francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Il Roadshow
per il professionista
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Il lavoro parasubordinato e la disciplina delle mansioni
alla luce del Jobs Act: le novità normative e le procedure
per limitare il contenzioso
Programma dei lavori
• Introduzione ai decreti attuativi del Jobs Act
• Quali modalità per risolvere il contenzioso in materia di lavoro: le ultime novità introdotte dal Legislatore
-Il tentativo di conciliazione per i nuovi contratti a tutele crescenti
-Le materie delegate dal legislatore alla contrattazione collettiva aziendale
-Le altre procedure per limitare il contenzioso tra le parti
• La nuova disciplina delle mansioni
• Le nuove modalità di controllo a distanza
• Le principali semplificazioni previste dal Jobs Act per le aziende:
-abolizione all’autorizzazione per il trasferimento all’estero di lavoratori
-obbligo di deposito degli accordi di 2° livello presso la DTL
-cessione riposi e ferie maturate
-nuova procedura di convalida per le dimissioni e la risoluzione consensuale
Le tappe
Palermo, 5 novembre 2015
Pisa, 26 novembre 2015
Modena, 17 dicembre 2015
Perugia, 18 dicembre 2015
Bari, 20 gennaio 2016
• Question time
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni consulta il sito www.ipsoa.it/roadshowlavoro
Y46ER_CL
• Il lavoro parasubordinato dopo il Jobs Act: tra possibilità e criticità
- Quali caratteristiche deve avere il co.co.co. per non essere disconosciuto
- Le alternative alla collaborazione a progetto
-Come inquadrare i pensionati
-Gli altri contratti di lavoro autonomo
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AGENDA
LEGALE
NOTIZIE FLASH
SOMMARIO
Scadenze Novembre 2015 .............................................................................................................
5
Jobs Act - Primi chiarimenti ministeriali in materia di ammortizzatori sociali .................
Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali - Istruzioni Inps ................
Riposi giornalieri - Diritto potestativo della lavoratrice madre ..................................................
Obbligo di richiesta del certificato penale in caso di cambio appalto - Chiarimenti ...
Normativa emergenziale sisma dell’Aquila - Proroga contratti a tempo determinato
27
27
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28
CCNL ........................................................................................................................................................................
28
Prassi
Servizi assistenziali - Uneba
Assistenza integrativa .......................................................................................................................................
Cinematografia - Addetti alle troupes
Rinnovo del c.c.n.l. .............................................................................................................................................
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NORME InPratica
Versamento contributivo del Tfr al Fondo Tesoreria Inps ......................
29
FOCUS
I servizi e le politiche attive del lavoro dopo il Jobs Act .........................
35
CCNL InPratica
Trasporto aereo - Attività aeroportuali
Accordo - 30 settembre 2015 ......................................................................................................................
INSERTO
40
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
Vademecum ............................................................................................................................................................
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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PraticaLavoro
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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
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del 18 settembre 2000
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Contributi redazionali
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al
primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo
successivo
10 novembre
martedı̀
Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2015
integrativo
ADEMPIMENTO "
Invio telematico da parte dei CAF e dei professionisti abilitati delle dichiarazioni Mod. 730/
2015 integrativi.
SOGGETTI OBBLIGATI "
L’invio in oggetto riguarda esclusivamente i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati che
hanno predisposto, entro il 26 ottobre 2015, eventuali modelli 730/2015 integrativi.
FLUSSO DI LAVORO "
I Caf-dipendenti o i professionisti abilitati che hanno predisposto Mod. 730/2015 integrativi
devono trasmettere, entro il 10 novembre, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati
delle relative dichiarazioni elaborate, creando dei file corrispondenti alle dichiarazioni in formato elettronico. Tali file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate.
In particolare, per la trasmissione telematica i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati devono
comunque utilizzare, quali intermediari abilitati, il servizio Entratel. Si ricorda che il costo del
servizio telematico è interamente a carico dell’amministrazione finanziaria.
I CAF o i professionisti abilitati, dopo aver elaborato le dichiarazioni (si rimanda alla scadenza
del 26 ottobre 2015), estraggono dal proprio sistema informativo i dati delle dichiarazioni
creando dei file corrispondenti alle dichiarazioni in formato elettronico. Tali file devono essere
conformi alle specifiche tecniche approvate con apposito decreto. La trasmissione delle dichiarazioni avviene direttamente dal PC dell’intermediario all’anagrafe tributaria; l’utilizzo del
servizio telematico è consentito per un periodo di 23 ore nei giorni lavorativi.
Per maggiori dettagli sull’invio telematico si rimanda alla scadenza del 7 luglio 2015.
Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del
professionista abilitato in caso di 730 integrativo
ADEMPIMENTO "
I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il
26 ottobre 2015 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i centri di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati che hanno ricevuto entro il 26
ottobre 2015 dei modelli 730/2015 integrativi.
FLUSSO DI LAVORO "
I contribuenti interessati alla presentazione della dichiarazione integrativa relativa all’assistenza fiscale dovevano presentare entro il 25 ottobre il Mod. 730/2015 integrativo, nel quale deve
essere indicato lo specifico codice nella casella ‘‘730 integrativo’’.
– codice 1: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor
debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
– codice 2: quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della
dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato;
– codice 3: qualora l’integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un
maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
pervenuto al sostituto d’imposta o da un altro CAF/professionista abilitato, per inesattezze
nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio.
Si ricorda che, anche in caso di dichiarazione integrativa, il contribuente deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità; qualora il Mod. 730 sia stato precedentemente
elaborato dal sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista
abilitato tutta la documentazione.
Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente:
– rilascia la ricevuta, modello ‘‘730-2 per il CAF o per il professionista abilitato’’, attestante
l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
– elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella
‘‘integrativo’’ deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro il 10 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
– fa pervenire, entro la medesima data del 10 novembre, il modello 730-4 integrativo al
sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese
di dicembre;
– trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre, i dati
contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2015.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la
consegna del modello 730, quindi non viene meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
16 novembre
lunedı̀
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e
su provvigioni
ADEMPIMENTO "
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
SOGGETTI OBBLIGATI "
– Società di capitali;
– enti commerciali di diritto pubblico o privato;
– enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
– associazioni non riconosciute;
– consorzi;
– società non residenti;
– società di persone;
– associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
– società di armamento;
– società di fatto;
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
– condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
FLUSSO DI LAVORO "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997
n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo
pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
Codice tributo
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24
Lavoro dipendente
1001
Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002
Ritenute su emolumenti arretrati
1004
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012
Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
1013
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo
Lavoro autonomo
1040
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
Provvigioni
1038
Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione e di rappresentanza
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24
Addizionale regionale all’IRPEF
3802
Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta
3803
Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello
F24
Addizionale comunale e provinciale
3848
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto
d’imposta. Saldo
3847
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto
d’imposta. Acconto
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comune’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essere
indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nel
campo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.
Ritenute condomini
1019
Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto
d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
1020
Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto
dell’IRES dovuta dal percipiente
In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella
sezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché
i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella
colonna ‘‘importi a debito versati’’.
Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione
del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,
l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le
ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla
scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.
