La Dogana Marittima
Il “Rapporto doganale”
Con il passaggio della linea doganale e l'arrivo delle merci nel territorio
doganale si instaura un rapporto giuridico denominato "rapporto
doganale" da cui discendono determinati doveri e particolari diritti.
La “Linea doganale”
Tranne alcune eccezioni, la linea doganale corrisponde ai confini
terrestri con gli Stati limitrofi ed alla linea di costa dell'Italia peninsulare
ed insulare.
Il “Territorio doganale”
Lo “Spazio doganale”
Il “Circuito doganale”
Lo spazio che si trova entro la linea doganale si chiama "Territorio
Doganale". Per definizione giuridica il mare territoriale è considerato
anch'esso "Territorio Doganale".
In ogni caso, le merci giunte negli spazi doganali, o, come è solito dire
"giunte in dogana", provenienti dall'estero o dirette all'estero, sono
sottoposte ad una serie di vincoli per cui il diritto di proprietà viene
notevolmente affievolito e condizionato.
Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana,
nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo,
a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Guardia di Finanza.
In genere le aree sono adiacenti agli uffici doganali, i quali sono
ubicati nei punti di attraversamento della linea doganale o anche in
località interne al territorio italiano.
Il circuito doganale copre un’area più ristretta dello spazio doganale;
il "circuito” è costituito dai locali e dalle aree dove vengono
effettuate istituzionalmente le ispezioni doganali. È obbligatorio
sottostare ai controlli doganali all’interno del circuito doganale.
La Dogana Marittima
Limite delle acque
territoriali
In sintesi, lo spazio è quello sul quale la dogana esercita
un'attività di polizia (tributaria) e di controllo amministrativo
ai fini della vigilanza finanziaria, il circuito è l'ambito entro il
quale, di regola, si svolgono gli adempimenti connessi con le
destinazioni doganali delle merci
Mare territoriale
Linea di costa
Ingresso stradale
o ferroviario
Territorio doganale
(anche “spazio” attraverso le motovedette)
Spazio Doganale
Ingresso
pedonale
Ingresso
pedonale
Circuito
doganale
Ingresso
pedonale
Circuito
doganale
Ingresso stradale
o ferroviario
Stato B
SD
CD
SD
CD
CD
Caso 1
• Un camion entra nello Spazio doganale dello
Stato 1
• Si DEVE fermare in prossimità del circuito
doganale per effettuare i controlli doganali
• Dopo i controlli del CD non è stato riscontrato
nulla di irregolare, il camion può entrare nello
spazio doganale e dirigersi verso le banchine.
All’interno dello SD PUÓ subire ulteriori controlli
eventuali da parte di una unità mobile della
Guardia di Finanza o dell’Autorità marittima che
nota delle attività sospette (soprattutto nei
grandi porti si può verificare).
• Superati questi controlli si avvia verso le
banchine per il carico/scarico
CD
Acque internazionali
Acque territoriali
Stato A
Acque territoriali
La Dogana Marittima
Stato B
SD
CD
SD
CD
CD
Caso 2
• Una persona entra da un ingresso pedonale
indossando uno zainetto voluminoso o portando
con sé una valigia.
• Non è obbligato a fermarsi in prossimità del
circuito doganale per effettuare controlli
doganali
• All’interno dello SD PUÓ subire controlli da parte
di una unità mobile o a piedi della Guardia di
Finanza o dell’Autorità marittima che vuole
verificare il contenuto dello zainetto/valigia
• Superati questi controlli si avvia verso le
banchine per l’imbarco
• La Guardia di Finanza o l’Autorità marittima può
anche fermare per controlli persone senza
bagaglio
CD
Acque internazionali
Acque territoriali
Stato A
Acque territoriali
La Dogana Marittima
La Dogana Marittima
Acque internazionali
Stato B
SD
CD
CD
SD
CD
• Una Motovedetta della Guardia Costiera rileva delle
attività sospette nei confronti di una unità navale
all’interno delle acque territoriali
• La nave sospetta è obbligata a fermarsi ed a effettuare i
controlli doganali, terminati i quali senza conseguenze è
autorizzata a continuare il “passaggio inoffensivo” nelle
acque territoriali.
• Se la nave sospetta sta effettuando azioni illecite (es.
contrabbando) e vuole sfuggire ai controlli, basta che
raggiunga le acque internazionali sfuggendo cosi alla
Guardia Costiera che NON può superare le acque
territoriali (PRIMA DEL 1982)
CD
• Dopo la Convenzione di Montego Bay del 1982 è stato
introdotto il “Principio di inseguimento” secondo il quale
“..la motovedetta dello Stato costiero può inseguire la
nave sospetta fino all’inizio delle acque territoriali di un
altro paese…” magari avvisando dell’arrivo di essa proprio
le autorità di tale paese
Acque territoriali
Stato A
Acque territoriali
Caso 3
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