IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SU
STRADA
NOVITÀ ADR 2015
Maria Cristina Dalla Vecchia
Vicenza, 2 marzo 2015
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1
ADR- Accordo europeo per il trasporto di merci
pericolose su strada
Con la sigla A.D.R. (Accord Dangerouses Route sintesi di
“Accord european relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route”) s’intende l’Accordo
Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su
strada, adottato a Ginevra il 30/09/57 e ratificato in Italia il 12
/08/62 con legge n° 1839.
E’ un Accordo internazionale tra paesi dell’ONU
(Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di
armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti
internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali
trasporti un livello accettabile di sicurezza.
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3
ADR 2015
Il testo del nuovo ADR 2015, predisposto sulla base della 18ma
edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci
pericolose emanata nel 2013, è entrato in vigore per il trasporto
internazionale stradale di merci pericolose il 01/01/2015
Come di consueto, sono previsti sei mesi
di tempo, fino al
30/06/2015, nei quali le materie e gli oggetti dell’ ADR possono
essere trasportati secondo le disposizioni dell’ ADR loro applicabili
fino al 31 dicembre 2014 (come indicato in 1.6.1.1)
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FONTI NORMATIVE
APPLICAZIONE ADR IN REGIME NAZIONALE
12 febbraio 1963:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime
internazionale con
L.12.08.1962, n.1839 “Notifica
dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati,
adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”
1 gennaio 1997:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime
nazionale con direttiva 94/55/CE e recepita con D.M.
04.09.1996
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Direttive Europee
Recepimento in Italia
Direttiva 94/55/CE
D.M. 04.09.1996
6 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico
Direttiva 2008/68/CE
D. Lgs. 27.01.2010 n. 35
3 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico
Direttiva 2010/61/UE
D.M. 03.01.2011
Direttiva 2012/45/UE
D.M. 21.01.2013
Direttiva 2014/103/UE
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6
DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2014
che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli
allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
Articolo 2
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 30 giugno 2015. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Il trasporto in ambito nazionale sarà coinvolto nel momento in cui tale
direttiva sarà recepita.
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ACCORDO ADR
La struttura dell’Accordo è semplice e compatta
ed include due allegati tecnici
E’ infatti composto di 17 articoli, da un protocollo
di firma e da due allegati:
- l’allegato
A
concernente
le
disposizioni
relativamente alle merci pericolose e
- l’allegato
B
concernente
le
disposizioni
relativamente all’equipaggiamento dei mezzi e
alle operazioni di trasporto.
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Allegato A: disposizioni generali e disposizioni relative ai materiali ed
agli oggetti pericolosi.
Parte 1 disposizioni generali, definizioni e formazione
Parte 2 classificazione
Parte 3 lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni
relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate e in
quantità esenti
Parte 4 disposizioni relative all’ utilizzo degli imballaggi e delle cisterne
Parte 5 procedure di spedizione
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Parte 6 prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi,
contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi,
cisterne e container per il trasporto alla rinfusa.
Parte 7 disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico
e la manutenzione
Allegato B: disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al
trasporto
Parte 8 prescrizioni relative agli equipaggi, all’ equipaggiamento e all’
esercizio dei veicoli e alla documentazione.
Parte 9 prescrizioni relative alla costruzione e all’ approvazione dei veicoli.
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NOVITA’ ADR 2015
PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI:
Capitolo 1.1
Campo di applicazione e applicabilità
Capitolo 1.6
Misure transitorie
Capitolo 1.7
Disposizioni generali concernenti il
materiale radioattivo
Capitolo 1.9
Restrizioni al trasporto emanate
dalle Autorità Competenti
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Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità
1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
1.1.3.3 Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi
1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di
trasporto
1.1.3.7 Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio
1.1.3.10 Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci
pericolose. (NUOVO)
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1.1.3.1 esenzioni relative alla natura del trasporto – lettera ‘c’
La norma relativa all’esenzione dei trasporti effettuati dalle imprese come
completamento alla loro attività principale (riparazioni-manutenzioneapprovvigionamento) in quantità non superiori a 450 lt. per imballaggio e
nel rispetto dei limiti previsti dall’ 1.1.3.6, prevede che per imballaggio,
si comprendano anche gli IBC e i grandi imballaggi.
