PROCESSO CIVILE TELEMATICO
LE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC
OTTOBRE 2014
GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.
FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE
PREMESSA
Tutte le slide reperibili sul sito
www.pergliavvocati.it
ScreenCast sul canale YouTube della
FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF
Decreto
Ministeriale
nr. 44/2011
Regole tecniche
o Regolamento
Legge 53/1994 –
Notifiche in
proprio
Come modificata dal
Decreto Legge n.
179/2012 e dal
Decreto Legge n.
90/2014
art. 3 bis
art. 18
Provvedimento 16
aprile 2014
Pubblicato in GU
il 30 aprile 2014
Specifiche
tecniche
art. 19 bis
CAD
norme di riferimento
1. Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte
degli avvocati e ausiliari
2. Eliminato l’obbligo di autorizzazione del COA per le
notifiche in proprio via PEC
3. Eliminato l’obbligo del pagamento dei diritti di notifica
per le notifiche in proprio via PEC
1. Applicabilità dell’art. 147 c.p.c.
1. Prova della notificazione nel caso di impossibilità di
deposito telematico delle ricevute
No annotazione in registro cronologico
requisito eliminato dal D.L. n. 179/2012 (ora art. 8, co. 4 bis L. 53/1994)
NOVITA’ NEL D.L. N. 90/2014
COME CONVERTITO
NO> CEC-PAC
domicilio digitale del cittadino
PEC-PA (ad uso giudiziario)
su http://pst.giustizia.it
registro imprese
INI PEC
www.inipec.gov.it
REgIndE
IPA - http://indice.PA.gov.it
I pubblici elenchi
1. Il proprio indirizzo PEC
deve risultare dai
pubblici elenchi
2. Procura alle liti
3. Indirizzo PEC del
destinatario risultante
dai pubblici elenchi
CAD
4. Dispositivo di firma
Art. 24 Firma digitale
Art. 21. Documento informatico sottoscritto
digitale
con firma elettronica
Requisiti
Documento
informatico
Duplicato o copia
informatica
Un documento scritto
direttamente
dall’avvocato e
trasformato in PDF (es.
atto di citazione,
precetto, etc.)
 Un documento
analogico che
abbiamo
scansionato (es.
sentenza/decreto/or
dinanza cartacea)
 Un documento che
visualizziamo sul
fascicolo informatico
e salviamo sul nostro
PC
Preparazione atto da notificare
Formati ammessi
Art. 19 bis Specifiche Tecniche
 solo PDF per il documento
originale informatico
Definizione
art. 21 CAD
Art. 3 bis, co. 1, L. 53/1994
 Solo PDF per i documenti
informatici o copia informatica,
anche per immagine, di
documenti analogici
 Se il documento sarà da
trasmettere telematicamente
all’ufficio giudiziario (es. atto
citazione) è sempre PDF
documento originale
informatico (no scansione)
Creare il documento informatico
(es. precetto/atto di citazione)
Sottoscrivere il documento
informatico
Se possiedo un documento
cartaceo
Se vedo un documento nel
fascicolo informatico
Scansionare il
documento e salvarlo
in PDF – ho creato una
copia informatica di un
documento analogico
ex art. 22 CAD
Salvare il documento
sul proprio PC – ho
creato un duplicato o
una copia informatica
ex art. 16 bis, co. 9 bis
D.L. 179/2012
come modificato
dal D.L. 90/2014
A breve: miglior differenziazione in fase di
download dal Punto di Accesso tra DUPLICATO e
COPIA INFORMATICA
Duplicato o copia informatica
documento
informatico
sottoscritto con
firma digitale
separata dagli
atti da notificare
Predisporre la relata di notifica –
art. 3 bis, co. 5 della L. n. 53/1994
Io sottoscritto Avvocato [nome e cognome e
codice fiscale] iscritto all’albo degli Avvocati
presso l’Ordine di ___________, in ragione del
disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore
di [nome e cognome e codice fiscale parte] in
virtù della procura alle liti ___________ notifico
l’allegato atto __________ a [nome e cognome e
codice fiscale destinatario] all’indirizzo di posta
elettronica certificata [indicare@indirizzo] estratto
dall’elenco [indicare elenco]
Facsimile su www.pergliavvocati.it
Contenuto della relata
Processo civile telematico
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento
deve, inoltre, essere indicato
 l'ufficio giudiziario,
 la sezione,
 il numero e l'anno di ruolo.
…dichiaro che la presente notifica viene effettuata in
relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di
______________, Sezione _______, Giudice dott ___________,
RG nr. ________
Contenuto della relata
Processo civile telematico
Se
si
deve
inviare
un
atto
originariamente
analogico(quando si utilizza lo scanner) occorre attestarne
la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005
…attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. Lgs. 82/2005 che l’atto
notificato
è
copia
fotoriprodotta
conforme
all’originale/copia conforme da cui è stata estratta.
Contenuto della relata
Processo civile telematico
Se si invia una copia informatica di un documento estratto
dal fascicolo informatico occorre attestarne la conformità ai
sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n.
179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014.
…attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del
D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 che la
copia informatica dell’atto ______ DESCRIZIONE DELL’ATTO
______ notificato con modalità informatiche è conforme
all’originale/copia informatica presente nel fascicolo
informatico dal quale è stata estratta.
Contenuto della relata
PROCURA DIGITALE
PROCURA CARTACEA
firmata digitalmente da cliente
firmata di pugno da cliente
certificata con
firma di pugno dell’Avvocato
autenticata
con firma digitale dell’Avvocato
copia digitale autenticata
con firma digitale dell’Avvocato
La procura - eventuale
ATTI DA INSERIRE IN
UNA CARTELLA DEL
PC PRONTI PER LA
NOTIFICA A MEZZO
PEC
 Atto principale che potrà
essere un documento
originale informatico oppure
un documento scansionato
oppure l’atto visualizzato nel
fascicolo informatico e
salvato sul proprio PC
 La relata di notifica
 La procura (eventuale) che
potrà essere quella cartacea
tradizionale scansionata o in
formato digitale
Salviamo la schermata dell’INI-PEC dalla quale
abbiamo tratto l’indirizzo del destinatario
Ricapitoliamo
atti da
notificare
tratti da
pubblici
registri
Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94
Componiamo il messaggio
Momento perfezionativo della notifica
Per il mittente (accettazione) e per il
destinatario (consegna)
art. 3 bis, co. 3 della L. 53/1994
147 c.p.c.
gestore PEC
mittente
Flusso della PEC
gestore PEC
destinatario
formati
.eml .msg
Ricevuta di accettazione completa (significa che all’interno del messaggio
dev’esserci il messaggio che abbiamo spedito completo di allegati)
Come salvare i messaggi PEC
Fornita
telematicamente
In tutti i casi in cui non è possibile
fornire la prova telematica
Si depositano
telematicamente:
l’atto notificato, le
ricevute PEC di
Accettazione e
Consegna ex art. 19
bis, co. 1 delle
Specifiche Tecniche
Si stampano: il messaggio
inviato e i suoi allegati, le
ricevute PEC di
Accettazione e
Consegna e si aggiunge
l’attestazione di
conformità ex art. 9 bis
della L. n. 53/1994 e 23
bis, co. 1, del CAD
(facsimile su
www.pergliavvocati.it)
NO file “daticert.xml” e “postacert.eml”
Prova della notifica
Processo civile telematico
Avviso di mancata consegna
per “indirizzo errato”
Avviso di mancata consegna
per “casella piena”
E’ possibile la trascrizione della domanda
giudiziale notificata via PEC?
Faq
SEGUICI SU
www.pergliavvocati.it
FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE
CONDIZIONI D’USO
Salvo dove diversamente indicato,
quest'opera è distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale - Condividi allo stesso modo
3.0 Italia.
Scarica

Notifiche a mezzo PEC - Ordine Degli Avvocati di Vibo Valentia