SCHEMA DI REGOLAMENTO
“Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione”.

Queste slides nascono dal bisogno di
fornire risposte a quanti, dopo la
pubblicazione dei regolamenti attuativi
dell’art. 64 legge 133/08, avvertono un
senso di ineluttabilità e rassegnazione,
come se la partita della fine del tempo
modulare nel I ciclo d‘istruzione, si
fosse definitivamente conclusa a
favore della controriforma targata
Gelmini.


La FLC CGIL BARI non è affatto di questo
avviso perché è convinta che, tra le pieghe
di provvedimenti scanditi solo dall’urgenza
di imporre tagli camuffati d’inesistente
anelito riformatore - ma capaci addirittura di
ergersi, a momento di paragone con riforme
d’altri tempi e di ben altro spessore - si
nascondono in realtà….
…diversi punti di criticità che
bisogna, a tutti i costi, far valere!
PROVEDIMENTI GELMINI
 PUNTI
DI CRITICITÀ
SULLA SCUOLA
PRIMARIA
RIFERIMENTI NORMATIVI




Legge 133/08, predisposto in data 4
settembre 2008;
Decreto - legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Schema di piano programmatico, di cui
all’art. 64 comma 3 della legge 133/08,
predisposto in data 4 settembre 2008;
Schema di regolamento, predisposto in
data 18 dicembre 2008.
Allo stato attuale non risultano
essere atti definitivi
1.
2.

Né lo schema di “Piano
programmatico”
Né lo schema di regolamento su
“Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione”.
Infatti…….
Lo schema di
“Piano programmatico”


predisposto dai Ministeri competenti in
data 4 settembre 2008, ad oggi, non
ha ancora una versione definitiva.
Perché diventi definitivo deve…
..essere pubblicato in G.U.
Lo schema di regolamento su “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione”.


1.
2.
3.

Deliberato dal C.d.M. il 18 dicembre 2008
Non ha valore definitivo perché sprovvisto
ancora del parere di :
Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione (CNPI)
Conferenza Unificata
Consiglio di Stato.
Solo allora potrà essere definitivamente
approvato dal Consiglio dei ministri
NEGLI SCHEMI NOI
RAVVISIAMO
 ALMENO
4 PUNTI DI
CRITICITÀ.

VEDIAMOLI
1° punto di criticità


Il decreto - legge n° 137, all’art. 4,
recita:
“… nei regolamenti è ulteriormente
previsto che le istituzioni scolastiche
costituiscono classi affidate ad un
unico insegnante e funzionanti con
orario di 24 ore settimanali”.
Questo passo rappresenta una
chiara forzatura nei confronti della
norma costituzionale (art.117)
posta a tutela dell’autonomia
scolastica: le scelte organizzative e
didattiche, nei limiti delle risorse
disponibili, sono infatti di
competenza delle singole istituzioni
scolastiche(commi 1 e 4 dell’art. 5
del Dpr 275/1999). Tra queste
rientra la scelta tra il team e il
maestro unico!
2° punto di criticità



Lo schema di regolamento dice che l’art. 4
del decreto - legge 137 …..
“...ha, tra l’altro, previsto nella scuola
primaria la costituzione di classi affidate ad
un unico insegnante e funzionanti con orario
di 24 ore settimanali, superando in tal
modo la precedente organizzazione
modulare”.
Ma quest’ultima affermazione
Non è contenuta …




Né nell’art. 64 delle legge 133;
Né nell’art. 4 della Legge 169;
Ma nemmeno nell’art. 4 comma 3 dello
stesso schema di piano programmatico
Nessuna delle 3 norme tratta del
superamento del modulo e delle
compresenze!
In altri termini……..
 Su
questo punto il
Regolamento, che è una
norma di livello secondario,
tratta “abusivamente” una
questione non prevista da leggi
di rango superiore quali la
legge 133 o la legge 169!
3° punto di criticità


il comma 2 ter dell’art. 4 della legge
169/08 stabilisce in maniera
inequivocabile che “La disciplina
prevista dal presente articolo entra
in vigore a partire dall'anno
scolastico 2009/2010,
relativamente alle prime classi del
ciclo scolastico”,
…. e quindi……….
……Anche in questo caso:



il regolamento si è arrogato un compito che
non è previsto dalla legge di cui è
attuazione!
Infatti il regolamento prevede che nelle
classi successive alla prima, il modello delle
30 ore potrà continuare a funzionare ma
senza compresenze (avremo perciò 6 ore di
esubero ogni 2 classi);
A nostro avviso vi sono non solo spazi per
l‘avvio di un ampio contenzioso a livello
nazionale e locale ma anche…..
…per l’avvio di un grande
movimento di protesta nel
Paese!!!!


occorre affermare con forza che è un
diritto delle famiglie e degli alunni già
frequentanti quest’anno, quello di
poter continuare ad usufruire
dell’offerta formativa e dei modelli
didattico-organizzativi scelti negli anni
precedenti.
Su questo punto una grossa mano
potrebbe venire,infine, dalle Regioni!
Le REGIONI potrebbero proporre :
1.
2.
3.
Per le classi prime un tempo scuola
di 24, 27, 30 o 40 ore, senza
compresenze;
Per le classi successive, l’utilizzo dei
modelli preesistenti;
Interventi finanziari per i comuni che
amplieranno l’offerta del tempo
pieno!!!!!!
4° punto (il più ) critico



Avendo fretta di effettuare i tagli, la
Ministra ha sì previsto nel Regolamento
(art. 1 c. 3) il dovuto
atto di indirizzo, (atto dovuto a causa
dell’art. 8 comma 1 del Dpr 275/99) ma…
..lo ha “ridotto” alla sintesi di 2
norme transitorie preesistenti: il D.
lgs 59/2004 (Moratti) e il DM 31 agosto
2007 (Fioroni)!
Secondo noi….


in termini di contenzioso, questo
aspetto è il più debole - e quindi il più
attaccabile - dello schema di
Regolamento!!!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E
BUON LAVORO A TUTTE/I VOI.
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