INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA Lezione del Prof. Rivetti slides a cura della Dott.ssa Moroni BREVE EXCURSUS STORICO 1) Legge Casati (l. n. 3725 del 1859) – obbligatorietà insegnamento religione cattolica nelle scuole pubbliche, con facoltà per i non cattolici di ottenere la dispensa 2) Legge Coppino (l. n. 3986 del 1877) – IRC mantenuto nelle scuole elementari e a richiesta degli alunni 3) Riforma Gentile (r.d. n. 2185 del 1923) – reintroduce l’obbligatorietà dell’IRC nelle scuole pubbliche elementari Il Concordato del 1929 • Art. 36, I comma: L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. • - collegato con l’art. 1 del Trattato (..la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. ) • - IRC obbligatorio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Concordato del 1984 Art. 9 • 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. • Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. • All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Le intese tra il Ministro Pubblica Istruzione e la CEI • Intesa 14 dicembre 1985 e successivo D.P.R. 751/1985 • Intesa 13 giugno 1990 e successivo D.P.R. 202/1990 • Intesa 28 giugno 2012 e successivo D.P.R. 175/2012 • Indicazioni didattiche (programmi: conformità alla dottrina della Chiesa) • Organizzazione IRC (diritto di scelta, libri di testo, orario…) • Qualificazione professionale insegnanti Docenti di religione legge 186/2003; D.P.R. 175/2012 • Riconoscimento idoneità (cann. 804 e 805 CIC) dell’Ordinario diocesano competente per territorio • Titolo di qualificazione professionale (es. titolo accademico in teologia, attestato compimento studi teologici/ Istituto Studi Religiosi…) • Concorso pubblico su temi di carattere generale. DECRETO DI IDONEITA’ • L’idoneità è un istituto di diritto canonico regolato dal can. 804: §1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali in questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. §2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. • Retta dottrina: conoscenza obiettiva dei contenuti della dottrina della Chiesa e formazione adeguata per adempiere l’incarico. • Abilità pedagogica: preparazione pedagogica (es. curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze religiose) • Testimonianza di vita cristiana: tenere comportamenti pubblici e notori non in contrasto con la morale cattolica; vivere coerentemente con la fede professata. Il diritto di avvalersi o non avvalersi • L’ IRC è: • Oggettivamente obbligatorio: lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. • Soggettivamente facoltativo: gli studenti possono avvalersene o meno La scelta viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico (ed è vincolante per tutto l’anno in corso) dai genitori/tutori o direttamente dagli studenti delle scuole medie superiori. I non avvalentisti • La scuola dovrebbe predisporre attività alternative all’ora di religione Circ. min. P.I. n. 302 del 1986: al fine di assicurare la fruizione di un eguale tempo di scuola agli alunni, le attività alternative hanno carattere di obbligatorietà Corte Cost. 203/89 • L’art. 9 Concordato NON contrasta con il principio di laicità • La previsione obbligatoria di altra materia è una discriminazione a danno dei non avvalentisti • Per chi decide di non avvalersi dell’IRC l’alternativa è uno stato di non-obbligo • “altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione” Corte Cost. 13/1991 • Lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola Circ. Min. P.I. n. 4 del 2010 Scelta alternativa all’IRC: -attività didattiche e formative -attività di studio/ricerca individuali con o senza assistenza del personale docente -uscita dalla scuola Una finestra sull’Europa Il caso Folgero contro Norvegia Sentenza Grande Camera 29 giugno 2007 L’insegnamento della religione in uno Stato confessionista • Scuola primaria norvegese: insegnamento del “KLR” - cristianesimo, religione, filosofia: -Bibbia -Cristianesimo come patrimonio culturale -fede evangelica luterana -altre religioni cristiane -altre religioni e filosofie del mondo • Per il KRL è prevista una dispensa parziale. Non sono previste attività alternative (come in Italia), ma un approccio metodologico diverso: gli alunni che appartengono ad un’altra fede, possono essere dispensati dallo studiare a memoria i dieci comandamenti, ma non sono esentati dal sapere cosa essi siano. Ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art. 9 CEDU e art. 2 Prot. 1 Corte EDU sentenza 29/06/2007 (n. ric. 15472/02) • La Corte prende atto del carattere confessionale dello Stato dare maggior rilievo alla religione di Stato non viola i principi di pluralismo e obiettività • Rientra nel MARGINE DI APPREZZAMENTO dello Stato la definizione dei programmi scolastici in riferimento al rilievo che il Cristianesimo assume nella storia e tradizione norvegese • Si rileva tuttavia una differenza quantitativa e qualitativa tra l’insegnamento del Cristianesimo e delle altre religioni Violazione del principio di uguaglianza: situazioni uguali vengono trattate in modo diverso La Corte rileva inoltre la violazione dell’Art. 2 Prot. 1 CEDU: lo Stato ha l’obbligo di sviluppare l’istruzione e l’insegnamento pubblico: - in modo obiettivo e pluralista; - evitando l’indottrinamento. “Le autorità norvegesi devono concedere la dispensa totale dall’insegnamento della religione, qualora sia richiesta dai genitori degli studenti, in base al loro diritto di istruire ed educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose (art. 2 Prot. 1 CEDU)”