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INDICE
- Prospetto dell’Iter per il riconoscimento
dell’Invalidità, Cecità, Sordita’,
Handicap, Disabile
-
INVALIDITA’
CECITA’
SORDITA’
HANDICAP
DISABILITA’
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
- Come si determina la percentuale
di Invalidità Civile
pag.
- Gazzetta Ufficiale
(Approvata con decreto del Ministero
della Sanità 5 febbraio 1992)
pag. 30
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PROSPETTO DELL’ITER PER IL RICONOSCIMENTO
DELL’INVALIDITA’, CECITA’, SORDITA’, HANDICAP, DISABILE
MEDICO CERTIFICATORE
INVIA TELEMATICAMENTE IL
CERTIFICATO MEDICO ALL’INPS E
RILASCIA AL PAZIENTE IL CERTIFICATO
ORIGINALE FIRMATO (4 FOGLI)
Il medico deve compilare
obbligatoriamente i campi
relativi ai dati anagrafici e
la diagnosi, oltre
all’inserimento dei propri
dati identificativi. Le
rimanenti componenti del
certificato sono, opzionali
(anamnesi e obiettività).
IL PAZIENTE SI RECA PRESSO UNA
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
(ANMIC,ENS, UIC,ANFASS) O PRESSO UN
PATRONATO CON IL CERTIFICATO
MEDICO ORIGINALE ED ESSI
PROVVEDERANNO A TRASMETTERE LA
DOMANDA TELEMATICAMENTE ALL’INPS
.
Le visite
vengono
effettuate presso
L’Ass di Via
Duca d’Aosta n.
11 – Gorizia
oppure presso
l’Ospedale San
Polo di
Monfalcone a
secondo del
Comune di
residenza
L’INPS, IN ACCORDO CON L’AZIENDA PER
I SERVIZI SANITARI N. 2 FISSA IL
CALENDARIO DELLE VISITE E COMUNICA
AL PAZIENTE, CON RACCOMANDATA, LA
DATA DELLA VISITA
Dal 1° gennaio 2010 la denominazione esatta
delle Commissioni Ass è Commissione
Medica Integrata ed è composta da: un
medico specialista in medicina legale con
funzioni di Presidente, due medici di cui uno
specialista nella medicina del lavoro, un
medico dell’ INPS e un rappresentate
dell’Anmic o dell’Uic o Ens o Anfass a
seconda dell’accertamento che deve fare la
commissione
Se il giudizio della
Commissione è a MAGGIORANZA in verbale
viene sospeso per ulteriori accertamenti fino
alla determinazione del giudizio definitivo che
viene effettuato dal Responsabile del Centro
Medico Legale dell’Inps tramite accertamento
sugli atti oppure dispone una visita diretta da
concludersi entro i successivi venti giorni.
Il verbale viene poi inviato al paziente con
raccomandata A.R.
Le ultime disposizione
dell’Inps permettono ai
soggetti abilitati alla
trasmissione della
domanda di modificare
la richiesta del Medico
certificatore (Invalidità,
cecità, sordità , handicap,
disabilità) aggiungendo,
ove opportuno, un
ulteriore richiesta di
riconoscimento (es.
disabilità) per i soggetti
che hanno i requisiti per
accedere a determinati
benefici.
Se il giudizio della
Commissione e
UNANIME il verbale
viene inviato
automaticamente al
paziente con raccomandata
A.R,
IL PAZIENTE DOVRA’ PRESENTARE IL GIORNO DELLA VISITA,
ALLA COMMISSIONE, IL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE,
FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DEL CODICE
FISCALE E FOTOCOPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
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Il Medico Certificatore
Per inviare Telematicamente il certificato medico per il riconoscimento dell’Invalidità Civile il
Medico deve recarsi preso gli sportelli dell’INPS con un documento di identità, codice fiscale e il
numero di iscrizione all’Ordine dei Medici.
Per la trasmissione del certificato medico seguire i seguenti passaggi:
a. Andare nel sito Inps www.inps.it
b. Nei “Servizi on-Line” ciccare “Per tipologia di utente”
c. Cliccare su “Medici Certificatori”
d. Cliccare su “Certificato medico per il riconoscimento dell’Invalidità Civile”
e. Inserire il Proprio Codice Fiscale e il Pin e cliccare su INVIA
f. Cliccare “Compila ed invia certificato medico”
g. Inserire nome e cognome del richiedente e il codice fiscale.
Il medico deve compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati anagrafici e la
diagnosi e i Codici ICD9-CM, le rimanenti componenti del certificato sono,
opzionali (anamnesi e obiettività).
Al punto in cui si richiede “Si certifica che la persona è:
O Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente un accompagnatore/non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone non in grado di deambulare
oppure scelta anche quando la persona deambula ma non è in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita ossia affetta da patologia, es. mentale, che gli impedisce di decidere autonomamente di
lavarsi, vestirsi o cucinarsi.
O Affetta da malattia neoplastica in atto.
La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la persona è affetta da patologia neoplastica a
prescindere se esegue chemioterapia o altro.
La selezione di tale dicitura fa sì che la commissione chiami a visita la persona entro 15 giorni.
O Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 Agosto 2007.
La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la patologia della persona rientra nelle 10
elencate nel D.M. e questo dà al paziente l’esclusione alle visite di revisione.
O Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sè e
per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio.
La selezione di tale dicitura deve essere fatta per le persone che richiedono la visita domiciliare. .
1. Sul Mod D Visita domiciliare :
(Accesso tramite la digitazione del tasto “Intrasportabilità”)
O Certifico che sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o
pericoloso per sè e per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio.
La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone che richiedono la visita
domiciliare e sono intrasportabili
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Il punto in cui si richiede “Il presente Certificato è rilasciato ai fine della domanda di” :
 Invalidità civile
 Cecità
 Sordità
 Handicap
 Disabilità
è scelto dal medico certificatore al fine di richiedere uno o più riconoscimenti. Si precisa però che, su
richiesta dell’utente e a vantaggio dello stesso, il soggetto abilitato alla trasmissione della domanda,
come da disposizioni dell’INPS, può integrare la domanda del Medico certificatore con un’ulteriore
richiesta di riconoscimento (Invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità) per i soggetti che hanno i
requisiti ad accedere a determinati benefici.
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I N V A L I D I T A’
Generalità
L’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce “INVALIDI CIVILI” i cittadini affetti da
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo.
Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi
civili e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
 Con il riconoscimento di invalidità dal 34% al 45%:
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie
 Con il riconoscimento di invalidità dal 46% al 66%
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni)
 Con il riconoscimento di invalidità dal 67% al 73%:
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni)
4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi)
5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi)
6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate
 Con il riconoscimento di invalidità dal 74% al 99%:
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni)
4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi)
5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi)
6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate
7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
8. Assegno di Assistenza di € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di €
4.378,27 (dai 18 ai 65 anni)
 Con il riconoscimento di invalidità dal 100%:
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni)
4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi)
5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi)
6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate
7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
8. Pensione di inabilità di € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di €
15.154,24 (dai 18 ai 65 anni)
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 Con il riconoscimento dell’Indennità di Accompagnamento:
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni)
4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi)
5. Carta Blu per il treno e l’accompagnatore non paga il biglietto
6. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi)
7. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate
8. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
9. Indennità di Accompagnamento di € 480,47 mensili senza limite di reddito e di età
 Con il riconoscimento dell’Indennità di Frequenza Legge 289/90 (da 0 a 18 anni):
1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità)
2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado)
3. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi)
4. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi)
5. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate
6. Indennità di frequenza di € 256,67 mensili con un limite di reddito lordo del minore di
€ 4.378,27
C E C I T A’
Generalità
Sono considerati “CIECHI CIVILI”, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste
dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano
riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in
entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul
lavoro o dal servizio.
Le norme in vigore distinguono i ciechi civili in :
a) Ciechi parziali: sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione di lenti (ciechi ventisimisti).
b) ciechi assoluti: sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi. Si intende cecità
assoluta la totale mancanza della vista o con mera percezione dell’ombra o della luce.
