507.100
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate
alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate
alimentari)
del 28 febbraio 1995 (stato 1 gennaio 2011)
emanata dal Gran Consiglio il 28 febbraio 19951)
ai sensi dell'art. 39 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del
9 ottobre 19922)
1. Organizzazione
Art. 1
Autorità esecutive
1
L'esecuzione del controllo delle derrate alimentari spetta al Cantone. Sono considerate autorità esecutive il Laboratorio cantonale 3) e l'Ufficio veterinario cantonale4).
Art. 2
Parità dei sessi
1
Denominazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dell'ordinanza non risulti altrimenti.
Art. 3
Laboratorio cantonale
1
Il Laboratorio cantonale5) preleva e analizza campioni. Esso assolve il controllo nel
servizio esterno avvalendosi di ispettori e di controllori delle derrate alimentari.
2
Per controlli particolari, quali il controllo dell'acqua potabile e dei funghi, il Laboratorio cantonale può istituire ulteriori organi di controllo.
3
Esso provvede alla formazione e al perfezionamento degli ispettori e dei controllori
delle derrate alimentari.
1)
2)
3)
4)
5)
M del 13 giu. 1994, 175, PGC 1994/95, 452 (1a lettura), 859 (2a lettura)
RS 817.0
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
1
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Art. 4
Ufficio veterinario cantonale
1
L'Ufficio veterinario cantonale1) preleva e analizza campioni. Esso assolve il controllo avvalendosi di ispettori e di controllori delle carni.
2
Esso provvede alla formazione e al perfezionamento degli ispettori e dei controllori
delle carni.
Art. 5
Ispettori delle derrate alimentari
1
Gli ispettori delle derrate alimentari sottostanno al Laboratorio cantonale 2).
2
Essi sorvegliano l'attività dei controllori delle derrate alimentari. Essi possono emanare delle istruzioni all'indirizzo dei suddetti controllori.
3
Gli ispettori delle derrate alimentari possono anche eseguire controlli in modo autonomo. In casi difficili essi sostengono i controllori delle derrate alimentari.
Art. 6
Controllori delle derrate alimentari
1
I controllori delle derrate alimentari sottostanno al Laboratorio cantonale 3).
2
Essi eseguono il controllo delle derrate alimentari nelle aziende che soggiacciono
all'obbligo del controllo.
3
Senza una particolare istruzione le aziende che soggiacciono all'obbligo del controllo devono essere ispezionate almeno una volta per stagione, gli esercizi annuali
almeno due volte all'anno.
4
Il risultato essere comunicato per iscritto agli interessati.
Art. 7
Indennizzo dei campioni
1
I campioni non contestati vengono, su richiesta, indennizzati dal Cantone al prezzo
d'acquisto, per quanto questo raggiunga il valore minimo fissato dal Consiglio federale.
2
Il diritto all'indennizzo si esaurisce un anno dopo aver ricevuto il rapporto dell'ispezione.
Art. 8
Ispettori / controllori delle carni
1
L'organizzazione del controllo delle carni viene disciplinata nell'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni4).
Art. 9
Tariffe
1
Il Governo stabilisce le tariffe entro i limiti fissati dal Consiglio federale.
1)
2)
3)
4)
2
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Corretto: ordinanza cantonale sull'igiene delle carni, CSC 507.400
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2
Le tariffe in caso di ispezioni di animali da macello e delle carni si conformano
all'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni 2).
Art. 10
Emanazione e comunicazione di decisioni
1
Decisioni ai sensi della legge sulle derrate alimentari vengono emanate dal Laboratorio cantonale e dall'Ufficio veterinario cantonale 3). Esse vanno comunicate all'autorità sanitaria del luogo.
2. Competenza
Art. 11
Laboratorio cantonale
1
Il Laboratorio cantonale4) è competente per l'esecuzione della legge sulle derrate
alimentari, per quanto non sia data la competenza dell'Ufficio veterinario cantonale 5)
sulla base della legge sulle derrate alimentari o della presente ordinanza.
Art. 12
Ufficio veterinario cantonale
1
L'Ufficio veterinario cantonale6) è competente per:
a)
la sorveglianza della produzione animale;
b)
il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di macelli;
c)
il controllo generale dei macelli;
d)
il controllo delle ispezioni degli animali da macello e delle carni dopo la ma cellazione;
e)
il controllo delle aziende di trinciatura e di lavorazione delle carni.
2
Il Laboratorio cantonale7) e l'Ufficio veterinario cantonale8) elaborano un elenco
delle aziende di trinciatura e di lavorazione che devono essere controllate dall'Ufficio veterinario cantonale.
Art. 13 *
…
Art. 14 *
…
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Corretto: ordinanza cantonale sull'igiene delle carni, CSC 507.400
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
3
507.100
3. Procedura penale *
Art. 15
Azione penale
1
Gli organi del controllo delle derrate alimentari hanno carattere di funzionari di polizia giudiziaria.
Art. 16
Competenza in caso di multe
1
Le multe vengono emesse dal dipartimento competente.
2
Per la procedura fanno stato le disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi
ad autorità amministrative. *
Art. 17
Sentenze penali
1
I tribunali devono trasmettere al Laboratorio cantonale 1) rispettivamente all'Ufficio
veterinario cantonale2) le sentenze in merito a violazioni della legislazione sulle derrate alimentari.
4. Disposizioni finali *
Art. 18
Disposizioni di attuazione
1
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.
Art. 19
Abrogazione di atti legislativi
1
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogati tutti gli atti legi slativi in contraddizione con essa, in particolare l'ordinanza cantonale sulla derrate
alimentari del 30 maggio 1941 3), il regolamento sul commercio dei funghi mangerecci del 30 maggio 19344) nonché l'articolo 9 capoverso 2 cifra 1 dell'ordinanza sulla procedura penale amministrativa del 28 maggio 19755).
Art. 20
Entrata in vigore
1
Il Governo determina la data dell'entrata in vigore 6) della presente ordinanza.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
Ora Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
DG 932; AGS 1958, 196
CSC 507.300
CSC 350.490
Entrata in vigore il 1° lug. 1996 con DG del 12 mar. 1996
507.100
Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione
28.02.1995
31.08.2006
31.08.2006
31.08.2006
31.08.2006
16.06.2010
Entrata in vigore
01.07.1996
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2011
Elemento
atto normativo
Art. 13
Art. 14
Titolo 3.
Titolo 4.
Art. 16 cpv. 2
Cambiamento
prima versione
abrogazione
abrogazione
modifica
modifica
modifica
Rimando AGS
2006, 5018
2006, 5018
2006, 5018
2006, 5018
2010, 4806
5
507.100
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento
atto normativo
Art. 13
Art. 14
Titolo 3.
Art. 16 cpv. 2
Titolo 4.
6
Decisione
28.02.1995
31.08.2006
31.08.2006
31.08.2006
16.06.2010
31.08.2006
Entrata in vigore
01.07.1996
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2011
01.01.2007
Cambiamento
prima versione
abrogazione
abrogazione
modifica
modifica
modifica
Rimando AGS
2006, 5018
2006, 5018
2006, 5018
2010, 4806
2006, 5018
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