“Il riconoscimento delle qualifiche professionali” Giornata informativa 6 maggio 2014, San Benedetto del Tronto Avv. Valentina Mayer - Your Europe Advice Libera circolazione dei lavoratori • Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori e disciplina in particolare il diritto di stabilimento - qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. • Ogni Stato membro può subordinare l’accesso ad una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica che può variare a seconda dei rispettivi ordinamenti – possibile impedimento alla libera circolazione per i professionista qualificati che intendono esercitare la propria professione in uno stato diverso da quello in cui hanno ottenuto la qualifica professionale • Libera prestazione di servizi (novità della Direttiva 2005/36/CE) 2 La Direttiva 2005/36/CE • Riordino della materia della mobilità dei servizi professionali. Regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento qualifiche professionali • In un unico testo: 3 Direttive sul regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e 12 Direttive relative alle professioni settoriali • Prevede la “libertà di stabilimento” e la “libera prestazione di servizi” 3 A chi si applica? Cittadini UE e dello Spazio Economico europeo Familiari non UE di cittadino UE che esercita libera circolazione altro paese UE 4 I regimi di riconoscimento applicabili Riconoscimento automatico Regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi Sistema generale Regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri Attività artigianali, commerciali o industriali indicate nell’Allegato IV Regime basato sull’esperienza professionale matura nel paese di origine 5 Riconoscimento automatico Si applica alle cd. professioni settoriali: medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto I requisiti minimi di formazione di queste professioni sono stati armonizzati a livello comunitario La Direttiva fissa le condizioni minime di formazione per ciascuna di queste formazioni anche per quanto riguarda la durata minima degli studi L’Allegato V della Direttiva elenca i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri che permettono ai titolari di esercitare la professione nell’UE. Formazione iniziata prima della data indicata 6 Domanda di riconoscimento automatico Domanda corredata da un certificato dell’Autorità dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella Direttiva Presentata all’Autorità competente nello stato ospitante che non puo’ entrare nel merito della formazione, ma solo verificare che il titolo di formazione rientra nell’Allegato V In caso di formazione di durata di 4 anni, certificato del compimento di pratica professionale di 3 anni negli ultimi 5 anni 7 Il Sistema generale Si applica solo alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante La persona deve essere pienamente qualificata per l’esercizio della professione nello Stato membro di origine Se nello Stato di origine la professione è regolamentata e in Italia no, il cittadino potrà esercitare in Italia senza riconoscimento Si applica anche per le professioni coperte da riconoscimento automatico quando non sono soddisfatti alcuni requisiti 8 Come funziona il sistema generale 1 Prevede un confronto tra i percorsi formativo professionalizzanti nello Stato ospitante e di appartenenza.5 livelli di qualifica previsti dalla Direttiva 1) Attestato di competenza - insegnamento (I o II) tecnico professionale sancito da certificato o 3 anni 2) Certificato – insegnamento II + ciclo profess. 3) Diploma – insegnamento post- II. minimo 1 anno o formazione professionale comparabile 4) Diploma – insegnamento sup. o Univ, minimo 3 anni 5) Diploma – insegnamento sup. o Univ. minimo 4 anni 9 Come funziona il sistema generale 2 La Direttiva prevede che l’Autorità dello Stato membro ospitante non possa negare al cittadino proveniente da altro Stato UE il riconoscimento se la propria qualifica professionale è classificata allo stesso livello o a livello immediatamente inferiore della qualifica richiesta a livello nazionale. Es. Stato ospitante livello C, stato origine livello C o B – riconoscimento “Differenze sostanziali” materie e durata della formazione riconoscimento condizionato a MISURE COMPENSATIVE – prova attitudinale o tirociniod’adattamento a scelta del professionista 10 Sistema basato sull’esperienza professionale Si applica alle attività dei settori artigianale, commerciale o industriale indicate nella Direttiva I requisiti a livello di esperienza professionale (eventualmente anche in materia di formazione) sono indicati nella Direttiva Esperienza professionale riferita all’attività che si intende esercitare nello stato ospitante e in base alla natura (lavoratore autonomo, imprenditore, dipendente, etc.) e alla durata dell’esperienza. Riconoscimento automatico o Sistema generale 11 Documenti richiesti Domanda di riconoscimento corredata da: - Copia di documento identità - Copia autenticata del titolo di studio specifico (con indicazione esami per verifica differenze sostanziali) - Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico, se previsto - Copia autenticata certificato iscrizione all’Albo, se previsto - Attestazione non esistenza impedimenti penali o prfessionali - Certificato con descrizione attività lavorativa svolta * Insegnanti: Certificato CELI 5 DOC o CILS-DIT/C2 12 Link utili www.europa.eu/youreurope Tramite Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11 da qualsiasi località dell'UE. http://europa.eu/youreurope/citizens/index_i t.htm 13 Your Europe Advice . INFORMAZIONI Sito web Your Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm Sito web Your Europe Advice: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 14