RINNOVO CCNL EDILI – 18/06/2008 ELENCO ANALITICO DELLE NOVITA’ CONTENUTE NELL’ACCORDO SIGLATO PER IL RINNOVO DEL CCNL 20 Maggio 2004 per i lavoratori dipendente delle imprese edili ed affini (il testo nel riquadro rappresentano considerazioni personali dello scrivente e come tali vanno interpretate) Attenzione! Il Nuovo contratto entra in vigore con effetto retroattivo dal 01/06/2008 nel rammentare che gli articoli da 1 a 39 si riferiscono a regolamentazione per il personale operaio, gli articoli da 40 a 75 per gli impiegati, art. 76 per i quadri e da 77 a 107 regolamentazione comune, si riportano le novità introdotte con l’accordo siglato in data 18/06/2008 Art. 1 Assunzione e Documenti Viene stabilita la necessità di costituire il rapporto di impiego con il personale operaio con la formalizzazione di una lettera di assunzione (come già previsto per gli impiegati) i cui contenuti minimi rispecchiano l’attuale normativa in materia. Si tratta di un adeguamento contrattuale meramente formale, stante comunque l’obbligo normativo di rilasciare all’operaio all’atto dell’assunzione la documentazione inerente l’iscrizione al libro matricola, ed i relativi dati ora previsti nel presente articolo del CCNL. Sull’argomento è da segnalare che non è stato parimenti adeguato l’art. 40 che regolamenta Viene stabilito che l’operaio è tenuto a conservare copia della documentazione relativa all’assunzione ed a presentarla quando previsto dalla normativa vigente. E’ da ritenersi che l’inserimento di questo comma, genericamente riferito alla normativa vigente, sia un tentativo di coinvolgere attivamente il lavoratore alla dimostrazione della regolarità del rapporto costituito in sede di verifica del personale ispettivo, od al momento di un passaggio ad altra ditta. Art. 2 Periodo di Prova Il periodo di prova per gli operai che abbiano già prestato opera presso la medesima impresa, qualifica e mansioni non è previsto se il precedente rapporto di lavoro sia risolto entro 3 anni. (Il limite precedente era 5 anni) www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 Art. 3 Mutamento di Mansioni In caso di mutamento di mansioni per periodo superiori a due mesi, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate, se richiesta espressamente per iscritto dal lavoratore. Art. 4 Mansioni Promiscue Medesimo adempimento di cui all’art. 3 in caso di mutamento di mansioni promiscue per periodo superiori a tre mesi, ovvero l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate, se richiesta espressamente per iscritto dal lavoratore. Viene anche stabilito che tutti i passaggi di categoria devono risultare da registrazioni da effettuare sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale del lavoratore. Il libretto di lavoro, benché abrogato, continua ad essere “richiesto” (ove possibile) sia all’atto dell’assunzione, sia come documento utile a comprovare e certificare la carriera lavorativa del di d t Art. 5 Orario di Lavoro Viene stabilito un periodo minimo di preavviso per il godimento dei permessi retribuiti usufruiti dall’operaio, in giorni 3. Art. 10 Recuperi Viene “allungato” da 10 a 15 giorni, il periodo entro il quale è possibile provvedere al recupero di orario di lavoro dovuto a soste e cause impreviste ed indipendenti dalla volontà delle parti. Art. 17 Festivita’ La ricorrenza del santo patrono può coincidere non esclusivamente con quella del luogo ove ha sede il cantiere, ma anche con quella dove ha la propria sede principale l’impresa (ovviamente in alternativa). Viene precisato altresì che il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso le festività “cadano” di Sabato o Domenica. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 Sostanzialmente non viene introdotta alcuna novità. Viene solo formalizzato a livello contrattuale, ciò che era già previsto da normativa in vigore e prassi corrente in uso. Art. 18 Accantonamenti Presso La Cassa Edile Viene precisato che la Cassa Edile è tenuta ad erogare i trattamenti di gratifica natalizie e ferie soltanto a seguito del versamento da parte dell’impresa delle somme accantonate. Anche qui non vi è alcuna novità sostanziale. Tale precisazione (così come un termine rafforzativo al comma 2 dello stesso articolo) si è resa necessaria per porre rimedio ad un bug legislativo dovuto ad alcune sentenze che avevano affermato l’obbligo di corresponsione anche in mancanza del versamento da parte delle Imprese. Tale concetto viene ribadito anche nel successivo art. 36 Art. 19 Lavoro Straordinario, Notturno e Festivo Aumentate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro notturno, compreso o meno in turni regolari avvicendati. Art. 20 Indennita’ Per Lavori Speciali Disagiati Viene stabilito che le percentuali di maggiorazione per lavori disagiati previsti in misura extra per alcune province, rstano in vigore fino a nuove determinazioni delle organizzazioni territoriali provinciale competenti. Art. 26 Trattamento in Caso di Malattia Sono stati abbassati i limiti della durata di malattia che danno diritto alle integrazioni a carico della cassa edile per le giornate di carenza malattia. Da Giugno 2008 pertanto l’integrazione competerà per malattia superiori a 6 giorni (precedentemente erano 7) con incremento della indennità per malattie superiori a 12 giorni (precedent. n. 14). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 Forse uno dei temi più dibattuti in sede di contrattazione, l’abbassamento di tali limiti (che non comporta un aumento della indennità, ma un accesso ad una platea più ampia di eventi) è stato il compromesso raggiunto a fronte della richiesta iniziale delle parti sociali di “cancellare” la carenza. Art. 32 Preavviso Inserito il riferimento alle recenti novità normative in tema di dimissioni. Viene prevista la fattispecie del lavoratore che non vi provvede formalmente, ma receda “di fatto”. E’ evidente che la normativa sulla comunicazione delle dimissioni volontarie, ha lasciato ampi spazi vuoti. Tuttavia il tentativo di apporre rimedio effettuato con l’inserimento degli ultimi due commi nel presente articolo appare maldestro. Il CCNL già prevede per assenze ingiustificate superiori a 3 giorni consecutivi il Art. 36 Versamenti in Cassa edile E’ stato inserito il comma b)-bis con il quale viene stabilito che con la semplice iscrizione alla Cassa Edile, i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme non versate dalle Imprese, pur tuttavia ribadendo che le Casse non sono tenute all’erogazione dei trattamenti per i quali non è pervenuto il relativo versamento. Art. 38 Accordi Locali E’ stato demandato alla contrattazione territoriale la determinazione di due nuove indennità: • indennità di reperibilità (ove richiesto per iscritto dal datore di lavoro) • indennità per lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori (non potendo computare il tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro. L’occasione della determinazione di tali nuovi istituti retributivi, è di fondamentale importanza laddove afferma (e quindi assume validità di patto contrattuale), la diffusa teoria della dottrina che ritiene il tempo impiegato per la guida del mezzo aziendale adibito al trasporto dei lavoratori (presso la sede lavorativa) non computabile ai fini dell’orario. Alle stesse organizzazioni territoriali è stato inoltre demandato di statuire il trattamento economico per il periodo di carenza malattia e di regolamentare le modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa Edilcard. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 Riguardo la polizza Edilcard, si tratta in sostanza dell’allargamento al personale impiegatizio di talune coperture assicurative normalmente erogate dalla Cassa Edile al personale operaio. Attenzione: l’art.38 contiente un “refuso” Viene in due occasioni fatto riferimento all’elemento economico di cui al punto d) invece dell’elemento di cui al punto f) di cui effettivamente Art. 70 Doveri dell’Impiegato e Disciplina Aziendale Inserito un comma dove è previsto che gli impiegati debbano uniformarsi a quanto stabilito nei modelli di organizzazione e gestione adottati dalle imprese in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa. La necessità di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ha comportato (seppur tardivamente), l’inserimento degli opportuni richiami in diversi articoli del CCNL. Ciò probabilmente comporterà la revisione, da parte delle imprese, dei propri codici disciplinari. Art. 71 Preavviso di Licenziamento e Dimissioni Medesime prescrizioni di cui all’art. 32 (in materia di dimissioni del personale operaio), riportate anche nel presente articolo relativo alle dimissioni del personale impiegatizio. Art. 76 Quadri L’indennità di funzione prevista è stata raddoppiata e pertanto passa da 70 euro a 140 euro. Art. 77 Classificazione dei Lavoratori Istituzione di un patentino per operatori di macchine edili complesse (settore fondazioni, perforazioni, consolidamenti). Viene cancellato il comma che prevedeva la descrizione analitica dei compiti cui era assegnata la Commissione Paritetica riguardo la revisione dell’attuale sistema di classificazione dei lavoratori. www.commercialistatelematico.com 5 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente La necessità di adeguarsi alle normative UE, ha determinato l’introduzione di questo comma nell’articolo riferito alla classificazione dei lavoratori Art. 78 Lavoro a Tempo Parziale L’articolo contrattuale relativo ai lavoratori a tempo parziale è stato interamente riscritto. Oltre al richiamo di quanto previsto a livello normativo (tipologie part-time, clausole elastiche e flessibili, riproporzionamento degli istituti retributivi, instaurazione e trasformazione del rapporto), viene limitato il ricorso al lavoro part-time per il personale operaio, fissando dei limiti percentuali invalicabili (3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato) e stabilendo altresì che il relativo costo possa concorrere in misura molto limitata al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo della manodopera sul valore dell’opera. Viene introdotto di conseguenza un obbligo di informativa contestuale alle assunzioni nonché annuale alle OO.SS. territoriali sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sul ricorso al lavoro supplementare. Vengono stabilite tipologie di esenzione dai limiti quantitativi (valide per impiegati, operaio non adibito alla produzione, personale operaio adibito in lavori di restauro, pensionati nonché le condizioni già normativamente previste di riduzione di orario di lavoro da tempo pieno motivate da problemi di salute o necessità di assistenza parentale). Viene altresì regolamentato il ricorso al lavoro supplementare (per i part-time