo ispettivo, col compito di verificare le caratteristiche del prodotto prima della consegna al cliente (collaudi finali). L'attivita' di questo reparto si estese poi alle fasi precedenti. Gli scarti al collaudo finale dipendevano infatti quasi sempre da errori precedenti che, se evidenziati in tempo, potevano essere risolti con assai minor costo. Poiche' la Qualita' veniva espressa in numeri diventava un parametro come tutti gli altri e quindi suscettibile di essere tenuto sotto controllo. Il termine piu' usato fu LQA (Livello di qualita' accettabile), inteso come quel livello di difettosita' che rendeva ottimale il rapporto tra il costo degli scarti e il costo delle ispezioni. Nacque quindi il 'Controllo Qualita'', visto come una funzione aziendale, distinta dalla produzione, la cui funzione e' di mantenere la Qualita' al di sopra di certi limiti. Alla fine della guerra questo metodo era diventato patrimonio di tutta l'industria nazionale e fu subito preso ad esempio dagli Europei e poi anche dai Giapponesi. Nonostante i buoni risultati raggiunti nella produzione di manufatti relativamente semplici (Automobili, radio ecc.) il Controllo Qualita' non consentiva di produrre economicamente e in sicurezza macchine o apparecchiature piu' complesse (Radar, aerei ecc.). Nel caso di un aereo ad esempio la difettosita' accettabile e' ben piu' bassa di quella di una automobile, ma cio' comporta che l'attivita' ispettiva sui pezzi diventi economicamente insopportabile, sia per i propri costi che per il costo degli scarti e per il blocco continuo dell'attivita' produttiva. Oltre a questo, se ci sono stati degli errori durante la progettazione, e questi errori non si manifestano immediatamente, ma solo dopo alcune centinaia di ore di funzionamento, puo' capitare di causare dei disastri e di dover ritirare dal mercato interi lotti di produzione. Ci si rese conto che in questi casi le ispezioni in produzione non servivano a niente se durante la progettazione erano stati commessi degli errori, se l'ufficio acquisti comperava materiali scadenti ecc. Si misero allora in atto metodi di verifica preventiva della progettazione e delle altre funzioni aziendali aventi riflesso sulla qualita' finale per 'garantire' a priori la qualita' del prodotto. - 23 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Questi metodi, di 'Garanzia o Assicurazione della Qualita'' (dall'inglese Quality Assurance) consentirono di affrontare con relativa sicurezza il progetto di impianti pericolosi e di macchine molto complesse. L'Assicurazione Qualita' lavora ad un livello piu' alto e assai meno specialistico del Controllo Qualita', che resta comunque in funzione. La sua competenza e' piu' rivolta all'organizzazione aziendale che alle caratteristiche del prodotto. L'Assicurazione Qualita' deve far si' che le funzioni aziendali che influiscono sulla qualita' siano ben strutturate e collegate tra loro in modo che all'interno dell'azienda si formi un 'Sistema Qualita''. Quanto piu' il Sistema Qualita' e' efficente tanto piu' il lavoro del Controllo Qualita' si riduce. Caratteristica essenziale di un Sistema Qualita' e' la presenza di una documentazione descrittiva dei metodi utilizzati dall'azienda per garantire la propria qualita'. Tale documentazione descrittiva, viene poi riunita in un Manuale, detto Manuale per la Qualita' o piu' semplicemente Manuale Qualita'. Negli anni 70 praticamente ogni azienda di una certa importanza aveva un suo Sistema, a volte anche molto diverso dalle altre. Questa varieta' di Sistemi, perfettamente naturale e legittima, era pero' fonte di parecchia confusione, soprattutto nei rapporti di subfornitura. Per dare alle aziende dei riferimenti univoci da utilizzare nei rapporti contrattuali esiste dal 1947 una organizzazione mondiale, l'ISO (nota come International Standard Organization ma il cui nome in realta' viene dalla radice greca iso-, che nei nomi vuol dire uniforme e nei verbi rendere simile, per cui l'associata italiana dell'ISO si chiama UNI, dalla radice italiana uni- con lo stesso significato). 