6 novembre 2014 Convegno di studio Il percorso alternativo verso il lavoro stabile Jobs Act – Contratto a termine e contratto a tutela progressiva Relatore: Renato Pingue Direttore DTL Napoli Contratto a tempo determinato Acausalità non è limitato al primo contratto a termine; può essere stipulato per iscritto per un massimo di trentasei mesi , comprensivi di eventuali proroghe; Contratto a tempo determinato Percentuale Il numero complessivo dei rapporti, non può superare il 20% dell’organico complessivo al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le imprese dimensionate fino a cinque unità possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Contratto a tempo determinato Percentuale La disposizione per la base di calcolo fa riferimento all’organico complessivo (pertanto dell’azienda nel suo complesso e non delle singole unità produttive) al 01 gennaio dell’anno di assunzione. L’organico di riferimento, da prendere a base per il calcolo, è costituito da dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti e lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità (in proporzione al lavoro prestato negli ultimi 6 mesi). I lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” Contratto a tempo determinato Percentuale Nel computo dei lavoratori “a tempo”, non rientrano alcune particolari fattispecie. Oltre ai dirigenti assunti a tempo determinato: • contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; • per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità (che è opportuno evidenziare nel contratto, in deroga alla generale abolizione dell’obbligo di indicare la causale di assunzione, anche per evitare il pagamento del contributo addizionale dell’1,40%); • per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; • lavoratori di età superiore a 55 anni; • contratti a termine stipulati da una start-up innovativa; • altri casi di esclusione, comprese le assunzioni a termine dalla mobilità e quelle stipulate da istituti pubblici ed enti privati di ricerca; • assunzioni a termine di persone disabili. Contratto a tempo determinato ... e la (nuova) sanzione per il suo superamento In caso di violazione del limite percentuale, si applica la sanzione pecuniaria: - pari al 20% della retribuzione oggetto del contratto indebito, per il primo lavoratore; - pari al 50% della retribuzione per ciascun lavoratore oltre il primo Non vi è più conversione nel contratto a tempo indeterminato. Contratto a tempo determinato Contribuzione aggiuntiva dell’1,40% La legge n. 92/2012 afferma che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La cancellazione delle ragioni giustificatrici del contratto non determina la cancellazione della agevolazione, atteso che è sempre possibile rinvenire, se esistente, la motivazione sostitutiva. Apposizione del termine L’apposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da atto scritto (per es. l’assunzione per una attività che sin dall’inizio era predeterminata). Contratto a tempo determinato Proroghe Può esser prorogato soltanto quando la durata iniziale è inferiore ai trentasei mesi; Soppresso il riferimento alle “condizioni oggettive”; le proroghe sono ammesse, per un massimo di otto volte per rapporti instaurati dal 21 marzo 2014 al 15 maggio 2014, le proroghe diventano cinque, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa, dal 16 maggio 2014 ; sono “condizionate” allo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l’iniziale contratto. Per lo stacco tra un contratto e l’altro, in caso di rinnovo la disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o superiore). Contratto a tempo determinato DIRITTO DI PRECEDENZA E CONGEDO DI MATERNITÀ Nel computo del periodo utile ai fini della maturazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato - spettante ai lavoratori e lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – rientra anche il periodo di congedo di maternità. Il congedo di maternità deve essere intervenuto durante l’esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore di lavoro nei confronti del quale si realizza il diritto di precedenza. Il diritto spetta con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine Contratto a tempo determinato DIRITTO DI PRECEDENZA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE Viene previsto l’obbligo – in capo al datore di lavoro – di richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine, anche con riferimento al diritto esercitabile dai lavoratori stagionali. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione. Contratto a tempo determinato Per il resto il contratto a tempo determinato è rimasto invariato: i divieti, la scadenza del termine e lo sforamento dello stesso, la possibilità di modificare, con la pattuizione collettiva, lo “stacco” tra un contratto e l’altro, la sommatoria dei 36 mesi tra rapporto a termine e somministrazione presso lo stesso datore di lavoro, la possibilità di un ulteriore contratto “in deroga assistita” sottoscritto presso la Direzione territoriale del Lavoro, i contratti stagionali, i diritti di precedenza, importanti anche ai fini della fruizione degli incentivi, la non discriminazione, la formazione, la computabilità ai fini delle prerogative sindacali, i diritti di informazione, il contratto a termine per i lavoratori in mobilità, escluso dal campo di applicazione del D.L.vo n. 368/2001, le assunzioni fino a tre giorni nel turismo e nei pubblici esercizi, il contratto a termine dei dirigenti, le aziende dell’import-export dei prodotti ortofrutticoli, la parziale applicazione al personale tecnico e artistico delle fondazioni musicali, l’apparato sanzionatorio relativo agli obblighi sulla non discriminazione. Il contratto a tutela progressiva Il Decreto Lavoro (DL 34/2014 convertito in L.78/2014) rappresenta il primo passo di un complesso di riforme e interviene, in particolare, sul contratto a tempo determinato e sul contratto di apprendistato. I prossimi step riguarderanno i seguenti temi: ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attivi, semplificazione delle procedure e riordino delle forme contrattuali. Al termine di questo processo, la novità più rilevante dovrebbe essere l’introduzione di un nuovo tipo di contratto di lavoro: il contratto a tempo indeterminato a tutela progressiva. Il contratto a tutela progressiva Il contratto a tutela progressiva è a tempo indeterminato, e quindi non prevede alcun termine di scadenza. Prevede una fase di inserimento ed una fase di stabilità. La fase di inserimento dura fino a tre anni. La fase di stabilità inizia al termine del terzo anno. Il contratto a tutela progressiva Fase di inserimento La Fase di inserimento dura per i primi tre anni di vita del contratto. Durante la fase di inserimento il licenziamento può avvenire solo dietro compensazione monetaria, fatta salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa. Nei casi in cui il licenziamento sia determinato da motivi discriminatori si applica la tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La compensazione monetaria, durante la fase di inserimento, aumenta di un ammontare pari a 15 giorni di retribuzione per ogni trimestre di lavoro. A titolo di esempio, un contratto unico interrotto dopo 6 mesi di lavoro richiede una compensazione monetaria pari a 1 mese di retribuzione. Dopo tre anni di lavoro, la compensazione è pari a 6 mensilità. Il contratto a tutela progressiva Fase di inserimento Il periodo di inserimento assorbe anche il periodo di prova. Oggi, durante il periodo di prova si può essere licenziati senza preavviso e senza alcun indennizzo, mentre con il contratto a tutela progressiva si prevede un indennizzo monetario fin da subito. Il contratto a tutela progressiva Fase di stabilità Superata la fase di inserimento, il contratto viene regolato dalla disciplina dei licenziamenti oggi in essere. Per le aziende con più di 15 dipendenti, si applica quindi la tutela reale prevista dall’ordinamento esistente. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, si applica la disciplina relativa alla tutela obbligatoria. Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato Il disegno di legge di stabilità 2015 prevede per i datori di lavoro che effettueranno assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua. Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato L’esonero non spetta per: Assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; Assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato Nel disegno di legge di stabilità per il 2015 è previsto che la legge 29 dicembre 1990, n. 407 ,relativamente all'agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi per CIGS, andrebbe in pensione. Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato Appare evidente la non convenienza delle nuove agevolazioni rispetto a quelle da eliminare, anche perché le nuove agevolazioni triennali, a differenza di quelle che si dovrebbero eliminare, non saranno strutturali visto che come si legge nel Ddl saranno legate alle sole assunzioni del 2015. La Garanzia Giovani dr. G. Trombino- CpI Napoli Fuorigrotta GARANZIA GIOVANI Cos’è? La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede investimenti in politiche attive per orientamento, istruzione/formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). In sinergia con la Raccomandazione Europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani (in età compresa tra 15 e 29 anni) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. GARANZIA GIOVANI Come funziona Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini ed il tuo background formativo e professionale. Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Adesione al Programma Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto: 1. 2. 3. 4. il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, attraverso il portale www.cliclavoro.lavorocampania.it , o il portale ministeriale www.garanziagiovani.gov.it un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, riportate nell’allegato sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata: classe di profilazione difficoltà 1 2 3 4 BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA SCEGLI IL TUO PERCORSO Il Piano di Intervento Personalizzato A seguito dell’adesione alla Garanzia, insieme all’Operatore del CPI, ogni giovane definisce il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) in base alle proprie caratteristiche. Il PIP è finalizzato ad individuare una proposta di proseguimento degli studi, di formazione, di tirocinio o di lavoro. • In base alle caratteristiche personali, formative e professionali, nonché al suo livello di svantaggio, viene realizzato il profiling del giovane (4 fasce) • A seconda del profiling individuale, viene assegnata ad ogni giovane una dote differenziata da spendere presso la rete dei servizi per il lavoro pubblici/privati • I servizi competenti, in base al profiling del giovane, definiscono insieme a lui il percorso più adatto alla sua condizione. Il PIP contiene l’indicazione delle azioni con cui sarà attuata la Garanzia Esempi di Profilazione e Dote In base alla classe di profilazione, variano anche gli incentivi (esempio di incentivi proporzionali D.D, 8082014 Min. Lav., NON valido per la Regione Campania) GARANZIA GIOVANI Le azioni previste SERVIZI: Accoglienza Orientamento Accompagnamento al lavoro MISURE INCENTIVATE: Percorsi di formazione Apprendistato Tirocini Servizio civile Sostegno all’autoimprenditorialità Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE Bonus occupazionale per le imprese FAI LA SCELTA GIUSTA Il Piano di Intervento Personalizzato Nella scelta del percorso è fondamentale valutare le proprie aspirazioni, motivazioni e caratteristiche personali, formative e professionali. Reinserimento in percorsi formativi/scolastici FORMAZIONE Orientamento Per esempio, i Giovani tra 15 e 18 anni che non abbiano ancora conseguito il diploma o la qualifica professionale, saranno prioritariamente indirizzati verso percorsi di reinserimento scolastico/formativo. FAI LA SCELTA GIUSTA Il Piano di Intervento Personalizzato Per i Giovani tra i 19 e 29 anni, invece, in base alle loro caratteristiche individuali, saranno definiti percorsi di attivazione differenziati che potranno prevedere un'offerta formativa (miglioramento delle competenze) o di accompagnamento all’inserimento occupazionale, a seconda della spendibilità del titolo di studio, dell’esperienza lavorativa posseduta, delle aspirazioni e motivazioni personali Servizio Civile Autoimpiego Lavoro Autonomo Formazion e Accompagnamen to al Lavoro Mobilità int.le Apprendistat o verso il Tirocinio Contratto a tempo Determinato o Indeterminato LAVORO Orientamento GARANZIA GIOVANI misure attive in Campania Decreto Dirigenziale n. 566 del 01/08/2014"AVVISO AI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI PER L'ADESIONE AL PRPGRAMMA E PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO DEI GIOVANI ATTRAVERSO I TIROCINI E LE ASSUNZIONI INCENTIVATE EX ART. 1 D.L. 76/201" - Attraverso l’Avviso la Regione Campania: 1. promuove lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma, realizzati attraverso l’attivazione di tirocini, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine. 2. richiede ai datori di lavoro pubblici e privati di manifestare interesse a partecipare alle operazioni attivate nel Piano di Attuazione Regionale e li sollecita ad una partecipazione attiva le cui modalità sono esposte nell’Avviso stesso. 3. la manifestazione di interesse avviene compilando un format (allegato), con cui i datori “presentano un progetto e espongono la propria idea di come partecipare alla Garanzia Giovani, iniziano a richiedere l’accesso agli strumenti attivati, forniscono informazioni utili a progettare gli strumenti successivi”. Il format va compilato e inviato attraverso la piattaforma Avvisi e Bandi all’indirizzo www.bandidg11,regione.campania.it , sottoscritto con firma digitale ed è aggiornabile. GARANZIA GIOVANI misure attive in Campania Tirocini di formazione e orientamento (DM 142 del 25/3/98-Regol.Reg.n.7 del 29/ 11/ 2013 e Regol.Reg. n. 9 aprile 2010, e s.m.i.) Cosa sono Esperienza di formazione pratica presso un luogo di lavoro. Ai sensi della vigente normativa non costituisce rapporto di lavoro. Durata 6 