RETE D’IMPRESE Scopo Uso Livello Versione Data Definire e illustrare la rete d’imprese, secondo la normativa vigente. Interno Base 1.0.2 17/12/2013 LA RETE DI IMPRESE La rete di imprese è un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di: migliorare il funzionamento di quelle attività; rafforzare la competitività dell’attività imprenditoriale. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 2 La prima definizione Il concetto di rete di imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6-bis della legge 133/2008, in cui se ne forniva una prima definizione: “Libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali” 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 3 La normativa La legge 33/2009 disciplina per la prima volta la rete di imprese, ed in particolare il contratto di rete. Questa prima disciplina è stata poi modificata varie volte, mantenendo fermo il riferimento normativo della disciplina delle reti di imprese, fino al 2010. La legge 134/2012, invece, introdusse il principio della soggettività giuridica delle Reti: l’acquisizione del contratto di rete diventava automatica in presenza di un fondo patrimoniale e di un organo comune incaricato di attuare il programma di rete, ossia di un soggetto esecutore del contratto di rete. La successiva legge 221/2012 è però intervenuta per rendere solo opzionale tale soggettività, che è dunque acquisita se le imprese partecipanti lo desiderano, pur avendo previsto fondo e soggetto esecutore. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 4 LA NORMATIVA Le regolamentazioni via via uscite non hanno imposto nessun adeguamento dei contratti esistenti Oggi esistono reti di imprese basate su contratti ispirati a norme differenti 06/11/2013 È bene tenere presente che qualche problema giuridico può sorgere per le Reti basate su una disciplina superata, in caso di controversia tra le imprese partecipanti. Sanctus Victor CIR&TTO 5 IL CONTRATTO DI RETE -1- Il Contratto di Rete deve essere sottoscritto da almeno due imprenditori, ma presenta una struttura prevalentemente “aperta”: si caratterizza per la possibilità di nuovi ingressi nella Rete, successivi alla sua prima formalizzazione, o eventuali recessi. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 6 IL CONTRATTO DI RETE - 2Il contratto deve contenere alcuni elementi obbligatori: l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi; la definizione di un Programma di Rete, che deve contenere l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 7 IL PROGRAMMA DI RETE La compilazione del Programma di Rete rappresenta il fulcro dell’intero contratto. La sua valenza, prima ancora che giuridica, è strettamente di pianificazione industriale, per cui il programma deve essere deciso e pianificato dalle imprese aderenti ben prima di rivolgersi al notaio per la formalizzazione. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 8 L’OGGETTO DEL CONTRATTO L’ oggetto del contratto è ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi. Le imprese possono obbligarsi a collaborare in diversi modi: possono collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese; oppure scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; oppure ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. L’oggetto del contratto dipende dalle circostanze, e soprattutto dagli scopi che i retisti vogliono ottenere. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 9 MODELLI DI RETE Si possono distinguere due grandi filoni aggregativi di Rete di Impresa: Reti Verticali Reti Orizzontali 06/11/2013 Aggregano imprese che condividono interessi legati a tutta la filiera produttiva, con obiettivi di consolidamento e responsabilizzazione. Sanctus Victor CIR&TTO 10 MODELLI DI RETE Si possono distinguere due grandi filoni aggregativi di Rete di Impresa: Reti Verticali Reti Orizzontali 06/11/2013 raggruppano imprese considerate “alla pari” che si uniscono in Rete per superare l’ostacolo della scarsa visibilità e del basso potere di negoziazione e/o per offrire ai clienti un’offerta più strutturata. Sanctus Victor CIR&TTO 11 GOVERNANCE DELLA RETE All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Hanno una patrimoniale struttura organizzativa Rete di un Organo comune e di un Fondo semplificata: NON prevedono la comune. costituzione di un organo comune e A seconda del tipo di governance,dipossiamo avere distinti un fondo patrimoniale comune, in modelli di Rete: quanto sono basate principalmente Reti di “scambio” Reti “leggere” o “light” Reti “pesanti” 06/11/2013 sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know-how, di prestazioni di varia natura (commerciali, industriali, tecniche etc). In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista. Sanctus Victor CIR&TTO 12 GOVERNANCE DELLA RETE All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune. A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di Rete: Come la quasi totalità delle Reti di Reti di “scambio” Reti “leggere” o “light” Impresa sinora costituite in Italia. A differenza delle “Reti di scambio”, esse hanno una governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune. Reti “pesanti” 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 13 GOVERNANCE DELLA RETE All’ampia libertà nell’oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. La legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un Organo comune e di un Fondo patrimoniale Come le precedenti, prevedono la comune. costituzione di un organo comune e un fondo patrimoniale comune A seconda del tipo di governance,dipossiamo avere distinti La differenza sostanziale consiste modelli di Rete: nella registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Reti di “scambio” Registro delle Imprese dove ha la luogo la sede della Rete, che le attribuisce la soggettività giuridica. Reti “leggere” o “light” Con la soggettività, la Rete diventa soggetto fiscale e quindi può Reti “pesanti” esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 14 RETE-CONTRATTO VS RETE-SOGGETTO 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 15 RETE-CONTRATTO VS RETE-SOGGETTO 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 16 AGEVOLAZIONE FISCALE (per rete-contratto) L’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente ad un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 17 AGEVOLAZIONE FISCALE (per rete-contratto) - asseverazione L’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati, della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione richiesti, in capo alle imprese aderenti, per la fruizione dell’incentivo fiscale. Di conseguenza, si ritiene necessario rinnovare l’asseverazione, ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al programma di rete precedentemente asseverato. 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 18 AGEVOLAZIONE FISCALE (per rete-contratto) - organismi abilitati all’asseverazione Li troviamo elencati sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sono: CASARTIGIANI CNA CONFARTIGIANATO IMPRESE CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA CONFCOOPERATIVE CONFINDUSTRIA LEGACOOP U.N.C.I 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 19 Autore e fonti Tirocinante: Daniela Sassi Presentazione realizzata per Sanctus Victor CIR&TTO durante il periodo tirocinio sotto la supervisione del tutor aziendale Prof. Rosario Pullano Fonti: http://www.unimercatorum.it/wp-content/uploads/2013/05/La_rete_di_Imprese_IV_ed.pdf http://www.mi.camcom.it/web/guest/dimensione-rete Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/06/2013 Agenzia delle Entrate 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 20 Il codice fiscale per le reti d’imprese Secondo la risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate anche «le libere aggregazioni tra imprenditori costituite con l’obiettivo di massimizzare la capacità innovativa e la competitività sul mercato possono essere identificate tramite il codice fiscale, se ne fanno richiesta a fini operativi. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.» Perciò le reti-contratto possono richiedere il codice fiscale, ma non sono obbligate a farlo. A cosa serve il codice fiscale se non si è un soggetto giuridico? Il codice fiscale consente, alle reti di imprese, di essere riconosciute come tali da un punto di vista fiscale, e permette alle singole imprese che hanno costituito la rete di usufruire delle relative agevolazioni fiscali. BACK 06/11/2013 Sanctus Victor CIR&TTO 21