1.1.3.3 esenzioni concernenti il trasporto carburanti liquidi – lettera ‘c’
nuovo comma
Le disposizioni dell’ ADR non si applicano al carburante contenuto nei
serbatoi di un'unità mobile non stradale quando è trasportata come
carico ed è utilizzato per la sua propulsione o per il funzionamento di
uno dei suoi equipaggiamenti
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1.1.3.6 esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di
trasporto («esenzione parziale»)
1.1.3.6.3 ADR 2013
Per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:
- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la
massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose
contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente
allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg
o in litri, secondo il caso);
- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas
disciolti, la massa netta in kg;
- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del
recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri.
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1.1.3.6.3 ADR 2015
Per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:
- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la
massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose
contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente
allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in
kg o in litri, secondo il caso);
- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas
disciolti, la massa netta in kg;
- Per le materie liquide la quantità totale di merci pericolose contenute,
in litri.
- Per i gas compressi i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione a
capacità in acqua del recipiente in litri.
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1.1.3.6.5 Sono indicate le esenzioni di cui non si deve tener conto nel
calcolo della quantità massima consentita di cui alla tabella 1.1.3.6.
Le merci pericolose esentate ai sensi del 1.1.3.1 c) devono essere
calcolate.
1.1.3.7 esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio
Il paragrafo 1.1.3.7 che nel 2013 era riferito esclusivamente alle pile al
litio ed esenti quando trasportati in certe condizioni, nell’edizione 2015
riguarda tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia
elettrica (pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici,
dispositivi di stoccaggio a idruro metallico e pile a combustibile)
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1.1.3.10 Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci
pericolose. NUOVO
Con l'introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene
prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di
lampade contenenti merci pericolose:
Le seguenti lampade non sono soggette all'ADR, a condizione che non
contengano materiali radioattivi e non contengano mercurio in quantità
superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366:
- raccolte direttamente presso i privati e negozi per essere trasportate
verso i punti di raccolta o riciclaggio,
- non contengono ciascuna più di 1 g. di merci pericolose e siano
imballate in modo che non si abbiano più di 30 g. di merci pericolose
per ogni collo trasportato.
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- le lampade usate danneggiate o difettose non contengono
ciascuna più di 1 g. di merci pericolose e siano imballate in
modo che non si abbiano più di 30 g. di merci pericolose per
ogni collo trasportato quando vengono trasportate da un
punto di raccolta o di riciclaggio.
- le lampade che contengono solo gas dei gruppi A e O
purché siano imballate in modo da evitare qualsiasi rottura e
che gli effetti siano contenuti all’interno del collo.
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Capitolo 1.6 Misure transitorie
1.6.1.15 e 1.6.1.26 I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa
(IBC) e i grandi imballaggi fabbricati, ricostruiti o riparati tra il 1°
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, il cui carico di impilamento
massimo autorizzato è indicato su pittogramma secondo le disposizioni
vigenti fino al 31 dicembre 2014, potranno ancora essere utilizzati
1.6.1.30 Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle
disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014 potranno ancora essere
utilizzati fino al 31 dicembre 2016.
1.6.1.35 Il modello attualmente in vigore ( ADR 2013) di istruzione
scritta può essere ancora utilizzato sino al 30 giugno 2017
1.6.1.20 E’ possibile utilizzare la marcatura antecedente all’entrata in
vigore dell’ ADR 2011 relativa al trasporto di merci imballate in
quantità limitata («esenzione totale») fino la 30 giugno 2015.
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Capitolo 1.7 Disposizioni generali concernenti i
materiali radioattivi
1.7.1.4 d) È stata aggiunta una nuova esenzione dalle disposizioni
dell’ADR per il trasporto di materiale radioattivo impiantato o incorporato
in una persona a scopo terapeutico.
