DIRITTO ANNUALE 2014 - sezione SPECIALE e soggetti REA Spett.le Impresa, si informa che il versamento del diritto annuale dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014 utilizzando il modello di pagamento F24. Gli importi del diritto annuale e le relative modalità di calcolo sono stati definiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 e sono dettagliati nell’ allegata NOTA INFORMATIVA. Si ricorda, inoltre, che se si effettua il pagamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, è sufficiente maggiorare l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; oltre tale termine sarà possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento, secondo le modalità indicate sul sito camerale. Per ulteriori informazioni, non disponibili nell’allegata nota informativa, è possibile contattare l’ufficio Diritto Annuale: http://www.va.camcom.it/Help_desk/957 - tel. 02.85152031 - fax 0332.282158. Distinti saluti. IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE E PATRIMONIO (Anna Deligios) f.to Deligios Sede centrale: Piazza Monte Grappa, 5 21100 VARESE Part. IVA: 0056921012 3 sedi decentrate: Malpensafiere Busto Arsizio Luino - Saronno tel. +39.0332 .29511 1 fax +39 .0332 .28215 8 www.va.camcom.it [email protected] p.e.c [email protected] NOTA INFORMATIVA Quando si versa Il termine di versamento del diritto coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le imprese sono quindi tenute al versamento del diritto annuale entro il giorno 16 giugno 2014. E’ possibile effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo al termine indicato maggiorando l’importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (anche in caso di compensazione con altri tributi). Come si versa Con modello F24 inserendo nell’intestazione, oltre agli altri dati dell’impresa, il codice fiscale, (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell’intestazione della presente lettera, in quanto è il dato che consente l’attribuzione del pagamento all’impresa. Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si devono indicare: Codice Ente/codice comune VA Codice tributo 3850 Anno Riferimento 2014 Importi a debito versati importo da pagare Se l’impresa ha unità locali o sedi secondarie iscritte in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce “codice ente/codice comune”, la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l’unità locale o la sede secondaria. Se in corso d’anno l’impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce “codice ente/codice comune”, la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2014. Quanto si versa Le imprese che, al primo gennaio 2014, risultano iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del seguente diritto fisso: Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo Imprese individuali Società semplici agricole Società semplici non agricole Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale o sede secondaria € 30,00 € 88,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 110,00 Unità locali Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali già iscritte al Registro Imprese alla data del 1 gennaio 2014, a favore della Camera di Commercio nel cui territorio l’unità locale ha sede, un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale. Arrotondamenti Al fine di determinare l’importo dovuto, nei calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali: l’importo, così determinato, deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale. Gli importi del diritto annuale da versare con modello F24 devono infine essere arrotondati all’unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque l’arrotondamento deve esser effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque, l’arrotondamento va effettuato per difetto). Pertanto l’importo da versare sarà: Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo finale da arrotondare. In caso di versamento nei 30 giorni successivi al 17 giugno, l’importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3°decimale. Sanzioni per tardivo o omesso pagamento Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, come previsto dall’art. 18 della legge n. 580/1993 (e successive modifiche), dal decreto MAP 27.01.2005 n. 54, e dalle Linee guida per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio (Delibera di Giunta n. 160 del 15.12.2005).