 Con il riconoscimento di Cieco Parziale (1/20 in entrambi gli occhi )
Indennità speciale ventisimisti:
1. € 185,25 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi)
Pensione ciechi civili parziali:
1. € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 0 anni in
poi)
 Con il riconoscimento di Cieco Assoluto
Indennità di Accompagnamento:
1. € 783,60 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi)
Pensione ciechi civili totali:
1. € 277,57 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 18 anni in
poi)
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S O R D I T A’
Generalità
Agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, sono considerati sordomuti i
minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia
impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica
o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Secondo la scienza medica, il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento del
dodicesimo anno di età. Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio
parlato l’ipoacusia che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.
Il requisito della soglia uditiva, presa in considerazione dalla Commissione dell’ASS, è da
considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le
frequenze 500,1000,2000 Hz nell’orecchio migliore se il richiedente non ha superato il dodicesimo
anno d’età e, 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000,2000 Hz nell’orecchio migliore se si
ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, dimostrando però con un audiogramma eseguito prima del
compimento dei 12 anni che l’ipoacusia era già insorta.
Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l’epoca
dell’insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, viene effettuata una valutazione
secondo i criteri dell’invalidità.
 Con il riconoscimento di Sordomuto:
Indennità di Comuncazione:
1. € 239,97 mensili senza limite di reddito e da 0 anni in poi
Pensione Sordomuti:
2. € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 18 ai 65
anni.
3.
H A N D I C A P (L. 104/92)
Generalità
La Legge 104/92 contiene le norme generali sul problema dell’assistenza e dell’integrazione
sociale dei minorati civili, da tempo all’attenzione delle forze politiche e sociali. Questa legge
interviene nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
E’ da precisare che il riconoscimento dell’invalidità viene effettuato valutando la
menomazione in forma percentuale di perdita della capacità lavorativa; lo stato di handicap è invece
considerato come condizione per fruire degli interventi contemplati da tale legge.
I soggetti aventi diritto alle prestazioni della legge sono le persone handicappate che
presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione sociale o di integrazione lavorativa tali da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione, da ridurre l’autonomia personale in modo da
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rendere necessario un intervento assistenziale permanente, da condizionare ridotte o impedite capacità
motorie permanenti.
Criteri di valutazione e verbale di visita
La Commissione accerta le minorazioni determinanti le difficoltà e redige il verbale conferendo
all’invalido una determinata situazione di Handicap, e precisamente:
a) Situazione di handicap di cui al comma 1. Art. 3 della Legge 104/92, oppure
b) Situazione di handicap grave di cui al comma 3. Art. 3 della Legge 104/92.
Elenchiamo di seguito alcune delle agevolazioni previste con il riconoscimento di handicap o
handicap grave.
a) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI “SITUAZIONE DI HANDICAP
DI CUI AL COMMA 1. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92”,
 Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE
I pubblici dipendenti che hanno avuto il riconoscimento di:
 Portatore di Handicap e
 riconoscimento di Invalido Civile con una percentuale di a 2/3,
hanno la precedenza dell’assegnazione della sede di servizio all’atto dell’assunzione nella pubblica
amministrazione, la precedenza nei trasferimenti a domanda e il divieto di trasferimento d’autorità. Il
diritto al trasferimento può essere esercitato nell’ambito delle sedi vacanti pubblicate nel bollettino
ufficiale dell’amministrazione.
 Agevolazioni per gli esami di CONCORSO o di ABILITAZIONE
Per consentire al soggetto Portatore di Handicap di sostenere prove di esame nei concorsi pubblici o
per abilitazione alle professioni, in condizioni di parità con i soggetti normodotati è previsto l’uso
degli ausili necessari in relazione alle proprie patologie, nonché la concessione di tempi aggiuntivi
eventualmente necessari.
L’indicazione di detti ausili e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi è fatta dagli interessati nella
domanda di partecipazione al concorso o all’esame di abilitazione in cui allega anche il verbale di
Portatore di Handicap.
 Diritto all’ISTRUZIONE e all’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il soggetto Portatore di Handicap ha il diritto di accesso con un’età inferiore a tre anni, all’asilo nido e
poi, nella scuola pubblica dell’obbligo fino all’università.
Il diritto di accesso consente di usufruire delle seguenti agevolazioni:
- Il loro inserimento avviene nelle classi normali,
- facilitazioni per la loro frequenza nelle scuole medie superiori e universitarie,
- trasporto è gratuito dall’abitazione alla scuola,
- idonei accorgimenti per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche che
impediscono la frequenza,
- l’assistenza scolastica con insegnati di sostegno, l
- a dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni forma di ausilio tecnico.
 Diritto di accesso agli alloggi dell’Ater predisposti per i disabili
B) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI “SITUAZIONE DI HANDICAP
GRAVE DI CUI AL COMMA 3. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92”
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Agevolazioni economiche e non rilasciate dal Comune di residenza
 Secondo alcune disposizioni Regionali del FVG il Comune di residenza assegna dei contributi
economici o promuove interventi di assistenza alle famiglie che hanno in casa portatori di
handicap grave.
Le domande vanno presentate agli Assistenti Sociali presso il proprio comune di residenza.
 Diritto di accesso agli alloggi dell’Ater predisposti per i disabili
 Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE
 Un pubblico dipendente o privato che ha avuto il riconoscimento di Portatore di Handicap grave
ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso.
 Un familiare, con rapporto di lavoro pubblico dipendente o privato, che assiste con continuità un
parente o affine fino al terzo grado Portatore di Handicap grave, ha diritto di scegliere, ove
possibile, la sede più vicina al domicilio del portatore di Handicap.
 Agevolazione nella concessione dei PERMESSI LAVORATIVI
Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, è prevista la concessione di
permessi ai familiari lavoratori che assistono una persona Portatore di Handicap grave e anche allo
stesso Portatore di Handicap, e precisamente:
 I FAMILIARI, soggetti del diritto, del Portatore di Handicap grave usufruiscono dei seguenti
vantaggi:
1) La madre lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro per poter assistere il figlio che è in
situazione di gravità. Tale diritto si esercita in forma diversa a seconda che il figlio sia di età inferiore
a tre anni oppure abbia superato tale età.
Se il figlio è di età inferiore a tre anni la madre ha diritto all’astensione dal lavoro per tutto il periodo,
cioè fino al compimento di detta età. In alternativa a detta astensione e sempre fino tre anni, la madre
può chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero, ridotto ad una
sola ora nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore a sei ore giornaliere.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a tre
giorni di permesso mensile, questo permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età
del figlio. Il permesso di tre giorni, su richiesta dell’interessato, può essere frazionato anche in ore.
Il diritto della madre, se il figlio è minorenne, spetta anche se il padre non lavora e se nella famiglia vi
sono altri soggetti in grado di prestare assistenza. Questo criterio si applica anche se il figlio è
maggiorenne purché conviva con la madre. Se il figlio maggiorenne non convive con la madre, il
diritto di usufruire a permessi è subordinato alla condizione che essa presti assistenza al figlio con
continuità ed esclusività.
Alla madre legittima è equiparata la madre adottiva o affidataria.
2) Il padre lavoratore usufruisce dei permessi nelle varie forme previste (prolungamento del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro o, due ore al giorno fino a tre anni di vita del figlio handicappato
grave o, tre giorni mensili dopo il compimento di età) in alternativa però o rinuncia della madre. Le
condizioni previste per usufruire di tali permesso sono le stesse concesse per la madre, ossia: rapporto
di lavoro dipendente, figlio minore o maggiorenne convivente con il padre, figlio maggiorenne che
non convive ma è nella condizione di prestare assistenza al figlio con continuità ed esclusività.
3) I parenti e gli affini entro il terzo grado usufruiscono del permesso di tre giorni mensili dopo il
compimento del terzo anno di età a condizione che il parente sia lavoratore dipendente e presti
all’handicappato assistenza continua e in via esclusiva. E’ evidente che il diritto dei parenti e affini è
subordinato alla condizione che non vi siano né madre, né padre della persona handicappata, ovvero
che, pur essendoci, siano nella materiale impossibilità di provvedere all’assistenza del figlio.
