ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
IFRS NEWSLETTER N. 1/2013
2 gennaio 2014
Indice
PREMESSA - INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 2
SINTESI DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E MODIFICHE A QUELLI GIA’ IN VIGORE
APPLICABILI A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO AL 1° GENNAIO 2013 .............................. 3
ATTIVITA’ DELL’ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ................................................... 14
APPENDICE – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE “NOVITA’” IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI . 16
Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire
dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo il) 1° gennaio 2013 ............................................................ 16
Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire
dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo il) 1° gennaio 2014 ............................................................ 17
Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall’Unione Europea e quindi non ancora
applicabili ..................................................................................................................................................... 18
PREMESSA - INTRODUZIONE
La IFRS Newsletter è una pubblicazione periodica di aggiornamento in materia di principi contabili
internazionali (IFRS) che ha l’obiettivo di coniugare tempestività e sintesi dei contenuti comunicati, con un
indispensabile livello di approfondimento adeguato alla complessità della tematica trattata.
Oltre alla sintesi dei nuovi principi contabili e delle interpretazioni emanati dallo IASB , la IFRS Newsletter
ha l’obiettivo di fornire aggiornamenti sulle attività dell’ODCEC di Milano in materia di IFRS ed è completata
da tabelle riassuntive delle novità IFRS trattate.
In questo primo numero della IFRS Newsletter, la parte dedicata all’illustrazione delle novità in materia
IFRS comprende tutti i principi contabili e interpretazioni emanati dallo IASB in vigore dal 2013 ed è quindi
particolarmente ricca di informazioni.
La IFRS Newsletter è a cura di:
Francesco Caligiore
Luca Magnano
Claudia Mezzabotta
Luisa Polignano
Paolo Terazzi
SINTESI DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E MODIFICHE A
QUELLI GIA’ IN VIGORE APPLICABILI A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI
ESERCIZI CHE INIZIANO AL 1° GENNAIO 2013
Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio - Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti
di conto economico complessivo
Il documento “Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio - Esposizione nel bilancio delle voci delle altre
componenti di conto economico complessivo”, pubblicato dallo IASB nel mese di giugno 2012 ed omologato
dall’Unione Europa con Regolamento (UE) n. 475/2012 del 5 giugno 2012, deve essere applicato, in modo
retrospettico, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il o dopo il 1° luglio 2012.
L’obiettivo delle modifiche allo IAS 1 è rendere più chiara l’esposizione del numero crescente di voci delle
altre componenti di conto economico complessivo e aiutare gli utilizzatori dei bilanci a distinguere tra le
voci delle altre componenti di conto economico complessivo che possono o meno essere riclassificate
successivamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.
A puro titolo di esempio tra le prime possiamo ricordare la componente attuariale della rimisurazione dei
piani per benefici ai dipendenti, tra i secondi la variazioni del fair value dei derivati in cash flow hedge .
Tale ripartizione dovrebbe risultare chiara e dettagliata nel prospetto di conto economico complessivo, del
quale si riporta, sempre a titolo di esempio, un possibile format.
(migliaia di Euro)
Utile/(perdita) dell’esercizio
Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno mai riclassificate
nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Rimisurazione dei piani a benefici definiti
………
Effetto fiscale relativo alle altre componenti del conto economico complessivo che non saranno mai
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo che non saranno mai riclassificate
nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto dell’effetto fiscale (A)
Altre componenti del conto economico complessivo che possono essere successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Variazioni di fair value degli strumenti derivati in cash flow hedge
Variazione della riserva di conversione dei bilanci di imprese estere
...........
Effetto fiscale relativo alle altre componenti del conto economico complessivo che possono essere
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo che possono essere successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto dell’effetto fiscale (B)
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo (A)+(B)
Utile/(perdita) del conto economico complessivo dell’esercizio
Attribuibile ai soci della controllante
Attribuibile ai terzi
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX-1
IAS 19 (2011) Benefici per i dipendenti
La nuova versione dello IAS 19 (2011) Benefici per i dipendenti, pubblicato dallo IASB nel mese di giugno
2011 ed omologato dall’Unione Europa con Regolamento (UE) n. 475/2012 del 6 giugno 2012, presenta
rilevanti novità, in particolare circa la contabilizzazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro (“postemployment benefits”), rientranti nella categoria dei piani a benefici definiti (“defined benefit plans”) e dei
benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro (“termination benefits”). Il documento deve essere
applicato a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013. E’ richiesta, con
limitate semplificazioni, l’applicazione retroattiva.
Benefici successivi al rapporto di lavoro - piani a benefici definiti
Tra le novità maggiormente in risalto si segnala l’abolizione del cosiddetto “corridor approach” o “metodo
del corridoio”, che consentiva di diluire nel tempo la contabilizzazione degli utili e delle perdite attuariali
relativi ai piani a benefici definiti.
