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ASSOCIAZIONE AVVOCATURA DI DIRITTO INFERMIERISTICO
Roma 24.04.2015
Segreteria Nazionale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Polo Ospedaliero “Camberlingo” Francavilla Fontana
Al Direttore Dott. Antonio Montanile
Fax 0831 851263 [email protected]
SEDE
Alla CGIL Funzione Pubblica
Segretario Generale Antonio Macchia
Via Palmiro Togliatti n. 42
72100 Brindisi
con preghiera di estesa diffusione
Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pasqualone
Fax 0831536707 [email protected]
Direttore Medico Presidio
Direttore UO Ortopedia PO Francavilla
Dott. Corina Gianfranco
Fax 0831 85133
Oggetto: replica alla lettera prot. n. 27173 del 21.04.2015 a firma del Dott. Antonio Montanile.
Ecc.mi dottori,
essendo autore di numerosi articoli, studi e monografie sul demansionamento
infermieristico e informandoVi, con profonda modestia, di essere stato il primo teorico del
demansionamento infermieristico già dal lontano 1994 quando fui sospeso sette mesi senza retribuzione
dal mio datore di lavoro per aver rifiutato una mansione dequalificante, nel totale ed inerme silenzio e
dissenso da parte di tutte le istituzioni (IPASVI e sindacati) che avrebbero, invece, dovuto difendere la
mia posizione professionale, con la presente intendo eccepire alcuni passaggi della lettera in oggetto,
perché li ritengo fuorvianti ed inconferenti.
Dopo aver sostenuto che il personale subalterno all’infermiere deve svolgere le mansioni igienicodomestico-alberghiere, il Dott. Montanile afferma che “Tutta la giurisprudenza in materia ha accolto da
tempo il principio qui espresso, per cui anche l’igiene del paziente ed altre operazioni simili, pur essendo
meramente manuali succedono immediatamente alle prestazioni principali legate all’assistenza
infermieristica”.
L’errore logico-argomentativo è di facile soluzione.
Non risulta vero che tutta la giurisprudenza abbia accolto la tesi espressa dal Dott. Montanile, tanto è
vero che il Dott. Montanile non cita neppure una singola sentenza, mentre riferisce compiutamente
specifiche sentenze quando dimostra tesi opposte.
Infatti la copiosa giurisprudenza, tra l’altro univoca e costante, sostiene perfettamente l’opposto di
quanto dedotto dal Dott. Montanile riguardo le attività accessorie dell’infermiere.
L’accessorietà o la strumentalità di una mansione deve avere riguardo alla sua continuità in modo tale
da rendere la prestazione completa cioè perfetta, compiuta, tanto da potersi legare alla prestazione
principale tramite un rapporto di logica conseguenza in modo che la ratio sottesa le renda uniche ed
imprescindibili l’una all’altra; per l’effetto le attività accessorie si collocano all’interno della mansione sia
nella fase prodromica che terminale trasformando le tre sequenze in un’unica prestazione senza soluzione
di continuità, anche se in sede di giudizio, l’esame giuridico imporrà la separazione delle fasi costitutive
per consentirne una profonda disamina ai fini della declaratoria di demansionamento.
Per esempio, la somministrazione endovenosa di un farmaco renderà imprescindibile la rottura della
fiale, la sua aspirazione nella siringa, la preparazione del materiale ovvero una serie di attività
propedeutiche cioè preparatorie alla mansione (prestazione principale = somministrazione del farmaco)
così come lo smaltimento della siringa e del materiale sarà un’attività consequenziale e terminale alla
prestazione infermieristica.
Su questa esegesi, sorretta da copiosa giurisprudenza diversamente da quanto sostenuto dal Dott.
Montanile, si deduce che essendo le attività strumentali razionalmente legate alla prestazione principale,
queste debbano possedere il requisito della tipicità della mansione affinché si mantenga inalterato
l’ambito dell’agire professionale, evitando di sconfinare in altri profili.
Per tali motivi “l’attività strumentale non deve rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori di
professionalità meno elevata” - ex multis Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 02 maggio 2003,
n. 6714, nn. 7821/01, 2045/98, 6464/93, 3845/92.
In conclusione, quando un’attività presunta accessoria è già contemplata come mansione in una diversa
qualifica, non è possibile definirla tale.