2 STRUTTURA DELLE ISO 9000 Ispirandosi ai capitolati di fornitura delle aziende che producevano macchine complesse, l'ISO emano' nel 1987 la serie ISO 9000, che veniva solo resa il piu' possibile 'generalista', buona per tutte le situazioni, ma sempre e soltanto in regime contrattuale, quando cioe' il fabbricante debba dare garanzia della propria qualita' ad un cliente che lo richiede espressamente. La serie si compone di tre norme ISO 9001, 9002, 9003, rispettivamente per aziende che controllino tutto il ciclo di vita del prodotto (dal marketing all'assistenza tecnica), per aziende che producono su - 24 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 istruzioni e disegni forniti dal cliente, ed infine per aziende che si limitano all'assemblaggio di componenti garantiti ed al collaudo finale del prodotto Queste norme sono assolutamente volontarie, non costituiscono un obbligo per nessuno, sono solo un riferimento gia' pronto per chi lo volesse utilizzare evitandosi il fastidio di compilare un capitolato su misura. Possono anche essere adottate 'a pezzi', prendendo solo quello che serve, e modificate a piacere purche' cliente e fornitore siano d'accordo. Per completare il quadro a queste norme ne venne aggiunta una quarta, la ISO 9000 'singola' che stabilisce i criteri di scelta, ovvero quale delle tre norme sia la piu' conveniente da adottare in funzione della specifica situazione contrattuale. Restava il problema delle aziende che avessero voluto dotarsi di un Sistema Qualita' senza esservi obbligate da vincoli contrattuali. Per queste quali venne emanata la ISO 9004 che descrive come debba essere gestito un Sistema Qualita' non contrattuale. - 25 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 3 GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE Gli Enti di certificazione valutano e certificano i Prodotti e le Aziende (Sistemi Qualita'), ad essi si affiancano i laboratori per la conduzione in modo garantito delle prove e misure da effettuare. Tali organismi sono enti di diritto privato la cui caratteristica piu' importante e' l'autorevolezza. Almeno inizialmente questi enti operavano secondo propri criteri e senza controlli di alcun genere, e alcuni di loro operano ancora cosi'In seguito pero', anche per evitare situazioni poco chiare e possibili speculazioni, gli enti normativi (per l'Italia UNI e CEI) hanno emanato una specifica norma di riferimento per gli Enti di certificazione e per i laboratori (la serie EN 45000). UNI e CEI hanno poi costituito due Enti 'superiori', il SINCERT ed il SINAL che, su richiesta, valutano l'ente di certificazione o il laboratorio e se struttura e procedure sono conformi alla EN 45000 di riferimento lo 'accreditano'. In base alla Decisione del Consiglio 93/465 del 22/07/93, per alcune classi di prodotti (tra cui i dispositivi medici) la certificazione di prodotti ed aziende ai fini della marcatura CE puo' essere svolta solo dai cosiddetti 'Organismi Notificati o Notified Body'. Questi sono Enti di certificazione particolari che devono essere scelti dall'Autorita' competente che assegna loro un numero di riconoscimento e li iscrive in un apposito Registro Comunitario a Bruxelles. 4 PROBLEMI APPLICATIVI DELLE ISO 9000 All'inizio le ISO 9000 venivano utilizzate come strumenti di verifica di un cliente nei confronti di un fornitore, erano del tutto volontarie e prive di qualsiasi controllo. Qualsiasi Capo Ufficio Acquisti poteva chiedere ad un fornitore di adottare le ISO 9000 per garantirsi che la qualita' della merce fornita si mantenesse nel tempo. Lo stesso Capo poteva incaricare chiunque di andare dal fornitore per effettuare una verifica. L'incaricato poteva poi fare questa verifica per davvero e col massimo della professionalita' o 'vendere' il certificato per qualche milione senza nemmeno visitare il fornitore. Il sistema era del tutto volontario e funzionava benissimo perche' se la merce arrivava difettosa il Capo Produzione piantava una grana gigantesca in Direzione. Il Direttore avrebbe allora fatto partire una bella ispezione, alla fine della quale il Capo Ufficio Acquisti si sarebbe ritrovato licenziato e l'Ente di Certificazione senza clienti. - 26 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 In questo contesto per ottenere la certificazione bisognava lavorare seriamente, appoggiarsi a consulenti veramente esperti, e riorganizzare con metodo l'azienda. Ma cosi' una azienda certificata avrebbe garantito anche ad altri clienti una qualita' superiore, e a questo punto i concorrenti, anche se nessuno glielo aveva chiesto, erano in pratica costretti a riorganizzarsi e a farsi certificare. Per un po' le cose sono andate bene (ed in moltissimi casi questo e' ancora vero), le certificazioni non contrattuali erano sovrapponibili alle altre e le aziende trovavano nelle ISO 9000 una efficacissima guida per la propria riorganizzazione. La certificazione volontaria conteneva pero' un gene bacato, e cioe' la mancanza di quel famoso Responsabile di produzione del cliente che se il prodotto fosse stato difettoso avrebbe piantato la grana alla Direzione generale