E’ bene ricordare che il precedente IAS 19 consentiva, a discrezione del redattore di bilancio, tre opzioni
contabili per rilevare gli utili e le perdite attuariali: la rilevazione integrale nell’utile/(perdita) dell’esercizio,
la rilevazione integrale tra le altre componenti del conto economico complessivo, oppure il menzionato
“metodo del corridoio”;
Il nuovo IAS 19 (2011) ha eliminato tale discrezionalità e prevede adesso che tutti gli utili e le perdite
attuariali siano immediatamente rilevati tra le altre componenti del conto economico complessivo
A seguito di tale modifica, la passività o attività netta per i piani a benefici definiti (“net defined benefit
liability/asset”) è rilevata per intero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per un
ammontare pari alla differenza tra il valore dell’obbligazione, determinato mediante un calcolo attuariale, e
il fair value delle eventuali attività a servizio del piano (“plan assets”). Il risultato di tale differenza è
denominato disavanzo o avanzo del piano a benefici definiti.
Inoltre, le componenti di conto economico rappresentate dagli interessi e dal rendimento atteso delle
attività a servizio del piano sono stati sostituiti con un’unica componente che rappresenta gli interessi netti
calcolati sull’attività/passività netta per i piani a benefici definiti. Tali interessi netti devono essere
determinati sulla base di un tasso di sconto applicato alla passività per benefici definiti, che in accordo allo
IAS 19 deve rappresentare il tasso dei redimenti di mercato di titoli di debito di aziende primarie.
Ulteriori modifiche riguardano l’introduzione di nuovi obblighi informativi e alcuni chiarimenti con
riferimento al trattamento contabile delle modifiche/estinzioni di un piano e dei costi di gestione correlati
alle attività a servizio del piano.
Benefici a breve termine
E’ stata introdotta una nuova definizione dei benefici a breve termine (“short-term benefits”) in modo che
sia chiara la distinzione rispetto agli altri benefici a lungo termine, determinata dall’aspettativa dell’entità
circa la data in cui tali benefici sono liquidati, e non da quando gli stessi sono dovuti. Il cambiamento nella
definizione dei suddetti benefici potrebbe comportarne una diversa classificazione e quindi un diverso
criterio di misurazione.
Benefici successivi al rapporto di lavoro
Lo IAS 19 (2011) ha anche modificato e chiarito alcuni temi relativi ai benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di lavoro (“termination benefits”). In particolare, in vigenza della precedente
versione dello IAS 19, i termination benefits includevano le circostanze in cui l’entità era impegnata, in
modo comprovabile, a porre fine al rapporto di lavoro prima del normale pensionamento oppure a fornire
un indennizzo al dipendente per incentivarne le dimissioni volontarie. Il nuovo IAS 19 (2011) ha eliminato
tale previsione e reso più stringente la definizione e, in particolare, ha chiarito che i termination benefits
devono essere contabilizzati alla data più immediata tra:
quando l'entità rileva i costi per una ristrutturazione (IAS 37), e
- quando l'entità non è più in grado di ritirare l'offerta di tali benefici fatta ai dipendenti.
IFRS 13 Valutazione del fair value
Il nuovo principio IFRS 13 “Valutazione del fair value”, pubblicato dallo IASB nel mese di maggio 2011 ed
omologato dall’Unione Europa con Regolamento (UE) n. 1225/2012 deve essere applicato, in modo
prospettico e senza dati comparativi, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio
2013.
L’IFRS 13 “Valutazione del fair value” stabilisce una guida per la misurazione del fair value negli IAS/IFRS:
definisce il fair value, fornisce una guida per la sua determinazione ed introduce un set di informativa
comune a tutte le poste valutate al fair value e risponde all’esigenza di riunire in un unico principio
contabile internazionale le disposizioni relative alla valutazione al fair value ed alla relativa informativa.
Prima dell’IFRS 13, tali disposizioni erano contenute in diversi principi che fornivano indicazioni non
sempre coerenti per livello di dettaglio e per contenuti. Il nuovo principio non include la prescrizione di
quando la misurazione di una posta al fair value sia richiesta (quest’aspetto è lasciato ai singoli Standard),
ma identifica solo le linee guida per la sua valutazione.
Il nuovo principio si applica a tutte le transazioni o saldi (finanziari o non finanziari) di cui un altro Standard
ne richieda o consenta la misurazione al fair value, ad eccezione delle operazioni con pagamento basato su
azioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2 e delle operazioni di leasing rientranti nell’ambito di
applicazione dello IAS 17. Il principio non si applica neppure ai criteri di valutazione che, pur essendo simili
al criterio del fair value, non si basano sul concetto di fair value: ad esempio, il criterio del “valore netto di
realizzo” stabilito dallo IAS 2 “Rimanenze” o il criterio del “valore d’uso” indicato dallo IAS 36 “Perdita di
valore delle attività”.
Definizione di fair value
Il fair value è definito come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla
data di valutazione.”. Exit Price (o prezzo di uscita)
In precedenza il fair value era definito come “il valore al quale un’attività poteva essere scambiata o una
passività poteva essere estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”..