Il criterio qui definitivamente acclarato, contrasta con l’asserzione che lega le attività igienico-domesticoalberghiere come accessorie alle attività dell’infermiere professionale, per almeno cinque motivi:
1. le attività igienico-domestico-alberghiere non potranno mai essere strumentali all’assistenza
infermieristica perché non posseggono alcuna ratio consequenziale alle prestazioni infermieristiche
perché nessuna prestazione assistenziale indiretta può legarsi a prestazioni assistenziali dirette cioè
ausiliarie. Per esempio, preparare il materiale occorrente alla sostituzione delle lenzuola, sostituire le
lenzuola sporche e riassettare il letto, non possono essere legate ad alcuna prestazione infermieristica
perché sono attività che si consumano ex sé;
2. le attività igienico-domestico-alberghiere costituiscono una finalità propria e non accessoria ad altre
attività. Possiedono sia la fase prodromica che terminale perfezionando la specifica mansione. Per
esempio la finalità delle cure igieniche al paziente non è quella di somministrargli una flebo in
ambiente pulito, ma di pulire la persona; diversamente andrebbero puliti solo coloro che devono
subire una fleboterapia non permettendo la ratio dell’accessorietà mansionale altre diverse
applicazioni. Il riassetto del letto ha lo scopo di sistemare le lenzuola e sostituire quelle sporche,
altrimenti si dovrebbero sostituire le lenzuola solo a colui che deve subire uno specifico trattamento
infermieristico. Non solo! Se ciò fosse vero, anche il medico dovrebbe riassettare il letto prima di
effettuare la visita medica, perché il cambio delle lenzuola sarebbe funzionale alla visita che deve
essere svolta in ambiente pulito. Così il medico dovrebbe effettuare le cure igieniche al paziente prima
di spogliarlo per la visita, in quanto è accessorio e strumentale affinché la visita si svolga sul corpo
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pulito. Anche il letto del medico di guardia dovrebbe essere riassettato e la stanza interamente pulita
dallo stesso medico che la utilizza per finalità mediche. Il primario è responsabile dei malati, ergo,
dovrebbe effettuare il giro letti e le cure igieniche, non potendo applicare ai medici una regola opposta
a quella applicata agli infermieri (art. 7, D.P.R. n. 128/69). Tutto questo sembrerebbe assurdo e lo è.
Ma non lo è perché si richiede al medico, lo è perché è impensabile che un professionista come il
medico debba sprecare il proprio prezioso tempo e talento per svolgere attività semplici, manuali che
chiunque altro potrebbe svolgere. Questo ragionamento però non dovrebbe valere solo per il medico,
ma per ogni altro professionista, come lo è, appunto, l’infermiere. Non si comprende perché quando si
parla dell’infermiere, la logica appena qui sostenuta e sicuramente condivisa dal Dott. Montanile e da
tutti i suoi colleghi, debba svanire come neve al sole e debba essere sostituita da altre logiche di tipo
umanistiche, missionarie e assistenzialistiche. Ed allora l’infermiere diventa, d’incanto, non un
professionista come il medico, ma il “soddisfatore” di ogni richiesta espressa dal paziente, la carezza
sul volto, la speranza e il conforto di ogni anima sofferente. In una specie di delirio mistico,
l’infermiere sostituisce in ospedale il buon samaritano, perdendo ogni fattezza di professionismo e
competenza. La dignità al medico, l’abnegazione all’infermiere. Ovviamente, la regola dell’accessorietà
deve avere un limite che, appunto, come si è specificato, non deve oltrepassare la tipicità della
mansione cioè non deve essere attribuita ad altri operatori subordinati né deve sfuggire alla ratio che la
lega alla mansione principale nel pieno ed effettivo rispetto degli altri;
3. le attività igienico-domestico-alberghiere in ambito sanitario, appartengono a diversi profili rispetto
all’infermiere. Il D.P.C.M. 24 settembre 1981, il D.M. 10 febbraio 1984, il D.P.R. n. 384/1990 ed,
infine, l’Accordo Conferenza Stato Regioni 22 settembre 2001, disciplinano rispettivamente l’agente
socio-sanitario specializzato che si è evoluto in operatore tecnico addetto all’assistenza che si è
nuovamente evoluto in operatore socio sanitario. Tutte queste figure ausiliarie devono svolgere
precipuamente attività igienico-domestico-alberghiere e, pertanto, escludono che siffatte mansioni
possano essere attribuite all’infermiere professionale;
4. il D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, citato nella lettera in oggetto, non ha portata precettiva. Tale
normativa ha subito un’abrogazione tacita, come tutti i rapporti di lavoro del pubblico impiego ante
riforma ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (privatizzazione della P.A. non economica). Infatti il D.P.R. in
parola disciplinava il “rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, contenuta nell’ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 1, terzo co., 5, 12, 28, sesto co., 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo co., quinta linea, e
33, quinto co., perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. (GU n. 289 del
23.10.1979 - Suppl. Ordinario)” ormai sostituito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del
Comparto Sanità (ARAN) che si rifà, sulle mansioni, all’attuale art. 52, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Comunque, l’art. 14 del D.P.R. n. 509/79 confuta la tesi del Dott. Montanile: “… Le mansioni proprie
di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli
adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o
superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purché rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano
strettamente collegati nell’ambito delle specifiche procedure e l’organizzazione del lavoro non ne
consenta l’attribuzione ad altri dipendenti.
