MM
LA RIFORMA DELLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI
ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: LE NOVITA’ PER IL 2012
Le nuove procedure per i mediatori
Varese, 15 marzo 2012 - Ville Ponti
MARCO MACERONI
Art. 73 comma 1
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni.
•
•
•
•
•
Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati: mediatori,
ARC, spedizionieri, med. marittimi.
La soppressione riguarda in tutti i casi i soli ruoli istituiti
presso la CCIAA.
Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti) non
subiscono altre modifiche.
Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i requisiti
professionali, morali, assicurazione, l’iter formativo…
Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le singole
leggi disciplinano autonomamente: sanzioni, revisione,
cancellazione, la cui perduranza è rimessa ai singoli DDMM
attuativi.
Art. 73, comma 2
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto
1990,
n.
241,
corredata
delle
autocertificazioni
e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
È la attuazione della direttiva e dell’art. 41
della comunitaria 2008.
Tre gli elementi di impatto:
DIA (DIA differita)
Tramite il SUAP
Attività
Sulla DIA:
È quanto richiede il legislatore (COM e naz.)
Il passaggio da DIA a SCIA, complica il quadro, ma il
principio quello è.
Art. 73, comma 3
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ripropone la Bersani ter e i problemi di
quella legge
In primo luogo mette in capo alla sola
CCIAA la verifica dei requisiti
Soppressi i ruoli l’iscrizione avviene nel
registro delle imprese
Ma, e qui avviene il break up del sistema,
se l’attività è svolta in forma di impresa

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre
1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti
abilitanti
all'esercizio
della relativa attivita‘ professionale.
È erroneo dire nel registro delle imprese o
nel REA come fa il comma 3.
 Giustamente
il comma 5 corregge
affermando che fermo restando che le
imprese si iscrivono al registro delle
imprese (e fin qui nessuna novità), se il
soggetto è un non imprenditore si iscrive
non al REA, ma in una sezione apposita.

Articolo 73 comma 5

Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella
legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
 Questa
disposizione ricalibra il
rapporto tra legge 39 (non
toccata) e ruolo soppresso.
 Tutti
i riferimenti al ruolo
permangono
nel
binomio
registro delle imprese/REA.
Articolo 73 comma 6
I
DECRETI
ATTUATIVI
LA BASE NORMATIVA (i visti)
 Richiamo della legge 258 del 1953 e DPR 1926
del 1960. Perchè?
 L’articolo 10 della legge 39, afferma non che è
abrogata la legge 253, ma le norme della stessa
incompatibili con la legge 39

Professione del mediatore pubblico disciplinato
dalla legge 20 marzo 1913 n. 272
 Munus publicum (differenze con mediatori
marittimi)
 Richiamo della SCIA contestuale alla C.U.
 Richiamo delle norme relative al SUAP

IL DM MEDIATORI







1. Ai fini del presente decreto si

intendono per:
a) <<legge >>, la legge 3 febbraio
1989, n. 39 e successive modificazioni 
ed integrazioni;
b) <<decreto legislativo >>, il
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 
59;
c) <<SCIA>>, la segnalazione
certificata di inizio attività di cui

all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
d) <<SUAP>>, lo sportello unico per 
le attività produttive di cui all’articolo
38 della legge n. 133 del 2008;