INPS - Gestione separata - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli
iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
FLUSSO DI LAVORO "
Con decorrenza dal 1º gennaio 2015 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS
deve essere calcolata con:
– aliquota del 30,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi
gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni) ridotta per
il 2014 e per il 2015 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;
– aliquota del 23,5% per gli altri soggetti.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
Il contributo alla gestione separata INPS è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione
previdenziale e per due terzi a carico del committente.
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
Per gli associati in partecipazione il 55 per cento del contributo è posto a carico dell’associante
ed il 45 per cento è posto a carico dell’associato. Il contributo è applicato sul reddito delle
attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’IRPEF, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:
– codice sede;
– causale contributo (come sotto riportato);
– filiale azienda;
– periodo di riferimento ‘‘da’’;
– periodo di riferimento ‘‘a’’;
– importi a debito versati;
– importi a credito compensati.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo
pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
La causale contributo da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ è:
1. C10 - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati
in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
2. CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva
di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).
Per il 2014 l’importo del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, è pari ad euro 100.123,00 (alla data di pubblicazione non è ancora stato reso noto
l’importo del massimale per il 2015).
Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l’eccedenza
viene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell’anno successivo. Su richiesta, l’eccedenza è restituita dall’INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi con
decorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun collaboratore può comunicare al proprio committente e all’INPS che non devono essere effettuati
ulteriori versamenti.
INPS - Artigiani e commercianti - Versamento terza rata
contributi fissi
ADEMPIMENTO "
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i
contributi mediante Mod. F24.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia
per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa
familiare o coniugale.
FLUSSO DI LAVORO "
Termini di versamento
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi
relativi al 2015.
Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per
il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto
2015 secondo acconto 2015; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.
Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosı̀ come convertito nella L. 22 dicembre
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere
il livello del 24 per cento.
L’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della
contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto
previdenziale per artigiani e commercianti, ‘‘Dati del mod. F24’’. Attraverso tale opzione è
possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare
il pagamento.
Minimali
Per l’anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari aeuro
15.548,00.
Il suddetto contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
– euro 3.529,06 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni;
– euro 3.062,62 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
– euro 3.543,05 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni;
– euro 3.076,61 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.
Per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.548,00 annue le aliquote contributive
sono le seguenti:
Artigiani:
– 22,65% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00;
– 23,65% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti
iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/
100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con
decorrenza gennaio 1996 o successiva).
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,65% e al 20,65%.
Commercianti:
– 22,74% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00;
– 23,74% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti
iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/
100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con
decorrenza gennaio 1996 o successiva).
Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,74% e al 20,74%.
In conseguenza dell’applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere è il
seguente:
Artigiani:
– euro 17.719,00/23.265,40 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a
euro 15.412,84/20.255,68 annui.
Commercianti:
– euro 17.788,18/23.355,69 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a
euro 15.482,02/20.345,97 annui.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o
successiva, il massimale annuo è pari a euro 68.172,00 per il 1996, euro 70.831,00 per il 1997,
euro 72.035,00 per il 1998, euro 73.332,00 per il 1999, euro 74.506,00 per il 2000, euro
76.443,00 per il 2001, euro 78.507,00 per il 2002, euro 80.931,00 per il 2003, euro
82.401.00 per il 2004, euro 84.049,00 per il 2005, euro 85.478,00 per il 2006, euro
87.187,00 per il 2007, euro 88.669,00 per il 2008, euro 91.507,00 per il 2009, euro
92.147,00 per il 2010, euro 93.622,00 per il 2011, euro 96.149,00 per il 2012, euro
99.034,00 per il 2013 e euro 100.123,00 per il 2014. Tale massimale non è frazionabile in
ragione mensile.
Modello F24
I modelli di versamento ‘‘F24’’ e ‘‘F24 Accise’’ sono stati modificati con provvedimento 12
aprile 2012.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
Codice contributo
AF
Contributi dovuti sul minimale (artigiani)
CF
Contributi dovuti sul minimale (commercianti).
INPS EX ENPALS - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Causale contributo
CCSP
(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)
CCLS
(contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO "
Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel
mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
PRATICA LAVORO
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
DM10
(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Pescatori autonomi.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo
PESC
INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro
dipendente
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
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Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente
in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
C001
(Contributi obbligatori correnti)
C002
(Contributi obbligatori pregressi)
C003
(Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
C004
(Differenze contributive)
C005
(Contributi diversi e contrattuali)
INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che
abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli
intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma
49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
CASAGIT - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della
documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN
IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61
00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected].
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AGENDA LEGALE
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INAIL - Versamento rata premio anticipato
ADEMPIMENTO "
Versamento della IV rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:
– addizionale dell’1% ex ANMIL;
– eventuali contributi associativi;
– eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.
L’importo cosı̀ determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di
rateazione.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute
all’Inail scaturenti dall’autoliquidazione.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute
e dell’IVA mensile
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 16 ottobre 2015.
FLUSSO DI LAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva
e delle ritenute del 16 ottobre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un
decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,
e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento),
è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
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PRATICA LAVORO
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:
Codice tributo
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8926
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento
‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali è prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.
Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione
del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,
l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le
ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta
specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.
Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato
‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e
degli Enti locali.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il
seguente:
Codice tributo
1991
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno di
riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso
nella forma AAAA.
Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle
ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta.
Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto
dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
18
novembre
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA
mensile/trimestrale
mercoledı̀
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal
termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 (1/9 del 30%)
dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 20 agosto 2015.
FLUSSO DI LAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva
e delle ritenute del 20 agosto) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un
nono del minimo (1/9 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,
e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,33 per cento (un nono del minimo - 30 per
cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
PRATICA LAVORO
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15
AGENDA LEGALE
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I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:
Codice tributo
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8926
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il
seguente:
Codice tributo
1991
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Attenzione
Modificazione del tasso degli interessi legali
A decorrere dal 1º gennaio 2015 la misura del saggio degli interessi legali è fissato allo 0,50 per
cento in ragione d’anno.
20
novembre
venerdı̀
FASC - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e
logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
FLUSSO DI LAVORO "
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
ENASARCO - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
16
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel
trimestre di riferimento.
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico
su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria
la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da
ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo
conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro
il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma
non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con
più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il ‘‘Protocollo Grandi Ditte’’. Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o
almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal
caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV
precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato
presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.
Comunicazioni obbligatorie somministrati
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
25 novembre
mercoledı̀
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.
In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.
INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Aziende industriali.
La richiesta va inoltrata telematicamente:
– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid - 1 per Cig
straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Aziende agricole.
Tramite M.Av. bancario:
– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
– a mezzo Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia
la possibilità di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede
di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il
numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e
l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denuncia on line.
30 novembre
lunedı̀
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
FASI - Versamento contributi
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.
Aziende industriali.
Le sole modalità di versamento previste sono:
– il bollettino bancario denominato ‘‘bollettino freccia’’;
– l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva
e contributiva (UniEmens individuale)
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,
associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui
si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui
è stato erogato il compenso (criterio di cassa).
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva
(UniEmens individuale)
ADEMPIMENTO "
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie
per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o la
denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i
datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali
INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale
deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a
tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i
quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM),
nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate,
Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
FLUSSO DI LAVORO "
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,
associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui
si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui
è stato erogato il compenso (criterio di cassa).