dipendenti …”. In poche parole l’infermiere professionale non avrebbe
dovuto svolgere alcuna mansione igienico-domestico-alberghiera perché nel ruolo immediatamente
inferiore (immediatamente non corrisponde alla categoria ausiliaria ma all’infermiere generico il cui
mansionario è tuttora vigente - D.P.R. n. 225/74, art. 6) erano già contemplate le mansioni di
assistenza diretta, considerato che tali attività erano svolte, all’epoca (1979) primariamente
dall’infermiere generico. L’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, vigente, è tassativo sul divieto delle
mansioni inferiori in quanto permette solo quelle superiori: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito
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alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore (coordinatore) che abbia
successivamente acquisito …”;
5. tutta la giurisprudenza in materia punisce il datore di lavoro che assegna il lavoratore, anche di fatto, a
mansioni inferiori. La discrepanza funzionale tra infermiere e personale ausiliario, anche comparando
esclusivamente l’O.S.S. che è collocato nella declaratoria superiore, è abissale. L’infermiere è come
minimo collocato i categoria D fascia zero, mentre l’O.S.S. è collocato in categoria B (nemmeno C) o
al massimo Bs. L’intera categoria C distanzia sensibilmente i due diversi ruoli, non permettendo
neppure un contatto di affinità o di confine. Le sentenze Tribunale Lavoro Roma n. 15564 del 03
ottobre 2012, Roma n. 2771 del 16 febbraio 2012; Tribunale Lavoro Cagliari n. 1287 del 16 agosto
2013 hanno visto dichiarare demansionante per gli infermieri la chiusura dei ROT, il riordino degli
armadi e dei carrelli e il riassetto del letto, condannando l’ospedale a risarcire alle nove infermiere
demansionate 278.000 euro. Così anche la Cassazione, lavoro n. 1078 del 09 febbraio 1985 aveva
dichiarato vietate dagli infermieri il riassetto del letto, l’uso di pappagalli e padelle, rispondere ai
campanelli. Cassazione 19.02.2008, n. 4060, nn. 24293/2008; 16.05/2006 n. 11430; 15.04.2002 n.
5444; 04.11.2003 n. 16530; 26.06.1999 n. 6663; 27.06.1997 n. 5737; 12.04.1996 n. 8939, hanno
sanzionato il demansionamento vietandolo. Secondo il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza
24 novembre 1999, il demansionamento è un danno grave ed irreparabile che giustifica il
procedimento cautelare e l’ordine di reintegra nel proprio profilo professionale (così anche Cass. sez.
lav., 06.11.2000 n. 14443; 18.10.1999 n. 11727; 11.08.1998, n. 7905; 04.02.1997, n. 1026). La
carenza di personale subalterno all’infermiere determina a carico del datore di lavoro un
inadempimento contrattuale che si risolve in una situazione lesiva della dignità del lavoratore in
quanto comporta un gravoso ed improprio cumulo di mansioni - Tribunale Civile di Milano, Sezione
Lavoro n. 2908 del 29 dicembre 1999.
Riguardo la determinazione delle dotazioni organiche, non è compito dell’infermiere sapere come
organizzare il personale e gli uffici anche se un interesse personale potrebbe essere gradito; è
fondamentale, invece, per lo scrivente e l’Associazione che rappresenta oltre che per il lavoratore in
generale, essere garantiti e tutelati, come stabilisce l’art. 2087 C.C., da ingerenze funzionali che nulla
hanno a che fare con le attività infermieristiche. L’azienda si dovrebbe preoccupare di non impiegare gli
infermieri come sguatteri tuttofare, come invece fa non per legge ma per mero opportunismo ed
egoismo. Solo evitando di sfruttare gli infermieri si potrà creare un clima di serena convivenza e rispetto
reciproco, come auspicato dall’art. 7, comma 1, parte b) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 novellato dalla
legge 04.11.2010 n. 183 che così in parte recita: “Gestione delle risorse umane. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio
interno”.
interno
Costringere gli infermieri a svolgere mansioni dequalificanti, umilianti e svilenti che il medico nemmeno
oserebbe pensare per la propria categoria, nemmeno in caso di necessità, significa sminuire una
professione a beneficio dell’altra e non riconoscere la giusta importanza che ogni lavoro ricopre per il
bene collettivo.
Per tali motivi devo parzialmente dissentire da quanto espresso nella lettera in oggetto, pur
condividendo molti passaggi che sono evidentemente frutto di mie recenti pubblicazioni.
Disponibile per ogni ulteriore chiarimento in merito, invio distinti saluti.
Il Presidente A.A.D.I.
Dott. Mauro Di Fresco
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Replica dell`AADI