PROCESSO CIVILE TELEMATICO LE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC OTTOBRE 2014 GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF Decreto Ministeriale nr. 44/2011 Regole tecniche o Regolamento Legge 53/1994 – Notifiche in proprio Come modificata dal Decreto Legge n. 179/2012 e dal Decreto Legge n. 90/2014 art. 3 bis art. 18 Provvedimento 16 aprile 2014 Pubblicato in GU il 30 aprile 2014 Specifiche tecniche art. 19 bis CAD norme di riferimento 1. Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari 2. Eliminato l’obbligo di autorizzazione del COA per le notifiche in proprio via PEC 3. Eliminato l’obbligo del pagamento dei diritti di notifica per le notifiche in proprio via PEC 1. Applicabilità dell’art. 147 c.p.c. 1. Prova della notificazione nel caso di impossibilità di deposito telematico delle ricevute No annotazione in registro cronologico requisito eliminato dal D.L. n. 179/2012 (ora art. 8, co. 4 bis L. 53/1994) NOVITA’ NEL D.L. N. 90/2014 COME CONVERTITO NO> CEC-PAC domicilio digitale del cittadino PEC-PA (ad uso giudiziario) su http://pst.giustizia.it registro imprese INI PEC www.inipec.gov.it REgIndE IPA - http://indice.PA.gov.it I pubblici elenchi 1. Il proprio indirizzo PEC deve risultare dai pubblici elenchi 2. Procura alle liti 3. Indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi CAD 4. Dispositivo di firma Art. 24 Firma digitale Art. 21. Documento informatico sottoscritto digitale con firma elettronica Requisiti Documento informatico Duplicato o copia informatica Un documento scritto direttamente dall’avvocato e trasformato in PDF (es. atto di citazione, precetto, etc.) Un documento analogico che abbiamo scansionato (es. sentenza/decreto/or dinanza cartacea) Un documento che visualizziamo sul fascicolo informatico e salviamo sul nostro PC Preparazione atto da notificare Formati ammessi Art. 19 bis Specifiche Tecniche solo PDF per il documento originale informatico Definizione art. 21 CAD Art. 3 bis, co. 1, L. 53/1994 Solo PDF per i documenti informatici o copia informatica, anche per immagine, di documenti analogici Se il documento sarà da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (es. atto citazione) è sempre PDF documento originale informatico (no scansione) Creare il documento informatico (es. precetto/atto di citazione) Sottoscrivere il documento informatico Se possiedo un documento cartaceo Se vedo un documento nel fascicolo informatico Scansionare il documento e salvarlo in PDF – ho creato una copia informatica di un documento analogico ex art. 22 CAD Salvare il documento sul proprio PC – ho creato un duplicato o una copia informatica ex art. 16 bis, co. 9 bis D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 A breve: miglior differenziazione in fase di download dal Punto di Accesso tra DUPLICATO e COPIA INFORMATICA Duplicato o copia informatica documento informatico sottoscritto con firma digitale separata dagli atti da notificare Predisporre la relata di notifica – art. 3 bis, co. 5 della L. n. 53/1994 Io sottoscritto Avvocato [nome e cognome e codice fiscale] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine di ___________, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di [nome e cognome e codice fiscale parte] in virtù della procura alle liti ___________ notifico l’allegato atto __________ a [nome e cognome e codice fiscale destinatario] all’indirizzo di posta elettronica certificata [indicare@indirizzo] estratto dall’elenco [indicare elenco] Facsimile su www.pergliavvocati.it Contenuto della relata Processo civile telematico Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. …dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ______________, Sezione _______, Giudice dott ___________, RG nr. ________ Contenuto della relata Processo civile telematico Se si deve inviare un atto originariamente analogico(quando si utilizza lo scanner) occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005 …attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. Lgs. 82/2005 che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale/copia conforme da cui è stata estratta. Contenuto della relata Processo civile telematico Se si invia una copia informatica di un documento estratto dal fascicolo informatico occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014. …attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 che la copia informatica dell’atto ______ DESCRIZIONE DELL’ATTO ______ notificato con modalità informatiche è conforme all’originale/copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. Contenuto della relata PROCURA DIGITALE PROCURA CARTACEA firmata digitalmente da cliente firmata di pugno da cliente certificata con firma di pugno dell’Avvocato autenticata con firma digitale dell’Avvocato copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato La procura - eventuale ATTI DA INSERIRE IN UNA CARTELLA DEL PC PRONTI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC Atto principale che potrà essere un documento originale informatico oppure un documento scansionato oppure l’atto visualizzato nel fascicolo informatico e salvato sul proprio PC La relata di notifica La procura (eventuale) che potrà essere quella cartacea tradizionale scansionata o in formato digitale Salviamo la schermata dell’INI-PEC dalla quale abbiamo tratto l’indirizzo del destinatario Ricapitoliamo atti da notificare tratti da pubblici registri Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 Componiamo il messaggio Momento perfezionativo della notifica Per il mittente (accettazione) e per il destinatario (consegna) art. 3 bis, co. 3 della L. 53/1994 147 c.p.c. gestore PEC mittente Flusso della PEC gestore PEC destinatario formati .eml .msg Ricevuta di accettazione completa (significa che all’interno del messaggio dev’esserci il messaggio che abbiamo spedito completo di allegati) Come salvare i messaggi PEC Fornita telematicamente In tutti i casi in cui non è possibile fornire la prova telematica Si depositano telematicamente: l’atto notificato, le ricevute PEC di Accettazione e Consegna ex art. 19 bis, co. 1 delle Specifiche Tecniche Si stampano: il messaggio inviato e i suoi allegati, le ricevute PEC di Accettazione e Consegna e si aggiunge l’attestazione di conformità ex art. 9 bis della L. n. 53/1994 e 23 bis, co. 1, del CAD (facsimile su www.pergliavvocati.it) NO file “daticert.xml” e “postacert.eml” Prova della notifica Processo civile telematico Avviso di mancata consegna per “indirizzo errato” Avviso di mancata consegna per “casella piena” E’ possibile la trascrizione della domanda giudiziale notificata via PEC? Faq SEGUICI SU www.pergliavvocati.it FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE CONDIZIONI D’USO Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.