e) <<registro delle imprese>>, il
registro di cui agli articoli 2188 e
seguenti del codice civile;
f) <<REA>>, il repertorio delle notizie
economiche ed amministrative di cui
all’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581;
g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione
prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto
legislativo n. 59 del 2010;
h) <<Camera di commercio>>, la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione
unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo
9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con
modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
l) <<attività>>, l’attività regolamentata dalla
legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni;
m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di
affari in mediazione di cui all’articolo 2 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39;
n) <<modelli>>, il modello “MEDIATORI” e il
modello intercalare “REQUISITI”, da utilizzarsi
per gli adempimenti previsti dal presente
decreto, presentati come file XML, secondo le
specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’
articolo 11, comma 1, dell’ articolo 14, comma 1
e dell’ articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, come allegati alla modulistica informatica
registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati
“A” e “B”.
ART. 1 – LE DEFINIZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo, le imprese di affari in mediazione,
presentano all’ufficio del registro delle imprese della
Camera di commercio della provincia dove esercitano
l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni
e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge,
compilando la sezione “SCIA” del modello
“MEDIATORI”, sottoscritto digitalmente dal titolare
dell’ impresa individuale, ovvero da un
amministratore dell’ impresa societaria.
 2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma
1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10,
contestualmente alle istanze relative agli
adempimenti pubblicitari nei confronti del registro
delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la
procedura della Comunicazione unica.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA
MM

LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
(l’avvio dell’attività)
SCIA = inizio attività. Non può esistere un
mediatore inattivo.
 SCIA contestuale a com.unica = avvio
attività + iscrizione dell’impresa (diritto e
fatto).
 Ne consegue che la SCIA si presenta
presso la CCIAA dove si esercita l’attività.
 La SCIA riguarda sia l’impresa che il
soggetto abilitante (sezione requisiti ed
intercalare requisiti)

Il DM MEDIATORI

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste
per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo,
alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria
Il nuovo articolo 19

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
DPR 445 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità
da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo
periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche
di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la
legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti.
Il nuovo articolo 19
 L’attività
oggetto della
segnalazione può essere
iniziata dalla data della
presentazione della
segnalazione
all’amministrazione
competente.
Il nuovo articolo 19 comma 2

L’amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove
ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
Il nuovo articolo 19 comma 3

È fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In
caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false
o mendaci, l’amministrazione, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni penali di
cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo
VI del testo unico di cui DPR 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
Il nuovo articolo 19 comma 3

Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo del
comma 3, all’amministrazione è
consentito intervenire solo in presenza
del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attività dei privati alla
normativa vigente.
Il quarto comma
 Ove
il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o
dei presupposti di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da uno a tre
anni
Il sesto comma

La segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di
inizio attività [si riferiscono ad attività
liberalizzate] non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche
spettanti all'amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l'azione
di cui all'art. 31 del C.G.A.
Il comma 6-ter (DL 138/L148)


1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti
dalla legge per lo svolgimento dell’attività è
attestato mediante compilazione della
sezione “REQUISITI” del modello
“MEDIATORI”.
2. Sono tenuti alla compilazione della sezione
di cui al comma 1 il titolare di impresa
individuale, tutti i legali rappresentanti di
impresa societaria, gli eventuali preposti e
tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro
titolo l’attività per conto dell’impresa. I
soggetti successivi al primo compilano
ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”.
ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI
MM
 LOCALIZZAZIONI
 1. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o
unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge
l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in
possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi
titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa,
certificati secondo le modalità definite all’articolo 3.
 3. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili
all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero
con l’utilizzo di strumenti informatici, le
informazioni relative ai compiti ed alle attività
svolte dai soggetti operanti nella sede o unità
locale.
ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO
SEDI O UNITA’ LOCALI
1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede
immediatamente ad assegnare la qualifica di
intermediario per le diverse tipologie di attività,
avviando contestualmente la verifica prevista
dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del
1990.
 2. L’ assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è
certificata nelle notizie REA relative alla posizione
dell’impresa.
 3. L’ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera
personale di riconoscimento di cui all’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al
modello di cui all’allegato “C” del presente decreto.

ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI
REQUISITI


1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’articolo 5,
comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività, è
effettuato per via telematica mediante compilazione della
sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”. La
compilazione di tale sezione è contestuale a quella della
sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale
all’avvio dell’attività. Negli altri casi, la compilazione della
sezione “FORMULARI” è effettuata preventivamente alla
messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di
deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e
formulari nell’archivio degli atti e dei documenti e la
possibilità per chiunque di ottenerne copia. Sui moduli e
formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il
codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono
ogni altra in precedenza prevista.
2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1
non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi
novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto.
ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI



1. L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una
volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la
permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo
svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i
soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la
sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il
procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e
adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di
procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni
amministrative.
3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento
dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto
d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA
della cessazione dell’attività medesima.
ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA



1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di
un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di
decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA
tramite la compilazione e presentazione per via telematica
della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A
REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta
comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla
posizione REA dell’impresa e la restituzione della tessera
personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 3.
2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono
la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento
dell’attività, compilando la sezione “REQUISITI” del
modello “MEDIATORI”, ovvero il modello intercalare
“REQUISITI”.
3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono
soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una
volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE
1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del
D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell’articolo 73,
comma 6, del decreto legislativo si concludono con un
provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione
perpetua dell’attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel
REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i
provvedimenti amministrativi e penali previsti dall’articolo 3,
comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. A detti
provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese
nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al
medesimo capo V della legge 241 del 1990.
 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione
dell’attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5
e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo
economico, in base al combinato disposto dell’articolo 73, comma
6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 2, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI










19. 1. La cancellazione dal ruolo è
pronunciata:
a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art.
5, comma 3, della legge;
b) quando viene a mancare uno dei requisiti
o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma
3, della legge;
c) su richiesta dell'interessato.
2. La radiazione dal ruolo si verifica:
a) nei confronti degli agenti che abbiano
turbato gravemente il normale andamento
del mercato;
b) nei confronti degli agenti che, nel periodo
di sospensione loro inflitta, compiano atti
inerenti al loro ufficio;
c) nei confronti di coloro ai quali sia stata
irrogata per tre volte la misura della
sospensione.
3. La sospensione è inflitta per un periodo
non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi
di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi
di irregolarità accertate nell'esercizio
dell'attività di mediazione.
4. In caso di assunzione della qualità di
imputato per uno dei delitti indicati nell'art.
2, comma 3, lettera f), della legge, la
sospensione dall'esercizio dell'attività può
essere disposta fino al termine del giudizio
nei suoi confronti.







20. 1. L'adozione dei provvedimenti
disciplinari è preceduta dalla citazione
dell'interessato a comparire davanti alla
giunta camerale con l'assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni.
2. Del procedimento disciplinare va redatto
apposito processo verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario. La decisione
motivata viene comunicata all'interessato
entro i quindici giorni successivi dalla data
stessa mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti
disciplinari sono affisse all'albo camerale.
4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti
a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa
comunicazione all'interessato, con
l'assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per le controdeduzioni.
5. Nel caso specifico dell'art. 19, comma 1,
lettera c), la commissione di cui all'art. 7
della legge provvede entro sessanta giorni
dalla richiesta.
6. L'agente cancellato dal ruolo può essere
nuovamente iscritto purché provi che è
venuta a cessare la causa che ne aveva
determinato la cancellazione.
7. Il ricorso proposto dall'interessato alla
commissione centrale contro i provvedimenti
disciplinari adottati, ha effetto sospensivo.
DM 452/90 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI


1. Le modifiche inerenti l’impresa e coloro che
svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto
della stessa sono comunicate all’ufficio del
registro delle imprese della competente Camera
di commercio entro 30 giorni dall’evento,
mediante compilazione della sezione
“MODIFICHE” del modello “MEDIATORI”,
sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o
da un amministratore dell’impresa societaria.
2. Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori
tipologie di attività rispetto a quelle già
denunciate comportano la compilazione anche
della sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI” e
la sua presentazione al predetto ufficio del
registro delle imprese
ARTICOLO 10 – MODIFICHE