Determinazione del fair value
Secondo il principio, ai fini della determinazione del fair value, occorre considerare i seguenti aspetti:
• l’attività o la passività da valutare (coerentemente con la “unit of account”, definita come il livello al
quale un’attività o una passività è aggregata o disaggregata per essere rilevata ai fini IFRS)
distinguendo tra le caratteristiche intrinseche delle attività e passività e le caratteristiche legate alla
impresa che detiene la attività o passività;
• il mercato principale (o maggiormente vantaggioso) nel quale potrebbero avvenire transazioni per
l’attività o la passività oggetto di valutazione (in assenza di evidenze contrarie, tale mercato
coincide con il mercato correntemente utilizzato);
• per le attività non finanziarie: l’highest and best use dell’attività e se l’attività sia usata
singolarmente o in combinazione con altre attività (in assenze di evidenze contrarie, l’highest and
best use coincide con l’uso corrente dell’attività);
• le tecniche di valutazione più appropriate per la stima del fair value: tali tecniche dovrebbero
massimizzare il ricorso a dati di input osservabili e minimizzare il ricorso a dati non osservabili;
•
•
inoltre, i dati di input dovrebbero corrispondere a quelli che i partecipanti al mercato
utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività;
il fair value delle passività e degli strumenti di capitale di un’entità è determinato nell’assunzione
che lo strumento sia trasferito alla data di valutazione, ma non estinto (si tratta di un “transfer
value” non di un “settlement/extinguishment cost”).
Il fair value delle attività dovrà tenere conto del rischio di credito della controparte (Credit
Valueation Adjustment o CVA) come quello delle passività dovrà considerare il non-performance
risk (incluso il rischio di credito proprio dell’emittente dello strumento (Debt Valueation
Adjustment o DVA)).
Il principio statuisce che qualora esistano transazioni, aventi per oggetto le attività o passività da valutare,
direttamente osservabili su un mercato, la determinazione del fair value è immediata. In assenza di tali
condizioni occorre far ricorso a tecniche di valutazione; a tal proposito l’IFRS 13 propone le seguenti
tecniche di valutazione:
• Market approach (metodo basato sulla valutazione di mercato): in tale tecnica viene fatto ricorso
a prezzi ed altre informazioni relative a transazioni che hanno coinvolto attività o passività
identiche o similari. Rientrano nell’ambito del market approach valutazioni basate sulla
determinazione dei cosiddetti “multipli”.
• Cost approach (metodo del costo): il fair value è rappresentato dal costo di sostituzione di
un’attività.
• Income approach (metodo reddituale): in base a questa tecnica il fair value è pari al valore attuale
di importi futuri (ad esempio relativi ai flussi di cassa o ai flussi di costi e ricavi). Quando viene fatto
ricorso all’income approach la valutazione a fair value riflette le aspettative del mercato con
riferimento ai parametri prima citati. Con il termine income approach si fa riferimento alle seguenti
tipologie di tecniche di valutazione:
o tecniche basate sul valore attuale;
o modelli di option pricing basati, ad esempio, sulla formula di Black-Scholes-Merton che,
oltre a riflettere il valore del denaro nel tempo, riflettono anche il valore intrinseco
dell’opzione;
o tecniche basate sull’excess earnings utilizzate per la determinazione del fair value di attivi
immateriali.
Il redattore del bilancio dovrebbe far ricorso preferibilmente a tecniche di valutazione che massimizzino il
ricorso a dati di input osservabili; a tal fine l’IFRS 13 propone una categorizzazione dei dati di input in 3
livelli:
• livello 1: include i prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche a quelle oggetto
di valutazione;
• livello 2: rientrano in questo livello dati di input osservabili, differenti da quelli inclusi nel livello 1,
ad esempio i seguenti:
o prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività simili;
o prezzi quotati in mercati non attivi per attività o passività identiche;
o curve di tassi d’interesse, volatilità implicite, spread creditizi.
• livello 3: dati non osservabili. Il ricorso a tali dati di input è ammesso qualora non siano disponibili
dati di input osservabili. L’IFRS 13 precisa che i dati di input non osservabili utilizzati ai fini delle
valutazioni del fair value dovrebbero riflettere le ipotesi che assumerebbero i partecipanti al
mercato nella fissazione del prezzo per l’attività o la passività oggetto di valutazione.
L’IFRS 13 consente di applicare premi o sconti ai dati di input al fine di considerare tutti i fattori che
sarebbero presi in considerazione dai partecipanti al mercato. Questo significa che premi o sconti che
riflettono caratteristiche proprie della entità (i.e. fattori di blocco che ridurrebbero il prezzo nel caso di una
vendita di una significativa partecipazione), piuttosto che come caratteristica della singola attività o
passività (i.e. il premio di controllo quando si valuta una partecipazione di controllo) non devono essere
inclusi.
Informativa
L’IFRS 13 richiede informazioni qualitative e quantitative sulla valutazione del fair value. L’informativa da
rendere ha lo scopo di consentire ai lettori del bilancio di comprendere:
• le tecniche di valutazione e i dati di input alla base di tali tecniche adottate con riferimento alle
attività e passività valutate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dopo la
rilevazione iniziale, a fair value su base ricorrente o non ricorrente;
• l’effetto sul conto economico e sulle altre componenti del conto economico complessivo derivanti
da valutazioni effettuate facendo ricorso in modo significativo a dati di input non osservabili
• l’informativa deve essere tanto più approfondita e dettagliata quanto più si utilizzano tecniche di
valutazione basate sul Livello 3.