4) Il coniuge lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso mensile, o su richiesta dell’interessato in
ore.
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 IL TITOLARE Portatore dell’handicap grave usufruisce dei seguenti vantaggi:
1) Se il soggetto ha un rapporto di lavoro dipendente, può essa stessa fruire sia dei permessi di due
ore giornaliere, sia (alternativamente) dei permessi di tre giorni al mese retribuiti.
Se il lavoratore handicappato, pur beneficiando di permessi per se stesso, ha effettiva necessità di
essere assistito da un familiare lavoratore, a quest’ultimo possono essere concessi giorni di permesso
retribuiti purché nel nucleo familiare non vi sia altro familiare non lavoratore in condizione di prestare
assistenza.
 CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI
Il genitore, i fratelli o sorelle (quando i genitori sono deceduti o impossibilitati a prestare assistenza) e
il coniuge della persona con Handicap possono richiedere due anni di congedo straordinario
retribuito.
 Agevolazioni nel settore AUTO
I beneficiari di tale agevolazione sono:
I Titolari di Patente di Gli Invalidi con le seguenti
Guida Speciale che hanno i caratteristiche:
veicoli obbligatoriamente Affetti da grave limitazione
adattati, possono usufruire della
capacità
di
delle seguenti agevolazioni: deambulazione o affetti da
pluriamputazioni e inoltre
riconosciuti con l’Handicap
grave ai sensi del comma 3,
dell’art. 3 della legge n.
104/92, di cui parleremo
nel capitolo VI possono
usufruire delle seguenti
agevolazioni:
 Detrazioni IRPEF pari al
19% per l’acquisto e la
riparazione dell’auto, escluse
quelle
di
ordinaria
manutenzione.
 Detrazioni IRPEF pari al
19% per l’acquisto e la
riparazione dell’auto, escluse
quelle
di
ordinaria
manutenzione.
I Familiari degli invalidi
con
le
seguenti
caratteristiche:
Avere fiscalmente a carico
il familiare invalido che è
stato
riconosciuto con
l’Handicap grave, ai sensi
del comma 3, dell’art. 3
della legge n. 104/92, di cui
parleremo nel capitolo VI
possono usufruire delle
seguenti agevolazioni:
 Detrazioni IRPEF pari al
19% per l’acquisto e la
riparazione dell’auto, escluse
quelle
di
ordinaria
manutenzione.
 Applicazione dell’IVA
 Applicazione dell’IVA
 Applicazione dell’IVA
pari al 4% per l’acquisto di pari al 4% per l’acquisto di Pari al 4% per l’acquisto di
auto.
auto.
auto.
 Esenzione dalle
IMPOSTE di
TRASCRIZIONE sui
passaggi di proprietà al PRA.
 Esenzione dalle
IMPOSTE di
TRASCRIZIONE sui
Passaggi di proprietà al PRA.
 Esenzione dalle
IMPOSTE di
TRASCRIZIONE sui
Passaggi di proprietà al PRA.
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D I S A B I L I T A’ (L. 68/99)
Generalità
L’inserimento lavorativo è uno dei problemi più importanti per gli invalidi, i quali con
l’esplicazione di una attività lavorativa possono superare o almeno ridurre lo stato di emarginazione e
di isolamento in cui spesso vivono e sentirsi utili all’interno della famiglia e della società.
La precedente legge del 2 aprile 1968, n. 482 disciplinava l’inserimento lavorativo con
l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento ma, l’atteggiamento di diffidenza dei datori di lavoro
privati verso la categoria dei disabili ha reso necessaria una riforma del sistema.
La riforma del collocamento obbligatorio è stata attuata con legge 12 marzo 1999 n. 68 ed è
entrata in vigore a gennaio del 2000. Obiettivo fondamentale della nuova legge è collocare il disabile
iscritto, presso la Provincia di Gorizia Servizio del Lavoro (ex Collocamento) nelle liste speciali al
posto giusto perché possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative.
La commissione dell’Azienda Sanitaria redige una relazione conclusiva con la specificazione delle
capacità lavorative della persona e delle sue positive potenzialità con l’indicazione delle linee
progettuali da attuare per il collocamento mirato (con o senza interventi di supporto, con l’utilizzo o
meno di strumenti tecnici, previo percorso formativo propedeutico, ecc).
Una copia del verbale viene anche inviato alla la Provincia al Servizio del Lavoro e il Comitato
Tecnico stabilisce poi il percorso lavorativo che il Disabile deve seguir per un inserimento lavorativo
mirato presso aziende o enti pubblici.
Categorie protette
Le disposizioni della nuova legge si applicano:
1) Agli invalidi civili in età lavorativa con il riconoscimento del 46%;
2) Ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi
gli occhi, con eventuale correzione;
3) Ai sordomuti, colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
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Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione
sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3.
Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo
2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali
intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.
L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia
personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata
accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e
validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata
acquisita agli atti o non più reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite
di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione
sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore
dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti
acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di
integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.
1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o
ventilazione meccanica.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.
Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non
trapiantabile.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione prognostica.
Indicazione di trattamento dialitico in corso.
4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti
inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità
motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
13
5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o
gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o
periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Persistente compromissione neurologica.
Referti di esami specialistici.
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Stadiazione internazionale della specifica patologia.
Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al
punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale
combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o
articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie
al trattamento.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e
qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di
protesi, ortesi e/o ausili.
9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione
d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel
presente elenco.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione prognostica
Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e
della vita di relazione.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia
personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze
affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.
11) Deficit totale della visione.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione
dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV
destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o
diagnostica con neuroimmagini.
12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave
14
compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi
15
COME SI DETERMINA LA PERCENTUALE DI
INVALIDITA’ CIVILE
Per la determinazione del grado di invalidità si applica la tabella indicativa delle percentuali
di invalidità elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e approvata con decreto del Ministero della
Sanità 5 febbraio 1992.
La tabella di cui al citato decreto 5 febbraio 1992 consta di cinque parti:
- la prima indica le modalità d’uso;
- la seconda definisce i livelli di deficit funzionale dei vari apparati, individuati secondo criteri di
classificazione internazionale;
- la terza parte comprende il tabellario, costituito da una tabella ordinata in fasce o in misura fissa
e da una tabella ordinata per apparati; in ciascuna fascia sono elencate le minorazioni
specificamente individuate, alle quali è attribuito un valore percentuale fisso o, nei soli casi in
cui ciò è possibile, un valore espresso in fasce percentuali di dieci punti;
- la quarta parte contiene l’elenco delle menomazioni ordinate per funzioni, in correlazione con i
numeri di codice della classificazione internazionale delle menomazioni dell’OMS;
- la quinta parte, infine, indica i criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative.
La tabella è entrata in vigore il 12 marzo 1992.
(Nella presente dispensa è riportata la tabella nella sue varie parti, con esclusione della IV e V
parte sembrando più utile il tabellario per apparati che contiene l’elenco completo delle
menomazioni con i numeri di codice e con i valori in misura fissa e in misura percentuale).
5 - Verbale di visita
Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione redige il verbale di invalidità di visita, dal
quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella
globale.
In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non
è valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma è considerato nella sua incidenza reale sulla
invalidità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a
scalare individuata con il decreto che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di
invalidità (5 febbraio 1992).
La tecnica valutativa a scalare si basa sul seguente criterio:
1) si determina la percentuale relativa alla prima minorazione (ad esempio, 60%)
2) si calcola la validità residua (nell’esempio: 100-60=40%)
3) si determina la percentuale relativa alla seconda minorazione (ad esempio 15%)
4) si applica quest’ultima percentuale alla validità residua della prima menomazione (15% del
40%=6%)
5) si somma quest’ultimo risultato alla percentuale della prima menomazione (60%+6%=66%).