con conseguente licenziamento ecc. E cosi' qualcuno (per fortuna una minoranza ma che ha fatto un sacco di guai), specie dove i clienti sono poco esperti, ha inventato la certificazione senza alcun riferimento o verifica della qualita' del prodotto e perfino della norma applicabile. I risultati non si sono fatti attendere, la certificazione ISO 9000 ha visto un autentico boom, assai sospetto, e l'Unione Europea ha diramato una relazione dove ribadisce la validita' delle ISO 9000 in quanto tale, ma mette in guardia contro le certificazioni facili. E cosi', mentre finora la certificazione ISO 9000 era un punto di prestigio per l'azienda, oggi sta rapidamente perdendo importanza dal punto di vista dell'immagine. 5 L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA' ISO 9000 Caratteristica principale delle ISO 9000 e' il concetto di conformita' relativo non a qualcosa di fisso e stabile (come le dimensioni di una filettatura) ma a qualcosa di dinamico. Le norme contengono infatti alcuni punti per progettare un efficente ed efficace Sistema Qualita' (azione di feedforward), ed altri utilizzati per misurarne la reale efficenza ed efficacia ed consentire quindi le modifiche necessarie a garantirne ed anzi a migliorarne le prestazioni del Sistema nel tempo (azione di feedback). Non e' tanto importante che il Sistema funzioni subito bene quanto che siano stati installati efficaci meccanismi di compensazione per riportarlo in equilibrio in caso di errore. Un termine inglese molto efficace definisce questa situazione come 'process ownership', intendendo con cio' che una azienda cosi' organizzata e' 'padrona' dei suoi processi e puo' quindi gestirli per - 27 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 ottenere il massimo della qualita' reale. La certificazione ISO 9000, quando ben fatta, implica la garanzia da parte di un ente terzo che l'azienda e' perfettamente in grado di controllare i propri processi. In sostanza equivale a superare un esame di abilitazione alla guida con annessa e contestuale verifica dello stato di efficenza dell'automobile. Si presume poi che una azienda in grado di controllare i propri processi li orientera' verso la qualita' del prodotto, che cosi' viene ottenuta quasi come effetto secondario. Naturalmente se i prodotti di un'azienda certificata sono scadenti la probabilita' che l'azienda li faccia cosi' apposta e' assai rara ed e' invece assai piu' probabile che gli ispettori incaricati della verifica siano stati distratti o incompetenti. L'equivoco e' basato in parte sul fatto che tra il Sistema Qualita' ed il livello della Qualita' dei prodotti non esiste e non puo' esistere un rapporto preciso, ad esempio un'azienda che produce col 50% di difettosita' puo' essere certificata se : 1-Questo livello e' un obiettivo raggiunto e sotto controllo. 2-Il cliente ne e' consapevole ed accetta la situazione Mentre una che produce col 0,01% di difettosita' non dovrebbe essere certificata se : 1-Questo livello e' casuale (e potrebbe diventare il 10% senza preavviso) 2-Si tratta di una difettosita' mortale o vietata dalla legge. 3-Il cliente non ne e' consapevole Il Sistema Qualita', per aziende che devono operare in regime di libero mercato, e' una condizione di sopravvivenza. Tra 5-6 anni potranno farne senza solo le aziende subfornitrici di infimo livello (pura manodopera), o quelle che operano in regime protetto. Quando gli utilizzatori non controllano le procedure di acquisto ma sono obbligati a tenersi senza protestare quello che qualche 'amico del fornitore ha comprato per loro (in genere coi loro soldi). Negli ultimi anni il mercato protetto era quasi la norma negli appalti pubblici, ma adesso la festa e' finita, ed anche qui bisogna cominciare a fornire prodotti di qualita' in regime di concorrenza. Per chi debba stare sul mercato in concorrenza con altri la discussione se valga la pena o meno di implementare un Sistema Qualita' non ha molto senso, un'azienda che non sia protetta e non possa quindi imporre i propri prodotti, per sopravvivere deve soddisfare i propri clienti. - 28 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Per far cio' deve disporre di un qualche tipo di Sistema Qualita', il problema eventualmente e' di valutare se il Sistema esistente possa considerarsi piu' efficente ed efficace di uno conforme a ISO 9000. Analogamente non ha molto senso parlare dei costi di implementazione di un Sistema Qualita' come se si dovesse acquistare una fresa. Il Sistema Qualita' e' un insieme di comportamenti e di procedure, la cui realizzazione in termini economici costa