La Dogana Marittima Il “Rapporto doganale” Con il passaggio della linea doganale e l'arrivo delle merci nel territorio doganale si instaura un rapporto giuridico denominato "rapporto doganale" da cui discendono determinati doveri e particolari diritti. La “Linea doganale” Tranne alcune eccezioni, la linea doganale corrisponde ai confini terrestri con gli Stati limitrofi ed alla linea di costa dell'Italia peninsulare ed insulare. Il “Territorio doganale” Lo “Spazio doganale” Il “Circuito doganale” Lo spazio che si trova entro la linea doganale si chiama "Territorio Doganale". Per definizione giuridica il mare territoriale è considerato anch'esso "Territorio Doganale". In ogni caso, le merci giunte negli spazi doganali, o, come è solito dire "giunte in dogana", provenienti dall'estero o dirette all'estero, sono sottoposte ad una serie di vincoli per cui il diritto di proprietà viene notevolmente affievolito e condizionato. Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Guardia di Finanza. In genere le aree sono adiacenti agli uffici doganali, i quali sono ubicati nei punti di attraversamento della linea doganale o anche in località interne al territorio italiano. Il circuito doganale copre un’area più ristretta dello spazio doganale; il "circuito” è costituito dai locali e dalle aree dove vengono effettuate istituzionalmente le ispezioni doganali. È obbligatorio sottostare ai controlli doganali all’interno del circuito doganale. La Dogana Marittima Limite delle acque territoriali In sintesi, lo spazio è quello sul quale la dogana esercita un'attività di polizia (tributaria) e di controllo amministrativo ai fini della vigilanza finanziaria, il circuito è l'ambito entro il quale, di regola, si svolgono gli adempimenti connessi con le destinazioni doganali delle merci Mare territoriale Linea di costa Ingresso stradale o ferroviario Territorio doganale (anche “spazio” attraverso le motovedette) Spazio Doganale Ingresso pedonale Ingresso pedonale Circuito doganale Ingresso pedonale Circuito doganale Ingresso stradale o ferroviario Stato B SD CD SD CD CD Caso 1 • Un camion entra nello Spazio doganale dello Stato 1 • Si DEVE fermare in prossimità del circuito doganale per effettuare i controlli doganali • Dopo i controlli del CD non è stato riscontrato nulla di irregolare, il camion può entrare nello spazio doganale e dirigersi verso le banchine. All’interno dello SD PUÓ subire ulteriori controlli eventuali da parte di una unità mobile della Guardia di Finanza o dell’Autorità marittima che nota delle attività sospette (soprattutto nei grandi porti si può verificare). • Superati questi controlli si avvia verso le banchine per il carico/scarico CD Acque internazionali Acque territoriali Stato A Acque territoriali La Dogana Marittima Stato B SD CD SD CD CD Caso 2 • Una persona entra da un ingresso pedonale indossando uno zainetto voluminoso o portando con sé una valigia. • Non è obbligato a fermarsi in prossimità del circuito doganale per effettuare controlli doganali • All’interno dello SD PUÓ subire controlli da parte di una unità mobile o a piedi della Guardia di Finanza o dell’Autorità marittima che vuole verificare il contenuto dello zainetto/valigia • Superati questi controlli si avvia verso le banchine per l’imbarco • La Guardia di Finanza o l’Autorità marittima può anche fermare per controlli persone senza bagaglio CD Acque internazionali Acque territoriali Stato A Acque territoriali La Dogana Marittima La Dogana Marittima Acque internazionali Stato B SD CD CD SD CD • Una Motovedetta della Guardia Costiera rileva delle attività sospette nei confronti di una unità navale all’interno delle acque territoriali • La nave sospetta è obbligata a fermarsi ed a effettuare i controlli doganali, terminati i quali senza conseguenze è autorizzata a continuare il “passaggio inoffensivo” nelle acque territoriali. • Se la nave sospetta sta effettuando azioni illecite (es. contrabbando) e vuole sfuggire ai controlli, basta che raggiunga le acque internazionali sfuggendo cosi alla Guardia Costiera che NON può superare le acque territoriali (PRIMA DEL 1982) CD • Dopo la Convenzione di Montego Bay del 1982 è stato introdotto il “Principio di inseguimento” secondo il quale “..la motovedetta dello Stato costiero può inseguire la nave sospetta fino all’inizio delle acque territoriali di un altro paese…” magari avvisando dell’arrivo di essa proprio le autorità di tale paese Acque territoriali Stato A Acque territoriali Caso 3