II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL
DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI
PCT
ISTRUZIONI PER L'USO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
in collaborazione con la Commissione informatica
art. 16 bis del DL 179/2012
comma 1bis “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal
30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre
ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del
primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in
comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche
regolamentare
concernente
la
sottoscrizione
la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal
caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalità”
L'ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE E' AMMISSIBILE?
●
Dal 27 giugno 2015 è possibile (non obbligatorio)
depositare telematicamente
- atto di citazione
- ricorso
-comparsa/memoria di costituzione
●
Nessun problema per il deposito di ricorsi (stessa
procedura che per i d.i.) e la ccr (per cui esiste già un
numero di ruolo)
COSA SI INTENDE PER ATTO INTRODUTTIVO
AI SENSI DEL DL 83/15?
Rimane il dubbio se il dl comprenda:
●
Reclami
●
Opposizione all'esecuzione
●
cautelari in corso causa
●
istanza di fallimento
●
legge Pinto
.
●
COSTITUZIONE DELL'ATTORE
●
La citazione presuppone la notifica dell'atto, all'esito della quale si possono
porre 3 situazioni:
1. atto di citazione in formato analogico notificato a mezzo Unep o a mezzo
posta in proprio;
2. atto di citazione come documento informatico notificato a mezzo pec
3. atto di citazione come copia informatica per immagine notificata a mezzo
pec
●
●
Nel caso sub 2 l'atto è già documento informatico utile per il deposito
telematico
Nel caso sub 1 e 3 andrà inserito come atto principale l'atto in formato
informatico, mentre l'atto notificato dovrà essere allegato alla busta
I POTERI DI ATTESTAZIONE
(art. 19 d.l. 83/15)
●
Art. 16-decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli
atti notificati
1.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto
analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale
giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia
munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto
notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio
postale per la notificazione.
ATTENZIONE!!!
Le prove della notifica cartacea non possono essere inserite come
atto principale in quanto si tratta di PDF immagine!
L'atto principale dovrà essere il PDF testo dell'atto notificato.
I POTERI DI ATTESTAZIONE
Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità
●
●
●
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una
copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a
margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo
documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per
individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto
documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se
la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di
conformità è inserita nella relazione di notificazione.
IN SINTESI...
ART 16 UNDECIES CONCERNE IL POTERE DI:
Attestazione di conformità di copia cartacea.
Attestazione di conformità di copia informatica
VA INTEGRATO CON:
ART. 16 BIS C. 9 BIS
Attestazione di conformità di atti e provvedimenti presenti
nel fascicolo telematico
E TUTTI CON
artt. 4 e 6 D.P.C.M. 13/11/2014
ART. 16 BIS C. 9 BIS
●
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte
e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo,
presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente
articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del
cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma
del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di
un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso
sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa
sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro
vincolate all'ordine del giudice.
Premesse:
Le modalità di attestazione di conformità di scansioni
(conformi al cartaceo) o di copie informatiche (ad es. scaricate
dal fascicolo telematico):
- Attestazione di conformità all'interno del PDF della scansione
o della copia del file estratto dal fascicolo telematico.
- Attestazione di conformità su documento informatico
separato.
In caso di notifica vanno inserite nella relata di notifica
Modello di attestazione
DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO PER
POSTA O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L.
18/10/2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L.
17/12/2012, n. 221 attesta che la presente copia per immagine su
supporto informatico del presente atto è conforme all'originale
analogico in possesso dello scrivente Difensore.
Venezia,
Avv.
COME SI FA?
- Scansione degli atti notificati, con le relate e le
cartoline in modalità PDF immagine
- apposizione dell'attestazione con un programma
per l'elaborazione dei file PDF (adobe reader)
- Firma digitale
●
Modello di attestazione
DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO PER
POSTA O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO (foglio
separato)
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L.
18/10/2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L.
17/12/2012, n. 221 attesta che la presente copia per immagine su
supporto informatico del presente atto è conforme all'originale
analogico in possesso dello scrivente Difensore presentando impronta
informatica
sdaaferf23r234nwjk342341234j23e123jke
e
riferimento temporale 10 luglio 2015 12:25 UTC
Venezia,
Avv.
COME SI FA?
- inserimento hash e attestazione temporale
- Scansione degli atti notificati, con le relate e le
cartoline in modalità PDF immagine
- Firma digitale
Caso: notifica a mezzo pec
e deposito/iscrizione a ruolo cartaceo
DEPOSITO CARTACEO DI ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c. 1 bis L. 53/94 e dell'art.
