RINNOVO CCNL EDILI – 18/06/2008
ELENCO ANALITICO DELLE NOVITA’
CONTENUTE NELL’ACCORDO SIGLATO PER IL RINNOVO DEL CCNL 20 Maggio 2004 per i lavoratori
dipendente delle imprese edili ed affini
(il testo nel riquadro rappresentano considerazioni personali dello scrivente e come tali vanno
interpretate)
Attenzione! Il Nuovo contratto entra in vigore con effetto retroattivo dal
01/06/2008
nel rammentare che gli articoli da 1 a 39 si riferiscono a regolamentazione per il personale operaio,
gli articoli da 40 a 75 per gli impiegati, art. 76 per i quadri e da 77 a 107 regolamentazione comune,
si riportano le novità introdotte con l’accordo siglato in data 18/06/2008
Art. 1
Assunzione e Documenti
Viene stabilita la necessità di costituire il rapporto di impiego con il personale operaio con
la formalizzazione di una lettera di assunzione (come già previsto per gli impiegati) i cui
contenuti minimi rispecchiano l’attuale normativa in materia.
Si tratta di un adeguamento contrattuale meramente formale, stante comunque l’obbligo normativo di
rilasciare all’operaio all’atto dell’assunzione la documentazione inerente l’iscrizione al libro matricola, ed i
relativi dati ora previsti nel presente articolo del CCNL.
Sull’argomento è da segnalare che non è stato parimenti adeguato l’art. 40 che regolamenta
Viene stabilito che l’operaio è tenuto a conservare copia della documentazione relativa
all’assunzione ed a presentarla quando previsto dalla normativa vigente.
E’ da ritenersi che l’inserimento di questo comma, genericamente riferito alla normativa vigente, sia un
tentativo di coinvolgere attivamente il lavoratore alla dimostrazione della regolarità del rapporto
costituito in sede di verifica del personale ispettivo, od al momento di un passaggio ad altra ditta.
Art. 2
Periodo di Prova
Il periodo di prova per gli operai che abbiano già prestato opera presso la medesima
impresa, qualifica e mansioni non è previsto se il precedente rapporto di lavoro sia risolto
entro 3 anni. (Il limite precedente era 5 anni)
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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Art. 3
Mutamento di Mansioni
In caso di mutamento di mansioni per periodo superiori a due mesi, l’impresa è tenuta a
comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate, se richiesta
espressamente per iscritto dal lavoratore.
Art. 4
Mansioni Promiscue
Medesimo adempimento di cui all’art. 3 in caso di mutamento di mansioni promiscue per
periodo superiori a tre mesi, ovvero l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la
categoria relativa alle nuove mansioni assegnate, se richiesta espressamente per iscritto dal
lavoratore.
Viene anche stabilito che tutti i passaggi di categoria devono risultare da registrazioni da
effettuare sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale del lavoratore.
Il libretto di lavoro, benché abrogato, continua ad essere “richiesto” (ove possibile) sia all’atto
dell’assunzione, sia come documento utile a comprovare e certificare la carriera lavorativa del
di
d t
Art. 5
Orario di Lavoro
Viene stabilito un periodo minimo di preavviso per il godimento dei permessi retribuiti
usufruiti dall’operaio, in giorni 3.
Art. 10
Recuperi
Viene “allungato” da 10 a 15 giorni, il periodo entro il quale è possibile provvedere al
recupero di orario di lavoro dovuto a soste e cause impreviste ed indipendenti dalla volontà
delle parti.
Art. 17
Festivita’
La ricorrenza del santo patrono può coincidere non esclusivamente con quella del luogo ove
ha sede il cantiere, ma anche con quella dove ha la propria sede principale l’impresa
(ovviamente in alternativa).
Viene precisato altresì che il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel
caso le festività “cadano” di Sabato o Domenica.
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Sostanzialmente non viene introdotta alcuna novità. Viene solo formalizzato a livello contrattuale, ciò
che era già previsto da normativa in vigore e prassi corrente in uso.
