La cassetta delle risposte Problemi giuridici e amministrativi QUESITI D. Siamo alcuni IdR inclusi nell’elenco definitivo, cioè ammessi al corso abilitanti di cui al DM 85/05 e restiamo perplessi sapendo che altrove gli IdR sono stati esclusi. Che dire? R. Sono pervenuti diversi quesiti in merito a seguito di una risposta data ad una precedente domanda nella quale era stato fatto cenno alla possibilità per gli IdR di accedere per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Si tratta del citato DM 85/2005: un provvedimento che ha avuto diversa accoglienza nei CSA provinciali a seguito dell’indirizzo regionale dato: come si accenna nel quesito, in alcune regioni gli IdR sono stati inclusi negli elenchi definitivi, in altre regioni invece l’esclusione è stata motivata per servizio di religione, cioè per difetto di requisito di servizio. Secondo i bandi precedenti si richiedeva che i candidati all’abilitazione avessero effettuato il servizio, sia pure come supplenti nella disciplina, per cui chiedevano l’abilitazione e quindi si poteva comprendere perché gli IdR che non avevano espletato altro che l’IRC venivano esclusi. L’ultimo corso abilitante non prevedeva esplicitamente l’esclusione e quindi apriva la strada anche per gli IdR non entrati in ruolo. In altre parole anche gli IdR potevano avvalersi della qualità di docenti precari, nell’ipotesi che avessero maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004, purché ovviamente in possesso del titolo richiesto. Agli interessati, che ne avevano fatta richiesta, da parte nostra è stata data tempestiva risposta sulle modalità di procedere: prima si deve presentare un reclamo, e dopo successiva eventuale risposta negativa esaminare la possibilità di ricorrere al TAR (= Tribunale Amministrativo Regionale), procedimento molto oneroso, ma LÕOra di Religione possibile. Ecco le motivazioni principali del ricorso eventuale: a) l’art. 7 della L. 824/1930, tuttora in vigore, riconosce agli IdR gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, b) l’art. 309 del decreto legislativo 297/1994 assimila gli IdR nella qualifica di incaricati annuali, quindi ne riconosce la precarietà, a parte gli IdR entrati in ruolo con il concorso straordinario previsto dalla L. 186/ 2003. Inoltre si suggeriva di segnalare una recente sentenza del giudice del lavoro di Potenza, dott.ssa Caterina Marotta, depositata il 4 marzo 2005, che riconosce il servizio dell’IdR svolto da una categoria che non si può considerare ai margini dell’organizzazione scolastica. L’eventuale ammissione con riserva non toglie valore alla positiva riuscita del concorso. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata affermando una vera e propria assimilazione della situazione degli insegnanti di religione cattolica a quella degli altri docenti legittimamente assunti a tempo determinato. È una conferma dell’applicabilità a tali insegnanti delle comuni norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo (vedi sentenze 343 e 390 del 1999). D. Sono un IdR in attesa di essere nominato in ruolo rientrando nel secondo scaglione dei vincitori, che sarà ruolizzato dall’anno scolastico 2006/2007 e chiedo, avendo fatto la domanda per l’abilitazione in base al DM 85/ 2005, se posso aspirare ad essere ammesso al corso relativo. R. Nel rispondere al quesito precedente mi sembrava inutile aggiungere che gli IdR interpellanti non sono di ruolo perché il DM 85/2005 ha per destinatari i docenti precari. La casistica è quella che è, e allora mi pare ovvio completare l’argomento sottolineando che al momento della domanda l’interessato non era di ruolo ma precario, e quindi non si vede perché, sia pure come caso limite, possa essere escluso per la situa- 47 Settembre 2006 zione soggettiva, fermo restando le osservazioni effettuate in precedenza. D. Qual è la situazione nell’Unione Europea dell’insegnamento della religione? R. Si deve prendere atto che l’Unione Europea va assimilando le legislazioni e quindi è opportuno che gli IdR conoscano la situazione facendo il dovuto confronto con quella italiana. Per rispondere si fa riferimento ad una ricerca sulla istruzione religiosa in Europa pubblicata in Seminarium (n. 2/2002) da Fratel Flavio Pajer delle Scuole Cristiane. Se in Italia l’IRC si presenta con la peculiarità di arricchimento culturale e di conoscenza dei contenuti della religione cattolica, tanto da considerare i due aspetti complementari, in Europa l’insegnamento religioso (IR) ha una tendenza a rappresentare una funzione etica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche. La strategia scolastica spazia tra l’istruzione religiosa obbligatoria e l’emarginazione progressiva con la formula della opzionalità e facoltatività. Se si tenta di classificare le discipline scolastiche, l’aggettivazione è molteplice: curricolare e obbligatoria, facoltativa, alternativa, aggiuntiva, opzionale. Per la scuola italiana l’IRC ha un nome privilegiato: assicurato, termine strettamente relativo al testo della revisione del 1984, diventato la L. 121/1985. L’articolo 9 c. 2 della legge citata suona: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro della finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica…». Qual è la differenza tra le varie aggettivazioni? L’IRC assicurato è obbligatorio da parte dello Stato, anche se resta facoltativo da parte degli avvalentisi, in quanto oggetto di richiesta inoltrata dagli alunni o dalle loro famiglie. L’IRC non può dirsi dunque sic et sempliciter facoltativo e nemmeno opzionale, perché l’opzionalità presuppone il dovere scegliere tra due discipline, come per esempio tra due lingue. Sarebbe come dire che lo Stato assicura il servizio pubblico nel trasporto lasciando agli utenti di avvalersene o meno. Ma ritorniamo all’argomento: quale situazione dell’IR in Europa? A parte il problema dell’educazione europea nella scuola, l’istruzione religiosa si presenta secondo tre modelli: a) IR curricolare obbligatorio attuato in Germania, Belgio, Regno Unito e nei cinque Paesi scandinavi; b) corsi confessionali facoltativi collegati ad una legislazione concordataria; c) forme di catechesi scolastica extracurriculare in gran parte dei Paesi ex-comunisti. Dopo questo tentativo di una visione globale, il prof. Payer esamina cinque casi particolari, che si riferiscono al Belgio, alla Francia, alla Germania, alla Spagna e alla Svizzera. In Belgio c’è la possibilità di scegliere tra sei ipotesi, tra cui un corso di morale ispirata al libero esame nell’ambito delle due ore settimanali obbligatorie di religione. In Francia l’IR non entra nella scuola, ma è conservato in privato o nelle comunità religiose; in Germania è materia ordinaria; in Spagna c’è un duplice modulo, confessionale e non, con la contemporanea nascita di una nuova materia chiamata «Società, cultura e religione»; in Svizzera la competenza per l’insegnamento religioso è rinviata ai singoli cantoni. La presente segnalazione potrebbe suscitare il desiderio di leggere l’intero articolo di circa 50 pagine del prof. Flavio Payer, docente in pontificie università romane. L’articolo si chiude con un complesso quadro sinottico sull’istruzione religiosa in Europa. T ULLIO C APPELLI PREGHIERE DEL MATTINO E DELL A SERA Questo libretto presenta una proposta di preghiere semplici e adatte ai ragazzi, da utilizzare anche in gruppo nei vari momenti della giornata. Lo schema seguito, molto semplice, è strutturato in modo da aiutare ragazzi e animatori a partecipare in modo attivo. 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