In altre parole, indicando con P1 e P2 le percentuali delle due minorazioni, la percentuale totale PT
è data dalla formula:
PT = P1 + P2 - P1 x P2
100
Nello stesso modo si procede nel caso di più di due minorazioni.
Nel caso in cui la commissione giudichi che la minorazione riscontrata sia suscettibile di
modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l’invalido
dovrà essere sottoposto a nuova visita (es. Rivedibile dopo due anni).
16
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
APPROVAZIONE DELLA
NUOVA TABELLA
INDICATIVA DELLE PERCENTUALI
D’INVALIDITA’
PER LE MINORAZIONI E
MALATTIE INVALIDANTI
Approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992
Pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 26 febbraio 1992
E modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1° luglio 1994).
PARTE I
- Modalità d’uso
PARTE II
- Indicazioni per la valutazione dei deficit Funzionali
- Tabella dei deficit uditivi
- Tabella dei deficit visivi binoculari
PARTE III
- Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati
17
PARTE I
MODALITA’ D’USO DELLA NUOVA TABELLA D’INVALIDITA’
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa
secondo i criteri della normativa vigente.
Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo- funzionale e
dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è
attribuita una determinata percentuale fissa, sia infermità il cui danno
funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della
capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di
più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile
valutarne il danno con criterio analogico rispetto quelle tabellate.
Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3, e art. 2, comma
2, D.L. 23 novembre n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità
di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia
anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta
semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti,
quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa
utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente
alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia
percentuale che la comprende, quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio
analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub ).
Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono
calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati alle
lettere a), b), e c). di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple
per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di
menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo
stesso apparato. In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici,
degli arti, ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a
valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole
percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale
anatommo-funzinale dell’organo o dell’apparato.
18
A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono
considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e l 10%, purché non concorrenti tra loro o minorazioni da
elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra
loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si
esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali
IT = IP1 + IP 2 – (IP1 X IP2)
dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita
del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il
risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15) – (0,20x0,15) = 32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo
stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di
calcolo combinato di cui ogni commissione potrà opportunamente disporre.
Le competenti commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di
apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione delle gravità del danno
funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità del danno
funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione
che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità
lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: dati anagrafici,
qualifica professionale, attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; anamnesi
familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), esame obiettivo completo, accertamenti di
laboratorio e strumentali; diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1, comma 3, D.L. 509;
prognosi, con particolare riguardo all’eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale
percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella e, in caso di menomazioni
multiple, valutazione complessiva, se trattasi di concorso di invalidità, ovvero valutazione ottenuta
mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui
sopra, se trattasi di coesistenza d’invalidità; possibilità di applicazione di protesi ed eventuale
variazione percentuale ad essa connessa. La commissione dovrà indicare il codice di riferimento
corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata
(art. 2, comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS.
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della commissione sulla ricorrenza dei requisiti per
l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L.
508/1988, e infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 del
D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1, comma 3, della legge 508/1988.
19
PARTE II
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT FUNZIONALI
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale
definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro
classi di deficit:
Prima classe: La persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua
attività fisica ordinaria
Seconda classe: la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria; il soggetto
può svolgere un’attività fisica di lieve entità.
Terza classe: la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica; il soggetto può
svolgere solo un’attività fisica sedentaria.
Quarta classe:il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni,
cianosi e dolore di tipo anginoso.
APPARATO RESPIRATORIO
Insufficienza respiratoria:
lieve: dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e crporatura riesce a
compiere; test di funzionalità respiratoria:
a) CV/VEMS% min. 85 magg. 75%
b) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 25 magg. 22
c) Compl. cardiache assenti
media: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di funzionalità respiratoria:
d) CV/VEMS% min. 65 magg. 55%
e) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 20 magg. 18
f) Compl. cardiache assenti
grave: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di funzionalità respiratoria:
g) CV/VEMS% min. 45 magg. 40%
h) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) 15
i) Compl. cardiache presenti.
La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima,
tale da comportare l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
APPARATO DIGERENTE
Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettanti classi,
identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni
morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si
fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.
Prima classe :
la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi
dolorosi salutari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del
peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed
alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere
residuati disturbi funzionali o disordini del transito.
20
Seconda classe:
la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non
continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10%
del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.
Terza classe: si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti,
trattamento medicamentoso continuativo e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed
il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili
disordini del transito intestinale. Apprezzabili ripercussioni socio – lavorative.
Quarta classe: alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento
medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso
superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito
intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.
APPARATO URINARIO
Insufficienza renale:
lieve (clearance creatinina inf. 80ml sup. 40ml/m);
media (clearance creatinina inf. 40ml sup. 20ml/m);
grave (clearance creatinina inf. 20ml/m);
gravissima (clearance creatinina inf. 20ml/m associata a complicanze metaboliche e pressorie).
APPARATO ENDOCRINO
Prima classe: diabete mellito tipo 2° (non insulino-dipendente) con un buon controllo metabolico
(tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200/dL)
Seconda classe: diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso
glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL)
Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche
rilevabili solo con esami strumentali.
Terza classe: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso
glicemico a digiuno mg150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200 dL) con
iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed
una buona osservanza da parte del paziente).
Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e7o macroangiopatiche con
sintomatologia clinica di medio grado (es. retinopatia non poliferante e senza
maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatina ad azotemia
normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici, ecc.)
Quarta classe: diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o; b)
retinopatia poliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o; c) arteriopatia ostruttiva
con grave “claudicatio” o amputazione di un arto.
Indice di massa corporea espresso dalla formula IMC = p/h2, dove “p” = peso
espresso in kg. ed “h” = altezza espressa in metri.
APPARATO LOCOMOTORE
Per quanto attiene gli arti superiori, i danni stimati in tabella si riferiscono all’arto dominante.
Qualora il danno riguardi l’arto non dominante, il valore fisso indicato dovrà essere diminuito nella
misura da uno fino a cinque punti percentuali.
APPARATO NERVOSO E PSICHICO
Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi periferici, malattie muscolari):
21
a) lieve; vince la forza di gravità. Il soggetto cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza
contro resistenza; movimenti fini delle dita conservati con modesta riduzione funzionale;
b) media: vince la forza di gravità. Il soggetto cammina solo con appoggio, non vince una
resistenza al movimento; movimenti delle dita conservati ma con notevole riduzione funzionale
tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di precisione;
c) grave: non vince la forza di gravità. I movimenti delle dita sono impossibili.
La stessa valutazione va seguita per i deficit di forza presenti nei casi di emiparesi, con riferimento
particolare all’arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e nei casi di
tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti.
Deficit cerebrale:
a) lieve: tremore intenzionale che consente la prensione atassia del tronco e degli arti compatibile
con la deambulazione senza appoggio;
b) medio: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficoltà, atassia del tronco e
degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute;
c) grave: Tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti
incompatibili con la deambulazione.
Deficit extrapiramidale:
a) lieve: buon compenso con terapia;
b) medio: compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la
prensione; ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la
deambulazione;
c) grave: grave scompenso sotto terapia regolare; tremore posturale; ipertono extrapiramidale;
bradicinesia; movimenti involontari che impediscono una normale attività.
Disturbi sensitivi: se isolati, hanno rilevanza purché interessino in particolare porzioni distali,
limitino le attività quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante esami
neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.
Deficit delle funzioni cognitive:
1) disturbo del linguaggio:
a) lieve: la produzione orale e/o scritta veicola una quantità ridotta di informazioni per la
presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anormie, per la produzione di un numero
elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo, sul piano del significato, o per la
produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale è
conservata; la comprensione di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; la
comprensione di parole isolate è normale o solo lievemente compromessa;
b) medio: la comunicazione linguistica è notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la
produzione di linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantità sufficiente di
parole adeguate al contesto comunicativo nell’ambito di un linguaggio fluente ma contenente
numerosi termini generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficoltà nella
comunicazione gestuale; la comprensione di parole o di frasi nelle modalità orale è/o scritta è
compromessa;
c) grave: la comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che
contengono solo pochi termini adeguati al contesto comunicativo o in sequenza di termini
incompatibili (neologismi); la comprensione di parole e di frasi è gravemente compromessa o
è sostanzialmente abolita.
