II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA in collaborazione con la Commissione informatica art. 16 bis del DL 179/2012 comma 1bis “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità” L'ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE E' AMMISSIBILE? ● Dal 27 giugno 2015 è possibile (non obbligatorio) depositare telematicamente - atto di citazione - ricorso -comparsa/memoria di costituzione ● Nessun problema per il deposito di ricorsi (stessa procedura che per i d.i.) e la ccr (per cui esiste già un numero di ruolo) COSA SI INTENDE PER ATTO INTRODUTTIVO AI SENSI DEL DL 83/15? Rimane il dubbio se il dl comprenda: ● Reclami ● Opposizione all'esecuzione ● cautelari in corso causa ● istanza di fallimento ● legge Pinto . ● COSTITUZIONE DELL'ATTORE ● La citazione presuppone la notifica dell'atto, all'esito della quale si possono porre 3 situazioni: 1. atto di citazione in formato analogico notificato a mezzo Unep o a mezzo posta in proprio; 2. atto di citazione come documento informatico notificato a mezzo pec 3. atto di citazione come copia informatica per immagine notificata a mezzo pec ● ● Nel caso sub 2 l'atto è già documento informatico utile per il deposito telematico Nel caso sub 1 e 3 andrà inserito come atto principale l'atto in formato informatico, mentre l'atto notificato dovrà essere allegato alla busta I POTERI DI ATTESTAZIONE (art. 19 d.l. 83/15) ● Art. 16-decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione. ATTENZIONE!!! Le prove della notifica cartacea non possono essere inserite come atto principale in quanto si tratta di PDF immagine! L'atto principale dovrà essere il PDF testo dell'atto notificato. I POTERI DI ATTESTAZIONE Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità ● ● ● 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. IN SINTESI... ART 16 UNDECIES CONCERNE IL POTERE DI: Attestazione di conformità di copia cartacea. Attestazione di conformità di copia informatica VA INTEGRATO CON: ART. 16 BIS C. 9 BIS Attestazione di conformità di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo telematico E TUTTI CON artt. 4 e 6 D.P.C.M. 13/11/2014 ART. 16 BIS C. 9 BIS ● Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. Premesse: Le modalità di attestazione di conformità di scansioni (conformi al cartaceo) o di copie informatiche (ad es. scaricate dal fascicolo telematico): - Attestazione di conformità all'interno del PDF della scansione o della copia del file estratto dal fascicolo telematico. - Attestazione di conformità su documento informatico separato. In caso di notifica vanno inserite nella relata di notifica Modello di attestazione DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO PER POSTA O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221 attesta che la presente copia per immagine su supporto informatico del presente atto è conforme all'originale analogico in possesso dello scrivente Difensore. Venezia, Avv. COME SI FA? - Scansione degli atti notificati, con le relate e le cartoline in modalità PDF immagine - apposizione dell'attestazione con un programma per l'elaborazione dei file PDF (adobe reader) - Firma digitale ● Modello di attestazione DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO PER POSTA O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO (foglio separato) Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221 attesta che la presente copia per immagine su supporto informatico del presente atto è conforme all'originale analogico in possesso dello scrivente Difensore presentando impronta informatica sdaaferf23r234nwjk342341234j23e123jke e riferimento temporale 10 luglio 2015 12:25 UTC Venezia, Avv. COME SI FA? - inserimento hash e attestazione temporale - Scansione degli atti notificati, con le relate e le cartoline in modalità PDF immagine - Firma digitale Caso: notifica a mezzo pec e deposito/iscrizione a ruolo cartaceo DEPOSITO CARTACEO DI ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c. 1 bis L. 53/94 e dell'art. 23 c. 1 d. lgs. 82/2005 attesta che ________(tipo atto) notificato a mezzo pec in data con i seguenti allegati____________(specificare eventuali allegati e relata) nonché il messaggio di Pec