1.7.6.1 a) In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell’ADR
applicabili all’intensità di irraggiamento o alla contaminazione, oltre allo
speditore devono essere informati tutti i soggetti partecipanti al trasporto o
coinvolti nel medesimo.
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Capitolo 1.9 Restrizioni al trasporto emanate
dalle Autorità Competenti
1.9.5.3.6 (Restrizioni nelle gallerie) Le restrizioni alla circolazione in
gallerie devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è
richiesta la segnalazione con pannelli arancioni conformemente al
5.3.2, fatta eccezione per il trasporto di merci pericolose per le quali
è riportato il simbolo (-) indicato in colonna 15 della tabella A del
capitolo 3.2.
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Parte 2 Classificazione
Capitolo 2.1 Disposizioni generali
Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi
classe 2 GAS
classe 3 liquidi infiammabili
classe 6.2 materie infettanti
classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
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Capitolo 2.1 Disposizioni generali
2.1.1.3 Gli oggetti non sono assegnati ai gruppi d'imballaggio. Ai fini
dell’imballaggio, ogni prescrizione relativa ad uno specifico livello di
prestazioni dell’imballaggio è riportata nell’istruzione d’imballaggio
applicabile
2.1.5 Classificazione di imballaggi dismessi vuoti e non ripuliti
NUOVO
-
Gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti
di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del
materiale, ad eccezione di quelli trasportati per il ricondizionamento,
la riparazione, la manutenzione ordinaria, la ricostruzione o il
riutilizzo, possono essere assegnati al numero UN 3509 se soddisfano
le disposizioni previste per tale rubrica (disposizione speciale 663)
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N° ONU 3509 disposizione speciale 663
Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi
imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e
che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del
loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di
manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati
svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose
aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati
per il trasporto.
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Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le
diverse classi
2.2.2 Disposizioni particolari per classe 2- GAS
Viene inserita una nuova definizione per i gas adsorbiti
2.2.2.1.2 punto 9 GAS ADSORBITO: un gas che, quando imballato
per il trasporto, viene adsorbito su un materiale solido poroso
generando una pressione interna del recipiente inferiore a 101,3 kPa a
20°C ed inferiore a 300 kPa a 50°C.
2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive: viene aggiunta una tabella con i
rispettivi numeri ONU da 3510 a 3518
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N°° ONU
Nome della materia
9A
UN 3511
GAS ADSORBITO, NAS
9O
UN 3513
GAS ADSORBITO, COMBURENTE, NAS
9F
UN 3510
GAS ADSORBITO, INFIAMMABILE, NAS
9T
UN 3512
GAS ADSORBITO, TOSSICO, NAS
9TF
UN 3514
GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, NAS
9TC
UN 3516
GAS ADSORBITO, TOSSICO, CORROSIVO, NAS
9TO
UN 3515
GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, NAS
9TFC
UN 3517
GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, NAS
9TOC
UN 3518
GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, NAS
Codice di
classificazione
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2.2.3 Disposizioni particolari per classe 3 - Liquidi infiammabili
2.2.3.1.1 nota 3 I liquidi infiammabili molto tossici per inalazione sono
materie della classe 6.1. I liquidi infiammabili molto tossici per
inalazione sono indicati come tali nella loro designazione ufficiale di
trasorto nella colonna 2 o dalla disposizione speciale 354 (colonna 6
tabella A)
2.2.2.62 Disposizioni particolari per classe 6.2 - Materie infettantii
2.2.62.1.5.7 Il sangue o i componenti ematici che sono stati raccolti ai
fni della trasfusione o della preparazione di prodotti ematici da utilizzare
per la trasfusione o il trapianto e tutti i tessuti o gli organi destinati al
trapianto, così come i campioni prelevati a questo scopo, non sono
sottoposti all’ADR.
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.