2) disturbo di analisi visivo-spaziale:
a) lieve: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte del corpo e dello spazio
controlaterale al lato della lesione;
b) grave: il paziente trascura pressoché sistematicamente parte del corpo e dello spazio
controlaterale al lato della lesione.
22
3) deficit di memoria:
a)
lieve: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo occasionalmente
con le attività della vita quotidiana;
b)
medio: deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con
le attività della vita quotidiana;
c)
grave: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria autobiobiografica, presenza
di disorientamento spazio temporale.
Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale
dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.
4) disturbi del comportamento:
a) lievi: riduzione incostante dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o modico aumento
dell’irritabilità, e/o occasionali accessi di comportamento violento non interpretabili come
reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in misura significativa con la
possibilità di una vita di relazione sostanzialmente normale;
b) medi: frequente riduzione dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento
significativo
dell’irritabilità, e/o frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come
reazioni a
stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilità di una
vita di
relazione normale;
c) gravi: riduzione stabile dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa; sistematica instabilità del
tono
dell’umore; frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a
stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di relazione.
Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno
organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatolofici e/o
neuropsicologici.
5) deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva:
a)
lieve: deficit della memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni:
disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi insorti
approssimativamente insieme ad altri segni;
b)
media: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media,
autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana,
c)
grave: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave,
disturbi del comportamento, dipendenza da latri per le necessità personali della vita
quotidiana, disturbi sfinterici.
6) deficit della funzione psichica:
a)
lieve: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a
seguito di stress psichici; capacità al lavoro proficuo conservata, senza necessità di
supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i
giorni;
b)
media: QI accertato mediante testo di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a
seguito di stress psichici lievi; capacità al lavoro proficuo conservata, ma con necessità di
supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali più semplici;
necessità di un tutore o di un’assistenza sociale adeguata per i problemi più complessi;
c)
grave: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e
frequenti; farmacoterapia con necessità di controlli frequenti e terapia psicologica di
appoggio; capacità al lavoro proficuo abolita; necessità di un tutore o di un’assistenza
sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.
23
APPARATO UDITIVO
Ipoacusie.
Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 275dB dovranno essere valutate
utilizzando la tabella a pag. 39, i cui valori percentuali derivano da una semplificazione e
rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per le perdite uditive
monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing secondo il metodo
A.M.A. 1961.
Alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%, alla sordità
bilaterale totale un grado del 58.5%. Lì dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri
decimali con frazione di mezzo punto sarà a discrezione della commissione, caso per caso, attribuire
mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio, il punteggio di 58.5 può essere
portato a 59 o 58).
Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo
(ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neurosensoriali con timpanogramma
patalogico, malattie di Ménière, ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno un
anno, mediante l’esecuzione di almeno tre esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il
punteggio deriverà dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre è raccomandata la revisione ogni
tre anni.
La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio
nudo, cioè senza protesi.
Ciò per numerosi motivi:
a) non è possibile valutare l’efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di
allenamento e adattamento variabile da caso a caso;
b) la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo
libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero
con risposte in cuffia;
c) l’unico test valido per verificare la resa protesica è l’audiometria vocale effettuabile solo in
pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità di misura dB
SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi
legati all’impiego del campo libero di cui si è già accennato;
d) la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della
commissione della correttezza sia della prescrizione che dell’applicazione della protesi;
e) notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del vantaggio
prodotto dall’uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici
che comportano l’impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficoltà di usarle durante
il lavoro, l’affaticamento uditivo ecc;
f) appare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilità o meno di applicazione
di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare
una limitata riduzione del punteggio di invalidità;
g) la riduzione dell’invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella tabella in 9
punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB nell’orecchio migliore; per cui
partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 275 dB difficilmente protesizzabili a cui è
riconosciuta una invalidità del 65% si passa alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 275 dB
nell’orecchio migliore in cui la protesizzazione è possibile e a cui è riconosciuta una invalidità
fino a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile è
stato fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una
riduzione di 9 punti proprio in base alla possibilità dell’applicazione di un apparecchio protesico
che può garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell’apparato uditivo.
Nei casi in cui non è possibile utilizzare l’audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi
valori espressi di dB HTL, ma solo test obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi in
valori espressi in dB SPL la tabella può essere impiegata ne seguente modo:
24
a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia
ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL;
b) somma della perdita di dB HTL sulle tre frequente 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati
impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza;
c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia
impiegato un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzati in frequenza.
Ai fini della concessione della indennità di comunicazione la dizione “sordo prelinguale”, di
cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di
“sordomuto” di cui all’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (“… si considera sordomuto il
minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che
gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”).
Viene precisato quanto segue:
a) ai fini dell’applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell’”età evolutiva”
va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età;
b) la locuzione “che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato” deve
essere intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale
apprendimento del linguaggio parlato; i fattore che in una ipoacusia possono rendere
difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi:
primi, tra tutti, l’epoca di insorgenza dell’ipoacusia in relazione dell’età evolutiva di cui al
precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). altri fattori
importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in sede normativa sono la
precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della
famigli ed altri ancora;
c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l’ipoacusia che
dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:
- pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000Hz nell’orecchio migliore
qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo ano d’età;
- pari o superiore a 75 dB di media qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d’età
purché sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.
A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati
cronologici ceri, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei
poteri comunicativi nel loro insieme da uri si possa desumere un’origine audiongena delle
alterazioni fonolinguistiche presenti.
L’esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell’indennità devono
essere effettuati dopo il compimento del primo anno d’età.
L’esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente
un’attestazione di attendibilità dell’esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico
esaminatore.
Le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi
dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per
l’invalidità civile.
L’esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente,
deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano
chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo,
ecc.).
d) i beneficiari dell’indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici
anni d’età a causa di perdita uditiva inferiore a 75dB di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 Hz sull’orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al
compimento di detta età.
25
In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia
dimostrabile un’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, verrà
effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile.
Ai fini della concessione della pensione di cui all’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una
ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull’orecchio
migliore, fermo restando gli altri requisiti previsti dalla legge sunnominata.
Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguare devono essere effettuati da medici
specialisti in otorinolaringoiatra o in audiologia o in foniatria.
I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino
valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati), questi dovranno debitamente
essere convertiti in dB HTL.
APPARATO VESTIBOLARE
Il deficit vestibolare unilaterale è ben compensato se è presente: lieve vertigine nell’oscurità, esame
clinico normale o lieve instabilità, areflessia calorica unilaterale, prova pendolare o rotatoria
simmetrica.
Il deficit vestibolare unilaterale è mal compensato se esistono turbe verigino posturali persistenti in
cambiamenti e di posizione od oscurità, esame clinico con uno o più reperti positivi (nistagmo,
prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria
senza compenso, asimmetrica, mal organizzata.
Il deficit vestibolare è bilaterale se esistono turbe obiettive dell’equilibrio, nistagno latente,
Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata,
disorganizzata o con traccia RNG quasi assente.
Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta. Risulta disturbata la
deambulazione e il lavoro. E’ presente un quadro simil-menierico o fistola labirintica. Le prove
strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi.
Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili
elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito e altri
sintomi neuro-vegetativi). Frequente l’associazione con ipoacusie di tipo misto o neurosensoriale.
In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Ménière.
Data la possibilità di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dell’evento che ha
determinato il danno e data anche la possibilità di evoluzione nel tempo del quadro patologico,
viene fatta raccomandazione di:
1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo
costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione
definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell’invalidità;
2) effettuare una revisione ogni tre anni.
Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali anche
le prove caloriche, pendolari o rotatorie. L’esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con
tracciato ENG rende non indispensabile l’esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. E’
comunque raccomandabile sempre l’esecuzione di entrambi i tipi di esami a meno che non
sussistono chiare controindicazioni alla prova termica (per es. otite media a timpano aperto).
