CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Presidenza del Consiglio Comunale della Città di Pescara
Assessorato al Bilancio Partecipativo ed Agenda 21 Locale
Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini
Pescara, 21 dicembre 2004
Sala Consiliare Palazzo di Città
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
promulgata a New York il 20 Novembre 1989
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 1
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed Esecuzione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
promulgata a New York il 20 Novembre 1989
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 1991, n. 135, S.O.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, promulgata a New York il 20 Novembre 1989
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il
carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei
diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire
il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei
Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il
benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza
di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve
crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita
individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite,
in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
| in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali | in particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
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Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a
causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla
protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime
delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun
popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età
inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a
garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o
dei suoi familiari.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone
che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e
amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno
la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite
dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda
il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri,
necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici,
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sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del
caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei
membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo
sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a
un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a
essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro
legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in
materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute
dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di
essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia
ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro
volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse
preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari,
ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono
avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di
essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno
che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la
detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo
Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro
della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a
meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli
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Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9,
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e
diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1
dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle
libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di
fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure
l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione
su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo
essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile
con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle
frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite
dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
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b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori
legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo
sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente
alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di
riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge,
necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e
alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano
affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e
morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e
culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo
dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni
degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo
e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati
principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
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2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati
parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati
di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali
essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per
tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori
legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per
la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali
egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto,
dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del
fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente
familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la
loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento
familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in
adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore
del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le
quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le
informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione
della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo
aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo
per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una
famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di
norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono
responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o
multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di
fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo
statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del
diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni
altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per
consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri
strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e
aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni
fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se
il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e
incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta,
ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un
aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è
affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in
conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo
conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è
concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e
possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione
sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di
informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali
dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare
la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in
via di sviluppo.
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Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile
e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in
particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie,
in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente
naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e
sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta
loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista
di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal
fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di
ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di
detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione
di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e
della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni
altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo
ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del
fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi
confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che
ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali
accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di
garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la
gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in
funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e
accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina
scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in
conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e
facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal
fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei
suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può
essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e
gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da
nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 10
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso
della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco
e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla
vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a
repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano
utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a
carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto
qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al
suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 11
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per
reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione
o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In
particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile
di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la
sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro
privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una
decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che
non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha
raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni,
gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura
possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure
e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e
psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua
età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli
Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel
momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle
seguenti garanzie:
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 12
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi
genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale
o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno
che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua
età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o
far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di
autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli
di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi
fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure,
l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi
di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista
di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie
all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente
Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie
alle funzioni definite in appresso.
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 13
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica
e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli
Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà
per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal
Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le
quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti
presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro
candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine
di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della
riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro
motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il
seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle
Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce
di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una
riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea
Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del
Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue
mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con
l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di
tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli
Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 14
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i
fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti
a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa
all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e
Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei
loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti
contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal
senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni
ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea
Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione
saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 15
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del
deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo
il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli
Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e
accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo
hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e
da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti
gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o
dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente
Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso
al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta
indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario
della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa
e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989) – pagina n. 16
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