2.2.9 Disposizioni particolari per classe 9 - Materie ed oggetti
pericolosi diversi
Modificate le designazioni ufficiali ONU delle seguenti rubriche:
UN 2212 AMIANTO BLU o AMIANTO BRUNO
UN 2590 AMIANTO BIANCO
UN 3268 DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO PER AIR BAG/MODULI DI AIR
BAG/RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA
che diventano:
UN 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite)
UN 2590 AMIANTO, CRISOTILO
UN 3268 DISPOSITIVI DI SICUREZZA azionati elettricamente
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MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
(non modificato da ADR 2015)
2.2.9.1.10.4.6.5 Classificazione di miscele aventi componenti per i quali
non esistono informazioni utilizzabili
Nel caso in cui non sia disponibile alcuna informazione utilizzabile sulla
tossicità acquatica acuta e/o cronica di uno o più componenti pertinenti,
alla miscela non può essere attribuita una (o più) categoria(e) definitiva(e)
di pericolo. In tale situazione, la miscela deve essere classificata
unicamente sulla base dei componenti noti, con l’aggiunta della
dichiarazione che: “x % della miscela è costituito da un componente (o
componenti) la cui tossicità per l’ambiente acquatico è sconosciuta”.
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2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate come materie pericolose per
l’ambiente (ambiente acquatico) in base al Regolamento (CE) n.
1272/2008
Se i dati per la classificazione secondo i criteri del 2.2.9.1.10.3 e
2.2.9.1.10.4 non sono disponibili, una sostanza o una miscela:
a) devono essere classificate come materie pericolose per l’ambiente
(ambiente acquatico) se è/sono stata/e assegnata/e la/e categoria/e di
pericolo per l’ambiente acquatico Acuta 1, Cronica 1 o Cronica 2 ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure, se ancora pertinente ai
sensi del citato Regolamento, la/e frase/i di rischio R50, R50/53 o
R51/53 ai sensi delle direttive 67/548/CEE3 o 1999/45/CE4;
b) possono essere considerate materie non pericolose per l’ambiente
(ambiente acquatico) se non è stata assegnata una frase di rischio o una
categoria di pericolo ai sensi delle sopracitate Direttive e Regolamento.
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TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Attenzione
H400:
Molto tossico per la
vita acquatica
Tossico per la vita
acquatica
Nocivo per la vita
acquatica
Non si applicano al trasporto e non sono applicabili
per il CLP
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TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Attenzione
H 410:
Molto tossico per la
vita acquatica con
effetti a lungo
termine
H 411:
Tossico per la vita
acquatica con
effetti a lungo
termine
H 412:
Nocivo per la vita
acquatica con effetti
a lungo termine
H 413:
Può essere nocivo
per gli organismi
acquatici con effetti
di lunga durata
Non si applicano al trasporto ma sono
applicabili al CLP
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PARTE 3 – Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali,
esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità
limitate e in quantità esenti
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali
Capitoli 3.4 e 3.5 : merci pericolose imballate in quantità
limitate e quantità esenti.
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Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
- Ingresso di nuove rubriche delle merci
IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI N° ONU 3509
GAS ABSORBITI nuovi numeri ONU da 3507 a 3526.
- I codici alfanumerici “VV” nella colonna (17), riguardanti il trasporto alla
rinfusa, vengono sostituiti dalle lettere “VC” (disposizioni per il trasporto
alla rinfusa) e “AP” (disposizioni integrative). I nuovi codici sono descritti
al 7.3.3.
- Per quanto riguarda il numero ONU 3316 (confezioni chimiche o
confezioni di pronto soccorso), si elimina il divieto di trasporto in quantità
limitate secondo il capitolo 3.4 o in quantità esenti secondo il capitolo 3.5
e si vincola il trasporto rispettivamente alla disposizione speciale 251 e
340.
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Capitolo 3.3 Disposizioni speciali
367: la denominazione ufficiale per il trasporto «Materie simili alle pitture
può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti «Pitture» e «Materie
simili a pitture» nello stesso collo.
• 376, 377: è consentito trasportare a determinate condizioni anche pile o
batterie al litio danneggiate che, ai sensi della disposizione speciale 376,
possono altresì essere smaltite.
