1 Da La Repubblica, 29 Agosto 2008 2 Dalla legge517\77 • Art.7: Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. • Art.9: Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. …. Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7. 3 Negli anni novanta Con l’Ordinanza Ministeriale N.236/93, che ha come oggetto la valutazione degli alunni della scuola elementare, e il D.M. 5/5 1993, che ha come oggetto i nuovi strumenti di valutazione nella scuola media, la scheda così detta “bianca”, sancita dalla legge 517, è stata sostituita da un documento di valutazione articolato in tre parti, rispettivamente, dedicate a conoscenza dell’alunno, rilevazione degli apprendimenti e valutazione dei processi formativi; era prevista una rilevazione degli apprendimenti bimestrale mediante una scala quinaria costituita dalle prime cinque lettere dell’alfabeto (A B C D E) , attraverso le quali valutare non solo la padronanza di conoscenze e abilità, ma, anche, l’impegno dimostrato in rapporto all’andamento del processo formativo. Due anni dopo, è il 1995, una nuova circolare ministeriale, la 288 introdusse cambiamenti nel documento di valutazione eliminando la rilevazione bimestrale degli apprendimenti. La Circolare Ministeriale n. 491 del 1996 predispose, poi, un ulteriore, nuovo modello di valutazione sostituendo i ranghi di valutazione alfabetici, considerati poco comprensibili dalle famiglie, con i giudizi sintetici: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente. Il regolamento sull’autonomia scolastica (D.P.R. 275 del 1999) abolì la precedente scheda di valutazione per gli alunni, ma di fatto, fino all’anno scolastico 2004/05, il Ministero ha continuato a inviare alle scuole il vecchio modello, in attesa di predisporne uno nuovo. 4 Negli anni …00 Il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, applicativo della Legge n. 53 del 2003 (riforma Moratti) , istituì il Portfolio delle competenze e introdusse la valutazione del comportamento. 5 IL PORTFOLIO o LIBRETTO FORMATIVO dell’ALUNNO I contenuti: tre sezioni 1ª 2ª 3ª relativa alla conoscenza di relativa alla descrizione contenente una raccolta sé da parte dell’alunno analitica di conoscenze di materiali significativi (modo di affrontare e competenze realizzati dal discente con gli impegni scolastici, (CERTIFICAZIONE) e criteri di selezione identificazione di eventuali finalizzata all’elaborazione concordati con gli difficoltà di apprendimento) di un curricolo personalizzato da insegnanti. monitorare assieme all’alunno. La responsabilità dell’elaborazione del portfolio ricadeva, principalmente, sul docente tutor, non regolamentata dal CCNL 6 Che pasticciaccio! La Circolare n.84 del 2005 sancì l’obbligatorietà del portfolio e inserì nel documento di valutazione la valutazione dell’apprendimento della Religione cattolica, oltre a quella del comportamento. Questi elementi determinarono una forte protesta da parte di genitori, insegnanti e varie associazioni. Ne nacque un movimento che si impegnò contro tutto l’impianto della riforma Moratti. Il TAR del Lazio, con due distinte ordinanze del 1 febbraio 2006, accolse la richiesta di sospensiva della Circolare 84/05 presentata da un gruppo di genitori e, in particolare, riconobbe l’illegittimità sia dell’introduzione della valutazione della Religione Cattolica nella scheda, poiché il Decreto Legislativo 297/94 prevede che ne sia compilata una separata, sia di una parte del portfolio poiché il Ministero non aveva ancora emanato il Regolamento sulla Privacy. Contemporaneamente molti Collegi dei Docenti delle scuole deliberarono di adottare i vecchi modelli di scheda rifiutando la nuova. 7 Negli anni …00 Con il governo di centro-sinistra, e Fioroni al Ministero, la struttura formativa-valutativa della riforma Moratti è rimasta sostanzialmente in piedi, come si evince, chiaramente, dalla nota emanata il 10 novembre 2006 nella quale il Ministro Fioroni in nome dell’autonomia scolastica ribadisce che: “le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni”. 8 Settembre 2008 C’è qualcosa di nuovo, oggi, nel sole, anzi d’antico ..... 9 Negli anni …00 Nel 2008 un nuovo passaggio di consegne: governo di centro-destra e Gelmini al Ministero. Il Decreto Legge 137 del 01 settembre 2008 ha reintrodotto la valutazione espressa in decimi e il voto in condotta; questo decreto fu convertito nella legge 169\2008 10 Negli anni …00 La valutazione del rendimento scolastico degli alunni è stata interamente regolamentata dal DPR 122 del 22 giugno 2009. Nel DPR non si parla di scuola dell’infanzia; per quanto concerne la scuola primaria si sancisce quanto segue: Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall'insegnante unico di riferimento o dai docenti contitolari della classe. La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie. La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici, così come avviene in tutti i Paesi Europei. Solo per l'insegnamento della religione cattolica la valutazione sarà espressa attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente. I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Nella scuola primaria gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati. Il voto in condotta, nella scuola primaria, sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari. 11