Art. 18
Accantonamenti Presso La Cassa Edile
Viene precisato che la Cassa Edile è tenuta ad erogare i trattamenti di gratifica natalizie e
ferie soltanto a seguito del versamento da parte dell’impresa delle somme accantonate.
Anche qui non vi è alcuna novità sostanziale. Tale precisazione (così come un termine rafforzativo al
comma 2 dello stesso articolo) si è resa necessaria per porre rimedio ad un bug legislativo dovuto ad
alcune sentenze che avevano affermato l’obbligo di corresponsione anche in mancanza del
versamento da parte delle Imprese.
Tale concetto viene ribadito anche nel successivo art. 36
Art. 19
Lavoro Straordinario, Notturno e Festivo
Aumentate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro notturno, compreso o meno in
turni regolari avvicendati.
Art. 20
Indennita’ Per Lavori Speciali Disagiati
Viene stabilito che le percentuali di maggiorazione per lavori disagiati previsti in misura
extra per alcune province, rstano in vigore fino a nuove determinazioni delle organizzazioni
territoriali provinciale competenti.
Art. 26
Trattamento in Caso di Malattia
Sono stati abbassati i limiti della durata di malattia che danno diritto alle integrazioni a
carico della cassa edile per le giornate di carenza malattia. Da Giugno 2008 pertanto
l’integrazione competerà per malattia superiori a 6 giorni (precedentemente erano 7) con
incremento della indennità per malattie superiori a 12 giorni (precedent. n. 14).
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Forse uno dei temi più dibattuti in sede di contrattazione, l’abbassamento di tali limiti (che non comporta
un aumento della indennità, ma un accesso ad una platea più ampia di eventi) è stato il compromesso
raggiunto a fronte della richiesta iniziale delle parti sociali di “cancellare” la carenza.
Art. 32
Preavviso
Inserito il riferimento alle recenti novità normative in tema di dimissioni. Viene prevista la
fattispecie del lavoratore che non vi provvede formalmente, ma receda “di fatto”.
E’ evidente che la normativa sulla comunicazione delle dimissioni volontarie, ha lasciato ampi spazi vuoti.
Tuttavia il tentativo di apporre rimedio effettuato con l’inserimento degli ultimi due commi nel presente
articolo appare maldestro. Il CCNL già prevede per assenze ingiustificate superiori a 3 giorni consecutivi il
Art. 36
Versamenti in Cassa edile
E’ stato inserito il comma b)-bis con il quale viene stabilito che con la semplice iscrizione
alla Cassa Edile, i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il
recupero delle somme non versate dalle Imprese, pur tuttavia ribadendo che le Casse non
sono tenute all’erogazione dei trattamenti per i quali non è pervenuto il relativo
versamento.
Art. 38
Accordi Locali
E’ stato demandato alla contrattazione territoriale la determinazione di due nuove
indennità:
• indennità di reperibilità (ove richiesto per iscritto dal datore di lavoro)
• indennità per lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto
dei lavoratori (non potendo computare il tempo di guida ai fini della nozione di lavoro
effettivo e di orario di lavoro.
L’occasione della determinazione di tali nuovi istituti retributivi, è di fondamentale importanza laddove
afferma (e quindi assume validità di patto contrattuale), la diffusa teoria della dottrina che ritiene il
tempo impiegato per la guida del mezzo aziendale adibito al trasporto dei lavoratori (presso la sede
lavorativa) non computabile ai fini dell’orario.
Alle stesse organizzazioni territoriali è stato inoltre demandato di statuire il trattamento
economico per il periodo di carenza malattia e di regolamentare le modalità di iscrizione
degli impiegati alla polizza assicurativa Edilcard.
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Riguardo la polizza Edilcard, si tratta in sostanza dell’allargamento al personale impiegatizio di talune
coperture assicurative normalmente erogate dalla Cassa Edile al personale operaio.