23 c. 1 d. lgs. 82/2005 attesta che ________(tipo atto) notificato a
mezzo pec in data con i seguenti allegati____________(specificare
eventuali allegati e relata) nonché il messaggio di Pec del________,
le ricevute di accettazione e consegna del_______sono copie
analogiche conformi ai rispettivi documenti informatici da cui sono
state estratte.
Venezia,
Avv.
COME SI FA?
- si stampa l'atto notificato a mezzo pec con gli
eventuali allegati, la relata di notifica, il messaggio
di invio e relative ricevute di accettazione e
consegna complete (file .eml o .msg)
- si appone l'attestazione di conformità su foglio
separato e firmata di pugno
- si spilla nell'ordine indicato e si deposita
Caso: originale (es. titolo esecutivo)
analogico convertito in pdf immagine
per notifica a mezzo pec
NOTIFICA A MEZZO PEC DI ORIGINALE CARTACEO
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3
bis c. 2 e 6 c. 1 l. 53/94 e dell'art. 22 c. 2 d. lgs. 82/2005 attesta che la
copia informatica del ________(tipo atto) è conforme all'originale
analogico (o alla copia conforme cartacea) in mio possesso rilasciata
da _______________ il _______da cui è stata estratta.
Venezia, _________
Avv._________
COME SI FA?
- scansiono i docc. Cartacei e li firmo digitalmente
- si appone l'attestazione di conformità nella relata
di notifica indicando l'impronta (hash) e
attestazione temporale
- firmo digitalmente
- invio la pec e archivio le ricevute
Caso: copia informatica (da fascicolo
informatico) per notifica a mezzo pec
NOTIFICA A MEZZO PEC DI COPIA INFORMATICA
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis c. 9 bis del d.l.
179/2012 (convertito con L. 221/2012) attesta che la copia informatica
del ________(tipo atto) è conforme alla rispettiva copia digitale
presente nel fascicolo informatico della causa pendente avanti
_________(autorità) avente numero di RG__________dal quale è
stata estratta.
Venezia, _________
Avv._________
COME SI FA?
- estrarre la copia informatica dal fascicolo
informatico
- si attesta la conformità nella relata di notifica
indicando l'impronta e il riferimento temporale
- si firma digitalmente la relata
- si inviano le pec conservando le ricevute
Caso: copia informatica (da fascicolo
informatico) per notifica a mezzo ufficiali
o posta
NOTIFICA A MEZZO UFFICIALI O POSTA DI COPIA INFORMATICA
Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio
studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis c. 9 bis del d.l.
179/2012 (convertito con L. 221/2012) attesta che la presente copia
cartacea stampata e unita in unico documento mediante timbratura di
giunzione per complessivi ____(n. fogli) è conforme alla rispettiva
copia digitale presente nel fascicolo informatico della causa pendente
avanti _________(autorità) avente numero di RG__________dal
quale è stata estratta.
Venezia, _________
Avv._________
COME SI FA?
- estrarre la copia informatica dal fascicolo
informatico
- stampare
- attestare la conformità su foglio separato
- redarre relata di notifica
- spillare atto, attestazione e relata
- congiungere i fogli con timbro
- notificare
In sintesi... l'hash
L'hash (o impronta informatica) e il riferimento temporale
restano necessari per le notifiche a mezzo PEC ai sensi
dell'art. 22 comma II del C.A.D., quindi, in tali casi e
prudenzialmente, continuiamo a inserire questi dati per
attestare la conformità di ciò che stiamo inviando.
Ovviamente ciò non è necessario nei casi di “Atti propri
dell'Avvocato” (ad es. citazione) che non hanno necessità
di attestazione di conformità.
Ma… se devo depositare una notifica PEC?
●
In tal caso non è necessaria alcuna
attestazione di conformità in quanto è possibile
depositare direttamente i duplicati degli atti
notificati, contenuti nelle relative buste
telematiche.
Pertanto basterà allegare all'atto principale tre
file .eml
1) Busta PEC inviata;
2) Ricevuta di Accettazione PEC;
3) Ricevuta di Avvenuta Consegna PEC (con
Se sono convenuto?
●
PROVA PRATICA
●
Il deposito delle memorie endoprocedimentali
- memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2 e 3
- comparse conclusionali
.
●
.
...
●
Fonti:
- Fiif (Fondazione Italiana Informatizzazione
Forense) sito www.pergliavvocati.it
Grazie a tutti per la partecipazione
Per informazioni potete contattare la
Commissione Informatica
al seguente indirizzo e-mail
[email protected]
Scarica

scarica articolo - Ordine degli Avvocati di Venezia