Elementi costitutivi del Comune e della
Provincia
Il Comune e la Provincia in quanto enti
territoriali esponenziali degli interessi della
collettività sottostante, presentano due
elementi costitutivi:
la popolazione;
il territorio.
Alcuni autori considerano come elementi
costitutivi anche il patrimonio (con
particolare riferimento, in quest’ultimo caso,
al Comune) e l’apparato autoritario
(Consiglio, Giunta, Presidente o Sindaco) .
1
La popolazione
La comunità locale residente nel
territorio è destinataria dei servizi
personali predisposti dalle autonomie
locali e dell’attività autoritativa posta in
essere dai loro organi. La popolazione
vanta inoltre numerosi diritti di
partecipazione alla vita politica locale.
2
Il territorio
Costituisce non solo l’ambito spaziale in
cui le autonomie locali esercitano i loro
poteri e le loro funzioni, ma ne
costituisce un elemento essenziale come
centro di riferimento degli interessi
comunitari che gli organi locali sono
chiamati a soddisfare nella loro azione
3
Il patrimonio
è costituito dal complesso di tutti i
diritti patrimoniali del Comune,
compresi il gettito delle imposte,
sovrimposte, tasse addizionali e
compartecipazioni ai tributi erariali
4
Le funzioni del Comune
Le funzioni del Comune hanno oggetto generale.
Ciò significa che l’Ente, come organizzazione di
governo della propria comunità, può (e deve)
occuparsi “di tutti gli interessi della comunità
stessa in quanto tale, che emergano dal corpo
sociale nel variare delle sue vicende, mediante
attività di amministrazione in senso sostanziale”
(Cerulli Irelli).
5
Le funzioni del Comune
1. funzioni proprie;
2. funzioni conferite.
6
Le funzioni proprie
A norma dell’articolo 13 TUEL, spettano al
Comune “tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non
sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze”.
7
Funzioni proprie: segue
Essendo il Comune un ente a fini generali,
manca nel T.U. una elencazione tassativa di
funzioni, perché al Comune spettano tutte le
funzioni che riguardano la popolazione e il
territorio.
Rimangono escluse solo le funzioni attribuite
espressamente ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale.
Sussiste pertanto una presunzione di
competenza a favore del Comune.
8
Quali sono le funzioni proprie?
La risposta più convincente offerta dalla
dottrina è quella di identificare le
funzioni proprie con le funzioni
fondamentali che, in base al comma 2,
lett. p), dell’art. 117 Cost., vanno
determinate dallo Stato. Ciò consente di
individuare uniformemente a livello
nazionale le funzioni di base.
9
Le funzioni conferite
Secondo l’articolo 3, comma 5 del
D.Lgs. 267/2000, i Comuni sono titolari
anche delle funzioni conferite con legge
dello Stato e della Regione, secondo il
principio di sussidiarietà.
10
Funzioni statali
Alcune funzioni, di cui è titolare lo Stato,
vengono “esercitate” dal Comune, che sotto
questo aspetto agiscono come organi statali.
Tali funzioni sono: a) elettorale; b) anagrafe;
c) stato civile; d) statistica; e) leva militare.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai
comuni dalla legge che regola anche i relativi
rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie (art. 14, comma 3).
11
Modalità di esercizio delle funzioni
I Comuni svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Il nuovo articolo 117, al sesto comma, ha
riservato alla potestà regolamentare dei
Comuni la disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
12
Il ruolo delle province alla luce del
T.U.E.L.
La Provincia, come il Comune,
“rappresenta la propria comunità e
ne cura gli interessi”, ma la sua
competenza non è generale ma
circoscritta alle funzioni attribuite
dal T.U.E.L.
13
I SETTORI DI INTERVENTO
PROVINCIALE
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione
delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali
14
Il nuovo quadro delle funzioni delle province:
le funzioni proprie
Le funzioni proprie sono quelle che identificano la
Provincia nella sua qualità di ente esponenziale
della comunità stanziata, in un determinato
periodo, sul territorio;
esse sono individuate nell’articolo 19, 1° comma,
del decreto legislativo 267/2000;
tale articolo prevede l’attribuzione espressa di una
serie di settori nei quali spetta alla Provincia
esercitare le funzioni amministrative “di interesse
provinciale” riguardanti vaste zone intercomunali
o l'intero territorio provinciale
15
Effetti dell’articolo 19, comma 1,
T.U.E.L.
L’articolo 19, comma 1, nelle
lettere a-i, non ha operato
un trasferimento diretto alle
province nelle materie
elencate, ma ha riservato a
leggi ulteriori, in particolare
a leggi regionali, la puntuale
individuazione, da
effettuarsi in conformità dei
principi oggi riprodotti
nell’articolo 4, commi 1-2,
t.u.e.l.
Articolo 4 T.u.e.l.
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e
secondo comma, e dell'articolo 118,
primo comma della Costituzione, le
regioni, ferme restando le funzioni
che attengono ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi
territori, organizzano l'esercizio
delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i comuni e le
province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi
regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico mi
ordine alle funzioni del comune e
della provincia, identificando nelle
materie e nei casi previsti
dall'articolo 117 della Costituzione,
gli interessi comunali e provinciali
in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del territorio.
16
Funzioni programmatorie
programmazione socio-economica:
la Provincia raccoglie e coordina le proposte
avanzate dai Comuni e concorre alla
formazione del piano regionale di sviluppo e
degli altri piani pluriennali, sia di carattere
generale che settoriale;
programmazione territoriale:
la provincia adotta un piano territoriale di
coordinamento territoriale
17
Il piano territoriale di coordinamento
territoriale
Il Piano territoriale di coordinamento “indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle
acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali”.
18
Funzioni gestionali
Sono elencate, in modo non esaustivo,
all’articolo 19 T.U.E.L. Ad esse vanno
aggiunte quelle attribuite da leggi
speciali, anteriori e successive
19
Materie attribuite alla provincia
viabilità
assistenza
tutela del territorio
edilizia scolastica
ambiente
caccia e pesca nelle acque interne
turismo
20
Le funzioni “libere”
sono funzioni che le province, in base
all’articolo 19, comma 2, del t.u.e.l.
possono assumere in ogni materia per
la realizzazione, la promozione e il
coordinamento degli interessi delle
comunità locali cosiddette di vasta area
dalle stesse rappresentate
21
Il nuovo quadro delle funzioni delle province:
le funzioni conferite
Le funzioni possono essere, poi, conferite con
leggi statali e regionali. In particolare sono
conferite:
con legge statale se pertengono ad uno degli
ambiti di legislazione esclusiva dello Stato
individuati dall’articolo 117, comma 2;
con legge regionale quando sono relative alle
materie di potestà legislativa regionale
concorrente (art. 117, comma 3) o a quelle
materie residuali di potestà legislativa
esclusiva (art. 117, comma 4)
22
Ruolo della provincia
Ente programmatorio
Ente di servizi
Ente privilegiato per le deleghe regionali
23
Scarica

Le funzioni proprie