QUANDO IL PROCESSO E’
TELEMATICO
www.amadir.it
Avv. Nicola Gargano
www.quandoilprocessoetelematico.it
Come si effettua una notifica a mezzo PEC?
Il DL 90/2014 all’art. 46 ha eliminato la preventiva
autorizzazione del consiglio dell’ordine per notificare a
mezzo PEC, autorizzazione che ora è residuale e
necessaria solo per le notifiche in proprio a mezzo
raccomandata.
Quali sono dunque i requisiti per procedere con la
notifica a mezzo PEC?
• Essere muniti di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del
codice di procedura civile (la notifica non potrà dunque essere
effettuata dal mero domiciliatario)
• Possedere un dispositivo di firma digitale
• Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC
comunicato al proprio consiglio dell’ordine
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 – ART. 46
D.L. 90 del 24.6.2014
Art. 1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma
dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del
consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della
presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le
modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a
mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria
disponga che la notifica sia eseguita personalmente. (Articolo
modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre
2011, n. 183,)
2. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione
degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere
eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Esempio di notifica telematica
• Registro cronologico
Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo
PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
• 147 Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
[disp. att. c.p.c. 47] (1) (2).
articolo 16-septies d.l. 179/2012 - tempo delle notificazioni con
modalità telematiche: se effettuate dopo le ore 21, si considereranno
perfezionate il giorno successivo.
• Giustizia amministrativa
Art. 3bis comma 3bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si
applicano alla giustizia amministrativa.
Art. 3bis comma 1
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta
elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un
indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
Dal 15 dicembre ai fini delle notificazioni devono intendersi come pubblici
elenchi:
- ANPR (a regime dal 31.12.2014)
- INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)
- ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)
- Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-eacquisto )
- Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST/)
- Indice PA ?
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
Art. 3bis comma 2
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
ART. 19 bis - Provvedimento 16 aprile 2014
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del
regolamento)
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso
deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un
documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di
parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico
così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al
messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere
telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si
procede ai sensi del precedente comma 1.
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
Art. 3bis comma 3
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in
cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Regole tecniche: DM 44/2011
Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi
attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi
dell'articolo 170, quarto comma,
del
codice di procedura civile, la notificazione
e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del
comma 1.
«omissis»
4. L'avvocato che estrae copia informatica per
immagine
dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.
53.
«omissis»
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo
3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'
quella
completa,
di
cui all'articolo
6,
comma
4,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata
ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al
mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario; (lett. H)
 ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente
(es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella
ricevuta); (lett. i)
 ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio;
(lett. l)
 ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione
senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m)
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994
Art. 3bis comma 4
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai
sensi della legge n. 53 del 1994».
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta
elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel
cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere
indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Procura alle liti
Articolo 18 – regole tecniche
(Notificazioni
per
via
telematica
eseguite
dagli
avvocati)
V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto
cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su
foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per
immagine.
procura alle liti
Articolo 83 cpc
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di
procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del
ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della
domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però
congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura
alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo,
quando
nell'atto
non
è
espressa
volontà
diversa.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in
atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta
autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data
_____, ho notificato ad ogni effetto di legge, l’allegato atto di citazione firmato
digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita
dall’istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:
1)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi
PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
Un caso particolare il 660 C.p.c.
quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza, si incorre nel caso previsto
dall’art. 660 c.p.c. ultimo comma.
Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato
dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di
spedizione.
poiché l’art. 48 del CAD dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, la spedizione di un
documento informatico per via telematica a mezzo PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio
postale, la notifica di un intimazione di sfratto a mezzo PEC dovrà intendersi equivalente alla notificazione
effettuata a mezzo del servizio postale e pertanto soggetta alla disposizione dell’ultimo comma dell’articolo
660.
Sarà dunque necessario spedire l’avviso previsto dall’art. 660 inviando una
seconda PEC all’intimato
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Art. 52
Domicilio digitale
quando la legge prevede che le notifiche di atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di
parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla
notifica in cancelleria può procedersi quando non sia
possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica
presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE
Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di
procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio
numero di fax".
