Alcuni aspetti giuridici
e amministrativi
dell’IRC
Aggiornamento per IdR
Fiuggi, 19 gennaio 2011
Filippo Morlacchi
Idoneità: cosa è

L'idoneità non è paragonabile a un diploma che
abilita a insegnare correttamente la religione
cattolica. Essa stabilisce tra il docente di
religione e la comunità ecclesiale nella quale
vive un rapporto permanente di comunione
e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio
nella scuola, e si arricchisce mediante le
necessarie iniziative di aggiornamento,
secondo una linea di costante sviluppo e verifica.


Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono
state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della
idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui
confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di
trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e
l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il
suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e
quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo
infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un
servizio che, con modalità proprie, rientra nella
missione stessa della Chiesa.
Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con
il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana
comporta che il docente di religione sia non solo
oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma
anche soggettivamente partecipe della sua esperienza
di fede e di vita cristiana.
Insegnare religione cattolica oggi (1991), n. 22
Idoneità: la revoca





L’idoneità può essere revocata, ai sensi dei cann. 804 §
2 e 805 (CJC) e della Delibera normativa n. 41 (1990) della
CEI, § 3.
Lettera di comparizione dell’Ordinario
Diritto di produrre entro dieci giorni dalla
convocazione documenti e memorie in propria difesa e
chiedere eventualmente un ulteriore colloquio
Emissione del decreto di revoca: il decreto deve essere letto
alla presenza di due testimoni e consegnato all’insegnante in
oggetto. A partire da quel momento il decreto può ritenersi
esecutivo.
Comunicazione all’USR per gli adempimenti
conseguenti
Idoneità: la revoca




Cosa succede a in insegnante di ruolo cui viene
revocata l’idoneità?
→ assenza del regolamento attuativo
→ incertezza sugli esiti
→ possibilità di rescissione del contratto
Le iscrizioni

A norma dell’art. 9.2, ultimo c., dell’Accordo di
Revisione del Concordato ( Legge 121/1985), la
scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve
essere effettuata all’atto dell’iscrizione dai
genitori dell’alunno, senza dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione in relazione
ai criteri per la formazione delle classi, alla durata
dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di
detto insegnamento nel quadro orario delle
lezioni (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, l’art. 310,
c. 3, del D.L.vo 297/94 – rettificato successivamente dal
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. 6
luglio 1994, n. 156 – ha disposto che la scelta dell’IRC da parte
dei genitori degli alunni avvenga all’atto dell’iscrizione non
d’ufficio, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo
poi valore per tutto il ciclo, ai sensi del Dpr. 751/1985 e Dpr.
202/1990. Pertanto, i moduli per la scelta dell’IRC devono
essere distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione alla prima classe
della scuola primaria e, se non si tratta di Istituti Comprensivi in
cui l’alunno abbia già frequentato la quinta classe della scuola
primaria, alla prima classe della scuola secondaria di I grado. Per
le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che si intenda
modificarla per l’anno scolastico successivo, comunque entro i
termini stabiliti per le iscrizioni. Per la scuola secondaria di II
grado, la C.M. 119/95 stabilisce identiche procedure.
Le iscrizioni - segue



La scadenza per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere
rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere
illegittime le modifiche della scelta operate dopo i limiti
temporali previsti per le iscrizioni.
Ai sensi dell’articolo 1, c. 4, della Legge 281/96 e della C.M.
122/91, i moduli per esercitare il diritto di avvalersi o non
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono
essere consegnati a parte rispetto al modulo di iscrizione
alla classe prima del nuovo ciclo scolastico, per tenere separate
richieste di diversa rilevanza.
Il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica non va compilato
contestualmente, ma all’inizio dell’anno scolastico, entro l’avvio
delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di
inizio d’anno da parte degli organi collegiali; si veda in merito la
nota 2 marzo 2010, prot. MIURAOODGOS n. 1562.
La valutazione

Tutto normato adesso dal Regolamento sulla
valutazione (Dpr 122/2009)