Miglioramenti agli IFRS (ciclo 2009-2011)
Il documento “Miglioramenti agli IFRS (ciclo 2009-2011)”, pubblicato dallo IASB nel mese di maggio 2012 ed
omologato dall’Unione Europa con Regolamento (UE) n. 301/2013 del 27 marzo 2013, è il risultato del
quarto processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali e
le relative interpretazioni. Le modifiche, di seguito sinteticamente descritte, devono essere applicate, in
modo retroattivo, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013.
a) Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
■
Applicazione ripetuta dell'IFRS 1
La modifica chiarisce l'applicabilità dell'IFRS 1 nel caso in cui un'entità abbia già applicato gli IFRS in
un esercizio precedente, ma non abbia incluso nel suo bilancio annuale più recente una
dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve. In questo caso, l'entità ha la facoltà:
-
di applicare nuovamente le disposizioni dell'IFRS 1, oppure
-
di applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8; in questo caso l'entità
dovrà illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso
di applicarli.
In tutti i casi, l'entità dovrà indicare nelle note al bilancio le motivazioni per cui ha smesso di
applicare gli IFRS e le motivazioni per cui ha ripreso ad applicarli.
■
Esenzione relativa agli oneri finanziari
La modifica chiarisce come applicare l'esenzione prevista dall'IFRS 1 per gli oneri finanziari, da
capitalizzare in accordo allo IAS 23 Oneri finanziari. Un “first time adopter” può adottare le
disposizioni dello IAS 23 prospetticamente a partire dalla data di passaggio agli IFRS (“transition
date”) oppure da una data precedente. Una volta definita la data a partire dalla quale saranno
applicate le disposizioni dello IAS 23:
-
gli oneri finanziari sostenuti prima di tale data non devono essere rideterminati e vengono
mantenuti i valori determinati con i precedenti principi contabili
-
gli oneri finanziari sostenuti dopo tale data dovranno essere contabilizzati in accordo alle
disposizioni dello IAS 23, inclusi anche gli oneri finanziari relativi ai beni in corso di costruzione
a tale data.
b) Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio
■
Richieste minime con riferimento alle informazioni comparative
La modifica allo IAS 1 chiarisce che un'informativa di bilancio può definirsi completa se sono
presentati come informazioni comparative i soli dati del periodo comparativo precedente.
Un bilancio IFRS completo, pertanto, dovrà includere almeno due prospetti della situazione
patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile/(perdita) dell'esercizio e delle altre componenti del
conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile/(perdita) dell'esercizio (se
presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le
relative note.
Se un'entità decide volontariamente di presentare delle informazioni comparative aggiuntive
rispetto a quelle minime sopra indicate:
■
-
tali informazioni devono essere fornite in conformità agli IFRS
-
possono riferirsi solo ad alcuni dei prospetti previsti dal paragrafo 10 dello IAS 1 (ad esempio
per il solo conto economico complessivo sono presentati tre anni anziché due)
-
devono essere accompagnate da tutte le relative note al bilancio.
Presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura e relative note
Un'entità deve presentare il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio
dell'esercizio precedente nel caso in cui applichi un principio contabile retroattivamente,
ridetermini retroattivamente o riclassifichi alcune voci del proprio bilancio.
Le modifiche allo IAS 1 hanno chiarito i seguenti aspetti, con riferimento al prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria di apertura:
-
deve essere presentato se gli impatti sull'informativa di tale prospetto sono significativi
-
le note di commento non devono essere complete ma possono limitarsi alle informazioni
integrative richieste dai paragrafi 41-44 dello IAS 1 con riferimento alle riclassificazioni, ai
cambiamenti dei principi contabili e alle correzioni di errori
-
deve riferirsi sempre all'inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il
bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative aggiuntive rispetto a quelle minime
previste dallo IAS 1
c) Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari - Classificazione dei pezzi di ricambio, delle
attrezzature in dotazione e delle attrezzature per la manutenzione
La modifica allo IAS 16 chiarisce che la contabilizzazione dei pezzi di ricambio, delle attrezzature in
dotazione e delle attrezzature per la manutenzione deve essere fatta in accordo allo IAS 16, se tali
beni rispettano la definizione di “immobili, impianti e macchinari”. In caso contrario, i suddetti beni
devono essere contabilizzati in accordo allo IAS 2 Rimanenze.
d) Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio - Contabilizzazione degli effetti
fiscali in caso di distribuzione
La modifica allo IAS 32 si è resa necessaria per eliminare una potenziale incoerenza tra lo stesso IAS
32 e lo IAS 12 Imposte sul reddito.
Prima della modifica, infatti, lo IAS 32.35 indicava che:
-
le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale dovevano essere
contabilizzate direttamente nel patrimonio netto, al netto dei relativi effetti fiscali, e
-
i costi di transazioni relativi ad un'operazione di capitale dovevano essere contabilizzati a
riduzione del patrimonio netto, al netto dei relativi effetti fiscali.
Allo stesso tempo, invece, il paragrafo 52B dello IAS 12 Imposte sul reddito dispone che gli effetti
fiscali connessi alla distribuzione di dividendi siano contabilizzati nell'utile/(perdita) dell'esercizio,
salvo alcuni casi previsti dal paragrafo 58 dello stesso IAS 12.
