T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 31-08-2012, n. 782
LA RATIO DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
L‘art. 3 della l.n. 241/1990, nel sancire l'obbligo di motivazione di
ogni provvedimento amministrativo, prescrive che essa "deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria". La ratio della disposizione in esame
risiede nel rispetto dei principi di buona amministrazione, di
correttezza e di trasparenza, a fronte dei quali sorge, per il privato,
una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del
provvedimento reso sulla propria istanza.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 20-05-2011, n. 4428
L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: ANCORA SULLA RATIO
La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a
consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico
attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un
dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del
potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere,
eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la
garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene
meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non
risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le
ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione,
allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura
degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e
ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo
di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà
desumibili dall’art. 97 Cost.
Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va
inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del
procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e
giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno
presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente
conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. Il
difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di
legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento
tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto di
motivazione, quindi, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ha
rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un
comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un
indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di
imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di
razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella
valutazione dei presupposti del provvedimento.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-07-2012, n. 1200
MOTIVAZIONE POSTUMA
Nel giudizio amministrativo impugnatorio sussiste il divieto di
integrazione postuma della motivazione, mediante il deposito di una
memoria difensiva, con la quale l'Amministrazione rappresenti delle
circostanze ostative ad un contenuto favorevole per l'interessato (
D.Lgs. n. 104/2010 - CPA). Il fondamento della illegittimità della
motivazione postuma è infatti ravvisabile nella tutela del buon
andamento amministrativo e nella esigenza di delimitazione del
controllo giudiziario.
Cons. Stato Sez. V, 24-01-2013, n. 434
MOTIVAZIONE DEL DISSENSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza
di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon
andamento dell'azione amministrativa, predicato dall’art. 97
Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto
in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 23-07-2012, n. 748
PARTECIPAZIONE IN SENSO SOSTANZIALE
Le norme di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico,
in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento
amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare
memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva
e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon
andamento
ed
imparzialità
dell'azione
amministrativa,
predicati dall’articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima
analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di
provvedere da parte della pubblica amministrazione.
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 22-10-2012, n. 1912
SINDACATO DEGLI ATTI GENERALI
La natura ampiamente discrezionale non sottrae "de plano" i
provvedimenti amministrativi attinenti all'organizzazione generale
di un ente ai principi che, da un lato, impongono che
l'organizzazione dei pubblici uffici sia finalizzata all’imparzialità
ed al buon andamento dell’amministrazione e, dall'altro,
garantiscono la sindacabilità in giudizio di tutti gli atti
amministrativi.
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 03-07-2012, n. 337
FINALITA’ DEL CONTRADDITTORIO
L'art. 7, della legge n. 241 del 1990, per i procedimenti non a istanza
di parte, e ora l'art. 10 bis, della stessa legge per i procedimenti a
istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei
principi di correttezza e buon andamento che impongono
all'amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli
effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa
sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di
motivazioni inadeguate.
Cons. Stato Sez. IV, 12-02-2013, n. 834
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale alle
esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di
partecipazione all'azione amministrativa da parte del soggetto nella
cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo
che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento. Le
norme sulla partecipazione del privato al procedimento
amministrativo non vanno applicate meccanicamente e
formalmente.
Cons. Stato Sez. IV, 31-05-2012, n. 3263
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: VALENZA SOSTANZIALE
Una lettura del principio partecipativo cristallizzato nell'art. 7
della legge n. 241 del 1990, attenta al significato sostanziale delle
garanzie all'uopo stabilite dal legislatore, deve condurre ad
escludere che la violazione formale dell'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento possa sortire effetto invalidante
quante volte alla mancata puntuale osservanza dell'incombente
previsto dal dato positivo non abbia fatto seguito l'effettiva
frustrazione della possibilità per l'interessato di dispiegare le
facoltà volte ad incidere sullo svolgimento dell’azione
amministrativa.
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 21-09-2012, n. 3913
LIMITI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
(legge n. 241/90, art. 7) è necessaria solo quando, in relazione alle
ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento o ad altro
profilo, la stessa sia idonea ad apportare una qualche utilità
all'azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito o
della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del
destinatario del provvedimento, essendo l'obbligo in discorso,
finalizzato non soltanto a consentire la difesa procedimentale
delle ragioni e degli interessi dei privati incisi dall'azione
amministrativa in fieri, ma anche a fornire alla P.A. un apporto
collaborativo proveniente dal destinatario dell'atto finale, di tal
che in mancanza di siffatta utilità, pertanto, l'obbligo della
comunicazione viene meno.
