18 settembre 2013
SEMINARIO
“L’AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ED AGENZIA E
RAPPRESENTANZA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE
DEI RUOLI”
Relatore
Dott. Roberto Gado
1
CHI SONO GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
E’ MEDIATORE, ai sensi dell'art. 1754 del cod. civ., colui che mette
in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza
essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza.
E’ AGENTE DI COMMERCIO colui che viene stabilmente incaricato
da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in
una o più zone determinate.
E’ AGENTE RAPPRESENTANTE colui che viene stabilmente
incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più
zone determinate.
2
CHE REQUISITI PROFESSIONALI SI DEVONO POSSEDERE PER
SVOLGERE TALI ATTIVITA’
Per svolgere legittimamente l’attività di agenzia di affari in
mediazione ciascun soggetto persona fisica deve dimostrare:
- di aver sostenuto un’apposito esame abilitante presso la C.C.I.A.A.
al termine di apposito corso di formazione specifica tenuto da
associazioni di categoria abilitate.
Oppure
- di essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori
(requisito valido fino al 12/5/2016)
Nel caso di attività svolta da società, tutti i legali rappresentanti
devono dimostrare il possesso dei predetti requisiti.
3
CHE REQUISITI PROFESSIONALI SI DEVONO POSSEDERE PER
SVOLGERE TALI ATTIVITA’
Per svolgere legittimamente l’attività di agenzia e rappresentanza
ciascun soggetto persona fisica deve dimostrare:
- di aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale
istituito o riconosciuto dalle regioni;
oppure
- di aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque
("esperienza professionale") alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore
piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di
concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
oppure
- di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di
indirizzo commerciale o laurea
oppure
- di essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio
(requisito valido fino al 12/5/2017)
Nel caso di attività svolta da società, tutti i legali rappresentanti devono dimostrare il
possesso dei predetti requisiti.
4
L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL RI/REA
Quando:
- ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013
Chi:
- TUTTE LE IMPRESE ATTIVE ED ISCRITTE NEL SOPPRESSO
RUOLO ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012
- TUTTE LE PERSONE FISICHE ISCRITTE NEL SOPPRESSO
RUOLO, CHE NON SVOLGONO L’ATTIVITA’ PRESSO ALCUNA
IMPRESA
5
COME
- Compilando, nel caso di imprese attive, la sezione
“AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI”
o del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale.
Compilando tale sezione Il titolare/legale rappresentante indica tutti
i soggetti (titolare/legali rappresentanti/procuratori/dipendenti) che
svolgono l’attività per conto dell’impresa: nome e cognome, c.f., n.
iscrizione ruolo, CCIAA ruolo, dal…..
- Compilando, nel caso di persone fisiche, la sezione “ISCRIZIONE
APPOSITA SEZIONE (Transitorio)” del modello “Mediatori” o del
modello “ARC”
6
Perché:
- A seguito della soppressione dei ruoli, l’esercizio dell’attività di
mediazione/agenzia e rappresentanza (nel caso quindi di imprese) è
legittimato dalle risultanze del Registro Imprese e , nel caso di
persone fisiche, il mantenimento del requisito professionale è
garantito dalle risultanze del REA
e pertanto
SI RENDE NECESSARIO “PUBBLICIZZARE”
nel Registro Imprese/REA tutti i dati già presenti nei soppressi ruoli
7
CHI NON PUO’ PROCEDERE ALL’AGGIORNAMENTO
Le società che riscontrano delle difformità tra la situazione presente
nell'ex Ruolo e la situazione presente nel certificato/visura del
Registro delle Imprese con riferimento ai legali rappresentanti
nominati ante 12/5/2012 e all'accertamento dei relativi requisiti.
Esempio:
società in nome collettivo in cui è subentrato un socio amministratore che non ha
depositato la modifica al Ruolo per la verifica del possesso dei requisiti.
In questo caso i nominativi dei legali rappresentanti presenti nell'ex Ruolo non
corrisponderanno a quelli presenti nella visura Registro Imprese e pertanto
occorre:
a) richiedere, tramite apposita pratica telematica, l'accertamento dei requisiti per il
legale rappresentante nominato ante 12/5/2012
b) richiedere l'aggiornamento della posizione indicando tutti i soggetti abilitati e i
relativi requisiti (posizione ex Ruolo o data richiesta accertamento requisiti)
8
MODALITA’ PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL RI/REA
- L’aggiornamento della posizione nel RI/REA deve essere effettuato
inviando apposita pratica telematica (pratica Com-Unica Starweb)
corredata dal modello “MEDIATORI” o dal modello “ARC” compilati nelle
sezioni come sopra indicate:
- dalle imprese costituite in forma societaria, con modello S5 + INT P dei
soggetti dichiarati nella sezione “aggiornamento posizione RI/REA"
(soggetti persone fisiche già iscritte nel soppresso ruolo)
- dalle imprese individuali, con modello I2
- dalle persone fisiche con modello I1 (Persona Fisica non esercitante
attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti
di commercio, mediatori marittimi)
9
A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE…….