• 663: questa disposizione specifica i requisiti che devono essere soddisfatti
per poter trasportare gli imballaggi di scarto.
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Disposizione speciale 663
Questa rubrica (N°ONU 3509) deve essere utilizzata soltanto per
imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto
merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il
riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di
ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di
ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da
contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli
imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.
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Campo d’applicazione:
I residui presenti negli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti possono
essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8
o 9. Inoltre essi non devono essere:
- Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali “0” figura
nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2;
- Materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe
3 o 4.1;
- Materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1;
- Materiale radioattivo;
- Amianto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e
ONU 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e
ONU 3152).
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Disposizioni generali:
Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un
rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere
imballati insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, o caricati
insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti nello stesso
container, veicolo o container per il trasporto alla rinfusa.
Delle procedure di selezione documentate devono essere attuate sul sito
di carico per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili a questa
rubrica.
NOTA: Tutte le altre disposizioni dell’ADR si applicano.
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Capitoli 3.4 e 3.5 : merci pericolose imballate
in quantità limitate e quantità esenti.
Marcatura di merci pericolose imballate in quantità limitate capitolo 3.4
3.47.2 Se la dimensione del collo lo richiede le dimensioni minime della
marcatura per le merci imballate in quantità limitata possono essere
ridotte fino a 50x50 mm ( da 100x100 mm) a condizione che la
marcatura rimanga ben visibile. La larghezza minima della linea che
forma il quadrato può essere ridotta ad un minimo di 1 mm (da 2 mm)
Non si segnalano novità di rilievo per quanto riguarda il trasporto di
merci pericolose imballate in quantità limitate e quantità esenti.
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Parte 4 Disposizioni relative alla utilizzazione degli
imballaggi e delle cisterne
Capitolo 4.1 - 4.1.4 Lista delle istruzioni di imballaggio
Capitolo 4.3 Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna ),
cisterne smontabili ecc
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4.1.4 Lista delle istruzioni di imballaggio
Sono state modificate alcune istruzioni di imballaggio ed introdotte
alcune istruzioni nuove tra le quali:
P208 – per GAS ADSORBITI
P908 – per PILE E BATTERIE AL LITIO DANNEGGIATE
P909 – per PILE E BATTERIE AL LITIO DA SMALTIRE
P003 – per IMBALLAGGI DISMESSI VUOTI NON RIPULITI
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UN 3509 IMBALLI DISMESSI VUOTI NON RIPULITI
è stata assegnata l’istruzione di imballaggio P003 e la disposizione
speciale d’imballaggio RR9:
Per il N° ONU 3509, gli imballaggi non devono rispettare le
prescrizioni di cui al punto 4.1.1.3 (omologazione). Devono essere
utilizzati imballaggi conformi alle prescrizioni del 6.1.4, a tenuta o
dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla
perforazione.
Quando i soli residui presenti sono solidi che non sono suscettibili di
diventare liquidi alle temperature che è probabile incontrare durante il
trasporto, possono essere utilizzati imballaggi flessibili.
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Quando sono presenti dei residui liquidi, devono essere utilizzati degli
imballaggi rigidi dotati di un mezzo di ritenzione (ad esempio
materiale assorbente).
Prima di essere riempiti e presentati per il trasporto, ogni imballaggio
deve essere controllato per verificare che sia esente da corrosione,
contaminazione o altri danni. Ogni imballaggio che mostri segni di
indebolimento non deve più essere utilizzato (le piccole ammaccature
ed i graffi non sono considerati come segni di indebolimento
dell’imballaggio).
Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti,
non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere costruiti o
adattati in modo che le merci non possono entrare in contatto con il
legno o altro materiale combustibile
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Capitolo 4.3 Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna ),
cisterne smontabili ecc
4.3.2.2.1 Determinazione del GRADO DI RIEMPIMENTO MASSIMO nel
quale sono considerate anche le materie pericolose per l’ambiente, sia
nel caso in cui il pericolo ambientale sia unico sia nel caso in cui
rappresenta un pericolo sussidiario.