1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle
imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di
acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione
“AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” per
ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro
un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della
Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede
principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante
apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività
presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del
presente decreto, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA
SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano
per via telematica entro un anno dalla predetta data.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato
decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni
successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito
professionale abilitante per l’avvio dell’attività, secondo le modalità
previste dall’articolo 2.
ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO
 1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o
discontinuo è consentito per un periodo non superiore
a sessanta giorni ed è subordinato all’iscrizione
nell’apposita sezione del REA della persona fisica che
esercita detta attività, fermo restando la sussistenza
in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi
di legge sulla mediazione.
 2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al
comma 1 è effettuata per via telematica mediante
compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA MOC” del modello “MEDIATORI”, nella quale è
indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione
dell'attività.
 3. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere
presentata più di una volta all’anno.
ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE


1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro
dell’Unione europea che, in base alle leggi di
quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e
intendono aprire sul territorio nazionale sedi
secondarie o unità locali per svolgere l’attività
medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del
decreto legislativo.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono
assoggettate all’osservanza degli obblighi di
idonea garanzia assicurativa a copertura dei
rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui
all’articolo 3, comma 5 bis, della legge, nel
rispetto del disposto dell’articolo 33 del decreto
legislativo.
ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO
 STABILIMENTO
 Si
applicano i principi del trattato
e della direttiva.
 Se volete del DPR 558/99.
 Per lo stabilimento è richiamato
l’obbligo d’assicurazione, ma nei
limiti della direttiva servizi.
Il DM MEDIATORI
 Trattato
sulla Comunità
europea
 La
libertà di impresa è il primo
presupposto del Trattato, sul
quale si snodano le quattro
libertà, e tutta la disciplina della
tutela della concorrenza
La libertà di iniziativa economica
MM
 Mercato
unico e mercato interno
 «stabilimento»: l'esercizio effettivo
di un'attività economica di cui
all'articolo 43 del trattato a tempo
indeterminato da parte del
prestatore, con un'infrastruttura
stabile
La direttiva servizi
MM



«servizio»: qualsiasi attività economica non
salariata fornita normalmente dietro
retribuzione;
«prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la
cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi
persona giuridica stabilita in uno Stato membro,
che offre o fornisce un servizio;
«destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia
cittadino di uno Stato membro o qualsiasi
persona giuridica stabilita in uno Stato membro
che, a scopo professionale o per altri scopi,
fruisce o intende fruire di un servizio;
La direttiva servizi
MM

«Stato membro di stabilimento»: lo Stato
membro nel cui territorio è stabilito il
prestatore del servizio considerato;
 «regime di autorizzazione»: qualsiasi
procedura che obblighi un prestatore o un
destinatario a rivolgersi ad un'autorità
competente allo scopo di ottenere una
decisione relativa all'accesso ad un'attività
di servizio o al suo esercizio
La direttiva servizi
MM


«requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o
limite stabilito dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri
«motivi imperativi d'interesse generale»: motivi
riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza
pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il
mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei
destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute
degli animali, la proprietà intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico ed
artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
La direttiva servizi
MM



Il luogo di stabilimento del prestatore è
determinato in conformità della giurisprudenza
della Corte di giustizia, secondo la quale la
nozione di stabilimento implica l'esercizio
effettivo di un'attività economica per una
durata di tempo indeterminata mediante
l'insediamento in pianta stabile.
Tale requisito può essere soddisfatto anche nel
caso in cui una società sia costituita a tempo
determinato o abbia in affitto un fabbricato o un
impianto per lo svolgimento della sua attività.
Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno
Stato membro rilasci autorizzazioni di durata
limitata soltanto per particolari servizi.
La direttiva servizi
MM

Lo stabilimento non deve
necessariamente assumere la forma
di una filiale, succursale o
rappresentanza, ma può consistere in un
ufficio gestito dal personale del
prestatore o da una persona indipendente
ma autorizzata ad agire su base
permanente per conto dell'impresa, come
nel caso di una rappresentanza
La direttiva servizi
MM

Il problema può essere osservato con due
diverse lenti:
◦ Professione
◦ Attività imprenditoriale

In taluni casi tale dicotomia non è poi così
chiara: iscrizioni abilitanti, A.R.CA.,
attività professionali non riconosciute,
attività imprenditoriali dei professionisti
(anche ordinistici).
MM
Se disposizioni della presente direttiva
confliggono con disposizioni di altri atti
comunitari che disciplinano aspetti specifici
dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo
esercizio in settori specifici o per professioni
specifiche, le disposizioni di questi altri atti
comunitari prevalgono e si applicano a tali
settori o professioni specifiche.

