Indice generale corso di formazione lavoratori TEST DI ENTRATA Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro La valutazione generale dei rischi Il servizio di prevenzione e protezione Informazione e formazione La sorveglianza sanitaria Primo soccorso e prevenzione incendi Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei dispositivi di protezione individuale Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Stress Lavoro Correlato Rischio Elettrico Rischio Scale Microclima Fotocopiatrici e stampanti Disfunzioni vocali nei docenti Rischio Chimico Rischio Biologico TEST DI USCITA Introduzione Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/08 è stato pubblicato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che riscrive tutta la (pre)vigente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre alla disciplina prevenzionale di carattere generale (procedure di gestione della prevenzione, valutazione dei rischi, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze), vengono riviste anche alcune disposizioni di tipo tecnico (lavoratori a distanza con VDT e movimentazione manuale dei carichi). Introduzione Il provvedimento è entrato in vigore (progressivamente) a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il: 15 maggio 2008 Le disposizioni sulla valutazione dei rischi e sulla predisposizione del relativo documento sono invece operative dal: 16 maggio 2009 La formazione dei lavoratori Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza, prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro. Quanto ai singoli lavoratori, l’art. 36 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate Definizioni e campo di applicazione Definizioni - Lavoratore (art. 2) Viene rimodulata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di lavoratore Il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore: i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi) Definizioni - Datore di lavoro (art. 2) Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest’ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3). Definizioni - Azienda e unità produttiva (art. 2) L’azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato. L’azienda si differenzia dall’unità produttiva. L’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Definizioni - Dirigente (art. 2) È stata introdotta la definizione di dirigente Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Definizioni - Preposto (art. 2) È stata introdotta la definizione di preposto Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. All’interno delle Istituzioni Scolastiche la definizione di preposto può essere riferita alle seguenti figure professionali: •il DSGA (direttore amministrativo) •il responsabile di plesso •i responsabili dai laboratori, •i docenti (qualora utilizzano qualsiasi tipo di laboratorio) •gli insegnanti di educazione fisica (nell'utilizzo delle palestre). Definizioni - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2) Viene meglio precisata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la responsabile del servizio di prevenzione e protezione definizione di Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Definizioni - Addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 2) È stata introdotta la definizione di addetto al servizio di prevenzione e protezione L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Definizioni - Medico competente (art. 2) Viene rimodulata, rispetto al Dlgs. 626/94, la definizione di medico competente Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08. Nella Fattispecie all’interno dell’Istituto Scolastico in oggetto non sono presenti le condizioni che comportano la Nomina del Medico Competente (lavoro ai VDT < 20 ore settimanali; Assenza laboratori chimico-fisica, Livello stress lavoro vorrelato: Basso) Definizioni - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2) Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Definizioni - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2) Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Definizioni - Valutazione dei rischi (art. 2) È stata introdotta la definizione di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Campo di applicazione (art. 3) Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato allargato il campo di applicazione Il Testo Unico si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati Per i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti dell’utilizzatore. Nei gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico casi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Campo di applicazione (art. 3) I lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 409, n. 3, c.c., beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con esclusione: - piccoli lavori domestici a carattere straordinario; - l’insegnamento privato supplementare; - l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Campo di applicazione (art. 3) Nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, si applicano gli obblighi di informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08). A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII, D.Lgs. 81/08), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Campo di applicazione (art. 3) Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza: il datore di Lavoro; le rappresentanze dei lavoratori; le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni mentre il datore di lavoro deve garantire l’adozione di misure dirette al fine di prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. Computo dei lavoratori (art. 4) Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all’art. 230-bis del c.c.; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio; f) i lavoratori di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del Datore di Lavoro committente; Computo dei lavoratori (art. 4) g) i volontari, come definiti dalla l. 11 agosto 1991, n. 266, i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del c.c., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, n. 3, del c.c., nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. m) I lavoratori in prova Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Misure generali di tutela (art. 15) Sono state introdotte, rispetto al D.Lgs. 626/94, modifiche di dettaglio in tema di misure generali di tutela. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, in merito alle condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; Misure generali di tutela (art. 15) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione di un’altra mansione; informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; istruzioni adeguate ai lavoratori; Misure generali di tutela (art. 15) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti. Tutte le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori Delega di funzioni (art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto munito di data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4, del D.Lgs 81/08. Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare le proprie funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Obblighi del datore di lavoro (art. 18) Il datore di lavoro deve: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste da programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro (art. 18) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione; elaborare il documento unico di valutazione dei rischi e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; Obblighi del datore di lavoro (art. 18) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; Obblighi del datore di lavoro (art. 18) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema nonché, per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano la loro funzione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; Obblighi del datore di lavoro (art. 18) Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione : la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; provvedimenti su misure tecniche che possono causare rischi per persone ed ambiente e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Obblighi del datore di lavoro (art. 18) . Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, comprese fornitura e manutenzione per rendere sicuri locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione. In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Obblighi dei lavoratori (art. 20) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro. Obblighi dei lavoratori (art. 20) In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all’RLS; Obblighi dei lavoratori (art. 20) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO (cfr. legge 123/07 art. 6) Questo obbligo si riferisce anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. La valutazione dei rischi Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) La VALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) Il DOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 ) redatto a conclusione della valutazione, deve avere “data certa” e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti. Le attività di valutazione sono realizzate previa rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). consultazione del Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) La La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata seguenti casi: nei in occasione di modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. I contenuti del documenti di valutazione Il documento relativo alla valutazione dei rischi, obbligatorio per le sole aziende con oltre 15 occupati, è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere: A) I criteri adottati: In questa voce possono essere comprese indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni, etc. I contenuti del documenti di valutazione B) Le conclusioni della valutazione: E’ opportuno elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonchè l’identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione; C) L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate; D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. La valutazione dei rischi e la data certa (art. 28) Il DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI, redatto a conclusione della valutazione, deve avere “data certa” Alternative all’apposizione della data certa In alternativa alla data certa, è possibile attestare la veridicità della data attraverso l’attestazione della sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato Le sanzioni per i lavoratori I lavoratori sono puniti, a norma dell’art. 59 del D.Lgs 81/08: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (cfr. art. 20, comma 2, let. b)); non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. c)); non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (cfr. art. 20, comma 2, let. d)); non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. e)); nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (cfr. art. 20, comma 2, let. f)); Le sanzioni per i lavoratori Segue da let. a) nel caso compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, let. g)); nel caso non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, let. h)); nel caso non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, let. i)); nel caso rifiutino, senza giustificato motivo la designazione come incaricati di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze (cfr. art. 43, comma 3). b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3). Il servizio di prevenzione e protezione Servizio di prevenzione e protezione (art. 31) Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti idonei di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Anche se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32) Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32) L’RSPP deve inoltre possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di: prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicologica da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08; organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi devono rispettare quanto previsto dall’ Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, pubblicato sulla G. U. del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32) Possono inoltre svolgere le funzioni di RSPP o ASPP coloro che: Pur non essendo in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, dimostrino di aver svolto funzioni di RSPP O ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32) Coloro che sono in possesso di laurea in: magistrale urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell’informazione; scienze dell’economia e della gestione aziendale; scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; ingegneria