Libro unico del lavoro
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore di
lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta:
– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente
vidimati e numerati dall’Inail. La sede Inail interessata dovrà in questo caso essere presente
in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio del
blocco;
– vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva
alla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzione
generale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,
presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazione
deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal software
deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:
– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;
– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;
– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di
autorizzazione e il codice della sede Inail competente;
– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento
informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marca
temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazione
automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità, nonché la
sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
INPS - Versamento in acconto del contributo alla gestione
separata
ADEMPIMENTO "
I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna
forma previdenziale.
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FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2015 pari al 40 per cento
dell’importo dovuto per il 2014.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni recanti
l’obbligo di utilizzare:
– modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi
e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché
delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
– esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi
inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad
utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la
presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma
restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari
della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di
zero.
Le causali da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’
sono:
Causale contributo
P10
per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
PXX
per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di
altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2015, i soggetti iscritti alla gestione
separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime
scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. L’ammontare
complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l’anno
2015 sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2014, tenendo conto del massimale stabilito per il 2015.
Con decorrenza dal 1º gennaio 2015 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS
deve essere calcolata con:
– aliquota del 30,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi
gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta
per il 2014 e per il 2015 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;
– aliquota del 23,5% per gli altri soggetti.
Per il 2014 l’importo del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, è pari ad euro 100.123,00 (alla data di pubblicazione non è ancora stato reso noto
l’importo del massimale per il 2015).
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INPS - Versamento in acconto dei contributi a percentuale
artigiani e commercianti
ADEMPIMENTO "
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno
precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo
acconto.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
FLUSSO DI LAVORO "
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2015, il contribuente è tenuto al
versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per
gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con
riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2014, utilizzando i minimali e massimali previsti per
l’anno 2015. Sul reddito eccedente il minimale cosı̀ determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2015, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per
lo stesso anno.
Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2015 o entro il
16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari
importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2015, calcolati sul reddito del 2014,
per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno
precedente.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il
giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti.
Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosı̀ come convertito nella L. 22 dicembre
2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere
il livello del 24 per cento.
Minimali
Per l’anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro
15.548,00.
Il suddetto contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
– euro 3.529,06 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni;
– euro 3.062,62 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
– euro 3.543,05 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni;
– euro 3.076,61 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.
Per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.548,00 annue le aliquote contributive
sono le seguenti:
Artigiani:
– 22,65% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00
– 23,65% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti
iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/
100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con
decorrenza gennaio 1996 o successiva)
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,65% e al 20,65%.
Commercianti:
– 22,74% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00
– 23,74% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti
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iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/
100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con
decorrenza gennaio 1996 o successiva)
Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,74% e al 20,74%.
In conseguenza dell’applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere è il
seguente:
Artigiani:
– euro 17.719,00/23.265,40 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a
euro 15.412,84/20.255,68 annui.
Commercianti:
– euro 17.788,18/23.355,69 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a
euro 15.482,02/20.345,97 annui.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o
successiva, il massimale annuo è pari a euro 68.172,00 per il 1996, euro 70.831,00 per il 1997,
euro 72.035,00 per il 1998, euro 73.332,00 per il 1999, euro 74.506,00 per il 2000, euro
76.443,00 per il 2001, euro 78.507,00 per il 2002, euro 80.931,00 per il 2003, euro
82.401.00 per il 2004, euro 84.049,00 per il 2005, euro 85.478,00 per il 2006, euro
87.187,00 per il 2007, euro 88.669,00 per il 2008, euro 91.507,00 per il 2009, euro
92.147,00 per il 2010, euro 93.622,00 per il 2011, euro 96.149,00 per il 2012, euro
99.034,00 per il 2013 e euro 100.123,00 per il 2014. Tale massimale non è frazionabile in
ragione mensile.
I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato
F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalità telematiche
per i titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
La circolare n. 27/2014 ha precisato che in linea generale, i versamenti con modello F24
cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari
della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza
utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a
1.000,00 euro.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
Codice contributo
AP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti)
CP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani).
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente
aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, c. 2
L. 10 dicembre 2013, n. 183, art. 1, c. 1
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1-14
Ministero del lavoro, risposta ad interpello, 24 aprile 2015, n. 13
INPS, 18 dicembre 2012, n. 142
INPS, messaggio 30 aprile 2015, n. 2971
INPS, circolare 12 maggio 2015, n. 94
INPS, circolare 29 luglio 2015, n. 142
Il D.Lgs. n. 22/2015 ha istituito, a decorrere dal 1º maggio 2015, una indennità mensile di
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1º
maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (art. 2, L. n. 92/2012).
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti compresi - come già disposto dalla
legge n. 92/2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con
la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti; gli apprendisti; i soci lavoratori di
cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; il personale
artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001); degli operai
agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
— siano in stato di disoccupazione;
— possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
II
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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VADEMECUM
— possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Stato di
disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario quindi sono esclusi i lavoratori il cui
rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Con riferimento alle dimissioni la NASpI è riconosciuta in caso queste avvengano:
— per il mancato pagamento della retribuzione;
— per aver subı̀to molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
— per le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
— per mobbing;
— per le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112 cod. civ.);
— per lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le
‘‘comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive’’ previste dall’art. 2103 cod.
civ.;
— per il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti
del dipendente.
La NASpI spetta anche nel caso di dimissioni che avvengono durante il periodo tutelato di
maternità obbligatoria che va da 300 giorni prima della data di nascita presunta del figlio,
fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento della
prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi
presso la DTL (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604).
L’indennità spetta anche in caso di offerta di conciliazione agevolata (art. 6, D.Lgs. n. 23/
2015).
Infine, anche le ipotesi di licenziamento disciplinare rientrano tra le fattispecie della disoccupazione involontaria con conseguente riconoscimento della NASpI.
13 settimane utili
nel quadriennio
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per
anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in
base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 cod. civ.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
— i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di
lavoro subordinato;
— i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione
risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché
regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
— i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la
possibilità di totalizzazione
— i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di
cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Ai fini del calcolo delle 13 settimane di contributi utili per il diritto alla prestazione, non
possono, invece essere considerati utili, i periodi di assenza dal lavoro per malattia e
infortunio sul lavoro, nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte
del datore di lavoro.
Tali periodi sono da intendersi come coperti da contribuzione figurativa ma non da contribuzione effettiva.
I periodi di malattia e infortunio sul lavoro che non hanno avuto un’integrazione della
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
III
VADEMECUM
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retribuzione da parte del datore di lavoro, proprio perché non coperti da contribuzione
effettiva e, quindi, non considerati utili ai fini del calcolo delle 13 settimane di contributi
necessari per ottenere la NASpI, determinano anche un ampliamento del quadriennio di
riferimento in cui vanno ricercate le 13 settimane di contributi.