Art. 2
Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto
numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto
5 del Protocollo addi‐zionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
Valutazione nella primaria - segue

5. […] Il personale docente esterno e gli esperti di cui si
avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti
per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta
formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica,
forniscono preventivamente ai docenti della classe
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
Valutazione nella secondaria


Art. 4.
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di II grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è
effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o
da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza. […] Il personale docente esterno e gli esperti di cui
si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi
compresi i docenti incaricati delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica, forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun
alunno.
Valutazione secondaria - segue


3. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
Articolo 6 - Ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo dell’istruzione 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di
classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli
insegnanti di educazione fisica, […] nonché gli insegnanti di
religione cattolica limitata‐mente agli alunni che si avvalgono di
quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito
scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
Il credito nella secondaria di II grado

Art. 8 – Credito Scolastico 12. L’attribuzione del punteggio di
credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene
effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2,
del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di
classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n.
122/2009. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico
agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in
relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito
l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del
D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n.
122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi
conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente
esterno e dagli esperti
La valutazione in sintesi
Tutto rimane come sempre, e cioè:
 valutazione non numerica per ogni ordine e grado,
 espressa su scheda a parte;
 piena partecipazione degli IdR – che sono
membri del consiglio di classe a tutti gli effetti –
alla valutazione degli alunni avvalentisi;
 riconoscimento dell’IRC come uno degli
elementi che contribuiscono all’attribuzione del
credito scolastico nella secondaria di II grado.
La mobilità

Docenti a tempo determinato
Stabilizzati (più di 4 anni)
 Non stabilizzati (meno di 4 anni)


Docenti a tempo indeterminato
(nota: titolarità diocesana!!!)
Mobilità professionale e territoriale
 Interregionale e interdiocesana
 Mobilità intradiocesana (in realtà: diversa
utilizzazione

Ruolo dopo tre anni?



Ricorso Snadir – Gilda
Perplessità di Anaps e Cisl
Le norme che regolamentano l’assunzione degli
insegnanti di religione (tutti, sia quelli di ruolo a
tempo indeterminato che gli incaricati annuali a
tempo determinato) sono soggette al
Concordato e all’Intesa tra Stato e Chiesa.

L'IdR incaricato annuale (1 settembre – 31
agosto), riconosciuto idoneo e in possesso di
titolo riconosciuto dall’Intesa, ha già diritto agli
scatti biennali e dopo 4 anni di servizio può
richiedere la ricostruzione di carriera (ulteriore
condizione: per le scuole secondarie è necessario
avere l’orario cattedra o il riconoscimento delle
ragioni strutturali; per le scuole primarie e
dell’infanzia è necessario avere almeno 12 ore
settimanali). Di fatto non può essere considerato un
precario. Anzi dopo la ricostruzione di carriera è
equiparato in tutto agli insegnanti di ruolo.


Non esiste per gli insegnanti di religione alcun tipo di
graduatoria. Il concorso di cui alla Legge 186/2003
ha previsto l’immissione in ruolo di tre
contingenti di insegnanti e si è esaurito con l’a.s.
2007/08: non rimane aperta nessuna graduatoria.
La legge 186/2003 prevede la possibilità di altri
concorsi per l’immissione in ruolo di insegnanti di
religione. Siamo anche coscienti che la situazione
politica ed economica attuale non lo consentirà a
breve.
La proposta di legge “Melandri”



Proposta di legge presentata il 16 settembre 2010
«La presente proposta di legge, dunque, non vuole
sostituire, né sovrapporsi alle altre discipline già
presenti nell’ordinamento scolastico (ivi compreso
l’insegnamento della religione cattolica) ma vuole
introdurre una materia che studi il fenomeno religioso
come elemento dell’animo e della cultura umana».
«Le modalità, i docenti incaricati e la relativa classe di
concorso che dovrà selezionarli dovranno garantire un
approccio quanto più possibile scientifico e non
dogmatico al tema»

«È importante ribadire lo spirito non confessionale
della materia e, considerando la natura assai sensibile
delle coscienze dei giovani studenti, nonché la centralità
ed il diritto/dovere dei genitori nell’educazione religiosa
dei figli, è ipotizzabile la possibilità di prevedere forme
di incompatibilità tra i docenti chiamati ad assumere
l’incarico con funzioni da questi svolte nelle eventuali
rispettive organizzazioni confessionali.
L’incompatibilità potrà essere solo temporanea e
relativa al periodo corrispondente all’incarico».