Per evitare erronee interpretazioni, lo IASB ha deciso di eliminare dai paragrafi 35, 37 e 39 dello IAS
32 le frasi relative agli effetti fiscali, facendo, invece, un esplicito rinvio alle disposizioni dello IAS 12
per la contabilizzazione degli stessi
e) Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi - Attività e passività totali dei settori oggetto di informativa
La modifica allo IAS 34 si è resa necessaria per allineare le informazioni integrative richieste nei
bilanci intermedi con quelle richieste nei bilanci annuali dall'IFRS 8 Settori Operativi.
In particolare, a seguito della modifica dello IAS 34, un'entità deve fornire nel proprio bilancio
intermedio le attività e le passività totali per un particolare settore oggetto di informativa, se
-
le informazioni sono fornite periodicamente al più alto livello decisionale operativo, e
-
se vi sono state variazioni significative rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale.
Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Finanziamenti
pubblici
Il documento “Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard –
Finanziamenti pubblici”, pubblicato dallo IASB nel mese di marzo 2012 ed omologato dall’Unione Europa
con Regolamento (UE) n. 183/2013 del 4 marzo 2013, deve essere applicato, in modo retroattivo, a partire
dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013. Le novità e i chiarimenti introdotti dal
suddetto documento sono i seguenti:
■
Le disposizioni dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e dello IAS 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica, relative ai
finanziamenti pubblici aventi un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, devono essere
applicate dai neo-utilizzatori prospetticamente a partire dalla data di passaggio agli IFRS ('transition
date').
■
Nella situazione patrimoniale-finanziaria di apertura il finanziamento pubblico deve essere rilevato
al valore contabile determinato con i precedenti principi contabili e non dovrà essere rilevato al
valore inferiore che risulterebbe dall'applicazione del minor tasso di interesse rispetto a quello di
mercato.
■
Successivamente, il finanziamento pubblico sarà valutato al costo ammortizzato sulla base del tasso
di interesse effettivo calcolato alla data di passaggio agli IFRS.
■
L'entità può comunque applicare retroattivamente le disposizioni dello IAS 39 e dello IAS 20 a uno o
più finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, nel caso in cui riesca a
dimostrare di possedere tutte le informazioni necessarie per tale applicazione retroattiva e che tali
informazioni erano disponibili già al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento
stesso con i precedenti principi contabili.
IFRIC 20 - Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
L’interpretazione “IFRIC 20 - Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto”,
pubblicata dallo IASB nel mese di ottobre 2011 ed omologata dall’Unione Europa con Regolamento (UE) n.
1255/2012 dell’11 dicembre 2012, deve essere applicata, in modo retroattivo, a partire dai bilanci degli
esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013.
L’IFRIC 20 è un’interpretazione che è stata emessa per rispondere alle divergenze di contabilizzazione sorte
nella prassi con riferimento ai costi di sbancamento (ossia i costi di rimozione degli strati superficiali di
roccia per poter accedere ad un deposito minerario) nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.
L’interpretazione fornisce chiarimenti in merito alla rilevazione come attività dei costi di sbancamento nel
corso della fase produttiva della miniera, alla valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di
sbancamento e alla sua valutazione successiva.
Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per
neo-utilizzatori
Il documento “IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per
neo-utilizzatori”, pubblicato dallo IASB nel dicembre 2010 ed omologato dall’Unione Europa con
Regolamento (UE) n. 1255/2012 dell’11 dicembre 2012, deve essere applicato, in modo retroattivo, a
partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013. Si segnala che, la data di entrata
in vigore prevista dal regolamento comunitario di omologazione è successiva rispetto a quella indicata nel
documento IASB, che prevede un’entrata in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo
il 1° luglio 2011. Di seguito riportiamo sinteticamente le novità introdotte dal suddetto documento.
a) Grave iperinflazione
Se la valuta funzionale di un'entità è soggetta a grave iperinflazione, il bilancio non può essere
redatto in accordo agli IFRS, in quanto non è possibile applicare lo IAS 29 Rendicontazione contabile
in economie iperinflazionate.
Nel momento in cui la valuta funzionale dell'entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione
(“data di normalizzazione”), in base alla modifica all’IFRS 1 è stato chiarito che l'entità può redigere
il proprio bilancio in accordo agli IFRS utilizzando le seguenti semplificazioni:
-
possibilità di valutare al fair value le attività e passività detenute alla data di normalizzazione
(“deemed costs”), rilevando la differenza a utili/perdite a nuovo (o in altra voce del patrimonio
netto);
-
se la data di normalizzazione ricade durante il periodo comparativo, questo può essere redatto
per un periodo inferiore ai 12 mesi.
b) Eliminazione di date fissate
Prima della modifica, l’IFRS 1 prevedeva quanto segue:
-
Eccezione obbligatoria all'applicazione retroattiva delle disposizioni dello IAS 39 con
riferimento all'eliminazione contabile delle attività e passività avvenute prima del 1° gennaio
2004.
-
Esenzione facoltativa all'applicazione retroattiva delle disposizioni dello IAS 39 con riferimento
alla valutazione al fair value delle attività e passività finanziarie al momento della rilevazione
iniziale (determinazione dell'eventuale 'day one gain or loss') per le operazioni antecedenti il 25
ottobre 2002 oppure, alternativamente, il 1° gennaio 2004.
