LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2009 / 2010
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
1
Gli argomenti da trattare

Il ruolo delle amministrazioni territoriali alla
luce del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n.
267/2000) e della riforma costituzionale (L. n.
3/2001)




Le regioni
I comuni
Le province
Le comunità montane
2
La nuova architettura istituzionale
Unione Europea
Mercato
Paesi extra UE
privati
Stati nazionali
Economia e Finanza
Pubblica
Autonomie
funzionali
Comuni
Regioni
Province
3
Gli strumenti dell’economia di mercato
Decentramento
finanziario
Patti di
Stab. e Cresc.
Decentramento
amministrativo
Project
Financing
Economia
di
Mercato
Private Public
Partnership
Programmazione
Negoziata
Privatizzazioni
Esternalizzazioni
4
I livelli istituzionali




L’Unione Europea
Lo Stato Centrale
Le regioni
Gli enti locali





Comuni
Province
Comunità Montane
...
TERRITORIO
UNIONE EUROPEA
STATO
REGIONI
ENTI TERRITORIALI
IMPRESE
ATTORI DELLO SVILUPPO LOCALE
TERRITORIO
5
La Costituzione


Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento
Art. 23: Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge
6
La Costituzione, art. 53:
la capacità contributiva

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva

Indici della capacità a pagare tributi:




Reddito, inteso come flusso da destinare al consumo o al
risparmio
Patrimonio, inteso come stock di ricchezza
Consumo, inteso come parte di reddito non destinata ad
essere risparmiata
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività
7
La ripartizione delle funzioni

Art. 117 della Costituzione, definisce i livelli
essenziali, distinguendo tra:




Legislazione esclusiva dello Stato
Legislazione concorrente tra Stato e Regioni
Competenze residuali esclusive per le Regioni
Art. 118 della Costituzione, definisce le funzioni degli
enti locali - rinvio al D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel):



Art.5, la programmazione regionale
Artt.13 e 14, le funzioni dei comuni
Artt.19 e 20, le funzioni delle province
8
L’art. 117 della Costituzione stabilisce le
competenze esclusive dello Stato
a.
b.
c.
d.
e.
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea;
immigrazione;
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f.
g.
h.
i.
l.
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m.
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n.
o.
p.
norme generali sull’istruzione;
previdenza sociale;
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q.
r.
s.
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
9
L’art. 117 della Costituzione stabilisce le
competenze delle regioni (legislazione
concorrente e competenze residue)


Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
10
La funzione di programmazione
delle regioni


L’integrazione europea ha modificato radicalmente il
ruolo delle regioni, riconosciute come l’ambito più
idoneo dell’azione comunitaria, le quali sono
divenute il mezzo per ridurre la distanza che separa
i cittadini dalle istituzioni europee, grazie alla loro
funzione di “portavoce” delle politiche territoriali
Il ruolo delle regioni deve di fatto configurarsi, da
una parte, come ruolo di regolatore dei processi di
sviluppo, finalizzato a canalizzare le energie locali
verso gli squilibri territoriali, e dall’altra, come
funzione propulsiva per l’orientamento e l’attivazione
di una progettualità di ampio respiro strategico che
sia in grado di proporsi come soggetto forte di
indirizzo per l’economia locale
11
La Programmazione regionale e locale
Art. 5, Tuel – D.Lgs. n. 267/2000
1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli
enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della Regione
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli
strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale,
modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di
cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti
12
Il ruolo delle amministrazioni locali …


Con l’integrazione europea si è modificato anche il
ruolo degli enti locali, a partire dai comuni, proprio
alla luce del principio di sussidiarietà, che individua
in questi stessi, il livello istituzionale più vicino al
cittadino
E’ forte la distinzione tra il comune, soggetto
pubblico dotato di secolare tradizione, la provincia,
ente intermedio di coordinamento e la regione, ente
di legislazione e programmazione che, anche
attraverso proprie funzioni delegate agli enti locali,
svolge appieno il suo ruolo di “luogo” dove
confluiscono le istanze territoriali
13
… Il ruolo delle amministrazioni locali
… (2) …


E’ bene sottolineare che il ruolo rilevante
che il legislatore ha voluto riconoscere alla
regione, rispetto agli altri enti intermedi,
non deve essere inteso come una
“sostituzione” della stessa allo Stato nella
regolazione dei rapporti con gli enti locali
IL REGIONALISMO NON DEVE
SOSTITUIRSI ALLA FINANZA DERIVATA
STATALE
14
… Il ruolo delle amministrazioni locali
… (3)


Lo strumento necessario per promuovere il ruolo di
regioni ed enti locali deve essere quello del
completo decentramento delle attività di
programmazione economica su scala territoriale
Questo concetto di autonomia, intesa come
processo che parte dal basso e che valorizza le
capacità di indirizzo degli enti locali, rappresenta
oggi l’unica via percorribile al fine di favorire e
sostenere un processo di programmazione dello
sviluppo territoriale in linea con i fondamenti indicati
dalla nuova architettura istituzionale
15
L’art. 118 della Costituzione definisce
le funzioni degli enti locali

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
16
Funzioni e compiti dei comuni
Artt. 13-14, Tuel – D.Lgs. n. 267/2000



Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze
Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica
17
Funzioni e compiti delle province
Artt. 19-20, Tuel – D.Lgs. n. 267/2000


Spettano alla provincia le funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa
proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse
provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in
quello sociale, culturale e sportivo
18
… i compiti di programmazione

La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini
della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della Regione
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo
c) formula e adotta propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento
dell'attività programmatoria dei comuni
d) ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione
della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed
adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio
e) gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali
19
Funzioni e compiti delle comunità montane
Artt.27 e 28, Tuel – D.Lgs. n. 267/2000





Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali
La Regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione
della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta
regionale
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla
Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane
l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e
dalla Regione
Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi
speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e
regionali
Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico
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