E in Cassazione?
366 CPC contenuto del ricorso:
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria
della Corte di cassazione.
E in Cassazione?
Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013
• Considerato che deve essere preliminarmente esaminata
l'eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dalla
difesa della ricorrente con la memoria illustrativa e ribadita in
sede di discussione orale, sul rilievo che la notificazione
dell'atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte,
e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l'indirizzo di
posta elettronica certificata; che l'eccezione è fondata;
• che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., "la parte contro la
quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il
deposito del ricorso" (comma 1) e "al controricorso si applicano
le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (comma 2);
E in Cassazione?
Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013
• che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità
della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione sia
subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in
Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte
del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
• che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il
destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il
controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria
della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma
telematica;
• che, dunque, il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte
sull'erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della
mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta
elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile;
E in Cassazione?
MASSIME Estremi Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 17/01/2003 Numero:
617 Parti Ragazzi e altroC.Schiavi e altro Fonti Giustizia Civile Massimario
2003, 122 Classificazione CASSAZIONE CIVILE - Controricorso Testo
L'osservanza delle disposizioni, contenute negli art. 366, comma
2, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio
in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli
notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è
prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la
nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo
predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di
portare l'atto a conoscenza del ricorrente.
Esempio di notifica telematica
marca per diritti di notifica da corrispondersi
preferibilmente in via telematica:
• Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
• Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
• Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.
LA MARCA DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA AL MOMENTO
DEL DEPOSITO DELL’ATTO IN TRIBUNALE E NON AL
MOMENTO DELLA NOTIFICA
Esempio di notifica telematica
Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in
copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in formato
elettronico
Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994».
Allegati:
• Copia atto da notificare firmato digitalmente (o non
firmato se pdf estratto da originale cartaceo o da PDA di
cui si attesta la conformità all’originale in relata)
• Copia relata di notifica firmata digitalmente
• Mandato (eventuale)
• Copia di cortesia (se vogliamo essere cortesi) atto e relata
da notificare non firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo
PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
Nuove regole tecniche
art. 19 bis comma 5 provvedimento DGSIA 16.4.2014
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario
delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto
notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima
legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della
busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta
di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad
ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi
relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera e.
In alternativa
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.
53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la
conformità della presente copia cartacea all’originale telematico firmato digitalmente da cui è
stata estratta.
Bari, 30.10.2013
Avv. Nicola Gargano
Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento
In alternativa
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.
53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la
conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
Bari, 30.10.2013
Avv. Nicola Gargano
Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento
TRIBUNALE DI ________
AVVISO DI NOTIFICA
(art. 123 disp. Att. c.p.c.)
SI AVVISA
il Sig. Cancelliere del Tribunale di_______ - Ufficio ____, di aver notificato in
data _______ a richiesta di ______________ (Cod. Fisc. _______ ),
rappresentata difesa e domiciliata dall’Avvocato__________ (C.F.
__________) del Foro di _____________, con studio in Bari alla via Principe
Amedeo n. 190, __________avverso n. NumeroSentenza emesso in data
DataSentenza dal Tribunale sezione ___________ nella persona del Giudice
dott. ________ RG: _______, alla __________ (C.F. ________________), in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. ________ (CF: _________) ed ivi elettivamente domiciliata, in
___________ , alla via ____________ estratto dal registro generale degli
indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia (oppure) (dal
registro ini-pec http://www.inipec.gov.it/)
Avvocato________________
_______ lì,____________
IL DPCM 13/11/2014, n.78954 - Gazzetta Uff. 12/01/2015, n.8
La nota del Consiglio Nazionale Forense
Il CNF comunica che - all’esito della seduta amministrativa di venerdì scorso - ha avanzato formale richiesta
al Ministero della Giustizia volta ad escludere – con un intervento normativo ad hoc – l’applicazione al
Processo Telematico e alle notifiche a mezzo PEC del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13/11/2014 (G.U. 12/1/2015 in vigore dall’11/2/2015), adottato ex art. 71 CAD (Codice Amministrazione
digitale).