(Rimangono invariati i metodi di calcolo del parametro)
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PARTE 5 Procedure di spedizione
Capitolo 5.1 Disposizioni generali
Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura dei container
cisterne ecc
Capitolo 5.4 Documentazione
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Capitolo 5.1 Disposizioni generali
5.1.2.1 I caratteri del marchio ‘SOVRIMBALLAGGIO’ devono misurare
almeno 12 mm in altezza.
(un sovrimballaggio deve essere marcato in tal senso a meno che i
marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute
nel sovrimballaggio, non siano visibili, salvo quanto previsto in 5.2.2.1.11
(radioattivi)
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Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
Revisione delle immagini relativamente ad etichette di pericolo,
marcature e placche.
Le nuove figure sono state introdotte con :
1. numerazione specifica;
2. descrizioni molto dettagliate;
3. indicazione diretta delle dimensioni.
Le descrizioni e le immagini delle nuove immagini non alterano il
contenuto delle precedenti prescrizioni applicate fino ad oggi.
.
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* Nell'angolo inferiore deve essere
indicato il numero della classe o per le
Classi 4.1, 4.2, 4.3 il numero “4” o per
le Classi 6.1 e 6.2 il numero “6”.
** Ulteriori testi/numeri/lettere
devono (se obbligatori) o possono (se
facoltativi) figurare nella metà inferiore.
*** Il simbolo della classe oppure il
numero della divisione, per le divisioni
1.4, 1.5 e 1.6 , e la parola “FISSILE”,
per il modello No. 7E, deve figurare
nella metà superiore
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5.2.2.2.1.1.2
L’etichetta deve avere la forma di un quadrato disposto
ad un angolo di 45° (a forma di losanga). Le dimensioni minime devono
essere 100 mm x 100 mm, mentre la larghezza minima della linea che
forma la losanga deve essere di 2 mm. La linea interna al bordo
dell’etichetta deve essere parallela e a una distanza di 5 mm da esso. La
linea interna al bordo nella metà superiore dell’etichetta deve avere lo
stesso colore del simbolo e la linea interna nella metà inferiore
dell’etichetta deve avere lo stesso colore della classe o del numero della
divisione nell’angolo inferiore.
Laddove le dimensioni non siano specificate, tutte le misure devono
essere proporzionate rispetto a quelle mostrate.
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5.2.2.2.1.1.3
Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette
possono avere dimensioni ridotte, a condizione che i simboli e gli altri
elementi dell’etichetta rimangano ben visibili. La linea interna al bordo
deve rimanere ad una distanza di 5 mm dal bordo dell’etichetta. La
larghezza minima della linea interna al bordo deve rimanere di 2 mm.
Le dimensioni per le bombole devono essere conformi al 5.2.2.2.1.2.
Si ricorda la disposizione transitoria:
1.6.1.30 Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle
disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014 potranno ancora essere
utilizzati fino al 31 dicembre 2016.
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Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura dei container
cisterne ecc
5.3.2.1 Se un rimorchio munito dei pannelli di cui al 5.3.2.1.3 viene
staccato dal suo veicolo, il pannello di colore arancione da mantenere
fissato sul retro di tale rimorchio deve riportare il numero di
identificazione del pericolo e il numero ONU della materia più pericolosa
trasportata nella cisterna
5.3.3 Il marchio previsto per le materie trasportate a caldo si applica in
linea generale alle materie trasportate allo stato liquido a una
temperatura uguale o superiore a 100°C e ai solidi trasportati a una
temperatura uguale o superiore a 240°C (non è più legato alla
disposizione speciale 580)
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Capitolo 5.4 Documentazione
5.4.1.1.19
(UN 3509)
Disposizioni speciali per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti
Per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto che
figura al 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole “(CON RESIDUI DI […])”
seguita dalla(e) clas se(i) e rischi(o) sussidiari(o) che corrispondono ai residui, in ordine
numerico della classe. Inoltre le disposizioni del 5.4.1.1.1 (f) non si applicano (quantità
totale di merce pericolosa trasportata ndr).
