Elementi costitutivi del Comune e della Provincia Il Comune e la Provincia in quanto enti territoriali esponenziali degli interessi della collettività sottostante, presentano due elementi costitutivi: la popolazione; il territorio. Alcuni autori considerano come elementi costitutivi anche il patrimonio (con particolare riferimento, in quest’ultimo caso, al Comune) e l’apparato autoritario (Consiglio, Giunta, Presidente o Sindaco) . 1 La popolazione La comunità locale residente nel territorio è destinataria dei servizi personali predisposti dalle autonomie locali e dell’attività autoritativa posta in essere dai loro organi. La popolazione vanta inoltre numerosi diritti di partecipazione alla vita politica locale. 2 Il territorio Costituisce non solo l’ambito spaziale in cui le autonomie locali esercitano i loro poteri e le loro funzioni, ma ne costituisce un elemento essenziale come centro di riferimento degli interessi comunitari che gli organi locali sono chiamati a soddisfare nella loro azione 3 Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i diritti patrimoniali del Comune, compresi il gettito delle imposte, sovrimposte, tasse addizionali e compartecipazioni ai tributi erariali 4 Le funzioni del Comune Le funzioni del Comune hanno oggetto generale. Ciò significa che l’Ente, come organizzazione di governo della propria comunità, può (e deve) occuparsi “di tutti gli interessi della comunità stessa in quanto tale, che emergano dal corpo sociale nel variare delle sue vicende, mediante attività di amministrazione in senso sostanziale” (Cerulli Irelli). 5 Le funzioni del Comune 1. funzioni proprie; 2. funzioni conferite. 6 Le funzioni proprie A norma dell’articolo 13 TUEL, spettano al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. 7 Funzioni proprie: segue Essendo il Comune un ente a fini generali, manca nel T.U. una elencazione tassativa di funzioni, perché al Comune spettano tutte le funzioni che riguardano la popolazione e il territorio. Rimangono escluse solo le funzioni attribuite espressamente ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Sussiste pertanto una presunzione di competenza a favore del Comune. 8 Quali sono le funzioni proprie? La risposta più convincente offerta dalla dottrina è quella di identificare le funzioni proprie con le funzioni fondamentali che, in base al comma 2, lett. p), dell’art. 117 Cost., vanno determinate dallo Stato. Ciò consente di individuare uniformemente a livello nazionale le funzioni di base. 9 Le funzioni conferite Secondo l’articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni sono titolari anche delle funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 10 Funzioni statali Alcune funzioni, di cui è titolare lo Stato, vengono “esercitate” dal Comune, che sotto questo aspetto agiscono come organi statali. Tali funzioni sono: a) elettorale; b) anagrafe; c) stato civile; d) statistica; e) leva militare. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie (art. 14, comma 3). 11 Modalità di esercizio delle funzioni I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il nuovo articolo 117, al sesto comma, ha riservato alla potestà regolamentare dei Comuni la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 12 Il ruolo delle province alla luce del T.U.E.L. La Provincia, come il Comune, “rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi”, ma la sua competenza non è generale ma circoscritta alle funzioni attribuite dal T.U.E.L. 13 I SETTORI DI INTERVENTO PROVINCIALE a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 14 Il nuovo quadro delle funzioni delle province: le funzioni proprie Le funzioni proprie sono quelle che identificano la Provincia nella sua qualità di ente esponenziale della comunità stanziata, in un determinato periodo, sul territorio; esse sono individuate nell’articolo 19, 1° comma, del decreto legislativo 267/2000; tale articolo prevede l’attribuzione espressa di una serie di settori nei quali spetta alla Provincia esercitare le funzioni amministrative “di interesse provinciale” riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale 15 Effetti dell’articolo 19, comma 1, T.U.E.L. L’articolo 19, comma 1, nelle lettere a-i, non ha operato un trasferimento diretto alle province nelle materie elencate, ma ha riservato a leggi ulteriori, in particolare a leggi regionali, la puntuale individuazione, da effettuarsi in conformità dei principi oggi riprodotti nell’articolo 4, commi 1-2, t.u.e.l. Articolo 4 T.u.e.l. 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 16 Funzioni programmatorie programmazione socio-economica: la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni e concorre alla formazione del piano regionale di sviluppo e degli altri piani pluriennali, sia di carattere generale che settoriale; programmazione territoriale: la provincia adotta un piano territoriale di coordinamento territoriale 17 Il piano territoriale di coordinamento territoriale Il Piano territoriale di coordinamento “indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali”. 18 Funzioni gestionali Sono elencate, in modo non esaustivo, all’articolo 19 T.U.E.L. Ad esse vanno aggiunte quelle attribuite da leggi speciali, anteriori e successive 19 Materie attribuite alla provincia viabilità assistenza tutela del territorio edilizia scolastica ambiente caccia e pesca nelle acque interne turismo 20 Le funzioni “libere” sono funzioni che le province, in base all’articolo 19, comma 2, del t.u.e.l. possono assumere in ogni materia per la realizzazione, la promozione e il coordinamento degli interessi delle comunità locali cosiddette di vasta area dalle stesse rappresentate 21 Il nuovo quadro delle funzioni delle province: le funzioni conferite Le funzioni possono essere, poi, conferite con leggi statali e regionali. In particolare sono conferite: con legge statale se pertengono ad uno degli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato individuati dall’articolo 117, comma 2; con legge regionale quando sono relative alle materie di potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, comma 3) o a quelle materie residuali di potestà legislativa esclusiva (art. 117, comma 4) 22 Ruolo della provincia Ente programmatorio Ente di servizi Ente privilegiato per le deleghe regionali 23