poco (un po' di carta, un paio di libri, qualche corso di formazione ecc.). Introdurre in azienda un Sistema Qualita' potrebbe essere meglio paragonato al cambiare le proprie abitudini o stile di vita, cosa di poco conto economico ma spesso difficile da fare (come le diete per dimagrire, che non costano niente e anzi fanno risparmiare, ma che si fanno solo con molta fatica). Nel caso che l'azienda implementi il Sistema Qualita' per soddisfare il disposto di una Direttiva Europea si crea una situazione dove la UE e' il 'cliente', il fabbricante dei dispositivi medici e' il 'fornitore' e la Direttiva e' il 'contratto' da rispettare. Implementare un Sistema Qualita' secondo ISO 9000 solo per rispettare questo 'contratto' puo' essere antieconomico, ma se l'azienda e' gia' organizzata per soddisfare il cliente, allora il soddisfacimento dei requisiti minimi avviene col minimo sforzo e con la massima efficenza (quando non e' gia' fatto e quindi solo da formalizzare). Se un'azienda e' sul mercato coi bilanci in ordine e con un buon numero di clienti consolidati cio' significa che di fatto ha gia' un Sistema Qualita' funzionante. Il problema spesso e' che tale Sistema Qualita' non e' molto collegato al mercato, quindi puo' deragliare senza preavviso, e che, ancora peggio, dipende per il suo funzionamento dalla presenza fisica di alcune persone la cui assenza, per qualsiasi motivo, puo' di fatto compromettere gravemente la qualita' finale dei prodotti. IL FASCICOLO TECNICO SECONDO LA DIRETTIVA 93/42 Per soddisfare la Direttiva il fabbricante deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza una completa documentazione tecnica relativa all'azienda ed ai prodotti fabbricati. Questa documentazione viene chiamata Fascicolo tecnico. Fascicoli tecnici sono naturalmente molto vari ma dovrebbero essere impostati con lo stesso criterio. - 29 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Qui si fa solo un possibile esempio dei documenti utilizzati per preparare il Fascicolo Tecnico di una azienda che produce dispositivi medici non attivi di classe IIa, da adattare poi alle varie situazioni, o confrontarlo con un Fascicolo esistente per maggior sicurezza. 1 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Per le aziende con un Sistema Qualità il Fascicolo tecnico dovrebbe essere organizzato seguendo la parte 4 della ISO 9000, ai cui 20 punti corrispondono le 20 Sezioni del manuale numerate da 1 a 20. A queste si puo' aggiungere una Sezione '0' dove vengono inseriti gli altri documenti. Il Fascicolo tecnico deve contenere tutte le informazioni necessarie all'Autorita' competente e agli Organismi Notificati per le valutazioni sui prodotti fabbricati dall'azienda. 2 GENERALITA' SULL'AZIENDA -Dati anagrafici aziendali Inserire i soliti dati fiscali e residenziali (indirizzo, telefono ecc.) -Sintesi storica Inserire una breve storia dell'azienda, mezza pagina e' piu' che sufficente. -Tipi di prodotto Descrizione generica del prodotto con tutte le sue varianti, indicare chiaramente l'utilizzo previsto, scrivere quanto basta per identificare la classe dei dispositivi e rendere comprensibile l'Analisi dei rischi -Prove Cliniche Solo se sono state fatte prove cliniche, anche minime, dire perche' sono state fatte e allegare i risultati. - 30 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 3 LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA', LAVORAZIONI ESTERNE Allegare pianta interna dell'azienda, con localizzazione delle principali attivita', come Uffici, Magazzini, Produzione ecc. e magari anche un piantina stradale per arrivarci. Nel caso che il ciclo di fabbricazione (compreso tra il controllo di accettazione e il magazzino spedizioni) si svolga in piu' stabilimenti o venga affidato parzialmente all'esterno indicare chiaramente dove si svolgano queste lavorazioni e chi ne sia il responsabile. 4 CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI Giustificare con precise citazioni delle definizioni o regole dell'Alegato IX la classe dei dispositivi fabbricati. Citare tutte le regole pertinenti, sia che includano o che escludano il dispositivo. Esempio I dispositivi fabbricati non sono di tipo attivo in quanto il loro funzionamento non dipende da alcuna forma di energia (Definizione 1.4). Inoltre sono da considerarsi di classe IIa perche' : - Sono invasivi di tipo chirurgico per uso temporaneo (regole 5 e 6) - Non sono destinati ad un uso a lungo termine (regola 5) - Non sono destinati ad entrare in contatto col Sistema Circolatorio Centrale (regola 6) - Non sono destinati ad avere effetti biologici