1 INDICE - Prospetto dell’Iter per il riconoscimento dell’Invalidità, Cecità, Sordita’, Handicap, Disabile - INVALIDITA’ CECITA’ SORDITA’ HANDICAP DISABILITA’ pag. pag. pag. pag. pag. pag. - Come si determina la percentuale di Invalidità Civile pag. - Gazzetta Ufficiale (Approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) pag. 30 2 PROSPETTO DELL’ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’, CECITA’, SORDITA’, HANDICAP, DISABILE MEDICO CERTIFICATORE INVIA TELEMATICAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO ALL’INPS E RILASCIA AL PAZIENTE IL CERTIFICATO ORIGINALE FIRMATO (4 FOGLI) Il medico deve compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati anagrafici e la diagnosi, oltre all’inserimento dei propri dati identificativi. Le rimanenti componenti del certificato sono, opzionali (anamnesi e obiettività). IL PAZIENTE SI RECA PRESSO UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (ANMIC,ENS, UIC,ANFASS) O PRESSO UN PATRONATO CON IL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE ED ESSI PROVVEDERANNO A TRASMETTERE LA DOMANDA TELEMATICAMENTE ALL’INPS . Le visite vengono effettuate presso L’Ass di Via Duca d’Aosta n. 11 – Gorizia oppure presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone a secondo del Comune di residenza L’INPS, IN ACCORDO CON L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 FISSA IL CALENDARIO DELLE VISITE E COMUNICA AL PAZIENTE, CON RACCOMANDATA, LA DATA DELLA VISITA Dal 1° gennaio 2010 la denominazione esatta delle Commissioni Ass è Commissione Medica Integrata ed è composta da: un medico specialista in medicina legale con funzioni di Presidente, due medici di cui uno specialista nella medicina del lavoro, un medico dell’ INPS e un rappresentate dell’Anmic o dell’Uic o Ens o Anfass a seconda dell’accertamento che deve fare la commissione Se il giudizio della Commissione è a MAGGIORANZA in verbale viene sospeso per ulteriori accertamenti fino alla determinazione del giudizio definitivo che viene effettuato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps tramite accertamento sugli atti oppure dispone una visita diretta da concludersi entro i successivi venti giorni. Il verbale viene poi inviato al paziente con raccomandata A.R. Le ultime disposizione dell’Inps permettono ai soggetti abilitati alla trasmissione della domanda di modificare la richiesta del Medico certificatore (Invalidità, cecità, sordità , handicap, disabilità) aggiungendo, ove opportuno, un ulteriore richiesta di riconoscimento (es. disabilità) per i soggetti che hanno i requisiti per accedere a determinati benefici. Se il giudizio della Commissione e UNANIME il verbale viene inviato automaticamente al paziente con raccomandata A.R, IL PAZIENTE DOVRA’ PRESENTARE IL GIORNO DELLA VISITA, ALLA COMMISSIONE, IL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE, FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE E FOTOCOPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 3 Il Medico Certificatore Per inviare Telematicamente il certificato medico per il riconoscimento dell’Invalidità Civile il Medico deve recarsi preso gli sportelli dell’INPS con un documento di identità, codice fiscale e il numero di iscrizione all’Ordine dei Medici. Per la trasmissione del certificato medico seguire i seguenti passaggi: a. Andare nel sito Inps www.inps.it b. Nei “Servizi on-Line” ciccare “Per tipologia di utente” c. Cliccare su “Medici Certificatori” d. Cliccare su “Certificato medico per il riconoscimento dell’Invalidità Civile” e. Inserire il Proprio Codice Fiscale e il Pin e cliccare su INVIA f. Cliccare “Compila ed invia certificato medico” g. Inserire nome e cognome del richiedente e il codice fiscale. Il medico deve compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati anagrafici e la diagnosi e i Codici ICD9-CM, le rimanenti componenti del certificato sono, opzionali (anamnesi e obiettività). Al punto in cui si richiede “Si certifica che la persona è: O Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente un accompagnatore/non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone non in grado di deambulare oppure scelta anche quando la persona deambula ma non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ossia affetta da patologia, es. mentale, che gli impedisce di decidere autonomamente di lavarsi, vestirsi o cucinarsi. O Affetta da malattia neoplastica in atto. La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la persona è affetta da patologia neoplastica a prescindere se esegue chemioterapia o altro. La selezione di tale dicitura fa sì che la commissione chiami a visita la persona entro 15 giorni. O Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 Agosto 2007. La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la patologia della persona rientra nelle 10 elencate nel D.M. e questo dà al paziente l’esclusione alle visite di revisione. O Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sè e per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio. La selezione di tale dicitura deve essere fatta per le persone che richiedono la visita domiciliare. . 1. Sul Mod D Visita domiciliare : (Accesso tramite la digitazione del tasto “Intrasportabilità”) O Certifico che sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sè e per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio. La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone che richiedono la visita domiciliare e sono intrasportabili 4 Il punto in cui si richiede “Il presente Certificato è rilasciato ai fine della domanda di” : Invalidità civile Cecità Sordità Handicap Disabilità è scelto dal medico certificatore al fine di richiedere uno o più riconoscimenti. Si precisa però che, su richiesta dell’utente e a vantaggio dello stesso, il soggetto abilitato alla trasmissione della domanda, come da disposizioni dell’INPS, può integrare la domanda del Medico certificatore con un’ulteriore richiesta di riconoscimento (Invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità) per i soggetti che hanno i requisiti ad accedere a determinati benefici. 5 I N V A L I D I T A’ Generalità L’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce “INVALIDI CIVILI” i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi. Con il riconoscimento di invalidità dal 34% al 45%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie Con il riconoscimento di invalidità dal 46% al 66% 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) Con il riconoscimento di invalidità dal 67% al 73%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate Con il riconoscimento di invalidità dal 74% al 99%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 8. Assegno di Assistenza di € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 4.378,27 (dai 18 ai 65 anni) Con il riconoscimento di invalidità dal 100%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 8. Pensione di inabilità di € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (dai 18 ai 65 anni) 6 Con il riconoscimento dell’Indennità di Accompagnamento: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Carta Blu per il treno e l’accompagnatore non paga il biglietto 6. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 7. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 8. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 9. Indennità di Accompagnamento di € 480,47 mensili senza limite di reddito e di età Con il riconoscimento dell’Indennità di Frequenza Legge 289/90 (da 0 a 18 anni): 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 4. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 5. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 6. Indennità di frequenza di € 256,67 mensili con un limite di reddito lordo del minore di € 4.378,27 C E C I T A’ Generalità Sono considerati “CIECHI CIVILI”, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. Le norme in vigore distinguono i ciechi civili in : a) Ciechi parziali: sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione di lenti (ciechi ventisimisti). b) ciechi assoluti: sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi. Si intende cecità assoluta la totale mancanza della vista o con mera percezione dell’ombra o della luce. Con il riconoscimento di Cieco Parziale (1/20 in entrambi gli occhi ) Indennità speciale ventisimisti: 1. € 185,25 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi) Pensione ciechi civili parziali: 1. € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 0 anni in poi) Con il riconoscimento di Cieco Assoluto Indennità di Accompagnamento: 1. € 783,60 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi) Pensione ciechi civili totali: 1. € 277,57 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 18 anni in poi) 7 S O R D I T A’ Generalità Agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Secondo la scienza medica, il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento del dodicesimo anno di età. Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento. Il requisito della soglia uditiva, presa in considerazione dalla Commissione dell’ASS, è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000,2000 Hz nell’orecchio migliore se il richiedente non ha superato il dodicesimo anno d’età e, 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000,2000 Hz nell’orecchio migliore se si ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, dimostrando però con un audiogramma eseguito prima del compimento dei 12 anni che l’ipoacusia era già insorta. Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità. Con il riconoscimento di Sordomuto: Indennità di Comuncazione: 1. € 239,97 mensili senza limite di reddito e da 0 anni in poi Pensione Sordomuti: 2. € 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di € 15.154,24 (da 18 ai 65 anni. 3. H A N D I C A P (L. 104/92) Generalità La Legge 104/92 contiene le norme generali sul problema dell’assistenza e dell’integrazione sociale dei minorati civili, da tempo all’attenzione delle forze politiche e sociali. Questa legge interviene nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. E’ da precisare che il riconoscimento dell’invalidità viene effettuato valutando la menomazione in forma percentuale di perdita della capacità lavorativa; lo stato di handicap è invece considerato come condizione per fruire degli interventi contemplati da tale legge. I soggetti aventi diritto alle prestazioni della legge sono le persone handicappate che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione sociale o di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, da ridurre l’autonomia personale in modo da 8 rendere necessario un intervento assistenziale permanente, da condizionare ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Criteri di valutazione e verbale di visita La Commissione accerta le minorazioni determinanti le difficoltà e redige il verbale conferendo all’invalido una determinata situazione di Handicap, e precisamente: a) Situazione di handicap di cui al comma 1. Art. 3 della Legge 104/92, oppure b) Situazione di handicap grave di cui al comma 3. Art. 3 della Legge 104/92. Elenchiamo di seguito alcune delle agevolazioni previste con il riconoscimento di handicap o handicap grave. a) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI “SITUAZIONE DI HANDICAP DI CUI AL COMMA 1. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92”, Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE I pubblici dipendenti che hanno avuto il riconoscimento di: Portatore di Handicap e riconoscimento di Invalido Civile con una percentuale di a 2/3, hanno la precedenza dell’assegnazione della sede di servizio all’atto dell’assunzione nella pubblica amministrazione, la precedenza nei trasferimenti a domanda e il divieto di trasferimento d’autorità. Il diritto al trasferimento può essere esercitato nell’ambito delle sedi vacanti pubblicate nel bollettino ufficiale dell’amministrazione. Agevolazioni per gli esami di CONCORSO o di ABILITAZIONE Per consentire al soggetto Portatore di Handicap di sostenere prove di esame nei concorsi pubblici o per abilitazione alle professioni, in condizioni di parità con i soggetti normodotati è previsto l’uso degli ausili necessari in relazione alle proprie patologie, nonché la concessione di tempi aggiuntivi eventualmente necessari. L’indicazione di detti ausili e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi è fatta dagli interessati nella domanda di partecipazione al concorso o all’esame di abilitazione in cui allega anche il verbale di Portatore di Handicap. Diritto all’ISTRUZIONE e all’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Il soggetto Portatore di Handicap ha il diritto di accesso con un’età inferiore a tre anni, all’asilo nido e poi, nella scuola pubblica dell’obbligo fino all’università. Il diritto di accesso consente di usufruire delle seguenti agevolazioni: - Il loro inserimento avviene nelle classi normali, - facilitazioni per la loro frequenza nelle scuole medie superiori e universitarie, - trasporto è gratuito dall’abitazione alla scuola, - idonei accorgimenti per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la frequenza, - l’assistenza scolastica con insegnati di sostegno, l - a dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni forma di ausilio tecnico. Diritto di accesso agli alloggi dell’Ater predisposti per i disabili B) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI “SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE DI CUI AL COMMA 3. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92” 9 Agevolazioni economiche e non rilasciate dal Comune di residenza Secondo alcune disposizioni Regionali del FVG il Comune di residenza assegna dei contributi economici o promuove interventi di assistenza alle famiglie che hanno in casa portatori di handicap grave. Le domande vanno presentate agli Assistenti Sociali presso il proprio comune di residenza. Diritto di accesso agli alloggi dell’Ater predisposti per i disabili Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE Un pubblico dipendente o privato che ha avuto il riconoscimento di Portatore di Handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Un familiare, con rapporto di lavoro pubblico dipendente o privato, che assiste con continuità un parente o affine fino al terzo grado Portatore di Handicap grave, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio del portatore di Handicap. Agevolazione nella concessione dei PERMESSI LAVORATIVI Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, è prevista la concessione di permessi ai familiari lavoratori che assistono una persona Portatore di Handicap grave e anche allo stesso Portatore di Handicap, e precisamente: I FAMILIARI, soggetti del diritto, del Portatore di Handicap grave usufruiscono dei seguenti vantaggi: 1) La madre lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro per poter assistere il figlio che è in situazione di gravità. Tale diritto si esercita in forma diversa a seconda che il figlio sia di età inferiore a tre anni oppure abbia superato tale età. Se il figlio è di età inferiore a tre anni la madre ha diritto all’astensione dal lavoro per tutto il periodo, cioè fino al compimento di detta età. In alternativa a detta astensione e sempre fino tre anni, la madre può chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero, ridotto ad una sola ora nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore a sei ore giornaliere. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a tre giorni di permesso mensile, questo permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio. Il permesso di tre giorni, su richiesta dell’interessato, può essere frazionato anche in ore. Il diritto della madre, se il figlio è minorenne, spetta anche se il padre non lavora e se nella famiglia vi sono altri soggetti in grado di prestare assistenza. Questo criterio si applica anche se il figlio è maggiorenne purché conviva con la madre. Se il figlio maggiorenne non convive con la madre, il diritto di usufruire a permessi è subordinato alla condizione che essa presti assistenza al figlio con continuità ed esclusività. Alla madre legittima è equiparata la madre adottiva o affidataria. 2) Il padre lavoratore usufruisce dei permessi nelle varie forme previste (prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o, due ore al giorno fino a tre anni di vita del figlio handicappato grave o, tre giorni mensili dopo il compimento di età) in alternativa però o rinuncia della madre. Le condizioni previste per usufruire di tali permesso sono le stesse concesse per la madre, ossia: rapporto di lavoro dipendente, figlio minore o maggiorenne convivente con il padre, figlio maggiorenne che non convive ma è nella condizione di prestare assistenza al figlio con continuità ed esclusività. 3) I parenti e gli affini entro il terzo grado usufruiscono del permesso di tre giorni mensili dopo il compimento del terzo anno di età a condizione che il parente sia lavoratore dipendente e presti all’handicappato assistenza continua e in via esclusiva. E’ evidente che il diritto dei parenti e affini è subordinato alla condizione che non vi siano né madre, né padre della persona handicappata, ovvero che, pur essendoci, siano nella materiale impossibilità di provvedere all’assistenza del figlio. 