TARDO ANTICO
Da Costantino a Giustiniano
313 - 565
L’imperatore Costantino
(272-337)
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Separazione
dell’amministrazione civile
da quella militare
313 Legittimazione della
religione cristiana
318 Giurisdizione civile
dei vescovi
Controllo sulla Chiesa
 I concilio di Nicea (325)
- condanna
dell’arianesimo
La tetrarchia di Diocleziano
(291)

Scultura della fine del
III secolo o inizio del
IV) nella Basilica di
San Marco a Venezia
Divisione Impero Romano (395
d.C.)
L’eredità del tardo - antico
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Il mito dell’Impero e l’assolutezza dei poteri dell’
imperatore
Fonti del diritto: costituzioni (edicta) e rescritti
Separazione delle gerarchie civili da quelle militari
I caratteri del processo da accusatorio a inquisitorio
Codice Teodosiano (438)
Gelasio I (Pontefice 492-496): separazione dei poteri:
“…Due dignità distinte …” - Distinzione tra sfera
religiosa e sfera civile (Vangeli di Luca e Matteo)
Compilazione di Giustiniano (527-565)
Giustiniano (483-565)
Mosaico bizantino in Ravenna
Giustiniano e la sua corte rendono
omaggio alla Chiesa
La compilazione del diritto al tempo
di Giustiniano - l’opera di Triboniano

Codice - Digesto Istituzioni - Novelle
Benedetto e l’ordine
benedettino
San Benedetto da Norcia
(480-547)
 Insediamento a Cassino (539)
distrutto nel 577 dai
Longobardi
 Trascrizione di codici antichi
 Principi fondamentali della
Regola: Obbedienza
Gerarchia Meritocrazia
 Prima citazione della regola
nei Dialogi di Gregorio Magno
Gregorio Magno (540-604)
Praefectus urbi, monaco benedettino (575),
vescovo di Roma
Evangelizzazione
dell’Inghilterra
Dialoghi (vite dei Santi)
Lettere (Epistolae)
Questioni di interpretazione e di
prassi da risolvere su un
consistente apparato probatorio
e con riferimento ai testi della
Scrittura
Ultima citazione del Digesto di
Giustinino e prima citazione
della Regola benedettina
Penitenziali irlandesi
e inglesi
Monaci irlandesi (San Colombano) fondano monasteri
nell’Europa continentale: in Italia Bobbio
o Penitenziali
(manuali per i confessori) insistono
sull’elemento soggettivo (intenzione) dell’azione ai fini
della graduazione della penitenza: influenza sulle
legislazioni dei popoli germanici, in particolare, su quella
longobarda
o
Penitenziale di Finnian
(sec. VI)
35. Si quis autem laicus ex malis
actibus suis conversus fuerit ad
Dominum et omnem malum egerit,
id est fornicando et sanguinem
effundendo, tribus annis peniteat et
inermis existat nisi virga tantum in
manu eius et non maneat cum
uxore sua sed in primo anno cum
pane et aqua et sale ieiunet per
mensura et non maneat cum uxore;
post penitentiam trium annorum det
pecuniam pro redemptionem anime
sue et fructum penitentie in manus
sacerdotis et cenam faciat servis
Dei et in cena consummabitur et
recipietur ad communionem; intret
ad uxorem suam post integram et
perfectam penitentiam suam et si
ita libuerit iungatur altario.
35. Per quel che riguarda i laici, se
qualcuno si sarà convertito al
Signore dopo aver però compiuto
ogni sorta di malvagità, ad esempio
stuprando od uccidendo, faccia
penitenza per tre anni, e vada senza
armi, eccettuato un bastone, e nel
primo anno faccia penitenza a pane
ed acqua, e non stia con sua moglie.
Dopo una penitenza di tre anni offra
del denaro nelle mani del sacerdote,
per la redenzione della sua anima e
come frutto della penitenza, e
imbandisca una cena per i servi di
Dio, e nella cena sia riammesso alla
comunione; e dopo aver portato
integralmente a termine la penitenza
potrà riunirsi a sua moglie e si
sposino in chiesa.
Dall’Età tardo-antica
al Medioevo
Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura
greca e romana e, in particolare, del diritto romano
Monachesimo
Ideale dell’impero cristiano
Struttura gerarchica della Chiesa
Età tardo-antica
476 d.C.
Medioevo
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Tardo antico - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno