Varese - CCIAA
27 maggio 2010
PERCORSO FORMATIVO
NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO
I MODULO: DIRETTIVA SERVIZI E DIRETTIVE IMPRESE
AGGIORNAMENTI NORMATIVI E RIFLESSI SUL REGISTRO
IMPRESE
•Mediatori & co. tra impresa e professione
•Il nuovo ruolo dei ruoli
MM
Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E.
C.M. Universitas Mercatorum - Roma
MM
Art. 72 - facchinaggio
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita‘ per
l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.
Misura di semplificazione, che però non risolve il
problema in nuce. Il facchino del DPR 342 è
facchino non imprenditore (per definizione
normativa). Infatti il DM 221 lo esclude (art. 3,
comma 3) dall’iscrizione al registro delle imprese.
Non è neanche piccolo imprenditore perché non ha
organizzazione di mezzi.
Una reale semplificazione, sempre che si ritenga
ancora esistente la categoria, sarebbe proprio quella
di escluderne la regolamentazione tout court.
Ma il richiamo della norma è importante perché ci fa
uscire dalla logica italiana dell’impresa per lanciarci
in quella comunitaria del “servizio”.
MM
Art. 73 comma 1
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e successive modificazioni.
Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati:
mediatori, ARC, spedizionieri, med. marittimi.
La soppressione riguarda in tutti i casi i soli ruoli
istituiti presso la CCIAA.
Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti)
non subiscono altre modifiche.
Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i
requisiti professionali, morali, assicurazione, l’iter
formativo…
Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le
singole leggi disciplinano autonomamente:
sanzioni, revisione, cancellazione, la cui
perduranza è tutta da valutare.
MM
Art. 73 comma 1, in relazione
all’art. 84, comma 4
Il discorso si complica ove si connetta all’art. 84,
che disciplina il regime delle abrogazioni.
Testualmente il comma 4 afferma che
Se questo vuol dire ad es. abrogazione dell’art. 3
comma 6 del DM 452, vuol anche dire
abrogazione dell’art. 8 della legge 39 (chiunque
esercita l’attività di mediazione senza essere
iscritto al ruolo…) o dell’art. 18 e 19 del DM (La
cancellazione dal ruolo è pronunciata… - la
radiazione dal ruolo si verifica… - la sospensione
dal ruolo è inflitta…)
Ma è questa la volontà del legislatore?
MM
Art. 73, comma 2
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto
1990,
n.
241,
corredata
delle
autocertificazioni
e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
È la attuazione della direttiva e dell’art. 41
della comunitaria 2008.
Tre gli elementi di impatto:
DIA
Tramite il SUAP
Applicazione dell’art. 19 ante L. 69/09 (DIA differita)
Sulla DIA:
È quanto richiede il legislatore (COM e naz.)
Dimostra che il regime della iscrizione su istanza è stato
valido fino all’8 maggio
MM
Art. 73, comma 2
Sul SUAP:
Destinatario è la CCIAA
La direttiva parte dal principio unico
interlocutore (SUAP) – pluralità di destinatari
(CCIAA – ASL- INPS – INAIL – Comune…)
L’art. 38 del DL 112/08 ha già regolato i
rapporti tra SUAP e Com.unica
L’art. 25 del decreto 59 va in quella direzione
Sulla DIA differita:
La scelta del legislatore non è involontaria.
Appare asincrona perché la novella della
69/09 è orientata proprio sulla direttiva servizi,
ma tant’è!
Lo schema è quindi DIA (intenti) – CIA.
MM
Art. 73, comma 3
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ripropone la Bersani ter e i problemi di
quella legge
In primo luogo mette in capo alla sola
CCIAA la verifica dei requisiti
Soppressi i ruoli l’iscrizione avviene nel
registro delle imprese
Ma, e qui avviene il break up del
sistema, se l’attività è svolta in forma di
impresa
MM
Art. 73, comma 3
Ma è possibile svolgere l’attività di
mediazione in forma non imprenditoriale?
E l’attività di ARC? E quella di mediatore
marittimo? E quella di spedizioniere?
Secondo la miglior dottrina il mediatore
è imprenditore tout court.
Così per l’ARC, che vive nel mondo
dell’impresa. A maggior ragione per il
mediatore m.mo.
Per lo spedizioniere il problema è
risolto dalla norma: per essere inserito
nell’elenco, deve essere iscritto al RD
MM
Art. 73, comma 3
Professionista ed imprenditore
nella logica della norma
nazionale dalla legge 1815/39
ad oggi.
Revisione del concetto di
imprenditore alla luce della
evoluzione normativa e della
direttiva servizi
MM
Art. 73, comma 3
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Oppure nel REA se…?
Il registro delle imprese, infatti,
contiene esclusivamente dati relativi
all’impresa in quanto soggetto giuridico
(sede legale, modello di
amministrazione, ecc.) non in quanto
attività (attività concretamente svolta,
autorizzazioni amministrative
possedute, ecc.).
MM
Art. 73, comma 3
Questi ultimi dati vanno, invece, iscritti nel repertorio
delle notizie economiche ed amministrative
(REA). Sarebbe stato pertanto opportuno che sia
nel caso in cui l’attività sia svolta in forma d’impresa,
sia negli altri casi (ad es. soggetto che svolge
l’attività in forma di lavoro dipendente) la
dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 19
della legge n. 241 del 1990, sia presentata al REA, il
quale ultimo vede, in tal modo, ulteriormente
evidenziata la sua funzione di sostituto dell’abolito
ruolo
Quest’ultimo, infatti, in base al quadro giuridico
vigente, è deputato a ricevere in via esclusiva i dati
amministrativi (come detto, attività concretamente
svolta, autorizzazioni possedute, ecc.) relativi
all’attività d’impresa, oppure relativi a persone
fisiche collegate (in quanto, ad esempio, le abilitano)
ad imprese. Il REA non è un collegio in minore.
MM
Art. 73, comma 3
Nell’ottica dello schema, pertanto, il REA è deputato a
ricevere i dati relativi sia a persone fisiche che svolgono
l’attività all’interno di imprese altrui, sia, infine, a persone
fisiche che non svolgono (perché l’hanno
momentaneamente cessata o perché non l’hanno ancora
cominciata) l’attività.
Si avrebbe cioè l’iscrizione nel REA di persone fisiche
che non hanno alcun collegamento con attività d’impresa,
ma che semplicemente posseggono i requisiti per astrattamente - svolgere l’attività in parola. Di qui la
necessità di distinguere questi soggetti-persone fisiche
dai dati relativi ad imprese presenti nel REA, collocandoli
in una sezione apposita. Soluzione che avrebbe inoltre il
vantaggio di agevolare attività complesse, prima riferite
all’albo, quale la revisione periodica.
Non si capisce perché debbano finire nel registro delle
imprese i dati delle persone fisiche che svolgono in
proprio l’attività d’impresa (staccandosi ad es. da altre
situazioni – 37, 122…- sempre rette da DIA) in cui i dati
MM
Art. 73, comma 3
Comunque, volenti o nolenti il REA è il
successore a titolo universale del ruolo, con
tutto quel che ne consegue:
Sanzioni
Ricorsi
Revisione?  art. 6 legge 241/90
È difficile immaginare il REA post direttiva
servizi come il repertorio dei mediatori –
zombie.
È altrettanto azzardato immaginare il REA
come il repertorio dei mediatori, ARC, med.
mmi, e soprattutto spedizionieri non
imprenditori
MM
Art. 73, commi 2 e 3
Ma la norma inizia come segue:
Le attivita' disciplinate dalla legge 3
febbraio 1989, n. 39…
Il legislatore sembra porre un accento
particolare sull’attività, coerentemente con la
direttiva che parla di servizi e non di
professioni e questo dovrebbe farci riflettere
sul reale cambiamento che si ha da ruolo a
registro delle imprese/REA.
Se l’attività diventa il discrimen per
l’iscrizione, assume un senso la DIA, e
diventa difficile trovare una collocazione per
chi non esercita
MM
Articolo 73, comma 4
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla
legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita‘ relative al
recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e
di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Norma incomprensibile se non legata
alla prima stesura della norma,
corretta dopo i pareri parlamentari.
Infatti la norma recitava ai commi 1 e
5 come segue:
MM
Art. 73 - mediatori
Non si comprende se la disposizione fosse una
interpretazione autentica della legge 39/89, ma si
direbbe di sì, visto il tenore dei commi successivi
dell’art. 73 e degli altri articoli a seguire.
Il D.M. 21.12.1990 n. 452 (Regolamento recante
norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, infatti, distingue il Ruolo degli Agenti di
affari in mediazione nelle seguenti quattro
sezioni: Agenti immobiliari, Agenti merceologici,
Agenti con mandato a titolo oneroso, Agenti in
servizi vari.
MM
Art. 73 commi 1 e 5
possibili conseguenze
La non totale coincidenza delle sezioni
avrebbe comportato problemi sul fronte dello
“scivolamento” L. 39  recepimento direttiva
servizi, sul modello di quelli causati dal DM
37, ma senza quel minimo paracadute lì
presente.
In più la prima definizione era
autoreferenziale: è agente di affari in
mediazione, l’agente di affari in mediazione.
La terza era pericolosamente vasta e letta
col comma 5, dirompente.