orizzontali entro un limite massimo di 40 ore settimanali) e straordinario (per i part-time verticali o misti). Per l’effettuazione del lavoro supplementare viene altresì prevista una specifica maggiorazione (20%). Art. 87 Rappresentante per la Sicurezza L’articolo del CCNL relativo al rappresentante per la sicurezza, recepisce prontamente i riferimenti del D.Lgs. 81/2008 e pertanto riepiloga e specifica le attribuzioni di cui all’art. 50 del citato decreto, riguardo l’accesso ai luoghi di lavoro, le consultazioni in ordine alla valutazione dei rischi, alle attività di pronto soccorso, prevenzione incendi, misure di sicurezza ecc. Viene altresì avviato un tavolo congiunto (il cui confronto dovrà concludersi entro il 17/12/2008) con le parti sociali per definire modalità attuative del nuovo T.U. sulla sicurezza. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 6 Art. 91 Formazione Professionale E’ pattuito l’avviamento di un progetto di riconversione del sistema Formedil per il rilancio degli obiettivi già previsti nel medesimo articolo, con obbligo da parte del C.d.A. del Formedil stesso, di elaborare un piano biennale ratificato dalle parti sottoscrittrici del CCNL con l’indicazione delle attività prioritarie da perseguire. E’ prevista altresì l’istituzione di un libretto personale formativo del lavoratore dove vengano certificate le competenze formative acquisite. Viene altresì stabilito per il biennio 2009-2010 un impegno da parte delle imprese a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore (comunicazione da trasmettere alla Cassa Edile di competenza tre giorni prima dell’assunzione) e da parte della scuola edile chiamare il lavoratore alla formazione base sulla sicurezza (16 ore) e concordare successivamente un “Piano di sviluppo professionale” di 48 ore di formazione da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro Art. 92 Disciplina dell’Apprendistato Riguardo l’apprendistato viene solamente concordato di demandare alla Formedil l’elaborazione dei profili per l’apprendistato professionalizzante (entro il 31/12/2008), e confermare nelle more che lo stesso possa essere utilizzato anche per figure di tipo amministrativo. Art. 93 Contratto a Termine Disciplinato il termine in deroga al periodo limite dei contratti a tempo determinato (36 mesi) in otto mesi, ed istituito un obbligo di informativa da parte delle imprese ai lavoratori a tempo determinato, riguardo le eventuali disponibilità di posti di lavoro a tempo indeterminato. Art. 99 Provvedimenti Disciplinari E’ stata inserita una ulteriore fattispecie di infrazione che determina la facoltà di applicare sanzioni disciplinari, nella violazione delle norme di comportamento e/o procedure contenute nei Codici Disciplinari in riferimento al citato D.Lgs. 231/2001. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 7 Art. 100 Licenziamenti La nuova infrazione descritta all’art. 99 è stata ovviamente inserita anche come causa di licenziamento nell’art. 100 in caso di reiterazione e/o gravità dell’infrazione. Art. 114 Istituzione della Borsa del Lavoro dell’Industria delle costruzioni Riscritto l’art. 114 attribuendo al Formedil il ruolo fondamentale per la gestione e l’implementazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’obiettivo è quello di poter realizzare la circolazione di informazioni tra lavoratori in cerca di impiego ed imprese da realizzarsi entro il 17/6/2009. Altre Novità Modifica della disciplina dell’A.P.E. ordinaria a partire da Maggio 2009 con incrementi delle prestazioni sulla base dell’anzianità di permanenza nel settore (5% dalla terza erogazione, 10% dalla sesta). Istituzione di una Commissione Paritetica per la verifica dei requisiti per l’accesso alla prestazione Aumento dei minimi retributivi mensili (da 80 a 160 euro lordi) con decorrenza frazionata (1/6/2008 e 1/1/2009) Verifica da parte delle Casse edili al momento del rilascio del Durc per il saldo finale, della congruità dell’incidenza del costo della manodopera sulla base di aliquote minime prestabilite e differenziate per categoria di lavori eseguiti. Istituzione di una Commissione paritetica per l’analisi di costituzione di un fondo mutualistico a favore dei dipendenti che eseguono lavori usuranti e/o pesanti www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 8 Istituzione di un trattamento di C.I.G.O. a carico della Cassa Edile per gli apprendisti (a partire dal 1/1/2009) da presentarsi successivamente (entro 30 gg.) al provvedimento di approvazione della Cig da parte dell’Inps per gli altri lavoratori Attribuzione alla CNCE del compito di adottare un cartellino di riconoscimento unico per tutte le imprese operanti sul settore nazionale contenente i dati obbligatori di cui alla L. 248/2006 E’ stato inoltre avviato un protocollo sul costo del lavoro con l’intento di intervenire sugli elementi al momento ritenuti strategici per la riduzione dell’onere: Contributo Cigo – Decontribuzione straordinari e retribuzioni eccedenti i minimi contrattualmente previsti – riduzione premi Inail, nonché un protocollo sugli organismi bilaterali finalizzato come sempre alla formazione, alla sicurezza (ivi compreso una formazione certificata per i nuovi imprenditore che accedono al settore ed una attività di vigilanza centrale sui C.P.T.) Rag. Massimiliano De Bonis 24 Giugno 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 9