DOPO IL 30.09.2013
- TUTTE LE PERSONE FISICHE GIA’ ISCRITTE NEI SOPPRESSI
RUOLI ALLA DATA DEL 12.05.2012 DEVONO RISULTARE
“ISCRITTE” NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NEL REPERTORIO
ECONOMICO AMMINISTRATIVO
- TUTTE LE IMPRESE (ISCRITTE NEL RI) ESERCENTI ATTIVITA’ DI
MEDIAZIONE O AGENZIA E RAPPRESENTANZA DEVONO AVER
AGGIORNATO LA PROPRIA POSIZIONE INDICANDO TUTTI I
SOGGETTI CHE SVOLGONO A QUALISIASI TITOLO L’ATTIVITA’
PER L’IMPRESA (titolari, legali rappresentanti, procuratori,
preposti, dipendenti)
10
MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO IMPRESE
PLURILOCALIZZATE
- L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL CASO DI IMPRESE
PLURILOCALIZZATE (CON UNITA’ LOCALI FUORI PROVINCIA)
DEVE ESSERE PRESENTATO ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE
COMPETENTE PER LA SEDE E ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE
COMPETENTE PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE.
- L’AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE NEL CASO DI IMPRESE
PLURILOCALIZZATE (CON UNITA’ LOCALI NELLA STESSA
PROVINCIA DELLA SEDE) DEVE ESSERE PRESENTATO
SOLAMENTE ALL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE COMPETENTE
PER LA SEDE
11
PERO’…………….
- AI sensi dell’art. 4 dei DM 26.10.2011, l’impresa plurilocalizzata
DEVE nominare, per ciascuna sede/unità locale in cui viene svolta
l’attività, almeno un soggetto (amministratore o preposto) in
possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività
12
E ALLORA…………….ENTRO IL 30.09.2013, A TAL
FINE……
- In sede di aggiornamento della posizione relativa a sedi/unità
locali site in provincia diversa da quella della sede legale
dell’impresa, sarà sufficiente, qualora tutti i soggetti indicati nella
sezione “aggiornamento” risultino già iscritti nel soppresso ruolo,
compilare i relativi modelli INT P di nomina valorizzati con i dati del
riquadro ALBI;
- In caso in cui vengano nominati soggetti diversi dai soggetti
indicati nella sezione aggiornamento, occorrerà procedere,
contestualmente alla compilazione della sezione aggiornamento,
alla compilazione della sezione modifiche (inizio attività per conto
dell’impresa) del modello “mediatori” o “Arc” unitamente
all’intercalare requisiti e all’INT P per ciascun soggetto
(preposto/dipendente)
- Il preposto nominato per ciascuna UL può coincidere con un
legale rappresentante o altro preposto di altra unità locale.
13
E ALLORA…………….ENTRO IL 30.09.2013, A TAL
FINE……
- l’impresa che svolge attività di mediazione o agenzia e
rappresentanza anche presso Unità locali site nella medesima
provincia dove è ubicata la sede legale, deve presentare pratica di
nomina preposto con modello UL + INT P del preposto e di tutti
coloro che svolgono attività presso l’unità locale corredato
da modello “mediatori” o “arc” compilato nella sezione modifiche e
int. Requisiti per ciascun soggetto nominato.
14
E DOPO IL 30.09.2013, CHE SUCCEDE?……
- Successivamente al 30.09.2013, tutte le persone iscritte nei
soppressi ruoli la cui posizione non è stata aggiornata nel Registro
Imprese o nel REA, potranno far valere il requisito professionale
dell’iscrizione nel soppresso ruolo per 4 anni (mediatori) o per 5
anni (agenti e rappresentanti) a decorrere dal 12 maggio 2012.
- Successivamente al 30.09.2013, l’Ufficio Registro Imprese
provvederà a verificare che tutte le imprese esercenti le attività in
oggetto (sede e unità locali) abbiano provveduto ad espletare gli
adempimenti richiesti (aggiornamento posizione – nomina preposti)
dai D.M. 26.10.2011
15
E ……….……
ad avviare il procedimento di cessazione d’ufficio dell’attività e/o
cessazione dell’unità locale, come previsto dai predetti decreti, per
quelle imprese che non hanno posto in essere gli adempimenti
richiesti.
16
Grazie
per la cortese attenzione
17
Scarica

l`aggiornamento della posizione nel caso di imprese plurilocalizzate