industriale; scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; professioni sanitarie della prevenzione; o di altre lauree o di lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente sono esonerati dalla frequenza di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta una volta l’anno dal Datore di Lavoro; a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio. Riunione periodica (art. 35) Nei luoghi di lavoro che hanno al loro interno più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il RSPP; il medico competente, ove nominato; il RLS. Riunione periodica (art. 35) Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Riunione periodica (art. 35) Codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali Obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione di salute e sicurezza Informazione e formazione Informazione ai lavoratori (art. 36) Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi connessi alla attività in generale; sulle procedure che riguardano il primo antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente. soccorso, la lotta Informazione ai lavoratori (art. 36) Il Datore di lavoro provvede all’informazione del lavoratore su: Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia Pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica Misure e le attività di protezione e prevenzione adottate Fornisce inoltre le informazioni anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza stato-regioni, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo unico. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di somministrazione di lavoro Del trasferimento o cambiamento di mansioni Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Nella Fattispecie gli Addetti al Primo Soccorso devono frequentare un corso della durata di almeno 12 ore, mentre gli Addetti Antincendio a Rischio ALTO un corso di formazione della durata non inferiore a 16 ore Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore La sorveglianza sanitaria Titoli e requisiti del medico competente (art. 38) E’ stato introdotto nel D.Lgs. 81/08, rispetto al D.Lgs 626/94, l’albo dei medici competenti. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. I medici in possesso dei titoli suddetti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute (DM 4/3/2009). La gestione delle emergenze Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43) Restano inalterate, rispetto al D.Lgs. 626/94, le disposizione generali per la gestione delle emergenze Il datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 18, c. 1, lett. t, D.Lgs. 81/08), deve: organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione delle emergenze (art. 18, c. 1, let, b, D.Lgs. 81/08); informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43) Il datore di lavoro, nella designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione delle emergenze, deve tener conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46, D.Lgs. 81/08. I LAVORATORI non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Il DATORE DI LAVORO deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (art. 44) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Il primo soccorso Primo soccorso (art. 45) Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. All’interno degli Edifici Scolastici di prassi si stabilisce che vi siano almeno due addetti al Primo Soccorso La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Primo soccorso (art. 45) Il d.m. 15 luglio 2003, n. 388 prevede che le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I. Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Primo soccorso (art. 45) Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Le Istituzioni scolastiche rientrano in tale Gruppo Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Primo soccorso (art. 45) NEL CASO IN CUI L’AZIENDA SIA CLASSIFICATA DI GRUPPO B Il datore di lavoro dota il luogo di lavoro di una cassetta di pronto soccorso, e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è presente l’Addetto alle chiamate in caso di Emergenza La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. Primo soccorso (art. 45) CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO • Guanti sterili monouso (5 paia). • Visiera paraschizzi • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). • Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). • Teli sterili monouso (2). • Pinzette da medicazione sterili monouso (2). • Confezione di rete elastica di misura media (1). • Confezione di cotone idrofilo (1). • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). • Un paio di forbici. • Lacci emostatici (3). • Ghiaccio pronto uso (due confezioni). • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). • Termometro. • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. La prevenzione incendi Prevenzione incendi (art. 46) La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall’art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale: Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Prevenzione incendi (art. 46) I Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: A) Criteri diretti a individuare: 1. Misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi 2. Misure precauzionali di esercizio 3. Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 4. Criteri per la gestione delle emergenze B) Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Misure di prevenzione incendi nell’Istituto Scolastico In caso di incendio si possono verificare due situazioni: A) Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di estintore. In tal caso il personale preposto interviene direttamente sul focolaio .Può scattare o meno il segnale acustico d’allarme procedendo all’evacuazione dell’edificio intero. Avvisare comunque i VV.FF. Misure di prevenzione incendi nell’Istituto Scolastico Focolaio di rilevanti dimensioni In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i VV.FF, ed intervenire sull’incendio con gli idranti a manichetta flessibile (vedi personale incaricato). In ogni caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o strutture. • Il docente presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell’edificio seguendo la via di fuga prevista raggiungendo il punto di raccolta stabilito. • Gli alunni incaricati quali Apri-Fila e Serra-Fila si disporranno uno all’inizio della fila e uno in coda e collaborano con il docente affinché nessuno rimanga indietro. • Il personale ATA in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenti del caso presenti nel piano. • Il personale incaricato del pronto soccorso sarà pronto ad accogliere all’aperto o nei corridoi eventuali infortunati • Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all’evento assisterà e vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa a meno che non intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon senso. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47) Il numero minimo dei Rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Nel caso non si proceda alle elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/08; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/08); m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi (DUVR) nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Luoghi di lavoro Definizioni (art. 62) Si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del D.Lgs 81/08. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, dei lavoratori disabili. L'obbligo di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto della presenza di disabili vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e li accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti il datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Spazi lavoro e di studio (Aule, laboratori, uffici, palestre, locali di servizio) Generalità La superficie minima per lavoratore deve essere di almeno 2 metri quadrati e la cubatura di almeno 10 metri cubi. L’altezza minima del soffitto deve essere di almeno 2,70 metri. La distanza minima tra le scrivanie deve essere di almeno 0,90 metri. La superficie di lavoro deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza. Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni di utilizzo (per resistenza, caratteristiche tecniche). Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme. Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli. I locali adibiti a laboratorio (Tecnico–scientifico) devono essere situati in aree adeguate. Nelle aree adibite ad attività collettive (Aula magna, biblioteca, palestra) si deve verificare le condizioni dei locali di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi ed evacuazione. Ulteriore attenzione deve essere posta nella funzionalità dei locali di servizio adiacenti (Ripostigli, servizi igienici, eccetera). Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Nei locali adibiti al contatto con il pubblico (Presidenza, direzione, uffici amministrativi) devono essere predisposti opportuni arredi ad agevolare le funzioni operative e ricettive. Barriere architettoniche Tutti i dislivelli vanno opportunamente superati mediante rampe o scivoli. I marciapiedi vanno mantenuti liberi da ostacoli (Auto, moto, biciclette in sosta). La fruibilità dei marciapiedi non deve essere ridotta I dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile, se l'edificio è servito da ascensore o montascale, le caratteristiche e le dimensioni devono rispondere a quanto indicato dal D.M. 14 Giugno 1989, almeno un locale igienico per ogni piano deve essere agibile al disabile in carrozzina e deve essere opportunamente attrezzato, ecc. Spazi per attrezzature Verificare che gli spazi di lavoro e di studio siano ordinati e dotati delle attrezzature necessarie. Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di attrezzature (Fotocopiatrici, fax, telex). Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Scale Scale fisse a gradini Verificare il numero e la tipologia delle scale presenti Se la scala è superiore a 4 gradini deve disporre di relativi pianerottoli al piano, deve disporre di parapetto su di un lato, deve presentare una fascia continua sul piano di calpestio rispondente ad un buon grado di invalicabilità. Entrambi i lati devono essere chiusi. La rampa deve essere delimitata lateralmente con la presenza di un corrimano. Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla formula 2a+p = 62-64 cm con pedata minimo 30 cm. Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso ed essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in condizioni di emergenza. Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Scale portatili Le scale manuali devono essere in buono stato. Le scale manuali devono essere utilizzate solo in modo occasionale e correttamente per raggiungere la quota o per brevissime operazioni (Archiviazioni documenti) e non per lavori prolungati nel tempo. Le scale manuali non devono presentare innesti. Le scale manuali devono essere munite di idonei appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli. I carichi movimentati sulle scale manuali devono essere inferiori a 25 kg. Le modalità d’uso delle scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede. Durante l’esecuzione dei lavori particolari la persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala. Le scale doppie del tipo a compasso devono avere una lunghezza non superiore a 5 metri e devono essere corredate di dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di si Non deve essere consentita la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento. Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Porte e portoni Generalità Le porte dei locali devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso l’esterno. Le porte dei locali devono essere apribili dall’interno. Le porte dei locali devono essere libere da impedimenti all’apertura. Devono essere identificate le uscite ideali per una efficace evacuazione (Uscite di emergenza). Deve essere fatto divieto di fermata e/o sosta in prossimità delle porte di emergenza. I locali devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero sufficiente. Nei locali le porte di uscita devono essere larghe in modo adeguato. Nei locali non devono essere presenti porte adibite ai due sensi di transito. Le porte trasparenti devono essere realizzate con materiali sicuri e deve essere apposto un segnale indicativo all’altezza degli occhi. Requisiti di salute e sicurezza (art. 63) Porte di emergenza Devono essere identificate le Uscite per una efficace evacuazione. Le porte di emergenza devono avere altezza e larghezza conformi alle normative vigenti. Le porte di emergenza non devono essere su saracinesche a rullo, né scorrevoli verticalmente, né girevoli su asse centrale. Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo con facilità. Le porte di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica. Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e consentire l’uscita rapida nel verso dell’esodo e in piena sicurezza dei lavoratori. Obblighi del datore di lavoro (art. 64) Il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e devono rispettare gli obblighi nel caso siano presenti disabili sul posto di lavoro; le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Locali sotterranei o semisotterranei (art. 65) E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D.Lgs 81/08 e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di di aerazione, di illuminazione e di microclima. Uso delle attrezzature di lavoro Definizioni (art. 69) Attrezzatura di lavoro Uso di attrezzatura di lavoro Zona pericolosa Lavoratore esposto Operatore Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. Requisiti di sicurezza (art. 70) Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quelle costruite in assenza di queste o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V. Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, le quali devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie Quando sceglie le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro si adopera affinchè le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza specifici; corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione; siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati; in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Obblighi del datore di lavoro (art. 71) I controlli periodici e straordinari devono assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro ed essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Le attrezzature di lavoro devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo se usate al di fuori della sede dell'unità produttiva. Informazione, formazione e addestramento (art. 73) Nell'ambito degli obblighi di informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti il datore di lavoro provvede affinchè ogni lavoratore abbia una necessaria informazione e istruzione e riceva una formazione e un addestramento adeguati per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, relativamente: • alle condizioni di impiego delle attrezzature • alle situazioni anormali prevedibili Informazione e formazione (art. 73) Il datore di lavoro provvede, inoltre, a informare i lavoratori: sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro; sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente circostante, anche se da essi non usate direttamente; sui cambiamenti di tali attrezzature. immediatamente Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Uso dei dispositivi di protezione individuale Definizioni (art. 74) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio Non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Categorie I DPI sono suddivisi in tre categorie (art. 4, D.Lgs. n. 475/1992). Appartengono alla prima categoria, i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato. Prima categoria Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali. Categorie Terza categoria Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a _50º C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie Obbligo di uso (art. 75) All’interno dell’Istituto Scolastico l’utilizzo dei DPI di prima categoria è riferito a lavori di pulizia e piccola manutenzione da parte dei collaboratori scolastici. Requisiti dei DPI (art. 76) I DPI, che devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni, devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Obblighi del datore di lavoro (art. 77) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Obblighi dei lavoratori (art. 78) I lavoratori: provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; non vi apportano modifiche di propria iniziativa; Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione e al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. Movimentazione manuale dei carichi Campo di applicazione (art. 167) Per movimentazione manuale dei carichi si intende l’insieme di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Movimentazione manuale dei carichi Con riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le seguenti misure di prevenzione e protezione: Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa Carichi non superiori a 25 kg per uomini adulti e 15 kg per donne adulte Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi) Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra) Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena Attrezzature munite di videoterminale Campo di applicazione (art. 172) Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: ai posti di guida di veicoli o macchine; ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; ai sistemi informatici destinati, in modo prioritario, all'utilizzazione da parte del pubblico; alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. Definizioni (art. 173) Uno VIDEOTERMINALE schermo prescindere dal alfanumerico tipo di o grafico a procedimento di visualizzazione utilizzato L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori POSTO DI LAVORO opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente circostante di lavoro immediatamente Definizioni (art. 173) Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di LAVORATORE cui all'art. 175 del D.Lgs. 81/08. N.B. Le prescrizioni attrezzature per in materia postazioni di di VDT vengono applicate anche a coloro che non rientrano nel limite suddetto. Obblighi del datore di lavoro (art. 174) Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Obblighi del datore di lavoro (art. 174) Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma, ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Svolgimento quotidiano del lavoro (art. 175) Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività. Pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Sorveglianza sanitaria (art. 176) • Qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria per gli addetti ai VideoTerminali la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Caratteristiche postazione lavoro VDT Sindrome Burn-out o stress lavoro correlato Introduzione L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra l’altro, che