Incontro di Zona “Vallecamonica”
JOBS ACT
Potenzialità e criticità
mercoledì 15 luglio 2015, ore 17.00
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Relazioni Industriali
Legge Delega 10 dicembre 2014 , n. 183
Primi decreti attuativi
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
(d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)
NASPI (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
Conciliazione delle esigenze vita e lavoro (d.lgs. 15
giugno 2015, n. 80
Contratti di lavoro e normativa in tema di mansioni
(d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
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Relazioni Industriali
La nuova disciplina dei licenziamenti
(tutele crescenti)
(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)
si applica ai lavoratori assunti a
partire dal 7 marzo 2015
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Tutela reintegratoria
Tutte le
imprese
licenziamento discriminatorio, nullo, verbale
e licenziamento illegittimo per disabilità
fisica o psichica del lavoratore
↓
reintegrazione nel posto di lavoro
+ risarcimento (min 5 mensilità)
> 15
dipendenti
licenziamento per motivi disciplinari
quando il fatto materiale non sussiste
↓
reintegrazione nel posto di lavoro
+ risarcimento (max 12 mensilità)
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…in tutti gli altri casi di licenziamento
illegittimo
Tutela indennitaria
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Tutela indennitaria
> 15
dipendenti
indennità pari a 2 mensilità di retribuzione per
ogni anno di servizio (min 4 e max 24 mensilità)
fino a 15
dipendenti
indennità pari a 1 mensilità di retribuzione per
ogni anno di servizio (min 2 e max 6 mensilità)
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Tutela indennitaria
(vizi di motivazione e di procedura)
> 15
dipendenti
indennità pari a 1 mensilità di retribuzione
per ogni anno di servizio (min 2 e max 12 mensilità)
fino a 15
dipendenti
indennità pari a 0,5 mensilità di retribuzione
per ogni anno di servizio (min 1 e max 6 mensilità)
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Revoca del licenziamento
In caso di revoca del licenziamento
entro 15 giorni dall’impugnazione dello
stesso da parte del lavoratore, il
rapporto
viene
ripristinato
senza
soluzione di continuità
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Offerta di conciliazione
Per evitare il contenzioso giudiziario, il datore di lavoro
può offrire al lavoratore c/o le “sedi assistite” (es. sede
sindacale o DTL) un importo a titolo conciliativo:
1 mensilità di retribuzione per ogni
anno di servizio (min 2 e max 18
mensilità)
l’importo, da corrispondere con
assegno circolare, non è imponibile ai
fini fiscali e contributivi
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Licenziamento collettivo
(L. n. 223/1991)
licenziamento intimato senza forma scritta
reintegrazione nel posto di lavoro +
risarcimento (min 5 mensilità)
violazione della procedura di licenziamento e
violazione dei criteri di scelta
indennità pari a 2 mensilità di retribuzione
per ogni anno di servizio (min 4 e max 24 mensilità)
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La nuova disciplina delle mansioni
(art. 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
si applica a tutti i lavoratori,
anche a quelli già in forza
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Normativa previgente
(art. 2103 cod.civ. prima della modifica)
il lavoratore deve essere adibito a
mansioni equivalenti alle ultime svolte
(parità di contenuto professionale)
non può intervenire alcuna diminuzione
della retribuzione
ogni patto contrario è nullo
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Modifica unilaterale delle mansioni
Il datore di lavoro può modificare
le mansioni del lavoratore
senza rispettare l’equivalenza di mansioni
fermo restando il livello di inquadramento e la
categoria legale (operai, impiegati, quadri)
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Demansionamento unilaterale
a) modifica degli assetti organizzativi aziendali
b) nelle altre ipotesi previste dai contratti collettivi
- assegnazione a mansioni di 1 livello inferiore
- mantenimento della categoria legale, del livello di
inquadramento e della retribuzione (salvo elementi
economici collegati alla precedente mansione)
- obbligo formativo (se necessario)
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Patti di demansionamento
Patti individuali stipulati c/o le “sedi assistite”
(es. sede sindacale o DTL) nell’interesse del
lavoratore a:
- conservare il posto di lavoro
- acquisire una diversa professionalità
- migliorare le proprie condizioni di vita
è possibile modificare le mansioni, la categoria
legale, il livello di inquadramento e la retribuzione
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