del________, le ricevute di accettazione e consegna del_______sono copie analogiche conformi ai rispettivi documenti informatici da cui sono state estratte. Venezia, Avv. COME SI FA? - si stampa l'atto notificato a mezzo pec con gli eventuali allegati, la relata di notifica, il messaggio di invio e relative ricevute di accettazione e consegna complete (file .eml o .msg) - si appone l'attestazione di conformità su foglio separato e firmata di pugno - si spilla nell'ordine indicato e si deposita Caso: originale (es. titolo esecutivo) analogico convertito in pdf immagine per notifica a mezzo pec NOTIFICA A MEZZO PEC DI ORIGINALE CARTACEO Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis c. 2 e 6 c. 1 l. 53/94 e dell'art. 22 c. 2 d. lgs. 82/2005 attesta che la copia informatica del ________(tipo atto) è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme cartacea) in mio possesso rilasciata da _______________ il _______da cui è stata estratta. Venezia, _________ Avv._________ COME SI FA? - scansiono i docc. Cartacei e li firmo digitalmente - si appone l'attestazione di conformità nella relata di notifica indicando l'impronta (hash) e attestazione temporale - firmo digitalmente - invio la pec e archivio le ricevute Caso: copia informatica (da fascicolo informatico) per notifica a mezzo pec NOTIFICA A MEZZO PEC DI COPIA INFORMATICA Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis c. 9 bis del d.l. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) attesta che la copia informatica del ________(tipo atto) è conforme alla rispettiva copia digitale presente nel fascicolo informatico della causa pendente avanti _________(autorità) avente numero di RG__________dal quale è stata estratta. Venezia, _________ Avv._________ COME SI FA? - estrarre la copia informatica dal fascicolo informatico - si attesta la conformità nella relata di notifica indicando l'impronta e il riferimento temporale - si firma digitalmente la relata - si inviano le pec conservando le ricevute Caso: copia informatica (da fascicolo informatico) per notifica a mezzo ufficiali o posta NOTIFICA A MEZZO UFFICIALI O POSTA DI COPIA INFORMATICA Il sottoscritto Avvocato (c.f. , pec: e fax ), domiciliato presso il proprio studio in , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis c. 9 bis del d.l. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) attesta che la presente copia cartacea stampata e unita in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessivi ____(n. fogli) è conforme alla rispettiva copia digitale presente nel fascicolo informatico della causa pendente avanti _________(autorità) avente numero di RG__________dal quale è stata estratta. Venezia, _________ Avv._________ COME SI FA? - estrarre la copia informatica dal fascicolo informatico - stampare - attestare la conformità su foglio separato - redarre relata di notifica - spillare atto, attestazione e relata - congiungere i fogli con timbro - notificare In sintesi... l'hash L'hash (o impronta informatica) e il riferimento temporale restano necessari per le notifiche a mezzo PEC ai sensi dell'art. 22 comma II del C.A.D., quindi, in tali casi e prudenzialmente, continuiamo a inserire questi dati per attestare la conformità di ciò che stiamo inviando. Ovviamente ciò non è necessario nei casi di “Atti propri dell'Avvocato” (ad es. citazione) che non hanno necessità di attestazione di conformità. Ma… se devo depositare una notifica PEC? ● In tal caso non è necessaria alcuna attestazione di conformità in quanto è possibile depositare direttamente i duplicati degli atti notificati, contenuti nelle relative buste telematiche. Pertanto basterà allegare all'atto principale tre file .eml 1) Busta PEC inviata; 2) Ricevuta di Accettazione PEC; 3) Ricevuta di Avvenuta Consegna PEC (con Se sono convenuto? ● PROVA PRATICA ● Il deposito delle memorie endoprocedimentali - memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2 e 3 - comparse conclusionali . ● . ... ● Fonti: - Fiif (Fondazione Italiana Informatizzazione Forense) sito www.pergliavvocati.it Grazie a tutti per la partecipazione Per informazioni potete contattare la Commissione Informatica al seguente indirizzo e-mail [email protected]