QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO www.amadir.it Avv. Nicola Gargano www.quandoilprocessoetelematico.it Come si effettua una notifica a mezzo PEC? Il DL 90/2014 all’art. 46 ha eliminato la preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine per notificare a mezzo PEC, autorizzazione che ora è residuale e necessaria solo per le notifiche in proprio a mezzo raccomandata. Quali sono dunque i requisiti per procedere con la notifica a mezzo PEC? • Essere muniti di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile (la notifica non potrà dunque essere effettuata dal mero domiciliatario) • Possedere un dispositivo di firma digitale • Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio dell’ordine SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 – ART. 46 D.L. 90 del 24.6.2014 Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. (Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183,) 2. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. Esempio di notifica telematica • Registro cronologico Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico • 147 Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47] (1) (2). articolo 16-septies d.l. 179/2012 - tempo delle notificazioni con modalità telematiche: se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. • Giustizia amministrativa Art. 3bis comma 3bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa. Art. 3bis comma 1 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Dal 15 dicembre ai fini delle notificazioni devono intendersi come pubblici elenchi: - ANPR (a regime dal 31.12.2014) - INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013) - ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) - Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-eacquisto ) - Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST/) - Indice PA ? SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO Art. 3bis comma 2 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO ART. 19 bis - Provvedimento 16 aprile 2014 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento) 1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1. PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA Art. 3bis comma 3 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Regole tecniche: DM 44/2011 Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. «omissis» 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. «omissis» 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (lett. H) ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella ricevuta); (lett. i) ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio; (lett. l) ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m) SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 Art. 3bis comma 4 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Procura alle liti Articolo 18 – regole tecniche (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. procura alle liti Articolo 83 cpc Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, l’allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita dall’istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore: 1) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. ________ Luogo e data Un caso particolare il 660 C.p.c. quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza, si incorre nel caso previsto dall’art. 660 c.p.c. ultimo comma. Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. poiché l’art. 48 del CAD dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, la spedizione di un documento informatico per via telematica a mezzo PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale, la notifica di un intimazione di sfratto a mezzo PEC dovrà intendersi equivalente alla notificazione effettuata a mezzo del servizio postale e pertanto soggetta alla disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 660. Sarà dunque necessario spedire l’avviso previsto dall’art. 660 inviando una seconda PEC all’intimato COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ? Art. 52 Domicilio digitale quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax". E in Cassazione? 366 CPC contenuto del ricorso: Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. E in Cassazione? Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013 • Considerato che deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dalla difesa della ricorrente con la memoria illustrativa e ribadita in sede di discussione orale, sul rilievo che la notificazione dell'atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte, e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata; che l'eccezione è fondata; • che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., "la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso" (comma 1) e "al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (comma 2); E in Cassazione? Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013 • che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione sia subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata; • che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica; • che, dunque, il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte sull'erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile; E in Cassazione? MASSIME Estremi Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 17/01/2003 Numero: 617 Parti Ragazzi e altroC.Schiavi e altro Fonti Giustizia Civile Massimario 2003, 122 Classificazione CASSAZIONE CIVILE - Controricorso Testo L'osservanza delle disposizioni, contenute negli art. 366, comma 2, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente. Esempio di notifica telematica marca per diritti di notifica da corrispondersi preferibilmente in via telematica: • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari. LA MARCA DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELL’ATTO IN TRIBUNALE E NON AL MOMENTO DELLA NOTIFICA Esempio di notifica telematica Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in formato elettronico Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Allegati: • Copia atto da notificare firmato digitalmente (o non firmato se pdf estratto da originale cartaceo o da PDA di cui si attesta la conformità all’originale in relata) • Copia relata di notifica firmata digitalmente • Mandato (eventuale) • Copia di cortesia (se vogliamo essere cortesi) atto e relata da notificare non firmato digitalmente Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico Nuove regole tecniche art. 19 bis comma 5 provvedimento DGSIA 16.4.2014 5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e. In alternativa ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico firmato digitalmente da cui è stata estratta. Bari, 30.10.2013 Avv. Nicola Gargano Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento In alternativa ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Bari, 30.10.2013 Avv. Nicola Gargano Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento TRIBUNALE DI ________ AVVISO DI NOTIFICA (art. 123 disp. Att. c.p.c.) SI AVVISA il Sig. Cancelliere del Tribunale di_______ - Ufficio ____, di aver notificato in data _______ a richiesta di ______________ (Cod. Fisc. _______ ), rappresentata difesa e domiciliata dall’Avvocato__________ (C.F. __________) del Foro di _____________, con studio in Bari alla via Principe Amedeo n. 190, __________avverso n. NumeroSentenza emesso in data DataSentenza dal Tribunale sezione ___________ nella persona del Giudice dott. ________ RG: _______, alla __________ (C.F. ________________), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ________ (CF: _________) ed ivi elettivamente domiciliata, in ___________ , alla via ____________ estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia (oppure) (dal registro ini-pec http://www.inipec.gov.it/) Avvocato________________ _______ lì,____________ IL DPCM 13/11/2014, n.78954 - Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8 La nota del Consiglio Nazionale Forense Il CNF comunica che - all’esito della seduta amministrativa di venerdì scorso - ha avanzato formale richiesta al Ministero della Giustizia volta ad escludere – con un intervento normativo ad hoc – l’applicazione al Processo Telematico e alle notifiche a mezzo PEC del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2014 (G.U. 12/1/2015 in vigore dall’11/2/2015), adottato ex art. 71 CAD (Codice Amministrazione digitale). Il decreto – in particolare – prevede che a partire dall’11 febbraio prossimo entreranno in vigore Nuove regole tecniche con importanti implicazioni anche sul Processo civile telematico. I nuovi formalismi digitali richiesti per la produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nel PCT, compromettendone l'efficace applicazione da tutti auspicata. Il CNF, anche attraverso la FIIF e il gruppo di lavoro appositamente costituito, continuerà a seguire gli sviluppi del PCT e gli interventi normativi, verificando che questi non si traducano in ulteriori aggravi non giustificati nell'attività professionale degli Avvocati. La stessa attenzione è rivolta anche al Processo Amministrativo Telematico - la cui piena attuazione è prevista dal 1° luglio 2015 - e a quello Tributario per i quali, tuttavia non si conoscono ancora le regole tecniche che disciplineranno in concreto le operazioni telematiche di depositi e consultazioni on-line Cosa cambia nella pratica 1 Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico effettuata su supporto cartaceo Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico inserendo in calce l’attestazione di conformità: Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012 Il sottoscritto Avv. __________ in qualità di difensore di________, nel procedimento promosso presso il Tribunale di ________ RG __________, attesta la conformità della presente sentenza/decreto/ricorso e pedissequo n. _______ emesso dal Tribunale di _______ in data________ Giudice_________ composta da ____ pagine ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. Luogo e Data Avv. ___________ Cosa cambia nella pratica 2 Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico per uso telematico (ad esempio in caso di notifica a mezzo PEC o allegazione di copia conforme all’interno di un deposito telematico) In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 6 delle regole tecniche: 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di uno o piu' documenti informatici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L. 90/2014 9bis Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La normativa del CAD Articolo 23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all' articolo 71 . 