mesi, estesi a 12 per i soggetti disabili ex art. 1, comma 1 L.68/99 e i soggetti svantaggiati ex L.381/91 Soggetto Ospitante del tirocinio Tutti i datori di lavoro pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del Regolamento Regionale n.7/2013 possono ospitare tirocini. Agevolazioni per chi ospita in tirocinio i giovani aderenti al Programma G.G. la Regione eroga, il contributo massimo di € 500,00 mensili per un massimo di sei mesi comunque non superiore a € 3.000 e riconosce inoltre un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti. Procedura il Sogg. Ospitante trasmette il format a www.bandidg11,regione.campania.it , compilando la sezione A) TIROCINI; Per i tirocinanti disabili/svantaggiati, contributo di Euro 500,00 mensili per un massimo di 12 mesi, comunque non superiore a € 6.000. La Regione autorizza la realizzazione del progetto, verificata la disponibilità di risorse finanziarie e la coerenza con le funzioni e le dimensioni del soggetto ospitante. All’atto dell’autorizzazione, la proposta di tirocinio è pubblicata sul portale cliclavorocampania dal soggetto ospitante, per raccogliere le candidature dei giovani iscritti proposte dai Servizi. GARANZIA GIOVANI misure attive in Campania Assunzione a t.i. o trasformazione di un rapporto di lavoro a termine. (ai sensi dell’art.1 DL 76/2013) Destinatari Giovani presi in carico dai servizi per il lavoro per G.G., tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) , in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: 1. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, (Circ. MLPS 34-2013) 2. privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Beneficiari I soggetti aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) nella Regione Campania che, in qualità di datori, in base alla vigente normativa sul lavoro e ai sensi delle disposizioni di cui all’art.1 DL 76/2013, incrementino il numero di lavoratori a t.indeterminato con l'assunzione di giovani Tipologie di assunzion e -assunzioni a tempo ind. (compresi apprendisti), anche a tempo parziale, ed anche se in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001.) -trasformazione di un precedente contratto a t. det. (entro sei mesi dall’avvio) assunzioni a tempo ind. a scopo di somministrazione (sia essa a tempo indeterminato che determinato): in tali casi l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici e per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito. Agevolazioni •sgravio contributivo, pari ad 1/3 della retribuzione imponibile previdenziale, e di max € 650 mensili (comunque non superiore ai contributi dovuti) •durata dello sgravio: 18 mesi per assunzione a t. indet e 12 mesi in caso di trasformazione . Procedura il Sogg. Ospitante trasmette il format a www.bandidg11,regione.campania.it , compilando la sezione B) LAVORO; Il Welfare aziendale Relatore: Angelo Zerella Consulente coach Capitale Umano in Italia Human Capital Index 2013 37 0.266 Indicatori chiave Pilastro 1: Istruzione 40 0.378 Popolazione (x 1000) Pilastro 2: Salute 19 0.601 Pilastro 3: Occupazione 75 Pilastro 4: Ambiente abilitante 39 0.329 0.243 6050 9 Età media popolazione 43 PIL pro capite PPP ($ 2005) 2632 8 Crescita PIL (annua %) -2.4 Fonte: World Economic Forum – Human Capital Report 2013 Capitale Umano in Italia Spread punteggi (per pilastro e globale) Capitale sociale Reti che insieme con norme condivise, valori e intese facilitano la cooperazione all’interno e tra i gruppi. Fonte: OECD Il modello di business corrente - 6 assunti di base 1. L’impresa serve, in modo prioritario, a generare profitti 2. La sola parte che conta sono gli azionisti 3. Le risorse naturali sono praticamente infinite (non c’è da preoccuparsi dell’inquinamento) 4. Le persone agiscono per gli altri solo se adeguatamente incentivate 5. Datagliene la possibilità, gli uomini d’affari agiranno illegalmente 6. La mano invisibile del mercato trasforma l’interesse egoistico nel maggior benessere per tutti Nuovo modello - 6 principi 1. Lo scopo è l’elemento fondamentale: i profitti seguono 2. Tutti gli stakeholder sono importanti 3. Le risorse naturali sono limitate 4. Le persone sono motivate da incentivi e da valori 5. Le persone sono leali, sincere e responsabili la maggior parte delle volte e dobbiamo attenderci questo comportamento 6. Il motore dell’economia è la creazione di valore Discorso ai lavoratori Il segreto del nostro futuro è fondato sul dinamismo dell'organizzazione commerciale e del suo rendimento economico, sul sistema dei prezzi, sulla modernità dei macchinari e dei metodi, ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini dell'azienda. Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Possiamo rispondere: c'è un fine nella nostra azione di tutti i giorni. E senza la piena consapevolezza di questo fine è vano sperare il successo dell'opera che abbiamo intrapresa. Perché una trama, una trama ideale al di là dei principi della organizzazione aziendale ha informato per molti anni, ispirata dal pensiero del suo fondatore, l'opera della nostra Società. Il tentativo sociale della fabbrica, che non esito a dire ancor del tutto incompiuto, risponde a una semplice idea: creare un'impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del capitalismo giacché i tempi avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui i due termini della questione sociale sono posti, l’uno contro l'altro, non riescono a risolvere i problemi dell'uomo e della società moderna. La fabbrica pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole ha rivolto i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni all'elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove fu chiamata ad operare, avviando quella regione verso un tipo di comunità nuova ove non sia più differenza sostanziale di fini tra i protagonisti delle sue umane vicende, della storia che si fa giorno per giorno per garantire ai figli di quella terra un avvenire, una vita più degna di essere vissuta. Il Welfare aziendale Cos’è il welfare aziendale Si tratta di beni e servizi a carattere • Previdenziale/assicurativo • Sociale/ricreativo/sanitario • Educativo/formativo Il Welfare aziendale Principi generali 1) Il beneficio NON DEVE ESSERE RETRIBUZIONE ossia erogato in cambio di una prestazione lavorativa (in caso contrario ricade sotto la previsione generale prevista dall’art 51 TUIR per cui tutto ciò che viene erogato dal datore di lavoro al lavoratore anche in natura e anche da terzi costituisce retribuzione e quindi è assoggettato a tassazione e contribuzione e nello stesso tempo costituendo costo per l’azienda integralmente deducibile dal reddito d’impresa; 2) Il beneficio analogamente NON PUO ESSERE costruito con la parte variabile della retribuzione comunemente definito PREMIO; 3) Il beneficio deve essere LIBERAMENTE EROGATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. Qualora esso costituisca un obbligo contrattuale o legale non gode di alcun esenzione; 4) Il beneficio deve essere OFFERTO ALLA GENERALITA’ dei DIPENDENTI OVVERO A SPECIFICHE CATEGORIE DI ESSI e non ad personam. Possono tuttavia essere individuate particolari categorie di dipendenti ad es: QUADRI, DIRIGENTI, OPERAI ovvero anche GENITORI CON FIGLI A CARICO. Va rilevato che il fatto che debba essere offerto implica che qualcuno non voglia riceverlo, ciò non inficia il valore del Benefit in quanto esente da contributi e fisco; Il Welfare aziendale Caratteristiche di un piano di welfare aziendale • Erogato per tutti i dipendenti o per una categoria omogenea di essi • Realizzato e quantificato di anno in anno • Non può essere retribuzione/premio ossia erogato in cambio di una prestazione ma deve avere funzioni “sociali” o di efficienza • Vale la pena di prevedere un panel di servizi/beni affinché tutti i dipendenti possano trovarvi interessi. Il Welfare aziendale Motivazioni del welfare aziendale • Dare ai dipendenti servizi di previdenza integrativa sempre più necessari a fronte di una previdenza pubblica inadeguata • Abbattere i costi delle politiche di incentivazione • Armonizzare impresa e contesto sociale contribuendo alla nascita e sviluppo di servizi innovativi a favore di persone e famiglie • Aiutare la conciliazione famiglia-lavoro • Motivare i dipendenti e migliorarne le prestazioni. Il Welfare aziendale In sintesi l’azienda diventerà sempre più la “casa” del lavoratore, dalla quale ricevere oltre a retribuzione e lavoro anche tutti quei servizi necessari alla vita personale e familiare Il Welfare aziendale Stima e motivazione Un importante vantaggio per l’impresa consiste nell’effetto di stima e quindi di motivazione per l’azienda specialmente in un momento in cui il welfare pubblico si sta ritirando, il fatto che la propria l’azienda offra, come elemento distintivo beni e servizi a favore della persona e della famiglia fa aumentare l’attaccamento all’azienda come valore anche per se. Il sistema di welfare aziendale: • limita il turnover del personale e di conseguenza riduce i costi aziendali che ne derivano in termini di riassunzioni, formazione etc. • mantiene il know-how del capitale umano in azienda • migliora il clima aziendale interno e accresce la motivazione dei dipendenti • attrae i lavoratori migliori che scelgono le imprese che offrono contratti a cui sono annessi facilitazioni e aiuti alle esigenze • attiva un sistema di ascolto dei propri dipendenti, che favorisce un maggior attaccamento all’azienda e si traduce in una maggiore produttività • comunica verso l’esterno (istituzioni, partner, mezzi di comunicazione, comunità locale) l’immagine di un’azienda attenta ai temi sociali • Ridurre l'assenteismo • Razionalizzare il rapporto costi/benefici delle iniziative di motivazione dei collaboratori Il Welfare aziendale Soddisfazione e attaccamento all’azienda Il sistema di welfare aziendale è in grado di aumentare soddisfazione e attaccamento all’azienda • garantendo ai dipendenti non solo la conservazione degli attuali livelli retributivi nominali ma aumentarne il potere d'acquisto effettivo attraverso modalità che privilegino l'offerta di servizi / strumenti non monetari in grado di soddisfare esigenze di ordine primario e migliorare la qualità della vita delle famiglie. • attraverso interventi di assistenza in favore dei propri dipendenti • sostenendo il potere di acquisto del personale, a fronte dell’attuale situazione di incertezza economica generale, con iniziative e programmi finalizzati ad erogare in favore dei propri dipendenti servizi di natura non retributiva in materia di istruzione, assistenza sociale, sanitaria ed economica. Il Welfare aziendale VANTAGGI FISCALI Retribuzione aggiuntiva di 1000 euro Costo per il datore di lavoro 1400 Lordo per il lavoratore 1000 Netto per il lavoratore 770 Benefit del costo di 1000 euro Costo per il datore di lavoro 1100 Lordo per il lavoratore 1000 Netto per il lavoratore 1000 Il Welfare aziendale I Flexible benefits….e il piano di welfare Beni e servizi la cui messa a disposizione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti (il datore di lavoro paga direttamente il servizio/bene di cui usufruiscono i propri dipendenti) non costituisce reddito in capo al lavoratore e non viene quindi “afflitta” dal cuneo fiscale Il Welfare aziendale Le categorie e il diverso trattamento Vi sono due categorie di Beni e servizi che possono essere erogati in regimi diversi: A) i beni e servizi previsti dall’art 51 del TUIR ovvero le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. In questa definizione rientrano i beni e servizi destinati a sostenere i costi di istruzione dei figli (rette scolastiche, dopo scuola, ecc.) che vengono sostenute dal lavoratore. Tali somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per le finalità sopra indicate a fronte di specifici giustificativi di spesa, costituiscono costo per l’impresa e sono quindi interamente deducibili dal reddito d’impresa. Il Welfare aziendale Le categorie e il diverso trattamento B) I beni e servizi previsti dall’art 100 del TUIR ovvero le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille del costo del personale (retribuzione + contributi + altri oneri diretti). Art 95 TUIR Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1. Il Welfare aziendale Differenze Il Welfare aziendale Beni e Servizi inseribili in un piano di welfare Il Welfare aziendale Beni e Servizi inseribili in un piano di welfare Il Welfare aziendale Beni e Servizi inseribili in un piano di welfare Erogazioni in natura/denaro Lavoratore Datore di lavoro Ires Opere e servizi Esenti in presenza delle seguenti condizioni: a) Volontarietà della spesa; b) beneficiari: generalità o Deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dichiarazione categorie di dipendenti; c) Irap dalla Deducibili (erogazioni in natura) Indeducibili (rimborso spese da parte del datore di lavoro) finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto d) dipendenti destinatari estranei al rapporto contrattuale (no rimborso spese) Beni e servizi di importo non superiore a Euro 258,23 (il limite riguarda tutti benefit percepiti nel corso del periodo d'imposta) Esenti (imponibili in presenza di rimborso spese) Deducibili Deducibili (erogazioni in Deducibili Servizi e prestazioni erogati per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari e per borse di studio a favore deifamiliari medesimi Esenti a condizione che siano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti Deducibili natura) Indeducibili (rimborso spese da parte del datore di lavoro) Deducibili (erogazioni in natura) Indeducibili (rimborso spese da parte del datore di lavoro) Deducibili Somme erogate per la frequenza Esenti a condizione che siano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti Deducibili Indeducibili in quanto Beni e servizi diimporto superiore a Euro 258,23 Imponibili di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari e per borse di studio a favore dei familiari medesimi iscrivibili in conto economico fra le spese del personale (voce B9 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Civile) Erogazioni in natura/denaro Lavoratore Datore di lavoro Ires Medicina preventiva e diagnostica Prestazioni esenti alle seguenti condizioni: Volontarietà della spesa; a) Cure odontoiatriche, pediatriche