o ad essere assorbiti (regola 6) - Non sono destinati alla somministrazione di medicinali in forma pericolosa (regola 6) 5 CICLO PRODUTTIVO Illustrare con chiarezza il ciclo di fabbricazione, pianta dei locali e delle attrezzature, elenco delle lavorazioni e dei collaudi, piano della qualita' o, ancora meglio, allegare i Device Master Record dei prodotti. Mettere in evidenza dove sono i punti critici del ciclo di fabbricazione e come si sono evitati o ridotti i rischi. Per i dispositivi sterili allegare il fascicolo di validazione della sterilizzazione e qualche indicazione su come si e' validata l'area controllata o il sistema di lavaggio dei pezzi. Questa parte si puo' anche mettere nella sezione 9 del Manuale della Qualita' - 31 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 6 INFORMAZIONI ALL'UTILIZZATORE Allegare tutte le etichette, i fogli istruzione ed ogni altra forma di informazione a corredo del dispositivo. 7 NORME APPLICABILI Esaminare attentamente tutte le norme del CEN-BTS3, del CENELEC TC62 e della Farmacopea Europea per vedere se esistono norme applicabili, dire se sono o meno applicate e se non sono applicate fornire una ragionevole spiegazione del fatto. 8 REQUISITI ESSENZIALI E ANALISI DEI RISCHI Documentare lo svolgimento ed i risultati della Analisi dei rischi divisi in tre parti : a) Rischi per i quali si sono applicate le norme armonizzate. b) Rischi per i quali si sono applicate norme nazionali o internazionali non armonizzate. c) Rischi per i quali il fabbricante ha provveduto per suo conto alla valutazione Per tutti i parametri pericolosi del dispositivo deve essere data la massima difettosita' accettabile ed un criterio statistico di rilevamento dei dati. I risultati devono poi essere riscontrati con l'elenco dei requisiti essenziali dell'Allegato I della 93/42 per accertarsi di non aver dimenticato niente. 9 GLOSSARIO AZIENDALE Pur non richiesto esplicitamente dalla Direttiva il glossario aziendale e' indispensabile per poter leggere e capire senza difficolta' il fascicolo tecnico e gli altri documenti.. Di solito il glossario comprende : a) acronimi o sigle utilizzate per i documenti ole funzioni aziendali b) termini tecnici particolari - 32 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Inserire una copia o facsimile della dichiarazione di conformita', che e' il vero documento col quale il fabbricante garantisce che i dispositivi sono stati progettati e fabbricati in conformita' al disposto della Direttiva 93/42. La Dichiarazione di conformita' in originale va conservata dal fabbricante e tenuta a disposizione dell' Autorita' competente, mentre in copia o facsimile puo' essere data ai clienti che la richiedano o anche accompagnare la merce. 11 MANUALE DELLA QUALITA' E' bene che ci sia sempre un Manuale della Qualita', anche se non c'e' un Sistema Qualita' formale, e che lo stesso sia organizzato seguendo la struttura della ISO 9001 e cioe' : 01 Responsabilita' della Direzione (Sez. 1) 02 Organizzazione del Sistema Qualita' (Sez. 2) 03 Verifica dei contratti (Sez. 3) 04 Sviluppo nuovi prodotti (Sez. 4) 05 Gestione della documentazione (Sez. 5) 06 Gestione degli approvvigionamenti (Sez. 6) 07 Prodotti forniti dal committente (Sez. 7) (NA) 08 Identificazione e rintracciabilita' (Sez. 8) 09 Gestione del processo produttivo (Sez. 9) 10 Prove e Collaudi (Sez. 10) 11 Apparecchi di prova, misura e collaudo (Sez. 11) 12 Stato dei collaudi (Sez. 12) 13 Gestione prodotti non conformi (Sez. 13) 14 Azioni correttive (Sez. 14) 15 Movimentazione, imballaggio e consegna (Sez. 15) 16 Documenti di registrazione della qualita' (Sez. 16) 17 Verifiche ispettive interne (Sez. 17) 18 Addestramento del personale (Sez. 18) - 33 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 19 Assistenza tecnica (Sez. 19) 20 Tecniche statistiche (Sez. 20) Il Manuale dovrebbe descrivere, sezione per sezione, gli obiettivi, le procedure ed i metodi utilizzati per garantire la soddisfazione dei Requisiti essenziali previsti dalla Direttiva. Indipendentemente dal fatto che la classe del dispositivo preveda la realizzazione di un Sistema Qualita' il fabbricante deve sempre fornire una chiara descrizione dei metodi utilizzati per garantire la sicurezza del prodotto e la costanza della produzione. Utilizzare lo schema della ISO 9001, anche se non c'e' un Sistema Qualita' formale, e' di grande utilita' per questa operazione. In questa ottica assumono particolare importanza i punti seguenti Responsabilita' della Direzione (Sez. 1) Gli obiettivi della qualita' del prodotto fissati dalla Direzione, possibilmente