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all' articolo 71 , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico . Il Portale dei servizi telematici VANTAGGI O punto di accesso ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante consolle avvocato o se digitalizzati dal cancelliere. N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di «coccardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale. • Lo scaricamento del file originale in .p7m inizialmente bloccato dalla DGSIA nell’agosto del 2013 è stato riabilitato con il rilascio delle ultimo aggiornamento sui sistemi informatici del tribunale • Il file .pdf provvisto a margine di una «coccardina» NON E’ UNA FIRMA DIGITALE Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della Firma digitale dell’avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici Inizialmente la «coccardina» era contenuta solo nei file visualizzati lato tribunale (cancelleria e magistrato) e negli allegati delle comunicazioni di cancelleria effettuate a mezzo PEC. Non era infatti prevista alcuna «coccardina» nei file .pdf scaricati da punto di accesso o pst che, tuttavia, pur non presentando tale elemento grafico, sono copie del file originale firmato digitalmente. Tali copie, ai senti dell’art. 16bis possono essere autenticate dall’avvocato, anche se tale firma non è rappresentata all’interno del documento da alcun elemento grafico. Cosa cambia nella pratica 3 Attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 4 delle regole tecniche: 1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu' documenti analogici puo' essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. 3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu' documenti analogici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Cosa cambia nella pratica 4 Notifica a mezzo PEC di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). A mio parere non si può sostenere l’inapplicabilità delle regole tecniche atteso che vi è un espresso richiamo all’art. 22 del CAD essendovi peraltro una necessità di coordinamento anche con l’art. 18 del DM 44/2011 (regole tecniche del processo telematico) che prescrive che, l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In quest’ultimo caso pertanto dovrà seguirsi necessariamente la procedura di cui al comma 3 dell’art. 4 delle regole tecniche inserendo quindi in una relata di notifica, necessariamente su documento informatico separato, l’impronta del file scansionato e il riferimento temporale. Si segnala tuttavia che parte della dottrina (Sileni, Arcella, Salomone) e giurisprudenza (TAR Lazio sent. 396/2015 del 14/1/2015) ritengono che l’art. 18 del DM 44/2011 si ponga in rapporto di specialità rispetto alle regole tecniche del CAD escludendone di fatto l’applicabilità. Il quadro normativo dunque appare sicuramente confuso e si segnala che, anche il Consiglio Nazionale Forense in una lettera inviata al Ministero della Giustizia ha richiesto urgenti interventi normativi volti ad escludere l’applicabilità delle predette regole tecniche (DPCM 13/11/2014, n.78954 - Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8) al Processo Civile Telematico. Ma tutto ciò si applicherà realmente dall’11 febbraio prossimo? Nell’attesa delle determinazioni ministeriali, si segnala che: 1) Nel dl 90/2014 e dl 132/2014 non vi è alcun richiamo specifico al CAD e alle sue regole tecniche 2) L’art. 22 e 23bis del CAD si applicano ai notai e ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati 3) L’avvocato è pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi dell’art. 16bis come modificati dal dl 90/2014 e dl 132/2014? La legge non lo specifica 4) Che significa laddove richiesto dalla natura dell’attività? 5) Laddove il legislatore ha inteso richiamare il CAD lo ha fatto espressamente quindi nei casi 2 e 3 il DPCM è applicabile? 6) E e se si quali sono le conseguenze? Cosa succede se assevero un documento non rispettando le regole tecniche? i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso imponendo il deposito del documento originale ogni qualvolta tali copie venissero disconosciute. 1) Iscrizione a ruolo delle procedure esecutive: un eventuale semplice disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di pignoramento. 2) notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico: Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo informatico. Impronta si o no? La prudenza non è mai troppa e forse non è così difficile definizioni allegato 1 del DPCM: L’impronta : La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una apposita funzione di hash Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti Come si fa? Utilizzare sempre lo standard sha-256: http://apps.dirittopratico.it/notifica.html http://youhash.com/ www.sala.it http://hashcalc.soft112.com/ http://www.comped.it/it/prodotti/90-comped-software-gratuito/117-scaricadigitalsign-reader La prudenza non è mai troppa e forse non è così difficile Come si fa? Utilizzare sempre lo standard sha-256 http://apps.dirittopratico.it/notifica.html http://youhash.com/ HASH in formato sha-256 f1f31ec9a19d92b049d432b595c5d54e1df102e8b0e9892bad83365866e68f85 E poi? Riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento http://www.oraesattaitalia.it/ RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all’originale di______ n.____ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di RG: _______ estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) sha-256________di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a: 1) ______(CF:____________),rappresentata e difesa dall’avv._________(CF:_______)ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Avv. _________ Luogo e data RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) sha-256________ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a: 1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Avv. _________ Luogo e data 2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. ________ Luogo e data RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, Copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di ________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo di cui al n. di RG:_______, estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) sha-256________ di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 a: 1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Avv. _________ Luogo e data 2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. ________ Luogo e data Cosa cambia nella pratica Di fatto non sarà più l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria il verbale del pignoramento, titoli e precetto, e non sarà più la cancelleria a creare il fascicolo dell’esecuzione ed il relativo fascicolo informatico. Si realizzerà, invece, ciò che di fatto si è sperimentato in questi anni nei Tribunali in cui, nelle procedure esecutive immobiliari il pignoramento veniva parallelamente inviato telematicamente all’ufficio giudiziario e consegnato all’ufficiale giudiziario cartaceamente. Con queste modalità, infatti, si consentiva una facile iscrizione da parte del cancelliere che, invece di inserire manualmente i dati del pignoramento nel SIECIC ricopiandoli dagli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario, avrebbe semplicemente accettato il deposito telematico dopo aver ricevuto dall’ufficiale giudiziario il pignoramento cartaceo, su cui, l’avvocato della parte istante, avrebbe dovuto preventivamente evidenziare l’avvenuto deposito telematico. Cosa cambia nella pratica a) l’articolo 518, sesto comma (esecuzioni mobiliari presso il debitore), è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»; Cosa cambia nella pratica b) l’articolo 543, quarto comma (esecuzioni mobiliari presso terzi), è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»; Cosa cambia nella pratica c) l’articolo 557 (esecuzioni immobiliari), è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). - Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.». Cosa cambia nella pratica i predetti depositi, dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 31 marzo 2015. Si prescrive poi che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella nota di deposito che allegheremo come atto principale in corrispondenza di ogni documento. Cosa cambia nella pratica la nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. Entrata in vigore Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 11 dicembre 2014 Il deposito del creditore è un atto introduttivo, che forma il fascicolo dell’esecuzione da iscrivere in cancelleria, che ha come atto principale la “Nota di Iscrizione a Ruolo” e come “DatiAtto.xml” i dati strutturati della stessa nota di iscrizione a ruolo. L’XSD di nuovo rilascio “IscrizioneRuoloPignoramento” costituisce l’atto introduttivo nelle esecuzioni immobiliari e sostituisce interamente l’attuale atto “VerbalePignoramento” nelle esecuzioni mobiliari presso debitore/terzo. la nota di iscrizione a ruolo dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2014), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori: Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili: Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore: Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene. - - qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito. La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento” Attestazione di conformità di titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento (eventuale nota di trascrizione). Ogni documento dovrà essere scansionato su file separato 1) Nota di deposito con attestazione di conformità: allegato semplice in pdf testuale. Dovrà contenere l’impronta ed il riferimento temporale. 2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato (funzione aggiungi testo in Adobe PDF Reader XI). I file così formati dovranno essere digitalmente firmati. 3) Attestazione di conformità su foglio cartaceo separato ma scansionato unitamente all’atto di cui si attesta la conformità in un unico file. I file così formati dovranno essere digitalmente firmati. T R I B U N A L E D I _______ Giudice dott. ________ – RGE: ______ NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________) Creditore procedente contro sig. ____________ (CF: ___________) Debitore Nonché Banca__________________________ (CF: __________) Terzo pignorato ***** Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti: 1) Nota di iscrizione a ruolo 2) Mandato 3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale) 4) Copia precetto di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale) 5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale) 6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. 7) Ricevuta pagamento contributo unificato Data e luogo Avv. Nicola Gargano Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), Facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________ ATTESTA ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta. Data e luogo Avv. Nicola Gargano I passaggi dell’innovazione consapevole I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le stesse norme che cercavano di semplificare Non si può possedere tecnologia senza capirla Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori) Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai nuovi Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si possono azzerare LA REGOLA D’ORO DEL PCT Two is megl che One Grazie per l’attenzione Avv. Nicola Gargano www.quandoilprocessoetelematico.it www.amadir.it [email protected]