Il decreto – in particolare – prevede che a partire dall’11 febbraio prossimo entreranno in vigore Nuove
regole tecniche con importanti implicazioni anche sul Processo civile telematico.
I nuovi formalismi digitali richiesti per la produzione del documento informatico, delle copie informatiche
e nella loro attestazione a conformità non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole
comprensibilità, che sarebbero auspicabili nel PCT, compromettendone l'efficace applicazione da tutti
auspicata.
Il CNF, anche attraverso la FIIF e il gruppo di lavoro appositamente costituito, continuerà a seguire gli
sviluppi del PCT e gli interventi normativi, verificando che questi non si traducano in ulteriori aggravi non
giustificati
nell'attività
professionale
degli
Avvocati.
La stessa attenzione è rivolta anche al Processo Amministrativo Telematico - la cui piena attuazione è
prevista dal 1° luglio 2015 - e a quello Tributario per i quali, tuttavia non si conoscono ancora le regole
tecniche che disciplineranno in concreto le operazioni telematiche di depositi e consultazioni on-line
Cosa cambia nella pratica
1
Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico effettuata su
supporto cartaceo
Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico
inserendo in calce l’attestazione di conformità:
Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012
Il sottoscritto Avv. __________ in qualità di difensore di________, nel procedimento
promosso presso il Tribunale di ________ RG __________, attesta la conformità della
presente sentenza/decreto/ricorso e pedissequo n. _______ emesso dal Tribunale di
_______ in data________ Giudice_________ composta da ____ pagine ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma
9 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n.
90 del 24 giugno 2014.
Luogo e Data
Avv. ___________
Cosa cambia nella pratica 2
Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico per uso telematico (ad esempio in
caso di notifica a mezzo PEC o allegazione di copia conforme all’interno di un deposito telematico)
In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico
ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 6 delle regole tecniche:
1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice
sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto,
mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto
informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale,
salvo che la conformita' allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto
informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento informatico
contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del
notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di uno o piu' documenti informatici puo'
essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e
l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con
firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L. 90/2014
9bis Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e
degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti
nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente
articolo,
equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo
precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto
mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico
ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga
la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
La normativa del CAD
Articolo 23-bis
Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle
regole tecniche di cui all' articolo 71 .
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti regole tecniche di cui all' articolo 71 , hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,
ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico .
Il Portale dei servizi telematici
VANTAGGI
O punto di accesso ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli
atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché
i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante consolle
avvocato o se digitalizzati dal cancelliere.
N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di
«coccardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale.
• Lo scaricamento del file originale in .p7m inizialmente bloccato dalla
DGSIA nell’agosto del 2013 è stato riabilitato con il rilascio delle ultimo
aggiornamento sui sistemi informatici del tribunale
• Il file .pdf provvisto a margine di una «coccardina»
NON E’ UNA FIRMA DIGITALE
Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della
Firma digitale dell’avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici
Inizialmente la «coccardina» era contenuta solo nei file visualizzati lato
tribunale (cancelleria e magistrato) e negli allegati delle comunicazioni di
cancelleria effettuate a mezzo PEC.
Non era infatti prevista alcuna «coccardina» nei file .pdf scaricati da punto di
accesso o pst che, tuttavia, pur non presentando tale elemento grafico, sono
copie del file originale firmato digitalmente. Tali copie, ai senti dell’art. 16bis
possono essere autenticate dall’avvocato, anche se tale firma non è
rappresentata all’interno del documento da alcun elemento grafico.