o specialistiche Deducibilità nei limiti ed alle condizioni Deducibili (erogazioni in natura) previste dall'art. 100 del Tuir Indeducibili (rimborso (in assenza delle condizioni previste spese da parte del dall'art. 100, al cui ricorrere datore di lavoro) l'erogazione non occorre a formare il b) beneficiari: generalità o categorie di dipendenti; c) servizio fornito direttamente dal reddito di lavoro dipendente, così datore di lavoro o da un terzo come in presenza di rimborso spese da (accordo contrattuale fra datore parte del datore di lavoro, i relativi di lavoro e fornitore del servizio costi sono integralmente deducibili ex no rimborso spese) Prestazioni esenti alle seguenti condizioni: Volontarietà della spesa; a) b) beneficiari: generalità o categorie di dipendenti; c) servizio fornito direttamente dal datore di lavoro o da un terzo (accordo contrattuale fra datore di lavoro e fornitore del servizio no rimborso spese) Irap art. 95, comma 1, Tuir) Deducibilità nei limiti ed alle condizioni Deducibili (erogazioni in natura) previste dall'art. 100 del Tuir Indeducibili (rimborso (in assenza delle condizioni previste spese da parte del dall'art. 100, al cui ricorrere datore di lavoro) l'erogazione non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, così come in presenza di rimborso spese da parte del datore di lavoro, i relativi costi sono integralmente deducibili ex art. 95, comma 1, Tuir) Premi per assicurazioni sanitarie e per copertura rischi Imponibili a meno che il loro importo, extralavorativi sommato a quello degli eventuali altri benefit, non ecceda Euro 258,23 Deducibili Deducibili Contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse Esenzione fino a Euro 3.615,20 aventi fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale Deducibili Indeducibili in quanto iscrivibili in conto economico fra le spese del personale (voce B9 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Civile) Erogazioni in natura/denaro Servizi di trasporto Spese di istruzione a favore dei dipendenti Lavoratore Datore di lavoro Ires Irap Esenti a condizione che siano erogate alla generalità o a categorie di dipendenti e che il rapporto contrattuale si instauri direttamente fra datore di lavoro ed impresa di trasporto (no rimborsi di spese sostenute autonomamente dal lavoratore). Deducibili Deducibili (erogazioni in Esentialleseguenti Deducibili nei limiti ed alle condizioni condizioni: a) volontarietà della spesa; previste dall'art. 100 del Tuir; (in b) beneficiari: generalità o categorie dall'art. 100, al cui ricorrere natura) Indeducibili (rimborso spese da parte del datore di lavoro) assenza delle condizioni previste Deducibili (erogazioni in natura) Indeducibili (rimborso spese da parte del datore di avoro) di dipendenti; c) servizio fornito l'erogazione non concorre a formare il direttamente dal datore di lavoro o da reddito di lavoro dipendente, così un terzo (accordo contrattuale fra come in presenza di rimborso spese da datore di lavoro e fornitore del parte del datore di lavoro, i relativi servizio no rimborso spese) costi sono integralmente deducibili ex art. 95, comma 1, Tuir) Erogazioni liberali in denaro o in natura concesse in occasione di festività e ricorrenze Attribuzione di beni prodotti dal datore di lavoro Imponibili inbase al valore normale esenti se di valore inferiore a Euro 258,23 Attribuzione ai dipendenti di altri beni Rimborsi spese (colf, veterinario, baby sitter, ecc.) Deducibili Integralmente deducibili Imponibilità del prezzo (art. 95, comma 1, Tuir) mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista Esenzione per beni di valore inferiore a Euro 258,23 (art. 51, comma 3 Tuir) Imponibili inbase al valore normale esenti se di valore inferiore a Euro 258,23 Imponibili Deducibili(beni) Indeducibili (denaro) Deducibili Deducibili Deducibili Deducibili Indeducibili in quanto iscrivibili in conto economico fra le spese del personale (voce B9 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Il Welfare aziendale MODALITA’ DI EROGAZIONE Il Welfare aziendale Il Welfare aziendale Il Welfare aziendale Contrattazione e accordi Il piano di welfare non può essere controprestazione rispetto alla prestazione di lavoro. Da questo discendono due importanti conseguenze : 1)Non può essere premio, e le cifre messe a disposizione da parte del datore di lavoro per il piano di welfare non possono mai essere convertite in denaro erogato ai dipendenti 2)Il piano di welfare non può essere oggetto di una contrattazione aziendale che preveda tale dispositivo in cambio di prestazioni lavorative anche speciali Il piano di welfare può essere contenuto in accordi di II livello 6 novembre 2014 Convegno di studio Il percorso alternativo verso il lavoro stabile FINE