INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
NELLA SCUOLA PUBBLICA
Lezione del Prof. Rivetti
slides a cura della Dott.ssa Moroni
BREVE EXCURSUS STORICO
1) Legge Casati (l. n. 3725 del 1859) – obbligatorietà
insegnamento religione cattolica nelle scuole pubbliche,
con facoltà per i non cattolici di ottenere la dispensa
2) Legge Coppino (l. n. 3986 del 1877) – IRC mantenuto
nelle scuole elementari e a richiesta degli alunni
3) Riforma Gentile (r.d. n. 2185 del 1923) – reintroduce
l’obbligatorietà dell’IRC nelle scuole pubbliche elementari
Il Concordato del 1929
• Art. 36, I comma: L’Italia considera fondamento e
coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della
dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione
cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora
impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore
sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi
d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
• - collegato con l’art. 1 del Trattato (..la religione cattolica,
apostolica e romana è la sola religione dello Stato. )
• - IRC obbligatorio per le scuole elementari, medie inferiori e
medie superiori.
Concordato del 1984
Art. 9
• 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado.
• Nel rispetto della libertà di coscienza e della
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
• All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione.
Le intese tra il Ministro Pubblica
Istruzione e la CEI
• Intesa 14 dicembre 1985 e successivo D.P.R.
751/1985
• Intesa 13 giugno 1990 e successivo D.P.R. 202/1990
• Intesa 28 giugno 2012 e successivo D.P.R. 175/2012
• Indicazioni didattiche (programmi: conformità alla
dottrina della Chiesa)
• Organizzazione IRC (diritto di scelta, libri di testo,
orario…)
• Qualificazione professionale insegnanti
Docenti di religione
legge 186/2003; D.P.R. 175/2012
• Riconoscimento idoneità (cann. 804 e 805
CIC) dell’Ordinario diocesano competente per
territorio
• Titolo di qualificazione professionale (es.
titolo accademico in teologia, attestato
compimento studi teologici/ Istituto Studi
Religiosi…)
• Concorso pubblico su temi di carattere
generale.
DECRETO DI IDONEITA’
• L’idoneità è un istituto di diritto canonico regolato dal can.
804:
§1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e
l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in
qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari
strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza
Episcopale emanare norme generali in questo campo d’azione,
e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
§2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono
deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche
non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per
testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
• Retta dottrina: conoscenza obiettiva dei
contenuti della dottrina della Chiesa e
formazione adeguata per adempiere l’incarico.
• Abilità pedagogica: preparazione pedagogica
(es. curriculum pedagogico-didattico negli
Istituti di Scienze religiose)
• Testimonianza di vita cristiana: tenere
comportamenti pubblici e notori non in
contrasto con la morale cattolica; vivere
coerentemente con la fede professata.
Il diritto di avvalersi o non avvalersi
• L’ IRC è:
• Oggettivamente obbligatorio: lo Stato è obbligato, in forza
dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento
della religione cattolica nella scuola pubblica.
• Soggettivamente facoltativo: gli studenti possono
avvalersene o meno
La scelta viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico (ed è
vincolante per tutto l’anno in corso) dai genitori/tutori o
direttamente dagli studenti delle scuole medie superiori.
I non avvalentisti
• La scuola dovrebbe predisporre attività
alternative all’ora di religione
Circ. min. P.I. n. 302 del 1986: al fine di
assicurare la fruizione di un eguale tempo di
scuola agli alunni, le attività alternative hanno
carattere di obbligatorietà
Corte Cost. 203/89
• L’art. 9 Concordato NON contrasta con il principio di
laicità
• La previsione obbligatoria di altra materia è una
discriminazione a danno dei non avvalentisti
• Per chi decide di non avvalersi dell’IRC l’alternativa è
uno stato di non-obbligo
• “altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire
condizionamento per quella interrogazione della
coscienza, che deve essere conservata attenta al suo
unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di
religione”
Corte Cost. 13/1991
• Lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre
possibili anche la scelta di allontanarsi o assentarsi
dall’edificio della scuola
Circ. Min. P.I. n. 4 del 2010
Scelta alternativa all’IRC:
-attività didattiche e formative
-attività di studio/ricerca individuali con o senza
assistenza del personale docente
-uscita dalla scuola
Una finestra sull’Europa
Il caso Folgero contro Norvegia
Sentenza Grande Camera 29 giugno 2007
L’insegnamento della religione in uno Stato
confessionista
• Scuola primaria norvegese: insegnamento del
“KLR” - cristianesimo, religione, filosofia:
-Bibbia
-Cristianesimo come patrimonio culturale
-fede evangelica luterana
-altre religioni cristiane
-altre religioni e filosofie del mondo
• Per il KRL è prevista una dispensa parziale.
Non sono previste attività alternative (come in
Italia), ma un approccio metodologico diverso:
gli alunni che appartengono ad un’altra fede,
possono essere dispensati dallo studiare a
memoria i dieci comandamenti, ma non sono
esentati dal sapere cosa essi siano.
Ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art. 9
CEDU e art. 2 Prot. 1
Corte EDU
sentenza 29/06/2007 (n. ric. 15472/02)
• La Corte prende atto del carattere confessionale
dello Stato
dare maggior rilievo alla religione
di Stato non viola i principi di pluralismo e
obiettività
• Rientra nel MARGINE DI APPREZZAMENTO
dello Stato la definizione dei programmi scolastici
in riferimento al rilievo che il Cristianesimo
assume nella storia e tradizione norvegese
• Si rileva tuttavia una differenza quantitativa e
qualitativa tra l’insegnamento del
Cristianesimo e delle altre religioni
Violazione del principio di uguaglianza:
situazioni uguali vengono trattate in modo
diverso
La Corte rileva inoltre la violazione dell’Art. 2
Prot. 1 CEDU:
lo Stato ha l’obbligo di sviluppare l’istruzione e
l’insegnamento pubblico:
- in modo obiettivo e pluralista;
- evitando l’indottrinamento.
“Le autorità norvegesi devono concedere la dispensa
totale dall’insegnamento della religione, qualora sia
richiesta dai genitori degli studenti, in base al loro
diritto di istruire ed educare i figli secondo le proprie
convinzioni filosofiche e religiose (art. 2 Prot. 1
CEDU)”
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