Cosa cambia nella pratica 3
Attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive ai sensi dell’art. 16bis
comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con
modificazioni dalla legge N. 162/2014
In questo caso, volendo applicare le nuove regole tecniche considerando dunque l’avvocato pubblico
ufficiale ci si dovrà rifare alla procedura prevista dall’art. 4 delle regole tecniche:
1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3,
del Codice e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti
o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu'
documenti analogici puo' essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua
la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie per immagine su
supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, puo' essere inserita
nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi' formato e'
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di
uno o piu' documenti analogici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato
contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico
cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata
del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
Cosa cambia nella pratica 4
Notifica a mezzo PEC di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, con attestazione di
conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(CAD).
A mio parere non si può sostenere l’inapplicabilità delle regole tecniche atteso che vi è un espresso
richiamo all’art. 22 del CAD essendovi peraltro una necessità di coordinamento anche con l’art. 18 del DM
44/2011 (regole tecniche del processo telematico) che prescrive che, l'avvocato che estrae copia
informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a
norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
In quest’ultimo caso pertanto dovrà seguirsi necessariamente la procedura di cui al comma 3 dell’art. 4
delle regole tecniche inserendo quindi in una relata di notifica, necessariamente su documento informatico
separato, l’impronta del file scansionato e il riferimento temporale.
Si segnala tuttavia che parte della dottrina (Sileni, Arcella, Salomone) e giurisprudenza (TAR Lazio sent.
396/2015 del 14/1/2015) ritengono che l’art. 18 del DM 44/2011 si ponga in rapporto di specialità rispetto
alle regole tecniche del CAD escludendone di fatto l’applicabilità.
Il quadro normativo dunque appare sicuramente confuso e si segnala che, anche il Consiglio Nazionale
Forense in una lettera inviata al Ministero della Giustizia ha richiesto urgenti interventi normativi volti ad
escludere l’applicabilità delle predette regole tecniche (DPCM 13/11/2014, n.78954 - Gazzetta Uff.
12/01/2015, n.8) al Processo Civile Telematico.
Ma tutto ciò si applicherà realmente
dall’11 febbraio prossimo?
Nell’attesa delle determinazioni ministeriali, si segnala che:
1) Nel dl 90/2014 e dl 132/2014 non vi è alcun richiamo specifico al
CAD e alle sue regole tecniche
2) L’art. 22 e 23bis del CAD si applicano ai notai e ai pubblici ufficiali
a ciò autorizzati
3) L’avvocato è pubblico ufficiale nell’attestare la conformità ai sensi
dell’art. 16bis come modificati dal dl 90/2014 e dl 132/2014? La
legge non lo specifica
4) Che significa laddove richiesto dalla natura dell’attività?
5) Laddove il legislatore ha inteso richiamare il CAD lo ha fatto
espressamente quindi nei casi 2 e 3 il DPCM è applicabile?
6) E e se si quali sono le conseguenze?
Cosa succede se assevero un documento
non rispettando le regole tecniche?
i documenti così asseverati non avrebbero valore fino a querela di falso
imponendo il deposito del documento originale ogni qualvolta tali
copie venissero disconosciute.
1) Iscrizione a ruolo delle procedure esecutive: un eventuale semplice
disconoscimento del debitore imporrebbe il deposito dell’originale
del titolo esecutivo, precetto nonchè atto o verbale di
pignoramento.
2) notifica di un provvedimento estratto dal fascicolo informatico:
Anche in quest’ultimo caso, vi sarebbe la possibilità per il destinatario
di disconoscere la conformità dell’atto notificato senza proporre
querela di falso, potendo però agevolmente verificarsi la
corrispondenza dell’atto notificato con quello presente nel fascicolo
informatico.
Impronta si o no?
La prudenza non è mai troppa e forse
non è così difficile
definizioni allegato 1 del DPCM:
L’impronta : La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata
mediante l’applicazione alla prima di una apposita funzione di hash
Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza
informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a
partire da evidenze informatiche differenti
Come si fa? Utilizzare sempre lo standard sha-256:
http://apps.dirittopratico.it/notifica.html
http://youhash.com/
www.sala.it
http://hashcalc.soft112.com/
http://www.comped.it/it/prodotti/90-comped-software-gratuito/117-scaricadigitalsign-reader
La prudenza non è mai troppa e forse
non è così difficile
Come si fa? Utilizzare sempre lo standard sha-256
http://apps.dirittopratico.it/notifica.html
http://youhash.com/
HASH in formato sha-256
f1f31ec9a19d92b049d432b595c5d54e1df102e8b0e9892bad83365866e68f85
E poi?
Riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con
riferimento al
Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui
apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento
http://www.oraesattaitalia.it/
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io
sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), ho notificato ad ogni effetto di
legge, copia informatica della copia conforme all’originale di______ n.____ emessa dal
Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di RG:
_______ estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) sha-256________di cui si attesta
la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:
1) ______(CF:____________),rappresentata e difesa dall’avv._________(CF:_______)ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via
_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il
ministero della giustizia
Avv. _________ Luogo e data
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto
avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di
_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica
della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI
dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00)
sha-256________ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:
1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via
_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il
ministero della giustizia
Avv. _________
Luogo e data
2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O
ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto
avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di
_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, Copia informatica del
decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di ________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo
di cui al n. di RG:_______, estratta alle ore 01:06:17 del 13.1.2015 (UTC +1.00) sha-256________ di cui si
attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis
comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 a:
1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via
_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il
ministero della giustizia
Avv. _________
Luogo e data
2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O
ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
Cosa cambia nella pratica
Di fatto non sarà più l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria il
verbale del pignoramento, titoli e precetto, e non sarà più la cancelleria
a creare il fascicolo dell’esecuzione ed il relativo fascicolo informatico.
Si realizzerà, invece, ciò che di fatto si è sperimentato in questi anni nei
Tribunali in cui, nelle procedure esecutive immobiliari il pignoramento
veniva parallelamente inviato telematicamente all’ufficio giudiziario e
consegnato all’ufficiale giudiziario cartaceamente. Con queste
modalità, infatti, si consentiva una facile iscrizione da parte del
cancelliere che, invece di inserire manualmente i dati del pignoramento
nel SIECIC ricopiandoli dagli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario,
avrebbe semplicemente accettato il deposito telematico dopo aver
ricevuto dall’ufficiale giudiziario il pignoramento cartaceo, su cui,
l’avvocato della parte istante, avrebbe dovuto preventivamente
evidenziare l’avvenuto deposito telematico.
Cosa cambia nella pratica
a) l’articolo 518, sesto comma (esecuzioni mobiliari presso il debitore),
è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici
giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di
cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata
dall’ufficiale giudiziario
a
disposizione
del
debitore.
Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le
copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.»;
Cosa cambia nella pratica
b) l’articolo 543, quarto comma (esecuzioni mobiliari presso terzi), è
sostituito dal seguente:
«Eseguita
l’ultima
notificazione,
l’ufficiale
giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto,
entro trenta
giorni
dalla
consegna.
Il
cancelliere
al
momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le
copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine
di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
Cosa cambia nella pratica
c) l’articolo 557 (esecuzioni immobiliari), è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). - Eseguita l’ultima
notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di
pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui
all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il
cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.».
Cosa cambia nella pratica
i predetti depositi, dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità
telematiche a partire dal 31 marzo 2015. Si prescrive poi che,
unitamente
alla
nota
di
iscrizione
a
ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi
degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del
presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli
originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.
Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno
attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei
documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio
avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella
nota di deposito che allegheremo come atto principale in
corrispondenza di ogni documento.
Cosa cambia nella pratica
la nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, dovrà
contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di
attuazione
del
codice
di
procedura
civile,
l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive
la
causa
a
ruolo, del difensore, della cosa o
del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che,
il
Ministro
della
giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella
nota di iscrizione a ruolo.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere
dal
trentesimo
giorno
successivo
all’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge.
11 dicembre 2014
Il deposito del creditore è un atto introduttivo, che
forma il fascicolo dell’esecuzione da iscrivere in
cancelleria, che ha come atto principale la “Nota di
Iscrizione a Ruolo” e come “DatiAtto.xml” i dati
strutturati della stessa nota di iscrizione a ruolo.