4) Il coniuge lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso mensile, o su richiesta dell’interessato in ore. 10 IL TITOLARE Portatore dell’handicap grave usufruisce dei seguenti vantaggi: 1) Se il soggetto ha un rapporto di lavoro dipendente, può essa stessa fruire sia dei permessi di due ore giornaliere, sia (alternativamente) dei permessi di tre giorni al mese retribuiti. Se il lavoratore handicappato, pur beneficiando di permessi per se stesso, ha effettiva necessità di essere assistito da un familiare lavoratore, a quest’ultimo possono essere concessi giorni di permesso retribuiti purché nel nucleo familiare non vi sia altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI Il genitore, i fratelli o sorelle (quando i genitori sono deceduti o impossibilitati a prestare assistenza) e il coniuge della persona con Handicap possono richiedere due anni di congedo straordinario retribuito. Agevolazioni nel settore AUTO I beneficiari di tale agevolazione sono: I Titolari di Patente di Gli Invalidi con le seguenti Guida Speciale che hanno i caratteristiche: veicoli obbligatoriamente Affetti da grave limitazione adattati, possono usufruire della capacità di delle seguenti agevolazioni: deambulazione o affetti da pluriamputazioni e inoltre riconosciuti con l’Handicap grave ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104/92, di cui parleremo nel capitolo VI possono usufruire delle seguenti agevolazioni: Detrazioni IRPEF pari al 19% per l’acquisto e la riparazione dell’auto, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Detrazioni IRPEF pari al 19% per l’acquisto e la riparazione dell’auto, escluse quelle di ordinaria manutenzione. I Familiari degli invalidi con le seguenti caratteristiche: Avere fiscalmente a carico il familiare invalido che è stato riconosciuto con l’Handicap grave, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104/92, di cui parleremo nel capitolo VI possono usufruire delle seguenti agevolazioni: Detrazioni IRPEF pari al 19% per l’acquisto e la riparazione dell’auto, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Applicazione dell’IVA Applicazione dell’IVA Applicazione dell’IVA pari al 4% per l’acquisto di pari al 4% per l’acquisto di Pari al 4% per l’acquisto di auto. auto. auto. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui passaggi di proprietà al PRA. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui Passaggi di proprietà al PRA. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui Passaggi di proprietà al PRA. 11 D I S A B I L I T A’ (L. 68/99) Generalità L’inserimento lavorativo è uno dei problemi più importanti per gli invalidi, i quali con l’esplicazione di una attività lavorativa possono superare o almeno ridurre lo stato di emarginazione e di isolamento in cui spesso vivono e sentirsi utili all’interno della famiglia e della società. La precedente legge del 2 aprile 1968, n. 482 disciplinava l’inserimento lavorativo con l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento ma, l’atteggiamento di diffidenza dei datori di lavoro privati verso la categoria dei disabili ha reso necessaria una riforma del sistema. La riforma del collocamento obbligatorio è stata attuata con legge 12 marzo 1999 n. 68 ed è entrata in vigore a gennaio del 2000. Obiettivo fondamentale della nuova legge è collocare il disabile iscritto, presso la Provincia di Gorizia Servizio del Lavoro (ex Collocamento) nelle liste speciali al posto giusto perché possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative. La commissione dell’Azienda Sanitaria redige una relazione conclusiva con la specificazione delle capacità lavorative della persona e delle sue positive potenzialità con l’indicazione delle linee progettuali da attuare per il collocamento mirato (con o senza interventi di supporto, con l’utilizzo o meno di strumenti tecnici, previo percorso formativo propedeutico, ecc). Una copia del verbale viene anche inviato alla la Provincia al Servizio del Lavoro e il Comitato Tecnico stabilisce poi il percorso lavorativo che il Disabile deve seguir per un inserimento lavorativo mirato presso aziende o enti pubblici. Categorie protette Le disposizioni della nuova legge si applicano: 1) Agli invalidi civili in età lavorativa con il riconoscimento del 46%; 2) Ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; 3) Ai sordomuti, colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. 12 Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3. Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate: 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. L'elenco viene rivisto con cadenza annuale. Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo. 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. 3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 13 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati. 10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale. 11) Deficit totale della visione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini. 12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave 14 compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi 15 COME SI DETERMINA LA PERCENTUALE DI INVALIDITA’ CIVILE Per la determinazione del grado di invalidità si applica la tabella indicativa delle percentuali di invalidità elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992. La tabella di cui al citato decreto 5 febbraio 1992 consta di cinque parti: - la prima indica le modalità d’uso; - la seconda definisce i livelli di deficit funzionale dei vari apparati, individuati secondo criteri di classificazione internazionale; - la terza parte comprende il tabellario, costituito da una tabella ordinata in fasce o in misura fissa e da una tabella ordinata per apparati; in ciascuna fascia sono elencate le minorazioni specificamente individuate, alle quali è attribuito un valore percentuale fisso o, nei soli casi in cui ciò è possibile, un valore espresso in fasce percentuali di dieci punti; - la quarta parte contiene l’elenco delle menomazioni ordinate per funzioni, in correlazione con i numeri di codice della classificazione internazionale delle menomazioni dell’OMS; - la quinta parte, infine, indica i criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative. La tabella è entrata in vigore il 12 marzo 1992. (Nella presente dispensa è riportata la tabella nella sue varie parti, con esclusione della IV e V parte sembrando più utile il tabellario per apparati che contiene l’elenco completo delle menomazioni con i numeri di codice e con i valori in misura fissa e in misura percentuale). 5 - Verbale di visita Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione redige il verbale di invalidità di visita, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma è considerato nella sua incidenza reale sulla invalidità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità (5 febbraio 1992). La tecnica valutativa a scalare si basa sul seguente criterio: 1) si determina la percentuale relativa alla prima minorazione (ad esempio, 60%) 2) si calcola la validità residua (nell’esempio: 100-60=40%) 3) si determina la percentuale relativa alla seconda minorazione (ad esempio 15%) 4) si applica quest’ultima percentuale alla validità residua della prima menomazione (15% del 40%=6%) 5) si somma quest’ultimo risultato alla percentuale della prima menomazione (60%+6%=66%). In altre parole, indicando con P1 e P2 le percentuali delle due minorazioni, la percentuale totale PT è data dalla formula: PT = P1 + P2 - P1 x P2 100 Nello stesso modo si procede nel caso di più di due minorazioni. Nel caso in cui la commissione giudichi che la minorazione riscontrata sia suscettibile di modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto a nuova visita (es. Rivedibile dopo due anni). 16 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI D’INVALIDITA’ PER LE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI Approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 Pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 26 febbraio 1992 E modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1° luglio 1994). PARTE I - Modalità d’uso PARTE II - Indicazioni per la valutazione dei deficit Funzionali - Tabella dei deficit uditivi - Tabella dei deficit visivi binoculari PARTE III - Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati 17 PARTE I MODALITA’ D’USO DELLA NUOVA TABELLA D’INVALIDITA’ La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo- funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale fissa, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto quelle tabellate. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 2, D.L. 23 novembre n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti, quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella: a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”); b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende, quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”); c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub ). Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati alle lettere a), b), e c). di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti, ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatommo-funzinale dell’organo o dell’apparato. 