In sintesi: delle tre ipotesi fatte all’epoca
dell’Accordo di revisione (e cioè:
 solo
insegnamento confessionale facoltativo
 “doppio binario” (IRC confessionale facoltativo e
storia delle religioni aconfessionale e obbligatoria)
 alternativa obbligatoria all’IRC (proposta
“Scoppola”)
viene recuperata la proposta del “doppio
binario” o “doppia cattedra”
Un po’ di altre faccende…
La Chiesa e l’educazione



Perché la Chiesa non può non occuparsi di educazione?
→ Perché il dinamismo della trasmissione della
fede è un “caso particolare” della trasmissione
della cultura (tradizione).
La crisi della scuola è segno di una crisi più
ampia: l’incapacità degli adulti di consegnare
una visione del mondo unitaria e sensata alle
nuove generazioni.
È possibile andare oltre
l’«istruzione superficiale»?



Si rende necessario un cambiamento di linguaggio:
dalla competenza concepita come oggetto (exemplar) a
concepita come soggetto (exemplum, testimonianza):
NON «insegnare competenze», «progettare per
competenze», «curricolo per competenze» (linguaggio
oggettivo, competenza come oggetto analizzabile)
MA «sviluppare», «promuovere», «favorire l’esercizio e il
consolidamento di competenze».
(G. Bertagna 2009)
CHI
può «insegnare in profondità»?


Perciò la “logica delle competenze” – nel senso
di “insegnare in profondità, sensatamente” –
comporta un rinnovato impegno di formazione
del docente.
→ Particolarmente importante per l’IRC!!
Non ha senso parlare di «competenze
religiose» o di «apprendimento significativo dell’IRC» se non si fa riferimento
alla PERSONA dell’IdR!
Non c’è professionalità
senza spiritualità



La spiritualità dell’IdR è quindi parte integrante della
sua professionalità.
Per promuovere un insegnamento significativo
(«mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita»:
L. Giussani, Il rischio educativo) deve trasparire l’intima
convinzione della Verità che insegniamo.
Infatti: se ciò che insegno non ha convinto (cum-vintus)
me, è ipocrita illudermi che possa convincere ed essere
significativo per i miei alunni.
L’IRC: uno strumento per arrivare al
“profondo” attraverso la “disciplina”

Siamo chiamati ad un grande servizio,
proprio facendo bene il nostro mestiere di
insegnanti di religione cattolica:
proporre la ragionevolezza della fede cristiana;
 mostrarne l’intima «convenienza» (B. Welte) con le
aspettative dell’uomo;
 educare al sano senso critico (krìnein);
 sollecitare l’esercizio responsabile della libertà;
 favorire la ricerca di una sintesi di vita personale…

Nemo dat quod non habet…



L’IdR è dunque costitutivamente un insegnante
un po’ speciale, perché la sua disciplina (il cui
fondamento è Cristo stesso) è un po’ speciale.
Infatti l’appello che scaturisce dall’insegnamento pretende una risonanza nella sua
stessa persona, se vuol essere credibile.
Ma se questo accade, egli diventa appello
proprio per quello che insegna
(→ armonia tra competenze e disciplina).

Quando nessuno chiederà all’IdR di dare
“un po’ di più del minimo richiesto”,
quando i colleghi non pretenderanno più
dall’IdR anche una testimonianza viva del
Vangelo, quando cioè l’IdR non sarà più
considerato un insegnante “un po’
speciale” ma semplicemente uno come gli
altri, preoccupiamoci. Vorrà dire che il sale ha
perso il suo sapore, che non siamo più
segno di contraddizione…
Scarica

Insegnamneto della Religione Cattolica Aspetti Giuridici