Novità per la classificazione e pericolosità
dei rifiuti dopo il d.lgs. n.205/2010.
Ecotossicità in particolare.
8 Aprile 2011
avv. Luciano Butti – [email protected]
www.buttiandpartners.com
SOMMARIO:
1. La nuova definizione di “rifiuto pericoloso”…
2. … e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre
3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell’elenco
(solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)
4. Ecotossicità del rifiuto (H14): una nuova realtà dopo il D. Lgs. n. 205/2010
5. Metodo convenzionale o biotest: alternativi o complementari?
6. Applicare correttamente il metodo convenzionale
6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza (“composto
virtuale”)
6.2 Peso molecolare del composto di riferimento e calcolo stechiometrico: cosa
fare quando si conosce solo la concentrazione del metallo (ione)?
7. Applicare correttamente i biotest: ha senso testare solo la Dafnia?
8. H4 (irritante) e H8 (corrosivo): rifiuti con pH estremo
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1. La nuova definizione di “rifiuto pericoloso”…
Art. 183: “Rifiuto pericoloso” è quello che “presenta una o più caratteristiche di
cui all’allegato I della Parte IV”.
Allegato I: Sedici “caratteristiche di pericolo” (di cui una “doppia”) e due
importanti note che – per le caratteristiche più rilevanti – rinviano alla pertinente
normativa sulle sostanze pericolose.
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2. … e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre
Si è sostenuto che queste norme modificherebbero radicalmente le modalità
per considerare pericoloso un rifiuto.
In sostanza, le analisi e la valutazione circa la sussistenza delle
caratteristiche di pericolo dovrebbero – secondo questa tesi - essere fatte
anche “in assenza di asterisco” (e di codice a specchio) nell’elenco dei rifiuti.
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3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza
dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)
1. Par. 3, 3.1, 3.2 e 3.3 della Introduzione all’Allegato D: precisa procedura per
la classificazione del rifiuto (si parte dalla “fonte che genera il rifiuto”!)
2. (Nuovo!) art. 184.5 TU e art. 7.1 Direttiva: natura “vincolante” dell’elenco
per i rifiuti pericolosi (cfr. anche Par. 3.4 della Introduzione all’Allegato D: “I
rifiuti … con un asterisco sono rifiuti pericolosi”: ciò supera il precedente
orientamento della Corte di Giustizia (causa C-318/98 e causa C-194/01)
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3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza
dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)
3. Par. 3.6 della Introduzione all’Allegato D: precisa procedura –
notificazione alla Commissione – per lo “Stato membro” (non una singola
autorità) che desideri “considerare come pericolosi” rifiuti che non figurano
come tali nell’elenco.
4. 14° “Considerando” della Direttiva: “…mantenere il sistema con cui i rifiuti
pericolosi sono classificati … al fine di garantire una classificazione
armonizzata …”.
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3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza
dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)
5. La tesi criticata renderebbe prive di significato le norme richiamate sopra:
contro basilari regole di interpretazione.
Cfr. anche Federal Environmental Agency Germany (Recommendations for
the Ecotoxicological Characterisation of Wastes, as of 19 September 2008,
par. 4): biotests “allow wastes in mirror entries to be identified as
hazardous”.
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4. Ecotossicità del rifiuto (H14): una nuova realtà dopo il D. Lgs. n.
205/2010
Nota 1 dell’Allegato I e abrogazione della norma secondo la quale H14 non
doveva “essere presa in considerazione”, per mancanza dei “criteri di
riferimento”: conseguentemente è opinione diffusa fra gli Enti di controllo che,
dopo il D. Lgs. n. 205/2010, occorra anche valutare la “ecotossicità”.
La valutazione avviene (allegato I, note 1 e 2) secondo i criteri della Direttiva
67/548/Cee sulle sostanze pericolose e - ove pertinenti – secondo quelli della
direttiva 1999/45/Ce sui preparati pericolosi: la problematica equiparazione
dei “preparati” ai “rifiuti”.
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5. Metodo convenzionale e biotest: alternativi o complementari?
Che cosa sono:
• Il metodo convenzionale (calcolo delle concentrazioni in peso delle
sostanze pericolose presenti nel rifiuto e raffronto con concentrazioni limite);
• I biotest (saggi di tossicità in ambiente acquatico sulle specie indicate
dall’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE: alghe, dafnia e pesci).