Con la modifica all’IFRS 1 le date sopra indicate sono state sostituite con il termine “data di
passaggio agli IFRS” ('transition date'). In questo modo, le suddette facilitazioni sono tornate ad
essere vantaggiose per i neo-utilizzatori.
Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti
Il documento “Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività
sottostanti”, pubblicato dallo IASB nel dicembre 2010 ed omologato dall’Unione Europa con Regolamento
(UE) n. 1255/2012 dell’11 dicembre 2012, deve essere applicato, in modo retroattivo, a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013. Si segnala che, la data di entrata in vigore prevista
dal regolamento comunitario di omologazione è successiva rispetto a quella indicata nel documento IASB,
che prevede un’entrata in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio
2012.
Le modifiche allo IAS 12 introducono un’eccezione al principio generale di valutazione delle attività e delle
passività fiscali differite che derivano da un investimento immobiliare valutato in base al modello del fair
value in conformità alle disposizioni dello IAS 40 Investimenti immobiliari.
In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l’entità recupera il valore contabile di un’attività possono
influire sull’aliquota fiscale applicabile e sul valore ai fini fiscali dell’attività stessa. In queste specifiche
circostanze, la valutazione delle attività e delle passività fiscali differite deve riflettere la presunzione
relativa che il valore contabile dell’investimento immobiliare valutato a fair value sia recuperato
interamente attraverso la vendita. Tale presunzione può essere confutata nella sola situazione in cui
l’investimento immobiliare è deperibile nel tempo (sarebbe pertanto escluso il terreno in quanto bene non
ammortizzabile) ed è gestito all’interno di un modello di business avente l’obiettivo di consumare
sostanzialmente tutti i benefici economici dell’investimento stesso, lungo la sua vita economica. In tale
situazione è applicabile il principio generale dello IAS 12.51, in base al quale la valutazione delle attività e
delle passività fiscali differite deve riflettere le modalità attese dal management per il recupero o
l’estinzione del valore contabile delle attività o passività sottostanti.
Con le modifiche allo IAS 12, infine, sono state incluse al paragrafo 51B del principio le disposizioni previste
dall’interpretazione SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili, che è
stata pertanto eliminata.
Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Compensazione di attività e passività
finanziarie
Il documento “Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Compensazione di
attività e passività finanziarie”, pubblicato dallo IASB nel dicembre 2011 ed omologato dall’Unione Europa
con Regolamento (UE) n. 1256/2012 del 13 dicembre 2012, deve essere applicato, in modo retroattivo, a
partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013.
Le modifiche all’IFRS 7 sono una conseguenza del mancato accordo tra lo IASB e il FASB sulla definizione di
un unico modello di compensazione delle attività e passività finanziarie (“offsetting”). I due Board, infatti,
non essendo riusciti a raggiungere la piena convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP sul suddetto tema, hanno
deciso di emettere delle disposizioni comuni con riferimento alle informazioni da fornire nelle note al
bilancio, al fine di facilitare la comparabilità dei bilanci indipendentemente dal modello di offsetting
adottato.
Le nuove disclosures introdotte con le modifiche all’IFRS 7 si applicano alle seguenti fattispecie:
- strumenti finanziari rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che sono stati oggetto
di compensazione in accordo allo IAS 32.42
- strumenti finanziari rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, che sono soggetti a
un accordo-quadro di compensazione esecutivo (“enforceable master netting arrangement”) o a un
accordo similare che riguardi strumenti finanziari o operazioni similari, indipendentemente dal fatto che
tali strumenti finanziari siano stati o meno compensati in accordo allo IAS 32.42.
Non rientrano nell’ambito di applicazione delle modifiche all’IFRS 7 i finanziamenti e i depositi alla clientela
presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano compensati nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria) e gli strumenti finanziari che sono soggetti soltanto a un accordo di garanzia reale.
ATTIVITA’ DELL’ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
A) Convegni e corsi
15 novembre 2013 (9.00-13.00) – Convegno gratuito ODCEC Milano: “IFRS 13, Fair Value Measurement.
Teoria e casi applicativi” (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) – Il convegno, della durata di quattro ore,
è stato dedicato innanzi tutto all’esposizione dei contenuti del nuovo principio contabile IFRS 13, avente a
oggetto la misurazione del fair value in ambito IAS/IFRS in chiave trasversale, applicabile cioè a voci di stato
patrimoniale attive o passive, di natura e di destinazione differenti tra loro. La parte di esposizione dei
contenuti è stata arricchita anche dal punto di vista del revisore, che si trova a controllare le valutazioni al
fair value effettuate dagli amministratori aziendali. La seconda parte dell’evento è stata dedicata invece alla
testimonianza di tre esponenti di rilievo degli uffici amministrativi di altrettante società quotate italiane,
una operante nel settore bancario, un’altra nel settore di erogazione di servizi e una terza di carattere
prettamente industriale. Infine, una tavola rotonda ha concluso l’incontro.