la valutazione “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 , e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. Introduzione Relativamente a quest’ultimo profilo, la valutazione del rischio richiede l’adozione degli stessi principi e processi basilari di altri pericoli presenti sul luogo di lavoro: identificare le fonti di stress, decidere quali azioni è necessario intraprendere, comunicare i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e del RLS Indicatori oggettivi di potenziale stress Tra i segnali che denotano la presenza del problema, anche secondo l’accordo interconfederale (art. 4, comma 1), rientrano: - alto tasso di assenteismo - elevata rotazione del personale - frequenti conflitti interpersonali - lamentele da parte delle persone - infortuni - disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolastico Il metodo si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti : una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia”(o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento cui si aggiunge, solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolastico Misure di prevenzione e protezione Nei casi in cui la valutazione si concluda con l’evidenziazione di un problema di stress lavoro correlato si adottano delle misure di prevenzione o protezione. Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori “imprevedibili” (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si possono adottare differenti misure. Tra queste: - misure tecniche, organizzative, procedurali - alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto - riprogrammazione dell’attività - particolare formazione e addestramento - forme di comunicazione - forme di coinvolgimento - particolare sorveglianza sanitaria. Rischio Elettrico Rischio Elettrico Il lavoratore deve utilizzare tutte le precauzioni necessarie per evitare che possano sussistere dei pericoli quando utilizza, pulisce ecc. macchine o altri elementi che per loro natura sono collegati all’elettricità. Il lavoratore deve ricordare: Non manomettere o modificare parti di impianti elettrici o di macchine collegate ad esso Assicurarsi che non vi sia tensione in rete durante l’esecuzione delle seguenti operazioni: pulizia dei lampadari sostituzioni di lampadine pulizia di prese ecc. In tali casi non basta spegnere l’interruttore della corrente ma bisogna disattivare l’intero impianto elettrico. Rischio Elettrico Ricordarsi di: Sospendere subito l’uso dell’apparecchio che è collegato ad una presa, se nell’immettere o togliere delle prese nelle spine di formano delle fiamme o scintille. Non utilizzare apparecchi che abbiano fili elettrici scoperti anche parzialmente o che abbiano prese non perfettamente funzionanti, ad esempio quando si può notare che la presa ha subito un surriscaldamento. Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all’operazione tirando direttamente la spina e mantenendo accuratamente la presa al muro. Rischio Elettrico Limitare l’uso delle prese multiple che può essere causa di sovraccarico. Evitare l’uso di prolunghe e cavi volanti Non adoperare acqua e altre materie conduttrici in prossimità di conduttori ed apparecchi sotto tensione Rischio Scale Scale fisse a gradini Se la scala è superiore a 4 gradini deve disporre di relativi pianerottoli al piano, deve disporre di parapetto su di un lato, deve presentare una fascia continua sul piano di calpestio rispondente ad un buon grado di invalicabilità. Entrambi i lati devono essere chiusi. La rampa deve essere delimitata lateralmente con la presenza di un corrimano. Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla formula 2a+p = 62-64 cm con pedata minimo 30 cm. Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso ed essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in condizioni di emergenza. Scale portatili Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative. Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili devono essere: • costruite secondo norma UNI EN 131 e accompagnate dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico max. ammissibile, angolo d’inclinazione e dichiarazione di conformità alla norma tecnica • accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per la conservazione e manutenzione. Scale portatili Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche: • L’uso delle scale è riservato a personale fisicamente idoneo e non sofferente di disturbi legati all’altezza (vertigini, ecc.). • Scegliere le scale a mano di dimensioni appropriate all’uso. • Non utilizzare le scale non rispondenti alle verifiche ai controlli ed informare il datore delle eventuali anomalie riscontrate. Scale portatili • L’operatore prima di impiegare la scala deve verificare l’integrità della scala nel suo insieme e dei dispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e alle estremità inferiori. • Quando vi è pericolo di sbandamento, la scala deve essere assicurata a parete fissa o trattenuta al piede da altro lavoratore. • Salire o scendere dalle scale a mano sempre con il viso rivolto verso la scala stessa, ricorda che lungo il percorso verticale devi avere sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala (regola dei tre appoggi). • La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta. • Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale.. Scale portatili • Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali. • Non fare avvicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera. • Non gettare alcun tipo di materiale dall’alto anche se non sono presenti persone nella zona sottostante. • Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all’interno possibile all’apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l’esterno. • Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante il trasporto manuale delle scale. • Non eseguire riparazioni alla scala. Microclima Microclima La temperatura all’interno di ogni locale deve essere adeguata ( tra i 18-22° d’inverno e i 20-24° d’estate) in modo da garantire una temperatura corporea entro i limiti tra 36,8 e 37,4° C. All’interno di aule, laboratori, uffici bisogna garantire l’adeguato ricambio d’aria con l’apertura periodica delle finestre presenti e l’adeguata protezione dall’eccessivo soleggiamento nei periodi estivi anche attraverso l’utilizzo di sistemi oscuranti (tende, veneziane) Fotocopiatrici