Attenzione: l’art.38 contiente un “refuso”
Viene in due occasioni fatto riferimento all’elemento economico di cui al
punto d) invece dell’elemento di cui al punto f) di cui effettivamente
Art. 70
Doveri dell’Impiegato e Disciplina Aziendale
Inserito un comma dove è previsto che gli impiegati debbano uniformarsi a quanto stabilito
nei modelli di organizzazione e gestione adottati dalle imprese in ottemperanza alle
disposizioni in materia di responsabilità amministrativa.
La necessità di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ha comportato (seppur tardivamente),
l’inserimento degli opportuni richiami in diversi articoli del CCNL.
Ciò probabilmente comporterà la revisione, da parte delle imprese, dei propri codici disciplinari.
Art. 71
Preavviso di Licenziamento e Dimissioni
Medesime prescrizioni di cui all’art. 32 (in materia di dimissioni del personale operaio),
riportate anche nel presente articolo relativo alle dimissioni del personale impiegatizio.
Art. 76
Quadri
L’indennità di funzione prevista è stata raddoppiata e pertanto passa da 70 euro a 140 euro.
Art. 77
Classificazione dei Lavoratori
Istituzione di un patentino per operatori di macchine edili complesse (settore fondazioni,
perforazioni, consolidamenti).
Viene cancellato il comma che prevedeva la descrizione analitica dei compiti cui era
assegnata la Commissione Paritetica riguardo la revisione dell’attuale sistema di
classificazione dei lavoratori.
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La necessità di adeguarsi alle normative UE, ha determinato l’introduzione di questo comma nell’articolo
riferito alla classificazione dei lavoratori
Art. 78
Lavoro a Tempo Parziale
L’articolo contrattuale relativo ai lavoratori a tempo parziale è stato interamente riscritto.
Oltre al richiamo di quanto previsto a livello normativo (tipologie part-time, clausole
elastiche e flessibili, riproporzionamento degli istituti retributivi, instaurazione e
trasformazione del rapporto), viene limitato il ricorso al lavoro part-time per il personale
operaio, fissando dei limiti percentuali invalicabili (3% del totale dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato) e stabilendo altresì che il relativo costo possa concorrere in misura
molto limitata al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo della
manodopera sul valore dell’opera.
Viene introdotto di conseguenza un obbligo di informativa contestuale alle assunzioni
nonché annuale alle OO.SS. territoriali sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e
sul ricorso al lavoro supplementare.
Vengono stabilite tipologie di esenzione dai limiti quantitativi (valide per impiegati, operaio
non adibito alla produzione, personale operaio adibito in lavori di restauro, pensionati
nonché le condizioni già normativamente previste di riduzione di orario di lavoro da tempo
pieno motivate da problemi di salute o necessità di assistenza parentale).
Viene altresì regolamentato il ricorso al lavoro supplementare (per i part-time orizzontali
entro un limite massimo di 40 ore settimanali) e straordinario (per i part-time verticali o
misti).
Per l’effettuazione del lavoro supplementare viene altresì prevista una specifica
maggiorazione (20%).
Art. 87
Rappresentante per la Sicurezza
L’articolo del CCNL relativo al rappresentante per la sicurezza, recepisce prontamente i
riferimenti del D.Lgs. 81/2008 e pertanto riepiloga e specifica le attribuzioni di cui all’art.
50 del citato decreto, riguardo l’accesso ai luoghi di lavoro, le consultazioni in ordine alla
valutazione dei rischi, alle attività di pronto soccorso, prevenzione incendi, misure di
sicurezza ecc.
Viene altresì avviato un tavolo congiunto (il cui confronto dovrà concludersi entro il
17/12/2008) con le parti sociali per definire modalità attuative del nuovo T.U. sulla
sicurezza.
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Art. 91
Formazione Professionale
E’ pattuito l’avviamento di un progetto di riconversione del sistema Formedil per il rilancio
degli obiettivi già previsti nel medesimo articolo, con obbligo da parte del C.d.A. del
Formedil stesso, di elaborare un piano biennale ratificato dalle parti sottoscrittrici del CCNL
con l’indicazione delle attività prioritarie da perseguire.
E’ prevista altresì l’istituzione di un libretto personale formativo del lavoratore dove
vengano certificate le competenze formative acquisite.
