“Il riconoscimento delle qualifiche professionali”
Giornata informativa
6 maggio 2014, San Benedetto del Tronto
Avv. Valentina Mayer - Your Europe Advice
Libera circolazione dei
lavoratori
• Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera
circolazione dei lavoratori e disciplina in particolare il diritto
di stabilimento - qualsiasi attività di lavoro svolta in regime
di non subordinazione e in modo stabile.
• Ogni Stato membro può subordinare l’accesso ad una
determinata professione al possesso di una qualifica
professionale specifica che può variare a seconda dei
rispettivi ordinamenti – possibile impedimento alla libera
circolazione per i professionista qualificati che intendono
esercitare la propria professione in uno stato diverso da
quello in cui hanno ottenuto la qualifica professionale
• Libera prestazione di servizi (novità della Direttiva
2005/36/CE)
2
La Direttiva 2005/36/CE
• Riordino della materia della mobilità dei servizi
professionali. Regime più uniforme, trasparente e flessibile
del riconoscimento qualifiche professionali
• In un unico testo: 3 Direttive sul regime generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e 12 Direttive
relative alle professioni settoriali
• Prevede la “libertà di stabilimento” e la “libera prestazione
di servizi”
3
A chi si applica?
Cittadini UE e dello
Spazio Economico
europeo
Familiari non UE di
cittadino UE che
esercita libera
circolazione
altro paese UE
4
I regimi di riconoscimento
applicabili
Riconoscimento automatico
Regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi
formativi
Sistema generale
Regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri
Attività artigianali, commerciali o
industriali indicate nell’Allegato IV
Regime basato sull’esperienza professionale matura nel
paese di origine
5
Riconoscimento automatico
Si applica alle cd. professioni settoriali:
medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica,
farmacista, architetto
I requisiti minimi di formazione di queste professioni
sono stati armonizzati a livello comunitario
La Direttiva fissa le condizioni minime di formazione
per ciascuna di queste formazioni anche per quanto
riguarda la durata minima degli studi
L’Allegato V della Direttiva elenca i titoli di formazione
conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri che
permettono ai titolari di esercitare la professione
nell’UE. Formazione iniziata prima della data indicata
6
Domanda di riconoscimento
automatico
Domanda corredata da un certificato dell’Autorità dello
Stato membro di origine attestante che il titolo di
formazione soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella
Direttiva
Presentata all’Autorità competente nello stato
ospitante che non puo’ entrare nel merito della
formazione, ma solo verificare che il titolo di
formazione rientra nell’Allegato V
In caso di formazione di durata di 4 anni, certificato del
compimento di pratica professionale di 3 anni negli
ultimi 5 anni
7
Il Sistema generale
Si applica solo alle professioni regolamentate nello
Stato membro ospitante
La persona deve essere pienamente qualificata per
l’esercizio della professione nello Stato membro di
origine
Se nello Stato di origine la professione è
regolamentata e in Italia no, il cittadino potrà esercitare
in Italia senza riconoscimento
Si applica anche per le professioni coperte da
riconoscimento automatico quando non sono
soddisfatti alcuni requisiti
8
Come funziona il sistema
generale 1
Prevede un confronto tra i percorsi formativo professionalizzanti nello Stato ospitante e di
appartenenza.5 livelli di qualifica previsti dalla Direttiva
1) Attestato di competenza - insegnamento (I o II) tecnico
professionale sancito da certificato o 3 anni
2) Certificato – insegnamento II + ciclo profess.
3) Diploma – insegnamento post- II. minimo 1 anno o
formazione professionale comparabile
4) Diploma – insegnamento sup. o Univ, minimo 3 anni
5) Diploma – insegnamento sup. o Univ. minimo 4 anni
9
Come funziona il sistema
generale 2
La Direttiva prevede che l’Autorità dello Stato membro
ospitante non possa negare al cittadino proveniente da
altro Stato UE il riconoscimento se la propria qualifica
professionale è classificata allo stesso livello o a livello
immediatamente inferiore della qualifica richiesta a
livello nazionale. Es. Stato ospitante livello C, stato
origine livello C o B – riconoscimento
“Differenze sostanziali” materie e durata della
formazione riconoscimento condizionato a MISURE
COMPENSATIVE – prova attitudinale o
tirociniod’adattamento a scelta del professionista
10
Sistema basato
sull’esperienza professionale
Si applica alle attività dei settori artigianale,
commerciale o industriale indicate nella Direttiva
I requisiti a livello di esperienza professionale
(eventualmente anche in materia di formazione) sono
indicati nella Direttiva
Esperienza professionale riferita all’attività che si
intende esercitare nello stato ospitante e in base alla
natura (lavoratore autonomo, imprenditore,
dipendente, etc.) e alla durata dell’esperienza.
Riconoscimento automatico o Sistema generale
11
Documenti richiesti
Domanda di riconoscimento corredata da:
-
Copia di documento identità
-
Copia autenticata del titolo di studio specifico (con indicazione
esami per verifica differenze sostanziali)
-
Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico, se previsto
-
Copia autenticata certificato iscrizione all’Albo, se previsto
-
Attestazione non esistenza impedimenti penali o prfessionali
-
Certificato con descrizione attività lavorativa svolta
* Insegnanti: Certificato CELI 5 DOC o CILS-DIT/C2
12
Link utili
www.europa.eu/youreurope
Tramite Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
da qualsiasi località dell'UE.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_i
t.htm
13
Your Europe Advice
.
INFORMAZIONI
Sito web Your Europa:
http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm
Sito web Your Europe Advice:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm
[email protected]
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
14
Scarica

Il riconoscimento delle qualifiche professionali