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5. Metodo convenzionale e biotest: alternativi o complementari?
Direttiva n. 1999/45/CE: i due metodi sono “alternativi”: quanto meno per la
“tossicità acquatica acuta”, la non pericolosità determinata (correttamente) con
i biotest può rovesciare un giudizio di pericolosità raggiunto con il metodo
convenzionale.
Cfr. Federal Environmental Agency Germany, Recommendations for the
Ecotoxicological Characterisation of Wastes, 19.09.2008, par. 6.2.1.: biotests
“… important … if waste is … H14 on the basis of solid contents, but the
waste holder wishes to demonstrate the absence of ecotoxicological risk
(e.g. for wastes containing heavy metals in elementary forms)”.
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6. Applicare correttamente il metodo convenzionale
Secondo le direttive richiamate dalle note 1 e 2 dell’Allegato I, la valutazione di
eventuale ecotossicità del rifiuto può in primo luogo essere effettuata
secondo un metodo convenzionale, che raffronti le concentrazioni di
sostanze pericolose rinvenute con determinate limiti previsti dalla normativa
sulle sostanze pericolose per le sostanze o i preparati.
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6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza
(“composto virtuale”)
Parere ISS n. 36565 del 5 luglio 2006: ove sia presente un metallo per il quale
le norme sulle sostanze pericolose classificano alcuni composti (sali, ossidi)
che esso può formare, se le metodiche non consentono di individuare quale
composto sia effettivamente presente, si tiene conto della concentrazione
limite prevista per il composto potenzialmente più pericoloso
(“composto virtuale”).
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6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza
(“composto virtuale”)
Estrema conservatività di questo criterio: perciò, sulla base di dati
sperimentali e/o di letteratura sul rifiuto, si deve poter escludere (in sede
di individuazione del “composto virtuale”) determinati composti in
quanto certamente non presenti: ciò presuppone una ottima
caratterizzazione di base del rifiuto (e rispetto delle norme UNI – es. 10802 –
per campionamento e analisi)
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6.2 Peso molecolare del composto di riferimento e calcolo
stechiometrico: cosa fare quando si conosce solo la
concentrazione del metallo (ione)?
Necessità o meno, quando si può determinare la sola concentrazione del
metallo-ione di riferire – con calcolo stechiometrico - tale concentrazione al
peso molecolare del composto (spesso “virtuale”)?
L’estrema conservatività dei criteri suggerisce cautela (parere ISS n. 36565 del
5 luglio 2006 non impone di effettuare sempre il calcolo stechiometrico:
determinanti saranno al riguardo le linee guida previste dall’art. 183.5).
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7. Applicare correttamente i biotest: Ha senso testare solo la
dafnia?
Parte C allegato III Direttiva 1999/45/CE: le prove su “tutte e tre” le specie
(alghe, dafnia, pesci).
Una o due possono essere omesse solo se sulla base di quella (o quelle)
precedentemente effettuata(e) già è stata attribuita la pericolosità al rifiuto.
UK Environment Agency, Interpretation of the definition and
classification of hazardous waste, may 2008, Appendix C.14.7: “Testing …
must be carried out on all three species”.
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8. H4 (irritante) e H8 (corrosivo): rifiuti con pH estremo
Nota 9.12.2010 n. 149502 di Arpa Veneto: H4 (irritante) e H8 (corrosivo),
specie per rifiuti con pH estremo (<2 o > 11,5): cfr. anche UK Environment
Agency, Interpretation of the definition and classification of hazardous
waste, may 2008, Appendix C.4.5. Punti da ricordare:
•Riguarda solo i codici a specchio;
•Non è possibile una valutazione di pericolosità in caso di esito negativo della
determinazione della riserva alcalina (test di Young) e dei test in vitro;
•Occorre evitare che la considerazione del pH estremo porti a conseguenze
eccessive (cfr. al riguardo Conf. Svizzera, Uff. Sanità pubblica, Ausilio per
l'interpretazione della classificazione dei preparati con valori estremi del
pH).
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Novità per la classificazione e pericolosità dei rifiuti