T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 31-08-2012, n. 782 LA RATIO DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE L‘art. 3 della l.n. 241/1990, nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo, prescrive che essa "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". La ratio della disposizione in esame risiede nel rispetto dei principi di buona amministrazione, di correttezza e di trasparenza, a fronte dei quali sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento reso sulla propria istanza. T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 20-05-2011, n. 4428 L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: ANCORA SULLA RATIO La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost. Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257 DIFETTO DI MOTIVAZIONE L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto di motivazione, quindi, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-07-2012, n. 1200 MOTIVAZIONE POSTUMA Nel giudizio amministrativo impugnatorio sussiste il divieto di integrazione postuma della motivazione, mediante il deposito di una memoria difensiva, con la quale l'Amministrazione rappresenti delle circostanze ostative ad un contenuto favorevole per l'interessato ( D.Lgs. n. 104/2010 - CPA). Il fondamento della illegittimità della motivazione postuma è infatti ravvisabile nella tutela del buon andamento amministrativo e nella esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. Cons. Stato Sez. V, 24-01-2013, n. 434 MOTIVAZIONE DEL DISSENSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI Il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall’art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 23-07-2012, n. 748 PARTECIPAZIONE IN SENSO SOSTANZIALE Le norme di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 22-10-2012, n. 1912 SINDACATO DEGLI ATTI GENERALI La natura ampiamente discrezionale non sottrae "de plano" i provvedimenti amministrativi attinenti all'organizzazione generale di un ente ai principi che, da un lato, impongono che l'organizzazione dei pubblici uffici sia finalizzata all’imparzialità ed al buon andamento dell’amministrazione e, dall'altro, garantiscono la sindacabilità in giudizio di tutti gli atti amministrativi. T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 03-07-2012, n. 337 FINALITA’ DEL CONTRADDITTORIO L'art. 7, della legge n. 241 del 1990, per i procedimenti non a istanza di parte, e ora l'art. 10 bis, della stessa legge per i procedimenti a istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei principi di correttezza e buon andamento che impongono all'amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di motivazioni inadeguate. Cons. Stato Sez. IV, 12-02-2013, n. 834 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale alle esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del soggetto nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento. Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente. Cons. Stato Sez. IV, 31-05-2012, n. 3263 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: VALENZA SOSTANZIALE Una lettura del principio partecipativo cristallizzato nell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, attenta al significato sostanziale delle garanzie all'uopo stabilite dal legislatore, deve condurre ad escludere che la violazione formale dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento possa sortire effetto invalidante quante volte alla mancata puntuale osservanza dell'incombente previsto dal dato positivo non abbia fatto seguito l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà volte ad incidere sullo svolgimento dell’azione amministrativa. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 21-09-2012, n. 3913 LIMITI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (legge n. 241/90, art. 7) è necessaria solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento o ad altro profilo, la stessa sia idonea ad apportare una qualche utilità all'azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito o della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento, essendo l'obbligo in discorso, finalizzato non soltanto a consentire la difesa procedimentale delle ragioni e degli interessi dei privati incisi dall'azione amministrativa in fieri, ma anche a fornire alla P.A. un apporto collaborativo proveniente dal destinatario dell'atto finale, di tal che in mancanza di siffatta utilità, pertanto, l'obbligo della comunicazione viene meno. Cons. Stato Sez. IV, 14-04-2010, n. 2092 DIRITTO DI ACCESSO COME DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi vale a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da incontrare solo il limite della giuridicità; esso, al contempo, è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, la quale costituisce principio generale e che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità. Cons. Stato Sez. III, 21-02-2013, n. 1065 CONTROINTERESSATO IN MATERIA DI ACCESSO Per controinteressati, in materia d'accesso ai documenti amministrativi, si devono intendere tutti coloro i quali non tanto sono nominati, o coinvolti, nel documento che incorpora le informazioni cui si vuole accedere, quanto, piuttosto, potrebbero vedere pregiudicato il loro diritto alla riservatezza, la qual cosa è un quid pluris rispetto alla mera circostanza d'essere chiamati o meno in causa in tal documento. T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 14-12-2012, n. 10396 RAPPORTO TRA ACCESSO E RISERVATEZZA L'interesse all'accesso ai documenti amministrativi prevale sulle esigenze di riservatezza e di secretazione ove sia effettivamente rilevante per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 12-12-2012, n. 10317 DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA Con la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi il legislatore ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Ciò assume una particolare rilevanza non solo nei confronti del singolo soggetto richiedente, ma anche nei confronti della pubblica amministrazione - o del soggetto ad essa equiparato - che deve rispettare le regole sulla trasparenza della azione amministrativa. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23-05-2012, n. 920 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’ISTRUTTORIA L'Amministrazione ha l'obbligo di attenersi all'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. Invero, il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost., nei suoi corollari dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, comporta, nell'ottica della leale collaborazione con il privato, la necessità che l'amministrazione si attivi affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più completa e sollecita T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 05-04-2012, n. 352 TRASPARENZA E PUBBLICITA’ La ratio della disposizione di cui all’art. 12 della l.n. 241/1990 è quella di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. All'uopo, è necessario che l'attività dell'Amministrazione non solo sia preceduta da un'adeguata pubblicizzazione dell'avvio del procedimento, ma risponda a referenti di carattere oggettivo che precedano il singolo provvedimento. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 06-12-2012, n. 2568 GARANZIA DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE Nelle gare d'appalto, in ossequio ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona fede mediante una interpretazione delle disposizioni che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all'intento dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, nel rispetto della par condicio di tutti i concorrenti. Cons. Stato Sez. V, 06-07-2012, n. 3961 CONTRASTO LEGALITA’ - EFFICIENZA L'agire della pubblica amministrazione deve essere in ogni sua fase retto dal principio di legalità, inteso quale regola fondamentale cui è informata l'attività amministrativa e che trova un fondamento positivo in varie disposizioni costituzionali (artt. 23, 24, 97, 101 e 113 Cost.). Pertanto, non è ipotizzabile un'antinomia tra efficienza e legalità atteso che non può esservi rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., se non vi è nel contempo rispetto del principio di legalità. Cons. Stato Sez. IV Sent., 27-03-2008, n. 1248 GIUDIZIO AMMINISTRATIVO RIFERITO AL RAPPORTO L'essenza del giudizio amministrativo è in un giudizio non solo limitato al sindacato dell'atto, ma inerente l'intero rapporto che vi è sotteso, che deve comunque rapportarsi ai principi costituzionali di legalità dell'azione amministrativa, ovvero di efficienza, efficacia, consequenzialità e congruità della stessa.