30 giorni
di effettivo lavoro
Anche nel caso dell’altro requisito per l’assegnazione della NASpI, quello dei 30 giorni di
lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’evento che ha determinato la disoccupazione
involontaria, si configura un ampliamento, ossia un allungamento del periodo in cui si
ricercano le 30 giornate di lavoro effettivo sia in caso di malattia e infortunio sul lavoro
in cui non ci sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro sia nei casi di
assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata
o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e
intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, nel caso in cui si verifichino o siano in corso nei
12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
C.i.g. a zero ore
I periodi di C.i.g. a zero ore devono essere considerati periodi neutri la cui durata aumenta il
requisito fondamentale delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni precedenti.
Identica valutazione anche per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli
ultimi 12 mesi prima della perdita del posto di lavoro.
Si ipotizza, per un lavoratore, ad es., di verificare il quadriennio dal 15 maggio 2015 al 15
maggio 2011, C.i.g. a zero ore per 30 mesi dal 31 maggio 2011 al 1º dicembre 2008,
malattia non integrata dal 20 ottobre al 25 novembre 2008: il requisito contributivo, per
effetto dei predetti eventi che determinano l’ampliamento del quadriennio, deve essere
ricercato entro l’8 ottobre 2008.
Il quadriennio di osservazione sarà pertanto 15 maggio 2015-8 ottobre 2008.
Base di calcolo
e misura
Si procede calcolando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile UniEmens), divisa
per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale
e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore
giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo cosı̀ ottenuto per il divisore 30.
Nel caso in cui la cifra calcolata resti al disotto di E 1.195,00, si ha diritto al 75%, mentre se
è superiore, si percepirà anche una somma pari al 25% della differenza tra la cifra reale ed
E 1.195,00.
Il tetto massimo della prestazione è stato fissato a E 1.300,00.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione (91º giorno della prestazione).
Durata della
prestazione
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui le prestazioni
siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Esempi di calcolo: circ. INPS n. 94/2015 (p. 2.5). Chiarimenti: circ. INPS n. 142/2015 (p. 6).
Esempi di calcolo
IV
Per calcolare la NASpI occorre:
— calcolare la retribuzione media settimanale;
— moltiplicare la retribuzione media settimanale per il coefficiente fisso 4,33;
— calcolare il 75% della retribuzione media settimanale;
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VADEMECUM
— se l’importo è superiore a E 1.195,00 occorrerà sommare al 75% di E 1.195 il 25% della
differenza tra la retribuzione media settimanale e E 1.195,00.
Un lavoratore in stato di disoccupazione ha una retribuzione media, utile per la determinazione dell’imponibile previdenziale, riferita agli ultimi 4 anni pari a E 86.468,00.
Il lavoratore ha lavorato 208 settimane negli ultimi 4 anni, ossia 4 anni di lavoro pieni ed ha
ricevuto retribuzione media settimanale pari a E 415,71.
La retribuzione media cosı` determinata sarà moltiplicata per 4,33 determinando una retribuzione di riferimento pari a E 1.800,00, essendo quest’ultima superiore a E 1.195,00, si
calcola il 75% di E 1.195,00.
Il risultato è pari a E 896,25.
A questo importo si aggiunge il 25% della differenza tra E 1.800,00 e E 1.195,00, ossia E
151,25.
La NASpI sarà pari a E 1.346,25 (E 1.195,00 ai quali dovranno essere sommati E 151,25).
L’importo come sopra determinato è superiore al limite di E 1.300,00 stabilito per l’anno
2015.
Conseguentemente il lavoratore percepirà una indennità pari a E 1.300,00 per i primi 3
mesi.
A partire dal quarto mese (ogni 30 giorni) l’importo mensile dell’indennità sarà ridotto del
3%.
Un lavoratore destinatario della NASpI ha una retribuzione utile per la determinazione
dell’imponibile previdenziale, negli ultimi 4 anni pari a E 50.000,00.
La retribuzione settimanale è pari a E 240,00 (E 50,000,00/208 settimane).
La retribuzione media settimanale dovrà essere moltiplicata per il coefficiente fisso pari a
4,33.
Il risultato della moltiplicazione sarà pari a E 1.040,00.
L’indennità sarà pari al 75% di E 1.040,00.
La cifra percepita sarà dunque pari a E 780,00 per i primi tre mesi.
Dal quarto occorrerà calcolare la riduzione mensile del 3%.
Domanda,
decorrenza
e condizionalità
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI la domanda deve essere
presentata all’INPS, in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
— WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto;
— Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa
o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore
telefonico;
— Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il
supporto dell’Istituto.
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare
apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre
da:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto
durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia
professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
d) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
e) data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a
giornate;
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V
VADEMECUM
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f) trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per
giusta causa.
La NASpI spetta a decorrere:
— dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
— dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la domanda è
stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
— dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, se la domanda è stata
presentata entro l’ottavo giorno;
— dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa è presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
— dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al punto f), se la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
— dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa è presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione (all’art. 1, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 181/2000), nonché alla regolare partecipazione
alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai Servizi competenti (all’art. 1, c. 2, lett. g), D.Lgs. n. 181/2000).
I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla
verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro comunicano all’INPS le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività
di competenza dei Centri.
I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non
abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’impiego.
Decadenza
dalla prestazione
VI
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
— perdita dello stato di disoccupazione;
— rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
— inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
— raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato;
— assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità.
Aspetti fiscali
L’indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta sulle somme erogate a titolo di indennità
NASpI applica le ritenute IRPEF, riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per
reddito e per carichi di famiglia; effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute
operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo e infine rilascia la Certificazione Unica.
Contributi
figurativi
La contribuzione figurativa, accreditata nell’estratto conto del lavoratore ed utile ai fini del
calcolo della pensione, è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo
mensile della prestazione della NASpI, uguale per l’anno 2015 a E 1.300,00.
Quindi, la contribuzione figurativa è calcolata entro il limite di retribuzione pari a E 1.820,00
mensili (E 1.300,00 x 1,4).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di
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contribuzione figurativa vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai
fini pensionistici.
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VII
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle
ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese
precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo
unitamente alla sanzione ridotta dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità
telematiche.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per
cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/
1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento
entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 16 novembre 2015.
FLUSSO DI LAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le
modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva e
delle ritenute del 16 novembre) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la
regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) è
necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta:
– pari a 0,2% (30%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo se il versamento della sanzione avviene entro i 30 giorni;
– pari a 0,25% (30%/8/15) per ogni giorno di ritardo del tributo se il versamento della sanzione
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,
e delle sanzioni connesse, è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:
Codice tributo
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8926
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento
‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali è prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.
Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’
della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed ICI ed altri
tributi locali, l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme
restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in partico-
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AGENDA LEGALE
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SCADENZE NOVEMBRE 2015
lare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto,
per il codice 8906.
Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato
‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e
degli Enti locali.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il
seguente:
Codice tributo
1991
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno di
riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso
nella forma AAAA.
Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle
ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta.
Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto
dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte
delle società con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare
ADEMPIMENTO "
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed
IRAP Unico 2015, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali,
con periodo d’imposta 1º marzo 2014-28 febbraio 2015.
SOGGETTI OBBLIGATI "
In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
FLUSSO DI LAVORO "
Il modello Unico 2015 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi;
tale modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2014, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma
unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
I contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno
solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.
Si evidenzia che la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma indipendente, e non
più con la dichiarazione unificata, direttamente alla regione o alla Provincia autonoma dove si
trova il domicilio fiscale del contribuente.
Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente
avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti
superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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AGENDA LEGALE
SCADENZE NOVEMBRE 2015
avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n.
322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di
presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.
Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematico
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 sono obbligati a
trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni
predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione in via
telematica.
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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PRASSI
NOTIZIE FLASH
Jobs Act - Primi chiarimenti ministeriali in materia
di ammortizzatori sociali
Min. lavoro, circ.
5 ottobre 2015, n. 24
Il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle
nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015 di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Le nuove disposizioni si applicano alle
istanze presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
148/2015.
INPS, msg.
24 settembre 2015,
n. 5919
Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori
sociali - Istruzioni Inps
In seguito al riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto, previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma
2, lett. a), punto 7 della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), l’Inps fornisce prime istruzioni
operative per assicurare la continuità dei servizi. La nuova normativa in materia, infatti,
dispone che le domande siano corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori
interessati alla sospensione/riduzione di orario e dal numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.
Min. lavoro, interpello
24 settembre 2015,
n. 23
Riposi giornalieri - Diritto potestativo della lavoratrice
madre
Il Ministero del lavoro, rispondendo al quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/
2001 che disciplina i riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di
vita del bambino, specifica che tale diritto ha natura di diritto potestativo a cui corrisponde dal lato del datore di lavoro una posizione giuridica passiva di soggezione e non di
obbligo. Pertanto, il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi solo qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Min. lavoro, interpello
24 settembre 2015,
n. 22
Obbligo di richiesta del certificato penale in caso
di cambio appalto - Chiarimenti
Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dall’Associazione nazionale della
ristorazione collettiva e servizi vari (ANGEM), in merito alla corretta interpretazione dell’art.
2 del D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, recante norme
per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori,
chiarisce che nel caso di cambio appalto, con obbligo dell’azienda subentrante di assumere il personale dell’azienda uscente, anche quello avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non è tenuto a richiedere il
certificato penale del casellario giudiziale, se già acquisito dalla documentazione in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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NOTIZIE FLASH
Min. lavoro, interpello
24 settembre 2015,
n. 21
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Normativa emergenziale sisma dell’Aquila - Proroga
contratti a tempo determinato
E’ valida la proroga dei contratti a tempo determinato prevista per il personale del
Comune dell’Aquila e dei Comuni del c.d. Cratere del sisma del 6 aprile 2009.
Il Ministero del lavoro risponde cosı̀ al quesito avanzato dall’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) che ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione della speciale
normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato per il sisma dell’Aquila
del 2009, anche alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e alla conseguente
abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Servizi assistenziali - Uneba
CCNL
Accordo
11 settembre 2015
Assistenza integrativa
Con l’accordo 11 settembre 2015 Uneba con Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Fp-Cgil e Uiltucs hanno
stabilito che le offerte dai vari Fondi dovranno pervenire a Uneba entro il 20 ottobre 2015 ed
il termine di decorrenza per l’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa viene differito
al 1º novembre 2015 (*).
———
(*) Si ricorda che in attesa dell’individuazione del fondo, le Parti avevano stabilito l’accantonamento
delle contribuzioni in azienda.
Accordo
18 settembre 2015
Cinematografia - Addetti alle troupes
Rinnovo del c.c.n.l.
Con l’accordo 18 settembre 2015 Anica, Apt e Ape con Slc-Cgil, Fistet-Cisl e Uilcom-Uil
hanno rinnovato la parte economica del c.c.n.l. 7 dicembre 1999 per gli addetti alle troupes
(tecnici e maestranze) per la produzione di filmati, dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva. Le parti si incontreranno entro il 15 ottobre 2015 per proseguire la trattativa.
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PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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NORME InPratica
Versamento contributivo del Tfr al
Fondo Tesoreria Inps
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SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, la Finanziaria per il 2007 ha
previsto il conferimento all’Inps, presso un apposito Fondo di Tesoreria, dell’intero
Tfr maturando dal 1º gennaio 2007 non devoluto alla previdenza complementare. A
tale Fondo il datore di lavoro dovrà versare, mensilmente, l’ammontare del Tfr secondo le regole di calcolo previste dall’art. 2120 cod. civ.
SOGGETTI "
I datori di lavoro del settore privato che occupano almeno 50 dipendenti.
Soggetti esclusi: datori di lavoro domestici, o che non pongano in essere rapporti di
lavoro dipendente di tipo subordinato.
PRECONDIZIONI "
Instaurazione di rapporto di lavoro di tipo subordinato da parte di aziende private con
almeno 50 dipendenti: l’obbligo scatta nel momento in cui, non venga destinato
integralmente il Tfr da parte di uno o più lavoratori alla previdenza complementare.
FLUSSO
DI LAVORO "
Occorre:
1) a partire dal mese successivo a quello di consegna del modello TFR1 o TFR2,
esprimente la volontà del lavoratore di non destinare alla previdenza complementare il Tfr, procedere al versamento della quota del Tfr al Fondo: tale versamento mensile dovrà essere pari alla retribuzione mensile, corrispondente a tutti gli
elementi corrisposti con continuità e obbligatorietà, con eventuale esclusione
degli istituti retributivi previsti dal singolo Ccnl, moltiplicato per la percentuale
del 6,91 (100:13,5-0,50%) o del 7,41% (100:13,5) per gli apprendisti e contratti
di inserimento stipulati da datori di lavoro artigiani o del Mezzogiorno;
2) procedere annualmente o al momento della cessazione del rapporto, alla rivalutazione dello stesso, nonché al versamento dell’imposta sostitutiva, sia per
quanto accantonato in azienda che per quanto conferito al Fondo di Tesoreria;
3) definire, in sede di conguaglio annuale, se i versamenti sono stati effettuati correttamente, oppure in eccedenza o in misura inferiore provvedendo alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi e alla
regolarizzazione delle connesse misure compensative;
4) dare comunicazione di quanto sopra nella denuncia mensile, con le varie codifiche definite nel documento tecnico.
TERMINI
E SCADENZE "
Il versamento, una volta verificati i requisiti che determinano l’obbligo, deve essere
effettuato mensilmente, entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di
paga cui si riferisce la quota mensile di Tfr maturata.
SANZIONI "
La mancata effettuazione del versamento al Fondo Tesoreria si configura come
omissione di contributi, il che determina le sanzioni previste per queste violazioni.
FONTI "
–
–
–
–
–
–
–
L. 23 dicembre 2014 n. 190
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 755 ss.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203
D.M. 30 gennaio 2007, art. 2, comma 1
INPS circ. 7 febbraio 2013, n. 21
INPS mess. 12 dicembre 2008, n. 27770
INPS circ. 3 aprile 2007, n. 70
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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NORME InPratica
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ADEMPIMENTO "
La Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede, per le aziende che occupano almeno 50
dipendenti, il conferimento all’Inps, presso un apposito Fondo di Tesoreria, dell’intero
Tfr maturando dal 1º gennaio 2007 non devoluto alla previdenza complementare.
In cosa consiste
Il datore di lavoro dovrà versare, mensilmente, l’ammontare del Tfr secondo le regole di
calcolo previste dall’art. 2120 cod. civ.
