Novità per la classificazione e pericolosità dei rifiuti dopo il d.lgs. n.205/2010. Ecotossicità in particolare. 8 Aprile 2011 avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com SOMMARIO: 1. La nuova definizione di “rifiuto pericoloso”… 2. … e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre 3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi) 4. Ecotossicità del rifiuto (H14): una nuova realtà dopo il D. Lgs. n. 205/2010 5. Metodo convenzionale o biotest: alternativi o complementari? 6. Applicare correttamente il metodo convenzionale 6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza (“composto virtuale”) 6.2 Peso molecolare del composto di riferimento e calcolo stechiometrico: cosa fare quando si conosce solo la concentrazione del metallo (ione)? 7. Applicare correttamente i biotest: ha senso testare solo la Dafnia? 8. H4 (irritante) e H8 (corrosivo): rifiuti con pH estremo avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 1. La nuova definizione di “rifiuto pericoloso”… Art. 183: “Rifiuto pericoloso” è quello che “presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV”. Allegato I: Sedici “caratteristiche di pericolo” (di cui una “doppia”) e due importanti note che – per le caratteristiche più rilevanti – rinviano alla pertinente normativa sulle sostanze pericolose. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 2. … e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre Si è sostenuto che queste norme modificherebbero radicalmente le modalità per considerare pericoloso un rifiuto. In sostanza, le analisi e la valutazione circa la sussistenza delle caratteristiche di pericolo dovrebbero – secondo questa tesi - essere fatte anche “in assenza di asterisco” (e di codice a specchio) nell’elenco dei rifiuti. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi) 1. Par. 3, 3.1, 3.2 e 3.3 della Introduzione all’Allegato D: precisa procedura per la classificazione del rifiuto (si parte dalla “fonte che genera il rifiuto”!) 2. (Nuovo!) art. 184.5 TU e art. 7.1 Direttiva: natura “vincolante” dell’elenco per i rifiuti pericolosi (cfr. anche Par. 3.4 della Introduzione all’Allegato D: “I rifiuti … con un asterisco sono rifiuti pericolosi”: ciò supera il precedente orientamento della Corte di Giustizia (causa C-318/98 e causa C-194/01) avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi) 3. Par. 3.6 della Introduzione all’Allegato D: precisa procedura – notificazione alla Commissione – per lo “Stato membro” (non una singola autorità) che desideri “considerare come pericolosi” rifiuti che non figurano come tali nell’elenco. 4. 14° “Considerando” della Direttiva: “…mantenere il sistema con cui i rifiuti pericolosi sono classificati … al fine di garantire una classificazione armonizzata …”. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 3. Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell’elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi) 5. La tesi criticata renderebbe prive di significato le norme richiamate sopra: contro basilari regole di interpretazione. Cfr. anche Federal Environmental Agency Germany (Recommendations for the Ecotoxicological Characterisation of Wastes, as of 19 September 2008, par. 4): biotests “allow wastes in mirror entries to be identified as hazardous”. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 4. Ecotossicità del rifiuto (H14): una nuova realtà dopo il D. Lgs. n. 205/2010 Nota 1 dell’Allegato I e abrogazione della norma secondo la quale H14 non doveva “essere presa in considerazione”, per mancanza dei “criteri di riferimento”: conseguentemente è opinione diffusa fra gli Enti di controllo che, dopo il D. Lgs. n. 205/2010, occorra anche valutare la “ecotossicità”. La valutazione avviene (allegato I, note 1 e 2) secondo i criteri della Direttiva 67/548/Cee sulle sostanze pericolose e - ove pertinenti – secondo quelli della direttiva 1999/45/Ce sui preparati pericolosi: la problematica equiparazione dei “preparati” ai “rifiuti”. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 5. Metodo convenzionale e biotest: alternativi o complementari? Che cosa sono: • Il metodo convenzionale (calcolo delle concentrazioni in peso delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto e raffronto con concentrazioni limite); • I biotest (saggi di tossicità in ambiente acquatico sulle specie indicate dall’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE: alghe, dafnia e pesci). avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 5. Metodo convenzionale e biotest: alternativi o complementari? Direttiva n. 1999/45/CE: i due metodi sono “alternativi”: quanto meno per la “tossicità acquatica acuta”, la non pericolosità determinata (correttamente) con i biotest può rovesciare un giudizio di pericolosità raggiunto con il metodo convenzionale. Cfr. Federal Environmental Agency Germany, Recommendations for the Ecotoxicological Characterisation of Wastes, 19.09.2008, par. 6.2.1.: biotests “… important … if waste is … H14 on the basis of solid contents, but the waste holder wishes to demonstrate the absence of ecotoxicological risk (e.g. for wastes containing heavy metals in elementary forms)”. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 6. Applicare correttamente il metodo convenzionale Secondo le direttive richiamate dalle note 1 e 2 dell’Allegato I, la valutazione di eventuale ecotossicità del rifiuto può in primo luogo essere effettuata secondo un metodo convenzionale, che raffronti le concentrazioni di sostanze pericolose rinvenute con determinate limiti previsti dalla normativa sulle sostanze pericolose per le sostanze o i preparati. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza (“composto virtuale”) Parere ISS n. 36565 del 5 luglio 2006: ove sia presente un metallo per il quale le norme sulle sostanze pericolose classificano alcuni composti (sali, ossidi) che esso può formare, se le metodiche non consentono di individuare quale composto sia effettivamente presente, si tiene conto della concentrazione limite prevista per il composto potenzialmente più pericoloso (“composto virtuale”). avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 6.1 La scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza (“composto virtuale”) Estrema conservatività di questo criterio: perciò, sulla base di dati sperimentali e/o di letteratura sul rifiuto, si deve poter escludere (in sede di individuazione del “composto virtuale”) determinati composti in quanto certamente non presenti: ciò presuppone una ottima caratterizzazione di base del rifiuto (e rispetto delle norme UNI – es. 10802 – per campionamento e analisi) avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 6.2 Peso molecolare del composto di riferimento e calcolo stechiometrico: cosa fare quando si conosce solo la concentrazione del metallo (ione)? Necessità o meno, quando si può determinare la sola concentrazione del metallo-ione di riferire – con calcolo stechiometrico - tale concentrazione al peso molecolare del composto (spesso “virtuale”)? L’estrema conservatività dei criteri suggerisce cautela (parere ISS n. 36565 del 5 luglio 2006 non impone di effettuare sempre il calcolo stechiometrico: determinanti saranno al riguardo le linee guida previste dall’art. 183.5). avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 7. Applicare correttamente i biotest: Ha senso testare solo la dafnia? Parte C allegato III Direttiva 1999/45/CE: le prove su “tutte e tre” le specie (alghe, dafnia, pesci). Una o due possono essere omesse solo se sulla base di quella (o quelle) precedentemente effettuata(e) già è stata attribuita la pericolosità al rifiuto. UK Environment Agency, Interpretation of the definition and classification of hazardous waste, may 2008, Appendix C.14.7: “Testing … must be carried out on all three species”. avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com 8. H4 (irritante) e H8 (corrosivo): rifiuti con pH estremo Nota 9.12.2010 n. 149502 di Arpa Veneto: H4 (irritante) e H8 (corrosivo), specie per rifiuti con pH estremo (<2 o > 11,5): cfr. anche UK Environment Agency, Interpretation of the definition and classification of hazardous waste, may 2008, Appendix C.4.5. Punti da ricordare: •Riguarda solo i codici a specchio; •Non è possibile una valutazione di pericolosità in caso di esito negativo della determinazione della riserva alcalina (test di Young) e dei test in vitro; •Occorre evitare che la considerazione del pH estremo porti a conseguenze eccessive (cfr. al riguardo Conf. Svizzera, Uff. Sanità pubblica, Ausilio per l'interpretazione della classificazione dei preparati con valori estremi del pH). avv. Luciano Butti – [email protected] www.buttiandpartners.com