APPARATO VISIVO
La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione o meno che l’anisotropia sia tale che la
lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; in tal caso si devono aggiungere cinque punti
percentuali.
Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisto
devono essere valutate a parte.
26
La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella a pag. 40, nella
quale l’acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per occhio e verticale per
l’altro. Al punto d’incontro delle due colonne, si legge la percentuale d’invalidità.
E’ importante sottolineare che l’acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo.
PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMATICA
Per le infermità che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidità aumenta in
proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione.
TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI
PUNTEGGIO % DI INVALIDITA’
70-80
0
85-95
1
4,5
100-110
2
6
9
115-125
3
7
10
13,5
130-140
4,5
8
11
15
18
145-155
6
9
12
16
19
22,5
160-170
7
10
13,5
17
20
24
27
175-185
8
11
15
18
21
25
28
31,5
190-200
9
12
16
19
22,5
26
29
33
36
200-215
10 13,5
17
20
24
27
30
34
37
40,5
220-230
11
15
18
21
25
28
31,5
35
38
42
45
235-245
12
16
19
22,5
26
29
33
36
39
43
46
49,5
250-260
13,5 17
20
24
27
30
34
37
40,5
44
47
51
54
265-275
15
21
25
28
31,5
35
38
42
45
48
52
55
18
58,5
27
TABELLA PER LA VALUTAZIONE
DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI
VISUS
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20
Meno di
1/20
9/10
a
8/10
0
2
3
5
7
10
15
20
7/10
a
6/10
2
3
5
7
10
15
20
30
5/10
a
4/10
3
5
7
10
15
20
30
40
3/10
5
7
10
15
20
30
40
60
2/10
7
10
15
20
30
40
60
70
1/10
10
15
20
30
40
60
70
80
1/20
15
20
30
40
60
70
80
100
Meno di
1/20
20
30
40
60
70
80
100
100
28
PARTE III
TABELLA DELLE PERCENTUALI D’INVALIDITA’
ORDINATA PER APPARATI
(N.B. La tabella riporta per ciascuna menomazione un numero di codice a quattro cifre, delle quali le prime due sono
quelle della classificazione internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e le altre due rappresentano un
numero di codice italiano riferito alle singole cause)
Apparato cardiocircolatorio
cod.
Apparato cardiocircolatorio
6001
6002
6409
6410
6414
6415
6416
6441
Angina pectoris stabile
Aritmie gravi; pace-maker non applicabile
Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi
Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi
Stenosi congenita della polmonare grave (III classe NYHA)
Stenosi o coartazione aortica congenita moderata (II classe NYHA)
Stenosi o coartazione aortica congenita serrata (III classe NYHA)
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve
(I classe NYHA)
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata
(II classe NYHA)
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave
(III classe NYHA)
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima
(IV classe NYHA)
Coronaropatia lieve (I classe NYHA)
Coronaropatia moderata (II classe NYHA)
Coronaropatia grave (III classe NYHA)
Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA)
Stenosi congenita della polmonare moderata (II classe NYHA)
Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa
Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo
esigenze fisiologiche
Trapianto cardiaco in assenza di complicanze
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6453
9201
9202
9328
cod.
6003
6004
6005
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6403
6404
6405
6406
min. max. fisso
Apparato respiratorio
Asma allergico estrinseco
Asma intrinseco
Enfisema lobare congenito
Rinite cronica atrofica
Rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale
Rinite cronica vasomotoria o allergica
Sinusite cronica con reperto RX significativamente positivo
Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o
insufficienza respiratoria lieve
Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o
insufficienza respiratoria moderata
Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o
insufficienza respiratoria grave
Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o
insufficienza respiratoria e dispnea a riposo
Bilobectomia
Bronchiectasia acquisita
Bronchiectasia congenita
Bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi
0
0
60
0
0
71
0
0
0
0
80
0
0
25
35
0
50
75
21
30
0
41
50
0
71
80
0
0
11
41
71
0
31
31
0
20
50
80
0
40
40
100
0
0
0
100
0
0
21
71
30
80
0
0
min. Max. fisso
21
0
0
1
11
1
0
30
0
0
10
20
10
0
0
35
11
0
0
0
15
11
20
0
41
50
0
81
90
0
0
0
0
21
0
0
0
0
30
0
100
61
35
0
80
pleurici con
pleurici con
pleurici con
pleurici con
29
6407
6413
6431
6449
6455
6456
6468
6469
6470
9329
Bronchite asmatica cronica
Cisti broncogene o polmonari congenite
Fibrosi polmonare interstinziale diffusa idiopatica
Ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale
Malattia polmonare ostruttiva cronica – prevalente bronchite
Mallaaatia polmonare ostruttiva cronica – prevalentente enfisema
Pneumonectomia
Pneumonectomia con insufficienza respiratoria media
Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave
Sarcoidosi in trattamento
cod.
Apparato digerente
6101
6408
6411
Emorroidi
Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale
Cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica
intermittente)
Cirrosi epatica con ipertensione portale
Coleocisto – digiunostomia – esiti
Colite ulcerosa (III classe)
Colite ulcerosa (IV classe)
Diverticolosi del colon (II classe)
Diverticolosi del colon (III classe)
Epatite cronica attiva
Epatite cronica attiva autoimmune
Epatite cronica attiva nell’infanzia
Esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmativa congenita
Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (II classe)
Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (III classe)
Fistola ano-rettale
Fistola gastro-digiuno-colica (II classe)
Fistola gastro-digiuno-colica (III classe)
Fistola gastro-digiuno-colica (IV classe)
Gastroenterostomia – neostoma funzionale (II classe)
Gastroenterostomia – neostoma funzionale (III classe)
Lobectomia epatica destra
Ulcera gastrica o duodenale (II classe)
Ulcera gastrica o duodenale (III classe)
Morbo di Crohn (I classe)
Morbo di Crohn (II classe)
Morbo di Crohn (III classe)
Morbo di Crohn (IV classe)
Pancreatite cronica (I classe)
Pancreatite cronica (II classe)
Pancreatite cronica (III classe)
Pancreatite cronica (IV classe)
Procidenza del retto
Prolasso del retto
Sindrome postprandiale da gastrectomia (I classe)
Sindrome postprandiale da gastrectomia (II classe)
Ano iliaco sn.
Megacolon – colostomia (II classe)
Megacolon – colostomia (III classe)
Esafagostomia cervicale e gastrostomia
Sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale
6412
6417
6418
6419
6420
6421
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6452
6454
6455
6458
6459
6460
6461
6464
6465
6466
6467
6471
6472
6484
6485
8201
8203
8204
8205
9334
0
31
0
41
0
0
0
0
0
0
0
40
0
50
0
0
0
0
0
0
45
0
95
0
75
65
45
80
100
41
min. max. fisso
0
0
0
0
10
21
0
71
0
41
61
21
41
0
0
71
1
21
41
0
21
41
61
21
0
0
0
21
0
21
41
61
0
21
41
61
0
0
0
11
0
21
41
0
41
0
80
0
50
70
30
50
0
0
80
10
30
50
0
30
50
70
30
0
0
0
30
0
30
50
70
0
30
50
70
0
0
0
20
0
30
50
0
50
95
0
9
0
0
0
0
51
70
0
0
0
0
10
0
0
0
0
41
35
10
0
15
0
0
0
10
0
0
0
8
5
10
0
41
0
0
80
0
30
cod.