SOGGETTI "
L’obbligo riguarda i datori di lavoro del settore privato che occupano almeno 50 dipendenti, calcolati:
– per le aziende in attività, alla data del 31 dicembre 2006, come media annuale del 2006;
– relativamente ai datori di lavoro che iniziano l’attività in epoca successiva, con riferimento alla media occupazionale riferita ai primi 12 mesi di attività.
Sono esclusi i datori di lavoro domestici, o che non pongano in essere rapporti di lavoro
dipendente di tipo subordinato (rapporti di tipo parasubordinato, associazioni in partecipazione, ecc.).
PRECONDIZIONI "
Instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato da parte di aziende private con
almeno 50 dipendenti: l’obbligo scatta nel momento in cui, non venga destinato integralmente il Tfr da parte di uno o più lavoratori alla previdenza complementare.
FLUSSO DI LAVORO "
Il datore di lavoro:
1) effettua una comunicazione, anche telematica, all’Inps (modulistica presente sul sito
dell’Istituto) relativamente al numero di addetti, nell’anno solare di inizio attività. Il numero
dei dipendenti va calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (1º
gennaio-31 dicembre) di inizio attività. L’Inps provvede ad attribuire a tutte le posizioni
aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione ‘‘1R’’, avente il significato di ‘‘Azienda con almeno 50 addetti’’;
2) individua i lavoratori dipendenti per i quali occorre effettuare il versamento in base alla
scelta espressa dai singoli nel modello TFR2 o TFR1.
L’obbligo di versamento sussisterà nei confronti dei dipendenti che espressamente
hanno scelto di non destinare, in tutto o in parte, il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare ma di continuare a regolarlo secondo le previsioni dell’art. 2120 cod.
civ (è tuttavia opportuno ricordare che le operazioni di trasferimento al Fondo di Tesoreria
sono sospese qualora il dipendente, nel periodo 1º marzo 2015-30 giugno 2018, abbia
richiesto la liquidazione mensile del Tfr in busta paga quale quota integrativa della retribuzione).
Calcola
30
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per
ciascun lavoratore interessato si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile
utile ai fini del Tfr (secondo i criteri ex art. 2120 cod. civ.), riferita al periodo di paga
interessato. Non trovano pertanto applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Poiché la retribuzione utile non è definita in modo univoco nei vari Ccnl, è opportuno
verificare gli elementi che la compongono in ogni singolo contratto collettivo.
Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del Tfr deve operarsi con riferimento alla normativa legale
o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci
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NORME InPratica
retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a
decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’art 2110 cod
.civ. e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni,
deve essere computato ai fini del Tfr l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro. Una volta individuata la
retribuzione mensile utile al Tfr tale importo deve essere moltiplicato per l’aliquota del
7,41% (1/13,5) e dallo stesso, va detratto - per i lavoratori destinatari - il contributo dello
0,50% di cui all’art. 3, ultimo comma, Legge n. 297/1982 (contributo che continuerà ad
essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla
fine dell’anno.
La quota cosı̀ determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in
relazione alle scelte dei lavoratori.
Scelta per la Non è possibile, in costanza di rapporto di lavoro, revocare una scelta di destinazione
destinazione del Tfr del Tfr alla previdenza complementare già effettuata; al contrario, è possibile aderirvi in
epoca successiva. Occorre quindi verificare costantemente che i soggetti che hanno deciso
di non aderire ai Fondi pensione non abbiano mutato la scelta originariamente espressa.
A partire dal periodo di paga successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello
TFR1 o TFR2, esprimente la volontà del lavoratore di non destinare alla previdenza complementare (in tutto o in parte) il Tfr, il datore di lavoro denuncia mensilmente con il
mod. UniEmens e versa con il mod. F24 come contributo al Fondo di Tesoreria la quota
di Tfr - integrale o parziale - accantonata.
Contribuzione al Fondo La contribuzione al Fondo di Tesoreria, equiparata ai fini dell’accertamento e della riTesoreria scossione a quella obbligatoria, non può godere di alcuna forma di agevolazione contri-
butiva tra quelle previste nell’ordinamento. È opportuno ricordare che l’obbligo di versamento del contributo al Fondo Tesoreria non viene meno neanche in presenza dell’esonero
contributivo triennale concesso per le assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015 (c.d. ‘‘agevolazione Renzi’’) di cui alla Legge n.
190/2014 (Legge di stabilità 2015).
Per compensare le aziende della perdita delle quote di Tfr che, a seguito della scelta operata
dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi
sociali dovuti dai datori di lavoro alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all’articolo
24 della L. n. 88/1989, nella misura di 0,28% dal 2014 in poi, applicato nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo di
Tesoreria.
Conguaglio annuale
Il datore di lavoro dovrà verificare, al momento del conguaglio annuale, se vi siano
differenze a debito o a credito relativamente ai versamenti effettuati al Fondo (anche
a seguito di errori di calcolo):
– nel caso di conguaglio con delle differenze a credito, occorrerà indicare le maggiori
somme da recuperare nel modello UniEmens, con la prescritta codifica, e successivamente determinare l’importo da restituire delle misure compensative godute a seguito
delle maggiori somme versate;
– nel caso di conguaglio a debito, al contrario, occorrerà definire le somme da versare ed
indicarle in UniEmens, per poi procedere al recupero delle quote delle misure compensative non fruite a seguito del maggiore versamento effettuato in sede di conguaglio.
Sia la restituzione che la maggior quota delle misure compensative devono anch’esse
essere indicate in UniEmens al momento del conguaglio, secondo la codifica prevista
dall’allegato tecnico scaricabile dal sito Inps.
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Il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative
anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 cod. civ., in riferimento alla
quota maturata dal dipendente a far data dal 1º gennaio 2007.
La liquidazione delle prestazioni, tuttavia, viene effettuata integralmente dal datore di
lavoro, sia per la quota maturata e rimasta in azienda fino al 31 dicembre 2006, sia per
quella maturata dal 1º gennaio 2007 e trasferita al Fondo di Tesoreria. In ogni caso, il datore
di lavoro è obbligato a corrispondere le quote di Tfr di competenza del Fondo di Tesoreria
fino a concorrenza dei versamenti contributivi complessivi da effettuare nel mese di erogazione.
Recupero delle quote
Per procedere al recupero delle quote di Tfr di competenza del Fondo da lui stesso
liquidate al dipendente, il datore di lavoro deve:
– conguagliare le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza
del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori;
– qualora il totale delle prestazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di
Tesoreria riferito al mese di erogazione della prestazione, recuperare la restante parte
mediante conguaglio sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti.
Quanto sopra vale anche per il recupero delle anticipazioni sul Tfr erogate al lavoratore, nel
caso in cui l’ammontare richiesto dal lavoratore non trovi capienza nel Fondo Tfr accantonato presso l’azienda fino al momento di insorgenza dell’obbligo di versamento al Fondo
Tesoreria.
In caso di incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali ossia quando, per effetto del
pagamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24, l’azienda non riesce a compensare l’erogazione dovuta al lavoratore a titolo di Tfr e per conto del Fondo di Tesoreria
(che va a credito aziendale) con il debito per i contributi da versare nel mese di competenza,
il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e
il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, all’erogazione diretta al lavoratore dell’importo della prestazione per l’intera quota di propria spettanza.