18 A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e l 10%, purché non concorrenti tra loro o minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali IT = IP1 + IP 2 – (IP1 X IP2) dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15) – (0,20x0,15) = 32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni commissione potrà opportunamente disporre. Le competenti commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione delle gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica. Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: dati anagrafici, qualifica professionale, attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), esame obiettivo completo, accertamenti di laboratorio e strumentali; diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1, comma 3, D.L. 509; prognosi, con particolare riguardo all’eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella e, in caso di menomazioni multiple, valutazione complessiva, se trattasi di concorso di invalidità, ovvero valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui sopra, se trattasi di coesistenza d’invalidità; possibilità di applicazione di protesi ed eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2, comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS. La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L. 508/1988, e infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 del D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1, comma 3, della legge 508/1988. 19 PARTE II INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT FUNZIONALI APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit: Prima classe: La persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria Seconda classe: la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria; il soggetto può svolgere un’attività fisica di lieve entità. Terza classe: la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica; il soggetto può svolgere solo un’attività fisica sedentaria. Quarta classe:il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso. APPARATO RESPIRATORIO Insufficienza respiratoria: lieve: dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e crporatura riesce a compiere; test di funzionalità respiratoria: a) CV/VEMS% min. 85 magg. 75% b) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 25 magg. 22 c) Compl. cardiache assenti media: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di funzionalità respiratoria: d) CV/VEMS% min. 65 magg. 55% e) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 20 magg. 18 f) Compl. cardiache assenti grave: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di funzionalità respiratoria: g) CV/VEMS% min. 45 magg. 40% h) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) 15 i) Compl. cardiache presenti. La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. APPARATO DIGERENTE Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettanti classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale. Prima classe : la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi salutari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito. 20 Seconda classe: la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale. Terza classe: si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuativo e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito intestinale. Apprezzabili ripercussioni socio – lavorative. Quarta classe: alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo. APPARATO URINARIO Insufficienza renale: lieve (clearance creatinina inf. 80ml sup. 40ml/m); media (clearance creatinina inf. 40ml sup. 20ml/m); grave (clearance creatinina inf. 20ml/m); gravissima (clearance creatinina inf. 20ml/m associata a complicanze metaboliche e pressorie). APPARATO ENDOCRINO Prima classe: diabete mellito tipo 2° (non insulino-dipendente) con un buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200/dL) Seconda classe: diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali. Terza classe: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e7o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado (es. retinopatia non poliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatina ad azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici, ecc.) Quarta classe: diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o; b) retinopatia poliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o; c) arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio” o amputazione di un arto. Indice di massa corporea espresso dalla formula IMC = p/h2, dove “p” = peso espresso in kg. ed “h” = altezza espressa in metri. APPARATO LOCOMOTORE Per quanto attiene gli arti superiori, i danni stimati in tabella si riferiscono all’arto dominante. Qualora il danno riguardi l’arto non dominante, il valore fisso indicato dovrà essere diminuito nella misura da uno fino a cinque punti percentuali. APPARATO NERVOSO E PSICHICO Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi periferici, malattie muscolari): 21 a) lieve; vince la forza di gravità. Il soggetto cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza contro resistenza; movimenti fini delle dita conservati con modesta riduzione funzionale; b) media: vince la forza di gravità. Il soggetto cammina solo con appoggio, non vince una resistenza al movimento; movimenti delle dita conservati ma con notevole riduzione funzionale tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di precisione; c) grave: non vince la forza di gravità. I movimenti delle dita sono impossibili. La stessa valutazione va seguita per i deficit di forza presenti nei casi di emiparesi, con riferimento particolare all’arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e nei casi di tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti. Deficit cerebrale: a) lieve: tremore intenzionale che consente la prensione atassia del tronco e degli arti compatibile con la deambulazione senza appoggio; b) medio: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficoltà, atassia del tronco e degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute; c) grave: Tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti incompatibili con la deambulazione. Deficit extrapiramidale: a) lieve: buon compenso con terapia; b) medio: compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la prensione; ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la deambulazione; c) grave: grave scompenso sotto terapia regolare; tremore posturale; ipertono extrapiramidale; bradicinesia; movimenti involontari che impediscono una normale attività. Disturbi sensitivi: se isolati, hanno rilevanza purché interessino in particolare porzioni distali, limitino le attività quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici. Deficit delle funzioni cognitive: 1) disturbo del linguaggio: a) lieve: la produzione orale e/o scritta veicola una quantità ridotta di informazioni per la presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anormie, per la produzione di un numero elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo, sul piano del significato, o per la produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale è conservata; la comprensione di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; la comprensione di parole isolate è normale o solo lievemente compromessa; b) medio: la comunicazione linguistica è notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la produzione di linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantità sufficiente di parole adeguate al contesto comunicativo nell’ambito di un linguaggio fluente ma contenente numerosi termini generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficoltà nella comunicazione gestuale; la comprensione di parole o di frasi nelle modalità orale è/o scritta è compromessa; c) grave: la comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che contengono solo pochi termini adeguati al contesto comunicativo o in sequenza di termini incompatibili (neologismi); la comprensione di parole e di frasi è gravemente compromessa o è sostanzialmente abolita. 2) disturbo di analisi visivo-spaziale: a) lieve: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione; b) grave: il paziente trascura pressoché sistematicamente parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione. 22 3) deficit di memoria: a) lieve: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo occasionalmente con le attività della vita quotidiana; b) medio: deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con le attività della vita quotidiana; c) grave: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria autobiobiografica, presenza di disorientamento spazio temporale. Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici. 4) disturbi del comportamento: a) lievi: riduzione incostante dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o modico aumento dell’irritabilità, e/o occasionali accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in misura significativa con la possibilità di una vita di relazione sostanzialmente normale; b) medi: frequente riduzione dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento significativo dell’irritabilità, e/o frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilità di una vita di relazione normale; c) gravi: riduzione stabile dell’iniziativa psicomotoria e comunicativa; sistematica instabilità del tono dell’umore; frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di relazione. Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatolofici e/o neuropsicologici. 5) deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva: a) lieve: deficit della memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni; b) media: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana, c) grave: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da latri per le necessità personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici. 6) deficit della funzione psichica: a) lieve: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici; capacità al lavoro proficuo conservata, senza necessità di supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i giorni; b) media: QI accertato mediante testo di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici lievi; capacità al lavoro proficuo conservata, ma con necessità di supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali più semplici; necessità di un tutore o di un’assistenza sociale adeguata per i problemi più complessi; c) grave: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessità di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacità al lavoro proficuo abolita; necessità di un tutore o di un’assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali. 23 APPARATO UDITIVO Ipoacusie. Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 275dB dovranno essere valutate utilizzando la tabella a pag. 39, i cui valori percentuali derivano da una semplificazione e rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per le perdite uditive monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing secondo il metodo A.M.A. 1961. Alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%, alla sordità bilaterale totale un grado del 58.5%. Lì dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri decimali con frazione di mezzo punto sarà a discrezione della commissione, caso per caso, attribuire mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio, il punteggio di 58.5 può essere portato a 59 o 58). Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo (ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neurosensoriali con timpanogramma patalogico, malattie di Ménière, ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno un anno, mediante l’esecuzione di almeno tre esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il punteggio deriverà dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre è raccomandata la revisione ogni tre anni. La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioè senza protesi. Ciò per numerosi motivi: a) non è possibile valutare l’efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di allenamento e adattamento variabile da caso a caso; b) la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con risposte in cuffia; c) l’unico test valido per verificare la resa protesica è l’audiometria vocale effettuabile solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati all’impiego del campo libero di cui si è già accennato; d) la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della commissione della correttezza sia della prescrizione che dell’applicazione della protesi; e) notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del vantaggio prodotto dall’uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici che comportano l’impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficoltà di usarle durante il lavoro, l’affaticamento uditivo ecc; f) appare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilità o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare una limitata riduzione del punteggio di invalidità; g) la riduzione dell’invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella tabella in 9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB nell’orecchio migliore; per cui partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 275 dB difficilmente protesizzabili a cui è riconosciuta una invalidità del 65% si passa alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 275 dB nell’orecchio migliore in cui la protesizzazione è possibile e a cui è riconosciuta una invalidità fino a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile è stato fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una riduzione di 9 punti proprio in base alla possibilità dell’applicazione di un apparecchio protesico che può garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell’apparato uditivo. Nei casi in cui non è possibile utilizzare l’audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi valori espressi di dB HTL, ma solo test obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi in valori espressi in dB SPL la tabella può essere impiegata ne seguente modo: 24 a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL; b) somma della perdita di dB HTL sulle tre frequente 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza; c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia impiegato un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzati in frequenza. Ai fini della concessione della indennità di comunicazione la dizione “sordo prelinguale”, di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di “sordomuto” di cui all’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (“… si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”). Viene precisato quanto segue: a) ai fini dell’applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell’”età evolutiva” va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età; b) la locuzione “che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato” deve essere intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato; i fattore che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l’epoca di insorgenza dell’ipoacusia in relazione dell’età evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in sede normativa sono la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famigli ed altri ancora; c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l’ipoacusia che dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere: - pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000Hz nell’orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo ano d’età; - pari o superiore a 75 dB di media qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d’età purché sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici ceri, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da uri si possa desumere un’origine audiongena delle alterazioni fonolinguistiche presenti. L’esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell’indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d’età. L’esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un’attestazione di attendibilità dell’esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore. Le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l’invalidità civile. L’esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente, deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo, ecc.). d) i beneficiari dell’indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d’età a causa di perdita uditiva inferiore a 75dB di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull’orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età. 25 In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile un’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile. Ai fini della concessione della pensione di cui all’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull’orecchio migliore, fermo restando gli altri requisiti previsti dalla legge sunnominata. Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguare devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatra o in audiologia o in foniatria. I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati), questi dovranno debitamente essere convertiti in dB HTL. APPARATO VESTIBOLARE Il deficit vestibolare unilaterale è ben compensato se è presente: lieve vertigine nell’oscurità, esame clinico normale o lieve instabilità, areflessia calorica unilaterale, prova pendolare o rotatoria simmetrica. Il deficit vestibolare unilaterale è mal compensato se esistono turbe verigino posturali persistenti in cambiamenti e di posizione od oscurità, esame clinico con uno o più reperti positivi (nistagmo, prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria senza compenso, asimmetrica, mal organizzata. Il deficit vestibolare è bilaterale se esistono turbe obiettive dell’equilibrio, nistagno latente, Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata, disorganizzata o con traccia RNG quasi assente. Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta. Risulta disturbata la deambulazione e il lavoro. E’ presente un quadro simil-menierico o fistola labirintica. Le prove strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi. Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito e altri sintomi neuro-vegetativi). Frequente l’associazione con ipoacusie di tipo misto o neurosensoriale. In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Ménière. Data la possibilità di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dell’evento che ha determinato il danno e data anche la possibilità di evoluzione nel tempo del quadro patologico, viene fatta raccomandazione di: 1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell’invalidità; 2) effettuare una revisione ogni tre anni. Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali anche le prove caloriche, pendolari o rotatorie. L’esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con tracciato ENG rende non indispensabile l’esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. E’ comunque raccomandabile sempre l’esecuzione di entrambi i tipi di esami a meno che non sussistono chiare controindicazioni alla prova termica (per es. otite media a timpano aperto). APPARATO VISIVO La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione o meno che l’anisotropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; in tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali. Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisto devono essere valutate a parte. 26 La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella a pag. 40, nella quale l’acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per occhio e verticale per l’altro. Al punto d’incontro delle due colonne, si legge la percentuale d’invalidità. E’ importante sottolineare che l’acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo. PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMATICA Per le infermità che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidità aumenta in proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione. TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI PUNTEGGIO % DI INVALIDITA’ 70-80 0 85-95 1 4,5 100-110 2 6 9 115-125 3 7 10 13,5 130-140 4,5 8 11 15 18 145-155 6 9 12 16 19 22,5 160-170 7 10 13,5 17 20 24 27 175-185 8 11 15 18 21 25 28 31,5 190-200 9 12 16 19 22,5 26 29 33 36 200-215 10 13,5 17 20 24 27 30 34 37 40,5 220-230 11 15 18 21 25 28 31,5 35 38 42 45 235-245 12 16 19 22,5 26 29 33 36 39 43 46 49,5 250-260 13,5 17 20 24 27 30 34 37 40,5 44 47 51 54 265-275 15 21 25 28 31,5 35 38 42 45 48 52 55 18 58,5 27 TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI VISUS 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 Meno di 1/20 9/10 a 8/10 0 2 3 5 7 10 15 20 7/10 a 6/10 2 3 5 7 10 15 20 30 5/10 a 4/10 3 5 7 10 15 20 30 40 3/10 5 7 10 15 20 30 40 60 2/10 7 10 15 20 30 40 60 70 1/10 10 15 20 30 40 60 70 80 1/20 15 20 30 40 60 70 80 100 Meno di 1/20 20 30 40 60 70 80 100 100 28 PARTE III TABELLA DELLE PERCENTUALI D’INVALIDITA’ ORDINATA PER APPARATI (N.B. La tabella riporta per ciascuna menomazione un numero di codice a quattro cifre, delle quali le prime due sono quelle della classificazione internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e le altre due rappresentano un numero di codice italiano riferito alle singole cause) Apparato cardiocircolatorio cod. Apparato cardiocircolatorio 6001 6002 6409 6410 6414 6415 6416 6441 Angina pectoris stabile Aritmie gravi; pace-maker non applicabile Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi Stenosi congenita della polmonare grave (III classe NYHA) Stenosi o coartazione aortica congenita moderata (II classe NYHA) Stenosi o coartazione aortica congenita serrata (III classe NYHA) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA) Coronaropatia lieve (I classe NYHA) Coronaropatia moderata (II classe NYHA) Coronaropatia grave (III classe NYHA) Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA) Stenosi congenita della polmonare moderata (II classe NYHA) Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche Trapianto cardiaco in assenza di complicanze 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6453 9201 9202 9328 cod. 6003 6004 6005 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6403 6404 6405 6406 min. max. fisso Apparato respiratorio Asma allergico estrinseco Asma intrinseco Enfisema lobare congenito Rinite cronica atrofica Rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale Rinite cronica vasomotoria o allergica Sinusite cronica con reperto RX significativamente positivo Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o insufficienza respiratoria lieve Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o insufficienza respiratoria moderata Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o insufficienza respiratoria grave Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o insufficienza respiratoria e dispnea a riposo Bilobectomia Bronchiectasia acquisita Bronchiectasia congenita Bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi 0 0 60 0 0 71 0 0 0 0 80 0 0 25 35 0 50 75 21 30 0 41 50 0 71 80 0 0 11 41 71 0 31 31 0 20 50 80 0 40 40 100 0 0 0 100 0 0 21 71 30 80 0 0 min. Max. fisso 21 0 0 1 11 1 0 30 0 0 10 20 10 0 0 35 11 0 0 0 15 11 20 0 41 50 0 81 90 0 0 0 0 21 0 0 0 0 30 0 100 61 35 0 80 pleurici con pleurici con pleurici con pleurici con 29 6407 6413 6431 6449 6455 6456 6468 6469 6470 9329 Bronchite asmatica cronica Cisti broncogene o polmonari congenite Fibrosi polmonare interstinziale diffusa idiopatica Ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale Malattia polmonare ostruttiva cronica – prevalente bronchite Mallaaatia polmonare ostruttiva cronica – prevalentente enfisema Pneumonectomia Pneumonectomia con insufficienza respiratoria media Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave Sarcoidosi in trattamento cod. Apparato digerente 6101 6408 6411 Emorroidi Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale Cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente) Cirrosi epatica con ipertensione portale Coleocisto – digiunostomia – esiti Colite ulcerosa (III classe) Colite ulcerosa (IV classe) Diverticolosi del colon (II classe) Diverticolosi del colon (III classe) Epatite cronica attiva Epatite cronica attiva autoimmune Epatite cronica attiva nell’infanzia Esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmativa congenita Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (II classe) Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (III classe) Fistola ano-rettale Fistola gastro-digiuno-colica (II classe) Fistola gastro-digiuno-colica (III classe) Fistola gastro-digiuno-colica (IV classe) Gastroenterostomia – neostoma funzionale (II classe) Gastroenterostomia – neostoma funzionale (III classe) Lobectomia epatica destra Ulcera gastrica o duodenale (II classe) Ulcera gastrica o duodenale (III classe) Morbo di Crohn (I classe) Morbo di Crohn (II classe) Morbo di Crohn (III classe) Morbo di Crohn (IV classe) Pancreatite cronica (I classe) Pancreatite cronica (II classe) Pancreatite cronica (III classe) Pancreatite cronica (IV classe) Procidenza del retto Prolasso del retto Sindrome postprandiale da gastrectomia (I classe) Sindrome postprandiale da gastrectomia (II classe) Ano iliaco sn. Megacolon – colostomia (II classe) Megacolon – colostomia (III classe) Esafagostomia cervicale e gastrostomia Sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale 6412 6417 6418 6419 6420 6421 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6452 6454 6455 6458 6459 6460 6461 6464 6465 6466 6467 6471 6472 6484 6485 8201 8203 8204 8205 9334 0 31 0 41 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50 0 0 0 0 0 0 45 0 95 0 75 65 45 80 100 41 min. max. fisso 0 0 0 0 10 21 0 71 0 41 61 21 41 0 0 71 1 21 41 0 21 41 61 21 0 0 0 21 0 21 41 61 0 21 41 61 0 0 0 11 0 21 41 0 41 0 80 0 50 70 30 50 0 0 80 10 30 50 0 30 50 70 30 0 0 0 30 0 30 50 70 0 30 50 70 0 0 0 20 0 30 50 0 50 95 0 9 0 0 0 0 51 70 0 0 0 0 10 0 0 0 0 41 35 10 0 15 0 0 0 10 0 0 0 8 5 10 0 41 0 0 80 0 30 cod. Apparato urinario 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6401 6402 6422 6423 6438 6439 6440 6450 6451 6462 6463 Stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili) Cistectomia con derivazione del sigma Cistite cronica Prostatite cronica o ipertrofia prostatica Ritenzione urinaria cronica con catetere e permanenza Ritenzione urinaria cronica con catetere saltuario Ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale) Megavescica Agenesia di un rene non complicata Anomalie non complicate della pelvi renale Duplicità od ectopia ureterale bilaterale Duplicità od ectopia ureterale monolaterale Glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve Glomerulonefrite ereditaria Idronefrosi bilaterale