Apparato urinario
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6401
6402
6422
6423
6438
6439
6440
6450
6451
6462
6463
Stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili)
Cistectomia con derivazione del sigma
Cistite cronica
Prostatite cronica o ipertrofia prostatica
Ritenzione urinaria cronica con catetere e permanenza
Ritenzione urinaria cronica con catetere saltuario
Ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale)
Megavescica
Agenesia di un rene non complicata
Anomalie non complicate della pelvi renale
Duplicità od ectopia ureterale bilaterale
Duplicità od ectopia ureterale monolaterale
Glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve
Glomerulonefrite ereditaria
Idronefrosi bilaterale
Ipoplasia renale bilaterale
Ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali
Nefrectomia con rene superstite integro
Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o
trattamenti annuali
Ptosi renale bilaterale non complicata
Rene a ferro di cavallo con calcolosi
Rene a ferro di cavallo con idronefrosi
Rene a ferro di cavallo non complicato
Rene ectopico pelvico
Tumore di Wilms
Rene multicistico unilaterale non complicato
Rene policistico bilaterale
Sindrome nefrosica con insufficienza renale grave
Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve
Pielonefrite cronica
Cistostomia con catetere a permanenza
Estrofia della vescica urinaria
Fistola uretrale
Cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo
sfinterico
Esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente
Trapianto renale
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
8202
8206
8207
8208
9203
9330
cod.
Apparato endocrino
1004
7102
7104
7105
Ipotiroidismo grave con ritardo mentale
Acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali
Nanismo ipofisario
Obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze
artrosiche
Artropatia gottosa con grave impegno renale
Diabete insipido renale
Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro – macroangiopatiche
con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)
Diabete mellito insulino – dipendente con mediocre controllo metabolico e
iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia
(classe III)
Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante,
maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV)
9305
9308
9309
9310
9311
9313
9314
9315
Ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate
Iperparatiroidismo primario
Ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento
min. max. fisso
0
41
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
41
0
0
0
0
50
20
20
0
0
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90
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15
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95
21
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15
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91
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100
0
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60
min. max. fisso
0
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31
9316
cod.
7202
7203
7204
7205
7210
7211
7214
7217
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7221
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7225
7226
7408
7409
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7411
7412
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7418
7418
7423
7427
7428
7431
cod.
7201
7206
7207
7208
7209
7212
7213
7215
7216
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7222
7224
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7413
7414
7417
7420
7421
7422
7424
Iposurrenalismo grave
Apparato locomotore – arto inferiore
Anchilosi di anca in buona posizione
Anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40°
Anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° a 40°
Anchilosi di ginocchio rettilinea
Anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole
Anchilosi metatarsica
Anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%
Rigidità di anca superiore al 50%
Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%
Anchilosi sottoastragalica isolata
Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio
Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d’anca
Piede piatto bilaterale non complicato
Piede piatto monolaterale nn complicato
Amputazione di coscia
Amputazione di gamba senza possibilità di protesi
Amputazione di gamba terzo medio protesizzabile
Amputazione di gamba terzo superiore
Amputazione di ginocchio
Amputazione tarso-metatarsica
Disarticolazione di anca
Disarticolazione di ginocchio
Emipelvectomia
Perdita di due alluci
Perdita di due piedi
Perdita di un piede
Apparato locomotore – arto superiore
Anchilosi delle articolazioni della mano in posizioni favorevole
Anchilosi di gomito in posizione favorevole
Anchilosi di polso in flessione
Anchilosi di spalla in posizione favorevole
Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole
Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70%
Anchilosi o rigidità di mano superiore al 70%
Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole
Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione sfavorevole
Anchilosi radiocarpica
Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito
Esiti di trattamento chirurgico con endoproesi scapolo-omerale
Amputazione 1° dito mano
Amputazione 2° dito mano
Amputazione 3° dito mano
Amputazione 4° dito mano
Amputazione 5° dito mano
Amputazione di avambraccio
Amputazione di braccio
Amputazione di spalla
Amputazione metacarpale
Assenza congenita dell’arto superiore
Disarticolazione di gomito
Disarticolazione di polso
Disarticolazione d scapola
Perdita anatomica o funzionale delle due mani
91
100
0
min. max. fisso
0
0
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0
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30
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45
21
14
25
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14
8
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70
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75
75
80
100
32
7425
7426
7429
7430
7432
cod.
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
8101
8102
Perdita arto terzo superiore o medio di braccio
Perdita avambraccio terzo medio
Perdita dei due pollici
Perdita di tutte le dita di una mano
Perdita di una mano
Apparato locomotore – rachide
Anchilosi di rachide totale
Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o ipertensione
Scoliosi ad una curva superiore a 40°
Spondiloartrite anchilopoietica
Schisi vertebrale
Scoliosi a più curve superiore a 60°
Spondilolisi
Spondilolistesi
Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato
Achilosi rachide lombare
Agenesia sacro-coccigea
Agenesia sacro-iliaca
cod.
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
55
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0
7
12
0
0
80
80
min. max. fisso
Sistema nervoso centrale
1001
1301
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3001
3002
3003
5029
5030
7302
7303
7304
7305
7306
7332
7346
7348
7349
8007
8014
Alzheimer con delirio o depressione ad esordio senile
Acalculia
Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento
Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento
Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento
Epilessia generalizzata con crisi quotidiane
Epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento
Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento
Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento
Sindrome cerebellare
Sindrome cerebellare grave
Afasia lieve
Afasia media
Afasia grave
Sindrome occipitale con emianopsia controlaterale
Sindrome parietale con emianopsia a quadrante
Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici
Emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante)
Emiparesi grave o emiplegiaa (emisoma non dominante)
Emiparesi (emisoma dominante)
Emiparesi (emisoma non dominante)
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia
Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica
grave
Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica
Sindrome parietale aprassia bilaterale mani
Microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni)
Idrocefalo derivato
cod.
0
0
0
0
0
0
0
0
91
41
91
21
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61
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41
31
91
0
0
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0
0
100
50
100
30
70
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0
0
70
60
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100
10
20
46
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10
41
0
0
0
0
0
0
0
20
100
0
0
0
0
0
41
41
41
0
31
50
50
50
0
40
0
0
0
25
0
min. max. fisso
Sistema nervoso periferico
3004
5110
Lesione bilaterale dei nervi cranici IX – X – XI e XII con deficit grave della
deglutizione, fonazione ed articolazione del linguaggio
Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (III n. cranico)
91
21
100
30
0
0
33
5111
7103
7301
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7350
7351
9101
Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV o VI n. cranico)
Mielomeningocele lombare
Atrofia muscolare cronica progressiva infantile
Lesione del nervo sottoscapolare (non dominante)
Lesione del n. circonflesso (dominante)
Lesione del n. circonflesso (non dominante)
Lesione del n. crurale
Lesione del n. mediano al braccio (dominante)
Lesione del n. mediano al braccio (non dominante)
Lesione del n. mediano al polso (dominante)
Lesione del n. mediano al polso (non dominante)
Lesione del n. muscolo- cutaneo (dominante)
Lesione del n. muscolo- cutaneo (non dominante)
Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante)
Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante)
Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (dominante)
Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante)
Lesione del n. sciatico (tronco comune)
Lesione del n. sciatico-popliteo esterno
Lesione del n. sottoscapolare (dominante)
Lesione del n. ulnare la braccio (dominante)
Lesione del n. ulnare la braccio (non dominante)
Lesione del n. ulnare al polso (dominante)
Lesione del n. ulnare al polso (non dominante)
Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (dominante)
Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (non dominante)
Lesione radicolare – tipo erb-duchenne (dominante)
Lesione radicolare – tipo erb-duchenne (non dominante)
Paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi
sfinterici
Paraparesi con deficit di forza lieve
Paraparesi con deficit di forza medio
Paresi all’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia
Paresi all’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad
incontinenza sfinterica
Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza lieve
Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza medio
Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza lieve
Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza medio
Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia
Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza lieve
Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza medio
Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia
Tetraparesi con deficit di forza medio
Tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con associazione o non a
incontinenza sfinterica
Sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a
sella
cod.