25 febbraio 2014 (9.00-13.00) – Convegno gratuito ODCEC Milano: “IFRS 3 e aggregazioni di imprese sotto
comune controllo: teoria e prassi” (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) – Il convegno, della durata di
quattro ore, è dedicato alle operazioni di aggregazione aziendale tra soggetti sotto comune controllo, note
anche come “Business Combinations under Common Control (BCUCC)”, che rappresentano una tipologia di
operazioni frequenti nella pratica in particolare nel contesto di riorganizzazioni, ristrutturazioni di gruppi
aziendali, scorpori e processi di quotazione (IPO). Tali operazioni sono escluse dall’ambito di applicazione
dell’IFRS 3, Business Combinations e non risultano specificamente disciplinate da nessun altro principio. Il
convegno si propone di fornire un momento di riflessione e confronto sulle principali criticità che emergono
nella rappresentazione in bilancio (separato e consolidato) delle BCUCC. La prima parte del convegno è
dedicata alla descrizione della fattispecie in esame e delle principali soluzioni tecniche adottabili. La
seconda parte, invece, propone alcune testimonianze aziendali e del mondo della revisione, concludendosi
con una tavola rotonda.
B) Quaderni SAF e altre pubblicazioni
Quaderno SAF “Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IFRS ed in quello OIC” – Il Quaderno,
pubblicato nel mese di dicembre 2013, è stato predisposto dal collega Girolamo Matranga, membro della
Commissione Principi Contabili. Esso si propone, attraverso numerosi esempi, di mostrare come l’uso di
logiche contabili differenti, come è il caso dei principi contabili internazionali IFRS e dei principi OIC, possa
dare adito a rappresentazioni in bilancio differenti di fatti aziendali identici e come questo, in tempi di crisi,
possa essere utilizzato – naturalmente da soggetti che possono optare per l’una o l’altra serie di norme – in
modo da ottenere risultati strumentali all’ottenimento di finanziamenti, piuttosto che al rispetto di
covenant, oppure per mostrare, più semplicemente, una situazione patrimoniale e finanziaria nonché un
risultato economico “migliori”. La riflessione dell’Autore ha la finalità di segnalare ai colleghi professionisti e
revisori dove si possano nascondere aree di incertezza in termini di rappresentazione “sostanzialmente
veritiera e corretta”, in tempi di crisi, nel bilancio di esercizio e nel consolidato, pur nel rispetto della
“forma” e delle norme contabili.
Quaderno SAF “Il nuovo bilancio consolidato IFRS e la valutazione delle partecipazioni qualificate” – Il
Quaderno è in corso di elaborazione. Esso si concentra nella descrizione delle nuove regole di
consolidamento contenute nel principio IFRS 10, in vigore dall’esercizio che si apre il 1 gennaio 2014 o in
data successiva. E’ prevista la possibilità di applicazione anticipata, purché ne sia data adeguata menzione
nelle note al bilancio. Le nuove regole, rispetto a quelle attualmente in vigore e contenute nel principio IAS
27, Consolidated and Separate Financial Statements, si concentrano in particolare sul concetto di controllo,
da cui deriva la definizione dell’area di consolidamento. Talune novità, nondimeno, concernono anche la
valutazione e la disclosure della partecipazioni qualificate, vale a dire nel capitale di rischio di joint venture,
collegate e controllate (queste ultime se non consolidate). Tali novità sono contenute, in particolare: a) nel
nuovo principio IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures; b) nel nuovo principio IFRS 11, Joint
Arrangements; c) nel nuovo principio IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities. Infine, è d’uopo
segnalare che il nuovo IAS 27, Separate Financial Statements, riguarderà solo la redazione del bilancio
separato della capogruppo e non più anche le norme per la redazione del bilancio consolidato, confluite nel
nuovo IFRS 10.
APPENDICE – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE “NOVITA’” IN TEMA DI
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con
prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo il)
1° gennaio 2013
Documento
Modifiche allo IAS 1 Presentazione
del bilancio - Esposizione nel
bilancio delle voci delle altre
componenti di conto economico
complessivo
IAS 19 (2011) Benefici per i
dipendenti
Aggiornamento dei principi contabili
internazionali – Ciclo 2009-2011
Modifiche
all’IFRS
1 Prima
adozione
degli
International
Financial Reporting Standard –
Finanziamenti pubblici
IFRS 7 Strumenti finanziari:
Informazioni integrative —
Compensazione di attività e
passività finanziarie
Modifiche all’IFRS 1 Prima
adozione degli International
Financial Reporting Standard –
Grave iperinflazione ed
eliminazione di date fissate per
neo-utilizzatori
Modifiche allo IAS 12 Imposte sul
reddito – Fiscalità differita: recupero
delle attività sottostanti
IFRS 13 Valutazione del fair value
IFRIC 20 Costi di sbancamento
nella fase di produzione di una
miniera a cielo aperto
Modifiche
all’IFRS
1 Prima
adozione
degli
International
Financial Reporting Standard –
Finanziamenti pubblici
Miglioramenti agli IFRS (Ciclo
2009-2011)
Regolamento UE
e data di pubblicazione in
G.U.C.E.
