La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York; la data coincide con un duplice anniversario: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1789 ) e la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959). La Convenzione è certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche se non il primo. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata a fino ad oggi ratificata da 190 paesi (tra i quali l'Italia): mancano all'appello ormai solo gli Stati Uniti e la Somalia per raggiungere la totalità dei paesi del mondo. nella discussione sulla Convenzione i paesi in via di sviluppo hanno dato un contributo notevole, intervenendo spesso e portando modifiche e adattamenti sostanziali Le Nazioni Unite, nel 1989, approvando questa vera e propria "legge" internazionale a difesa dei bambini, hanno affidato all'UNICEF il compito di garantirne e promuoverne l'effettiva applicazione negli Stati che l'hanno ratificata, con un mandato esplicito contenuto nell'art 45. Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" (il termine inglese "children", in realtà, andrebbe tradotto con "ragazzi" o, meglio, con "bambini e adolescenti") gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), ARTICOLO 19 In questo articolo gli Stati si assumono l'impegno di difendere i bambini contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. Per realizzare ciò, si impegnano a creare programmi sociali per fornire l'appoggio necessario ai ragazzi , ai genitori e alle altre persone a cui i bambini siano affidati. Si impegnano anche ad avviare procedimenti giudiziari contro chi sia colpevole di questi maltrattamenti. 1. Gli Stati riconoscono il diritto dei bambini all'educazione e, in particolare, per garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore: ARTICOLO 28 a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario, sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperti e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 1. Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o possa mettere a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Gli Stati in particolare: a) stabiliscono un’età minima di ammissione all’impiego; b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale per impedire: - che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; - che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. In questo articolo fra l'altro, gli Stati si impegnano affinché: a)nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli e inumani Né la pena capitale né l'ergastolo devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. 1. Gli Stati si impegnano per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente ad azioni militari. 2. Gli Stati si impegnano a non arruolare nelle loro forze armate persone che non abbiano raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.