Ipoplasia renale bilaterale Ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali Nefrectomia con rene superstite integro Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali Ptosi renale bilaterale non complicata Rene a ferro di cavallo con calcolosi Rene a ferro di cavallo con idronefrosi Rene a ferro di cavallo non complicato Rene ectopico pelvico Tumore di Wilms Rene multicistico unilaterale non complicato Rene policistico bilaterale Sindrome nefrosica con insufficienza renale grave Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve Pielonefrite cronica Cistostomia con catetere a permanenza Estrofia della vescica urinaria Fistola uretrale Cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico Esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente Trapianto renale 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 8202 8206 8207 8208 9203 9330 cod. Apparato endocrino 1004 7102 7104 7105 Ipotiroidismo grave con ritardo mentale Acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali Nanismo ipofisario Obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche Artropatia gottosa con grave impegno renale Diabete insipido renale Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro – macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) Diabete mellito insulino – dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III) Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV) 9305 9308 9309 9310 9311 9313 9314 9315 Ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate Iperparatiroidismo primario Ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento min. max. fisso 0 41 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 41 0 0 0 0 50 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 50 0 0 0 25 0 0 0 46 25 35 30 21 21 41 15 0 100 0 75 15 25 21 0 0 0 11 0 0 0 0 81 31 0 61 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 90 40 0 70 0 0 0 15 45 55 0 11 95 21 70 0 0 30 0 80 15 51 91 0 60 100 0 0 0 60 min. max. fisso 0 0 0 0 0 0 100 11 50 31 91 0 40 100 0 0 0 46 41 50 0 51 60 0 91 100 61 0 91 70 0 100 0 0 50 0 31 9316 cod. 7202 7203 7204 7205 7210 7211 7214 7217 7218 7220 7221 7223 7225 7226 7408 7409 7410 7411 7412 7415 7418 7418 7423 7427 7428 7431 cod. 7201 7206 7207 7208 7209 7212 7213 7215 7216 7219 7222 7224 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7413 7414 7417 7420 7421 7422 7424 Iposurrenalismo grave Apparato locomotore – arto inferiore Anchilosi di anca in buona posizione Anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° Anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° a 40° Anchilosi di ginocchio rettilinea Anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole Anchilosi metatarsica Anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% Rigidità di anca superiore al 50% Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% Anchilosi sottoastragalica isolata Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d’anca Piede piatto bilaterale non complicato Piede piatto monolaterale nn complicato Amputazione di coscia Amputazione di gamba senza possibilità di protesi Amputazione di gamba terzo medio protesizzabile Amputazione di gamba terzo superiore Amputazione di ginocchio Amputazione tarso-metatarsica Disarticolazione di anca Disarticolazione di ginocchio Emipelvectomia Perdita di due alluci Perdita di due piedi Perdita di un piede Apparato locomotore – arto superiore Anchilosi delle articolazioni della mano in posizioni favorevole Anchilosi di gomito in posizione favorevole Anchilosi di polso in flessione Anchilosi di spalla in posizione favorevole Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% Anchilosi o rigidità di mano superiore al 70% Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione sfavorevole Anchilosi radiocarpica Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito Esiti di trattamento chirurgico con endoproesi scapolo-omerale Amputazione 1° dito mano Amputazione 2° dito mano Amputazione 3° dito mano Amputazione 4° dito mano Amputazione 5° dito mano Amputazione di avambraccio Amputazione di braccio Amputazione di spalla Amputazione metacarpale Assenza congenita dell’arto superiore Disarticolazione di gomito Disarticolazione di polso Disarticolazione d scapola Perdita anatomica o funzionale delle due mani 91 100 0 min. max. fisso 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 75 55 0 30 12 14 35 35 11 30 0 7 4 65 60 46 60 55 46 85 65 100 15 70 35 min. max. fisso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 30 30 60 35 46 25 45 21 14 25 25 18 14 8 6 70 75 80 70 75 75 75 80 100 32 7425 7426 7429 7430 7432 cod. 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 8101 8102 Perdita arto terzo superiore o medio di braccio Perdita avambraccio terzo medio Perdita dei due pollici Perdita di tutte le dita di una mano Perdita di una mano Apparato locomotore – rachide Anchilosi di rachide totale Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o ipertensione Scoliosi ad una curva superiore a 40° Spondiloartrite anchilopoietica Schisi vertebrale Scoliosi a più curve superiore a 60° Spondilolisi Spondilolistesi Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato Achilosi rachide lombare Agenesia sacro-coccigea Agenesia sacro-iliaca cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 55 60 65 65 min. max. fisso 0 61 31 0 0 31 0 0 21 31 0 0 0 70 40 0 0 40 0 0 30 40 0 0 75 0 0 55 6 0 7 12 0 0 80 80 min. max. fisso Sistema nervoso centrale 1001 1301 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3001 3002 3003 5029 5030 7302 7303 7304 7305 7306 7332 7346 7348 7349 8007 8014 Alzheimer con delirio o depressione ad esordio senile Acalculia Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento Epilessia generalizzata con crisi quotidiane Epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento Sindrome cerebellare Sindrome cerebellare grave Afasia lieve Afasia media Afasia grave Sindrome occipitale con emianopsia controlaterale Sindrome parietale con emianopsia a quadrante Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici Emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante) Emiparesi grave o emiplegiaa (emisoma non dominante) Emiparesi (emisoma dominante) Emiparesi (emisoma non dominante) Paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica Sindrome parietale aprassia bilaterale mani Microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni) Idrocefalo derivato cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 91 41 91 21 61 91 41 0 0 61 51 41 31 91 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 100 30 70 100 50 0 0 70 60 50 40 100 100 10 20 46 100 100 10 41 0 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 0 41 41 41 0 31 50 50 50 0 40 0 0 0 25 0 min. max. fisso Sistema nervoso periferico 3004 5110 Lesione bilaterale dei nervi cranici IX – X – XI e XII con deficit grave della deglutizione, fonazione ed articolazione del linguaggio Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (III n. cranico) 91 21 100 30 0 0 33 5111 7103 7301 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7350 7351 9101 Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV o VI n. cranico) Mielomeningocele lombare Atrofia muscolare cronica progressiva infantile Lesione del nervo sottoscapolare (non dominante) Lesione del n. circonflesso (dominante) Lesione del n. circonflesso (non dominante) Lesione del n. crurale Lesione del n. mediano al braccio (dominante) Lesione del n. mediano al braccio (non dominante) Lesione del n. mediano al polso (dominante) Lesione del n. mediano al polso (non dominante) Lesione del n. muscolo- cutaneo (dominante) Lesione del n. muscolo- cutaneo (non dominante) Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante) Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante) Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (dominante) Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) Lesione del n. sciatico (tronco comune) Lesione del n. sciatico-popliteo esterno Lesione del n. sottoscapolare (dominante) Lesione del n. ulnare la braccio (dominante) Lesione del n. ulnare la braccio (non dominante) Lesione del n. ulnare al polso (dominante) Lesione del n. ulnare al polso (non dominante) Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (dominante) Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (non dominante) Lesione radicolare – tipo erb-duchenne (dominante) Lesione radicolare – tipo erb-duchenne (non dominante) Paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici Paraparesi con deficit di forza lieve Paraparesi con deficit di forza medio Paresi all’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia Paresi all’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza lieve Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza medio Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza lieve Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza medio Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza lieve Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza medio Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia Tetraparesi con deficit di forza medio Tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con associazione o non a incontinenza sfinterica Sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a sella cod. 1 0 0 1 11 0 0 31 21 11 1 11 1 31 21 21 11 21 0 11 21 11 11 1 51 41 41 31 10 0 0 10 20 10 0 40 30 20 10 20 10 40 30 30 20 30 0 20 30 20 20 10 60 50 50 40 0 45 95 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 51 41 0 40 60 50 100 0 0 0 71 11 21 21 41 61 21 31 51 71 80 20 30 30 50 70 30 40 60 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 61 70 0 min. max. fisso Apparato psichico 1002 1003 1005 1006 1007 1101 Demenza iniziale Demenza grave Insufficienza mentale lieve Insufficienza mentale media Insufficienza mentale grave Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria 61 0 41 61 91 70 0 50 70 100 0 100 0 0 0 11 20 0 34 1102 1103 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2301 2302 2303 Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi della memoria Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità Nevrosi fobica ossessiva lieve Nevrosi fobica ossessiva grave Psicosi ossessiva Nevrosi isterica lieve Nevrosi isterica grave Sindrome delirante cronica grave con necessità di terapia continua Sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo- affettiva e diminuzione della attività pragmatica Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali Sindrome delirante cronica Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua Disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale Sindrome depressiva endoreattiva lieve Sindrome depressiva endoreattiva media Sindrome depressiva endoreattiva grave Nevrosi ansiosa Sindrome depressiva endogena lieve Sindrome depressiva endogena media Sindrome depressiva endogena grave Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi del comportamento Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi del comportamento cod. 21 30 0 41 21 0 41 71 0 41 0 50 30 0 50 80 0 50 0 0 0 15 0 0 15 0 100 31 40 0 0 0 100 71 71 80 80 0 0 0 0 100 0 51 0 0 31 0 0 41 71 0 60 0 0 40 0 0 50 80 36 0 10 25 0 15 30 0 0 21 30 0 41 50 0 11 20 0 min. max. fisso Apparato uditivo 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4012 Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre anni Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica quando necessaria Lesione dei un padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica quando necessaria Perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB nell’orecchio migliore Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB Recrutment bilaterale strumentalmente accertato Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 dB fra due frequenze contigue Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 13 65 0 5 0 0 5 0 0 80 0 0 16 0 0 11 35 4013 4201 4202 4203 4204 quando richiesta la protesizzazione per via aerea Timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno cod. 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 10 11 7 min. max. fisso Apparato vestibolare 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 Sindrome vestibolare centrale Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata Vertigine ben sistematizzata Vertigine di posizione e nistagmo di posizione (vertigine otolitica posizionale) Vertigini in grandi crisi parossistiche cod. 11 31 0 21 1 20 40 0 30 10 0 0 6 0 0 11 31 20 40 0 0 min. max. fisso Apparato visivo 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5031 5101 Anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica Anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica Cataratta (congenita – traumatica – senile) senza riduzione del visus intervento chirurgico possibile Cecità binoculare Cecità monoculare Cecità monoculare con visus dell’occhio controlaterale sup. 1/20 – inf. 3/50 Cecità monoculare – visus controlaterale sup. 3/50 – inf. 1/10 con riduzione del campo visivo di 30° Cecità monoculare – visus nell’occhio controlaterale inf. 1/20 Cheratocomo – possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali Diplopia in posizione primaria Diplopia nello sguardo in alto Diplopia nello sguardo in basso Diplopia nello sguardo laterale Discromatopsia congenita o acquisita Emianopsia binasale Emianopsia bitemporale Emianopsia inferiore Emianopsia nasale Emianopsia omonima Emianopsia superiore Emianopsie monoculari – conservazione del visus centrale Emianopsie monoculari – senza conservazione del visus centrale Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10 Quadrantopsie – superiore o inferiore Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° dal punto di fissazione di un solo occhio Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° in entrambi gli occhi Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo occhio Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in entrambi gli occhi Perdite del visus mono e binoculari (punteggio come da tabella allegata) Coloboma 0 31 0 40 30 0 0 0 0 81 0 0 0 90 5 100 30 0 71 91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 5 20 10 0 20 60 41 10 40 10 20 60 10 10 0 0 10 31 40 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 80 0 5 36 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 8005 Corioretinite – esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica Distacco di retina – operato con recupero della funzione Ectropion palpebrale Entropion palbebrale Glaucoma acquisito Glaucoma congenito Occhio secco Paralisi del m. orbicolare Epifora cod. 0 0 0 1 11 0 1 1 1 0 0 0 10 20 20 10 10 10 5 5 8 0 0 10 0 0 0 min. max. fisso Apparato olfattorio 6801 6802 Anosmia Iposmia a carattere cronico cod. 0 1 0 10 20 0 min. max. fisso Apparato fisiognomico 8004 8008 8010 8011 8012 8013 Cicatrici deturpanti del viso Mutilazione grave del naso Scalpo subtotale Scalpo totale Perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza compromissione uditiva Perdita o gravissima deformazione di un padiglione auricolare senza compromissione uditiva cod. 0 11 0 0 0 20 0 0 11 0 21 35 0 0 25 0 0 11 min. max. fisso Apparato fonatorio 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 Afonia completa e permanente con impedimento contatto verbale Cordectomia monolaterale Disfonia cronica lieve Disfonia cronica media Disfonia cronica grave Perdita totale della lingua Emilaringectomia Laringectomia totale Laringectomia totale con tracheostomia definitiva cod. 0 0 1 11 21 71 0 0 0 0 0 10 20 30 80 0 0 0 45 30 0 0 0 0 35 75 80 min. max. fisso Apparato stomatognatico 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 8001 8002 8003 8009 Anodontia Edentulismo parziale latero-posteriore bilaterale non protesizzabile Edentulismo totale non protesizzabile Edentulismo totale protesizzabile Lussazione abituale della articolazione temporo -mandibolare Macroglossia Malocclusione globale Agenesia mascellare sup. o inf. Cheilognatopalatoschisi (gola lupina) Cheiloschisi (labbro leporino) Oloprozencefalia o sindr. di Binder 0 11 21 11 11 0 11 0 0 0 0 0 20 30 20 20 0 20 0 0 0 0 23 0 0 0 0 10 0 41 80 10 100 37 cod. min. max. fisso Apparato riproduttivo 6601 6602 6603 6604 8006 Anorchidia Criptorchidia Isterectomia totale in età fertile Salpingectomia bilaterale in età fertile Mammectomia cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 25 35 34 min. max. fisso Patologia congenita o malformativa 1008 1009 6430 9304 9324 9336 9337 Sindrome di Hartnup Trisomia 21 con ritardo mentale grave Fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica Sindrome di Klinefelter Sindrome di Turner Trisomia 18 – sindrome di Edwards Trisomia 21 cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 100 100 25 41 100 75 min. max. fisso Patologia immunitaria 9302 9303 9312 9319 9320 9331 9332 9333 Anemia emolitica autoimmune Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni Gammapatia monoclonale benigna Linfomi linfoblastici (non Hodgkin) Lupus eritematoso sistematico senza grave impegno viscerale Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ > 500/mmcc Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ < 500/mmcc Immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori correlati cod. Patologia neoplastica 9322 9323 9325 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica cod. Patologia sistematica 7101 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 50 0 50 41 50 25 60 0 15 0 91 100 0 min. max. Fiss o 0 0 0 0 11 70 0 0 100 min. max. Fiss o 0 0 60 0 0 0 41 41 0 0 0 50 50 35 60 90 0 0 Acondroplasia 9306 9307 9317 9326 9327 Dermatomiosite o polimiosite Diabete gluco-fosfo-aminico (sindr. Di Fanconi) Morbo di Cooley (thalassemia major) Sclerodermia con lieve compromissione viscerale Poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale 38