in forma quantitativa e misurabile sono il fondamento di tutta la struttura. Sviluppo nuovi prodotti (Sez. 4) Se l'azienda dispone di una progettazione qui deve indicare come si forma la documentazione per la produzione, organizzata nei Device Master Record. Se non c'e' la progettazione allora deve essere indicato quale sia la fonte di questi documenti, e come si e' certi che seguendo le loro indicazioni il prodotto possa considerarsi sicuro. Secondo la Direttiva per soddisfare questo punto di fronte ad un Organismo Notificato i fabbricanti di classe I e IIa possono limitarsi a produrre una dichiarazione firmata del fabbricante stesso (Allegato VII). Identificazione e rintracciabilita' (Sez. 8) Per i dispositivi pericolosi bisogna istituire un metodo di rintracciabilita' nel caso si dovesse emettere una nota di avviso. Un sistema di identificazione dei lotti o delle singole apparecchiature e' meglio che ci sia. - 34 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Azioni correttive (Sez. 13) Bisogna organizzare e tenere aggiornato un registro dei reclami, di cui nel Fascicolo tecnico si puo' allegare un rapporto. Assistenza tecnica (Sez. 19) Bisogna organizzare la raccolta delle informazioni di ritorno, anche per prodotti che in senso stretto non hanno bisogno di assistenza tecnica. Nel Fascicolo tecnico si puo' allegare un rapporto annuale o simili, per far capire come si procede. - 35 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 UN METODO MATEMATICO PER IL CALCOLO DEI RISCHI NOTA - Questo documento fornisce a chi fosse interessato un metodo particolare per il calcolo dei rischi nei Dispositivi Medici, purtroppo per motivi tecnici e' compilato in modo testo e non sono quindi possibili ne' le tabelle ne' le normali notazioni esponenziali (apici). Quindi per scrivere 10 alla -3 (cioe' 0,001) oppure 10 alla 4 (cioe' 10.000)si e' quindi utilizzata la forma 10E-3 o 10E4. Per una buona leggibilita' delle tabelle si consiglia di leggerlo e stamparlo con un carattere a spazio fisso (come Courier). 1 INTRODUZIONE Per soddisfare la Direttiva 93/42 il fabbricante deve immettere in commercio solo prodotti sicuri, e con prestazioni certe e garantite per tutta la vita utile. Nel caso dei dispositivi medici, dove le prestazioni sono finalizzate alla diagnosi o alla terapia, la mancanza di prestazioni di solito e' anche un rischio. Di conseguenza l'Analisi dei rischi diventa l'unico vero obbligo della 93/42, dandosi per scontato che il fabbricante adottera' da se', sia per scrupolo che per obbligo di legge, tutte le necessarie precauzioni e procedure di controllo idonee ad evitare che i rischi evidenziati dalla Analisi si trasformino in danni veri per gli utilizzatori. Quando esistano specifiche norme armonizzate il fabbricante trovera' sicuramente conveniente applicarle (pur non essendoci obbligato), evitando cosi' una procedura complessa e sempre criticabile da parte degli Organismi Notificati. Ma dove queste norme non esistano, o dove esistano ma non fissino le probabilita' di difettosita' accettabili, il fabbricante deve svolgere una Analisi di rischio, completa o parziale a seconda delle circostanze, e fondarla su argomenti molto validi per non esporla a critiche fondate in sede di ispezione. La recente norma prEN 1441, fornisce un metodo per valutare la sicurezza di un Dispositivo medico, identificando le situazioni pericolose e stimando l'entita' del rischio associato, ed e' molto utile quando non siano disponibili o utilizzabili norme armonizzate.. Secondo la norma l'Analisi si svolge seguendo lo schema seguente : - 36 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 A) Identificazione dei fattori di rischio del dispositivo, vale a dire quelle caratteristiche inevitabilmente presenti in percentuale anche molto bassa e che nell'uso normale previsto dal fabbricante, possano pregiudicare la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di altre persone. Come guida in questa fase dell'Analisi la norma suggerisce un criterio di ricerca ed un elenco non esaustivo di possibili caratteristiche pericolose quali : ü Rischi biologici dovuti alla natura chimica del dispositivo (tossicita') ü Rischi biologici da mancanza di biocompatibilita' ü Rischi biologici da contaminazione particellare nociva ü Rischi biologici da contaminazione di materiale organico non vivente ü Rischi biologici da contaminazione organica vivente (batteri, muffe) ü Rischi elettrici e meccanici dovuti a cessione di energia non voluta ü Rischi derivanti dall'ambiente di utilizzo ü Rischi derivanti da imballo scadente, scarsa