Entrata in vigore a partire
dagli esercizi che inizano da
o dopo
(UE) 475/2012
6 giugno 12
1 luglio 2012
Data
emissione
IASB
Data di
omologazione UE
Giugno 2011
5 giugno 2012
Giugno 2011
5 giugno 2012
(UE) 475/2012
6 giugno 2012
1 gennaio 2013
27 mar ‘13
28 mar ‘13
Esercizi che iniziano il o dopo il
1 gen ‘13
4 mar ‘13
5 mar ‘13
Esercizi che iniziano il o dopo il
1 gen ‘13
Dicembre
2011
13 dic 2012
(UE) 1256/2012
29 dicembre 2012
1 gennaio 2013
Dicembre
2010
11 dicembre 2012
(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012
1 gennaio 2013
(per lo IASB: 1 luglio 2011)
Dicembre
2010
11 dicembre 2012
(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012
1 gennaio 20’13 (per lo IASB: 1
gennaio 2012)
Maggio 2011
11 dicembre 2012
(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012
1 gennaio 2013
Ottobre 2011
11 dicembre 2012
(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012
1 gennaio 2013
Marzo 2012
4 marzo 2013
(UE) 183/2013
5 marzo 2013
1 gennaio 2013
Maggio 2012
27 marzo 2013
(UE) 301/2013
28 marzo 2013
1 gennaio 2013
Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con
prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo il)
1° gennaio 2014
Data
emissione
IASB
Data di
omologazione
UE
IFRS 10 Bilancio consolidato
Maggio
2011
11 dicembre
2012
IFRS 11 Accordi a controllo
congiunto
Maggio
2011
11 dicembre
2012
IFRS 12 Informativa sulle
partecipazioni in altre entità
Maggio
2011
11 dicembre
2012
IAS 27 (2011) Bilancio separato
Maggio
2011
11 dicembre
2012
IAS 28 (2011) Partecipazioni in
società collegate e joint venture
Maggio
2011
11 dicembre
2012
Giugno 2012
4 aprile 2013
Dicembre
2011
13 dicembre
2012
Descrizione
Guida alle disposizioni transitorie
(modifiche agli IFRS 10, 11 e 12)
Modifiche aIlo IAS 32 Strumenti
finanziari: Esposizione in bilancio —
Compensazione di attività e passività
finanziarie
Entità di investimento
(Modificheall’IFRS 10, all’IFRS 12 e
allo IAS 27 (2011))
Informazioni integrative sul valore
recuperabile delle attività non
finanziarie (modifica allo IAS 36)
Novazione di derivati e continuazione
della contabilizzazione di copertura
(modifica allo IAS 39)
Ottobre
2012
Maggio
2013
Giugno 2013
20 novembre
2013
Regolamento
UE
e data di
pubblicazione
in G.U.C.E.
(UE)
1254/2012
29 dicembre
2012
(UE)
1254/2012
29 dicembre
2012
(UE)
1254/2012
29 dicembre
2012
(UE)
1254/2012
29 dicembre
2012
(UE)
1254/2012
29 dicembre
2012
(UE) 313/2013
5 aprile 2013
(UE)
1256/2012
29 dicembre
2012
(UE)
1174/2013
21 novembre
2013
19 dicembre
2013
(UE)
1374/2013
20 dicembre
2013
19 dicembre
2013
(UE)
1375/2013
20 dicembre
2013
Entrata in vigore a
partire dagli esercizi
che inizano da o dopo
Note
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
E’ consentita
l’applicazione
anticipata, a condizione
che vengano applicati
tutti i documenti.
Solo l’IFRS 12 può
essere applicato
anticipatamente senza
l’obbligo di applicare gli
altri documenti
1 gennaio 2014 (per lo
IASB: 1 gennaio 2013)
1 gennaio 2014
1 gennaio 2014
Applicazione anticipata
consentita
E’ consentita
l’applicazione
anticipata, a condizione
che vengano applicati
tutti i documenti.
Solo l’IFRS 12 può
essere applicato
anticipatamente senza
l’obbligo di applicare gli
altri documenti
1 gennaio 2014
Applicazione anticipata
consentita
1 gennaio 2014
Applicazione anticipata
consentita
Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall’Unione
Europea e quindi non ancora applicabili
Data
emissione IASB
Entrata in vigore a partire dagli
esercizi che inizano da o dopo
Prevista data di omologazione da
parte dell’Unione Europea
Maggio 2013
1 gennaio 2014
2 trimestre 2014
Defined Benefit Plans: Employee
Contributions (Amendments to IAS
19)
Novembre 2013
1° luglio 2014
Annual Improvements to IFRSs
2010–2012 Cycle
Dicembre 2013
1° luglio 2014
Annual Improvements to IFRSs
2011–2013 Cycle
Dicembre 2013
1° luglio 2014
IFRS 9 Financial Instruments and
subsequent amendments
Novembre 2009, Ottobre
2010 e Dicembre 2011
1 gennaio 2017
Al momento il processo di
omologazione è sospeso
Novembre 2013
1 gennaio 2017
Al momento il processo di
omologazione è sospeso
Descrizione
Interpretation 21 – Levies
IFRS 9 - Financial Instruments Hedge Accounting and amendments
to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39
3 trimestre 2014
3 trimestre 2014
3 trimestre 2014
Scarica

ODCEC - IFRS NEWSLETTER n 1-2014 final