Cons. Stato Sez. IV, 14-04-2010, n. 2092
DIRITTO DI ACCESSO COME DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI
CITTADINI
Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi vale a tutelare
interessi individuali di ampiezza tale da incontrare solo il limite
della giuridicità; esso, al contempo, è collegato a una riforma di
fondo dell'amministrazione, ispirata ai principi di democrazia
partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, la quale costituisce principio generale e che si
inserisce a livello comunitario nel più generale diritto
all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla
attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di
prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità.
Cons. Stato Sez. III, 21-02-2013, n. 1065
CONTROINTERESSATO IN MATERIA DI ACCESSO
Per controinteressati, in materia d'accesso ai documenti
amministrativi, si devono intendere tutti coloro i quali non tanto
sono nominati, o coinvolti, nel documento che incorpora le
informazioni cui si vuole accedere, quanto, piuttosto, potrebbero
vedere pregiudicato il loro diritto alla riservatezza, la qual cosa è
un quid pluris rispetto alla mera circostanza d'essere chiamati o
meno in causa in tal documento.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 14-12-2012, n. 10396
RAPPORTO TRA ACCESSO E RISERVATEZZA
L'interesse all'accesso ai documenti amministrativi prevale
sulle esigenze di riservatezza e di secretazione ove sia
effettivamente rilevante per la cura o difesa di interessi
giuridici del richiedente.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 12-12-2012, n. 10317
DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA
Con la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi il
legislatore ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente
dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto
soggettivo o di interesse legittimo. Ciò assume una particolare
rilevanza non solo nei confronti del singolo soggetto richiedente,
ma anche nei confronti della pubblica amministrazione - o del
soggetto ad essa equiparato - che deve rispettare le regole sulla
trasparenza della azione amministrativa.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23-05-2012, n. 920
TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’ISTRUTTORIA
L'Amministrazione ha l'obbligo di attenersi all'osservanza dei
principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. Invero, il principio
di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost., nei suoi corollari
dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa,
comporta, nell'ottica della leale collaborazione con il privato, la
necessità che l'amministrazione si attivi affinché l'istruttoria che
precede l'adozione dell'atto sia quanto più completa e sollecita
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 05-04-2012, n. 352
TRASPARENZA E PUBBLICITA’
La ratio della disposizione di cui all’art. 12 della l.n. 241/1990 è
quella di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.
All'uopo, è necessario che l'attività dell'Amministrazione non
solo sia preceduta da un'adeguata pubblicizzazione dell'avvio del
procedimento, ma risponda a referenti di carattere oggettivo che
precedano il singolo provvedimento.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 06-12-2012, n. 2568
GARANZIA DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Nelle gare d'appalto, in ossequio ai principi di buon andamento
dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve
essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona fede
mediante una interpretazione delle disposizioni che favorisca la
massima partecipazione alla gara e che sia conforme all'intento
dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un
prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, nel
rispetto della par condicio di tutti i concorrenti.
Cons. Stato Sez. V, 06-07-2012, n. 3961
CONTRASTO LEGALITA’ - EFFICIENZA
L'agire della pubblica amministrazione deve essere in ogni sua
fase retto dal principio di legalità, inteso quale regola
fondamentale cui è informata l'attività amministrativa e che
trova un fondamento positivo in varie disposizioni costituzionali
(artt. 23, 24, 97, 101 e 113 Cost.). Pertanto, non è ipotizzabile
un'antinomia tra efficienza e legalità atteso che non può esservi
rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione, ex
art. 97 Cost., se non vi è nel contempo rispetto del principio di
legalità.
Cons. Stato Sez. IV Sent., 27-03-2008, n. 1248
GIUDIZIO AMMINISTRATIVO RIFERITO AL RAPPORTO
L'essenza del giudizio amministrativo è in un giudizio non solo
limitato al sindacato dell'atto, ma inerente l'intero rapporto che vi
è sotteso, che deve comunque rapportarsi ai principi costituzionali
di legalità dell'azione amministrativa, ovvero di efficienza,
efficacia, consequenzialità e congruità della stessa.
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lezione spasiano principi