Trasmissione La trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte delle aziende per l’intervento
telematica diretto di pagamento ai lavoratori del Tfr dal Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– accedendo dal sito internet www.inps.it alla sezione ‘‘Servizi online - per tipologia di
utente’’ ‘‘Aziende, consulenti e professionisti - Domanda Fondo Tesoreria’’;
– inviando un file telematico XML tramite connessione FTP (le specifiche tecniche per la
trasmissione e i parametri di configurazione per la connessione FTP possono essere
richiesti all’Inps). Potrà essere effettuata dal datore di lavoro stesso, dall’intermediario
previsto dalla Legge n. 12/1979 o anche da un dipendente munito di delega. In casi
eccezionali (procedure concorsuali, ecc.) anche dai soggetti preposti nell’ambito di tali
procedure, i quali sostituiranno il datore di lavoro.
TERMINI E
SCADENZE "
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Il versamento, una volta verificati i requisiti che determinano l’obbligo, deve essere effettuato mensilmente (unitamente al versamento dei contributi) entro il giorno 16 del mese
successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile di Tfr maturata.
Il primo versamento deve essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di
consegna del modello TFR1 o TFR2, con cui il lavoratore ha espresso la volontà di non
destinare il Tfr alla previdenza complementare.
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SANZIONI "
NORME InPratica
La mancata effettuazione del versamento al Fondo Tesoreria si configura come omissione di contributi, il che determina le sanzioni previste per queste violazioni.
Il mancato o ritardato versamento dei contributi e dei premi dovuti, entro i termini
stabiliti per legge, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce (in questo caso ad es. la
denuncia UniEmens ) e/o dalle registrazioni obbligatorie si configura, secondo l’Inps, come
una omissione contributiva. In tal caso è prevista l’applicazione di una sanzione civile
determinata in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti
percentuali. La somma aggiuntiva non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Se invece si tratta di evasione accertata d’ufficio (ad esempio nel caso in cui la dichiarazione UniEmens non sia stata nemmeno presentata), la sanzione è pari al 30% in ragione
d’anno (con il limite del 60% del totale dei contributi non versati).
In entrambi i casi è prevista l’applicazione di interessi di mora al raggiungimento dell’importo massimo.
L’omesso versamento è inoltre punito con la reclusione fino a due anni quando non sia
inferiore al maggiore importo fra importo fra euro 2582,28 mensili e il 50% dei contributi
complessivamente dovuti.
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FOCUS
I servizi e le politiche attive del lavoro
dopo il Jobs Act
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RIFERIMENTI
NORMATIVI "
Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183)
LE NOVITÀ DEL
DECRETO ATTUATIVO "
Il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, provvedendo al riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ha istituito la Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro, che sarà coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), e l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro. Il decreto regolamenta anche il fascicolo
elettronico del lavoratore, le nuove regole sullo stato di disoccupazione e l’assegno di
ricollocazione. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e
di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica: tutte le
risorse necessarie al suo funzionamento saranno, infatti, trasferite dal Ministero del lavoro e
dall’ISFOL, a seguito di una efficiente riorganizzazione degli stessi.
Il Ministero del lavoro, che esercita il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, fisserà linee
di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi
che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
ANPAL "
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro,
Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome sono chiamati a definire un Piano
finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi
(nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro
stipulerà, con ciascuna Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare
i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro.
Con il dichiarato obiettivo di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, saranno inoltre istituiti:
un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere attività di formazione e politiche attive del lavoro, istituito dall’ANPAL, e del quale faranno parte anche i Fondi
interprofessionali e bilaterali;
un Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e un portale unico per la
registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Costituiranno elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:
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FOCUS
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– il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
– l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
– i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro,
compresa la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori la quale verrà definita
dall’ANPAL;
– il sistema informativo della formazione professionale;
il fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte dell’interessato, che dovrà contenere tutte le informazioni relative:
– ai percorsi educativi e formativi;
– ai periodi lavorativi;
– alla fruizione di provvidenze pubbliche;
– ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.
Il decreto prevede l’istituzione di una rete dei servizi per le politiche del lavoro costituita dai
seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata ‘‘ANPAL’’;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del
reddito;
d) l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua;
g) i fondi bilaterali;
h) l’ISFOL e Italia Lavoro S.p.A.
Il decreto prevede l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente all’ANPAL assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, anche con riferimento alla gente di mare.
Le informazioni raccolte dal Sistema informativo saranno messe dall’ANPAL a disposizione
dei Centri per l’Impiego, del Ministero del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato
nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Al fine di favorire la sistematica interconnessione tra le banche dati in possesso dei vari
enti, è costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un comitato costituito
dal Ministro del lavoro, i direttori generali di ANPAL, INPS, INAIL, il presidente dell’ISFOL,
un rappresentate dell’AGID e tre rappresentanti delle regioni e province autonome.
POLITICHE ATTIVE "
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I Centri per l’Impiego, dovranno svolgere, nei confronti dei lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o a rischio di
disoccupazione, una serie di importanti attività fra cui:
l’orientamento (compreso quello all’autoimpiego);
l’ausilio alla ricerca di un’occupazione;
l’avviamento ad attività di formazione;
l’accompagnamento al lavoro;
la promozione di esperienza lavorative (tirocinio compreso);
la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utili.
I lavoratori disoccupati e quelli che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento, anche
in pendenza del periodo di preavviso, dovranno, per essere considerati tali, dichiarare
telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro, l’immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con i Centri per l’Impiego.
Ai suddetti lavoratori verrà assegnata una classe di profilazione che varierà a seconda del
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FOCUS
livello di occupabilità e sarà automaticamente aggiornata ogni 90 giorni. Essi dovranno,
inoltre, anche al fine di percepire l’ASDI, stipulare, con i Centri per l’Impiego, un Patto di
servizio personalizzato in cui dovrà essere riportata la disponibilità del richiedente a
partecipare a iniziative di carattere formativo e di riqualificazione o di politica attiva e ad
accettare congrue offerte di lavoro.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione al Portale nazionale delle politiche del
lavoro, il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l’impiego ha diritto a
richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere
l’assegno di ricollocazione.
N.B. La presentazione della domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e sarà inserita nel Sistema informativo
delle politiche attive e dei servizi per l’impiego e la sottoscrizione del Patto di servizio
personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’ASDI.
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo non si
presentino, in assenza di giustificato motivo, agli appuntamenti fissati dai Centri per l’impiego per la promozione delle politiche attive, si applicano le seguenti sanzioni:
decurtazione di di una mensilità del trattamento, in caso di prima mancata presentazione;
decurtazione di una mensilità del trattamento, in caso di seconda mancata presentazione;
decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore ingiustificata mancata presentazione.
INCENTIVI
ALL’OCCUPAZIONE "
Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione dell’istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione,
contenente le informazioni essenziali relative a ciascuna misura:
categorie di lavoratori e datori di lavoro interessati;
importo, durata e modalità di corresponsione dell’incentivo;
ulteriori informazioni relative alla fruibilità e in materia di aiuti di stato.