L’XSD
di
nuovo
rilascio
“IscrizioneRuoloPignoramento” costituisce l’atto
introduttivo nelle esecuzioni immobiliari e sostituisce
interamente l’attuale atto “VerbalePignoramento”
nelle esecuzioni mobiliari presso debitore/terzo.
la nota di iscrizione a ruolo dovrà contenere, ai sensi
dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del
codice
di
procedura
civile,
l’indicazione
delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale,
ove
attribuito,
della
parte
che
iscrive
la causa a ruolo, del difensore, della cosa o
del bene oggetto di pignoramento. Si prevede
inoltre
che,
il
Ministro
della
Giustizia,
con proprio decreto avente
natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire
nella nota di iscrizione a ruolo
A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo
2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che
tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7
aprile 2014), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere
oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i
seguenti dati obbligatori:
Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o
ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se
persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice
Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome,
nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva
(se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo
esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del
creditore
Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:
Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene
immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto
(Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione:
Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di
catasto o denuncia di accatastamento).
Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare:
Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando
se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia
Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella
fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;
Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da
scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o
Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta
ecc.), Frazione (xx su xxx).
Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il
debitore:
Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome,
nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la
classificazione già presente in SIECIC, quella dunque
che vi verrà proposta dal vostro software redattore)
Per le procedure di espropriazione mobiliare presso
terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del
terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice
fiscale, (denominazione e categoria se persona
giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome,
nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.
-
-
qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in
pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione,
andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la
sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di
conversione; numero del provvedimento; data provvedimento;
importo del credito.
La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in
automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf
testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che
andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita
come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal
proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima
versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in
virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i
pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto
chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo
pignoramento”
Attestazione di conformità di titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di
pignoramento (eventuale nota di trascrizione). Ogni documento dovrà
essere scansionato su file separato
1) Nota di deposito con attestazione di conformità: allegato semplice in
pdf testuale. Dovrà contenere l’impronta ed il riferimento
temporale.
2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato
(funzione aggiungi testo in Adobe PDF Reader XI). I file così formati
dovranno essere digitalmente firmati.
3) Attestazione di conformità su foglio cartaceo separato ma
scansionato unitamente all’atto di cui si attesta la conformità in un
unico file. I file così formati dovranno essere digitalmente firmati.
T R I B U N A L E D I _______
Giudice dott. ________ – RGE: ______
NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI
Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)
Creditore procedente contro
sig. ____________ (CF: ___________)
Debitore
Nonché
Banca__________________________ (CF: __________)
Terzo pignorato
*****
Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si
depositano i seguenti documenti:
1) Nota di iscrizione a ruolo
2) Mandato
3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014
(prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
4) Copia precetto di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente
aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N.
162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
7) Ricevuta pagamento contributo unificato
Data e luogo
Avv. Nicola Gargano
Il sottoscritto Avv. _________ (CF:
_________)
del
foro
di
_________in qualità di difensore di
___________ (CF: _________),
Facendo seguito all’atto di
pignoramento
notificato
e/o
eseguito in data ___________
ATTESTA
ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del
decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, come modificato dal dl.
132/2014
convertito
con
modificazioni dalla legge N.
162/2014 che la suestesa copia
informatica
di___________
acquisita mediante scansione per
immagine è conforme all’originale
cartacea da cui è stata estratta.
Data e luogo
Avv. Nicola Gargano
I passaggi dell’innovazione consapevole
 I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le
stesse norme che cercavano di semplificare
 Non si può possedere tecnologia senza capirla
 Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda
i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e
delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)
 Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai
vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai
nuovi
 Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si
possono azzerare
LA REGOLA D’ORO DEL PCT
Two is megl che One
Grazie per l’attenzione
Avv. Nicola Gargano
www.quandoilprocessoetelematico.it
www.amadir.it
[email protected]
Scarica

slides avv. Gargano - notifiche in proprio