manutenzione, invecchiamento B) Valutazione del danno potenziale per ognuna di queste caratteristiche, combinando la probabilita' di provocare il danno con la gravita' del danno stesso (una caratteristica che abbia una probabilita' minima di provocare un danno alto e' considerata equivalente ad una che abbia una probabilita' alta di provocare un danno minimo). Bisogna anche tener conto dell'eventuale uso ripetuto, le cessioni di plastificanti di una linea per emodialisi (utilizzata 12 ore a settimana), dovrebbero essere molto piu' basse di quelle di una linea per circolazione extracorporea in un intervento di cardiochirurgia (utilizzata 6 ore in una vita). C) Valutazione dell'accettabilita' e della riducibilita' del rischio. Se il rischio non e' accettabile il fabbricante non puo' immettere il dispositivo in commercio, ma deve provvedere con idonei accorgimenti alla sua riduzione fino ad arrivare ad un livello di rischio accettabile. La norma non dice come fissare i livelli accettabili di difettosita', e non da' indicazioni sull'opportunita' di utilizzare o meno un certo dispositivo. Resta responsabilita' del fabbricante definire, almeno per le caratteristiche pericolose, i parametri di difettosita' accettabile (obiettivi di un eventuale Sistema Qualita'). - 37 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Da notare che i collaudi al 100% danno un LQA che non e' mai nullo, ma dipende dalla difficoltà della misura e dall'affidabilita' degli strumenti, quindi puo' andare da un 10E-2 fino ad un 10E-5, valori percentuali che in qualche caso potrebbero non essere accettabili. Vanno anche definiti i criteri per valutare l'opportunita' di utilizzo (indicazioni terapeutiche e controindicazioni o effetti collaterali). Questo documento illustra un metodo di valutazione quantitativa dei rischi che potrebbe rivelarsi utile nelle valutazioni di prodotto o di Sistema Qualita', proprio per coprire le mancanze della EN 1441, ed arrivare quindi all'identificazione della difettosita' accettabile e dell'opportunita' o meno di utilizzare un certo Dispositivo Medico. 2 LA TABELLA DEI RISCHI Il metodo proposto parte dalla quantizzazione del danno, attribuendo ad ogni possibile danno un valore nel modo seguente Livello di danno Definizione Valore Danno trascurabile Rossori, irritazione con 10E2 guarigione spontanea Danno marginale Guarigione meno di 40 gg.,no 10E4 danni permanenti Danno critico Guarigione piu' di 40 10E6 gg.,modesti danni perm. Danno catastrofico Gravi lesioni permanenti, morte 10E8 Come base delle considerazioni, e per ogni caratteristica del dispositivo potenzialmente pericolosa, si compila la seguente tabella, ricavata con qualche piccola modifica dalla IEC 513 (Analisi di affidabilita' per gli elettromedicali), che consente di elaborare una particolare matrice di valori, espressi come potenze di 10Nella riga in alto i valori di danno cosi' come precedentemente definiti, nella colonna di sinistra le probabilita' che la caratteristica in esame, se presente, possa provocare il danno - 38 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Nella zona a destra in basso, compresa tra le righe tratteggiate, si configura una matrice dei valori di rischio. Danno Potenziale (DPT) Catastr. Critico Margin. Trascur. 10E8 10E6 10E4 10E2 ------------------------------------------------------------------------Probabilita' di causare il danno (PCD) Totale ----------------------------------------- 10E0 10E8 10E6 10E4 10E2 ----------------------------------------Frequente 10E-1 10E7 10E5 10E3 10E1 ----------------------------------------Probabile 10E-2 10E6 10E4 10E2 10E0 ----------------------------------------Occas onale 10E-3 10E5 10E3 10E1 ----------------------------------------Rara 10E-4 10E4 10E2 10E0 ----------------------------------------Improbabile 10E-5 10E3 10E1 ----------------------------------------Incredibile 10E-6 10E2 10E0 ----------------------------------------- 3 IL CALCOLO DEL LQA (DIFETTOSITA' ACCETTABILE) Facendo coincidere il valore in alto a sinistra della matrice 10E8 col numero delle esposizioni al rischio e se si accetta che : i) La morte di un paziente sia da considerarsi danno catastrofico ii) 10E2 danni critici siano equivalenti ad 1 danno catastrofico iii) 10E2 danni marginali siano equivalenti ad 1 danno critico iv) 10E2 danni trascurabili siano equivalenti ad 1 danno marginale - 39 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 I numeri della matrice esprimono il FAR o danno equivalente (Fatal Accident Rate), ovvero il numero di decessi che quella caratteristica provocherebbe