Vengono nel contempo definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione: trovano conferma le preclusioni alla fruizione dei benefici,
già previsti dalle recenti normative, in termini di violazione del diritto di precedenza, assunzione che costituisca un obbligo preesistente, licenziamenti, crisi aziendale o sospensione
dell’attività.
Il decreto stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro.
N.B. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza
del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento delle agevolazioni finalizzate a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro, prevedendo che, a titolo
sperimentale, per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto
fino al 31 dicembre 2016:
non trova applicazione il contributo di licenziamento;
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FOCUS
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l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta dal 10 al 5%;
è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento
dell’ASPI e dello 0,30% relativo al contributo integrativo.
ULTERIORI MISURE "
38
Il decreto si conclude con ulteriori specifiche previsioni in merito alle attività di pubblica
utilità e incentivi di occupazione.
Più in particolare si prevede:
che i lavoratori che fruiranno di strumenti di sostegno del reddito in costanza di
rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a
beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento
di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti. L’utilizzo dei
lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi
lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS;
è erogato, in favore dei soggetti disoccupati percettori della NASpI, un assegno di
ricollocazione, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i
soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.
L’assegno non costituirà reddito imponibile.
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Trasporto aereo - Attività aeroportuali
Accordo - 30 settembre 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Fairo con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto aereo
Quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie di trasporto aereo
operanti in Italia ed aderenti alla Fairo
1º gennaio 2013 - 31 dicembre 2016
Con l’accordo 30 settembre 2015 le Parti hanno implementato l’attuale Parte Specifica Vettori del c.c.n.l. 2 agosto
2013 con la disciplina a valere per le compagnie aeree straniere operanti in Italia rappresentate da Fairo e per i loro
dipendenti in forza al 30 settembre 2015. Si riservano di redigere il testo definitivo della Parte Specifica entro novembre
2015 e di revisionare/integrare la Parte Generale (cui avevano aderito in data 25 marzo 2014) entro dicembre 2015.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Minimi tabellari 1º ottobre 2015
Previdenza integrativa 1º ottobre 2015
Minimi tabellari 1º gennaio 2016
Una tantum novembre 2015
Assistenza integrativa 1º gennaio 2017
Elemento distinto aziendale
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari Dal 1º ottobre 2015 gli importi mensili dello stipendio conglobato (comprensivo dell’inden1º ottobre 2015 nità di contingenza) sono i seguenti:
Livelli
Importi mensili
1S
2.025,08
1
1.924,52
2A
1.839,50
2B
1.765,15
3
1.687,22
4
1.621,54
5
1.574,63
6
1.530,49
7
1.459,70
8
1.456,03
Previdenza integrativa Dal 1º ottobre 2015 il contributo al fondo Prevaer viene elevato dall’1% al 2%.
1º ottobre 2015
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CCNL InPratica
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DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari Dal 1º gennaio 2016 gli importi mensili dello stipendio conglobato (comprensivo dell’in1º gennaio 2016 dennità di contingenza) sono i seguenti:
Una tantum
Livelli
Importi mensili
1S
2.095,62
1
1.991,40
2A
1.903,33
2B
1.826,35
3
1.745,75
4
1.677,80
5
1.629,24
6
1.583,56
7
1.510,19
8
1.506,40
Quando
Novembre 2015
Quanto
v. tabella
Chi
– Tutti i lavoratori
Periodo di riferimento
1/01/2013-30/09/2015
A totale copertura del periodo 1º gennaio 2013 - 30 settembre 2015 verrà corrisposto entro
novembre 2015 un importo forfettario una tantum nei seguenti importi:
Livelli
Importi
1S
900,00
1
850,00
2A
850,00
2B
850,00
3
800,00
4
800,00
5
800,00
6
800,00
7
800,00
8
800,00
L’una tantum, che non è utile ai fini di nessun istituto legale o contrattuale, è riproporzionata
per i lavoratori assunti successivamente al 1º gennaio 2013 in relazione ai mesi di servizio
prestato e per i rapporti part time.
Assistenza integrativa Le Parti si impegnano ad introdurre, dal 1º gennaio 2017, una polizza medico-sanitaria
1º gennaio 2017 collettiva, fatte salve eventuali condizioni esistenti di miglior favore presso i singoli vettori.
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
41
CCNL InPratica
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
DA ANNOTARE
Elemento distinto Gli attuali Elemento distinto Fairo (E.d.F.) ed Elemento integrativo di anzianità (E.i.a.) conaziendale fluiscono nella nuova voce E.d.a. con le seguenti modalità:
Personale con almeno 7 scatti di anzianità
Gli importi E.d.F. ed E.i.a. vengono congelati nella voce E.d.a. e corrisposti mensilmente nel
valore attualmente percepito.
Personale con meno di 7 scatti di anzianità
Il personale che ha maturato l’intero E.d.F. percepirà un E.d.a. pari all’E.d.F. ed al maturato
per E.i.a. cui si aggiunge E 1,5 per ogni scatto di anzianità ancora da maturare (per un
massimo di 7 scatti). L’E.d.a. sarà corrisposto mensilmente nel valore attualmente percepito.
Il personale che non ha maturato l’intero E.d.F. percepirà un E.d.a. pari a quanto maturato
per E.i.a. cui si aggiunge E 1,5 per ogni scatto di anzianità ancora da maturare (per un
massimo di 7 scatti). L’E.d.a. sarà corrisposto mensilmente nel valore attualmente percepito.
L’E.d.F. continuerà ad essere corrisposto separatamente fino alla sua totale maturazione.
Personale con meno di 2 anni di servizio al 30 settembre 2015
Al compimento del 24º mese di servizio sarà corrisposto mensilmente un E.d.a. pari a
quanto il dipendente maturerà per E.i.a. secondo le modalità del c.c.n.l. del 2010.
L’E.d.F. continuerà ad essere corrisposto separatamente fino alla sua totale maturazione
(raggiunta la quale sarà conglobato nell’E.d.a.).
Personale assunto successivamente al 30 settembre 2015
Agli assunti dopo il 30 settembre 2015 sarà corrisposto, dopo 3 anni interi di servizio attivo,
un E.d.a. pari a E 180 mensili.
42
PRATICA LAVORO
n. 20 del 24 ottobre 2015
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Ebook
TUTTO JOBS ACT
di Pierluigi Rausei
UNA NUOVA SOLUZIONE DIGITALE PER ESSERE
COSTANTEMENTE INFORMATI SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT.
IPSOA TUTTO JOBS ACT nasce per guidare il professionista
nell’interpretazione e applicazione delle nuove norme, ancora in fase
di completamento, e per garantire un aggiornamento tempestivo
sui vari decreti attuativi, sia in prima che in seconda lettura.
Il servizio si compone di 7 ebook:
LICENZIAMENTO E CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
per conoscere tutte le novità sulla disciplina dei licenziamenti individuali
e collettivi per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto
NASPI, ASDI, DIS-COLL E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
per prendere confidenza con la nuova disciplina degli ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori
CONTRATTI DI LAVORO E TUTELE GENITORIALI (I e II lettura)
per esaminare le nuove forme contrattuali, riformulate e modificate
dal Jobs Act, e la nuova disposizione in materia di modifica delle mansioni
dei lavoratori
CIG E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (I e II lettura)
per analizzare le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro
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per il lavoro e le politiche attive: razionalizzazione, semplificazione
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