MM
Articolo 73 comma 5
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti
abilitanti
all'esercizio
della relativa attivita‘ professionale.
È erroneo dire nel registro delle imprese o
nel REA come fa il comma 2.
Giustamente il comma 5 corregge
affermando che fermo restando che le
imprese si iscrivono al registro delle
imprese (e fin qui nessuna novità), se il
soggetto è un non imprenditore si iscrive
non al REA, ma in una sezione apposita.
MM
Articolo 73 comma 5
i soggetti diversi dall’imprenditore chi sono?
Il preposto
Il dipendente dell’impresa di mediazione
Chi ha titoli, corso, esame
L’apposita sezione sterilizza questi soggetti
non imprenditori dal resto del REA, che ne
sarebbe uscito stravolto, se non ci fosse stata
la sezione e se fosse confluito tutto nell’unico
repertorio.
Ma “ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti” si riapre
una
finestra
verso
il
professionista
indipendentemente dall’esercizio dell’attività
MM
Articolo 73 comma 6
Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3
febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA).
Questa disposizione ricalibra il
rapporto tra legge 39 (non
toccata) e ruolo soppresso.
Tutti i riferimenti al ruolo
permangono nel binomio registro
delle imprese/REA.
MM
Articolo 73, comma 7
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del
comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di
commercio.
Repetita juvant!
MM
In particolare ARC
sostanziali
sono modificati alcuni requisiti
della norma.
cittadinanza,
Scompare il requisito della
del godimento dei diritti
civili, dell’obbligo scolastico, oltre al
requisito del non essere fallito,
evidentemente letti come cause di
possibile discriminazione
Non si capisce però perché resti il
requisito dell’obbligo nelle pulizie non
liberalizzate.
Nelle norme relative agli ARC non si
sopprimono commissioni: qui
evidentemente repetita non juvant!


MM
In particolare mediatori marittimi
Le modifiche sostanziali riguardano
Godimento dei diritti civili
Buona condotta
Residenza nell’ambito territoriale
Maggiore età
Cittadinanza
A margine, per i mediatori m.mi,
caduti i ruoli interprovinciali, ciascuna
camera dovrà gestirsi la propria
clientela di mediatori marittimi.
MM
In particolare spedizionieri
Le modifiche sono più sostanziali e
riguardano
L’accesso
È integralmente riscritto l’articolo 6 per
– Moralità
– Requisiti in capo a legale rapp.te o preposto
– Capitale minimo (elevato a 100000 €) e se
minore deve essere garantito
– Professionalità (requisiti misti – culturali e
esperienza con la regola del 2/5)
A margine, anche per gli spedizionieri, caduti gli
elenchi interprovinciali, ciascuna camera dovrà
gestirsi la propria clientela.
MM
Articolo 80
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi
e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove
procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli
oneri complessivi per la finanza pubblica.
Il DM (NON REGOLAMENTARE) è
chiamato a disciplinare l'intertomporale, o
meglio il riversamento delle posizioni iscritte
la ruolo, nel REA.
Il registro delle imprese non c'entra nulla,
perchè le posizioni, che andranno (a
recepimento avvenuto) nel registro delle
imprese sono già oggi lì inscritte.
MM
Articolo 80
Sulle modalità di nuova iscrizione c'è poco
da dire, è la legge che ha scelto: DIA
Resta il problema essenziale: come si
coordina DIA e registro delle imprese con
riferimento ai requisiti personali?
E come il REA (repertorio di fatti
economicamente rilevanti) si coordina con
l’iscrizione di soggetti che potrebbero non
svolgere alcuna attività, o magari svolgerla
sotto la direzione altrui?
È evidente che, per non snaturare la
funzione del REA, si è prevista una specifica
sezione.
MM
Raccomandatari ed altri
•
•
•
•
Restano fuori dalla attuazione della direttiva
Gli si applica la DIA?
ruolo dei mediatori pubblici
ruolo degli stimatori e pesatori pubblici
registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziament o
dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)
registro produttori di pile e accumulator i (r.p.a.);
Nulla muta – all’entrata in vigore del
regolamento SUAP, dovranno utilizzare ex art.
25 del d.lvo lo sportello impresainungiorno.it
Raccomandatari
È vero che la direttiva non li contempla, ma
l’articolo 17 vale per tutti: DIA + ruolo
(interprovinciale)
MM
Periti ed esperti
Restano fuori dalla direttiva, e continuerà ad
applicarglisi la vecchia disciplina, salvo la clausola
SUAP a regime, per i seguenti motivi:
Non sono contemplati dal decreto
La disciplina è retta da un DM
Soprattutto l’iscrizione non è né obbligatoria,
né abilitante, pertanto è
SOTTRATTA ALL’INTERA
DIRETTIVA SERVIZI
MM
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