e stampanti Fotocopiatrici e stampanti La fotocopiatura e stampa di documenti sono fra le più comuni e diffuse attività lavorative svolte presso gli uffici. La quotidianità di tali operazioni, non deve far dimenticare che, sia i prodotti per la stampa (toner), sia le macchine (fotocopiatrici, stampanti), producono sostanze alle quali occorre prestare un po’ d’attenzione. In particolare, i toner sono composti da vari tipi di sostanze chimiche, che possono anche rientrare fra gli agenti chimici considerati pericolosi. Le stesse fotocopiatrici e stampanti laser, sono fonte di emissione di varie sostanze (ozono, formaldeide, composti organici volatili), alcune delle quali ad azione irritante. Generalmente, l’attività di fotocopiatura e stampa svolta dai singoli lavoratori non è così frequente da ipotizzare significativi rischi per la salute dei lavoratori, pur tuttavia, si possono adottare ulteriori attenzioni volte a limitare ulteriormente i rischi: Fotocopiatrici e stampanti In primo luogo, va privilegiato l’acquisto di macchine a bassa emissione di ozono, e va curata la loro manutenzione. Inoltre, occorre preferire la stampa e la fotocopiatura di documenti corposi su macchine dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d’aria, che non siano luoghi di lavoro permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser occorre garantire la possibilità di ventilazione e in generale si raccomanda di ventilare l’ambente di lavoro almeno quotidianamente Occorre provvedere all’ acquisizione di prodotti per la stampa (toner) di cui sia fornita una scheda di sicurezza completa e rispondente alla normativa ed è preferibile che contengano sostanze chimiche non pericolose; Infine si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino la dispersione di toner e quindi la possibilità di esposizione anomala allo stesso. Disfunzioni Vocali nei docenti Disfunzioni vocali Docenti Le principali cause, individuali ed ambientali, che conducono all’insorgere della disfunzione vocale negli insegnanti risultano essere: - Fattori individuali: presenza di patologie associate (disturbi respiratori nasali, rinopatie allergiche , disturbi gastrici ), stili di vita particolari, abitudini vocali dannose (urlare). - Fattori professionali, carico vocale eccessivo senza effettuare pause vocali e senza l’utilizzo di alcun sistema di amplificazione del suono. - Fattori ambientali: eccessivo sottofondo rumoroso , ambienti polverosi, ambienti grandi , sbalzi termici, ambienti secchi Misure di prevenzione Evitare cattive abitudini dannose per la salute quali: fumo Ridurre rumore di sottofondo nelle classi Evitare ambienti con effetti di riverbero Ridurre l’attività a voce alta con pause e incrementando attrezzature tecnologiche Rischio Chimico Rischio Chimico Il rischio di natura chimica è un rischio igienico-ambientale legato alla presenza di agenti chimici. E' legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o funzionali. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo, per ingestione, ecc. Rischio Chimico Definizioni Sostanze:elementi chimici e loro composti; Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze; Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da operazioni meccaniche e trattamenti termici; Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron originatesi da fenomeni di sublimazione, condensazione, ossidazione; Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di liquidi e condensazione di gas e vapori; Gas: sostanze che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma gassosa; Vapori: sostanze aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma liquida; Dose limite (DL 50): quantità di prodotto per unità di peso corporeo (mg/Kg) che, assorbita, provoca la morte del 50% degli animali da esperimento. Rischio Chimico Rischi Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono tre: o a. inalazione o b. penetrazione attraverso la cute o le mucose o c. ingestione La classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi Per classificare, ai fini della pericolosità, le sostanze (cioè gli elementi chimici o i loro composti) e i preparati ( cioè miscugli o soluzioni contenenti due o più sostanze) si considerano gli effetti fisici (esplosività, potere comburente. Infiammabilità) e gli effetti biologici. Le sostanze pericolose ( e di conseguenza i preparati da queste derivate ) sono suddivise nelle seguenti classi di pericolo in funzione della loro potenzialità: Esplosive (E) Comburenti (O) Altamente infiammabili (F+) Rischio Chimico Facilmente infiammabili (F) Infiammabili Molto tossici (T+) Tossici (T) Nocivi (Xn) Corrosivi (C) Irritanti (Xi) Sensibilizzanti Pericolosi per l’ambiente (N) Cancerogeni Teratogeni Mutagene Rischio Chimico (utilizzo detergenti) I detergenti sono sostanze chimiche che, a determinate concentrazioni, rimuovono lo sporco (materiale estraneo indesiderato) dalle superfici . La patologia da detergenti riguarda soprattutto la cute e consiste in dermatiti irritative e allergiche localizzate soprattutto alle mani, ai polsi, agli avambracci; molti detergenti infatti contengono sali di cromo e/o nichel provenienti dal ciclo produttivo. Rischio Chimico (utilizzo detergenti) PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI Fondamentale risulta la scelta di detergenti di semplice composizione senza l’aggiunta di coloranti o profumi, ed il loro corretto utilizzo. Importante, inoltre, l’abbigliamento del personale addetto alla pulizia che deve essere protetto da eventuali contaminazioni attraverso l’uso di dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe impermeabili. Nell’utilizzo di detergenti per la pulizia personale sono da evitare quelli a pH non fisiologico ad azione irritante, poiché l’irritazione della cute favorisce l’insorgenza della sensibilizzazione. Allo stesso modo devono essere evitate le pratiche di eccessiva detersione e strofinio delle mani e degli avambracci che ledono l’integrità del film idrolipidico, il quale svolge un’azione protettiva sulla cute (l’integrità del mantello cutaneo è essenziale per minimizzare il passaggio di allergeni agli strati più profondi della cute). Rischio biologico L’attività lavorativa nella scuola non è riportata nell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08, ove sono esemplificate attività lavorative a rischio biologico.