Per esempio, degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della
classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno
contenuto merci della classe 3 con un rischio sussidiario della classe 6.1, devono essere
indicati nel documento di trasporto come:
“UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1),
9”.
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5.4.3 Istruzioni scritte
Le modifiche riguardano in particolare:
1. provvedimenti da adottare nell’emergenza (prima pagina):
tra le sorgenti di accensione sono state inserite anche le sigarette
elettroniche ed i dispositivi similari;
2. dotazioni di bordo (quarta pagina): sono stati eliminati gli esempi di
descrizione dell’equipaggiamento e i riferimenti a specifiche norme.
Seconda la disposizione transitoria 1.6.1.35 il modello attualmente in
vigore di istruzione scritta può essere ancora utilizzato sino al 30 giugno
2017
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PARTE 6 – Prescrizioni relative alla costruzione degli
imballaggi, IBC, grandi imballaggi, cisterne e
container per il trasporto alla rinfusa
Le novità nello specifico nei capitoli:
6.2 – COSTRUZIONE E PROVE DEI RECIPIENTI A PRESSIONE PER
DELLA CLASSE 2
GAS
6.7 – CISTERNE MOBILI UN
6.7.2.2.17 – Isolamento termico; 6.7.2.5.12 -13 e 14 – Requisiti di
progettazione, costruzione ed esercizio dei sistemi di riscaldamento
installati sulle cisterne.
6.8 - CISTERNE ADR DISPOSIZIONE SPECIALE TT11 – METODI DI
PROVA NON DISTRUTTIVI
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Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni
di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione
Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa
7.3.1.1 Una merce è ammessa al trasporto in rinfusa se:
a) alla colonna 10 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) figura
una disposizione speciale identificata dal codice «BK»; oppure
b) alla colonna 17 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) figura
una disposizione speciale identificata dal codice «VC» e le condizioni
di ogni disposizione supplementare contrassegnate dal codice «AP»
siano rispettate
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7.3.1.1 I codici VC prescrivono il trasporto con un determinato tipo di
veicolo o contenitore.
VC1 – veicoli o container telonati
VC2 – veicoli o container chiusi
VC3 – veicoli o contaner attrezzati in maniera speciale conformi alle
norme specificate dall’ autorita’ competente del paese di origine.
I codici AP (sono dieci), individuano requisiti specifici per il trasporto
alla rinfusa per una determinata merce pericolosa.
7.3.2.9. Per le merci della classe 9 a cui è stato assegnato N° ONU
3509 (Imballaggi dismessi vuoti non ripuliti) è consentito il trasporto
alla rinfusa unicamente in container chiusi (BK2) che devono essere a
tenuta o dotati di una fodera e provvisti di mezzi che permettano di
trattene re eventuale liquido (es. materiale assorbente)
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PARTE 8 Prescrizioni relative agli equipaggi,
all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla
documentazione
Capitolo 8.1 Prescrizioni generali
8.1.4.4 e 8.1.4.5 gli estintori devono essere periodicamente ispezionati
e devono portare una marcatura con la data della prossima ispezione
periodica o la data limite di utilizzo. Durante il trasporto tale data non
deve essere superata
Capitolo 8.1 Prescrizioni varie per l’equipaggio
8.3.5 Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze dei
veicoli e nei veicoli. Questo divieto si applica anche alle sigarette
elettroniche e dispositivi simili.
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PARTE 9 – Prescrizioni relative alla costruzione e
all’approvazione dei veicoli ADR
La parte nove dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli ADR è
sostanzialmente rimasta INVARIATA.
Le modifiche apportate nella nuova edizione consistono
nell’aggiornamento dei riferimenti normativi distribuiti nel test. o
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
BUON LAVORO!
Bibliografia:
Accordo ADR Autori vari Editrice EGAF
ADR 2015
Orange Project Editrice ARS
ADR 2015 Le principali novità Enrico Cappella
L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
involontari errori ed omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.
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il trasporto delle merci pericolose su strada novità adr 2015