MM
 La
direttiva professioni tutela e
regola il professionista.
 La
direttiva servizi tutela e regola
l’impresa (rectius l’attività di impresa)
operante nel settore dei servizi come
sopra evidenziati e delineati.
MM
UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010
Art. 9 (Clausola di specialità)
1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto,
si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme
comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad
un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in
settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9
febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE,
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione
della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva
89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
MM
UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010
Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera
prestazione)
1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è
consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la
sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività
principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti
in uno Stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si
applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione
temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela
dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e
di proporzionalità.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
recepimento della direttiva 2005/36/CE.
MM
 Al
fine della creazione di un vero
mercato interno dei servizi è necessario
sopprimere le restrizioni alla libertà di
stabilimento e alla libera circolazione dei
servizi ancora presenti nella legislazione
di taluni Stati membri e incompatibili,
rispettivamente, con gli articoli 43 e 49
del trattato. Le restrizioni da vietare
incidono in modo particolare sul mercato
interno dei servizi e devono essere al
più presto eliminate in modo
sistematico.
La finalità della direttiva MM
 La
libertà di stabilimento è basata,
in particolare, sul principio della
parità di trattamento che non
soltanto comporta il divieto di ogni
forma di discriminazione fondata
sulla cittadinanza, ma anche
qualsiasi forma di discriminazione
indiretta basata su criteri diversi ma
tali da portare di fatto allo stesso
risultato.
La parità di trattamento
MM


Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il
loro esercizio nel mercato interno, è necessario
fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri,
di una semplificazione amministrativa e prevedere
disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli
unici, il diritto all'informazione, le procedure per via
elettronica e la definizione di un quadro per i
regimi di autorizzazione.
Altre misure adottate a livello nazionale per
raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere
nel ridurre il numero delle procedure e
formalità applicabili alle attività di servizi,
limitandole a quelle indispensabili per conseguire
un obiettivo di interesse generale e che non
rappresentano, per contenuto o finalità, dei
doppioni.
Gli obiettivi ed i mezzi
MM
 Al
fine di coordinare la modernizzazione
delle norme e regolamentazioni nazionali
in modo coerente con le esigenze del
mercato interno, è necessario valutare
taluni requisiti nazionali non
discriminatori che, per le loro
caratteristiche proprie, potrebbero
sensibilmente limitare, se non
addirittura impedire, l'accesso a
un'attività o il suo esercizio nell'ambito
della libertà di stabilimento.
Gli elementi dirompenti
MM
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività
è consentita alle imprese stabilite in uno Stato
membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi
di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se
non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel
rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento
della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo
20, comma 3, del decreto legislativo.
 Le disposizioni del presente decreto che prevedono
l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel
REA, non trovano applicazione nei confronti delle
imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo
decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione
europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul
territorio italiano.

ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
MM
INIZIO PRATICA
Blocco dati pratica
Ufficio registro delle imprese
Codice fiscale dell’impresa
Codice pratica RI/REA
Tipo pratica
Blocco dati modello
Tipologia modello PDF
Nome file PDF
Modelli
Firma opzionale
Blocco dati firma
Codice fiscale sottoscrittore digitale documento
Requisito
Documento
Opzionale
Blocco documento identità
Nome file PDF
Codice fiscale e documento
Requisito
(moduli, assicurazione, comprova
della cessazione attività)
Il DM MEDIATORI – LA MODULISTICA
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IL QUADRO NORMATIVO