18 settembre 2013 SEMINARIO “L’AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ED AGENZIA E RAPPRESENTANZA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEI RUOLI” Relatore Dott. Roberto Gado 1 CHI SONO GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO E’ MEDIATORE, ai sensi dell'art. 1754 del cod. civ., colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. E’ AGENTE DI COMMERCIO colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. E’ AGENTE RAPPRESENTANTE colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. 2 CHE REQUISITI PROFESSIONALI SI DEVONO POSSEDERE PER SVOLGERE TALI ATTIVITA’ Per svolgere legittimamente l’attività di agenzia di affari in mediazione ciascun soggetto persona fisica deve dimostrare: - di aver sostenuto un’apposito esame abilitante presso la C.C.I.A.A. al termine di apposito corso di formazione specifica tenuto da associazioni di categoria abilitate. Oppure - di essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori (requisito valido fino al 12/5/2016) Nel caso di attività svolta da società, tutti i legali rappresentanti devono dimostrare il possesso dei predetti requisiti. 3 CHE REQUISITI PROFESSIONALI SI DEVONO POSSEDERE PER SVOLGERE TALI ATTIVITA’ Per svolgere legittimamente l’attività di agenzia e rappresentanza ciascun soggetto persona fisica deve dimostrare: - di aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; oppure - di aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque ("esperienza professionale") alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite oppure - di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea oppure - di essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 12/5/2017) Nel caso di attività svolta da società, tutti i legali rappresentanti devono dimostrare il possesso dei predetti requisiti. 4 L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL RI/REA Quando: - ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 Chi: - TUTTE LE IMPRESE ATTIVE ED ISCRITTE NEL SOPPRESSO RUOLO ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012 - TUTTE LE PERSONE FISICHE ISCRITTE NEL SOPPRESSO RUOLO, CHE NON SVOLGONO L’ATTIVITA’ PRESSO ALCUNA IMPRESA 5 COME - Compilando, nel caso di imprese attive, la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” o del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale. Compilando tale sezione Il titolare/legale rappresentante indica tutti i soggetti (titolare/legali rappresentanti/procuratori/dipendenti) che svolgono l’attività per conto dell’impresa: nome e cognome, c.f., n. iscrizione ruolo, CCIAA ruolo, dal….. - Compilando, nel caso di persone fisiche, la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (Transitorio)” del modello “Mediatori” o del modello “ARC” 6 Perché: - A seguito della soppressione dei ruoli, l’esercizio dell’attività di mediazione/agenzia e rappresentanza (nel caso quindi di imprese) è legittimato dalle risultanze del Registro Imprese e , nel caso di persone fisiche, il mantenimento del requisito professionale è garantito dalle risultanze del REA e pertanto SI RENDE NECESSARIO “PUBBLICIZZARE” nel Registro Imprese/REA tutti i dati già presenti nei soppressi ruoli 7 CHI NON PUO’ PROCEDERE ALL’AGGIORNAMENTO Le società che riscontrano delle difformità tra la situazione presente nell'ex Ruolo e la situazione presente nel certificato/visura del Registro delle Imprese con riferimento ai legali rappresentanti nominati ante 12/5/2012 e all'accertamento dei relativi requisiti. Esempio: società in nome collettivo in cui è subentrato un socio amministratore che non ha depositato la modifica al Ruolo per la verifica del possesso dei requisiti. In questo caso i nominativi dei legali rappresentanti presenti nell'ex Ruolo non corrisponderanno a quelli presenti nella visura Registro Imprese e pertanto occorre: a) richiedere, tramite apposita pratica telematica, l'accertamento dei requisiti per il legale rappresentante nominato ante 12/5/2012 b) richiedere l'aggiornamento della posizione indicando tutti i soggetti abilitati e i relativi requisiti (posizione ex Ruolo o data richiesta accertamento requisiti) 8 MODALITA’ PER L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL RI/REA - L’aggiornamento della posizione nel RI/REA deve essere effettuato inviando apposita pratica telematica (pratica Com-Unica Starweb) corredata dal modello “MEDIATORI” o dal modello “ARC” compilati nelle sezioni come sopra indicate: - dalle imprese costituite in forma societaria, con modello S5 + INT P dei soggetti dichiarati nella sezione “aggiornamento posizione RI/REA" (soggetti persone fisiche già iscritte nel soppresso ruolo) - dalle imprese individuali, con modello I2 - dalle persone fisiche con modello I1 (Persona Fisica non esercitante attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi) 9 A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE……. DOPO IL 30.09.2013 - TUTTE LE PERSONE FISICHE GIA’ ISCRITTE NEI SOPPRESSI RUOLI ALLA DATA DEL 12.05.2012 DEVONO RISULTARE “ISCRITTE” NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - TUTTE LE IMPRESE (ISCRITTE NEL RI) ESERCENTI ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE O AGENZIA E RAPPRESENTANZA DEVONO AVER AGGIORNATO LA PROPRIA POSIZIONE INDICANDO TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO A QUALISIASI TITOLO L’ATTIVITA’ PER L’IMPRESA (titolari, legali rappresentanti, procuratori, preposti, dipendenti) 10 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO IMPRESE PLURILOCALIZZATE - L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL CASO DI IMPRESE PLURILOCALIZZATE (CON UNITA’ LOCALI FUORI PROVINCIA) DEVE ESSERE PRESENTATO ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE COMPETENTE PER LA SEDE E ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE COMPETENTE PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE. - L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL CASO DI IMPRESE PLURILOCALIZZATE (CON UNITA’ LOCALI NELLA STESSA PROVINCIA DELLA SEDE) DEVE ESSERE PRESENTATO SOLAMENTE ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE COMPETENTE PER LA SEDE 11 PERO’……………. - AI sensi dell’art. 4 dei DM 26.10.2011, l’impresa plurilocalizzata DEVE nominare, per ciascuna sede/unità locale in cui viene svolta l’attività, almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività 12 E ALLORA…………….ENTRO IL 30.09.2013, A TAL FINE…… - In sede di aggiornamento della posizione relativa a sedi/unità locali site in provincia diversa da quella della sede legale dell’impresa, sarà sufficiente, qualora tutti i soggetti indicati nella sezione “aggiornamento” risultino già iscritti nel soppresso ruolo, compilare i relativi modelli INT P di nomina valorizzati con i dati del riquadro ALBI; - In caso in cui vengano nominati soggetti diversi dai soggetti indicati nella sezione aggiornamento, occorrerà procedere, contestualmente alla compilazione della sezione aggiornamento, alla compilazione della sezione modifiche (inizio attività per conto dell’impresa) del modello “mediatori” o “Arc” unitamente all’intercalare requisiti e all’INT P per ciascun soggetto (preposto/dipendente) - Il preposto nominato per ciascuna UL può coincidere con un legale rappresentante o altro preposto di altra unità locale. 13 E ALLORA…………….ENTRO IL 30.09.2013, A TAL FINE…… - l’impresa che svolge attività di mediazione o agenzia e rappresentanza anche presso Unità locali site nella medesima provincia dove è ubicata la sede legale, deve presentare pratica di nomina preposto con modello UL + INT P del preposto e di tutti coloro che svolgono attività presso l’unità locale corredato da modello “mediatori” o “arc” compilato nella sezione modifiche e int. Requisiti per ciascun soggetto nominato. 14 E DOPO IL 30.09.2013, CHE SUCCEDE?…… - Successivamente al 30.09.2013, tutte le persone iscritte nei soppressi ruoli la cui posizione non è stata aggiornata nel Registro Imprese o nel REA, potranno far valere il requisito professionale dell’iscrizione nel soppresso ruolo per 4 anni (mediatori) o per 5 anni (agenti e rappresentanti) a decorrere dal 12 maggio 2012. - Successivamente al 30.09.2013, l’Ufficio Registro Imprese provvederà a verificare che tutte le imprese esercenti le attività in oggetto (sede e unità locali) abbiano provveduto ad espletare gli adempimenti richiesti (aggiornamento posizione – nomina preposti) dai D.M. 26.10.2011 15 E ……….…… ad avviare il procedimento di cessazione d’ufficio dell’attività e/o cessazione dell’unità locale, come previsto dai predetti decreti, per quelle imprese che non hanno posto in essere gli adempimenti richiesti. 16 Grazie per la cortese attenzione 17