1
0
0
1
11
0
0
31
21
11
1
11
1
31
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21
11
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0
11
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11
11
1
51
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0
0
10
20
10
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40
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20
10
20
10
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30
20
30
0
20
30
20
20
10
60
50
50
40
0
45
95
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
51
41
0
40
60
50
100
0
0
0
71
11
21
21
41
61
21
31
51
71
80
20
30
30
50
70
30
40
60
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
61
70
0
min. max. fisso
Apparato psichico
1002
1003
1005
1006
1007
1101
Demenza iniziale
Demenza grave
Insufficienza mentale lieve
Insufficienza mentale media
Insufficienza mentale grave
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati
e lievi disturbi della memoria
61
0
41
61
91
70
0
50
70
100
0
100
0
0
0
11
20
0
34
1102
1103
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2301
2302
2303
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti
disturbi di memoria di media entità
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti
disturbi della memoria
Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità
Nevrosi fobica ossessiva lieve
Nevrosi fobica ossessiva grave
Psicosi ossessiva
Nevrosi isterica lieve
Nevrosi isterica grave
Sindrome delirante cronica grave con necessità di terapia continua
Sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo- affettiva
e diminuzione della attività pragmatica
Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda
disorganizzazione della vita sociale
Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle
relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali
Sindrome delirante cronica
Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con
necessità di terapia continua
Disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e
sociale
Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale
Sindrome depressiva endoreattiva lieve
Sindrome depressiva endoreattiva media
Sindrome depressiva endoreattiva grave
Nevrosi ansiosa
Sindrome depressiva endogena lieve
Sindrome depressiva endogena media
Sindrome depressiva endogena grave
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti
disturbi del comportamento di media entità
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi
disturbi del comportamento
Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati
e lievi disturbi del comportamento
cod.
21
30
0
41
21
0
41
71
0
41
0
50
30
0
50
80
0
50
0
0
0
15
0
0
15
0
100
31
40
0
0
0
100
71
71
80
80
0
0
0
0
100
0
51
0
0
31
0
0
41
71
0
60
0
0
40
0
0
50
80
36
0
10
25
0
15
30
0
0
21
30
0
41
50
0
11
20
0
min. max. fisso
Apparato uditivo
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4012
Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre
anni
Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi
acustica quando necessaria
Lesione dei un padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi
acustica quando necessaria
Perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB nell’orecchio migliore
Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB
Recrutment bilaterale strumentalmente accertato
Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore
a 40 dB fra due frequenze contigue
Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con
evidenti fonologopatie audiogene
Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende
inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via
aerea
Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che
rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione
per via aerea
Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica
0
0
2
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
13
65
0
5
0
0
5
0
0
80
0
0
16
0
0
11
35
4013
4201
4202
4203
4204
quando richiesta la protesizzazione per via aerea
Timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi
acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea
Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente
Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente
Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno
Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno
cod.
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
20
10
11
7
min. max. fisso
Apparato vestibolare
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
Sindrome vestibolare centrale
Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale
Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata
Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata
Vertigine ben sistematizzata
Vertigine di posizione e nistagmo di posizione (vertigine otolitica
posizionale)
Vertigini in grandi crisi parossistiche
cod.
11
31
0
21
1
20
40
0
30
10
0
0
6
0
0
11
31
20
40
0
0
min. max. fisso
Apparato visivo
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5031
5101
Anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica
Anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica
Cataratta (congenita – traumatica – senile) senza riduzione del visus
intervento chirurgico possibile
Cecità binoculare
Cecità monoculare
Cecità monoculare con visus dell’occhio controlaterale sup. 1/20 – inf. 3/50
Cecità monoculare – visus controlaterale sup. 3/50 – inf. 1/10 con riduzione
del campo visivo di 30°
Cecità monoculare – visus nell’occhio controlaterale inf. 1/20
Cheratocomo – possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali
Diplopia in posizione primaria
Diplopia nello sguardo in alto
Diplopia nello sguardo in basso
Diplopia nello sguardo laterale
Discromatopsia congenita o acquisita
Emianopsia binasale
Emianopsia bitemporale
Emianopsia inferiore
Emianopsia nasale
Emianopsia omonima
Emianopsia superiore
Emianopsie monoculari – conservazione del visus centrale
Emianopsie monoculari – senza conservazione del visus centrale
Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10
Quadrantopsie – superiore o inferiore
Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e
30° dal punto di fissazione di un solo occhio
Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e
30° in entrambi gli occhi
Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a
10° in un solo occhio
Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a
10° in entrambi gli occhi
Perdite del visus mono e binoculari (punteggio come da tabella allegata)
Coloboma
0
31
0
40
30
0
0
0
0
81
0
0
0
90
5
100
30
0
71
91
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
25
5
20
10
0
20
60
41
10
40
10
20
60
10
10
0
0
10
31
40
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
80
0
5
36
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
8005
Corioretinite – esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica
Distacco di retina – operato con recupero della funzione
Ectropion palpebrale
Entropion palbebrale
Glaucoma acquisito
Glaucoma congenito
Occhio secco
Paralisi del m. orbicolare
Epifora
cod.
0
0
0
1
11
0
1
1
1
0
0
0
10
20
20
10
10
10
5
5
8
0
0
10
0
0
0
min. max. fisso
Apparato olfattorio
6801
6802
Anosmia
Iposmia a carattere cronico
cod.
0
1
0
10
20
0
min. max. fisso
Apparato fisiognomico
8004
8008
8010
8011
8012
8013
Cicatrici deturpanti del viso
Mutilazione grave del naso
Scalpo subtotale
Scalpo totale
Perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza
compromissione uditiva
Perdita o gravissima deformazione di un padiglione auricolare senza
compromissione uditiva
cod.
0
11
0
0
0
20
0
0
11
0
21
35
0
0
25
0
0
11
min. max. fisso
Apparato fonatorio
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
Afonia completa e permanente con impedimento contatto verbale
Cordectomia monolaterale
Disfonia cronica lieve
Disfonia cronica media
Disfonia cronica grave
Perdita totale della lingua
Emilaringectomia
Laringectomia totale
Laringectomia totale con tracheostomia definitiva
cod.
0
0
1
11
21
71
0
0
0
0
0
10
20
30
80
0
0
0
45
30
0
0
0
0
35
75
80
min. max. fisso
Apparato stomatognatico
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
8001
8002
8003
8009
Anodontia
Edentulismo parziale latero-posteriore bilaterale non protesizzabile
Edentulismo totale non protesizzabile
Edentulismo totale protesizzabile
Lussazione abituale della articolazione temporo -mandibolare
Macroglossia
Malocclusione globale
Agenesia mascellare sup. o inf.
Cheilognatopalatoschisi (gola lupina)
Cheiloschisi (labbro leporino)
Oloprozencefalia o sindr. di Binder
0
11
21
11
11
0
11
0
0
0
0
0
20
30
20
20
0
20
0
0
0
0
23
0
0
0
0
10
0
41
80
10
100
37
cod.
min. max. fisso
Apparato riproduttivo
6601
6602
6603
6604
8006
Anorchidia
Criptorchidia
Isterectomia totale in età fertile
Salpingectomia bilaterale in età fertile
Mammectomia
cod.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
5
25
35
34
min. max. fisso
Patologia congenita o malformativa
1008
1009
6430
9304
9324
9336
9337
Sindrome di Hartnup
Trisomia 21 con ritardo mentale grave
Fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Turner
Trisomia 18 – sindrome di Edwards
Trisomia 21
cod.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
100
100
25
41
100
75
min. max. fisso
Patologia immunitaria
9302
9303
9312
9319
9320
9331
9332
9333
Anemia emolitica autoimmune
Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni
Gammapatia monoclonale benigna
Linfomi linfoblastici (non Hodgkin)
Lupus eritematoso sistematico senza grave impegno viscerale
Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ > 500/mmcc
Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ < 500/mmcc
Immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni
opportunistiche o tumori correlati
cod.
Patologia neoplastica
9322
9323
9325
Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale
Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale
Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante
asportazione chirurgica
cod.
Patologia sistematica
7101
0
0
0
0
41
0
41
0
0
0
0
50
0
50
41
50
25
60
0
15
0
91
100
0
min. max. Fiss
o
0
0
0
0
11
70
0
0
100
min. max. Fiss
o
0
0
60
0
0
0
41
41
0
0
0
50
50
35
60
90
0
0
Acondroplasia
9306
9307
9317
9326
9327
Dermatomiosite o polimiosite
Diabete gluco-fosfo-aminico (sindr. Di Fanconi)
Morbo di Cooley (thalassemia major)
Sclerodermia con lieve compromissione viscerale
Poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale
38
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