se non si adottassero adeguate contromisure). Definendo rischio accettabile un valore prefissato di FAR (ad esempio 1x10E0, cioe' 1) per il numero di esposizioni al rischio previsto dalla tabella (in questo caso 10E8), la tabella puo' essere utilizzata per valutare la difettosita' accettabile. Nel caso per esempio delle garze per medicazione invasive utilizzate in un intervento chirurgico la sequenza sarebbe : a) Valutazione dell'esposizione media. In questo caso si assume un utilizzo medio di 1 volta ogni 10 anni e il valore 10E8 viene associato a 100.000.000 di utilizzatori in 10 anni. b) Definizione del valore di rischio accettabile. Per la non sterilita' si potrebbe ammettere un FAR (o equivalente) di 1 per 100.000.000 di persone ogni 10 anni di utilizzo del dispositivo. c) Valutazione della probabilita' che il difetto causi il danno. Si presume che la probabilita' che una eventuale garza non sterile provochi infezione sia di 10E-1 d) Valutazione della probabilita' che l'infezione provochi la morte Si presume che la probabilita' di decesso da infezione sia di 10E-1 e) Calcolo della difettosita' (non sterilita') accettabile Su una esposizione di 108 un danno valutato in 10E8,definito 'catastrofico' nella tabella, ma gia' ridotto di 10E-2 dalla riduzione probabilistica relativa ai punti c) e d), quindi con probabilita' di causare il danno definita 'probabile' nella stessa tabella, viene ridotto a 1x10E0 da una difettosita' del prodotto limitata a 10E-6. In sostanza : -Una persona si sottopone ad un intervento chirurgico ogni 10 anni. -Ogni 1.000.000 di garze utilizzate una sara' non sterile (punto e) -Su su 10.000.000 persone in 10 anni una sara' infettata -Su 10 persone infettate (punto d) una morira' -Il Far equivalente complessivo e' pari a circa 1, (1 per l'infezione con conseguente decesso piu' 0,1 per le 9 infezioni non mortali) su 100.000.000 di persone in 10 anni. - 40 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 Consultando le tabelle di FAR si scoprirebbe che un simile rischio e' 1.000 volte inferiore al FAR di chi lavora in ufficio e 5.000 volte inferiore al FAR di chi se ne sta chiuso in casa. I valori della matrice possono quindi essere utilizzati per la determinazione del LQA di ogni caratteristica potenzialmente pericolosa individuata da una prima analisi in questo modo : -Definire la colonna del danno potenziale della caratteristica -Definire la riga della probabilita' di causare il danno se presente -All'incrocio riga-colonna ricavare per inversione il LQA 4 IL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO La tabella puo' essere utilizzata anche per fornire una valutazione quantitativa del rapporto rischio/beneficio nei casi in cui sia impossibile ridurre i rischi del dispositivo a valori di FAR molto bassi come quelli presi in considerazione. Un esempio potrebbe essere quello di una protesi d'anca, il cui FAR e' molto alto (l'esposizione al rischio media e' di 1 nella vita del paziente, ma le probabilita' di provocare un danno di 10E8 o equivalente sono valutabili in 5x10E-2, con un rischio risultante complessivo di 2x10E6), e il cui beneficio andrebbe valutato nell'eliminazione di un elevatissimo numero di danni trascurabili o marginali. Se il paziente, nell'arco dello stesso periodo di esposizione, paga con un rischio di 2x10E6 l'eliminazione di 2x10E4 danni trascurabili o marginali (fitte acute, perdita' di mobilita' ecc.), la situazione si puo' ritenere in equilibrio. Se il rischio e' maggiore del danno evitato l'utilizzo del dispositivo non e' opportuno, se invece e' maggiore il danno evitato allora l'utilizzo e' conveniente. Dopo aver impostato e realizzato il Sistema Qualita' o il controllo dei processi per ottenere il LQA previsto dall'Analisi dei rischi bisogna continuare a verificare le informazioni di ritorno relative all'utilizzao del dispositivo. Se da queste informazioni risultassero valori inferiori al previsto non si fa niente mentre se il valore risultasse superiore si dovranno introdurre adeguate misure correttive. Se il sistema mantiene ad un valore prefissato (e molto basso) il rischio complessivo il fabbricante non deve fare altro. Se invece, magari in particolari condizioni d'uso o per dispositivi particolari il rischio complessivo non potesse essere ridotto a valore veramente bassi, allora il fabbricante dovrebbe informarne - 41 - Sicurezza ed Igiene del Lavoro Raccolta Normativa a cura della Te.Si.A. S.r.l. - anno 2000 l'utilizzatore per consentire allo stesso di valutare i rischi o danni da mancato utilizzo e regolarsi di conseguenza. - 42 -