Viene altresì stabilito per il biennio 2009-2010 un impegno da parte delle imprese a
comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore
(comunicazione da trasmettere alla Cassa Edile di competenza tre giorni prima
dell’assunzione) e da parte della scuola edile chiamare il lavoratore alla formazione base
sulla sicurezza (16 ore) e concordare successivamente un “Piano di sviluppo professionale”
di 48 ore di formazione da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro
Art. 92
Disciplina dell’Apprendistato
Riguardo l’apprendistato viene solamente concordato di demandare alla Formedil
l’elaborazione dei profili per l’apprendistato professionalizzante (entro il 31/12/2008), e
confermare nelle more che lo stesso possa essere utilizzato anche per figure di tipo
amministrativo.
Art. 93
Contratto a Termine
Disciplinato il termine in deroga al periodo limite dei contratti a tempo determinato (36
mesi) in otto mesi, ed istituito un obbligo di informativa da parte delle imprese ai
lavoratori a tempo determinato, riguardo le eventuali disponibilità di posti di lavoro a
tempo indeterminato.
Art. 99
Provvedimenti Disciplinari
E’ stata inserita una ulteriore fattispecie di infrazione che determina la facoltà di applicare
sanzioni disciplinari, nella violazione delle norme di comportamento e/o procedure
contenute nei Codici Disciplinari in riferimento al citato D.Lgs. 231/2001.
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Art. 100
Licenziamenti
La nuova infrazione descritta all’art. 99 è stata ovviamente inserita anche come causa di
licenziamento nell’art. 100 in caso di reiterazione e/o gravità dell’infrazione.
Art. 114
Istituzione della Borsa del Lavoro dell’Industria delle costruzioni
Riscritto l’art. 114 attribuendo al Formedil il ruolo fondamentale per la gestione e
l’implementazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
L’obiettivo è quello di poter realizzare la circolazione di informazioni tra lavoratori in cerca
di impiego ed imprese da realizzarsi entro il 17/6/2009.
Altre Novità
Modifica della disciplina dell’A.P.E. ordinaria a partire da Maggio 2009 con
incrementi delle prestazioni sulla base dell’anzianità di permanenza nel
settore (5% dalla terza erogazione, 10% dalla sesta). Istituzione di una
Commissione Paritetica per la verifica dei requisiti per l’accesso alla
prestazione
Aumento dei minimi retributivi mensili (da 80 a 160 euro lordi) con
decorrenza frazionata (1/6/2008 e 1/1/2009)
Verifica da parte delle Casse edili al momento del rilascio del Durc per il saldo
finale, della congruità dell’incidenza del costo della manodopera sulla base di
aliquote minime prestabilite e differenziate per categoria di lavori eseguiti.
Istituzione di una Commissione paritetica per l’analisi di costituzione di un
fondo mutualistico a favore dei dipendenti che eseguono lavori usuranti e/o
pesanti
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Istituzione di un trattamento di C.I.G.O. a carico della Cassa Edile per gli
apprendisti (a partire dal 1/1/2009) da presentarsi successivamente (entro 30
gg.) al provvedimento di approvazione della Cig da parte dell’Inps per gli altri
lavoratori
Attribuzione
alla
CNCE
del
compito
di
adottare
un
cartellino
di
riconoscimento unico per tutte le imprese operanti sul settore nazionale
contenente i dati obbligatori di cui alla L. 248/2006
E’ stato inoltre avviato un protocollo sul costo del lavoro con l’intento di
intervenire sugli elementi al momento ritenuti strategici per la riduzione
dell’onere: Contributo Cigo – Decontribuzione straordinari e retribuzioni
eccedenti i minimi contrattualmente previsti – riduzione premi Inail, nonché
un
protocollo
sugli
organismi
bilaterali
finalizzato
come
sempre
alla
formazione, alla sicurezza (ivi compreso una formazione certificata per i nuovi
imprenditore che accedono al settore ed una attività di vigilanza centrale sui
C.P.T.)
Rag. Massimiliano De Bonis
24 Giugno 2008
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rinnovo edili giugno 2008